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Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (stato 1° novembre 2015)

 RS 172.213.1

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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

del 17 novembre 1999 (Stato 1° novembre 2015)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); in esecuzione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1 Obiettivi e campi di attività 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giusti- zia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti:

a. proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell’ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi giuridiche nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni;

b. creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giu- stizia;

c.3 creare basi giuridiche e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle ope- razioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli;

d. sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell’asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera.

2 I punti principali dell’attività del Dipartimento sono i seguenti:

RU 2000 291 1 RS 172.010 2 RS 172.010.1 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000

(RU 2000 1849).

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a. legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione;

b. polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile;

c. migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d’intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei;

d.4 … e.5 ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d’intesa

con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)6, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale;

f.7 metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull’ese- cuzione nei Cantoni.

Art. 2 Principi che reggono le attività del Dipartimento Oltre ai principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perse- guimento dei suoi obiettivi e nell’esercizio delle sue attività il Dipartimento osserva in particolare i principi seguenti:

a. nell’ambito delle sue attività principali, persegue l’armonizzazione sul piano nazionale e internazionale tenendo conto dei principi federalistici e delle esi- genze dei Cantoni particolarmente interessati;

b. collabora con le associazioni economiche, le parti sociali e le organizzazioni senza fini di lucro;

c. nei suoi campi di attività, si adopera per instaurare una collaborazione effi- cace sul piano nazionale e internazionale.

Art. 3 Competenze speciali Il Dipartimento decide in merito:

a. al perseguimento giudiziario di reati politici; in casi concernenti le relazioni con l’estero, decide previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); può sottoporre al Consiglio federale casi di particolare importanza;

4 Abrogata dal n. I dell’O del 28 giu. 2000, con effetto dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849). 5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003

(RU 2003 2122). 6 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 16

cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

7 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 10 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1089).

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b.8 …

Capitolo 2: Uffici e altre unità dellAmministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale

Art. 4 1 La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e assume le funzioni centrali seguenti:

a. sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;

b. avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento; c. provvede affinché le pianificazioni del Dipartimento siano integrate in quelle

del Consiglio federale, rappresenta il Dipartimento presso gli organi com- petenti e assicura il coordinamento interdipartimentale;

d. esercita la vigilanza sugli uffici secondo le istruzioni del capo del Diparti- mento;

e. elabora la politica del Dipartimento in materia di informazione e informa il pubblico e gli altri servizi federali, in modo veritiero e tempestivo e tenendo conto delle aspettative dei cittadini, circa gli affari del Dipartimento;

f. organizza una logistica efficiente in seno al Dipartimento, mette a disposi- zione servizi logistici e fornisce prestazioni informatiche a livello diparti- mentale e nazionale;

g. istruisce i ricorsi interposti contro uffici del Dipartimento. 2 …9 3 …10 4 Alla Segreteria generale è aggregata amministrativamente la Commissione per la prevenzione della tortura e la sua segreteria. I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese e a un’indennità. Per il loro calcolo si applica per analogia l’ordinanza del 3 giugno 199611 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.12

8 Abrogata dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433). 9 Introdotto dall’art. 125 n. 2 dell’O del 23 feb. 2000 (RU 2000 766). Abrogato dal n. I

dell’O del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5051). 10 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 22 ago. 2007 (RU 2007 3967). Abrogato dal n. I dell’O

del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5051). 11 [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949. RU 2009 6137 n. II 1]. Vedi ora gli art. 8l – 8t

dell’O del 25 nov. 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1).

12 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5391).

