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Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (stato 1° gennaio 2012)

 Microsoft Word - 817.0.it.doc

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Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr1)

del 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 32ter, 64 e 69bis della Costituzione federale2 (Cost.);3 visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 19894, decreta:

Capitolo 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo La presente legge si prefigge di:

a. proteggere i consumatori da derrate alimentari e oggetti d’uso che possono mettere in pericolo la salute;

b. assicurare che siano osservati, nei contatti con le derrate alimentari, i prin- cipi dell’igiene;

c. proteggere i consumatori dagli inganni in rapporto con derrate alimentari.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica:

a. alla fabbricazione, al trattamento, al deposito, al trasporto e alla consegna delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;

b. alla caratterizzazione di derrate alimentari e oggetti d’uso e alla relativa pub- blicità;

c. all’importazione, al transito e all’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso.

2 Essa si applica alla produzione agricola, in quanto quest’ultima sia destinata alla fabbricazione di derrate alimentari.

RU 1995 1469 1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). 2 [CS 1 3. RU 1985 659]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 97 cpv. 1, 105, 118

cpv. 2 e 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). 3 Nuovo testo giusta in n. 6 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica,

in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). 4 FF 1989 I 741

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Derrate alimentari e oggetti d'uso

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3 Per le derrate alimentari importate sono applicabili le medesime disposizioni, pur- ché non siano in contrasto con impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali. 4 La presente legge non si applica:

a.5 alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso destinati all’uso personale; b. alle sostanze e ai prodotti sottoposti alla legislazione sui medicamenti; son

fatte salve le disposizioni di polizia degli alimenti concernenti i medicamenti veterinari.

5 In caso di contestazione sull’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari o di quella sui medicamenti a determinate sostanze e prodotti, il Dipartimento fede- rale dell’interno decide dopo aver consultato le autorità interessate.

Art. 3 Derrate alimentari 1 Le derrate alimentari sono alimenti o generi voluttuari. 2 Gli alimenti sono prodotti destinati alla costituzione e al sostentamento dell’organi- smo umano, non pubblicizzati come medicamenti. 3 I generi voluttuari sono bevande alcoliche, articoli di tabacco e articoli per fuma- tori. 4 Gli ingredienti sono derrate alimentari aggiunte ad altre, oppure componenti di una derrata alimentare, come anche gli additivi.6

Art. 4 Componenti, additivi, sostanze estranee 1 I componenti sono sostanze naturalmente presenti in una determinata derrata ali- mentare. 2 Gli additivi sono sostanze utilizzate nella fabbricazione di derrate alimentari per ottenere determinate qualità o effetti. 3 Le sostanze estranee sono sostanze indesiderate che non sono naturalmente pre- senti in una derrata alimentare (come residui, impurità, prodotti del metabolismo microbico e nuclidi radioattivi).

Art. 5 Oggetti d’uso Gli oggetti e i beni di consumo (oggetti d’uso) ai sensi della presente legge sono oggetti che non possono essere pubblicizzati in quanto agenti terapeutici e che rien- trano in una delle seguenti categorie di prodotti:7

a. oggetti connessi con la fabbricazione, l’utilizzazione o l’imballaggio di der- rate alimentari (ad es. apparecchi, vasellame o materiale d’imballaggio);

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 971; FF 2004 1257 1267).

6 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1725; FF 1995 II 393).

7 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

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b. prodotti per la cura corporale e cosmetici, come anche oggetti che entrano in contatto con le mucose della bocca, a causa della loro destinazione;

c. capi d’abbigliamento, tessili ed altri oggetti (ad es. braccialetti di orologi, parrucche e gioielli) che entrano in contatto con il corpo, a causa della loro destinazione;

d. oggetti destinati ad essere usati da bambini (ad es. giocattoli, materiale didat- tico, colori per dipingere e utensili da disegno);

e. candele, fiammiferi, accendini e articoli da carnevale; f. oggetti e materiali destinati all’arredamento e al rivestimento di spazi abita-

bili, per quanto essi non siano sottoposti ad altre norme legislative.

Capitolo 2: Derrate alimentari e oggetti d’uso Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Principio 1 Le derrate alimentari, gli additivi e gli oggetti d’uso che non soddisfano le esigenze stabilite nella presente legge e nelle sue disposizioni esecutive, in particolare quelli che superano i valori limite e i valori di tolleranza, non devono essere utilizzati né distribuiti al consumatore, o possono esserlo soltanto con determinati oneri. 2 Per le derrate alimentari destinate esclusivamente all’esportazione, è applicabile l’ordinamento del Paese di destinazione, sempreché il Consiglio federale non di- sponga altrimenti.

