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Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (stato 23 marzo 2004)

 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (stato 23 marzo 2004)

251Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

del 6 ottobre 1995 (Stato 23 marzo 2004)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 capoverso 1, 961, 97 capoverso 2 e 1222 della Costituzione federale3;4 viste le disposizioni in materia di concorrenza contemplate dagli accordi internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 19945, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo La legge ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell’interesse di un’economia di mercato fondata su un ordine liberale.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica alle imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese. 1bis Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organiz- zativa.6 2 Essa è applicabile a fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera, anche se si sono verificate all’estero.

RU 1996 546 1 A questa disposizione corrisponde l’articolo 31bis della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (CS 1 3) 2 A questa disposizione corrisponde l’articolo 64 della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (CS 1 3) 3 RS 101 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004

(RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927). 5 FF 1995 I 389 6 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004

(RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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251 Cartelli

Art. 3 Relazioni con altre prescrizioni legali 1 Sono fatte salve le prescrizioni che vietano la concorrenza per determinati beni o servizi su un mercato, in particolare:

a. quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi; b. quelle che incaricano singole imprese dell’esecuzione di compiti pubblici e

accordano loro speciali diritti. 2 La presente legge non si applica agli effetti della concorrenza dovuti esclusiva- mente alla legislazione sulla proprietà intellettuale. Per contro, le limitazioni all’importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge.7 3 Le procedure previste dalla presente legge in vista della valutazione delle limita- zioni della concorrenza hanno il primato su quelle previste dalla legge federale del 20 dicembre 19858 sulla sorveglianza dei prezzi, salvo disposizione contraria pat- tuita tra la Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi.

Art. 4 Definizioni 1 Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza. 2 Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell’offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampia- mente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9 3 Per concentrazioni di imprese si intendono:

a. la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre; b. ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in partico-

lare con l’acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.

7 Per. introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

8 RS 942.20 9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004

(RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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251LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Capitolo 2: Disposizioni di diritto materiale Sezione 1: Limitazioni illecite della concorrenza

Art. 5 Accordi illeciti 1 Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace. 2 Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di effi- cienza economica:

a. se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricer- ca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e

b. se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concor- renza efficace.

3 È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti:

a. fissano direttamente o indirettamente i prezzi; b. limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare; c. operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.

4 La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all’assegnazione di zone nell’ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.10

Art. 6 Tipi di accordi giustificati 1 Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giu- stificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione:

a. gli accordi di cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo; b. gli accordi di specializzazione e di razionalizzazione, ivi compresi gli

accordi concernenti l’utilizzazione di schemi di calcolo;

10 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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251 Cartelli

c. gli accordi concernenti l’esclusiva di acquisto o di vendita di determinati beni o servizi;

d. gli accordi concernenti l’esclusiva di concessione di licenze di diritti di pro- prietà intellettuale;

e.11 gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, per quanto il loro effetto sul mercato sia limitato.

2 Le ordinanze e le comunicazioni relative a accordi in materia di concorrenza pos- sono considerare di norma giustificate speciali forme di cooperazione in singoli rami economici, in particolare accordi sulla trasposizione razionale di prescrizioni di diritto pubblico per la protezione dei clienti o degli investitori nel settore dei servizi finanziari. 3 Le comunicazioni vengono pubblicate nel Foglio federale da parte della Commis- sione della concorrenza. Il Consiglio federale emana le ordinanze di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 7 Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato 1 Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite se, abu- sando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l’accesso o l’esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commer- ciali. 2 Costituiscono in particolare pratiche del genere:

a. il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il blocco della consegna o dell’ac- quisto);

b. la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre con- dizioni commerciali;

c. l’imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inade- guate;

d. la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro deter- minati concorrenti;

e. la limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico; f. la subordinazione della conclusione di contratti all’assunzione o alla forni-

tura di ulteriori prestazioni da parte del partner.

Art. 8 Autorizzazione eccezionale per motivi preponderanti di interesse pubblico

Gli accordi in materia di concorrenza e le pratiche delle imprese che dominano il mercato, dichiarati illeciti dall’autorità competente, possono essere autorizzati dal Consiglio federale su richiesta degli interessati, se sono eccezionalmente necessari alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti.