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Sezione 2: Disposizioni comuni a tutti gli uffici

Art. 5 1 Per le unità amministrative del Dipartimento, gli obiettivi di cui agli articoli 6, 9, 12, 15, 19 e 22 fungono da linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro conferiti dalla legislazione federale.13 2 Di principio, gli uffici elaborano gli atti normativi nazionali e internazionali che rientrano nel loro campo di attività; in ambito internazionale lavorano d’intesa con il DFAE e il DEFR (economia esterna). 3 Nei relativi campi di attività, assolvono i compiti esecutivi loro assegnati dagli atti normativi nazionali e internazionali di cui al capoverso 2. 4 Nell’ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera del Paese, rappre- sentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali, d’intesa con il DFAE, il DEFR (economia esterna) e, se del caso, con altri dipartimenti e uffici federali, e partecipano ai lavori di gruppi di esperti nazionali e internazionali e all’elaborazione e all’esecuzione di trattati internazionali. 5 D’intesa con il DFAE, il Dipartimento stabilisce in quali campi di attività gli uffici sono autorizzati a comunicare con ambasciate e consolati svizzeri e con autorità e servizi esteri.

Sezione 3: Ufficio federale di giustizia

Art. 6 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità competente e centro di presta- zioni della Confederazione14 per le questioni giuridiche, tenuto conto delle compe- tenze degli altri dipartimenti. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. creare condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo svi- luppo economico del Paese;

b. rafforzare l’ordinamento federalistico, segnatamente per quanto concerne i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto in Svizzera;

c. elaborare normative federali appropriate, comprensibili, prive di contraddi- zioni e conformi al diritto di rango superiore;

d. partecipare alla creazione di un ordine internazionale pacifico e all’armo- nizzazione dell’evoluzione del diritto in Europa;

e. preservare e garantire le conoscenze giuridiche in seno all’Amministrazione federale e promuovere la comprensione del diritto.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849).

14 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 265).

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2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFG svolge le funzioni seguenti: a. vigila sulla legalità degli atti normativi, dei decreti e delle decisioni dell’As-

semblea federale, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, dell’ordinamento federalistico delle compe- tenze e di altri principi costituzionali;

b. segue l’evoluzione del diritto in Svizzera e all’estero, fornisce alle autorità competenti consulenze specialistiche in materia di diritto federale e di poli- tica giuridica e propone soluzioni tempestive e appropriate.

Art. 7 Compiti in dettaglio 1 Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti normativi in collabora- zione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all’elaborazione dei necessari strumenti internazionali:

a. diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluse l’elabo- razione e l’esecuzione di accordi in materia di diritti dell’uomo in collabora- zione con il DFAE;

b. diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto inter- nazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, il diritto fondiario rurale e quello concernente l’affitto agricolo nonché le norme sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali;

c.15 diritto penale e procedura penale (fatti salvi il diritto penale militare e il diritto penale accessorio), inclusi il diritto internazionale penale e il diritto internazionale in materia di procedura penale e di esecuzione delle pene, l’esecuzione delle pene e delle misure e l’aiuto alle vittime di reati violenti;

d.16 organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribuna- li esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali.

2 Nei settori di cui al capoverso 1, l’UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabora perizie all’attenzione dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dell’Am- ministrazione federale. 3 Controlla tutti i progetti di atti normativi sotto il profilo della costituzionalità e della legalità, della conformità al diritto nazionale e internazionale vigente e della

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849).

16 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 5 nov. 2014 (trasferimento del settore «Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero» dal DFGP al DFAE), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3789).