Art. 7 Prodotti di base 1 Gli animali, le piante, i minerali e l’acqua potabile utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari o come derrate alimentari devono essere di natura tale che le der- rate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute dell’uomo, né diano moti- vo d’inganno. 2 Per la valutazione sono determinanti:

a. per gli animali: il foraggiamento e la cura; b. per le piante: la coltivazione, la concimazione e la protezione fitosanitaria; c. per i minerali: la produzione e la composizione; d. per l’acqua potabile: la composizione, lo stato microbiologico e il tratta-

mento. 3 Il Consiglio federale può ammettere altri prodotti di base. Stabilisce le specie ani- mali la cui carne può essere utilizzata come derrata alimentare.

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Art. 8 Derrate alimentari ammesse 1 Il Consiglio federale stabilisce le sorte di derrate alimentari ammesse, le definisce e ne stabilisce la denominazione specifica; può disciplinare i requisiti cui esse devono soddisfare. 2 Il Servizio federale competente può autorizzare provvisoriamente derrate alimen- tari che il Consiglio federale non ha ancora ammesse e stabilirne la denominazione specifica. 3 Il Servizio federale competente pubblica periodicamente un elenco delle derrate alimentari ammesse in base ad un’autorizzazione particolare. 4 La denominazione specifica deve:

a. caratterizzare la derrata alimentare e indicarne la natura, nonché le materie prime utilizzate per la sua fabbricazione;

b. essere comprensibile ed inconfondibile. 5 La denominazione specifica di surrogati e prodotti d’imitazione dev’essere stabilita in modo che sia garantita una chiara distinzione dal prodotto naturale. 6 Il Consiglio federale può disciplinare l’ammissione di derrate alimentari:

a. destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutri- zione speciale; o

b. pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari.8

Art. 9 Processi di fabbricazione Il Consiglio federale può limitare o vietare le sostanze e i processi seguenti qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in peri- colo la salute:

a.9 materie ausiliarie dell’agricoltura (art. 158 e 159 della L sull’agricoltura del 29 apr. 199810), medicamenti veterinari e determinati processi di produzione agricola;

b.11 processi fisici, chimici, microbiologici o di ingegneria genetica per la fabbri- cazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d’uso; in tal ambi- to, tiene conto anche delle esigenze della legge del 21 marzo 200312 sull’in- gegneria genetica.

8 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

9 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

10 RS 910.1 11 Nuovo testo giusta in n. 6 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica,

in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). 12 RS 814.91

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Art. 10 Valori limite e valori di tolleranza 1 Le derrate alimentari possono contenere componenti, additivi, sostanze estranee e microorganismi (come batteri, lieviti, aspergilli o virus) soltanto in una misura che non pregiudichi la salute. 2 Il Consiglio federale stabilisce, fondandosi su una valutazione tossicologica o epi- demiologica:

a. gli additivi ammissibili per le singole derrate alimentari e le loro quantità massime (valori limite);

b. le concentrazioni massime (valori limite) per le sostanze estranee e i compo- nenti;

c. le quantità massime di microorganismi (valori limite). 3 Il Consiglio federale può:

a. in quanto sia tecnicamente possibile, stabilire le concentrazioni massime e le quantità massime di cui al capoverso 2 a un livello inferiore a quello che e- sigerebbe imperativamente la protezione della salute (valori di tolleranza);

b. vietare integralmente, per le derrate alimentari, l’impiego di additivi, di so- stanze estranee e di organismi di cui al capoverso 1, qualora essi non siano tecnicamente necessari per la fabbricazione, il trattamento o il deposito op- pure non esista un metodo appropriato per rilevarli.

Art. 1113

Art. 12 Informazione del pubblico 1 La Confederazione provvede affinché il pubblico venga sufficientemente infor- mato su eventi particolari con implicazioni per la protezione della salute. Parimenti può provvedere affinché il pubblico venga informato sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, che assumono segnatamente importanza per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute. 2 Essa può promuovere l’informazione e la corrispondente ricerca di altre istituzioni.

Sezione 2: Salute

Art. 13 Alimenti e generi voluttuari 1 Gli alimenti non devono, nell’impiego usuale, mettere in pericolo la salute. 2 I generi voluttuari non devono, nell’impiego e nel consumo usuali, mettere diret- tamente o inopinatamente in pericolo la salute.

13 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 2004, con effetto dal 1° mar. 2005 (RU 2005 971; FF 2004 1257 1267).

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3 Il Consiglio federale può eccezionalmente sottoporre alle disposizioni concernenti i generi voluttuari (cpv. 2) gli alimenti particolarmente graditi e consumati soltanto in piccole quantità.

