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CH368

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Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (stato 1° gennaio 2017)

 RS 916.140

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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

del 14 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura; visto l’articolo 21 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l’allegato 7 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, ordina:

Sezione 1: Impianti viticoli

Art. 1 Superficie viticola 1 Per superficie viticola s’intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto. 2 La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di coltura, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.

Art. 2 Nuovi impianti 1 Per nuovo impianto si intende l’impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni. 2 I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre in particolare consi- derare:4

a. l’altitudine; b. la declività e l’esposizione del declivio; c. il clima locale; d. la natura del suolo; e. le condizioni idrologiche del suolo;

RU 2007 6267 1 RS 910.1 2 RS 817.0 3 RS 0.916.026.81 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3965).

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f. l’importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura. 3 Per nuovi impianti non destinati alla produzione vinicola, i Cantoni possono sosti- tuire l’obbligo dell’autorizzazione con l’obbligo della notifica. 4 Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di una superficie inferio- re a 400 m2 i cui prodotti servono esclusivamente al fabbisogno privato del viticolto- re, sempreché quest’ultimo non possieda né coltivi nessun’altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie inferiore a 400 m2 e prevedere l’obbligo di notifica. 5 Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.

Art. 3 Ricostituzione di superfici viticole 1 È data ricostituzione se:

a. sulla superficie viticola la vite è estirpata e ripiantata dopo un’interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;

b. la varietà del vitigno è modificaa mediante un sovrainnesto; o c. singoli ceppi sono sostituiti e, per questo fatto, le iscrizioni nel catasto viti-

colo non sono più veritiere. 2 La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le infor- mazioni necessarie per l’iscrizione nel catasto viticolo. 3 Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m2, i cui prodotti servono esclu- sivamente al fabisogno privato del viticoltore, non sottostanno all’obbligo di notifi- ca. Il Cantone può nondimeno prevedere in simili casi tale obbligo. 4 Il Cantone disciplina la procedura di notifica.

Art. 4 Catasto viticolo 1 Il catasto viticolo descrive le particelle con impianti di vigneti e quelle oggetto di una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici:

a. il nome del viticoltore o del proprietario; b. il Comune di ubicazione; c. il numero della particella; d. la superficie viticola in m2; e. la superficie dei vitigni, compresa la superficie occupata da ciascuna varietà; f. le denominazioni autorizzate per designare il vino prodotto con uva della

superficie viticola; g. se del caso, l’esclusione della superficie viticola dalla produzione di vino.

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2 I Cantoni possono rilevare dati supplementari. 3 Essi possono rinunciare a registrare le superfici con impianti di vigneti secondo l’articolo 2 capoverso 4. 4 Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.

Art. 5 Superfici destinate alla produzione di vino 1 Possono essere coltivate per la produzione di vino le superfici viticole:

a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all’artico- lo 2 capoverso 2;

b. sulle quali è stata praticata regolarmente prima del 1999 la produzione vini- cola professionale;

c. per le quali l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) 5 ha autorizzato prima del 1999 un impianto e sulle quali l’impianto di vigneti è stato effettivamente eseguito nel termine di dieci anni dal rilascio dell’autoriz- zazione.

2 Se la gestione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l’autorizzazione non è più valida. 3 La vendita di vino, come pure di uve o di mosto d’uva destinato alla vinificazione è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non autorizzate per la produzione di vino.

Art. 6 Vigneti impiantati illecitamente 1 Il Cantone dispone l’estirpazione delle viti impiantate in violazione delle presenti disposizioni. 2 Il viticoltore o il proprietario della particella interessata deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione cantonale. Scaduto questo termine, il Cantone fa estirpare le viti a spese del contravventore.

Art. 7 Ammissione nell’elenco dei vitigni 1 Per ammettere una varietà nell’elenco dei vitigni sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:

a. la resa per unità di superficie; b. il tenore naturale di zucchero; c. il tenore globale di acidi; d. la resistenza alle malattie.

2 Per le varietà destinate alla produzione vinicola, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.

5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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3 L’UFAG emana le disposizioni d’esecuzione.

Sezione 2: ...

Art. 8 a 186

Sezione 3: Denominazione ed esigenze minime

Art. 19 Termini vinicoli specifici 1 I termini vinicoli specifici che figurano nell’allegato 1 possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera solo nel rispetto delle loro defini- zioni. 2 Sono protetti contro ogni usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche se il termine specifico protetto è accompagnato da un’espressione quale «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo» o da espressioni analoghe.