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compatibilità con lo stesso, della correttezza materiale e, in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF), dell’adeguatezza dal punto di vista della tecnica legisla- tiva e della redazione. 4 Sviluppa principi metodologici per l’elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statuali, in particolare per quanto concerne la loro efficacia ed economi- cità, e provvede affinché sussistano adeguate possibilità di perfezionamento. 5 Elabora i messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale alle costitu- zioni cantonali e prepara l’approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui al capoverso 1. 6 Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli articoli 394 e 395 del Codice penale17 (CP). 6a Garantisce rapidamente un’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d’assistenza giudizia- ria, d’estradizione, di consegna nonché sul perseguimento e l’esecuzione penali in via sostitutiva.18 7 È l’autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento inter- nazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le pratiche inter- nazionali in materia di pensioni alimentari, le cause internazionali di diritto succes- sorio e l’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.19 8 Istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il Dipartimento, i ricorsi contro misure locali concernenti la circolazione stradale (art. 3 cpv. 4 della LF del 19 dic. 195820 sulla circolazione stradale), i ricorsi sulle votazioni (art. 81 della LF del 17 dic. 197621 sui diritti politici) e i ricorsi per viola- zione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio (art. 13 cpv. 1). 9 Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ai Comitati delle Nazioni Unite contro la tortura, per l’elimina- zione della discriminazione nei confronti della donna e per l’eliminazione della discriminazione razziale.22 A tal fine può far capo a consulenti.23 10 Esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali. 11 Gestisce un servizio responsabile del trattamento elettronico dei dati giuridici.

17 RS 311.0. Vedi ora gli art. 381 e 382. 18 Introdotto dal n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

(RU 2001 265). 20 RS 741.01 21 RS 161.1 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012

(RU 2012 4619). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000

(RU 2000 1849).

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12 Mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti in procedure civili secondo il Codice di procedura civile del 19 dicem- bre 200824 (CPC).25 13 È competente per l’approvazione di progetti pilota cantonali secondo l’arti- colo 401 CPC.26

Art. 8 Disposizioni speciali 1 L’UFG dirige tra l’altro:

a. l’Ufficio federale dello stato civile; b. l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario,

incluso l’Ufficio svizzero del registro del naviglio; c. l’Ufficio del registro di commercio; d.27 insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni un casellario giudiziale infor-

matizzato. 2 I compiti e le competenze degli uffici di cui al capoverso 1 sono disciplinati in atti normativi speciali28. 3 Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo la Commissione peritale incari- cata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita e la sua segrete- ria.29

Sezione 4:30 Ufficio federale di polizia

Art. 9 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è l’autorità competente della Confederazione in materia di polizia. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti:31

a. proteggere lo Stato di diritto svizzero e i suoi fondamenti democratici; b. salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera;

24 RS 272 25 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura

civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). 26 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura

civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). 27 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849). 28 RS 211.112.2, 211.432.1, 221.411, 331 29 Introdotto dall’art. 16 n. 2 dell’O del 26 giu. 2013 sulla commissione peritale federale

incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2109).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

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c. lottare contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione;

d.32 proteggere le autorità e gli edifici della Confederazione nonché le persone e gli edifici per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico;

e.33 intrattenere e potenziare i contatti con le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale nazionali e internazionali.

2 Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti: a.34 … b.35 elabora analisi sulla criminalità; c. è l’autorità di polizia giudiziaria della Confederazione; d. coordina e sostiene le indagini intercantonali e internazionali; e. dirige gli Uffici centrali di polizia criminale conformemente al diritto nazio-

nale e internazionale; f. garantisce lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i

partner esteri e gli organi internazionali; g. fornisce prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza,

di polizia e di perseguimento penale e si adopera per l’ulteriore sviluppo di prestazioni di tal genere;

h. garantisce una strategia cooperativa unitaria, partecipa a strumenti di polizia internazionali e promuove il loro sviluppo, rappresenta gli interessi di polizia del Paese in seno a organi nazionali, internazionali e sovranazionali e colla- bora sul piano tecnico, nei settori della formazione, dell’organizzazione e della tecnologia, con autorità svizzere ed estere di sicurezza e di polizia e sostiene tali autorità;

i. valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e gli edifici che ha l’incarico di proteggere e ordina le misure di protezione necessarie.36

Art. 10 Compiti speciali 1 Fedpol dirige:

a. gli Uffici centrali seguenti:

32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

34 Abrogata dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009

(RU 2008 6305). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 4787).