Art. 14 Oggetti d’uso 1 Gli oggetti d’uso non devono, nell’impiego a cui sono destinati o in quello abitual- mente presunto, mettere in pericolo la salute. 2 Il Consiglio federale può stabilire esigenze cui devono soddisfare gli oggetti d’uso e le loro etichette, come pure limitare o vietare l’impiego di determinate sostanze.

Sezione 3: Contatto con le derrate alimentari

Art. 15 Igiene 1 Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate alimentari deve provvedere affinché esse:

a. siano depositate in modo ordinato e pulito; b. siano depositate, trasportate o distribuite in modo che non vengano alterate

da sostanze che possono mettere in pericolo la salute o alterate in qualsiasi altro modo;

c. entrino in contatto diretto o indiretto soltanto con recipienti, materiale d’im- ballaggio, installazioni, attrezzi o altri oggetti simili puliti e in buono stato;

d. siano depositate e trasportate unicamente in locali e veicoli puliti, sufficien- temente grandi e sistemati adeguatamente per consentire un deposito cor- retto;

e. non vengano per quanto possibile alterate da organismi nocivi e da parassiti. 2 Nel contatto con le derrate alimentari, le persone che espellono agenti patogeni che possono mettere in pericolo la salute dei consumatori devono adottare misure pro- tettive particolari. 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’igiene nel contatto con le derrate alimentari. 4 Se necessario per conseguire lo scopo della legge, il Consiglio federale può preve- dere mediante ordinanza requisiti formativi in materia di igiene per le persone che forniscono direttamente al consumatore cibi o bevande da consumare sul posto.14

14 Introdotto dal n. II della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363; FF 2005 409).

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Art. 16 Macellazione 1 Gli animali devono essere macellati soltanto nei macelli autorizzati. 2 Il Consiglio federale disciplina:

a. le eccezioni per la selvaggina, il pesce e le macellazioni occasionali; b. la macellazione degli animali malati, sospetti di esserlo o infortunati.

Art. 17 Macelli 1 I macelli devono essere adeguatamente sistemati ed essere sufficientemente grandi e facili da pulire. 2 Il Consiglio federale stabilisce le dimensioni minime, come anche i locali e gli impianti necessari a seconda del genere e del volume della macellazione. 3 e 4 ...15

Art. 17a16 Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio 1 Le aziende che fabbricano, trattano o depositano derrate alimentari di origine ani- male necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone. 2 Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale d’esecuzione. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per:

a. le aziende attive nel settore della produzione primaria; b. le aziende nelle quali vengono svolte attività che costituiscono un rischio

minimo per la sicurezza alimentare.

Sezione 4: Inganni in materia di derrate alimentari

Art. 18 Divieto d’inganno 1 La qualità pubblicizzata, come anche tutte le altre indicazioni sulla derrata alimen- tare devono corrispondere ai fatti. 2 La pubblicità, la presentazione e l’imballaggio della derrata alimentare non devono ingannare il consumatore. 3 Sono considerate ingannevoli in particolare le indicazioni e le presentazioni atte a suscitare nel consumatore false concezioni circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la conservazione, l’origine, gli effetti particolari e il valore della derrata alimentare.

15 Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

16 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 775, 2005 5449; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

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Art. 19 Imitazione e confusione 1 Le derrate alimentari non devono essere imitate a scopo di inganno o fabbricate, trattate, distribuite, contrassegnate o pubblicizzate in modo ingannevole. 2 Le merci che non sono derrate alimentari non devono essere depositate, distribuite, contrassegnate o offerte in modo da poter essere confuse con derrate alimentari.

Sezione 5: Indicazioni sulle derrate alimentari

Art. 20 Obbligo di informare e designazione 1 Chiunque distribuisce derrate alimentari informa, su domanda, l’acquirente sulla loro provenienza (Paese produttore), la loro denominazione specifica e la loro com- posizione (ingredienti) come anche sulle altre indicazioni prescritte nell’artico- lo 21.17 2 Chiunque distribuisce derrate alimentari preimballate deve apporre sull’imballag- gio informazioni concernenti la denominazione specifica e la composizione menzio- nandovi i componenti in ordine decrescente rispetto alla loro quantità. 3 Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sem- preché queste non ingannino i consumatori. 4 Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinun- ciare alla denominazione specifica.

Art. 21 Designazione particolare 1 Il Consiglio federale determina se occorre fornire al consumatore indicazioni sup- plementari, segnatamente sulla conservabilità, il modo di conservazione, la prove- nienza (luogo, fabbricante, importatore o venditore), il modo di produzione, il modo di preparazione, gli effetti speciali, le scritte d’avvertimento e il valore nutritivo. Può emanare prescrizioni particolari concernenti la designazione dei cibi pronti al con- sumo sulla carta dei menu. 2 Può inoltre emanare prescrizioni concernenti la designazione delle derrate alimen- tari, per la protezione:

a. della salute, in particolare delle persone particolarmente esposte a pericoli; b. dagli inganni, in particolare nei settori in cui i consumatori possono essere

assai facilmente ingannati, a cagione della merce o della natura del commer- cio.

