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Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (stato 1° gennaio 2014)

 RS 910.1

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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2014)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19963, decreta:

Titolo primo: Principi generali

Art. 1 Scopo La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologica- mente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

a. garantire l’approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi esistenziali naturali; c. aver cura del paesaggio rurale; d. garantire un’occupazione decentralizzata del territorio; e.4 garantire il benessere degli animali.

Art. 2 Provvedimenti della Confederazione 1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

a. istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli;

b.5 indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni d’interesse generale fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo;

RU 1998 3033 1 [CS 1 3; RU 1996 2503]. Queste disp. corrispondono agli art. 45, 46 cpv. 1, 102, 103,

104, 120, 123 e 147 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta in n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003,

in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). 3 FF 1996 IV 1 4 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463

3863; FF 2012 1757). 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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Agricoltura

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bbis.6 sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e promuove una produ- zione che rispetti gli animali e l’ambiente;

c. provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura; d. sostiene i miglioramenti strutturali; e.7 promuove la ricerca e la consulenza agricole nonché la coltivazione delle

piante e l’allevamento di animali; f. disciplina la protezione dei vegetali e l’impiego di mezzi di produzione8.

2 I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli strumenti della politica regionale. 3 I provvedimenti della Confederazione favoriscono l’orientamento dell’agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità.9 4 Essi si fondano sul principio della sovranità alimentare, al fine di tenere conto delle esigenze dei consumatori nell’offerta di prodotti indigeni di elevata qualità, variati e sostenibili.10 5 Sono esclusi i provvedimenti di sostegno che possono comportare una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e industriale. Le procedure sono rette dall’articolo 89a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.11

Art. 3 Definizione e campo d’applicazione 1 L’agricoltura comprende:

a. la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;

b. la lavorazione, l’immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell’azienda di produzione.

c. lo sfruttamento di superfici vicine all’ambiente naturale. 1bis I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all’agri- coltura. Essi presuppongono un’attività di cui al capoverso 1 lettere a‒c.12

6 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

8 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

10 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

11 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

12 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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2 All’orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.13 3 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura. 4 All’apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.14

Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita 1 Nell’applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.15 3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.

Art. 5 Reddito 1 I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione. 2 Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situa- zione. 3 Occorre tenere conto degli altri settori dell’economia, della situazione economica della popolazione che non opera nell’agricoltura e della situazione delle finanze federali.

Art. 6 Limite di spesa I mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice in base a un messaggio del Consiglio federale. Il relativo involucro finanziario è deciso simultaneamente.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

14 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio

Art. 7 Principio 1 La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in modo da consentire all’agricoltura di produrre in modo soste- nibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile. 2 A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della pro- tezione dei consumatori e dell’approvvigionamento del Paese.16

Capitolo 1: Disposizioni economiche generali Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato

Art. 8 Misure di solidarietà 1 La promozione della qualità e dello smercio nonché l’adeguamento della produ- zione e dell’offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei pro- duttori o alle relative organizzazioni di categoria. 1bis Le organizzazioni di categoria possono elaborare contratti standard.17 2 Per organizzazione di categoria s’intende l’associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti.

Art. 8a18 Prezzi indicativi 1 Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le rela- tive organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti. 2 I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità. 3 Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi. 4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

17 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

18 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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Art. 919 Sostegno alle misure di solidarietà 1 Qualora le misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1 decise collettiva- mente siano pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l’organizzazione:20

a. è rappresentativa; b. non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della ven-

dita; c. ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

2 Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un’organizzazione a con- tribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell’articolo 8 capo- verso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l’organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l’amministrazione dell’organizzazione.21 3 Nel settore dell’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mer- cato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a svi- luppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.22 4 I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all’obbligo di con- tribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.

Art. 1023 Prescrizioni concernenti la qualità Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità e disciplinare i procedimenti di fabbricazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, qualora sia necessario per esportare tali prodotti oppure per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera o norme internazionali essenziali per l’agricoltura sviz- zera.

Art. 1124 Miglioramento della qualità e della sostenibilità 1 La Confederazione sostiene provvedimenti collettivi di produttori, trasformatori o commercianti, che contribuiscono a migliorare o a garantire la qualità e la sosteni- bilità dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, nonché dei processi. 2 I provvedimenti devono:

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

21 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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a. promuovere l’innovazione o la collaborazione lungo la filiera del valore aggiunto;

b. prevedere la partecipazione dei produttori e giovare in primo luogo a questi ultimi.

3 Possono essere sostenuti segnatamente: a. gli accertamenti preliminari; b. la fase iniziale dell’attuazione del provvedimento; c. la partecipazione dei produttori a programmi volti a migliorare la qualità e la

sostenibilità. 4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il sostegno.

Art. 12 Promozione dello smercio 1 La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all’estero. 2 A tale scopo, la Confederazione può sostenere anche la comunicazione concer- nente le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura.25 3 Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all’estero, dei provvedimenti sostenuti e segnatamente definire un’identità visiva comune.26 4 Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.

Art. 13 Sgravio del mercato 1 Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può parteci- pare, nel caso di un’evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non viene sussidiato. 2 I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni dei Cantoni o delle organizzazioni interessate.

Sezione 2: Designazione

Art. 14 In generale 1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali:

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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a. sono fabbricati secondo determinati procedimenti; b. presentano altre caratteristiche specifiche; c. provengono dalla regione di montagna; d. si distinguono per la loro origine; e.27 sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano de-

terminate caratteristiche; f.28 sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile.

2 La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.29 4 Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall’articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichia- rarne obbligatorio l’impiego.30 5 L’impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l’articolo 12.31

Art. 15 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti

1 Il Consiglio federale disciplina: a. i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbri-

cazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico; b. i controlli.

2 I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica sol- tanto se l’intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consi- glio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l’integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.32 3 Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se pre- vedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.

27 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

28 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

29 Nuovo testo giusta in n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

30 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

31 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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4 Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equiva- lenti.

Art. 16 Denominazioni d’origine, indicazioni geografiche 1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche. 2 Disciplina in particolare:

a. il diritto all’iscrizione; b. le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all’elenco

degli obblighi; c. la procedura d’opposizione e di registrazione; d. il controllo.

3 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d’origine o indicazioni geografiche. 4 Se il nome di un Cantone o di una località viene utilizzato in una denominazione d’origine o in un’indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione con- cordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale. 5 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.33 6 Chi utilizza nomi di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l’elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all’utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d’origine o a un’indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l’uso in buona fede:

a. prima del 1° gennaio 1996; o b. prima che il nome della denominazione d’origine o dell’indicazione geogra-

fica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un’altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 199234 sulla protezione dei marchi.35

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

34 RS 232.11 35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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6bis Nel giudicare se l’utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d’inganno o di violazione della concorrenza leale.36 7 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:

a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;

b. qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

Art. 16a37 Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione 1 I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indica- zioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell’ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. 2 Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla prote- zione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.

Art. 16b38 Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

1 La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denomina- zioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere. 2 La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all’estero su domanda di organizzazioni di categoria o orga- nizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Sezione 3: Importazione

Art. 17 Dazi all’importazione Per determinare i dazi all’importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni.

36 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

37 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 6275 6289).

38 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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Art. 18 Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati 1 Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera; ne aumenta i dazi all’importazione o ne vieta l’importazione.39 2 Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per motivi di protezione:

a. della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure b. dell’ambiente.

Art. 19 Aliquote di dazio In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.

Art. 19a40 Destinazione vincolata di proventi dei dazi 1 Negli anni 2009–2016 i proventi dei dazi all’importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l’attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l’Unione europea o di un accordo OMC. 2 Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell’agricoltura. 3 Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destina- zione vincolata e libera i mezzi finanziari. 4 Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l’importo della destinazione vincolata.

Art. 20 Prezzi soglia 1 Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L’articolo 17 si applica per analogia. 2 Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d’importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo.41 Il Consi- glio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.42

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

40 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049).