Art. 20 Regioni vitivinicole Il territorio vitivinicolo svizzero è suddiviso in tre regioni:

a. la regione della Svizzera romanda comprendente i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Friborgo, Neuchâtel, Giura e la regione del lago di Bienne del Cantone di Berna;

b.7 la regione della Svizzera tedesca comprendente i Cantoni di Basilea- Campagna e Basilea-Città, Soletta, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Glarona, Zurigo, Svitto, Zugo, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Uri, Grigioni ad eccezione della Mesolcina e Berna ad eccezione della regione del lago di Bienne;

c.8 la regione della Svizzera italiana comprendente il Cantone Ticino e la Mesolcina.

Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s’intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un’area geografica di un Cantone. 2 I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere:

a. una delimitazione dell’area geografica nella quale è prodotta al minimo l’uva;

6 Abrogati dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010

(RU 2010 733). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010

(RU 2010 733).

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b. un elenco dei vitigni autorizzati; c. un elenco dei metodi di coltura autorizzati; d. un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; e. la resa massima dell’unità di superficie per vitigno autorizzato; f. un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; g. un sistema di analisi e d’esame organolettico del vino pronto per la vendita.

3 I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: a. il vigneto costituisca un’entità geografica ben definita, e b. la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti.

3bis L’area di produzione dell’uva può essere estesa a un’area limitrofa del territorio svizzero purché:

a. sia previsto da un accordo internazionale; b. il vigneto costituisca un’entità geografica ben definita con il vigneto sviz-

zero limitrofo; c. i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d’intesa con

l’UFAG; e d. le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite

da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.9 4 I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. 5 Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti:

Vitigni bianchi °Brix

Vitigni rossi °Brix

Regione Svizzera romanda 15,2° 17,0° Regione Svizzera tedesca 15,8° 17,0° Regione Svizzera italiana 15,8° 17,6° .

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6 Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti:

Vitigni bianchi kg/m2

Vitigni rossi kg/m2

Regione Svizzera romanda 1,4 1,2 Regione Svizzera tedesca 1,4 1,2

9 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010

(RU 2010 733).

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Vitigni bianchi kg/m2

Vitigni rossi kg/m2

Regione Svizzera italiana 1,2 1,2 . 11

Art. 2212 Vini con indicazione geografica tipica 1 Per vino con indicazione geografica tipica s’intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfare i requisiti seguenti:

a. l’uva è raccolta nell’area geografica che designa il vino; b. il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è almeno di 14,4 °Brix per

uve dei vitigni bianchi e 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi; c. la produzione dell’unità di superficie è limitata a 1,8 kg/m2 nel caso di uve

di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m2 nel caso di uve di vitigni rossi. 2 La superficie viticola destinata alla produzione di vino con indicazione geografica tipica da parte del viticoltore deve essere annunciata al Cantone entro il 31 luglio dell’anno del raccolto. Il Cantone conferisce il diritto di produzione del vino con indicazione geografica tipica per questa superficie.

Art. 2313 Vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria

1 Per vino con indicazione geografica tipica prodotto sul suo territorio con una denominazione tradizionale propria s’intende un vino con indicazione geografica tipica:

a. ottenuto a partire da uve provenienti dall’area geografica di un solo Cantone; b. recante una denominazione tradizionale menzionata nell’allegato 3 e definita

dalla legislazione del Cantone che la detiene. 2 Una denominazione tradizionale non può essere utilizzata per un vino con indica- zione geografica tipica se la denominazione è già utilizzata per un vino a denomina- zione di origine controllata. 3 I Cantoni fissano requisiti supplementari a quelli fissati nell’articolo 22 lettere b e c.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733).

12 RU 2008 3931 13 RU 2008 3931

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Art. 24 Vini da tavola 1 Per vino da tavola svizzero s’intende un vino proveniente da uve raccolte in Sviz- zera e il cui tenore naturale minimo richiesto di zucchero è 13,6 °Brix per uve di vitigni bianchi e 14,4 °Brix per uve di vitigni rossi. 2 La superficie viticola destinata alla produzione di vino da tavola dal viticoltore è annunciata al Cantone entro il 31 luglio dell’anno del raccolto. Il Cantone rilascia il diritto di produzione concernente il vino da tavola per questa superficie.