3 Il Consiglio federale disciplina la designazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili (vitamine, oligo-elementi).

17 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1725; FF 1995 II 393).

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4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che le derrate alimentari pubblicizzate per la particolarità del loro metodo di produzione devono soddisfare (segnatamente produzione integrata o biologica); può trattarsi del riconoscimento di criteri d’omo- logazione privati.

Capitolo 3: Controllo delle derrate alimentari Sezione 1: Principi

Art. 22 Metodi di analisi 1 Il Consiglio federale emana raccomandazioni sul modo di analizzare e di valutare le derrate alimentari, gli additivi e gli oggetti d’uso secondo lo stato delle cono- scenze scientifiche e tecniche. 2 Provvede per una pubblicazione separata delle raccomandazioni (Manuale delle derrate alimentari). 3 Mediante ordinanza, può conferire obbligatorietà a talune parti del Manuale delle derrate alimentari, in particolare ai metodi di riferimento che vi sono stabiliti.

Art. 23 Controllo autonomo 1 Chiunque fabbrica, tratta, distribuisce, importa od esporta derrate alimentari, addi- tivi e oggetti d’uso deve provvedere, nel quadro della sua attività, affinché le merci siano conformi alle esigenze legali. Deve analizzarle o farle analizzare secondo le regole di una buona pratica di fabbricazione. 2 Il controllo ufficiale non libera dall’obbligo del controllo autonomo. 2bis Chi constata che derrate alimentari od oggetti d’uso da lui importati, fabbricati, trasformati, trattati o distribuiti possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio. Qualora le derrate alimentari o gli oggetti d’uso non siano più sotto il controllo diretto dell’interessato, quest’ul- timo deve informare senza indugio la competente autorità d’esecuzione e collaborare con essa.18 3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni è possibile, nel singolo caso, rinunciare ad un’analisi. 4 I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale se l’animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.19 5 Il Consiglio federale può disciplinare la documentazione del controllo autonomo.20

18 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

20 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 775; FF 1999 5092).

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Art. 23a21 Rintracciabilità 1 Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimenta- ri e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che po- trebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della fabbricazione, della lavorazione e della distribuzione. 2 Devono essere allestiti sistemi e procedure per poter fornire alle autorità le neces- sarie informazioni richieste.

Sezione 2: Esecuzione del controllo

Art. 24 Ispezione e campionatura 1 Gli organi di controllo esaminano le derrate alimentari, gli additivi, gli oggetti d’uso, i locali, gli impianti, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante, i minerali e i terreni utilizzati a scopi agricoli, come anche le condizioni igie- niche; il controllo è eseguito di regola per prove a caso. 2 Gli organi di controllo possono prelevare campioni ed esaminare, se necessario, bollettini di fornitura, ricette e dispositivi di controllo. 3 Nell’adempimento del loro compito, essi hanno accesso, durante le ore usuali d’esercizio, ai fondi, alle aziende, ai locali ed ai veicoli.

Art. 25 Diritti e doveri del fabbricante e del commerciante 1 Chiunque fabbrica, tratta, deposita, distribuisce, importa od esporta derrate alimen- tari, additivi ed oggetti d’uso deve coadiuvare gratuitamente gli organi di controllo nell’adempimento dei loro compiti e fornire le informazioni necessarie. 2 Chiunque macella animali deve mettere gratuitamente a disposizione i locali, gli impianti e il personale ausiliario adeguati per l’ispezione degli animali e delle carni. 3 L’interessato ha diritto alla notificazione del risultato; la notificazione è consegnata a lui stesso o al suo rappresentante nel luogo di controllo. 4 Se un campione non è contestato, il proprietario può esigere il rimborso del con- trovalore, qualora il campione equivalga ad un valore minimo stabilito dal Consiglio federale.

Art. 26 Ispezione delle carni e degli animali da macello 1 Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale esamina la carne:22

a. degli animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;

21 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

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b. degli animali selvatici allevati come animali da reddito, quando sono macel- lati in grande quantità.

2 L’ispettore o il controllore delle carni decide sull’utilizzazione della carne. 3 Il Consiglio federale disciplina:

a. la procedura d’ispezione degli animali prima e dopo la macellazione; b. la procedura di controllo del pollame.

4 Può prescrivere: a. l’ispezione degli animali prima della macellazione; b. l’ispezione delle carni per altre specie d’animali; c. eccezioni per la caccia.

