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Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (stato 1° luglio 2008)

 Regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprieta intelletuale

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Regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

del 28 aprile 1997 (Stato 1° luglio 2008)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

L’Istituto federale della proprietà intellettuale, visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19951 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica alle tasse che l’Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 2 Determinazione delle tasse 1 Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 19922 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19923 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20014 sul design (LDes)5, la legge del 25 giugno 19546 sui brevetti (LBI) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato. 2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’Istituto può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell’allegato e gli esborsi.7 3 Il Consiglio d’Istituto può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di ogni esercizio finanziario dell’Istituto, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cento.8

RU 1997 2173 1 RS 172.010.31 2 RS 231.2 3 RS 232.11 4 RS 232.12 5 Nuova epr. giusta il n. I dell’O dell’IPI del’11 mar. 2005, approvato dal CF il

25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

6 RS 232.14 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del’11 mar. 2005, approvato dal CF il

25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323). 8 Introdotto dal n. I dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvata dal CF il 14 mar. 2008 ed in

vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

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Proprietà industriale

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Art. 3 Pagamento 1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’Istituto. 2 Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 19929 sulle topografie, della legge del 28 agosto 199210 sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 200111 sul design, della LBI12 e delle rispettive ordinanze.

Art. 4 Modi di pagamento Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

a. mediante addebito su un conto corrente aperto presso l’Istituto; b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’Istituto.

Art. 5 Dati inerenti al pagamento 1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. 2 Se i dati necessari mancano, l’Istituto invita la persona che ha effettuato il paga- mento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’Istituto, il pagamento è considerato non avvenuto.13

Art. 6 Data e validità del pagamento 1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’Istituto è stato accreditato. 2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’Istituto.14 3 Per gli ordini di pagamento con data di valuta oltre il termine di pagamento (art. 3) il capoverso 2 non si applica. 4 …15

9 RS 231.2 10 RS 232.11 11 RS 232.12 12 RS 232.14 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvata dal CF il 18 ott. 2006

ed in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvata dal CF il 18 ott. 2006

ed in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487). 15 Abrogato dal n. I dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvata dal CF il 14 mar. 2008 ed

con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

Tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale

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Art. 6a16 Pagamento mediante carta di credito 1 In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l’Istituto riceve l’autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell’Istituto. 2 Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l’Istituto è obbligato a rimbor- sare tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il paga- mento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’Istituto può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

Art. 7 Pagamento tempestivo 1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’Istituto può rinunciare a pretendere il versamento della somma mancante se questa è di entità esigua.17 2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento. 3 Se l’avere in conto non è sufficiente il giorno dell’addebitamento, il pagamento è comunque considerato effettuato se l’intero ammontare era coperto il giorno del pagamento e la somma mancante è stata pagata entro il termine stabilito dall’Istituto.

Art. 818

Art. 8a19 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’Istituto può accordare una ridu- zione delle tasse. 2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.20

16 Introdotto dal n. I dell’O dell’IPI del 22 mag. 2001, approvata dal CF il 5 set. 2001 e in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2385).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvata dal CF il 14 mar. 2008 ed in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

18 Abrogato dal n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvata dal CF il 18 ott. 2006 e con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

19 Introdotto dal n. I del R dell’Istituto federale della proprietà intellettuale del 15 mag. 1999, approvato dal CF l’11 ago. 1999 e in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2632).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvata dal CF il 18 ott. 2006 ed in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

Proprietà industriale

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Art. 9 Disposizioni transitorie 1 L’ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antece- dente l’entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente. 2 Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall’Istituto. 3 …21

Art. 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

21 Abrogato dal n. VI dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale

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Allegato22 (art. 2 cpv. 1)

I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo Oggetto Fr.