Art. 24a14 Zona di produzione transfrontaliera Alle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 3bis, l’area di produzione dei vini con indicazione geografica tipica o dei vini da tavola può essere estesa a un’area limi- trofa del territorio svizzero.

Art. 25 Repertorio delle denominazioni di origine controllata 1 L’UFAG tiene e pubblica un repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata definite conformemente all’articolo 21. 2 I Cantoni trasmettono la lista delle loro DOC e i relativi riferimenti della legisla- zione cantonale all’UFAG. Ogni modifica dev’essere annunciata senza indugio all’UFAG.

Art. 2615 Elaborazione e condizionamento Le uve e i mosti destinati all’elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depo- sitati separatamente. Lo stesso dicasi se un’impresa vinifica per conto di un pro- duttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti.

Art. 27 Declassamento 1 Le partite di uva, i mosti e i vini che aspirano a essere classificati quali vini DOC o vini con indicazione geografica tipica, ma che non soddisfano uno dei requisiti relativi ai vini DOC o ai vini con indicazione geografica tipica sono declassati nella classe inferiore per quanto adempiano tutti i requisiti. La designazione delle partite di uva, dei mosti e dei vini declassati è adattata di conseguenza.16 2 Le partite di uva e i mosti che non rispondono alle esigenze relative ai vini da tavola non possono essere trasformate in vino né commercializzate come tali. I vini da tavola che non adempiono le esigenze non possono essere commercializzati come tali.

14 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3965). 16 RU 2008 3931

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Sezione 4: Controllo della vendemmia

Art. 28 Oggetto 1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinifi- cazione, ad eccezione dei prodotti provenienti da impianti di cui all’articolo 2 capo- verso 4. Esso si prefigge di assicurare il rispetto delle disposizioni di produzione conformemente agli articoli 21–24. 2 Il controllo della vendemmia è effettuato secondo il sistema dell’autocontrollo e della sorveglianza sulla base dell’analisi dei rischi conformemente agli articoli 29 e 30. 3 I Cantoni possono prevedere un controllo sistematico della vendemmia.

Art. 29 Obblighi del vinificatore 1 Il vinificatore registra per ogni partita di vendemmia i dati seguenti:

a. il numero di riferimento della partita; b. il nome del viticoltore; c. l’ubicazione o il numero della particella; d. la varietà del vitigno; e. il quantitativo in kg; f. il tenore naturale di zucchero; g. la data d’entrata.

2 Il tenore naturale di zucchero deve essere determinato, prima del trattamento della vendemmia, mediante un rifrattometro controllato dal laboratorio cantonale.17 3 Il vinificatore classifica le partite di vendemmia in una delle tre classi definite negli articoli 21–24. 4 I viticoltori hanno l’obbligo di fornire ai vinificatori i dati citati nel capoverso 1 lettere b–d. 5 Il vinificatore tiene i dati menzionati nel capoverso 1 a disposizione delle autorità di controllo. 6 Il vinificatore comunica in una dichiarazione di incantinamento alle autorità canto- nali, secondo le loro istruzioni, segnatamente:

a. i quantitativi raccolti in kg; in caso di dichiarazione in litri, il fattore di tra- sformazione è fissato a 0,8;

b. la media ponderata del tenore naturale di zucchero. 7 Queste indicazioni devono essere fornite per classe di vino, per denominazione e per vitigno.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733).

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Art. 30 Obblighi dei Cantoni 1 I Cantoni disciplinano ed eseguono il controllo della vendemmia in funzione dei rischi corsi. In tal modo, tengono conto in particolare:

a. dei rischi identificati in materia di limitazione della produzione e del tenore minimo naturale di zucchero;

b. degli antecedenti dell’azienda controllata per rapporto al rispetto delle dispo- sizioni degli articoli 21–24;

c. dell’affidabilità degli autocontrolli già effettuati; d. della dimensione dell’azienda; e. di ogni sospetto fondato d’infrazione alle disposizioni pertinenti; f. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

2 Essi predispongono, se del caso, il declassamento di partite di vendemmia e di mosti secondo l’articolo 27. 3 Essi raccolgono le dichiarazioni di incantinamento secondo l’articolo 29 capo- verso 6.18 4 Essi forniscono, per la fine di novembre di ogni anno, un rapporto della vendem- mia comprendente i dati statistici conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199319 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Art. 31 Partecipazione della Confederazione 1 La Confederazione partecipa al finanziamento dei costi di controllo della vendem- mia. Essa versa un importo forfetario annuale ai Cantoni che eseguono un controllo della vendemmia e forniscono un rapporto cantonale della vendemmia. L’importo forfetario si compone di un importo di base fisso di 1000 franchi e di un importo di 55 franchi per ha di vigna. 2 Qualora un Cantone esegue il controllo per conto di un altro Cantone, la superficie presa in considerazione è la superficie cumulata, mentre l’importo di base è versato in un’unica volta.