11 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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Sezione 2: Concentrazioni di imprese

Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione 1 I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l’ultimo esercizio prima della concentrazione:

a. le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d’affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d’affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e

b. almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d’affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.

122 ... 3 Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d’affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge federale dell’8 novembre 193413 sulle banche e le casse di risparmio, si tiene conto dei ricavi lordi.14 4 A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una pro- cedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un’impresa parteci- pante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo. 5 Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l’Assemblea federale può:

a. adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1–3; b. vincolare a speciali esigenze l’obbligo dell’annuncio per le concentrazioni di

imprese in determinati settori economici.

Art. 10 Valutazione delle concentrazioni 1 Le concentrazioni sottoposte all’obbligo di annuncio sottostanno ad un esame da parte della Commissione della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l’indizio che esse creino o rafforzino una posizione dominante. 2 La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall’esame risulta che la concentrazione:

a. crea o rafforza una posizione dominante sul mercato che può sopprimere la concorrenza efficace, e

12 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

13 RS 952.0 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004

(RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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251 Cartelli

b. non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di con- correnza tale da avere il sopravvento sugli svantaggi della posizione domi- nante.

3 Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio15 che sono reputate necessarie della Commissione federale delle banche per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di quest’ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la Commissione federale delle ban- che subentra al posto della Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione. 4 Nella valutazione delle ripercussioni di una concentrazione sull’efficacia della con- correnza, la Commissione della concorrenza tiene parimenti conto dell’evoluzione del mercato nonché della posizione dell’impresa nella concorrenza internazionale.

Art. 11 Autorizzazione eccezionale per motivi preponderanti di interesse pubblico

Le concentrazioni di imprese vietate ai sensi dell’articolo 10 possono essere autoriz- zate dal Consiglio federale su richiesta delle imprese partecipanti se sono eccezio- nalmente necessarie alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti.

Capitolo 3: Disposizioni di procedura civile

Art. 12 Azioni per limitazioni della concorrenza 1 Chiunque è impedito nell’accesso o nell’esercizio della concorrenza da una limita- zione illecita della stessa può chiedere:

a. la soppressione o la cessazione dell’ostacolo; b. il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle

obbligazioni16; c. la consegna dell’utile illecito conformemente alle disposizioni della gestione

d’affari senza mandato. 2 Si considerano in particolare ostacoli alla concorrenza il rifiuto di relazioni com- merciali e le misure discriminanti. 3 Le azioni di cui al capoverso 1 competono anche alla persona che per causa di una limitazione lecita della concorrenza subisce un impedimento più grave di quello che esige l’attuazione della limitazione medesima.

Art. 13 Esercizio dell’azione di soppressione e di cessazione Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, il giudice può, su richiesta dell’attore, ordinare in particolare che:

15 RS 952.0 16 RS 220

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251LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

a. i contratti sono in tutto o in parte nulli; b. il responsabile della limitazione della concorrenza deve concludere con la

persona impedita contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.

Art. 14 Foro 1 I Cantoni designano per il loro territorio un giudice competente per esaminare come istanza cantonale unica le azioni per limitazioni della concorrenza. Il giudice è anche competente per esaminare altre azioni civili proposte contemporaneamente all’azione per limitazione della concorrenza e connesse materialmente con quest’ul- tima.

172 ...

Art. 15 Valutazione della liceità di una limitazione della concorrenza 1 Se nel caso di una procedura civile sorge una contestazione in merito alla liceità di una limitazione della concorrenza, la causa è trasmessa per parere alla Commissione della concorrenza. 2 Se una limitazione della concorrenza solitamente considerata illecita è presentata come necessaria per la tutela di interessi pubblici preponderanti, la causa è trasmessa al Consiglio federale per decisione.

