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Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (stato 1° gennaio 2010)

 Legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (Stato 1° gennaio 2010)

312.0Legge federale sulla procedura penale

del 15 giugno 1934 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1929, decreta:

Parte prima: Organizzazione giudiziaria federale in materia penale I. Dell’ordinamento dei tribunali penali

Art. 13 1 La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti:

1.4 il Tribunale penale federale, composto della Corte penale e della Corte dei reclami penali, le cui competenze sono definite nella legge del 4 ottobre 20025 sul Tribunale penale federale;

2.6 il Tribunale federale, come autorità di ricorso secondo la legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale;

3. a 4....8

RU 50 769 e CS 3 286 1 [CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 188 e 190 (entrato in vigore che sia il

relativo DF dell’8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria [FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

3 Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 [CS 3 499]. 4 Abrogato dal n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise

federali (RU 2000 505; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

5 RS 173.71 6 Abrogato dal n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise

federali (RU 2000 505; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).

7 RS 173.110 8 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale

(RS 173.71).

1

312.0 Procedura penale federale

95. … 106. …

2 È fatta salva la giurisdizione penale delle autorità cantonali incaricate da una legge federale o da una decisione del procuratore generale della Confederazione di giudi- care le cause di diritto penale federale, come pure la giurisdizione penale dell’Am- ministrazione federale secondo la legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.12

Art. 213

Art. 3 a 414

Art. 515

Art. 616

II. Della competenza dei tribunali penali17

Art. 7 a 818

Art. 919

Art. 10 a 1120

9 Abrogato dal n. 10 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).

10 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

11 RS 313.0 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095). 13 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale

(RS 173.71). 14 Abrogati dal n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle

Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784). 15 Abrogato dall’art. 88 n. 4 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici (RS 161.1). 16 Abrogato dal n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle

Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784). 17 Per la competenza dei tribunali penali vedi anche gli art. 340 a 344 CP (RS 311.0). 18 Abrogati dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale

(RS 173.71). 19 Abrogato dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 20 Abrogati dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale

(RS 173.71).

2

Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 1221

La Corte di cassazione giudica, col concorso di cinque giudici, i ricorsi per cassazio- ne contro le sentenze di tribunali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amministrative cantonali, le dichiarazioni di non doversi procedere delle autorità cantonali di rinvio in materia penale e le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale. Rimane salvo l’articolo 275bis.

III.22

Art. 13

IV. Del procuratore generale della Confederazione

Art. 14 1 Il Ministero pubblico della Confederazione è sottoposto amministrativamente alla vigilanza del Consiglio federale.23 2 Egli presenta le sue richieste e conclusioni secondo il proprio convincimento.

Art. 15 Il procuratore generale dirige le indagini della polizia giudiziaria. Sostiene l’accusa davanti ai tribunali della Confederazione. Può intervenire davanti ai tribunali can- tonali nelle cause penali istruite secondo la legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo.25

Art. 16 1 Il procuratore generale può farsi rappresentare dai sostituti.26 È autorizzato a farsi rappresentare da incaricati speciali davanti ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni nei procedimenti giusta la legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo.28

21 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

22 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

24 RS 313.0 25 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0). 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095). 27 RS 313.0 28 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

(RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

3

312.0 Procedura penale federale

2 Per ciascuna regione linguistica il Consiglio federale designa uno o più rappresen- tanti del procuratore generale; quest’ultimo può incaricarli di sostenere l’accusa nel dibattimento o già nell’istruzione preparatoria.29 La durata delle sue funzioni è di quattro anni.30 3 Il Consiglio federale può designare, per casi speciali, altri rappresentanti del Mini- stero pubblico. 4 Il procuratore generale e i suoi sostituti e rappresentanti adempiono i compiti indi- pendentemente da istruzioni dell’autorità di nomina. Nella loro attività, anche gli incaricati speciali nonché i rappresentanti di cui ai capoversi 2 e 3 non sono vincolati a istruzioni del procuratore generale.31

V. Della polizia giudiziaria

Art. 1732 1 La polizia giudiziaria è diretta dal procuratore generale e sottostà all’alta vigilanza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale33.34 2 Essa è esercitata: dai ministeri pubblici dei Cantoni; dai funzionari ed impiegati di polizia della Confederazione e dei Cantoni; dagli altri funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti delle loro attribuzioni. 3 Di regola, la polizia giudiziaria della Confederazione opera di concerto con le auto- rità di polizia competenti dei Cantoni. In ogni singolo caso dà loro notizia delle sue indagini non appena lo scopo e lo stadio dell’inchiesta lo consentano.35 4 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dall’attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione.36

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

30 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

31 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

32 Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 [CS 3 499]. 33 Nuova espr. giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,

in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

36 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

4

Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

5 Il Cantone restituisce alla Confederazione le indennità percepite nella misura in cui le spese straordinarie siano coperte dal pagamento delle spese processuali o da una confisca.37 6 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza:

a. le categorie di spese straordinarie che possono essere computate; b. l’ammontare delle indennità; può prevedere importi forfettari per i costi del

personale.38 7 Nei limiti fissati dall’ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla for- nitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.39

VI. Della delegazione di giurisdizione

Art. 1840 1 Il procuratore generale della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giuri- sdizione federale conformemente all’articolo 340 numeri 1 e 3 del Codice penale41 (CP). 2 Il procuratore generale può ordinare che una causa di diritto penale federale che sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale sia delegata all’autorità federale o alle autorità cantonali. 3 Dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi del capoverso 1 può essere delegato, in via eccezionale, alle autorità cantonali. …42 4 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide sulle contestazioni tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali sorte nell’applicazione dei capoversi 1–3.