Art. 32 Pubblicazione L’UFAG pubblica annualmente un rapporto sul volume e sulla qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733).

19 RS 431.012.1

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Sezione 5: Controllo del commercio di vini

Art. 33 Oggetto 1 Il controllo del commercio di vini riguarda l’attività commerciale di ogni persona o impresa che esercita il commercio di vini. 2 Per commercio di vini s’intende l’acquisto e la vendita di succo d’uva, di mosti, di prodotti contenenti vino e di vini, effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l’immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione.20

Art. 34 Obblighi delle imprese 1 Ogni impresa che intende esercitare il commercio di vino dev’essere iscritta al registro di commercio e deve annunciarsi all’organo di controllo prima dell’inizio della sua attività. Una copia autenticata dell’iscrizione al registro è allegata all’an- nuncio. I produttori di cui all’articolo 36 capoverso 2 non sono sottoposti all’obbligo di iscriversi al registro di commercio.21 2 Essa deve tenere una contabilità di cantina per tutte le operazioni secondo un modello di modulo ammesso dall’organo di controllo. I lavori di contabilità devono essere eseguiti progressivamente. Devono essere registrati in particolare:

a. le entrate e le uscite; b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali; c. i volumi di ogni annata, di ogni sorta di prodotto e ogni denominazione spe-

cifica; d. ogni modifica di volume che risulta da un trattamento di prodotti vitivinicoli; e. le perdite.

3 La contabilità è completata da pezze giustificative usuali. L’insieme degli elementi deve permettere di determinare in ogni momento:

a. le designazioni e le denominazioni; b. il vitigno e l’annata; c. gli stock in cantina; d. l’utilizzazione dei prodotti vitivinicoli; e.22 il nome del proprietario del vino se l’impresa vinifica per altri produttori di

uva. 4 Nel caso di prodotti indigeni, occorre presentare come mezzo di prova i documenti di registrazione di cui all’articolo 29 capoverso 1.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965).

22 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965).

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5 Nel caso di prodotti esteri dev’essere presentato un documento d’accompagna- mento dei trasporti di prodotti vitivinicoli in applicazione dell’allegato 7 dell’ac- cordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli o un documento allestito o riconosciuto dai servizi competenti del Paese produttore come mezzo di prova per la determinazione dell’indicazione geografica, dell’annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per l’etichettatura. 6 Ogni impresa che esercita il commercio di vino allestisce a destinazione dell’organo di controllo un inventario dei suoi stock, indicando i volumi di ogni varietà di prodotto, di ogni denominazione specifica e di ogni annata se il prodotto è messo in vendita con l’annata. L’inventario è allestito ogni anno il 31 dicembre e comunicato, munito della firma del responsabile dell’inventario, all’organo di con- trollo al più tardi il 31 gennaio dell’anno successivo. 7 La contabilità di cantina dev’essere presentata all’organo di controllo se quest’ultimo ne fa domanda. L’impresa fornisce all’organo di controllo l’aiuto necessario e ogni informazione utile.

Art. 35 Obblighi dell’organo di controllo 1 L’organo di controllo effettua il controllo in funzione dei rischi corsi. Esso tiene conto in particolare:

a. dei rischi identificati in materia di assemblaggio, di taglio, di rispetto delle denominazioni e designazioni;

b. degli antecedenti dell’impresa controllata per quanto riguarda il rispetto del- la legislazione;

c. dell’affidabilità degli autocontrolli già effettuati; d. della dimensione dell’impresa; e. della diversità dei vini commerciali; f. della presenza di vini esteri; g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre per-

sone; h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione; i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