41 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

42 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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3 Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)43 determina i valori indicativi d’importazione applicabili ai singoli prodotti. 4 Il DEFR determina in che misura la somma dell’aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l’aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).44 5 L’UFAG45 stabilisce l’aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d’importazione si situi all’interno della fascia di fluttuazione. 6 Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il DEFR può stabilire un’aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5. 7 Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.46

Art. 21 Contingenti doganali 1 I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell’allegato 2 della legge del 9 ottobre 198647 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). 2 Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale sud- divisione cronologica nel quadro della tariffa generale. 3 Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell’eventuale sud- divisione cronologica si applica per analogia l’articolo 17. 4 Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati. 5 Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doga- nali supplementari conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali 1 I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della con- correnza. 2 L’autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:

a. mediante vendita all’asta;

43 Nuova espr. giusta il n. I 28 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

45 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente te- sto.

46 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

47 RS 632.10

Agricoltura

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b. in funzione della prestazione all’interno del Paese; c. sulla base del quantitativo richiesto; d. conformemente all’ordine di deposito delle domande di permesso; e.48 conformemente all’ordine della tassazione; f. in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.

3 Per prestazione all’interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità com- merciale usuale. 4 Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o cate- gorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. 5 Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. 6 L’assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.

Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva 1 Qualora l’assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una presta- zione all’interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un’adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se:

a. la prestazione all’interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure

b. l’adempimento della prestazione all’interno del Paese è impossibile per l’im- portatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore.

2 La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l’importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla presta- zione all’interno del Paese.

Art. 24 Permesso d’importazione, misure di salvaguardia 1 Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d’importa- zione. 2 In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può ema- nare, il DEFR è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d’importazione fino alla decisione del Consiglio federale. 3 L’applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall’articolo 11 della legge del 9 ottobre 198649 sulla tariffa delle dogane.

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 610; FF 2006 5815).

49 RS 632.10

L sull’agricoltura

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4 Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente:

a. all’articolo 1 della legge federale del 25 giugno 198250 sulle misure econo- miche esterne; e

b. all’articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

Art. 25 Contributi volontari 1 Se sui prodotti agricoli importati i settori economici interessati versano contributi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, per garantire il rispetto degli impegni internazionali, prescriverne l’importo massimo. Può delegare tale competenza al DEFR. 2 Se l’importo massimo dei contributi viene ridotto in virtù di accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono ammesse deroghe a tale norma.

Sezione 4: …

Art. 2651

Sezione 5: Monitoraggio del mercato52

Art. 27 1 Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.53 2 Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.

50 RS 946.201 51 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815). 52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Agricoltura

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Sezione 6:54 Ingegneria genetica

Art. 27a 1 Prodotti agricoli o mezzi di produzione55 dell’agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, allevati, importati, immessi nell’ambiente o messi in commercio se sono adempiute le esigenze della presente legge, nonché, segnatamente, della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’am- biente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari. 2 Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’ambiente e sulla protezione degli ani- mali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o mezzi di produzione.

Sezione 7:56 Mezzi di produzione e beni d’investimento agricoli brevettati

Art. 27b 1 Un mezzo di produzione o un bene d’investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all’estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale. 2 Sono considerati agricoli i beni d’investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell’agricoltura.

Capitolo 2: Economia lattiera Sezione 1: Campo d’applicazione57

Art. 28 …58 1 Il presente capitolo si applica al latte di mucca. 2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli arti- coli 38 e 39, anche al latte di capra e di pecora.59

54 Introdotta dal. n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

55 Nuova espr. giusta il n. II 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

56 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

58 Abrogata dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

L sull’agricoltura

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Art. 2960

Sezione 2: ...

Art. 30 a 3661

Art. 36a e 36b62

Sezione 3:63 Contratto standard nel settore lattiero

Art. 37 1 L’elaborazione di un contratto standard per la compravendita di latte crudo spetta alle organizzazioni di categoria del settore lattiero. Le norme del contratto standard non devono ostacolare in modo rilevante la concorrenza. La determinazione dei prezzi e dei quantitativi rimane in ogni caso di competenza delle parti contraenti. 2 Un contratto standard ai sensi del presente articolo è un contratto che prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e che contiene almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento. 3 Il Consiglio federale, su richiesta di un’organizzazione di categoria, può conferire obbligatorietà generale al contratto standard in tutte le fasi del processo di compra- vendita di latte crudo. 4 Le esigenze cui deve adempiere l’organizzazione di categoria e la presa di deci- sione sono rette dall’articolo 9 capoverso 1. 5 I tribunali civili sono competenti per le controversie derivanti dal contratto stan- dard e dai singoli contratti. 6 Se un’organizzazione di categoria non riesce ad accordarsi su un contratto stan- dard, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata concernenti la compravendita di latte crudo.

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

60 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

61 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

62 Introdotti dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Agricoltura

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Sezione 4: Sostegno del mercato

Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte com- merciale trasformato in formaggio. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento e le condizioni. Può ri- fiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di gras- so.64 3 Il supplemento è di 15 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.65

Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministra- zione di insilati e trasformato in formaggio. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.66 3 Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.67

Art. 40 a 4268

Sezione 5: Provvedimenti particolari

Art. 43 Obbligo di notifica 1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale:

a. il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e b. il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

65 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

67 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

68 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

L sull’agricoltura

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2 I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo. 3 ...69

Art. 4470

Art. 45 Indennizzo per la collaborazione La Confederazione indennizza le organizzazioni dell’economia lattiera cui affida compiti di diritto pubblico.

Capitolo 3: Economia zootecnica Sezione 1: Orientamento strutturale

Art. 46 Effettivi massimi 1 Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito. 2 Qualora un’azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:

a. le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confede- razione nonché la Scuola di avicoltura di Zollikofen e il Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach;

b.71 le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico d’importanza regio- nale smaltendo, nell’alimentazione dei suini, sottoprodotti di aziende di tra- sformazione del latte e di prodotti alimentari.

Art. 47 Tassa 1 I gestori di aziende che superano l’effettivo massimo di cui all’articolo 46 devono versare una tassa annuale. 2 Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l’allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio.

69 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

70 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Agricoltura

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3 Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell’effettivo di animali di ciascun gestore. 4 Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull’effettivo mas- simo non è riconosciuto.

Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova72

Art. 4873 Ripartizione dei contingenti doganali 1 I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all’asta. 2 Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, senza muscoli preparati, e ovina sono attribuite per il 10 per cento secondo il numero degli animali acquistati all’asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da ma- cello. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal. 3 Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio fede- rale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.

Art. 49 Classificazione della qualità 1 Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina. 2 Il Consiglio federale può:

a. dichiarare obbligatoria l’applicazione dei criteri di classificazione; b. per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale.

3 Il Consiglio federale può delegare all’UFAG la competenza di stabilire i criteri di classificazione.

Art. 5074 Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne 1 La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne. 2 A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l’or- ganizzazione, l’esecuzione, la sorveglianza e l’infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna.

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 e dal 1° ott. 2004 per i cpv. 1 e 2 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

L sull’agricoltura

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Art. 51 Delega di compiti pubblici 1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di:

a. eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di ecce- denze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;

b. sorvegliare l’andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli; c. classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.75

2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.76 3 Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.

Art. 51bis 77 Valorizzazione della lana di pecora La Confederazione può prendere misure per valorizzare la lana di pecora. Può soste- nere tale valorizzazione all’interno del Paese mediante contributi.

Art. 5278 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valoriz- zazione a favore della produzione di uova indigene.

Art. 5379

Capitolo 4: Produzione vegetale

Art. 5480 Contributi per singole colture 1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:

a. mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di tra- sformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popola- zione;

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

77 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

79 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Agricoltura

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b. garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da red- dito.

2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l’importo dei contributi. 3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200581 sulle dogane.

Art. 55 e 5682

Art. 5783

Art. 5884 Frutta 1 La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, le bacche e i prodotti derivati da frutta, nonché l’uva. Può soste- nere tale valorizzazione mediante contributi. 2 Può sostenere mediante contributi i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono versati al più tardi sino alla fine del 2017.