37 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877).

38 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877).

39 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877).

40 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4611).

41 RS 311.0. Ora: art. 336 cpv. 1 e 3. 42 Per. abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale

(RS 173.71).

5

312.0 Procedura penale federale

Art. 18bis 43 1 Nei casi semplici, il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli artico- li 340 numero 2 e 340bis del CP44. 2 L’articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

Parte seconda: Procedura penale federale Capo primo: Disposizioni generali I. Dell’attribuzione di competenza

Art. 19 a 2145

Art. 22 La giurisdizione che giudica l’autore principale è pure competente a giudicare i compartecipi al reato.

II. Della sede e della pubblicità dei dibattimenti

Art. 23 Il presidente della Corte penale46 designa il luogo del dibattimento.

Art. 2447 1 I dibattimenti davanti ai tribunali penali della Confederazione sono pubblici. 2 Il tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall’interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa. 3 Le deliberazioni e le votazioni non sono pubbliche.

43 Introdotto dal n. II della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4611). Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

44 RS 311.0. Ora: art. 336 cpv. 2 e 337. 45 Abrogati(o) dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 46 Nuova espr. giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,

in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

47 Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 [CS 3 499].

6

Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

III. Delle attribuzioni disciplinari e della polizia delle udienze

Art. 25 1 Chiunque, essendo chiamato a cooperare, non importa in che qualità, ad un pro- cedimento penale federale, viola i suoi doveri legali o tiene un contegno sconve- niente, può essere condannato dal tribunale o dal giudice istruttore a una multa disciplinare fino a trecento franchi o all’arresto fino a ventiquattro ore. La pena dell’arresto può essere fatta eseguire immediatamente. 2 Inoltre, i testimoni ed i periti che, citati, omettono di comparire senza sufficiente giustificazione, possono essere tradotti davanti al giudice; i periti che non adempiono il loro ufficio o non lo adempiono in tempo utile possono essere sostituiti. 3 Oltre a ciò, i contravventori possono essere condannati a pagare tutte le spese cagionate dalla loro mancanza. 4 Rimane salva l’azione penale.

Art. 26 1 Il presidente mantiene la tranquillità e l’ordine durante l’udienza. Può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano alle sue ingiunzioni e, dato il caso, farle immediatamente arrestare fino a ventiquattro ore. Può parimente ordinare di proce- dere temporaneamente a porte chiuse quando ciò sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell’ordine. 2 Tanto le parti, i loro rappresentanti e patrocinatori quanto i testimoni e i periti sono posti sotto la salvaguardia del presidente. 3 Il giudice istruttore ha le stesse attribuzioni che il presidente.

IV. Dell’assistenza giudiziaria48

Art. 2749 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni assistono nell’adempi- mento dei loro compiti le autorità incaricate di perseguire e di giudicare le cause di diritto penale federale; devono in particolare dare loro le informazioni necessarie e permettere loro di consultare gli atti ufficiali che possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

49 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

7

312.0 Procedura penale federale

2 L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri, se: a. lo esigono interessi pubblici importanti o interessi manifestamente degni di

protezione di una persona interessata, o b. vi si oppone il segreto professionale (art. 77).

3 L’accesso automatizzato diretto a dati personali contenuti in sistemi informatizzati può essere autorizzato soltanto se una specifica base legale lo consente. 4 Le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di tali compiti, obbligate a prestare assistenza alla stessa stregua delle autorità. 5 Sulle contestazioni tra autorità amministrative federali decide il Dipartimento pre- posto o il Consiglio federale; sulle contestazioni tra Confederazione e Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 6 In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352–358 del CP50.51

Art. 27bis 52 1 I Cantoni sono tenuti a cooperare gratuitamente all’esercizio della giustizia penale da parte della Confederazione. La cassa del tribunale rimborsa però le spese neces- sarie per i periti e i testimoni e per l’allestimento delle aule d’udienza o d’istruzione, come pure le spese di mantenimento delle persone detenute in carcere preventivo.

532 …

Art. 28 1 Il Cantone nel quale la Corte penale54 è chiamata a sedere mette a sua disposizione locali adatti. Esso è pure tenuto a preparare le stanze nelle quali il giudice istruttore federale possa sbrigare le sue incombenze.55 2 Guardie, scorte e carcerieri sono forniti, a richiesta del presidente della giurisdi- zione federale o del giudice istruttore federale, dall’autorità del Cantone dove si svolge il procedimento federale.