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1.37 armi, 2. e 3.38 … 4. esplosivi e pirotecnica;

b.39 … c. l’Ufficio centrale nazionale INTERPOL; d.40 il centro nazionale di contatto con Europol; e.41 la Centrale d’allarme per ricevere le comunicazioni e gli allarmi provenienti

dagli edifici civili della Confederazione, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette;

f.42 il Centro audizioni della Confederazione; g.43 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; h.44 il servizio comune di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per

la lotta contro la criminalità su Internet, l’individuazione dell’abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d’indagine e l’analisi della cri- minalità su Internet (SCOCI);

i.45 il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione. 2 Dirige il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) con la partecipazione di tutti i servizi federali e cantonali interes- sati e a questo scopo gestisce il relativo ufficio centrale. SCOTT e detto ufficio centrale adempiono i compiti di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del 23 ottobre 201346 contro la tratta di esseri umani e prendono provvedimenti volti a prevenire e combattere il traffico di migranti.47 3 Fatte salve speciali disposizioni derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione e dirige il Servizio di coordinazione nell’ambito dei documenti d’identità e di legittimazione.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

38 Abrogati dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305). 39 Abrogata dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 4787). 41 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787). 42 Originaria lett. e. 43 Originaria lett. f. 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 4787). 45 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787). Nuovo testo giusta il n. 4

dell’all. all’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

46 RS 311.039.3 47 Nuovo testo giusta l’art. 16 dell’O del 23 set. 2013 contro la tratta di esseri umani, in

vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3625).

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4 Adempie i compiti in materia di diritto degli stranieri connessi alla sicurezza interna.48 5 Stabilisce i requisiti degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, dirige la loro formazione ed è responsabile del loro impiego. Elabora rapporti di analisi sui rischi e sulle minacce che riguardano il loro impiego.49 6 …50 7 Assicura la prontezza d’intervento permanente dello Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto e, in caso d’intervento, ne dirige il nucleo operativo. 8 Gestisce i sistemi d’informazione nei settori della polizia e del perseguimento penale.51 9 …52 10 Tratta questioni e domande d’informazioni in materia di polizia, guida le relazioni internazionali di polizia e cura la collaborazione di polizia con i tribunali internazio- nali. 11 Dirige dal punto di vista amministrativo i centri comuni di cooperazione doganale e di polizia di Ginevra e Chiasso.53 12 D’intesa con il DFAE, è responsabile dell’invio, dell’impiego e della direzione degli addetti di polizia. È fatto salvo il potere d’impartire istruzioni del capomis- sione.54 13 …55 14 Esercita la vigilanza sui laboratori forensi di analisi del DNA e sui laboratori che allestiscono profili del DNA in materia civile e amministrativa.56 15 D’intesa con il DFAE e le autorità cantonali, dirige e coordina gli interventi del Disaster Victim Identification Team (DVI) svizzero all’estero.57

Art. 11 Competenze speciali 1 Fedpol è competente per pronunciare divieti d’entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese; in questi casi esso consulta dapprima il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Previa consultazione del DFAE e del SIC, trasmette i casi politicamente rilevanti e le

48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

50 Abrogato dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009

(RU 2008 6305). 52 Abrogato dal n. II dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2945). 53 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787). 54 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787). 55 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787). Abrogato dal n. I dell’O del

12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305). 56 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787). 57 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

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proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale58 al Dipartimento; quest’ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale.59 2 Dirige, in Svizzera e all’estero, le ricerche di persone e di cose nonché di persone scomparse. 3 È l’autorità di decisione per i documenti d’identità richiesti all’estero secondo la legge del 22 giugno 200160 sui documenti d’identità. 4 Prende provvedimenti in collaborazione con i Cantoni per prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.61 5 È responsabile, previa consultazione del SIC, del sequestro e della confisca del materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza.62