Art. 5985

Capitolo 5: Economia vitivinicola86

Art. 60 Autorizzazione per l’impianto di nuovi vigneti e loro notifica 1 Chi pianta nuovi vigneti deve avere un’autorizzazione del Cantone. 2 Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone. 3 Il Cantone autorizza l’impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo pre- visto si presta alla viticoltura. 4 Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l’autorizzazione per l’im- pianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.

81 RS 631.0 82 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463

3863; FF 2012 1757). 83 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815). 84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757). 85 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463

3863; FF 2012 1757). 86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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5 Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l’impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.87

Art. 61 Catasto viticolo I Cantoni tengono un catasto viticolo, secondo i principi della Confederazione, nel quale sono elencate le peculiarità dell’impianto di vigneti.

Art. 62 Elenco dei vitigni 1 L’UFAG esamina l’idoneità dei vitigni. 2 Tiene un elenco dei vitigni nel quale indica quelli raccomandati per la piantagione.

Art. 6388 Classificazione 1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti:

a. vini a denominazione d’origine controllata; b. vini con indicazione geografica tipica; c. vini da tavola.

2 Il Consiglio federale allestisce l’elenco dei criteri per i vini a denominazione d’ori- gine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione. 3 Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d’origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. 4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l’utilizzazione. 5 Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi. 6 Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla desi- gnazione dei vini a denominazione d’origine controllata e di altri vini con indica- zione geografica.

87 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Agricoltura

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Art. 6489 Controlli 1 Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incan- tina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denomina- zioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli. 2 Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l’istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all’esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l’accesso e l’utilizzo dei dati. 3 L’esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confedera- zione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale con- trollo; l’ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone. 4 L’esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di con- trollo designato dal Consiglio federale.

Art. 6590

Art. 6691

Art. 67 a 6992

Titolo terzo:93 Pagamenti diretti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Principio 1 Per retribuire le prestazioni d’interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. 2 I pagamenti diretti comprendono:

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

90 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

91 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

92 Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

L sull’agricoltura

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910.1

a. contributi per il paesaggio rurale; b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento; c. contributi per la biodiversità; d. contributi per la qualità del paesaggio; e. contributi per i sistemi di produzione; f. contributi per l’efficienza delle risorse; g. contributi di transizione.

3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d’interesse generale fornite, dell’onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.

Art. 70a Condizioni 1 I pagamenti diretti sono versati se:

a. il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo; b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in

materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispet- tate;

d. le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione;

e. nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità stan- dard di manodopera;

f. una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda; g. il gestore non supera un determinato limite d’età; h. il gestore possiede una formazione agricola.

2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica: a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della

specie; b. un bilancio di concimazione equilibrato; c. una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità; d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale

iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 196694 sulla protezione della natura e del paesaggio;

e. un avvicendamento disciplinato delle colture; f. un’adeguata protezione del suolo;

94 RS 451

Agricoltura

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910.1

g. una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari. 3 Il Consiglio federale:

a. concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche; b. stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e–h; c. può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodo-

pera; d. può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h; e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodi-

versità e per la qualità del paesaggio; f. determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali

i contributi sono graduati o ridotti. 4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti. 5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.

Art. 70b Condizioni particolari per la regione d’estivazione 1 Nella regione d’estivazione i contributi sono versati ai gestori di un’azienda d’estivazione, di un’azienda con pascoli comunitari o di una superficie d’estiva- zione. 2 Le condizioni di cui all’articolo 70a capoverso 1, ad eccezione della lettera c, non si applicano alla regione d’estivazione. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d’estiva- zione.

Capitolo 2: Contributi

Art. 71 Contributi per il paesaggio rurale 1 Per preservare un paesaggio rurale aperto sono versati contributi per il paesaggio rurale. I contributi comprendono:

a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di promuovere la gestione nelle singole zone;

b. un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo la declività e il tipo di utilizzazione in zone declive e zone in forte pendenza, al fine di promuo- vere la gestione in condizioni topografiche difficili;

c. un contributo graduato supplementare in base alla quota di prati da sfalcio in zone in forte pendenza;

d. un contributo per carico normale a favore delle aziende annuali per gli ani- mali ceduti per l’estivazione, al fine di promuovere l’alpeggio;

L sull’agricoltura

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910.1

e. un contributo d’estivazione per unità di bestiame grosso estivata o per carico usuale, graduato secondo la categoria di animali, al fine di promuovere la gestione e la cura delle superfici d’estivazione.

2 Il Consiglio federale definisce il carico consentito e le categorie di animali per le quali è versato il contributo d’estivazione.

Art. 72 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento 1 Per garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sono versati contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. I contributi compren- dono:

a. un contributo di base per ettaro, al fine di mantenere la capacità di produ- zione;

b. un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e di superfici con colture perenni;

c. un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo le zone, nella regione di montagna e collinare, al fine di mantenere la capacità di produzione in condizioni climatiche difficili.

2 Per la superficie inerbita i contributi sono versati soltanto se è raggiunta una den- sità minima di animali. Il Consiglio federale stabilisce la densità minima di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Può prevedere che per i prati artificiali e le superfici per la promozione della biodiversità non vi sia una densità minima di animali da raggiungere e stabilire un contributo di base inferiore per le superfici per la promozione della biodiversità. 3 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’arti- colo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200595 sulle dogane.

Art. 73 Contributi per la biodiversità 1 Per promuovere e mantenere la biodiversità sono versati contributi per la bio- diversità. I contributi comprendono:

a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualita- tivo della superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuo- vere la diversità delle specie e degli habitat naturali;

b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di superficie per la pro- mozione della biodiversità, al fine di promuovere l’interconnessione delle superfici.

2 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di superfici per la promozione della biodiver- sità per i quali sono versati contributi.

95 RS 631.0

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910.1

3 La Confederazione versa al massimo il 90 per cento dei contributi per l’intercon- nessione di superfici per la promozione della biodiversità. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

Art. 74 Contributi per la qualità del paesaggio 1 Per salvaguardare, promuovere e sviluppare la varietà del paesaggio rurale sono versati contributi per la qualità del paesaggio. 2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari, per ettaro o per carico usuale, se:

a. i Cantoni o altri enti regionali hanno stabilito obiettivi e definito provve- dimenti volti al conseguimento di tali obiettivi;

b. i Cantoni hanno concluso con i gestori convenzioni di gestione in conso- nanza a tali provvedimenti; e

c. gli obiettivi e i provvedimenti adempiono le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio.

3 La quota della Confederazione ammonta al massimo al 90 per cento dei contributi concessi dal Cantone. Per le prestazioni stabilite nelle convenzioni di gestione i Cantoni utilizzano i mezzi finanziari applicando una chiave di ripartizione specifica al progetto.

Art. 75 Contributi per i sistemi di produzione 1 Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali sono versati contributi per i sistemi di pro- duzione. I contributi comprendono:

a. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali globali;

b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali parziali;

c. un contributo per unità di bestiame grosso, graduato secondo le categorie di animali, per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.

2 Il Consiglio federale stabilisce le forme di produzione da promuovere.

Art. 76 Contributi per l’efficienza delle risorse 1 Per promuovere l’impiego sostenibile di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per accrescere l’efficienza nell’impiego dei mezzi di produzione sono versati con- tributi per l’efficienza delle risorse. 2 I contributi sono concessi per provvedimenti volti a introdurre tecniche o processi aziendali rispettosi delle risorse. Sono limitati nel tempo. 3 Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti da promuovere. I contributi sono accordati se:

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910.1

a. è dimostrata l’efficacia del provvedimento; b. il provvedimento è portato avanti anche dopo la promozione; c. il provvedimento è economicamente sopportabile a medio termine per le

aziende agricole.

Art. 77 Contributi di transizione 1 Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transi- zione. 2 I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b, nonché per le indennità di cui all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 199196 sulla protezione delle acque. 3 I contributi di transizione sono versati in relazione all’azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a–c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un’azienda presentava prima del cambiamento di sistema. 4 Il Consiglio federale stabilisce:

a. il calcolo dei contributi per la singola azienda; b. le modalità in caso di cessione dell’azienda e di importanti cambiamenti

strutturali; c. i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati.