50 RS 311.0 51 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,

in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). 52 Originario art. 27 53 Abrogato dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 54 Nuova espr. giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,

in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

55 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 29 1 Gli individui arrestati sono rinchiusi nelle carceri giudiziarie cantonali. 2 Per il trattamento e la sorveglianza di essi, il carceriere deve uniformarsi agli ordini del presidente della giurisdizione federale o del giudice istruttore federale.

IV.bis 56 Del trattamento di dati personali

Art. 29bis 1 I dati personali possono essere trattati soltanto in quanto essi siano necessari ai fini del perseguimento o del giudizio. 2 I dati personali sono raccolti anche presso la persona interessata o in modo per questa riconoscibile, eccetto che l’istruzione ne sia compromessa o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro. 3 Se dati personali sono raccolti in modo non riconoscibile per la persona interessata, questa deve esserne successivamente informata, eccetto che vi si oppongano interessi rilevanti ai fini del perseguimento penale o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro. 4 I dati personali possono essere utilizzati nel quadro di un altro procedimento qua- lora esistano elementi concreti per presumere che essi potrebbero apportare chiari- menti. 5 I dati personali inesatti sono rettificati immediatamente dagli organi competenti al più tardi alla chiusura delle indagini preliminari o dell’istruzione preparatoria. Le autorità, alle quali sono stati comunicati dati inesatti o contestati, devono essere informate immediatamente della rettifica o della menzione circa la contestazione (art. 102bis cpv. 3 e 4). 6 Per i dati che non sono più necessari, si applica l’articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199257 sulla protezione dei dati.

V. Delle citazioni e dei processi verbali

Art. 30 La citazione è firmata dall’autorità che la emette. Essa indica: la persona citata, designata nel modo più esatto che sia possibile mediante il suo nome, la sua professione ed il suo domicilio; il giorno e l’ora nonché il luogo della comparizione; la qualità in cui la persona citata deve comparire (imputato, testimonio o perito);

56 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

57 RS 235.1

9

312.0 Procedura penale federale

la data in cui l’atto è stato steso; le conseguenze della mancata comparizione.

Art. 31 1 Di regola, la citazione è intimata per mezzo della Posta svizzera nella forma pre- scritta per la consegna di atti giudiziari. Essa può anche essere intimata per mezzo di un usciere o della polizia, specialmente quando la persona citata non possa essere raggiunta dalla Posta svizzera.58 2 Il latore consegna alla persona citata una copia della citazione e ne attesta l’avve- nuta intimazione sul duplicato. 3 In assenza della persona citata, la citazione è consegnata, in busta chiusa, ad una persona della stessa abitazione. 4 Queste disposizioni si applicano parimente alle altre notificazioni giudiziarie.

Art. 32 Quando la persona citata non ha domicilio conosciuto in Isvizzera o se per altra ragione la citazione non può essere intimata, questa vien pubblicata nel Foglio fede- rale e, se l’autorità che la emana lo ritiene opportuno, nel Foglio ufficiale cantonale o in altri giornali.

Art. 33 1 Il processo verbale è steso seduta stante. Esso indica il luogo, il giorno e l’ora dell’operazione, i nomi delle persone che vi hanno preso parte, le richieste delle parti, le decisioni e le ordinanze emanate; contiene anche una relazione dell’opera- zione e delle formalità legali compiute. 2 Il processo verbale è firmato dal giudice o funzionario che dirige l’operazione e dal segretario.

VI. Delle parti e della difesa

Art. 34 Sono parti, a norma della presente legge: l’imputato, il procuratore generale e ogni persona lesa che si costituisca parte civile.

58 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

10

Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 35 1 L’imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi un difen- sore. Il procuratore generale e il giudice lo rendono attento su siffatto diritto all’inizio del primo interrogatorio.59 2 Il presidente del tribunale può, in via eccezionale, permettere che un imputato sia assistito al dibattimento da due difensori. 3 Sono ammessi come difensori gli avvocati che esercitano la loro professione in un Cantone ed i professori di diritto delle università svizzere. 4 In via eccezionale, il tribunale può permettere ad avvocati stranieri di assistere un imputato al dibattimento, ove vi sia reciprocità. 5 Ove la legge non disponga altrimenti, i diritti dell’imputato possono essere eserci- tati tanto da lui personalmente quanto dal suo difensore, a condizione che l’imputato non vi si opponga esplicitamente.

Art. 36 1 Quando un imputato sia incarcerato o non possa difendersi da sé per la sua giovi- nezza od inesperienza oppure per altre ragioni, il giudice gli designa un difensore, tenendo conto, per quanto possibile, de’ suoi desideri, a meno che l’imputato stesso non ne scelga uno. 2 È pure designato un difensore d’ufficio all’imputato che per indigenza non è in grado di provvedere alla propria difesa. 3 La difesa di più imputati può essere affidata ad una sola persona, in quanto ciò sia compatibile con la missione della difesa.