Art. 16 Tutela di segreti d’affari 1 Nelle contestazioni per limitazioni della concorrenza devono essere tutelati i segreti di fabbricazione e d’affari delle parti. 2 La parte avversa ha accesso ai mezzi di prova che potrebbero rivelare tali segreti soltanto nella misura compatibile con la tutela di questi ultimi.

Art. 17 Misure cautelari 1 Per garantire le pretese derivanti da una limitazione della concorrenza, il giudice può ordinare le misure cautelari necessarie, su richiesta di una delle parti. 2 Gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero18 si applicano per analogia alle misure cautelari.

17 Abrogato dal n. 15 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272). 18 RS 210

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Capitolo 4: Disposizioni di procedura amministrativa Sezione 1: Autorità in materia di concorrenza

Art. 18 Commissione della concorrenza 1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i mem- bri della presidenza.19 2bis I membri della Commissione della concorrenza rendono noti i loro interessi in un registro degli interessi.20 2 La Commissione è composta di 11 a 15 membri. La maggioranza dei membri devono essere esperti indipendenti. 3 La Commissione prende tutte le decisioni che non sono espressamente riservate ad altre autorità. Emana raccomandazioni (art. 45 cpv. 2) e preavvisi (art. 46 cpv. 2) all’indirizzo delle autorità politiche e fornisce pareri (art. 47 cpv. 1).

Art. 19 Organizzazione 1 La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative. Essa può strutturarsi in Camere dotate di competenze decisionali autonome. In singoli casi può autoriz- zare un membro della presidenza a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza. 2 La Commissione è aggregata amministrativamente al Dipartimento federale del- l’economia21 (Dipartimento).

Art. 20 Regolamento interno 1 La Commissione emana un regolamento interno che disciplina in particolare i det- tagli organizzativi, segnatamente le competenze della presidenza, delle singole camere e del plenum. 2 Il regolamento interno deve essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 21 Decisioni 1 La Commissione e le sue camere deliberano validamente se sono presenti almeno la metà dei membri, ma in ogni caso almeno tre membri. 2 Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

20 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

21 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

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251LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Art. 22 Ricusazione di membri della Commissione 1 I membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricu- sazione secondo l’articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa22. 2 Di norma non si considera che un membro della Commissione abbia interessi per- sonali o che sussistano altri motivi di prevenzione se questi rappresenta un’associa- zione mantello. 3 Se la ricusazione è contestata, la Commissione o la pertinente camera decidono in assenza del membro interessato.

Art. 23 Compiti della segreteria 1 La segreteria prepara gli affari della Commissione, esegue le inchieste e emana unitamente a un membro della presidenza le necessarie decisioni di procedura. Essa presenta proposte alla Commissione e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con gli interessati, i terzi e le autorità. 2 La segreteria allestisce preavvisi (art. 46 cpv. 1) e consiglia i servizi e le imprese su questioni concernenti la presente legge.

Art. 24 Personale della segreteria 1 Il Consiglio federale nomina la direzione e la Commissione il rimanente personale della segreteria. 2 Il rapporto di servizio è disciplinato dalla legislazione sul personale della Confede- razione.

Art. 25 Segreto d’ufficio e d’affari 1 Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d’ufficio. 2 Quanto appreso nell’esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d’informazioni o dalla procedura. 3 Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. 4 Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d’affari.

RS 172.02122

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Sezione 2: Inchieste su limitazioni della concorrenza

Art. 26 Inchiesta preliminare 1 La segreteria può effettuare inchieste preliminari d’ufficio, su richiesta degli inte- ressati o su denuncia di terzi. 2 Essa può proporre misure per sopprimere o impedire limitazioni della concorrenza. 3 La procedura di inchiesta preliminare non dà diritto alla consultazione degli atti.

Art. 27 Apertura di un’inchiesta 1 Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, la segreteria apre un’inchiesta d’intesa con un membro della presidenza. L’inchiesta viene aperta in ogni caso se la segreteria vi è invitata dalla Commissione o dal Dipartimento. 2 La Commissione decide quali delle inchieste aperte devono essere trattate priori- tariamente.