Art. 26a23 Controllo delle derrate alimentari di origine animale Il Consiglio federale può prescrivere che le derrate alimentari di origine animale siano sottoposte a controlli sistematici; può disciplinare la modalità d’esecuzione e l’attestazione dei controlli.

Art. 27 Contestazioni 1 Con la contestazione, gli organi di controllo constatano che le esigenze legali non sono adempiute. Essa può concernere:

a. le derrate alimentari, gli additivi o gli oggetti d’uso; b. le condizioni igieniche; c. i locali, gli impianti o i veicoli; d. i procedimenti di fabbricazione; e. gli animali, le piante, i minerali o i terreni utilizzati a scopi agricoli.

2 Una contestazione è pronunciata in particolare qualora i valori limite o i valori di tolleranza siano superati. 3 Gli organi di controllo notificano per scritto le contestazioni agli interessati. In materia di ispezione degli animali e delle carni, il Consiglio federale può prevedere eccezioni. 4 Gli organi di controllo contestano le merci destinate all’esportazione, se:

a. sono manifestamente pericolose per la salute; b. non sono conformi, per quanto è riconoscibile, alle esigenze del Paese di de-

stinazione. 5 Gli organi di controllo possono contestare merci in transito, qualora siano manife- stamente pericolose per la salute.

23 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 775; FF 1999 5092).

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Sezione 3: Provvedimenti

Art. 28 Merci contestate 1 Gli organi di controllo decidono se le merci contestate:

a. possono essere utilizzate con o senza oneri; b. devono essere eliminate dagli interessati; c. devono essere confiscate, nonché rese inoffensive, utilizzate o eliminate in

modo inoffensivo a spese degli interessati. 2 Gli organi di controllo possono obbligare gli interessati a chiarire le cause dei difetti e ad informarli. 3 Se un valore limite è superato, gli organi di controllo ordinano i provvedimenti necessari per la protezione della salute. 4 Se un valore di tolleranza è superato, senza che sussista un pericolo per la salute, la merce può essere utilizzata, con o senza oneri degli organi di controllo. Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, gli organi di controllo possono parimente ordinare l’eliminazione o la confisca. 5 All’importazione o all’esportazione, le merci contestate possono pure essere re- spinte o consegnate, per complemento di inchiesta, al competente controllo canto- nale delle derrate alimentari.

Art. 29 Altre contestazioni 1 Quando sono contestati procedimenti di fabbricazione, locali, impianti, veicoli o condizioni igieniche, gli organi di controllo ordinano la rimozione dei difetti. 2 Possono vietare, definitivamente o temporaneamente, procedimenti di fabbrica- zione, la macellazione di animali o l’utilizzazione di locali, impianti, veicoli e terreni agricoli. 3 Se le condizioni in un’azienda possono costituire un pericolo diretto ed importante per la salute pubblica, la competente autorità esecutiva può ordinarne la chiusura immediata.

Art. 30 Misure cautelari 1 Qualora lo esiga la protezione dei consumatori, gli organi di controllo sequestrano le merci contestate. 2 Possono sequestrare la merce anche nel caso di sospetto motivato. 3 Le merci sequestrate possono essere messe al sicuro. 4 Le merci sequestrate, che non possono essere conservate, sono utilizzate o elimi- nate, tenuto conto degli interessi delle persone interessate.

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Art. 31 Denuncia e ammonimento 1 L’autorità esecutiva competente denuncia all’autorità del procedimento penale le infrazioni alle prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari. 2 Nei casi di esigua gravità, l’autorità esecutiva può rinunciare alla denuncia del responsabile e impartirgli un ammonimento. In tale caso, si prescinde da qualsiasi pena.

Capitolo 4: Esecuzione Sezione 1: Confederazione

Art. 32 Importazione, transito ed esportazione 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l’importazione, il transito e l’esportazione e provvede per un corrispondente controllo delle derrate alimentari. Il Consiglio federale può demandare questi compiti esecutivi all’Ammi- nistrazione delle dogane. 2 La Confederazione controlla l’importazione dei medicamenti veterinari per impe- dire la produzione di derrate alimentari non conformi alle esigenze legali. 3 Può affidare al controllo cantonale delle derrate alimentari la cura di eseguire determinati controlli e di decidere definitivamente.

Art. 33 Divieto d’importare Il dipartimento competente può vietare l’importazione di determinate merci perico- lose per la salute, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato.

Art. 34 Ricerca e formazione La Confederazione:

a. ricerca e procura le basi scientifiche richieste dall’applicazione della pre- sente legge;

b. può eseguire rilevazioni direttamente o in collaborazione con i Cantoni; c. collabora alla formazione e al perfezionamento degli organi di controllo.

