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Legge federale del 21 marzo 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (stato 1° gennaio 2016)

 RS 418.0

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Legge federale sulla diffusione della formazione svizzera all’estero (Legge sulle scuole svizzere all’estero, LSSE)

del 21 marzo 2014 (Stato 1° gennaio 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40 capoverso 1, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 20132, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina il sostegno:

a. alle scuole svizzere all’estero; b. ad altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero.

Art. 2 Scopo Con la presente legge la Confederazione intende:

a. promuovere la diffusione della formazione e della cultura svizzere all’estero; b. promuovere la formazione dei giovani Svizzeri all’estero, rafforzare i loro

legami con la Svizzera, nonché avvicinare i bambini e i giovani del rispet- tivo Paese ospitante alla Svizzera e alla sua cultura.

Sezione 2: Scuole svizzere all’estero

Art. 3 Condizioni per il riconoscimento delle scuole 1 Il Consiglio federale riconosce il diritto al sussidio alle scuole svizzere all’estero che:

a. sono titolari dell’autorizzazione di insegnare nel Paese ospitante; b. garantiscono stabilità a lungo termine; c. sono di utilità pubblica;

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d. esentano completamente o parzialmente dal pagamento della retta gli Sviz- zeri all’estero che dimostrano di non essere in grado di pagarla;

e. garantiscono un’istruzione politicamente e confessionalmente neutrale; f. prevedono un effettivo minimo adeguato di allievi; g. impartiscono una parte adeguata dell’insegnamento in una lingua nazionale

svizzera, tenendo in tal modo conto della diversità culturale della Svizzera; h. gestiscono una scuola dell’infanzia e una scuola elementare e gestiscono o

prevedono di gestire una scuola del livello secondario I; i. fanno impartire l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nelle materie

rilevanti secondo i piani di studio svizzeri prevalentemente da persone abili- tate a insegnare in Svizzera;

j. impostano il programma e l’insegnamento in modo che gli allievi possano proseguire i propri studi o la propria formazione senza grandi difficoltà sia in Svizzera sia nel Paese ospitante;

k. hanno uno o più Cantoni patroni; l. consultano il Cantone patrono per definire il sistema scolastico e il pro-

gramma d’insegnamento; m. dispongono di uno statuto conforme alla presente legge; n. sono gestite da un organismo svizzero che dispone di un comitato di gestio-

ne composto prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera; o. sono dirette da persone abilitate a insegnare in Svizzera; e p. garantiscono l’ammissione di tutti i bambini di cittadinanza svizzera interes-

sati che soddisfano i requisiti richiesti. 2 Prima di prendere la sua decisione il Consiglio federale consulta il Cantone patrono.

Art. 4 Condizioni per il riconoscimento della formazione generale del livello secondario II

L’Ufficio federale della cultura (UFC) può, d’intesa con il Cantone patrono, ricono- scere come sussidiabile la formazione generale del livello secondario II dispensata da una scuola svizzera riconosciuta, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. il livello secondario II conta un numero sufficiente di allievi tale da contri- buire all’esistenza duratura della scuola;

b. il livello secondario II prevede nel suo programma d’insegnamento una seconda lingua nazionale svizzera come lingua o materia d’insegnamento;

c. il livello secondario II porta al conseguimento di uno dei seguenti diplomi: 1. maturità cantonale o federale, 2. baccalauréat international o baccalauréat européen, 3. certificato di scuola specializzata o maturità specializzata;

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d. il livello secondario II porta al conseguimento di un certificato della forma- zione generale del livello secondario II riconosciuto nel Paese ospitante.

