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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (stato 1° luglio 2010)

 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC

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Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1° luglio 2010)

Ingresso vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli articoli 31bis capoversi 1 e 2 e 64bis della Costituzione federale1; in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 20012 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H; in applicazione dell’Accordo del 22 luglio 19723 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; in applicazione dell’Accordo OMC del 15 aprile 19944 sugli ostacoli tecnici agli scambi; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19955,6

decreta:

Capitolo 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente legge stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli. 2 In particolare, fissa:

a. principi per l’elaborazione, l’adozione e la modificazione di prescrizioni tec- niche;

b. competenze e compiti del Consiglio federale; bbis.7prescrizioni per l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conforme-

mente a prescrizioni tecniche estere;

RU 1996 1725 1 [CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli articoli 54, 95 e 101 della Cost. federale del

18 apr. 1999 (RS 101). 2 RS 0.632.31 3 RS 0.632.401 4 RS 0.632.20 All. 1A.6 5 FF 1995 II 393 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002

(RU 2002 883; FF 2001 4435). 7 Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;

FF 2008 6385).

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Commercio con l’estero

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c. diritti e doveri generali delle persone interessate e disposizioni penali d’ap- plicazione generale.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica a tutti i settori nei quali la Confederazione emana pre- scrizioni tecniche. 2 Essa si applica se altre leggi federali o trattati internazionali non contengono dispo- sizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano. L’immissione in com- mercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere è discipli- nata dalla presente legge.8 3 Gli articoli 3 e 19 sono applicabili nella misura in cui altre prescrizioni della Con- federazione non dispongano diversamente.

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente legge s’intende con:

a. ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: 1. prescrizioni o norme tecniche divergenti, 2. dall’applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o 3. dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della

conformità, di registrazioni o di omologazioni; b. prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto

costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguar- dano segnatamente: 1. la composizione, le caratteristiche, l’imballaggio, l’etichettatura o il

marchio di conformità dei prodotti, 2. la produzione, il trasporto o l’immagazzinamento dei prodotti, 3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l’omologa-

zione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; c. norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente

non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segna- tamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all’im- ballaggio o all’etichettatura dei prodotti o all’esame o alla valutazione della conformità;

d.9 immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un pro- dotto, indipendentemente se quest’ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all’immissione in commercio:

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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1. l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, 2. l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione

di un servizio, 3. la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi, 4. l’offerta di un prodotto;

e. messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali;

f. esame: l’operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica;

g. conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; h. valutazione della conformità: l’esame sistematico inteso a stabilire in che

misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di imma- gazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche;

i. certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valuta- zione della conformità che attesta la conformità;

k. dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità;

l. marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto;

m. registrazione: il deposito presso l’autorità competente della documentazione necessaria per l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio o l’impiego di prodotti;

n. omologazione: l’autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate;

o. accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organi- smo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità;

p.10 sorveglianza del mercato: l’attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche;

q.11 informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla leg- ge, riferite a un prodotto, segnatamente l’etichettatura, le scritte sugli imbal- laggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l’uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza.

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

11 Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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Capitolo 2: Adozione di prescrizioni tecniche

Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. 2 A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da:

a. essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e b. richiedere oneri amministrativi e d’esecuzione il più possibile contenuti.

3 Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: a. siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; b. non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restri-

zione dissimulata degli scambi; e c.12 siano conformi al principio di proporzionalità.

4 Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: a. della moralità, dell’ordine e della sicurezza pubblici; b. della vita e della salute dell’uomo, degli animali e delle piante; c. dell’ambiente naturale; d. della sicurezza sul posto di lavoro; e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; f. del patrimonio culturale nazionale; g. della proprietà.