Art. 35 Esecuzione nell’esercito Negli impianti fissi utilizzati dall’esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, attraverso gli organi esecutivi canto- nali. Per altro, l’esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. Il Consiglio federale disciplina la procedura e la competenza.

Derrate alimentari e oggetti d'uso

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Art. 36 Sorveglianza e coordinamento 1 La Confederazione sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte dei Can- toni. 2 Essa coordina le misure esecutive dei Cantoni e la loro attività informativa, sem- preché sussista un interesse nazionale. 3 A tale scopo, il Confederazione può:24

a. obbligare i Cantoni ad informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di analisi;

b. prescrivere ai Cantoni misure intese ad unificare l’esecuzione; c. in situazioni straordinarie, ordinare rispetto ai Cantoni determinate misure

esecutive. 4 Il servizio federale competente può:

a. designare laboratori di riferimento per l’analisi delle derrate alimentari e de- gli oggetti d’uso;

b. coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi dei laboratori cantonali; può pure effettuare propri esperimenti collettivi con i laboratori cantonali.25

5 Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della presente legge, della legge del 15 dicembre 200026 sugli agenti terapeutici, della legge sull’agricoltura del 29 aprile 199827 e della legge del 1° luglio 196628 sulle epizoozie.29

Art. 37 Disposizioni esecutive del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. 2 Può delegare il compito di emanare le disposizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa agli uffici federali competenti in materia.30

Art. 38 Collaborazione internazionale 1 Allorché emana le sue prescrizioni, il Consiglio federale tiene conto delle racco- mandazioni internazionali e delle relazioni commerciali con l’estero. 2 Nei limiti della presente legge, può dichiarare applicabili norme concernenti le der- rate alimentari e gli oggetti d’uso, raccomandate da organizzazioni internazionali, e riconoscere servizi di controllo e certificati stranieri.

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 775; FF 1999 5092).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

26 RS 812.21 27 RS 910.1 28 RS 916.40 29 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici,

in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959). 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002

(RU 2002 775; FF 1999 5092).

Legge sulle derrate alimentari

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3 Può concludere accordi di diritto internazionale nei limiti delle competenze con- feritegli dalla presente legge. 4 I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni nazionali e internazionali. Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della colla- borazione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assistenza amministrativa e partecipano alle ispezioni ufficiali.31

Sezione 2: Cantoni

Art. 39 Prescrizioni cantonali I Cantoni emanano le loro prescrizioni esecutive e le comunicano alle autorità fede- rali.

Art. 40 Controllo delle derrate alimentari 1 I Cantoni eseguono la presente legge, in quanto non ne sia competente la Confede- razione, e provvedono al controllo delle derrate alimentari all’interno del Paese. 2 Designano un chimico cantonale, un veterinario cantonale e il numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, di controllori delle derrate alimentari, di veteri- nari ufficiali e di assistenti specializzati ufficiali.32 3 I Cantoni disciplinano i compiti di questi organi di controllo nell’ambito della pre- sente legge; possono inoltre affidare ad altre autorità esecutive particolari compiti di controllo. 4 Il chimico cantonale dirige il controllo delle derrate alimentari nel suo ambito. Coordina l’attività dei laboratori, degli ispettori e dei controllori delle derrate ali- mentari che gli sono subordinati. 5 Il veterinario cantonale oppure un veterinario designato dal Cantone, che soddisfa i requisiti, dirige i controlli dell’allevamento e della macellazione degli animali. Coor- dina l’attività dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali che gli sono subordinati. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasforma- zione della carne.33 6 Per l’esame delle prove, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati. Possono rag- grupparsi per la gestione di laboratori comuni. Possono anche affidare l’esame delle prove a laboratori privati idonei.

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

Derrate alimentari e oggetti d'uso

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Art. 41 Formazione e perfezionamento 1 Le persone incaricate dei controlli devono adempiere i requisiti stabiliti dal Con- siglio federale per le singole funzioni. 2 I Cantoni provvedono per la formazione e il perfezionamento

Art. 41a34 Commissioni d’esame 1 Il Consiglio federale nomina commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.35 2 Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione for- male. 3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della pre- sente legge.

Sezione 3: Prescrizioni esecutive speciali

Art. 42 Obbligo del segreto Tutte le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge sottostanno all’ob- bligo del segreto.

Art. 43 Avvertimento al pubblico 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati distribuiti derrate alimentari, additivi o oggetti d’uso presentanti un pericolo per la salute, le autorità esecutive informano il pubblico e raccomandano il modo di comportarsi. 2 Secondo le possibilità, l’autorità consulta previamente i fabbricanti, gli importatori, i distributori o i venditori, come anche le organizzazioni di consumatori. 3 Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l’informazione e le raccomanda- zioni incombono alle autorità federali.