Titolo terzo a:97 Impiego sostenibile delle risorse naturali

Art. 77a Principio 1 La Confederazione versa contributi, nell’ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell’impiego delle risorse naturali. 2 I contributi sono concessi agli enti responsabili se:

a. le misure previste nel progetto sono state coordinate; b. appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in

modo autonomo.

96 RS 814.20 97 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815).

Agricoltura

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Art. 77b Importo dei contributi 1 L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia ecologica e agrono- mica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell’efficienza nell’impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all’80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure. 2 Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 196698 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 199199 sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

Titolo quarto: Misure sociali collaterali100 Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale101

Art. 78 Principio 1 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale. 2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un’azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.102 3 L’erogazione di fondi federali presuppone un’adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.

Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale 1 Il Cantone accorda l’aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da inte- ressi per:

a. convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l’onere degli interessi; b. far fronte a oneri finanziari straordinari.

1bis L’aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessa- zione dell’attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d’inve- stimento esistenti o i contributi che soggiacciono all’obbligo del rimborso, purché il livello d’indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.103

98 RS 451 99 RS 814.20 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). 101 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;

FF 2002 4208 6458). 102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 103 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815).

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910.1

2 I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Con- siglio federale disciplina i dettagli. 3 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’auto- rità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.104

Art. 80 Condizioni 1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capo- verso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:105

a.106 l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola, con- sente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un’unità standard di manodopera;

b. l’azienda è gestita razionalmente; c. l’indebitamento è sopportabile dopo la concessione del mutuo.

2 Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.107 3 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

Art. 81 Approvazione da parte dell’UFAG 1 Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale o di crediti d’investimento, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all’Ufficio federale per approva- zione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo limite. 2 L’Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.

Art. 82108 Rimborso in caso di alienazione con utile Se l’azienda o parte dell’azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.

104 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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910.1

Art. 83 Revoca Per gravi motivi, il Cantone può revocare il mutuo.

Art. 84 Spese amministrative 1 Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. 2 I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.

Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione azien- dale. 2 Gli interessi sono utilizzati nell’ordine seguente per:

a. la copertura delle spese amministrative; b. la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; c. la concessione di nuovi mutui.

3 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l’UFAG può prov- vedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati:

a. sia restituita e accordata a un altro Cantone; o b. sia messa a disposizione del Cantone per crediti d’investimento.109

Art. 86 Perdite 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l’importo limite secondo l’articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Can- toni qualora non siano coperte dagli interessi. 2 Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall’UFAG secondo l’articolo 81, qualora non siano coperte dagli interes- si, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo.

Capitolo 2:110 Aiuti per la riqualificazione

Art. 86a Aiuti per la riqualificazione 1 La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell’agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

110 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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2 La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri. 3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.111

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 87 Principio 1 La Confederazione accorda contributi e crediti d’investimento per:

a. ridurre i costi di produzione mediante il miglioramento delle basi dell’azienda;

b. migliorare le condizioni di vita e le condizioni economiche nel mondo rura- le, in particolare nella regione di montagna;

c. proteggere le terre coltive nonché gli edifici e gli impianti agricoli dalla de- vastazione o dalla distruzione causate da fenomeni naturali;

d. contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi rela- tivi alla protezione degli animali e alla pianificazione del territorio.

e. promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua. 2 ...112

Art. 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata113

Provvedimenti collettivi di ampia portata, come il riassetto della proprietà fondiaria e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti se:

a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economica- mente;

b. promuovono la compensazione ecologica e l’interconnessione di biotopi.

Art. 89 Condizioni per provvedimenti individuali 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condi- zioni:114

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

112 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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a.115 l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola, con- sente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un’unità standard di manodopera;

b. l’azienda è gestita razionalmente; c.116 dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecolo-

giche sono rispettate conformemente all’articolo 70a capoverso 2; d.117 il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto sono compro-

vati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti

propri; f. il richiedente dispone di una formazione adeguata.

2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:

a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo

e nei settori affini.118

Art. 89a119 Neutralità concorrenziale 1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigia- nali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico. 2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale. 3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di catego- ria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere. 5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

119 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

L sull’agricoltura

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910.1

Art. 90 Protezione di oggetti d’importanza nazionale Gli inventari federali degli oggetti d’importanza nazionale sono vincolanti per l’ese- cuzione dei miglioramenti strutturali sostenuti dalla Confederazione.

Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile 1 Se l’azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:120

a. i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall’ultimo versamento;

b.121 le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate. 2 I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l’alienazione.

Art. 92 Vigilanza I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la loro esecuzione.

Capitolo 2: Contributi Sezione 1: Assegnazione di contributi

Art. 93 Principio 1 Nell’ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:

a. bonifiche fondiarie; b. edifici agricoli; c.122 il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti in-

digeni e regionali ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante; d.123 costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che

trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione;

e.124 iniziative collettive di produttori volte a ridurre i costi di produzione.

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

122 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

123 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

124 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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910.1

2 …125 3 L’assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico. 4 Il Consiglio federale può vincolare l’assegnazione di contributi a condizioni e oneri.

Art. 94 Definizioni 1 Per bonifiche fondiarie s’intendono:

a. le opere e gli impianti nel settore del genio rurale; b. il riordino della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto.

2 Per edifici agricoli s’intendono: a. gli edifici d’economia rurale; b. gli edifici alpestri; c.126 gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la

lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione.

Art. 95 Bonifiche fondiarie 1 La Confederazione accorda contributi per bonifiche fondiarie fino al 40 per cento dei costi. Sono considerati costi anche le spese per provvedimenti richiesti in appli- cazione di altre leggi federali e direttamente in rapporto con l’opera sussidiata. 2 Nella regione di montagna, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino al 50 per cento al massimo se le bonifiche:

a. non possono essere finanziate in altro modo; o b. sono opere collettive d’ampia portata.

3 Se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare fino al 20 per cento per bonifiche fon- diarie volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali stra- ordinari. 4 Essa può accordare contributi forfettari per il ripristino periodico di opere di boni- fica fondiaria.127

125 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

127 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

L sull’agricoltura

35

910.1

Art. 96 Edifici agricoli 1 La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasforma- zione e le migliorie di edifici agricoli. 2 Sono accordati contributi per gli edifici d’economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario. 3 Possono essere accordati contributi per gli edifici d’economia rurale e per gli edi- fici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.

Art. 97 Approvazione dei progetti 1 Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.128 2 Chiede sollecitamente il parere dell’UFAG. 3 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.129 4 Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sul- la protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell’ambiente o sui per- corsi pedonali.130 5 All’occorrenza, l’UFAG sente le altre autorità federali i cui settori d’attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l’assegnazione di un contributo. 6 Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere all’UFAG. 7 L’UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato.131

Art. 97a132 Accordi di programma 1 La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell’ambito di accordi di programma.

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

132 Introdotto dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Agricoltura

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910.1

2 I servizi federali interessati stabiliscono i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma. 3 La procedura di approvazione di progetti sostenuti con contributi degli accordi di programma è retta dal diritto cantonale.

Art. 98133 Stanziamento dei mezzi finanziari L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l’importo massimo entro il quale i contributi secondo l’articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l’anno in questione.

Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari

Art. 99 Allacciamento di altre opere 1 I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l’allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche. 2 Il Cantone decide sull’allacciamento e fissa, se giustificata, un’adeguata indennità per l’utilizzazione dell’opera esistente.

Art. 100134 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell’agricoltura siano lesi da opere pubbliche o da piani di utilizzazione

Art. 101 Ricomposizioni particellari per contratto 1 Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particel- lare. L’accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché discipli- nare l’epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese. 2 L’approvazione da parte del Cantone sostituisce l’atto pubblico concernente il tra- passo di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi. 3 Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l’articolo 802 del Codice civile135 e all’iscrizione nel registro fondiario l’articolo 954 capoverso 2 del medesimo. 4 Il Cantone disciplina l’ulteriore procedura.