5 Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti:

a. le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere;

b. l’ufficio federale competente designa, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio fede- rale con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute;

c. se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13

12 Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

13 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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6 L’omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14

Art. 4a15 Elaborazione delle prescrizioni tecniche concernenti l’informazione sul prodotto

1 Le prescrizioni tecniche concernenti l’informazione sul prodotto sono elaborate secondo i principi seguenti:

a. l’informazione sul prodotto è redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera; l’utilizzazione di simboli è permessa se garantisce un’informazione suffi- ciente;

b. per le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo, incluse le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, può essere richiesta la redazione in più di una lingua ufficiale svizzera o perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

2 Per determinati prodotti, l’informazione sul prodotto può eccezionalmente essere redatta in un’altra lingua, a condizione che tale informazione risulti sufficiente e inequivocabile. 3 Per i seguenti prodotti importati può essere richiesta l’indicazione di una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera:

a. prodotti soggetti a omologazione; b. sostanze soggette all’obbligo di notifica o sostanze e preparati soggetti

all’obbligo di annuncio secondo la legislazione in materia di prodotti chi- mici;

c. prodotti soggetti a un’imposta speciale di consumo.

Art. 5 Elaborazione delle prescrizioni tecniche sulle procedure per l’immissione in commercio16

1 Per quanto l’articolo 4 non esiga una deroga, di regola: a. sono previsti a scelta vari tipi di procedure per la valutazione della confor-

mità; secondo almeno uno di questi tipi, la persona che fabbrica o immette in commercio il prodotto deve avere la possibilità di effettuare essa stessa la valutazione della conformità;

14 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

15 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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b. gli esami e le valutazioni della conformità svolti da terzi sono previsti come attività di diritto privato, se costituiscono una condizione per l’offerta, l’im- missione in commercio, la messa in servizio, l’impiego o lo smaltimento dei prodotti;

2 Se per determinati prodotti sono richiesti diversi esami, valutazioni della confor- mità, registrazioni o omologazioni oppure sono competenti varie autorità, il coordi- namento delle procedure e delle competenze deve essere garantito. 3 Per i prodotti soggetti a omologazione già omologati all’estero secondo prescri- zioni equivalenti, vanno previste semplificazioni, segnatamente per quanto riguarda la perizia, e applicati emolumenti ridotti.17

Art. 5a18 Elaborazione delle prescrizioni tecniche sull’istallazione, la messa in servizio e l’impiego

Le prescrizioni tecniche sull’istallazione, la messa in servizio e l’impiego di un prodotto non possono prevedere esigenze in contrasto con le esigenze per l’immis- sione in commercio del prodotto o che richiedano una modifica strutturale dello stesso.

Art. 619 Informazione e consultazione a livello internazionale Nell’ambito di accordi internazionali sono trasmessi:

a. i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e consultazione;

b. i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.

Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale Sezione 1: Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità

Art. 7 Procedure Il Consiglio federale può stabilire le procedure d’esame, di valutazione della con- formità, di registrazione e di omologazione.

17 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

18 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

19 Nuovo testo giusta il n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giugno 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).

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Art. 8 Organismi Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che gli organismi preposti agli esami, alle valutazioni della conformità, alle registrazioni o alle omologazioni devono adempiere.

Art. 9 Marchi di conformità 1 Il Consiglio federale può stabilire i marchi che attestano la conformità e discipli- nare le corrispondenti procedure. 2 Può emanare prescrizioni per proteggere questi marchi dal rischio di confusione e uso indebito.

Sezione 2: Accreditamento

Art. 10 1 Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d’accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a per- sone, servizi o procedure. 2 In particolare, esso:

a. designa l’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento; b. stabilisce le esigenze e la procedura per l’accreditamento; c. definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici

della loro attività. 3 In vista dell’elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un’applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell’accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l’autorità da esso desi- gnata può:

a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai man- dati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizza- zioni che collaborano con essi;

b. incaricare l’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento di difen- dere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accredita- mento.20

20 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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Sezione 3: Normazione

Art. 11 Se prescrizioni rinviano a norme tecniche o se è previsto un tale rinvio, il Consiglio federale o un’autorità da esso designata può, in vista dell’elaborazione di norme tecniche:21

a.22 decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a man- dati affidati a organismi internazionali di normazione o ad altre organizza- zioni partecipanti al processo di elaborazione delle norme;

b. incaricare organizzazioni nazionali di normazione di difendere gli interessi svizzeri nei comitati direttivi di organismi internazionali di normazione e prevedere un’indennità per tale incarico.