604 …

Art. 37 1 Durante l’istruzione preparatoria, il difensore d’ufficio è nominato dal giudice istruttore; durante la procedura delle indagini, dal procuratore generale.61 2 Egli conserva generalmente il proprio incarico per il seguito del procedimento. In via eccezionale, il presidente del tribunale può designare un altro difensore d’ufficio, se ragioni particolari lo giustifichino.

59 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

60 Abrogato dal n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 3862 1 L’indennità al difensore d’ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale. 2 Se l’imputato è indigente (art. 36 cpv. 2), i costi dell’indennità al difensore d’uffi- cio sono a carico della cassa federale.

VII. Dell’interrogatorio dell’imputato

Art. 39 L’imputato è citato in iscritto per l’interrogatorio, sotto comminatoria della compa- rizione forzata in caso di inobbedienza ad una citazione regolare.

Art. 40 1 Il giudice stabilisce, nel primo interrogatorio, le generalità e altre circostanze per- sonali dell’imputato e, all’occorrenza, ordina le indagini necessarie. 2 Il giudice indica all’imputato il fatto che gli è attribuito. Lo invita a spiegarsi sull’imputazione e ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Pone domande atte a completare, chiarire o rettificare l’esposizione e ad eliminare le contraddizioni.

Art. 41 1 È vietata al giudice ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera o domanda capziosa. Di mezzi siffatti non può particolarmente valersi per indurre l’imputato a fare delle confessioni. 2 Se l’imputato rifiuta di rispondere, si procede oltre nell’istruzione.

Art. 42 Se l’imputato confessa il fatto, il giudice lo invita a spiegarne minutamente le circo- stanze ed a dire i suoi moventi.

Art. 43 1 Il processo verbale deve enunciare le circostanze della causa secondo il racconto dell’imputato, i fatti ammessi da quest’ultimo, quelli che egli contesta e quelli che afferma. Esso deve pure indicare le prove dell’imputato. 2 Le dichiarazioni dell’imputato vi sono inserite in persona prima. Le interrogazioni non vi sono trascritte se non in quanto possano giovare alla chiarezza del verbale stesso.

62 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

VIII. Del carcere preventivo

Art. 44 L’imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico e ricorra inoltre una delle condizioni seguenti:

1. se esiste presunzione della sua imminente fuga; la fuga è segnatamente pre- sunta come imminente quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Isvizzera;

2. se determinate circostanze fanno presumere ch’egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria.

Art. 45 Sono competenti ad emettere l’ordine di arresto:

1.63 prima dell’istruzione preparatoria, il procuratore generale e le autorità com- petenti in virtù del diritto cantonale; essi devono conformarsi alle prescri- zioni della presente legge;

2. durante l’istruzione preparatoria, il giudice istruttore; 3. nel seguito del procedimento, il tribunale adito o il suo presidente.

Art. 46 1 L’ordine d’arresto dev’essere dato in iscritto. 2 Esso designa esattamente l’imputato ed indica il fatto che gli si attribuisce, le disposizioni penali applicabili, nonché il motivo dell’arresto. 3 Esso viene intimato all’imputato al momento dell’arresto o immediatamente dopo. 4 Il processo verbale enuncia i fatti sui quali si fonda l’ordine di arresto.

Art. 4764 1 L’imputato arrestato è tradotto senza indugio dinanzi all’autorità che ha emesso l’ordine di arresto; dev’essere interrogato sui fatti entro le 24 ore dopo l’arresto. 2 Qualora persistesse un motivo dell’arresto, il procuratore generale ordina senza indugio la comparizione dell’imputato dinanzi all’autorità giudiziaria cantonale competente per statuire sull’arresto, oppure dinanzi al giudice istruttore federale e presenta domanda di conferma dell’arresto. Se l’ordine di arresto è stato emesso dal giudice istruttore federale, quest’ultimo procede conformemente al capoverso 3.

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

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312.0 Procedura penale federale

3 Dopo la comparizione, l’autorità giudiziaria interroga senza indugio l’imputato. Offre a quest’ultimo l’opportunità di confutare il sospetto nei suoi confronti e i motivi dell’arresto. Se l’imputato non è ancora assistito da un difensore e risulta indi- gente, l’autorità giudiziaria decide, su richiesta, circa la designazione di un difensore d’ufficio nella procedura di arresto. 4 L’autorità giudiziaria decide entro 48 ore dalla comparizione circa il proseguimento o la fine del carcere preventivo. Essa comunica per scritto la decisione agli interessa- ti e ne indica sommariamente i motivi, anche se la decisione è già stata notificata verbalmente. 5 L’imputato arrestato è senza indugio reso attento al diritto di designare un difensore (art. 35 segg.), di domandare in ogni tempo di essere messo in libertà (art. 52) e, a condizione che non vi si oppongano gli interessi irrinunciabili dell’indagine, di avvertire la famiglia o altre persone di riferimento.