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

135 RS 210

L sull’agricoltura

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910.1

Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali

Art. 102 Divieto di modificare la destinazione e di frazionare 1 La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante 20 anni a contare dall’ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato. 2 Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati. 3 Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.

Art. 103 Manutenzione e gestione 1 I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con con- tributi federali:

a. le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguata- mente;

b. le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato. 2 In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.

Art. 104 Menzione nel registro fondiario 1 Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l’obbligo di manu- tenzione e di gestione, nonché l’obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario. 2 Il Cantone ordina d’ufficio l’iscrizione della menzione. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest’ultima.

Capitolo 3: Crediti d’investimento

Art. 105 Principio 1 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d’investimento per:

a. provvedimenti individuali;

Agricoltura

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910.1

b. provvedimenti collettivi; c.136 costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali.

2 I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interesse. 3 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 4 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’auto- rità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.137

Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l’investimento ricevono crediti d’investimento:138

a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d’abitazione e

edifici d’economia rurale; c.139 per provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei

settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; d.140 per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il

loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. 2 Gli affittuari ricevono crediti d’investimento:

a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per l’acquisto di aziende agricole da terzi; c. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d’abitazione e

edifici d’economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l’affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l’articolo 290 del Codice delle obbligazioni141, per la durata del credito d’investimento e se il proprie- tario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull’oggetto dell’affitto;

136 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

137 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

139 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

140 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

141 RS 220

L sull’agricoltura

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910.1

d.142 per provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c;

e.143 per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c.

3 I crediti d’investimento sono accordati forfettariamente. 4 Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d’investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974144 che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970145 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna. 5 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d’investimento.146

Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi 1 I crediti d’investimento sono accordati segnatamente per:

a. bonifiche fondiarie; b.147 la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da

parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei pro- dotti della regione o produrre energia da biomassa;

c.148 la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale;

d.149 progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regiona- li ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante.

2 Per progetti rilevanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.150

142 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

143 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

144 RS 843 145 RS 844 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). 147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 148 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;

FF 2002 4208 6458). 149 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815). 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Agricoltura

40

910.1

3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.

Art. 107a151 Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali 1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.152 2 Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.

Art. 108 Approvazione 1 Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d’investimento o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all’UFAG per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo limite. 1bis L’UFAG decide in merito all’approvazione di un credito d’investimento soltanto quando il progetto è passato in giudicato.153 2 Entro 30 giorni comunica al Cantone se approva la decisione.154 3 Se i crediti d’investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione secondo l’articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in con- siderazione.

Art. 109 Revoca 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d’investimento. 2 Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli inte- ressi.

Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di credi- ti d’investimento. 2 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l’UFAG può:

a. chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un al- tro Cantone; o

b. metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.

151 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

153 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

L sull’agricoltura

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910.1

Art. 111 Perdite Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d’investimento, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.

Art. 112 Spese amministrative Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali155 Capitolo 1:156 Principio

Art. 113 1 La Confederazione sostiene mediante l’elaborazione e la trasmissione di cono- scenze gli sforzi dell’agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologica- mente sostenibile. 2 I mezzi finanziari sono impiegati in misura adeguata per forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell’ambiente e degli animali.

Capitolo 1a:157 Ricerca

Art. 114158 Stazioni di ricerca 1 La Confederazione può gestire stazioni di ricerca agronomica. 2 Le stazioni di ricerca agronomica sono ripartite in diverse regioni del Paese.

3 Esse sono subordinate all’UFAG.

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

157 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Agricoltura

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910.1

Art. 115 Compiti delle stazioni di ricerca159 1 Le stazioni di ricerca agronomica hanno segnatamente i seguenti compiti:160

a. elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la forma- zione e la consulenza agricole;

b. elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola; c. sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola; d. fornire le basi per i nuovi orientamenti dell’agricoltura; e. fornire le basi per norme di produzione rispettose dell’ambiente e degli ani-

mali; f. svolgere compiti d’esecuzione.

2 ...161

Art. 116 Accordi di prestazione, mandati di ricerca aiuti finanziari162 1 L’UFAG può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti. Può concludere accordi di prestazione periodici con organizzazioni pubbliche o private.163 2 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari ricerche ed esperimenti eseguiti da organizzazioni.

Art. 117 Consiglio della ricerca agronomica 1 Il Consiglio federale designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica. Il Consiglio si compone di 15 membri al massimo. Le cerchie interessate, segnata- mente il settore della produzione, i consumatori e la scienza, vi sono equamente rappresentate.164 2 Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all’UFAG raccomandazioni concer- nenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla pianificazione a lungo termine.

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

161 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogato dal n. 5 dell’all. alla LF del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

164 Nuovo testo giusta il n. I 6.5 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

L sull’agricoltura

43

910.1

Capitolo 2: …

Art. 118 a 135165

Capitolo 2a:166 Consulenza

Art. 136167 Compiti e organizzazione 1 La consulenza è concepita per persone attive nell’agricoltura, nell’economia dome- stica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfe- zionamento. 2 I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale. 3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organiz- zazioni o istituzioni sovraregionali o d’importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d’importanza nazionale per le prestazioni for- nite. 3bis La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell’ambito di accerta- menti preliminari per iniziative di progetto collettive.168 4 Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscen- ze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni. 5 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.

165 Abrogati dal n. II 5 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

166 Originaria sez. 4 del cap. 2. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

167 Nuovo testo giusta il n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

168 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Agricoltura

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910.1

Art. 137 e 138169

Art. 139170

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali, risorse genetiche171 Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140 1 La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili:

a. di alto valore ecologico; b. di alto valore qualitativo; o c. adatte alle condizioni regionali.

2 Essa può versare contributi ad aziende di coltivazione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per:

a. la coltivazione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle va- rietà;

b. le colture sperimentali; c.172 ...

3 Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

Sezione 2: Allevamento di animali

Art. 141 Promozione dell’allevamento 1 La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito:

a. adatti alle condizioni naturali del Paese; b.173 sani, redditizi e resistenti; e

169 Abrogati dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

170 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

172 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

L sull’agricoltura

45

910.1

c. atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concor- renziali.

2 La promozione dell’allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità.

Art. 142 Contributi 1 La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnata- mente per:

a. la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici;

b. programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali;

c.174 ... 2 L’allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.

Art. 143 Condizioni I contributi sono accordati se:

a.175 … b. gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevol-

mente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; e

c. i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.

Art. 144 Riconoscimento di organizzazioni 1 L’UFAG riconosce le organizzazioni. …176 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

174 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

175 Abrogata dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

176 Per. abrogato dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

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Art. 145177

Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni.

Art. 146a178 Animali da reddito geneticamente modificati Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all’allevamento, all’impor- tazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati.

Art. 147 Istituto di allevamento equino179 1 Per sostenere l’allevamento equino la Confederazione gestisce un apposito istitu- to.180 2 L’istituto è subordinato all’UFAG. 3 ...181

Sezione 3:182 Risorse genetiche per l’agricoltura e l’alimentazione

Art. 147a Conservazione e impiego sostenibile delle risorse genetiche 1 La Confederazione può promuovere la conservazione e l’impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche di geni e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, come la conservazione in situ, segna- tamente mediante contributi. 2 Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche di geni, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.

177 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

178 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

181 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogato dal n. 5 dell’all. alla LF del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

182 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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Art. 147b Accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici Per quanto lo esigano obblighi internazionali, il Consiglio federale disciplina l’ac- cesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici derivanti dall’impiego di tali risorse.

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione183 Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione184

Art. 148 1 La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all’immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati. 2 Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.185

Capitolo 2:186 Misure preventive

Art. 148a 1 Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo appro- fondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può vei- colare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure pre- ventive sempre che:

a. sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l’ambiente; e

b. la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conse- guenze che ne derivano siano di vasta portata.

2 Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche. 3 Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare:

a. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione;

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

184 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

185 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

186 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Capitolo 3: Protezione dei vegetali187 Sezione 1: Principi

Art. 149 Confederazione 1 La Confederazione promuove un’adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del mate- riale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi parti- colarmente pericolosi.