Sezione 4: Prescrizioni tecniche di altri Stati

Art. 12 Se un altro Stato esige per i prodotti da importare un’attestazione dello Stato espor- tatore con la conferma che le prescrizioni tecniche dello Stato importatore sono sod- disfatte, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia.

Sezione 5: Centro d’informazioni

Art. 13 1 Il Consiglio federale provvede a istituire e a gestire un centro nazionale d’informa- zioni sulle prescrizioni e le norme tecniche. 2 Può incaricare organismi privati di istituire e gestire questo centro e prevedere un’indennità per tale incarico.

Sezione 6: Accordi internazionali

Art. 14 Conclusione 1 Con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguar- danti segnatamente:

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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a. il riconoscimento degli organismi d’esame, di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione;

b. il riconoscimento degli esami, delle valutazioni della conformità, delle regi- strazioni e delle omologazioni;

c. il riconoscimento dei marchi di conformità; d. il riconoscimento dei sistemi d’accreditamento e degli organismi accreditati; e.23 il rilascio di mandati a organismi internazionali di normazione e a organismi

internazionali di accreditamento secondo gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 11 lettera a;

f. l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, l’adozione, la modificazione o l’applicazione di prescrizioni o norme tecniche.

2 Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, l’adozione, la modifica- zione e l’applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.24 3 Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.25

Art. 15 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione degli accor- di internazionali riguardanti i settori di cui all’articolo 14. 2 Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l’informazione e la consulta- zione relative all’elaborazione, all’adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un’indennità per tali compiti.26

Sezione 7: Emolumenti

Art. 16 1 Gli organismi incaricati di compiti d’esecuzione in virtù della presente legge o di altre disposizioni nel settore delle prescrizioni tecniche possono riscuotere emolu- menti. 2 ...27

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

24 Nuovo testo giusta il n. I del 14 dicembre 2001, in vigore dal 1° giugno 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).

25 Introdotto dal n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).

26 Nuovo testo giusta il n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).

27 Abrogato dal n. I della LF del 12 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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Capitolo 3a:28 Immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 16a Principio 1 I prodotti possono essere immessi in commercio se:

a. sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppu- re, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e

b. sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE.

2 Il capoverso 1 non si applica a: a. prodotti soggetti a omologazione; b. sostanze soggette all’obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di

prodotti chimici; c. prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d’importazione; d. prodotti soggetti a un divieto d’importazione; e. prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l’arti-

colo 4 capoversi 3 e 4. 3 Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l’immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l’inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale.

Art. 16b Misure volte a impedire la discriminazione di produttori svizzeri I produttori in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno possono immettere in commercio i loro prodotti conformemente alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a.

28 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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Sezione 2: Derrate alimentari

Art. 16c Obbligo di autorizzazione Per l’immissione in commercio di derrate alimentari alle quali si applica l’arti- colo 16a capoverso 1 e non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 16d Condizioni e forma dell’autorizzazione 1 L’UFSP rilascia l’autorizzazione se:

a. il richiedente: 1. prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di

cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a, e 2. rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in

commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE; e b. non è minacciato un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4

capoverso 4 lettere a–e. 2 L’autorizzazione è rilasciata sotto forma di decisione di portata generale ed è valida per le derrate alimentari dello stesso genere. 3 Il richiedente deve indicare un recapito in Svizzera. 4 L’UFSP decide nei due mesi successivi alla presentazione della domanda.

Sezione 3: Informazione sul prodotto

Art. 16e29 1 Per i prodotti immessi in commercio in virtù del presente capitolo, l’informazione sul prodotto è disciplinata:

a. dalle prescrizioni tecniche in base alle quali il prodotto è stato fabbricato; b. trattandosi di derrate alimentari e materie prime, dall’obbligo di indicare il

Paese produttore secondo la legge del 9 ottobre 199230 sulle derrate alimen- tari;

c. dall’articolo 4a. 2 In deroga all’articolo 4a capoverso 1 lettera b, è sufficiente che l’informazione sul prodotto, inclusi le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio. 3 L’informazione sul prodotto e la presentazione dello stesso non devono dare l’impressione che il prodotto sia conforme alle prescrizioni tecniche svizzere.