2 La frequenza dei controlli non può essere superiore a quattro anni. 3 L’organo di controllo è tenuto inoltre a:

a. ricevere gli annunci, tenere un elenco delle imprese che praticano il com- mercio di vino e informarne l’ufficio;

b. procedere alle denunce, qualora sia stata constatata un’infrazione; c. ricevere e riassumere gli inventari delle imprese e trasmetterne il risultato

all’UFAG al più tardi per la fine del mese di marzo di ogni anno;

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d. allestire a destinazione dell’UFAG un rapporto annuo comprendente i risul- tati dettagliati dei controlli. Tale rapporto deve comprendere al minimo indi- cazioni sul numero complessivo delle imprese sottoposte al controllo, sul numero delle imprese controllate durante l’anno della revisione, sulle irrego- larità e infrazioni constatate, sul seguito dato alle irregolarità e infrazioni e sui relativi risultati. Il rapporto dev’essere consegnato all’UFAG per la fine del mese di marzo di ogni anno.

Art. 36 Organo di controllo 1 L’esecuzione del controllo è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del commercio di vino» (organo di controllo federale).23 1bis L’organo di controllo federale agisce conformemente all’accordo di prestazione dell’UFAG. L’accordo definisce segnatamente gli obblighi dell’organo di controllo federale, la sorveglianza e la protezione dei dati.24 2 Per i produttori che trasformano e vendono solo i loro prodotti, che non acquistano più di 20 hl all’anno in provenienza dalla stessa regione di produzione, un controllo equivalente sotto la responsabilità del Cantone può essere riconosciuto dall’UFAG. Gli organi di controllo designati dai Cantoni sono sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 35. L’UFAG statuisce sul riconoscimento dell’equivalenza dei controlli su domanda dei Cantoni. Esso può revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto degli obblighi. 3 Ogni impresa che risponde ai requisiti di cui al capoverso 2 può chiedere di essere sottoposta al controllo dell’organo federale di controllo.

Art. 3725

Art. 38 Spese di controllo ed emolumenti 1 Le spese dei controlli eseguiti dall’organo di controllo federale sono a carico degli assoggettati. 2 L’organo di controllo federale stabilisce una tariffa per gli emolumenti. Quest’ul- tima dev’essere approvata dal Dipartimento. 3 Qualora il controllo sia effettuato da un organo di controllo cantonale, il Cantone disciplina il finanziamento.

Art. 39 Eccezioni 1 Le imprese che in Svizzera acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta riportante la ragione sociale di un’impresa assoggettata all’organo di controllo e di un sistema di chiusura non riutilizzabile, che non praticano né l’impor-

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5843).

24 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5843). 25 Abrogato dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5843).

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tazione né l’esportazione e il cui volume annuale non supera 1000 hl non sottostanno al controllo. Esse tengono ciononostante una contabilità di cantina secondo l’arti- colo 34 capoverso 2. In caso di sospetto fondato d’infrazione, la loro attività può essere controllata in ogni momento.26 1bis Le imprese che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato, che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione e la cui produ- zione totale non supera 500 litri non sottostanno al controllo.27 1ter Le imprese che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribui- scono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere inca- ricate di tenere una contabilità di cantina semplificata. Le disposizioni di tale conta- bilità semplificata sono emanate d’intesa con l’UFAG.28 2 Le imprese sottoposte al controllo secondo le disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 199729 sull’agricoltura biologica possono chiedere al rispettivo organo di controllo che il controllo del commercio dei vini sia effettuato dall’organismo di certificazione, a condizione che i requisiti enunciati nell’articolo 35 siano rispettati. L’organo di certificazione trasmette il risultato del suo controllo al rispettivo organo di controllo.

Art. 40 Cooperazione con le autorità 1 Nell’ambito della loro attività, gli organi di controllo trasmettono su domanda e quanto prima ogni informazione utile ai servizi federali, ai Cantoni o a un altro organo di controllo. 2 Essi comunicano alle autorità competenti ogni infrazione alla legislazione agricola o a quella sulle derrate alimentari osservata nell’ambito della loro attività. 3 L’Amministrazione federale delle dogane comunica all’organo di controllo fede- rale i dati relativi allo sdoganamento necessari ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza. 4 Su domanda, i servizi federali e cantonali trasmettono agli organi di controllo ogni informazione utile alla loro attività. 5 Le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione notificano su domanda all’UFAG i provvedimenti presi in seguito alle infrazioni comunicate dagli organi di controllo.30

Art. 4131 Sorveglianza L’organo di controllo federale è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965).