Art. 48 1 L’arrestato è separato dai detenuti per condanna. È sottoposto a quelle sole restri- zioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo dell’ar- resto e a mantenere la disciplina nelle carceri. 2 Ha diritto di farsi somministrare il vitto a proprie spese.

Art. 49 Il giudice provvede a che la carcerazione sia regolarmente eseguita. L’autorità can- tonale competente vigila pure a che le norme sulla carcerazione siano osservate.

Art. 50 L’imputato dev’essere messo in libertà non appena siano cessati i motivi che hanno determinato l’arresto. Gli si può far obbligo d’impegnarsi per iscritto di ottemperare a ogni citazione che gli fosse notificata nel luogo da lui designato.

Art. 51 1 La Corte dei reclami penali65 deve essere informata di ogni arresto o di ogni rila- scio in libertà ordinato nel corso dell’istruzione preparatoria. 2 Se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell’articolo 44 numero 2, il giudice istruttore, prima della scadenza di questo ter- mine, deve presentare alla Corte dei reclami penali la richiesta di proroga dell’arresto.66

65 Nuova espr. giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

3 Le presenti disposizioni si applicano anche nella procedura delle indagini per ogni carcere preventivo ordinato esclusivamente a causa di pericolo di collusione (art. 44 n. 2).67

Art. 52 1 L’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. 2 Se il giudice istruttore o il procuratore generale respinge la domanda, l’imputato ha il diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali.68 69

Art. 53 L’imputato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare la sua pena.

Art. 54 1 La cauzione consiste nel deposito di danaro o di oggetti di valore presso la cassa del Tribunale federale o in una fideiussione. 2 Il giudice determina l’importo e la natura della cauzione, tenendo conto della gra- vità dell’imputazione e delle condizioni economiche dell’imputato. La cauzione mediante fideiussione dev’essere approvata dalla Corte dei reclami penali.

Art. 55 Nonostante la prestata cauzione, l’imputato è ricondotto in carcere se fa preparativi di fuga, se citato non compare senza sufficiente giustificazione, oppure se nuove cir- costanze rendono necessario il suo arresto. In questo caso la cauzione è svincolata.

Art. 56 Il fideiussore rimane liberato se ha dato notizia al giudice di un tentativo di fuga dell’imputato in tempo utile per renderne ancora possibile l’arresto.

Art. 57 La cauzione è svincolata se viene a cessare il motivo della carcerazione, se l’istruttoria è chiusa con la dichiarazione di non doversi procedere, se l’imputato è assolto o se si presenta per scontare la pena.

67 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

68 Per. 2 abrogato dal n. I dell’O del 19 giu. 1992 (RU 1993 1993; FF 1990 III 1001). 69 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 58 La cauzione diventa esigibile allorché l’imputato si sottrae al procedimento penale o all’espiazione della condanna a pena privativa della libertà dandosi alla fuga o tenendosi nascosto.

Art. 59 La decisione circa lo svincolo o l’esigibilità della cauzione spetta all’autorità presso cui pende la causa o che ne sia stata investita da ultimo.

Art. 60 La cauzione riscossa è destinata innanzitutto a pagare le spese, poi a risarcire i danni e infine a pagare la multa. L’eccedenza è devoluta alla cassa del Tribunale federale, ma viene restituita immediatamente al condannato se si presenta prima dello spirare del termine di prescrizione.

Art. 61 1 A richiesta, il giudice ha diritto di concedere all’imputato assente dal paese un sal- vacondotto. La concessione può essere subordinata a determinate condizioni. 2 Il salvacondotto cessa d’esser valido allorché l’imputato è condannato ad una pena privativa della libertà o le condizioni della concessione non sono più adempite.

Art. 62 1 Gli agenti della polizia giudiziaria hanno il diritto di fermare provvisoriamente il presunto colpevole se vi sia pericolo nel ritardo. 2 Il fermato è condotto senza indugio da un giudice o funzionario competente ad emettere un ordine d’arresto. Questi interroga immediatamente il presunto colpevole e decide se debba essere incarcerato o messo in libertà.

Art. 63 1 Ha parimente il diritto di fermare un presunto colpevole ogni persona che sia richiesta dagli agenti della polizia giudiziaria di prestar loro aiuto in caso di resisten- za. Lo stesso diritto spetta a chi è testimonio d’un crimine o delitto ovvero soprag- giunge immediatamente dopo la sua perpetrazione. 2 L’autore fermato dev’essere immediatamente consegnato alla polizia.

Art. 64 Se non è possibile eseguire l’ordine d’arresto, si ordinerà la ricerca dell’imputato. L’ordine d’arresto può essere pubblicato. Nella pubblicazione si dovrà designare l’imputato nel modo più esatto possibile, e si indicherà pure a chi debba essere con- dotto.