Art. 28 Comunicazione 1 La segreteria comunica l’apertura dell’inchiesta mediante pubblicazione ufficiale. 2 La comunicazione menziona l’oggetto e le persone inquisite e indica inoltre che i terzi devono annunciare entro 30 giorni se intendono partecipare all’inchiesta. 3 L’omissione della pubblicazione non impedisce gli atti d’inchiesta.

Art. 29 Conciliazione 1 Qualora reputi illecita una limitazione della concorrenza, la segreteria della Com- missione può proporre alle parti una conciliazione sulle modalità della sua soppres- sione. 2 La conciliazione va redatta per scritto e necessita dell’approvazione della Commis- sione.

Art. 30 Decisione 1 La Commissione decide su proposta della segreteria le misure da adottare o l’ap- provazione della conciliazione. 2 Le parti alla procedura possono prendere posizione per scritto sulla proposta della segreteria. La Commissione può ordinare un’audizione e ordinare alla segreteria ulteriori misure di inchiesta. 3 Se le circostanze di fatto o giuridiche hanno subìto modificazioni essenziali, la Commissione può revocare o modificare la sua decisione su proposta della segreteria o degli interessati.

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Art. 31 Autorizzazione eccezionale 1 Qualora la Commissione della concorrenza abbia deciso che una limitazione della concorrenza è illecita, le parti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del Dipartimento un’autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi pre- ponderanti di interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale. 2 La richiesta di un’autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione della Commissione di ricorso in materia di concorrenza o una decisione del Tribunale federale su ricorso di diritto amministrativo. 3 L’autorizzazione è limitata nel tempo; essa può essere vincolata a condizioni e oneri. 4 Su richiesta degli interessati, il Consiglio federale può prorogare l’autorizzazione se i requisiti del suo rilascio permangono adempiti.

Sezione 3: Esame delle concentrazioni di imprese

Art. 32 Avvio della procedura di esame 1 Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commis- sione della concorrenza decide in merito all’opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l’avvio della procedura di esame. Se l’avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interes- sate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve. 2 Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commis- sione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.

Art. 33 Procedura di esame 1 Qualora la Commissione della concorrenza decida l’esecuzione di un esame, la segreteria pubblica il contenuto essenziale della comunicazione della concentrazione e rende noto il termine entro il quale i terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione. 2 All’inizio dell’esame, la Commissione decide se la concentrazione può essere effettuata eccezionalmente a titolo provvisorio o se va mantenuta in sospeso. 3 La Commissione esegue l’esame entro quattro mesi sempreché non ne venga impedita da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

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Art. 34 Effetti giuridici Fatti salvi il decorso del termine ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 e l’autorizza- zione dell’esecuzione provvisoria, gli effetti di diritto civile di una concentrazione soggetta ad autorizzazione rimangono sospesi. La concentrazione è considerata auto- rizzata se la Commissione non decide in merito entro i termini stabiliti dall’articolo 33 capoverso 3, a meno che constati mediante decisione che è stata impedita ad effettuare l’esame da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

Art. 35 Violazione dell’obbligo di autorizzazione Se una concentrazione di imprese soggetta ad autorizzazione viene effettuata senza comunicazione, la procedura giusta gli articoli 32 a 38 è avviata d’ufficio. In questo caso il termine di cui all’articolo 32 capoverso 1 decorre dal momento in cui l’auto- rità è in possesso delle informazioni che devono essere contenute nella comunica- zione.

Art. 36 Procedura di autorizzazione eccezionale 1 Qualora la Commissione della concorrenza abbia vietato la concentrazione, le imprese partecipanti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del Dipartimento un’autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi preponderanti di interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale. 2 La richiesta di un’autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione della Commissione di ricorso in materia di concorrenza o una decisione del Tribunale federale su ricorso di diritto amministrativo. 3 Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta possibilmente entro quattro mesi dalla sua presentazione.