27 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). 28 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). 29 RS 910.18 30 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009

(RU 2008 5843).

Produzione agricola

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Sezione 6: Certificazione della qualità per l’esportazione

Art. 42 1 L’UFAG è competente per la certificazione della qualità del succo d’uva, dei mosti e dei vini esportati. 2 Esso disciplina la procedura e i metodi d’analisi e di certificazione della qualità dei vini.

Sezione 7: Importazione

Art. 43 Eccezione al regime del permesso d’importazione Un permesso generale d’importazione (PGI) non è necessario nei seguenti casi:

a.32 importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 e 2934 nell’ambito del «contingent particulier»;

b. importazioni provenienti dai vigneti propri secondo l’articolo 46; c.33 importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa

2204.2150.

Art. 44 Condizioni speciali per l’assegnazione di quote del contingente doganale

1 Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d’uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che:

a. effettuano l’importazione a titolo commerciale; e b. adempiono gli obblighi descritti nell’articolo 34.

2 Le quote del «contingent particulier» sono assegnate solo a persone che: a. importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e b. forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e risto-

ratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mesci- ta nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.

Art. 45 Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» menzionato nel capoverso 3) sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione.

32 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 3 all’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445).

33 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. 7 all’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

O sul vino

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2 Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente doganale per il succo d’uva. 3 Le quote del «contingent particulier» sono assegnate ogni anno per un volume di 10 000 hl secondo il protocollo franco-svizzero dell’11 giugno 196534 concernente l’amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

Art. 46 Importazioni provenienti da vigneti propri 1 Ogni anno possono essere importati 100 litri di vino proveniente da vigneti propri delle voci di tariffa 2204.2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 e 2934 per economia domestica o azienda all’ADC a condizione che:35

a. i vini siano importati in recipienti di capacità superiore a 2 litri, e b. sia presentato all’UFAG, assieme alla domanda di importazione all’ADC, un

attestato ufficiale di proprietà, autenticato dall’autorità estera competente. 2 Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 47 Esecuzione 1 L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza per quanto altre amministrazioni non ne siano state incaricate e fatto salvo il capoverso 2. 2 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono gli articoli 19 e 21–24 in applicazione della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 48 Disposizioni transitorie 1 I vini svizzeri prodotti con uve della vendemmia 2007 sono sottoposti al diritto previgente. 2 I vini svizzeri a denominazione di origine controllata prodotti con uve della ven- demmia 2008 possono essere lavorati conformemente alle esigenze fissate dai Can- toni secondo il diritto federale previgente. 3 I Cantoni devono adattare le loro disposizioni relative ai vini a denominazione di origine controllata entro il 1° giugno 2009.

Art. 49 Diritto vigente: abrogazione L’ordinanza del 28 maggio 199736 sul controllo del commercio dei vini e l’ordinanza del 7 dicembre 199837 sul vino sono abrogate.

34 RS 0.946.293.492.1 35 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 3 all’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della

tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445).

Produzione agricola

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Art. 50 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

36 [RU 1997 1182, 1999 303 n. I 9, 2002 1382, 2003 1761, 2004 4911, 2006 4705 n. II 102]

37 [RU 1999 86, 2002 1097, 2003 1757 4915, 2005 2159, 2007 1469 all. 4 n. 53]

O sul vino

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Allegato 138 (art. 19 cpv. 1)

Termini vinicoli specifici

Diciture Definizioni

Auslese/Sélection/ Selezione

Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.

Beerenauslese/ Sélection de grains nobles

Vino a denominazione di origine controllata elaborato con uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo di zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Beerli/Beerliwein Vino rosso a denominazione di origine controllata vinificato senza i raspi.

Château/Castello/ Schloss

Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.

Eiswein/Vin de glace Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettua- ta a una temperatura inferiore o uguale a –7 °C. L’arric- chimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 % Brix.

Federweiss/ Weissherbst

Vino a denominazione di origine controllata della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all’inizio della fermentazione.

Flétri, flétri sur souche Vino dolce a denominazione di origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zuc- chero o succo d’uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L’arric- chimento e la concentrazione sono vietati. Le denomina- zioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.

Gletscherwein/ Vin des Glaciers

Vino del Cantone Vallese a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.

