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Norme Supplementari dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu

(le “Norme Supplementari")

(In vigore dal 13 ottobre 2022)

1. Ambito di Applicazione

2. Definizioni

3. Comunicazioni

4. Presentazione del Ricorso e degli Allegati

5. Verifica dei Requisiti Formali

6. Nomina dell’Amministratore della Procedura

7. Presentazione della Risposta e degli Allegati

8. Nomina del Collegio

9. Dichiarazione di Indipendenza e Imparzialità

10. Spese procedurali

11. Limiti Massimi di Parole

12. Dimensione e Formato del File

13. Accordo

14. Decisione del Collegio

15. Modifiche

16. Responsabilità


1. Ambito di Applicazione

(a) Rapporto con le Norme ADR. Le presenti Norme Supplementari vanno lette ed applicate congiuntamente alle Norme per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le “Norme ADR”).

(b) Versione delle Norme Supplementari. Al procedimento così instaurato si applica la versione delle Norme Supplementari in vigore alla data di presentazione del Ricorso.

2. Definizioni

I termini definiti nelle Norme ADR hanno lo stesso significato nelle presenti Norme Supplementari.

3. Comunicazioni

(a) Modalità. Salvo quanto previsto dal Paragrafo A(2)(c) delle Norme ADR, le comunicazioni che possono o che devono essere trasmesse al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (il “Centro”) o al Collegio ai sensi delle Norme ADR, devono essere effettuate:

(i) tramite posta elettronica (e-mail) all’indirizzo specificato dal Centro; o

(ii) tramite il sistema di deposito ed amministrazione dei ricorsi istituito dal Centro ed accessibile su Internet.

(b) Archivio. Il Centro mantiene conserva copia delle comunicazioni da esso ricevute o ad esso richieste ai sensi delle Norme ADR.

4. Presentazione del Ricorso e degli Allegati

(a) Ricorso e Allegati. Salvo quanto previsto dal Paragrafo A(2)(c) delle Norme ADR, il Ricorso con gli allegati deve essere presentato in forma completa ed in formato elettronico (in conformità con il Paragrafo 12(a) di cui sotto).

(b) Copertina del Fascicolo di Ricorso. Il Ricorrente deve inviare o depositare il Ricorso accompagnato dalla Copertina di cui all’Allegato A delle Norme Supplementari e pubblicata sul sito Web del Centro. Ove disponibile, il Ricorrente deve utilizzare la versione nella stessa lingua del/i contratto/i di registrazione per il/i nome/i a dominio oggetto del Ricorso.

(c) Verifica del Registry. Il Centro deve presentare una richiesta di verifica dei dati al Registry. La richiesta di verifica include una richiesta di blocco del nome a dominio (che rimarrà sospeso), come previsto dal Paragrafo B(1)(e) delle Norme ADR.

(d) Istruzioni per la Notifica del Ricorso. In conformità con i Paragrafi A(2)(b) e A(2)(c) delle Norme ADR, il Centro provvede a trasmettere al Resistente il Ricorso in forma elettronica, accompagnato dalle istruzioni di cui all’Allegato B e pubblicate sul sito Web del Centro. In conformità con il Paragrafo A(2)(b)(ii) delle Norme ADR, il Centro provvede inoltre a trasmettere al Resistente una Nota Informativa contenente informazioni relative al ricorso.

5. Verifica dei Requisiti Formali

(a) Notifica dei vizi formali del Ricorso. Il Centro verifica, entro cinque (5) giorni dalla ricezione del Ricorso, che il Ricorso rispetti i requisiti formali previsti dalle Norme ADR e dalle Norme Supplementari e, qualora ravvisi vizi formali, provvede a informare il Ricorrente di tali vizi.

Il Centro verifica, entro cinque (5) giorni dalla ricezione della Risposta, che la Risposta rispetti i requisiti formali previsti dalle Norme ADR e dalle Norme Supplementari e, qualora ravvisi vizi formali, provvede a informare il Resistente di tali vizi.

(b) Ritiro. Se il Ricorrente non provvede a sanare i vizi riscontrati dal Centro entro il termine previsto dal Paragrafo B(2)(b) delle Norme ADR (i.e., sette (7) giorni), il Centro comunica al Ricorrente, al Resistente e al Registry che il Ricorso è da considerarsi ritirato.

L’Opposizione da parte del Ricorrente al ritiro del Ricorso a causa di vizi formali (di cui al Paragrafo B(2)(c) delle Norme ADR) è illustrata nell’Allegato F.