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

IX. Del sequestro, delle perquisizioni, della confisca e della sorveglianza70

Art. 65 1 Gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova devono essere sequestrati e posti in luogo sicuro o contrassegnati. Il loro detentore è tenuto a conse- gnarli a richiesta dell’autorità competente. Parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca.71 2 Trattandosi di fondi, alle stesse condizioni può essere ordinato un blocco del regi- stro fondiario; il blocco è iscritto nel registro fondiario.72

Art. 6673 1 Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunica- zioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200074 sulla sorveglianza della corri- spondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. 2 Il giudice istruttore e, prima dell’avvio dell’istruzione preliminare, il procuratore generale possono ordinare l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg. CP75). Per le condizioni e la procedura si applica per analogia la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 66bis a 66quater 76

Art. 66quinquies 77

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

71 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

72 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

73 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).

74 RS 780.1 75 RS 311.0 76 Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale,

(RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogati dal n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

77 Introdotto dal n. 15 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dal n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 67 1 Se è probabile che in un’abitazione o in altri locali si trovi nascosto l’imputato o che vi si possano rintracciare elementi di prova o tracce del reato, il giudice dispone la perquisizione domiciliare. In caso di necessità, l’imputato può essere sottoposto ad una perquisizione personale. 2 Il giudice può affidare la perquisizione ad un funzionario della polizia giudiziaria che sia competente secondo il diritto cantonale. 3 Nei soli casi di pericolo imminente, si potrà procedere ad una perquisizione in tempo di notte.

Art. 68 Alla perquisizione è invitata ad assistere la persona che occupa l’abitazione da per- quisire o, in assenza di questa persona, uno de’suoi congiunti o un abitante della casa o un vicino. Vi può inoltre essere chiamato un membro di un’autorità comunale o un funzionario del Comune.

Art. 69 1 Se si tratta di perquisizione di carte, si deve aver cura che il segreto di carattere pri- vato venga rispettato nella maggior misura possibile e che il segreto professionale contemplato nell’articolo 77 sia salvaguardato. 2 In particolar modo le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l’istruzione. 3 Se possibile, il detentore delle carte deve essere messo in grado di indicarne il contenuto prima della perquisizione. S’egli si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull’ammis- sibilità di essa spetta alla Corte dei reclami penali fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento.

Art. 70 Gli oggetti sequestrati o custoditi in luogo sicuro devono venire inventariati esatta- mente. Copia dell’inventario è consegnata agli interessati. Gli oggetti custoditi in luogo sicuro sono contrassegnati da un sigillo ufficiale od in altro modo.

Art. 7178

Prima che sia aperta l’istruzione preparatoria, il procuratore generale o gli agenti della polizia giudiziaria che ne hanno la competenza in virtù della legislazione can- tonale possono ordinare un sequestro o una perquisizione.

78 Abrogato dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.01). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 7279

Art. 73 1 Quando le investigazioni sono sospese, la competenza per la confisca di oggetti e valori spetta al procuratore generale. Egli comunica all’interessato la decisione per scritto, con indicazione sommaria dei motivi.80 2 La decisione di confisca è impugnabile, entro 10 giorni, con ricorso alla Corte dei reclami penali81

IXbis.82 Della perquisizione, dell’esame medico e delle misure d’identificazione delle persone

Art. 73bis 83 1 La polizia giudiziaria può perquisire una persona, se:

a. sono soddisfatte le premesse di un arresto; b. vi è il sospetto che la persona ha con sé oggetti che devono essere messi al

sicuro; c. è indispensabile per l’accertamento dell’identità; o d. la persona si trova manifestamente in uno stato che le impedisce di intendere

e di volere e la perquisizione è indispensabile alla sua protezione. 2 La polizia giudiziaria può perquisire una persona al fine di ricercare armi, utensili pericolosi o materiale esplosivo se, date le circostanze, lo esige la sicurezza degli agenti di polizia o dei terzi. 3 La perquisizione deve essere attuata da una persona dello stesso sesso o da un medico, eccetto che tale misura non possa essere differita.

79 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

81 Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

82 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

83 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 73ter 84 1 Il giudice può ordinare l’esame fisico o psichico dell’imputato, ove sia necessario per:

a. accertare i fatti; o b. rilevare la capacità di discernimento, l’idoneità a partecipare a dibattimenti o

a sopportare una detenzione, oppure la necessità di prendere un provvedi- mento.

2 Nella procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria85, compete al procuratore generale della Confederazione ordinare un esame fisico o psichico. 3 Una persona non imputata può essere esaminata contro il proprio volere soltanto se si tratta di accertare un fatto rilevante che non può essere chiarito altrimenti. 4 L’esame dev’essere attuato da un medico o da un’altra persona qualificata. Viola- zioni dell’integrità fisica possono avvenire soltanto se è escluso qualsiasi rischio di pregiudizio. 5 In caso di grave indizio di reato, la polizia giudiziaria può ordinare un prelievo di sangue o di urina.

Art. 73quater 86

La polizia giudiziaria può sottoporre a misure d’identificazione: a. l’imputato, se lo esige l’assunzione delle prove; b. altre persone, onde chiarire l’origine di tracce.

X. Dei testimoni e delle vittime87

Art. 74 Di regola, nessuno può sottrarsi all’obbligo di testimoniare.

