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Ordinanza sugli emolumenti nell’ambito della legge sui cartelli (Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart)1
del 25 febbraio 1998 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 53a della legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli (LCart); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,4
ordina:
251.2
Art. 1 Campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Com- missione della concorrenza e del suo segretariato per:
a. le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 LCart;
b. la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l’articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart;
c. l’esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart;
d. le perizie e altre prestazioni di servizi.5 2 Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si confor- mano alle disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 19746 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
Art. 1a7 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti (OgeEm).
RU 1998 919 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006
(RU 2006 2637). 2 RS 251 3 RS 611.010 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004
(RU 2004 1391). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004
(RU 2004 1391). 6 RS 313.32 7 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006
(RU 2006 2637). 8 RS 172.041.1
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251.2 Cartelli
Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti 1 È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento ammini- strativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l’articolo 1. 2 ...9
Art. 3 Esenzione dagli emolumenti 1 Le autorità della Confederazione e, sempre che concedano il diritto di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantonali non pagano alcun emolumento.10 Sono fatti salvi emolumenti per perizie. 2 Inoltre non pagano alcun emolumento:
a. i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemen- te agli articoli 26–30 LCart;
b. gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
c. gli interessati che abbiano occasionato un’inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.11
Art. 4 Calcolo degli emolumenti 1 L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. 2 Varia tra 100 e 400 franchi l’ora. L’importo è fissato segnatamente in base all’urgenza dell’affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbri- go.12 3 Per l’esame preliminare di cui all’articolo 32 LCart, il segretariato riscuote un emolumento forfettario di 5000 franchi invece di un emolumento pro rata tempo- ris.13 4 Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell’emolumento pro rata temporis sia nell’emolumento forfettario.14
9 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391). Abrogato dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
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Emolumenti LCart 251.2
Art. 515 Esborsi Oltre agli emolumenti secondo l’articolo 4, l’interessato deve rimborsare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm16 nonché i costi generati dall’assunzione di prove o da particolari provvedimenti d’indagine.
Art. 6 e 717
Art. 8 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 17 giugno 199618 sugli emolumenti per le perizie della Commissio- ne della concorrenza è abrogata.
Art. 919
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.
Disposizione finale della modifica del 12 marzo 200420
Se al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgen- te relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
16 RS 172.041.1 17 Abrogati dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637). 18 [RU 1996 1806] 19 Abrogato dal n. I dell’O del 12 mar. 2004, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391). 20 RU 2004 1391
251.2 Cartelli
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