38 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009 (RU 2010 733). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965).

Produzione agricola

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Diciture Definizioni

Œil-de-Perdrix Vino rosato a denominazione di origine controllata otte- nuto da uve del vitigno Pinot nero. Può essere tagliato esclusivamente con Pinot grigio o Pinot bianco nella misura massima del 10 per cento.

Passerillé/Strohwein/ Sforzato

Vino a denominazione di origine controllata elaborato a partire da uve bianche o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Pressé doux/Süssdruck Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.

Primeur/Novello/ Vin nouveau

Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell’anno di vendemmia.

Reserve/Réserve/ Riserva/Reserva

Vino a denominazione di origine controllata in base alla legislazione cantonale messo in commercio dopo un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia.

Spätlese/ Vendange tardive/ Vendemmia tardiva

Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve raccolte secondo i criteri definiti nella legislazione cantonale. In tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale.

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno.

Trockenbeerenauslese Vino a denominazione di origine controllata, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione della Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Village(s) Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.

Vin doux naturel Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

O sul vino

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Allegato 239 (art. 21 cpv. 5)

Tavola di conversione dei gradi Brix e dei gradi Oechslé

Gradi Oechslé in funzione del percento massico di saccarosio Temperatura di riferimento: 20 °C

% Brix °Oe % Brix °Oe % Brix °Oe

0.0 0.0 14.0 56.8 22.0 91.9 1.0 3.9 14.2 57.6 22.2 92.8 2.0 7.8 14.4 58.5 22.4 93.7 3.0 11.7 14.6 59.4 22.6 94.6 4.0 15.7 14.8 60.2 22.8 95.5 5.0 19.6 15.0 61.1 23.0 96.4 6.0 23.6 15.2 61.9 23.2 97.3 7.0 27.7 15.4 62.8 23.4 98.2 7.6 30.1 15.6 63.7 23.6 99.2 7.8 30.9 15.8 64.5 23.8 100.1 8.0 31.8 16.0 65.4 24.0 101.0 8.2 32.6 16.2 66.2 24.2 101.9 8.4 33.4 16.4 67.1 24.4 102.8 8.6 34.2 16.6 68.0 24.6 103.7 8.8 35.0 16.8 68.8 24.8 104.7 9.0 35.9 17.0 69.7 25.0 105.6 9.2 36.7 17.2 70.6 25.2 106.5 9.4 37.5 17.4 71.5 25.4 107.4 9.6 38.3 17.6 72.3 25.6 108.4 9.8 39.2 17.8 73.2 25.8 109.3

10.0 40.0 18.0 74.1 26.0 110.2 10.2 40.8 18.2 75.0 26.2 111.1 10.4 41.6 18.4 75.8 26.4 112.1 10.6 42.5 18.6 76.7 26.6 113.0 10.8 43.3 18.8 77.6 26.8 113.9 11.0 44.1 19.0 78.5 27.0 114.9 11.2 45.0 19.2 79.4 27.2 115.8 11.4 45.8 19.4 80.3 27.4 116.7 11.6 46.6 19.6 81.1 27.6 117.7 11.8 47.5 19.8 82.0 27.8 118.6 12.0 48.3 20.0 82.9 28.0 119.6 12.2 49.2 20.2 83.8 28.2 120.5 12.4 50.0 20.4 84.7 28.4 121.5 12.6 50.9 20.6 85.6 28.6 122.4 12.8 51.7 20.8 86.5 28.8 123.3 13.0 52.5 21.0 87.4 29.0 124.3 13.2 53.4 21.2 88.3 29.2 125.2 13.4 54.2 21.4 89.2 29.4 126.2 13.6 55.1 21.6 90.1 29.6 127.2 13.8 55.9 21.8 91.0 29.8 128.1 14.0 56.8 22.0 91.9 30.0 129.1

39 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733).

Produzione agricola

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Allegato 340 (art. 23 cpv. 1 lett. b)

Denominazioni tradizionali

Le denominazioni tradizionali sono: Dôle (VS) Dorin (VD) Ermitage du Valais o Hermitage du Valais (VS) Fendant (VS) Goron (VS) Johannisberg du Valais (VS) Malvoisie du Valais (VS) Nostrano (TI e Mesolcina) Salvagnin (VD) Païen o Heida (VS)

40 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733).

O sul vino

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Allegato 441

...

41 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965).

Produzione agricola

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