Art. 5 Condizioni per il riconoscimento di offerte della formazione professionale di base

L’UFC può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabili le offerte della formazione professionale di base proposte da una scuola svizzera riconosciuta che dispensa una formazione generale del livello secondario II, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. le offerte contano un numero sufficiente di persone in formazione tale da contribuire all’esistenza duratura della scuola;

b. le offerte portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi: 1. attestato federale di capacità (AFC) con o senza maturità professionale, 2. certificato federale di formazione pratica (CFP);

c. le offerte portano al conseguimento di un certificato riconosciuto nel Paese ospitante come certificato del livello secondario II;

d. la scuola del Paese ospitante dispensa nell’ambito della formazione profes- sionale di base la formazione scolastica ai sensi della legislazione svizzera sulla formazione professionale;

e. la scuola imposta le offerte in collaborazione con le associazioni professio- nali svizzere e le imprese nel Paese ospitante.

Art. 6 Condizioni per il riconoscimento di filiali di scuole L’UFC può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabile la filiale di una scuola svizzera riconosciuta, se:

a. la filiale fa parte, in termini organizzativi e pedagogici, della scuola ricono- sciuta; e

b. è dimostrato che la filiale rappresenta, in termini economici e pedagogici, un vantaggio per la scuola riconosciuta.

Art. 7 Denominazione e identità visiva delle scuole svizzere all’estero 1 Soltanto una scuola svizzera all’estero riconosciuta ai sensi della presente legge può utilizzare la denominazione «scuola svizzera» o una designazione analoga. Questo vale anche per le traduzioni di queste denominazioni in altre lingue. 2 Altre scuole che utilizzano ulteriori riferimenti alla Svizzera devono soddisfare almeno le condizioni per l’utilizzazione di indicazioni di provenienza conforme- mente alla legge del 28 agosto 19923 sulla protezione dei marchi. 3 Le scuole svizzere riconosciute si presentano con un’identità visiva uniforme. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 RS 232.11

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Art. 8 Assicurazione sociale dei docenti 1 Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai propri docenti una copertura assi- curativa sociale adeguata. 2 Per la previdenza professionale esse assicurano presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA i docenti affiliati all’assicurazione svizzera per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità. Se le disposizioni dei rispettivi istituti di previdenza professionale lo consentono, le scuole svizzere riconosciute possono assicurare in alternativa tali docenti presso la loro cassa pensioni cantonale originaria o presso quella del Cantone patrono. 3 Le scuole svizzere riconosciute sono datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capo- verso 2 della legge del 20 dicembre 20064 su PUBLICA e in quanto tali rispettano i corrispondenti obblighi legislativi e regolamentari. 4 Il Consiglio federale disciplina la rappresentanza delle scuole svizzere nei con- fronti degli istituti di previdenza svizzeri, segnatamente la competenza di stendere, concludere e modificare il contratto di affiliazione a PUBLICA.

Art. 9 Obbligo di notifica 1 Le scuole svizzere riconosciute sono tenute a notificare tempestivamente all’UFC gli sviluppi concernenti le condizioni del riconoscimento. 2 Le modifiche dello statuto che concernono le condizioni del riconoscimento devono essere notificate all’UFC prima della loro adozione definitiva.

Art. 10 Natura, entità e calcolo degli aiuti finanziari 1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa annualmente alle scuole svizzere riconosciute aiuti finanziari forfettari per le loro spese d’esercizio. 2 L’ammontare degli aiuti finanziari dipende:

a. dall’effettivo di allievi e persone in formazione; b. dal numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera; c. dal numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera (calcolato in equiva-

lenti a tempo pieno) per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi; d. dal numero di lingue d’insegnamento che sono lingue nazionali svizzere

senza essere lingue del Paese ospitante. 3 Il numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi dipende dai criteri di cui al capoverso 2 lettere a e b. 4 Per i docenti non abilitati a insegnare in Svizzera possono essere versati sussidi se:

a. il Paese ospitante prescrive l’assunzione di docenti locali; o b. il Cantone patrono ritiene che l’impiego di tali docenti possa essere giustifi-

cato da fondate ragioni pedagogiche.

4 RS 172.222.1

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5 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo e le aliquote di sussidio secondo i criteri indicati nei capoversi 2−4. Può segnatamente differenziare le aliquote di sussidio in base alla nazionalità, al livello scolastico e agli anni di servizio. 6 All’inizio dell’anno scolastico, le scuole devono trasmettere all’UFC la documen- tazione necessaria per il calcolo dei sussidi.