Art. 43a36 Collaborazione di terzi 1 La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi, in particolare imprese e organizzazioni, compiti nell’ambito dei controlli ufficiali o istituire organizzazioni adeguate a tale scopo.

34 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

35 Nuovo testo giusta il n. I 2.8 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

36 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

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2 Per esercitare la loro attività i terzi devono essere: a. accreditati secondo la legislazione federale; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; c. autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

3 L’autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi. Questi ultimi non possono decidere provvedimenti. 4 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti per la loro attività nel quadro della presente legge. 5 La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all’autorità della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazione.

Capitolo 5: Finanziamento

Art. 44 Ripartizione dei compiti La Confederazione ed i Cantoni assumono le spese d’esecuzione della presente legge nel loro ambito di competenza.

Art. 45 Emolumenti 1 Per quanto la legge non disponga altrimenti, il controllo delle derrate alimentari è esente da emolumenti. 2 Sono riscossi emolumenti per:

a.37 l’ispezione delle carni e degli animali da macello nella misura in cui serva allo scopo della presente legge;

abis.38 i controlli di laboratori di sezionamento; b. i controlli effettuati dalle autorità della Confederazione; c. i controlli che hanno provocato contestazioni; d. le prestazioni e i controlli speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che

hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo; e.39 le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i labo-

ratori di sezionamento; le rimanenti autorizzazioni d’esercizio ai sensi del- l’articolo 17a capoverso 1 sono esenti da emolumenti.

3 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per i controlli effettuati dalle auto- rità federali e i limiti per gli emolumenti cantonali.

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

38 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

Derrate alimentari e oggetti d'uso

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Capitolo 6: Pesatura degli animali macellati

Art. 46 Il Consiglio federale disciplina il modo di calcolo del peso di macellazione.

Capitolo 7: Disposizioni penali e protezione giuridica Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 47 Delitti 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente:40

a. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce alimenti in modo tale che, nel caso di impiego usuale, mettano in pericolo la salute;

b. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce generi voluttuari in modo tale che, nel caso di impiego e di consumo usuali, mettano direttamente o i- nopinatamente in pericolo la salute;

c. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce oggetti d’uso in modo tale che, nell’impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, mettano in pericolo la salute;

d. ...41

e. importa o esporta derrate alimentari e oggetti d’uso che mettano in pericolo la salute.

2 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro.42 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 ali- quote giornaliere.43 4 L’informazione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis può essere considerata cir- costanza attenuante.44

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

41 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 2004, con effetto dal 1° mar. 2005 (RU 2005 971; FF 2004 1257 1267).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

44 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

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Art. 48 Contravvenzioni 1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:45

a. contravviene alle prescrizioni sulle norme di igiene nel contatto con le der- rate alimentari;

b. utilizza sostanze o procedimenti vietati nella produzione agricola o nella fab- bricazione di derrate alimentari;

c. contravviene alle prescrizioni, fondate sulla presente legge, concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e di oggetti d’uso;

d. contravviene alle prescrizioni, fondate sulla presente legge, concernenti l’importazione di medicamenti veterinari;

e. macella illecitamente animali fuori dei macelli autorizzati; f. sottrae all’esame degli organi di controllo derrate alimentari, additivi, oggetti

d’uso, locali, impianti, veicoli e procedimenti di fabbricazione, come anche animali, piante, minerali o terreni, utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari, ovvero impedisce o rende difficile tale controllo;

g. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate alimentari, additivi o oggetti d’uso in modo che essi non soddisfino le esigenze della presente legge;

h. fornisce indicazioni false o fallaci su derrate alimentari; i. omette, prima della macellazione, l’annuncio prescritto agli organi di con-

trollo sulle malattie degli animali o sui trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali;

k. omette le indicazioni prescritte sulle derrate alimentari o le riproduce in mo- do inesatto;

l. contravviene alle restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in favore di bevande alcoliche o di articoli di tabacco e articoli per fumatori;

m. contravviene alle prescrizioni concernenti il calcolo del peso di macella- zione;

n.46 contravviene alle prescrizioni concernenti l’obbligo di autorizzazione e di annuncio ai sensi dell’articolo 17a, il controllo autonomo ai sensi dell’arti- colo 23 capoverso 1, l’obbligo d’informazione ai sensi dell’articolo 23 capo- verso 2bis lettera a o la rintracciabilità ai sensi dell’articolo 23a.

1bis Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi.47 2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

46 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

47 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).

Derrate alimentari e oggetti d'uso

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3 In casi di esigua gravità, si può prescindere dal procedimento penale e dalla pena.

Art. 49 Infrazioni commesse nell’azienda, falsità in documenti Nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari, gli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 197448 sul diritto penale amministrativo sono applicabili anche alle autorità cantonali.