84 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

85 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051]. 86 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993

(RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001). 87 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime

di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 7588

Possono rifiutare di testimoniare: a.89 il coniuge, anche se divorziato, il partner registrato, anche se l’unione domesti-

ca registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con l’imputato; abis.90 i parenti e gli affini dell’imputato in linea retta, i fratelli e le sorelle, i

cognati e le cognate; b. le persone nei confronti delle quali, secondo l’articolo 27bis del Codice pena-

le91, non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali qua- lora rifiutino di testimoniare.

Art. 76 1 Il giudice deve avvertire il testimonio della facoltà di rifiutare di deporre, facendo menzione dell’avvertimento nel processo verbale. 2 Se il testimonio si è dichiarato nondimeno disposto a deporre, ha facoltà di revo- care questa dichiarazione nel corso del suo interrogatorio. Le deposizioni fatte resta- no.

Art. 77 Non possono essere obbligati a deporre su segreti loro confidati nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione: gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, le levatrici, e i loro ausiliari.

Art. 78 Nessun funzionario può, senza il consenso dell’autorità da cui dipende, essere inter- rogato come testimonio intorno ad un segreto d’ufficio o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Sono del resto applicabili a questo proposito le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.

Art. 79 Il testimonio può rifiutare di deporre su domande la cui risposta potrebbe esporre lui stesso od uno dei suoi prossimi congiunti, nel senso dell’articolo 75, a procedimento penale o a grave disonore. Il giudice deve astenersi dal porre scientemente domande siffatte.

88 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 giu. 2000 concernente l’adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118 120; FF 1999 6784).

89 Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

90 Introdotta dal n. 19 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

91 RS 311.0. Ora: secondo art. 28a.

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312.0 Procedura penale federale

Art. 80 Di regola, i testimoni sono citati mediante un atto scritto. Devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.

Art. 81 Ciascun testimonio dev’essere sentito fuori della presenza degli altri. Può essere messo a confronto con altri testimoni o con l’imputato.

Art. 82 Il giudice avverte il testimonio dell’obbligo di dire la verità in tutta coscienza e di nulla dissimulare; gli rammenta le conseguenze del rifiuto di testimoniare e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza; lo avverte inoltre che può essere costretto a confermare la sua dichiarazione con giuramento o affermazione solenne.

Art. 83 1 Ove il giudice constati che una delle norme degli articoli 76 o 82 non è stata ottem- perata, egli deve riparare l’omissione e domandare al testimonio se vuol rifiutare o modificare la sua deposizione. Se non è possibile riparare l’omissione o se il testi- monio rifiuta o modifica la sua deposizione, la testimonianza primitiva dev’essere considerata come nulla. 2 Deve pure essere considerata come nulla la deposizione richiesta al testimonio in violazione dell’articolo 77.

Art. 84 1 Il giudice stabilisce le generalità e altre circostanze personali del testimonio e determina particolarmente i suoi vincoli coll’imputato e colla parte lesa, in quanto possano influire sulla sua credibilità. 2 Egli deve constatare se esistono circostanze che danno al testimonio il diritto di rifiutare la sua deposizione. 3 Egli non ha il diritto di domandare al testimonio se sia già stato condannato. Se si afferma che in un caso determinato sia stata pronunciata una pena non radiata dal casellario giudiziario, il giudice può interrogare a questo proposito il testimonio, ove lo reputi indispensabile per valutare la sua credibilità.

Art. 85 1 Il testimonio deve fare oralmente un’esposizione continuata distinguendo esatta- mente ciò ch’egli sa per averlo constatato personalmente e ciò che egli ha udito da terzi. 2 Se la sua deposizione è incompleta, oscura o contraddittoria, il giudice pone domande particolari.

22

Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

3 Il giudice non deve fare le sue interrogazioni in modo da influire sulle risposte del testimonio. Gli è proibito di formulare domande capziose. 4 Le deposizioni vengono inserite nel processo verbale nel loro tenore essenziale.

Art. 86 1 Il tribunale, d’ufficio o a domanda di parte, può costringere il testimonio a confer- mare la sua deposizione con giuramento o, se lo chiede, con affermazione solenne. 2 Per il giuramento la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Giuro d’aver detto in tutta coscienza la pura verità e di non aver nulla dissimu- lato».92 3 Dopo di ciò il testimonio alzando la mano destra pronuncia le parole: «Lo giuro, così come è vero che desidero che Dio mi sia propizio».93 4 Per l’affermazione solenne la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Consapevole del mio dovere di dire la verità, affermo che la mia deposi- zione è sincera e senza reticenze». 5 Dopo di ciò il testimonio tende la mano destra al giudice e pronuncia le parole: «Lo affermo». Il giuramento e l’affermazione solenne non possono essere imposti:

1. alle persone che sono autorizzate a rifiutare di deporre; 2. alle persone che non hanno compiuto gli anni diciotto; 3. alle persone incapaci di discernimento, nonché a quelle la cui percezione

sensitiva o la cui memoria sia molto debole; 4. alle persone che sono state private dei loro diritti politici da una sentenza

penale.