Art. 37 Ripristino della concorrenza efficace 1 Se viene effettuata una concentrazione di imprese vietata oppure viene vietata una concentrazione già effettuata e se ai fini della stessa non viene richiesta o rilasciata un’autorizzazione eccezionale, le imprese partecipanti hanno l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari al ripristino della concorrenza efficace. 2 La Commissione può esigere dalle imprese partecipanti proposte vincolanti in merito al ripristino della concorrenza efficace. Essa impartisce un termine all’uopo. 3 Se accetta le proposte, la Commissione può ordinare in che modo ed entro quale termine le imprese partecipanti devono eseguire i provvedimenti. 4 Se nonostante diffida le imprese partecipanti non presentano proposte o se queste ultime non sono accettate, la Commissione può ordinare:

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a. la separazione delle imprese o degli attivi concentrati; b. la cessazione degli effetti di controllo; c. ulteriori provvedimenti idonei al ripristino della concorrenza efficace.

Art. 38 Revoca dell’autorizzazione 1 La Commissione della concorrenza può revocare un’autorizzazione o decidere l’esame di una concentrazione nonostante la scadenza del termine di cui all’articolo 32 capoverso 1 se:

a. le imprese partecipanti hanno fornito indicazioni inesatte; b. l’autorizzazione è stata ottenuta fraudolentemente; oppure c. le imprese partecipanti contravvengono gravemente ad un onere vincolato

all’autorizzazione. 2 Il Consiglio federale può revocare per i medesimi motivi un’autorizzazione ecce- zionale.

Sezione 4: Procedura e rimedi giuridici

Art. 39 Principio La legge federale sulla procedura amministrativa23 è applicabile alle procedure nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

Art. 40 Obbligo di fornire informazioni Le persone che partecipano a intese, le imprese che dominano il mercato, quelle che partecipano a concentrazioni di imprese nonché i terzi interessati devono fornire alla autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni utili alle inchieste e presenta- re i documenti necessari. Il diritto di non fornire informazioni è disciplinato dall’ar- ticolo 16 della legge federale sulla procedura amministrativa24 .

Art. 41 Assistenza amministrativa I servizi della Confederazione e dei Cantoni hanno l’obbligo di collaborare alle inchieste delle autorità in materia di concorrenza e di mettere a disposizione i docu- menti necessari.

23 RS 172.021 24 RS 172.021

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Art. 4225 Misure di inchiesta 1 Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all’audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all’inchiesta a deporre. L’articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 194726 di procedura civile è applicabile per analogia. 2 Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale ammini- strativo. Le perquisizioni domiciliari e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.

Art. 42a28 Inchieste nelle procedure secondo l’Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE

1 La Commissione della concorrenza è l’autorità svizzera competente per la coope- razione con gli organi della Comunità europea secondo l’articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. 2 Un’impresa che si oppone alla verifica effettuata nell’ambito di una procedura basata sull’articolo 11 dell’Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Com- missione della Comunità europea, a misure di inchiesta secondo l’articolo 42; è applicabile l’articolo 44

Art. 43 Partecipazione di terzi all’inchiesta 1 Possono annunciare la loro partecipazione all’inchiesta su una limitazione della concorrenza:

a. le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell’accesso o nell’esercizio della concorrenza;

b. le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difen- dere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri del- l’associazione o di una sezione possano partecipare all’inchiesta;

c. le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedi- cano alla difesa dei consumatori.

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

26 RS 273 27 RS 313.0 28 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004

(RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927). 29 RS 0.748.127.192.68

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2 La segreteria può esigere che i gruppi di sei o più partecipanti ad un’inchiesta aventi un identico interesse designino un rappresentante comune se l’inchiesta ne dovesse altrimenti risultare eccessivamente complicata. Essa può in ogni caso limi- tare la partecipazione a un’audizione; sono fatti salvi i diritti di parte giusta la legge sulla procedura amministrativa30. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione ecce- zionale di una limitazione della concorrenza da parte del Consiglio federale (art. 8). 4 Nella procedura di esame delle concentrazioni di imprese la qualità di parte è riser- vata alle sole imprese partecipanti.

Art. 4431 Ricorso alla Commissione di ricorso Le decisioni della Commissione o della sua segreteria nonché i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 42 capoverso 2 possono essere impugnati con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.