Art. 50 Procedimento penale 1 I Cantoni perseguono e giudicano le infrazioni. L’ufficio federale cui compete la sorveglianza conferita alla Confederazione può obbligare le autorità cantonali ad avviare un procedimento. 2 L’Amministrazione delle dogane persegue e giudica le infrazioni alle prescrizioni fondate sulla presente legge, concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione. 3 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2, come anche un’infrazione giusta la legge del 9 marzo 197849 sulla protezione degli animali, la legge del 1° ottobre 192550 sulle dogane, la legge del 1° luglio 196651 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 198652 sulla caccia o quella del 14 dicembre 197353 sulla pesca, perseguibile dall’Amministrazione delle dogane, è applicata la pena incorsa per l’infrazione più grave; la pena può essere aumentata adeguatamente. 4 I Cantoni conferiscono agli organi esecutivi del controllo delle derrate alimentari la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

Art. 51 Spese processuali La persona condannata assume le spese di procedura, comprese quelle della proce- dura amministrativa.

48 RS 313.0 49 [RU 1981 562 1064, 1991 2345, 1992 288 all. n. 19, 1995 1469 art. 59 n. 1, 2003 4181

4803, 2006 1425 2197 all. n. 45. RU 2008 2965 art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 sulla protezione degli animali (RS 455).

50 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Ora: la L del 18 mar. 2005 (RS 631.0).

51 RS 916.40 52 RS 922.0 53 [RU 1975 2345, 1985 660, 1992 186. RU 1991 2259 art. 27 n. 1]. Ora: la LF del

21 giu. 1991 sulla pesca (RS 923.0).

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Sezione 2: Protezione giuridica

Art. 52 Procedura d’opposizione Le decisioni su provvedimenti previsti dalla presente legge possono essere impu- gnate con opposizione all’autorità di decisione.

Art. 53 Procedura cantonale 1 Nei limiti della presente legge, i Cantoni disciplinano la procedura d’opposizione e di ricorso secondo il diritto cantonale. 2 Istituiscono un’autorità di ricorso incaricata di verificare se le decisioni dei loro organi esecutivi, compreso l’apprezzamento, sono conformi alla presente legge.

Art. 5454 Procedura federale In quanto la presente legge non disponga altrimenti, la procedura di opposizione e di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia fede- rale.

Art. 55 Termini 1 Il termine d’opposizione è di cinque giorni. 2 Il termine di ricorso contro le decisioni su provvedimenti ricadenti nell’ambito del controllo delle derrate alimentari (art. 24, 28–30) è di dieci giorni. 3 Il termine di ricorso contro le decisioni prese nel quadro dell’ispezione delle carni e degli animali da macello (art. 26, 28 e 30) è di cinque giorni.

Art. 56 Effetto sospensivo, misure cautelari 1 L’autorità di decisione e l’autorità di ricorso possono revocare l’effetto sospensivo ad una opposizione o ad un ricorso. 2 Se a una opposizione o a un ricorso è conferito l’effetto sospensivo, l’autorità di decisione o l’autorità di ricorso può prendere misure cautelari.

Art. 57 Responsabilità civile Gli enti collettivi rispondono del danno qualora, nell’esecuzione della presente legge, i loro organi hanno illecitamente:

a. preso una decisione su misure cautelari (art. 30 e 56); b. preso un provvedimento inadeguato o rifiutato di prendere una decisione

(art. 28 e 29); c. revocato l’effetto sospensivo;

54 Nuovo testo giusta il n. 94 dell’all. della L 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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d. respinto o accordato tardivamente una domanda di ripristino dell’effetto so- spensivo.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 58 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. la legge federale dell’8 dicembre 190555 sul commercio delle derrate ali- mentari e degli oggetti d’uso e consumo;

b. la legge federale del 24 giugno 191056 concernente il divieto dell’assenzio; c. la legge federale del 7 marzo 191257 sul divieto del vino artificiale e del si-

dro artificiale.

Art. 59 Modificazioni del diritto vigente ...58

Art. 60 Disposizione transitoria Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di bevande alcoliche e di tabacco destinata specialmente ai giovani, fintanto che siano introdotte nella presen- te legge disposizioni al riguardo. Sono fatte salve le restrizioni alla pubblicità stabili- te dalla legge del 21 giugno 199159 sulla radiotelevisione.

Art. 61 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 199560

55 [CS 4 463; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1, 1991 362 n. II 404] 56 [CS 4 667] 57 [CS 4 690] 58 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 1469. 59 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 all. n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 all.

n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2. RU 2007 737 all. n. I]. Vedi ora la LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40).

60 DCF del 1° mar. 1995