29 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 30 RS 817.0

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Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate Sezione 1: Prova della conformità

Art. 17 Principio 1 Se la prova della conformità è prescritta, questa deve essere fornita dalla persona che offre, immette in commercio o mette in servizio il prodotto. 2 Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall’onere della prova se:

a. la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio pre- cedentemente, se il prodotto non ha subito modifiche;

b. chi immette in commercio un prodotto fabbricato in serie riesce a provare l’identità della serie e può presumere che prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio;

c.31 un importatore può rendere verosimile che immette in commercio gli stessi prodotti dello stesso produttore che sono già stati legalmente immessi sul mercato svizzero.

3 La prova va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 32

Art. 18 Validità dell’esame e della valutazione della conformità 1 Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d’esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è:

a. accreditato in Svizzera; b. riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; o c. autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero.

2 Il rapporto d’esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:

a. le procedure d’esame o di valutazione della conformità che sono state appli- cate soddisfano le esigenze svizzere; e che

b. l’organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

31 Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

32 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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3 L’Ufficio federale dell’economia esterna33, d’intesa con l’ufficio federale compe- tente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d’esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizze- ri qualificati, i loro rapporti d’esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell’organismo estero. Nella loro decisione, essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di commercio estero.

Sezione 2:34 Sorveglianza del mercato

Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione 1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un’ispezione nei locali commerciali di persone soggette all’obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria. 2 Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico prepon- derante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e. 3 Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’artico- lo 4 capoverso 4 lettere a–e, gli organi di esecuzione possono disporre misure ade- guate nei casi in cui:

a. le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un ter- mine adeguato; o

b. un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili. 4 In particolare, gli organi di esecuzione possono:

a. proibire l’ulteriore immissione in commercio di un prodotto; b. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se

necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; c. vietare l’esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proi-

bita conformemente alla lettera a; d. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui

deriva un pericolo grave e immediato. 5 Gli organi di esecuzione non possono ordinare misure che richiedono a posteriori una modifica strutturale di un prodotto legalmente immesso in commercio. 6 Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo.

33 Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 16).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. 7 Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. 8 Si applica la legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa.

Art. 19a Obbligo di collaborazione e di informazione Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

Art. 20 Sorveglianza dei prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere

1 Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell’articolo 16a capoverso 1:

a. va fornita la prova che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche secondo l’articolo 16a capoverso 1 lettera a; e

b. va reso verosimile che il prodotto è legalmente immesso in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE.

2 Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell’articolo 16b, va fornita la prova di cui al capoverso 1 lettera a. 3 L’organo di esecuzione ha le competenze di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2. Può esigere che le prescrizioni tecniche estere indicate e l’eventuale dichiarazione di conformità o certificato di conformità siano presentati in una lingua ufficiale sviz- zera o in inglese. 4 Se dal controllo risulta che non sono state fornite le prove di cui ai capoversi 1 o 2 oppure che il prodotto presenta un rischio per un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, l’organo di esecuzione adotta le misure adeguate conformemente all’articolo 19. 5 L’organo cantonale di esecuzione che ha eseguito il controllo può chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale secondo l’articolo 19 capoverso 7. 6 Se il controllo di cui al capoverso 3 concerne una derrata alimentare e la protezione della popolazione rende necessario revocare un’autorizzazione, l’organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all’UFSP.

35 RS 172.021

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Art. 20a Rimedi giuridici 1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 3 La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.

Art. 20b Protezione dei dati 1 Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all’articolo 18 della legge federale del 19 giugno 199236 sulla protezione dei dati. 2 Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

Sezione 3: Assistenza amministrativa

Art. 2137 Assistenza amministrativa in Svizzera Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni si scambiano informa- zioni e documenti, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge o per l’applicazione di prescrizioni tecniche.