6. Nomina dell’Amministratore della Procedura

(a) Notifica. Il Centro comunica alle Parti il nome e i recapiti di un membro del suo staff che svolgerà le funzioni di Amministratore della Procedura e che sarà responsabile per le questioni amministrative relative alla controversia e per le comunicazioni dirette al Collegio.

(b) Responsabilità. L’Amministratore della Procedura fornisce assistenza amministrativa al Collegio, ma non può pronunciarsi su questioni di merito relative alla controversia.

7. Presentazione della Risposta e degli Allegati

Salvo quanto previsto dal Paragrafo A(2)(c) delle Norme ADR, la Risposta con gli allegati deve essere presentata in forma completa ed in formato elettronico (in conformità con il Paragrafo 12(b) di cui sotto).

8. Nomina del Collegio

(a) Candidati delle Parti. Quando si richiede ad una Parte di indicare i nominativi di tre (3) candidati per la nomina di Esperto da parte del Centro (i.e., nei casi previsti dai Paragrafi B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) e B(4)(c) delle Norme ADR), la Parte deve fornire tali nominativi e i recapiti dei tre candidati in ordine di preferenza. Nel nominare un Esperto il Centro deve, qualora possibile, rispettare l’ordine di preferenza indicato dalla Parte.

(b) Presidente del Collegio

(i) Il terzo Esperto nominato secondo le modalità previste dal Paragrafo B(4)(d) delle Norme ADR presiede il Collegio.

(ii) In conformità con il Paragrafo B(4)(d) delle Norme ADR, il Centro provvede a nominare il Presidente del Collegio dalla propria lista di esperti.

(c) Inadempienza del Resistente

In conformità con il Paragrafo B(3)(f) delle Norme ADR, se il Resistente non presenta la Risposta, o non effettua il pagamento di cui al Paragrafo B(3)(c) delle Norme ADR entro il termine fissato dal Centro, il Centro provvede alla nomina del Collegio, con le seguenti modalità:

(i) Nel caso in cui il Ricorrente abbia richiesto un Collegio uninominale, il Centro provvede a nominare l’Esperto dalla propria lista di esperti;

(ii) Nel caso in cui il Ricorrente abbia richiesto un Collegio composto da tre membri, il Centro provvede, qualora possibile, a nominare il primo Esperto tra i nominativi indicati dal Ricorrente ed il secondo Esperto e il Presidente del Collegio dalla propria lista di esperti.

L’Opposizione del Resistente alla notifica da parte del Centro dell’inadempienza del Resistente è illustrata nell’Allegato G.

9. Dichiarazione di Indipendenza e Imparzialità

In conformità con il Paragrafo B(5) delle Norme ADR, prima della nomina, il candidato deve trasmettere al Centro una Dichiarazione di Indipendenza e di Imparzialità utilizzando il formulario di cui all’Allegato C delle Norme Supplementari e pubblicato sul sito Web del Centro.

10. Spese procedurali

Le spese procedurali sono specificate nell’Allegato D e illustrate sul sito Web del Centro.

11. Limiti Massimi di Parole

(a) Il numero massimo di parole previsto per l’oggetto di cui al Paragrafo B(1)(b)(10) delle Norme ADR è di 5.000 parole.

(b) Il numero massimo di parole previsto per l’oggetto di cui al Paragrafo B(3)(b)(6) delle Norme ADR è di 5.000 parole.

(c) Ai fini del Paragrafo B(12) delle Norme ADR, non sono previsti limiti massimi di parole.

12. Dimensione e Formato del File

(a) La dimensione ed il formato della documentazione di cui al Paragrafo B(1)(b) delle Norme ADR sono indicati nell’Allegato E delle Norme Supplementari e pubblicati sul sito Web del Centro.

(b) La dimensione ed il formato della documentazione di cui al Paragrafo B(3)(b) delle Norme ADR sono indicati nell’Allegato E delle Norme Supplementari e pubblicati sul sito Web del Centro.

13. Accordo

Se le Parti raggiungono un accordo prima della nomina del Collegio, le Parti devono informare il Centro.

14. Decisione del Collegio

La Decisione del Collegio deve contenere una concisa esposizione delle ragioni della Decisione in lingua inglese, come previsto dalle Norme ADR. La Decisione del Collegio è pubblicata sul sito Web del Centro.

15. Modifiche

Il Centro può modificare le presenti Norme Supplementari a sua discrezione e deve informare il Registry di tali modifiche almeno novanta (90) giorni di calendario prima della loro entrata in vigore, salvo quanto diversamente concordato.

16. Responsabilità

Tranne che nel caso di dolo o colpa grave, nè il Collegio, nè l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale nè il Centro potranno essere ritenuti responsabili nei confronti di una parte o del Registry per qualsiasi azione od omissione relativa al procedimento.