Art. 150 Cantoni I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi.

Art. 151 Principi della protezione dei vegetali 1 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osser- vare i principi della protezione dei vegetali. 2 Ha in particolare l’obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente peri- colosi.

Sezione 2: Provvedimenti speciali

Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’importazione e l’immissione in commercio di:

a. organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi partico-

larmente pericolosi. 2 Può in particolare:

a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in com- mercio soltanto previa autorizzazione;

b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;

187 Originario cap. 1.

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c. obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale; d. vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale

che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente peri- colosi;

e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organi- smi nocivi.

3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esporta- zione adempia le esigenze internazionali.

Art. 153 Provvedimenti di lotta Per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente peri- colosi, il Consiglio federale può in particolare:

a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; b. stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti

d’infestazione siano isolati sino al momento in cui l’infestazione possa esse- re esclusa;

c. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infe- stati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi

Art. 154 Prestazioni dei Cantoni 1 I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati. 2 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all’articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese.

Art. 155 Prestazioni della Confederazione La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l’esecuzione dei provvedi- menti di lotta di cui all’articolo 153.

Art. 156 Indennità per danni 1 Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall’autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un’equa indennità. 2 L’indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato:

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a. dall’UFAG, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall’UFAG all’interno del Paese;

b. dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri prov- vedimenti presi all’interno del Paese.188

3 La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità.

Art. 157189 Controlli 1 La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli. 2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti di controllo.

Capitolo 4: Mezzi di produzione190

Art. 158 Definizione e campo d’applicazione 1 Per mezzi di produzione s’intendono le sostanze e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fito- sanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione. 2 Il Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni del presente capitolo i mezzi di produzione utilizzati in modo analogo al di fuori dell’agricoltura.

Art. 159 Principi 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che:

a. si prestano all’impiego previsto; b. non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle

prescrizioni; e c. offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano

fabbricati derrate alimentari e oggetti d’uso conformi alle esigenze della le- gislazione sulle derrate alimentari.

2 Chiunque utilizza mezzi di produzione deve osservare le istruzioni per l’uso.

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

190 Originario cap. 2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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Art. 159a191 Prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione.

Art. 160 Obbligo d’omologazione 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e l’immissione in com- mercio di mezzi di produzione. 2 Può sottoporre all’obbligo d’omologazione:

a. l’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione;

b. i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplica- zione;

c. i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddi- sfacciano le esigenze per l’immissione in commercio.192

3 Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d’omologazione. 4 Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all’obbligo d’omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione. 5 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati. 6 Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d’esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l’impiego dei mezzi di produ- zione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.193 7 L’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all’estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente. 8 È vietato l’uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all’obbligo di notifica e dev’essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consi- glio federale adotta provvedimenti conformemente all’articolo 18.

191 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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Art. 160a194 Importazione I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 1999195 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in com- mercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l’importazione e la messa in commercio.

Art. 161 Caratterizzazione e imballaggio Il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla caratterizzazione e all’imbal- laggio dei mezzi di produzione.

Art. 162 Cataloghi delle varietà 1 Il Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale pos- sono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera uni- camente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Disciplina le condizioni per la registrazione nei cataloghi delle varietà. 2 Può autorizzare l’UFAG ad emanare cataloghi delle varietà. 3 Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla registrazione nel catalogo svizzero delle varietà.

Art. 163 Prescrizioni d’isolamento 1 I gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicu- rezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di selezione, moltiplicazione o protezione dei vegetali. 2 I beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta limitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l’ammontare dell’indennità.

Art. 164 Statistica della commercializzazione Il Consiglio federale può obbligare i produttori di mezzi di produzione e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di mezzi di produzione messi in commercio in Svizzera.

Art. 165 Informazione 1 Chiunque mette in commercio mezzi di produzione deve informare gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione. 2 I servizi federali competenti possono informare l’opinione pubblica sulle proprietà e sull’utilizzazione dei mezzi di produzione.

194 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

195 RS 0.916.026.81

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Titolo settimo a:196 Altre disposizioni Capitolo 1: Misure preventive

Art. 165a 1 Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conse- guenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, l’UFAG può, d’intesa con gli Uffici federali competenti, prendere misure preventive. 2 Quali misure preventive l’UFAG può in particolare:

a. limitare, vincolare a condizioni o vietare il pascolo, l’uscita all’aperto o il raccolto;

b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio o l’utilizzazione di mezzi di produzione e di materiale vegetale e animale;

c. stabilire in caso di pericolo imminente che: 1. i mezzi di produzione oppure il materiale vegetale o animale poten-

zialmente pericolosi siano sequestrati o confiscati e distrutti, 2. le aziende cessino la loro produzione, 3. le aziende smaltiscano i prodotti.

3 Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate. 4 Se in seguito a un ordine dell’autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un’equa indennità.

Capitolo 2: Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti

Art. 165b 1 Se l’interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuita- mente la gestione e la cura di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell’agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie vegetali o ani- mali particolarmente degne di protezione. 2 L’obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

196 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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3 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione; decidono nel singolo caso in merito all’obbligo di tollerare la gestione e la cura.

Capitolo 3: Sistemi d’informazione

Art. 165c Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi 1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per l’esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione di contributi e l’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 Il sistema d’informazione contiene dati personali, inclusi dati sui gestori nella produzione primaria, nonché dati sulle aziende agricole e sulle aziende detentrici di animali. 3 L’UFAG può rendere i dati accessibili online o trasmetterli ai servizi e alle persone seguenti:

a. all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)197: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate ali- mentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;

b. all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)198: per garantire la sicurez- za delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;

c. all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;

d. ad altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;

e. alle autorità cantonali di esecuzione: per l’adempimento dei compiti legali nel loro rispettivo ambito di competenza;

f. ai terzi incaricati di compiti di esecuzione della legislazione agricola, con- formemente agli articoli 43 e 180;

g. ai terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165d Sistema d’informazione per i dati sui controlli 1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per pianificare, registrare e ammini- strare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d’informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti.

197 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

198 Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.

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2 Il sistema d’informazione dell’UFAG è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’UFAG, all’USAV e all’UFSP199 e inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria inec- cepibile. 3 Il sistema d’informazione dell’UFAG contiene dati personali, inclusi:

a dati sui controlli e i risultati dei controlli; b. dati su misure amministrative e sanzioni penali.

4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e altri aventi diritto pos- sono trattare dati online nel sistema d’informazione:

a. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli ani- mali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;

b. l’UFSP200: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;

c. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di com- petenza;

d. i terzi incaricati di compiti di esecuzione. 5 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono acce- dere online ai dati del sistema d’informazione:

a. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli a- nimali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;

b. l’UFSP201: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;

c. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla prote- zione delle acque;

d. altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;

e. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di com- petenza;

f. il gestore interessato da questi dati;

199 Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.

200 Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.

201 Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.

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g. i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165e Sistema d’informazione geografica 1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione geografica per sostenere i compiti di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni in virtù della presente legge. 2 Il sistema d’informazione contiene dati sulle superfici e sul loro utilizzo, nonché altri dati per l’esecuzione di compiti con un riferimento spaziale. 3 L’accesso e l’impiego dei dati sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 2007202 sulla geoinformazione.

Art. 165f Sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive

1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per registrare i trasferimenti di sostanze nutritive nell’agricoltura. 2 Le aziende che cedono sostanze nutritive registrano tutte le forniture nel sistema d’informazione. 3 Le aziende che ritirano sostanze nutritive confermano tutte le forniture nel sistema d’informazione. 4 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono acce- dere online ai dati del sistema d’informazione:

a. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque;

b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di com- petenza;

c. il gestore interessato da questi dati; d. i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165g Disposizioni d’esecuzione Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c–165f, il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati; b. la struttura e il catalogo dei dati; c. la responsabilità in materia di trattamento dei dati; d. i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online; e. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la

sicurezza dei dati;

202 RS 510.62

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f. la collaborazione con i Cantoni; g. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono

essere distrutti; h. l’archiviazione.