Art. 11 Indennità straordinarie per le scuole minacciate La Confederazione può assegnare temporaneamente indennità straordinarie alle scuole svizzere riconosciute la cui esistenza è minacciata a causa di circostanze particolari o eventi eccezionali.

Art. 12 Cessione di immobili 1 Il Consiglio federale può cedere gratuitamente o a condizioni preferenziali immo- bili di proprietà della Confederazione a scuole svizzere riconosciute o a fondazioni appositamente istituite. 2 Per la cessione la Confederazione stipula con la scuola un contratto di diritto pubblico ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi. 3 Il contratto di cessione è vincolato agli oneri seguenti:

a. l’immobile deve essere utilizzato come sede di una scuola svizzera; e b. il ricavato di un’alienazione successiva deve essere destinato a scuole sviz-

zere riconosciute.

Art. 13 Revoca del riconoscimento, oneri 1 Se una scuola svizzera riconosciuta non soddisfa più le condizioni per il ricono- scimento elencate all’articolo 3, il Consiglio federale le revoca il riconoscimento. Se vi sono fondate probabilità che la scuola sia di nuovo in grado di soddisfare le con- dizioni per il riconoscimento in un prossimo futuro, il Consiglio federale può rinun- ciare a revocarle il riconoscimento; in tal caso definisce gli oneri che le sono impo- sti. 2 Se le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 4−6 non sono più soddi- sfatte, l’UFC applica il capoverso 1 per analogia. 3 Il Cantone patrono è previamente consultato. Ha il diritto di proporre la revoca del riconoscimento o di vincolarlo a oneri.

5 RS 616.1

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Sezione 3: Altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero

Art. 14 Forme e condizioni del sostegno 1 La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, sostenere enti svizzeri o enti a partecipazione svizzera che perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 2. 2 Il sostegno può essere fornito segnatamente mediante aiuti finanziari per:

a. la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera, in particolare per l’insegnamento di materie legate alla Svizzera, delle lingue nazionali sviz- zere e per la formazione professionale di base;

b. la diffusione della formazione e della cultura svizzere, segnatamente corsi nelle lingue nazionali svizzere;

c. l’acquisto di materiale didattico; d. la consulenza, l’assistenza e il sostegno ai giovani Svizzeri all’estero che

seguono una formazione professionale o studi in Svizzera; e. la fondazione e la creazione di nuove scuole.

3 Il sostegno della Confederazione secondo il capoverso 2 lettere a–c presuppone l’adempimento delle seguenti condizioni:

a. l’ente responsabile contribuisce al sostegno in misura adeguata; b. l’offerta denota la presenza di un effettivo adeguato di allievi o di persone in

formazione; c. l’offerta denota la presenza di un numero adeguato di allievi o di persone in

formazione di cittadinanza svizzera; d. la formazione promossa è politicamente e confessionalmente neutrale; e. è dimostrato che l’offerta non genera profitti.

4 Per le offerte nella formazione professionale di base valgono inoltre le seguenti condizioni:

a. tali offerte devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5; b. l’ente responsabile deve avere concluso un rapporto di patronato con almeno

un Cantone svizzero. 5 Per ottenere un sostegno della Confederazione secondo il capoverso 2 lettera e, l’ente responsabile deve:

a. dimostrare di essere in grado di finanziare almeno per metà la fondazione e la creazione della scuola;

b. rendere verosimile che la scuola soddisferà in un prossimo futuro i requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 1.

6 La Confederazione aiuta gli enti responsabili a trovare un Cantone patrono per le offerte a lungo termine per le quali appare opportuna o è richiesta una consulenza pedagogica.

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Art. 15 Entità e calcolo degli aiuti finanziari 1 L’ammontare degli aiuti finanziari di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettere a–c è stabilito in funzione:

a. dell’effettivo di allievi o persone in formazione; b. del numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera; c. dei contributi dell’ente richiedente.

2 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la presentazione delle domande.