Sezione 5:63 Segreteria di Stato della migrazione64

Art. 12 Obiettivi e funzioni 1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l’autorità competente della Con- federazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d’asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera. Essa persegue in parti- colare gli obiettivi seguenti:65

a. garantire una politica degli stranieri coerente, segnatamente per quanto con- cerne: 1. l’ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli obblighi di

diritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari e del ricongiungimento familiare,

2. l’ammissione di manodopera straniera, tenuto conto degli interessi glo- bali dell’economia, delle possibilità di integrazione professionale e sociale a lungo termine e delle esigenze scientifiche e culturali della Svizzera;

58 RS 101 59 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività

informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937). 60 RS 143.1 61 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787). Nuovo testo giusta il n. II 9

dell’all. 4 all’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confedera- zione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

64 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4451).

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b. attuare la politica svizzera in materia di asilo e di rifugiati secondo i principi definiti dalle Camere federali e dal Consiglio federale e garantire in partico- lare una politica coerente in materia di ammissione e di ritorno;

c. creare condizioni quadro favorevoli all’integrazione della popolazione stra- niera residente in Svizzera e a uno sviluppo demografico e sociale equili- brato.

2 Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori degli stranieri e della cittadinanza svizzera, la SEM svolge le funzioni seguenti:

a. in collaborazione con il DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le basi della politica svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta con- tro gli abusi nel settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situa- zione internazionale e attua tali strategie;

b. in collaborazione con il DEFR, valuta gli interessi globali dell’economia nel settore della politica degli stranieri;

c. esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo degli stranieri ai valichi di frontiera;

d. esercita la vigilanza sull’esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni; e. tratta tutte le questioni concernenti la cittadinanza svizzera.

3 Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori dell’asilo e dei rifugiati, la SEM svolge le funzioni seguenti:

a. decide in merito alla concessione o al rifiuto dell’asilo, alla concessione di protezione, all’ammissione provvisoria e all’allontanamento dalla Svizzera;

b. assicura la coordinazione in seno all’Amministrazione federale e con i Can- toni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti l’asilo e i rifugiati;

c. d’intesa con il DFAE, partecipa all’armonizzazione e all’attuazione della politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati;

d. applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministra- tive e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l’utiliz- zazione;

e. in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in mate- ria di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazio- nali di utilità pubblica;

f. sostiene i Cantoni nell’esecuzione di allontanamenti. 4 Congiuntamente con il DFAE, la SEM analizza l’evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora le basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazione.

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Art. 13 Compiti speciali 1 La SEM istruisce i ricorsi interposti al Consiglio federale per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio. 2 Prepara, d’intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il tran- sito nonché su partenariati in materia di migrazione e li esegue.66 3 Rilascia documenti di legittimazione per rifugiati, persone sprovviste di documenti e apolidi. 4 Gestisce un servizio di informazione e di consulenza per il collocamento di prati- canti.67

Art. 14 Competenze speciali 1 La SEM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera. 2 È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.68 3 È competente in materia di riconoscimento di apolidi.

Sezione 6: …

Art. 15 e 1669

Sezione 7: …

Art. 17 e 1870

66 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

67 Nuovo testo giusta l’art. 76 n. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sugli Svizzeri all’estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3879).

68 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

69 Abrogati dal n. II 2 dell’O del 25 giu. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 2122). 70 Abrogati dal n. I dell’O del 28 giu. 2000, con effetto dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849).

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Sezione 8: …

Art. 19 a 2171

Sezione 9: …

Art. 22 a 2472

Capitolo 3: Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1:73 Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 25 1 Il servizio incaricato della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 6 ottobre 200074 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomu- nicazioni (LSCPT) è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale. 2 Svolge i compiti di cui agli articoli 11–15 LSCPT autonomamente e senza istru- zioni da parte del Dipartimento.