Capitolo 4: Proprietà intellettuale

Art. 165h 1 I diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da per- sone che con l’UFAG o le stazioni di ricerca sono legate da un rapporto di lavoro ai sensi della legge del 24 marzo 2000203 sul personale federale appartengono alla Confederazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d’autore. 2 I diritti esclusivi d’uso di programmi informatici prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all’UFAG o alle stazioni di ricerca. L’UFAG e le stazioni di ricerca possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie di opere. 3 Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un’ade- guata partecipazione all’eventuale utile realizzato con un uso commerciale.

Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 166 In generale 1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l’articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all’ufficio federale competente. 2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti struttu- rali.204 2bis Prima di decidere su ricorsi concernenti l’importazione, l’esportazione o l’im- missione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.205

203 RS 172.220.1 204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757). 205 Introdotto dal n. II 4 dell’all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RU 2004 4763;

FF 2000 590). Nuovo testo giusta il n. 125 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

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3 L’ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione. 4 Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all’ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 167206

Art. 168 Procedura d’opposizione Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d’esecuzione una procedura d’opposizione contro le decisioni di prima istanza.

Capitolo 2: Misure amministrative

Art. 169 Misure amministrative generali 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

a. ammonizione; b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili; c. diniego di permessi; d. esclusione dalla vendita diretta; e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare; f. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione o dell’organizza-

zione incaricata; g. sequestro; h.207 addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.

2 Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebi- tamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all’am- montare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.208 3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

206 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

207 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

208 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; b. rinvio di prodotti in caso d’importazione o d’esportazione; c. obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in

merito a eventuali rischi legati ai prodotti; d. neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.209

Art. 170 Riduzione e diniego di contributi 1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d’esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. 2 La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni. 2bis In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agri- cola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diret- ti.210 3 Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.211

Art. 171 Rimborso di contributi 1 Se le condizioni che hanno giustificato l’assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rim- borsati totalmente o parzialmente. 2 I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni penali.

Art. 171a212 Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato

1 Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di com- pensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla con- clusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell’articolo 7 della legge del 6 ottobre 1995213 sui cartelli e sono punite in conformità dell’articolo 49a o 50 di tale legge.

209 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

210 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

211 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

212 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

213 RS 251

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910.1

2 Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce con- siderevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 1999214 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. 3 Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di con- correnza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono appli- cabili.

Capitolo 3: Disposizioni penali

Art. 172215 Delitti e crimini 1 Chiunque usa illecitamente una denominazione d’origine protetta o un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l’articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione e designazione secon- do l’articolo 63, il diritto di querela spetta anche all’organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l’articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni. 2 Chi agisce per mestiere è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.216

Art. 173 Contravvenzioni 1 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:217

a.218 viola o usurpa l’identità visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all’articolo 12 capoverso 3;

abis.219 contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c, e ed f, nonché 15;

ater.220 contravviene alle prescrizioni sull’uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all’articolo 14 capoverso 4;

214 RS 0.916.026.81 215 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 216 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757). 217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757). 219 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463

3863; FF 2012 1757). 220 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463

3863; FF 2012 1757).

L sull’agricoltura

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b. contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti otte- nuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all’articolo 18 capoverso 1;

c. rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185;

cbis.221non si conforma alle esigenze di cui all’articolo 27a capoverso 1 o non ot- tempera al regime d’autorizzazione istituito in virtù dell’articolo 27a capo- verso 2 o contravviene alle misure ordinate;

d. in una procedura per l’attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli;

e. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge;

f.222 impianta vigneti senza autorizzazione, non osserva le disposizioni sulla clas- sificazione o non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino;

g. contravviene alle prescrizioni sull’inseminazione artificiale di cui all’artico- lo 145;

gbis.223 non ottempera alle condizioni stabilite secondo l’articolo 146 relativamen- te alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;

gter.224 contravviene alle prescrizioni emanate secondo l’articolo 146a in merito all’allevamento, all’importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;

gquater.225 contravviene alle misure preventive emanate secondo l’articolo 148a; h. contravviene alle prescrizioni sulla protezione delle piante utili emanate in

base agli articoli 151, 152 o 153; i.226 non osserva le istruzioni per l’uso di cui all’articolo 159 capoverso 2 o le

prescrizioni per l’uso di cui all’articolo 159a; k.227 senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in

commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all’obbligo d’omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per au-

221 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

223 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

224 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

225 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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mentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l’impiego per scopi te- rapeutici (art. 160 cpv. 8);

kbis.228 senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, im- porta, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mez- zi di produzione;

kter.229 contravviene alle disposizioni emanate secondo l’articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l’imballaggio dei mezzi di produzione;

kquater.230 importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubbli- cizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);

l. importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162);

m. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all’articolo 163; n. non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 164; o. contravviene all’obbligo di informare di cui all’articolo 183.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi. 3 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.231 … b. viola una disposizione d’esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata pas-

sibile di pena. 4 Il tentativo e la complicità sono punibili. 5 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.

Art. 174 Comunità di persone e persone giuridiche Se l’infrazione è commessa da una persona giuridica o da una comunità di persone, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974232 sul diritto penale amministrativo.

228 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

229 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

230 Introdotta dal n. 3 dell’all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

231 Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

232 RS 313.0

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910.1

Art. 175 Perseguimento penale 1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 2 Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infra- zione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d’importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.233 3 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi del capoverso 2 e un’infrazione il cui perseguimento incombe all’Amministrazione federale delle dogane, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.234

Art. 176 Esclusione degli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi Gli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990235 concernenti i delitti, il conseguimento fraudolento di un profitto e il perseguimento penale non sono applicabili.

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 177 Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. 2 Può delegare al DEFR oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il com- pito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

Art. 177a236 Accordi internazionali 1 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli. 2 L’UFAG può, d’intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all’agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in partico- lare:

a. il riconoscimento di centri d’esame, di valutazione della conformità, di ac- creditamento, di registrazione e d’omologazione in ambito agricolo;

233 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

234 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

235 RS 616.1 236 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;

FF 2002 4208 6458).

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b. il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell’ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione;

c. la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell’ambito della prote- zione dei vegetali, nonché l’omologazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione;

d. le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato;

e. il riconoscimento di denominazioni d’origine in ambito agricolo; f. i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di

valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l’applicazione della presente legge e delle prescrizioni rile- vanti per l’agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione de- gli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio;

g. i progetti nell’ambito della ricerca agraria internazionale.

Art. 177b237 Prestazioni commerciali 1 L’UFAG, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l’Istituto d’allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni com- merciali se queste:

a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il DEFR può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.

Art. 178 Cantoni 1 Per quanto non incomba alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. 2 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e le comunicano al DEFR. 3 I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l’esecuzione e la vigilanza. 4 Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente.

237 Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

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5 Per l’esecuzione dei provvedimenti nell’ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano nel sistema d’informazione geografica di cui all’articolo 165e le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi, nonché gli altri oggetti necessari, e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati.238

Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione 1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge da parte dei Cantoni. 2 La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono man- chevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l’ar- ticolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.

Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte 1 Nell’esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni. 2 La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall’autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest’ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale. 3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organiz- zazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l’auto- rizzazione del DEFR.

Art. 181 Controllo 1 Gli organi d’esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.239 1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell’esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all’agricoltura siano garantiti un’attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d’informa- zioni tra gli organi di controllo competenti.240 2 Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a con- trolli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano. 3 Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Can- toni.

238 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

240 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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4 Può fissare emolumenti per i controlli che non danno adito a contestazioni, in particolare per:

a. i controlli fitosanitari; b. i controlli di sementi e di materiale vegetale; c. le analisi di controllo; d. i controlli degli alimenti per animali.241

5 Può prevedere che all’atto dell’importazione l’importatore sia tenuto a pagare un emolumento per controlli speciali resi necessari da rischi conosciuti o emergenti in relazione a determinati mezzi di produzione agricoli o vegetali.242 6 Può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuo- terli in virtù di un trattato internazionale.243

Art. 182244 Perseguimento di infrazioni 1 Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della legge del 9 ottobre 1992245 sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 2005246 sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.247 2 Il Consiglio federale istituisce un servizio centrale per l’accertamento di infrazioni in materia di:

a. designazioni protette di prodotti agricoli; b. importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli; c. dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione.