Art. 16 Assicurazione sociale dei docenti L’articolo 8 si applica per analogia all’assicurazione sociale dei docenti alla cui remunerazione la Confederazione partecipa con gli aiuti finanziari di cui all’arti- colo 14 capoverso 2 lettera a.

Sezione 4: Cooperazione e cura delle relazioni

Art. 17 1 Le scuole svizzere riconosciute e gli enti responsabili di altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero curano le loro relazioni reciproche. 2 Essi coordinano le loro esigenze nei confronti del Dipartimento federale dell’inter- no (DFI) e delle altre autorità in Svizzera. 3 Collaborano con le rappresentanze svizzere. 4 Curano le relazioni con i loro ex allievi.

Sezione 5:6 Finanziamento

Art. 18 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice il limite di spesa quadriennale per il sostegno della diffusione della formazione svizzera all’estero.

6 In vigore il 1° gen. 2016 (vedi art. 26 cpv. 2).

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Sezione 6: Cantone patrono

Art. 19 1 Il Cantone patrono assume la vigilanza pedagogica delle scuole svizzere ricono- sciute e della loro formazione generale del livello secondario II, delle offerte forma- tive nella formazione professionale di base e delle filiali di scuole. 2 Per le scuole svizzere riconosciute che assiste e per le altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero, il Cantone patrono assume segnatamente i compiti seguenti:

a. consulenza e assistenza specialistica e garanzia della qualità; b. fornitura di materiale didattico a condizioni vantaggiose; c. scambio di informazioni con le scuole assistite; d. promozione degli scambi di allievi, persone in formazione e docenti; e. aiuto nella selezione e nella formazione continua dei docenti; f. consulenza ai docenti rientrati in Svizzera nell’ambito del reinserimento pro-

fessionale. 3 Il Cantone patrono si adopera affinché i docenti abilitati a insegnare in Svizzera residenti all’estero possano conservare l’affiliazione presso la cassa pensioni del loro Cantone di provenienza.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 20 Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 2 L’esecuzione della presente legge compete al DFI, in collaborazione con il Dipar- timento federale degli affari esteri.

Art. 21 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero 1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero. 2 La Commissione presta consulenza al DFI nell’esecuzione della presente legge.

Art. 22 Confederazione e Cantoni patroni 1 La Confederazione è competente per l’esecuzione della presente legge negli ambiti in cui non sono competenti i Cantoni patroni. 2 Le rappresentanze svizzere partecipano all’esecuzione.

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Sezione 8: Rimedi giuridici

Art. 23 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 9 ottobre 19877 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie 1 Le scuole svizzere all’estero, incluse la loro formazione generale del livello secon- dario II e le filiali di scuole, riconosciute in virtù del diritto previgente sono conside- rate riconosciute anche in virtù della presente legge. 2 Il passaggio dai sussidi secondo il diritto previgente agli aiuti finanziari secondo la presente legge avviene gradualmente nell’arco di tre anni dal momento dell’entrata in vigore della presente legge. L’ammontare dell’aiuto finanziario calcolato in virtù della presente legge è confrontato con l’ultimo sussidio versato conformemente al diritto previgente. La differenza è compensata nell’arco di tre anni in tre tappe equivalenti. 3 Le scuole svizzere riconosciute sono considerate datori di lavoro competenti per i beneficiari di rendite:

a. che dipendono da tali scuole; e b. la cui rendita di vecchiaia, superstiti e invalidità della previdenza professio-

nale abbia iniziato a decorrere presso PUBLICA prima dell’entrata in vigore della presente legge.

4 Le scuole svizzere riconosciute sono parimenti considerate datori di lavoro compe- tenti qualora una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità, risale a prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, l’articolo 18 entra in vigore il 1° gennaio 2016. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

7 [RU 1988 1096, 2006 1969 2197 all. n. 38, 2008 3437 n. II 19, 2011 5227 n. I 2.1]

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3 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle altre disposizioni della presente legge.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20158

8 DCF del 28 nov. 2014.