Art. 22 Assistenza amministrativa internazionale 1 L’autorità incaricata di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l’applica- zione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere come pure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche.38 2 Può trasmettere alle autorità estere oppure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessi- bili al pubblico se è garantito che: 39

a. le autorità estere richiedenti sono vincolate dal segreto d’ufficio; b. le autorità estere interessate utilizzano le informazioni ricevute esclusiva-

mente nell’ambito di una procedura amministrativa relativa all’applicazione di prescrizioni tecniche e non le comunicano a terzi;

36 RS 235.1 37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2617; FF 2008 6385). 38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2617; FF 2008 6385). 39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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c. sono comunicate esclusivamente informazioni necessarie all’applicazione di prescrizioni tecniche;

d. non sono rivelati segreti di fabbricazione e d’affari a meno che la trasmis- sione di queste informazioni sia necessaria per scongiurare un immediato e serio pericolo per la vita o la salute di uomini, animali o piante.

3 Sono fatte salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria in materia penale.

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 23 Falsificazioni È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:40

a. contraffà o falsifica certificati d’accreditamento, d’esame, di valutazione del- la conformità o d’omologazione o abusa della firma o del marchio dell’organismo emittente per formare un simile documento falso;

b. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di stabilire se organismi che effettuano esami, valutazioni della conformità o omologazioni soddisfano le condizioni d’accreditamento;

c. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organi- smo per redigere una perizia o un rapporto falso;

d. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo che deve esprimersi in merito ad elementi determinanti per l’offerta, l’immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;

e. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organi- smo per redigere una perizia o un rapporto falso.

Art. 24 False attestazioni È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:41

a. quale organo di un organismo d’accreditamento, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni d’accreditamento;

b. quale organismo d’esame, di valutazione della conformità o d’omolo- gazione, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni per l’im- missione in commercio o la messa in servizio di prodotti;

40 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).

41 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).

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c. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condi- zioni per l’accreditamento, il certificato di conformità o l’omologazione, consegna un rapporto inesatto.

Art. 25 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, usando inganno:42

a. induce l’organo di un organismo d’accreditamento a redigere un certificato di accreditamento inesatto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di un accredita- mento a consegnare una perizia o un rapporto inesatti;

b. induce l’organo di un organismo d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione a redigere un rapporto, un certificato o un’attestazione ine- satti per provare la conformità di un prodotto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condi- zioni di queste attestazioni a consegnare una perizia o un rapporto inesatti.

Art. 26 Uso di certificati falsi o inesatti È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:43

a. fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati d’accreditamento, d’esame, di conformità e d’omologazione falsi o inesatti redatti da un terzo;

b. fa valere in modo fraudolento un certificato d’accreditamento, d’esame, di conformità e d’omologazione in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 23 a 25.

Art. 2744 Documenti esteri Gli articoli 23–26 e 28 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.

Art. 28 Rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:45

42 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).

43 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

45 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).

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a. rilascia dichiarazioni di conformità per prodotti non conformi alle prescri- zioni tecniche o immette in commercio simili prodotti accompagnati da una dichiarazione di conformità;

b. appone il marchio di conformità a prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti con tale marchio;

c.46 rilascia dichiarazioni attestanti la conformità con prescrizioni tecniche estere per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione.

Art. 28a47 Mancata richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 16c È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a. senza l’autorizzazione di cui all’articolo 16c immette in commercio in Sviz- zera derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere;

b. contravviene alle condizioni o agli oneri stabiliti nell’autorizzazione di cui all’articolo 16c;

c. fornendo indicazioni inesatte e difficili da verificare per l’autorità competen- te, ottiene in modo fraudolento un’autorizzazione di cui all’articolo 16c.

Art. 29 Vantaggi pecuniari illeciti I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 23 a 28 possono essere confiscati giusta gli articoli 69 e seguenti del Codice penale48.49

Art. 30 Perseguimento penale Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 3150 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione. 2 Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi:

a. delle categorie di prodotti e dei prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero secondo gli articoli 16a capoverso 2 e 20;

46 Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

47 Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

48 RS 311.0 49 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002,

in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787). 50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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b. delle decisioni di portata generale di cui all’articolo 16d capoverso 2 passate in giudicato.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 199651

51 DCF del 17 giu. 1996

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Allegato

Modifiche del diritto vigente …52

52 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1996 1725.