Sezione 5: Altri compiti e competenze delle autorità in materia di concorrenza

Art. 45 Raccomandazioni alle autorità 1 La Commissione osserva continuamente le condizioni di concorrenza. 2 Può sottoporre alle autorità raccomandazioni per il promovimento di una concor- renza efficace, in particolare tramite l’elaborazione e l’applicazione di prescrizioni giuridico-economiche.

Art. 46 Preavvisi 1 I disegni di atti normativi della Confederazione in materia economica o di altri atti normativi federali che possono influenzare la concorrenza devono essere sottoposti alla segreteria. Questa li esamina dal profilo delle distorsioni e delle limitazioni eccessive della concorrenza. 2 Nelle procedure di consultazione la Commissione dà il suo preavviso sui disegni di atti normativi della Confederazione che limitano la concorrenza o la influenzano altrimenti. Può dare il suo preavviso sui disegni di atti normativi cantonali.

30 RS 172.021 31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004

(RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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Art. 47 Pareri 1 La Commissione redige pareri per altre autorità su questioni di concorrenza di importanza sostanziale. Nelle questioni di importanza secondaria può incaricarne la segreteria.

322 ...

Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze 1 Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. 2 I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente.

Art. 49 Obbligo di informare 1 La segreteria e la Commissione informano il pubblico circa la loro attività. 2 La Commissione riferisce annualmente al Consiglio federale circa le sue attività.

Sezione 6: Sanzioni amministrative33

Art. 49a34 Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza 1 All’impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l’articolo 5 capoversi 3 e 4 o attua una pratica illecita secondo l’articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L’importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell’importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite. 2 Se l’impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione. 3 Non vi è sanzione se:

a. l’impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa espli- chi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall’annuncio le viene comunicata l’apertura di una procedura secondo gli articoli 26–30, la sanzione non deca- de qualora l’impresa mantenga la limitazione;

32 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

33 Originario avanti art. 50. 34 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004

(RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

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b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta;

c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in vir- tù dell’articolo 8.

Art. 5035 Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell’autorità All’impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una deci- sione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un’autorità di ricorso è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera nei tre ultimi esercizi. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell’importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

Art. 51 Infrazioni in relazione con concentrazioni di imprese 1 All’impresa che effettua senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione, non osserva il divieto temporaneo di esecuzione, contravviene ad un onere vincolato all’autorizzazione, realizza una concentrazione vietata o non esegue un provvedimento per il ripristino di una concorrenza efficace è addossato un impor- to sino a un milione di franchi. 2 In caso di recidiva inerente a un onere connesso all’autorizzazione, l’importo addossato all’impresa ammonta sino al dieci per cento della cifra d’affari totale realizzata in Svizzera dall’insieme delle imprese partecipanti. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 52 Altre infrazioni All’impresa che non adempie o adempie solo in parte il suo obbligo di fornire infor- mazioni o di presentare i documenti è addossato un importo sino a 100 000 franchi.

Art. 53 Procedura e rimedi giuridici 1 Le infrazioni sono istruite dalla segreteria d’intesa con un membro della presidenza e giudicate dalla Commissione. 2 Le decisioni della Commissione possono essere impugnate con ricorso alla Com- missione di ricorso in materia di concorrenza.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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Sezione 7:36 Emolumenti

Art. 53a 1 Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:

a. le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26–31;

b. l’esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32–38; c. i pareri e altri servizi.

2 Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato. 3 Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscos- sione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particola- re in caso di sospensione delle procedure.

Capitolo 5: Sanzioni penali

Art. 54 Reati in materia di conciliazioni e decisioni amministrative Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione pas- sata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un’au- torità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 55 Altri reati Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione del- l’autorità in materia di concorrenza concernente l’obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese, è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

Art. 56 Prescrizione 1 Il perseguimento penale si prescrive in cinque anni nel caso di reati contro le con- ciliazioni e le decisioni amministrative (art. 54). In caso di interruzione, il termine di prescrizione non può essere prorogato di oltre la metà. 2 Il perseguimento penale nel caso degli altri reati (art. 55) si prescrive in due anni.