Art. 183248 Obbligo di informare Nella misura necessaria all’esecuzione della presente legge, delle relative dispo- sizioni d’esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, ogni persona è tenuta a fornire agli organi competenti in particolare le informazioni richieste, nonché a pre- sentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, ogni persona è tenuta a consentire l’accesso all’azienda, ai locali

241 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

242 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

243 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

245 RS 817.0 246 RS 631.0 247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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910.1

amministrativi e ai magazzini e a permettere l’esame dei libri contabili e della corri- spondenza nonché il prelievo di campioni

Art. 184249 Assistenza amministrativa fra le autorità L’UFAG e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.

Art. 185 Dati per l’esecuzione, monitoraggio e valutazione250 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all’esecuzione della legge e al controllo dell’efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende:

a. per l’esecuzione di provvedimenti di politica agricola; b. per la valutazione della situazione economica dell’agricoltura; c. per l’osservazione della situazione di mercato; d. quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell’agricoltura sulle

basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. 1bis La Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica, ecolo- gica e sociale dell’agricoltura e sulle prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura.251 1ter Valuta l’efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.252 2 Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rileva- mento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme. 3 Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l’esecu- zione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine. 4 L’organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati. 5 e 6 ...253

Art. 186 Commissione consultiva Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 mem- bri al massimo che lo consigli nell’applicazione della presente legge.

249 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

251 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

252 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

253 Introdotti dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Agricoltura

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910.1

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 187 Disposizioni transitorie concernenti la legge sull’agricoltura254 1 Le disposizioni abrogate nell’allegato alla presente legge rimangono applicabili a tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni procedurali. 2 a 9 ...255 10 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2) è applicabile al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 11 a 13 ... 256 14 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul ritiro degli anticipi concessi all’orga- nismo comune secondo l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1969257 sulla commercializzazione del formaggio. I dipartimenti e gli uffici desi- gnati a tal fine dal Consiglio federale sono abilitati a dare istruzioni all’organismo comune sulla realizzazione degli attivi e sull’adempimento degli obblighi; le presta- zioni della Confederazione presuppongono il rispetto di tali istruzioni. La scelta dei liquidatori che l’organismo comune deve nominare è subordinata all’approvazione del dipartimento designato a tale scopo dal Consiglio federale. La Confederazione copre i costi di liquidazione dell’organismo comune. Il Consiglio federale vigila affinché i responsabili di quest’ultimo non traggano profitto dalla liquidazione; pari- menti, decide in quale misura il capitale azionario debba essere rimborsato. 15 L’articolo 55 entrerà in vigore soltanto dopo l’abrogazione della legge del 20 marzo 1959258 sui cereali.

Art. 187a259

254 Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

255 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

256 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

257 [RU 1969 1067, 1991 857 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28] 258 Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001. 259 Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui

cereali (RU 2001 1539; FF 1999 8173). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

L sull’agricoltura

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910.1

Art. 187b260 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003

1 a 4 ...261 5 L’articolo 138 entra in vigore soltanto con l’entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002262 sulla formazione professionale. 6 e 7 ...263 8 …264

Art. 187c265 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007 1 I vini dell’annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 2 ... 266

Art. 187d267 Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2013 1 Entro il 30 giugno 2016 il Consiglio federale presenta un rapporto in cui definisce una metodica per valutare l’utilità delle piante geneticamente modificate. Tale metodica dovrà permettere di valutare se, rispetto ai prodotti agricoli e ai mezzi di produzione tradizionali, le piante geneticamente modificate sono vantaggiose per la produzione, i consumatori e l’ambiente. Sulla base della metodica elaborata, il Consiglio federale presenta un bilancio costi-benefici delle piante geneticamente modificate esistenti in Svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013268 della presente legge. 2 Entro la fine del 2014 il Consiglio federale definisce, d’intesa con i Cantoni e le categorie, gli obiettivi e le strategie relativi alla diagnosi e alla sorveglianza della resistenza agli antibiotici, nonché alla riduzione del loro impiego. 3 Nel formulare gli obiettivi e le strategie conformemente al capoverso 2, occorre tenere conto in particolare:

260 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

261 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

262 RS 412.10 263 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463

3863; FF 2012 1757). 264 Introdotto dal n. I 15 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003

(RU 2004 1633; FF 2003 4857). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

265 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

266 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

267 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

268 RU 2013 3463

Agricoltura

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910.1

a. degli obiettivi ambientali per l’agricoltura; b. delle raccomandazioni e direttive internazionali; c. dello stato attuale della scienza.

4 La Confederazione e i Cantoni esaminano, sulla base di un rapporto, se gli obiettivi di cui al capoverso 2 sono stati raggiunti e adottano all’occorrenza i provvedimenti necessari.

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 188 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 Gli articoli 40–42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.269

Data dell’entrata in vigore: 270 1° gennaio 1999 Articoli 28 a 45 e lettere l a n dell’allegato: 1° maggio 1999 Articolo 160 capoverso 7 e numero 7 dell’allegato: 1° agosto 1999

269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

270 DCF del 7 dic. 1998

L sull’agricoltura

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910.1

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati: a. il decreto federale del 20 giugno 1939271 che accorda un sussidio ai Cantoni

di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Pragel tra Hintertal e Vorauen;

b. il decreto federale del 25 settembre 1941272 che accorda un sussidio al Can- tone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno;

c. la legge sull’agricoltura del 3 ottobre 1951273; è fatto salvo l’articolo 187 ca- poverso 7 della presente legge;

d. la legge federale del 14 dicembre 1979274 istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili;

e. il decreto federale del 28 marzo 1952275 che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze del- la natura;

f. la legge federale del 23 marzo 1962276 sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola;

g. il decreto sullo zucchero del 23 giugno 1989277; h. il decreto federale del 19 giugno 1992278 sulla viticoltura; i. la legge federale del 15 giugno 1962279 sulla vendita di bestiame; è fatto sal-

vo l’articolo 187 capoverso 9 della presente legge;

271 [CS 4 1068] 272 [CS 4 1017] 273 [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e

trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15]

274 [RU 1980 679, 1991 857 all. n. 26, 1992 2104 II 1, 1997 1190 II 1] 275 [RU 1952 585] 276 [RU 1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249, 1991 362 II 52 857 all. n. 27,

1992 288 all. n. 47 2104] 277 [RU 1989 1904, 1992 288 all. n. 50, 1995 1988] 278 [RU 1992 1986, 1997 1216] 279 [RU 1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52,

1993 325 I 13]

Agricoltura

72

910.1

k. la legge federale del 28 giugno 1974280 sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare;

l. il decreto del 29 settembre 1953281 sullo statuto del latte; m. il decreto federale del 16 dicembre 1988282 sull’economia lattiera; n. il disciplinamento del mercato caseario del 27 giugno 1969283; o. la legge federale del 21 dicembre 1960284 sui prezzi delle merci protette e la

cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

Modifica del diritto vigente

...285

280 [RU 1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 all. n. 30, 1992 2104 II 2, 1997 1190 II 3]

281 [RU 1953 1172, 1957 591 II 2, 1969 1074, 1971 1597, 1979 1414 1857 all. n. 29, 1989 504 art. 33 lett. c, 1992 288 all. n. 54, 1994 1648, 1995 2075]

282 [RU 1989 504, 1991 857 all. n. 31, 1992 288 all. n. 55, 1993 325 n. 14, 1994 1634 I 4, 1995 2077]

283 [RU 1969 1067, 1991 325 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28] 284 [RU 1961 273, 1987 2324, 1993 901 all. n. 30, 1995 2097] 285 Le mod. possono essere consultate alla RU 1998 3033.