Art. 26 e 27 Abrogati

Sezione 2: Istituto svizzero di diritto comparato

Art. 28 1 Quale centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, di diritto estero e di diritto internazionale, l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) rende accessibili ad autorità e privati informazioni sul diritto estero e redige perizie su questioni giuridiche che rientrano nel suo campo d’attività. 2 Il suo statuto, i suoi compiti e la sua organizzazione sono retti dalla legge federale del 6 ottobre 197875 sull’Istituto svizzero di diritto comparato.

71 Abrogati dal n. 3 dell’all. all’O del 21 nov. 2012 sull’Istituto federale di metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6887).

72 Abrogati dal n. I dell’O del 3 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

(RU 2010 5051). 74 RS 780.1 75 RS 425.1

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Sezione 3: Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 29 1 Conformemente alla legge federale del 24 marzo 199576 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), l’IPI è l’autorità competente della Confederazione in materia di diritto dei beni immateriali. Esso assolve i suoi compiti conformemente alle leggi e agli accordi internazionali vigenti77. 2 L’IPI assolve i compiti relativi a questioni economiche generali e gli altri compiti affidatigli dal Consiglio federale sotto la vigilanza del Dipartimento. 3 L’IPI è autorizzato, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.78

Sezione 4:79 Autorità federale di sorveglianza dei revisori

Art. 29a 1 L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori è l’autorità specializzata della Confederazione per l’abilitazione di persone fisiche e imprese di revisione a fornire servizi di revisione previsti dalla legge, per la sorveglianza degli organi di revisione di società con azioni quotate in borsa e per la concessione dell’assistenza ammini- strativa e giudiziaria in materia di sorveglianza dei revisori. 2 Il suo statuto, i suoi compiti e le sue competenze nonché la sua organizzazione si basano sulla legge del 16 dicembre 200580 sui revisori, sull’ordinanza del 22 agosto 200781 sui revisori e sui pertinenti accordi internazionali.

Sezione 5:82 Commissione federale delle case da gioco

Art. 29b 1 L’organizzazione e i compiti della Commissione federale delle case da gioco sono retti dagli articoli 46–53 della legge del 18 dicembre 199883 sulle case da gioco.

76 RS 172.010.31 77 RS 231.1–232.23, 0.231.0-0.232.163 78 Introdotto dal n. II 10 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze

del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

79 Introdotta dal n. II 2 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3989).

80 RS 221.302 81 RS 221.302 82 Introdotta dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5051). 83 RS 935.52

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2 La Commissione federale delle case da gioco e la sua segreteria sono aggregate amministrativamente alla Segreteria generale.

Sezione 6:84 Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini

Art. 29c 1 L’organizzazione e i compiti della Commissione federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini sono retti dagli articoli 55–60 della legge federale del 9 ottobre 199285 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini. 2 La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini e la sua segreteria sono aggregate amministrativamente alla Segreteria gene- rale.

Sezione 7:86 Istituto federale di metrologia

Art. 29d 1 L’Istituto federale di metrologia (METAS) è l’autorità competente della Confede- razione in materia di metrologia. 2 La sua organizzazione e i suoi compiti sono retti dalla legge del 17 giugno 201187 sulla metrologia e dalla legge del 17 giugno 201188 sull’Istituto federale di metrolo- gia. 3 Nella sua sfera di competenze, il METAS ha diritto di ricorrere al Tribunale fede- rale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto vigente: abrogazione e modifica L’abrogazione e la modifica del diritto vigente figurano nell’allegato.

Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

84 Introdotta dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5051). 85 RS 231.1 86 Introdotta dal n. 3 dell’all. all’O del 21 nov. 2012 sull’Istituto federale di metrologia, in

vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6887). 87 RS 941.20 88 RS 941.27

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Allegato (art. 30)

Diritto vigente: abrogazione e modifica I

L’atto normativo seguente è abrogato: Ordinanza del 7 settembre 197789 sulla rappresentanza del Consiglio federale davanti alla Corte e Commissione europee dei diritti dell’uomo

II

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue: 90

89 [RU 1977 1549] 90 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 291.

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