36 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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Art. 57 Procedura e rimedi giuridici 1 Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 197437 sul diritto penale amministrativo. 2 Autorità di perseguimento penale è la segreteria, d’intesa con un membro della pre- sidenza. Autorità di giudizio è la Commissione.

Capitolo 6: Esecuzione di accordi internazionali

Art. 58 Accertamento dei fatti 1 Se una parte contraente di un accordo internazionale fa valere che determinate limitazioni della concorrenza sono incompatibili con l’accordo, il Dipartimento può incaricare la segreteria di avviare una corrispondente inchiesta preliminare. 2 Il Dipartimento decide su proposta della segreteria circa il seguito della procedura. Esso sente dapprima gli interessati.

Art. 59 Soppressione delle incompatibilità 1 Se nell’esecuzione di un accordo internazionale si constata che una limitazione della concorrenza è incompatibile con l’accordo, il Dipartimento può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, proporre alle parti interessate una concilia- zione in vista della soppressione delle incompatibilità. 2 Se una conciliazione non può essere attuata tempestivamente e se la parte con- traente dell’accordo minaccia di prendere misure nei confronti della Svizzera, il Dipartimento può prendere, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, le misure necessarie per sopprimere la limitazione della concorrenza.

Capitolo 6a:38 Valutazione

Art. 59a 1 Il Consiglio federale fa valutare l’efficacia delle misure e l’esecuzione della pre- sente legge. 2 Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte per il seguito.

37 RS 313.0 38 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004

(RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 60 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 61 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 20 dicembre 198539 sui cartelli e le organizzazioni analoghe è abrogata.

Art. 62 Disposizioni transitorie 1 Le procedure pendenti davanti alla Commissione dei cartelli su accordi in materia di concorrenza sono sospese sino all’entrata in vigore della presente legge; se del caso esse saranno continuate dopo un termine di sei mesi applicando la nuova legi- slazione. 2 Le nuove procedure davanti alla Commissione su accordi in materia di concorrenza potranno essere avviate al più presto dopo un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a meno che i destinatari potenziali non richiedano un esame prima di questa data. Gli esami preliminari sono possibili in qualsiasi momen- to. 3 Le decisioni passate in giudicato e le raccomandazioni accettate in virtù della legge federale del 20 dicembre 198540 sui cartelli e le organizzazioni analoghe sono ulte- riormente disciplinate dal diritto previgente per quanto concerne le sanzioni.

Art. 63 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: art. 18 a 25: 1° febbraio 199641 le disposizioni rimanenti: 1° luglio 199642

Disposizione finale della modifica del 20 giugno 200343

Se una limitazione attuale della concorrenza è annunciata o eliminata entro un anno dall’entrata in vigore dell’articolo 49a, non saranno prese sanzioni in virtù di tale disposizione.

39 [RU 1986 874, 1992 288 all. n. 12] 40 [RU 1986 874, 1992 288 all. n. 12] 41 DCF del 26 gen. 1996 (RU 1996 562) 42 O del 17 giu. 1996 (RU 1996 1805) 43 RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927

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Allegato

Modificazione del diritto federale vigente

1. Legge sull’organizzazione dell’amministrazione44

Art. 58 cpv. 1 lett. D ...

2. Legge federale sulla procedura amministrativa45

Art. 14 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 ...

3. Legge federale del 20 dicembre 198546 sulla sorveglianza dei prezzi

Art. 5 cpv. 2, 3 e 4, nonché sezione 7 (titolo) ...

Art. 2 ...

Art. 6 primo periodo ...

Art. 14 cpv. 1 primo periodo ...

Art. 15 cpv. 1 ...

44 [RU 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4362 art. 1, 1996 1486; RU 1983 931 art. 59 n. 2, 1995 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1498 all. n. 1, 1997 2187 all. n. 2. RU 1997 2022 art. 63]

45 RS 172.021. La modificazione qui appresso è inserita nella LF menzionata. 46 RS 942.20. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

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Art. 16 ...

Art. 17 primo periodo ...

Art. 20 primo periodo ...

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