Art. 28 cpv. 3 Art. 18 cpv. 1

LPM23 OPM24

Tassa di deposito 550.–

Art. 18 cpv. 2 OPM Tassa di classe 100.– Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame accelerata 400.– Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa d’opposizione 800.– Art. 10 cpv. 2 Art. 26 cpv. 4

LPM OPM

Tassa di proroga 550.–

Art. 26 cpv. 5 OPM – supplemento 50.– Art. 17a OPM Tassa di proseguimento della procedura 100.– Art. 45 cpv. 2 Art. 47 cpv. 4

LPM OPM

Tassa nazionale per la richiesta di una registra- zione internazionale 100.–

Art. 45 cpv. 2 Art. 8 cpv. 7

LPM PM25

Tassa individuale per la designazione della Svizzera – per tre classi 350.– – per ogni classe supplementare 50.– per il rinnovo 350.–

22 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvata dal CF il 14 mar. 2008 (RU 2008 1897). Aggiornato dai n. I delle O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvate dal CF il 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2431 2623).

23 RS 232.11 24 O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.111). 25 Prot. del 27 giu. 1989 relativo all’Acc. di Madrid per la registrazione internazionale dei

marchi (RS 0.232.112.4).

Proprietà industriale

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II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo Oggetto Fr.

Art. 17 cpv. 1 ODes26 Emolumento di registrazione Art. 19 cpv. 2 Art. 17 cpv. 2 lett. a

LDes27

ODes

– Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1°–5° anno) – per un design depositato separatamente

oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

200.–

100.–

ma al massimo 700.– Art. 17 cpv. 2 lett. b ODes

– Emolumento di pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda 20.–

Art. 21 cpv. 3 ODes Emolumento per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo

periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato separatamente

oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

200.–

100.–

ma al massimo 700.– Art. 21 cpv. 3 ODes – Emolumento supplementare in caso di

pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione

50.–

Art. 31 cpv. 2 LDes Emolumento per il proseguimento della procedura 100.–

26 O dell’8 mar. 2002 sul design (RS 232.121). 27 RS 232.12

Tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale

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III. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione

Articolo Oggetto Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. c Art. 17a cpv. 1 lett. a Art. 49 cpv. 1 Art. 118 cpv. 1 lett. a Art. 124 cpv. 1 lett. c

LBI28

OBI29 OBI

OBI

OBI

Tassa di deposito 200.–

Art. 17a cpv. 1 lett. b Art. 53a cpv. 2 Art. 61a cpv. 2

OBI OBI OBI

Tassa di rivendicazione per ogni rivendi- cazione a contare dall’undicesima 50.–

Art. 53 cpv. 1 Art. 57 cpv. 2 Art. 59 cpv. 2

OBI OBI OBI

Tassa di ricerca 500.–

Art. 17a cpv. 1 lett. c Art. 61a

OBI OBI

Tassa d’esame 500.–

Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame accelerata 200.– Art. 73 cpv. 2 OBI Tassa d’opposizione 800.– Art. 17a cpv. 1 lett. e Art. 18 Art. 18a cpv. 3 Art. 118 cpv. 2 Art. 118a

Art. 18 cpv. 3

OBI OBI OBI OBI OBI

OBI

Tassa annuale – Per il 9° anno a contare dal deposito

fino al 20° anno a contare dal deposito, annualmente

– per il 7° e 8° anno a contare dal deposito, annualmente

– per il 5° e 6° anno a contare dal deposito, annualmente

soprattassa

310.–

200.–

100.– 50.–

Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento della procedura 100.– Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 500.– Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una

dichiarazione di rinuncia parziale 500.–

Art. 133 cpv. 2 Art. 121 cpv. 1

LBI OBI

Tassa di trasmissione 100.–

28 RS 232.14 29 RS 232.141

Proprietà industriale

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Articolo Oggetto Fr.

Art. 140h cpv. 1 LBI Tassa di deposito per certificati di protezione complementari

2500.–

Art. 140h Art. 127l

LBI OBI

Tasse annuali per certificati di protezione complementari per il 1° anno fino al 5° anno, annualmente

310.–

Art. 127l cpv. 3 LBI – soprattassa 50.–

IV. Tasse per le topografie

Articolo Oggetto Fr.

Art. 14 cpv. 2 LTo30 Tassa per il deposito della domanda d’iscrizione 450.–

V. Tassa diverse di cancelleria

Oggetto Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato – inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato 15.– Soprattassa per richieste urgenti fino al 50 %

della tassa dovuta

Va. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore

Articolo Oggetto Fr.

Art. 13 cpv. 1 LIPI Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di 5 minuti già iniziato 15.– Ricorso a esperti esterni spese

30 RS 231.2