Art. 87 Di regola, i testimoni non sono obbligati a confermare con giuramento o afferma- zione solenne la loro deposizione se non al dibattimento. Possono essere costretti a farlo in precedenza quando sia presumibile che tornerà impossibile o particolarmente difficile procedere al loro interrogatorio durante il dibattimento.

Art. 88 1 Il giudice può far arrestare fino a ventiquattro ore il testimonio che senza motivo legale rifiuta di deporre ovvero di confermare con giuramento o con affermazione solenne la sua deposizione. L’arresto cessa tosto che lo scopo ne sia conseguito. 2 Se il testimonio persiste senza motivo legale nel suo rifiuto di deporre ovvero di confermare con giuramento o affermazione solenne la sua deposizione, il giudice lo

92 Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso. 93 Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso.

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312.0 Procedura penale federale

punisce con una multa disciplinare fino a trecento franchi o con l’arresto fino a dieci giorni. Il testimonio deve pagare le spese cagionate dal suo rifiuto.

Art. 88bis 94

La protezione e i diritti della vittima e dei suoi congiunti sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 capoversi 2 e 3, 34, 35 lettere a e d, 36 e 37 capoverso 2 della legge federale del 23 marzo 200795 concernente l’aiuto alle vittime di reati.

Art. 88ter 96 1 Il procuratore generale può interrogare i testimoni prima dell’apertura dell’istru- zione preparatoria. 2 Gli articoli 74–88bis si applicano per analogia.

XI. Delle ispezioni oculari e delle perizie

Art. 89 1 Il giudice ordina un’ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chia- rire le circostanze della causa. 2 Quando vi sia probabilità di trovare tracce del reato nel luogo dove è stato com- messo, il giudice procede senz’indugio all’ispezione oculare. 3 L’ispezione dev’essere fatta, possibilmente, in presenza dell’imputato, del difen- sore, del procuratore generale e della parte lesa.

Art. 90 1 Il processo verbale dell’ispezione oculare deve dare un’idea quanto più possibile esatta dell’oggetto ispezionato. 2 Occorrendo, il processo verbale sarà corredato di disegni, piani e fotografie.

Art. 91 1 Ogni qualvolta l’opera di periti possa contribuire a far luce sulle circostanze della causa, il giudice ordina una perizia. 2 Si assumeranno dei periti, quando esistano dubbi sulla responsabilità dell’imputato. Questi può, su parere d’un medico, essere mandato in osservazione in un manicomio.

94 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati [RU 1992 2465]. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 23 mar. 2007 concer- nente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5).

95 RS 312.5 96 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 92 1 Il giudice nomina uno o più periti e comunica il loro nome alle parti. 2 Di regola, nessuno è tenuto ad accettare l’ufficio di perito. In via eccezionale, quando le circostanze lo esigano, il giudice può rendere obbligatorio l’ufficio di perito.

Art. 93 I periti promettono di prestare la loro opera secondo scienza e coscienza.

Art. 94 1 Il giudice designa l’oggetto della perizia. 2 Egli può permettere ai periti di esaminare gli atti e autorizzarli, per chiarire le cir- costanze della causa, a rivolgere domande, sotto la sua direzione, ai testimoni ed all’imputato.

Art. 95 Se è possibile, i periti fanno mettere immediatamente a verbale le loro constatazioni. Di regola, danno il loro parere per iscritto.

Art. 96 1 Tanto il giudice quanto le parti hanno il diritto di domandare schiarimenti ai periti. 2 Il giudice può, specialmente quando i periti non sono concordi nelle loro consta- tazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni o le loro relazioni sono incomplete, ordinare, d’ufficio o a richiesta di parte, nuove indagini o una nuova perizia da eseguirsi dai medesimi periti o da altri.

XII. Della lingua da usarsi nel dibattimento

Art. 9797 1 Il dibattimento davanti alla Corte penale si svolge nella lingua dell’imputato, se questi parla tedesco, francese o italiano. Se vi sono più imputati o nei casi dubbi decide il presidente. 2 Davanti alla Corte penale, il procuratore generale ha il diritto di parlare in tedesco, francese o italiano.98

97 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

98 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla legge del 5 ott. 2007 sulle lingue, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 441.1).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 98 1 Di regola, quando persone che non conoscono la lingua nella quale si svolge il dibattimento debbano partecipare ad un’operazione della procedura, si ricorrerà ad un interprete. Le dichiarazioni o deposizioni importanti sono inserite nel processo verbale anche nella lingua in cui sono state fatte. 2 Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.

XIII.99 Della ricusazione, dei termini, della restituzione e degli atti scritti

Art. 99 1 La ricusazione di giudici e cancellieri, come pure i termini e la restituzione per inosservanza di termine sono retti dalla legge del 17 giugno 2005100 sul Tribunale federale. 2 Le disposizioni sulla ricusazione di giudici e cancellieri si applicano anche al procuratore generale della Confederazione, ai giudici istruttori federali e ai loro cancellieri, ai periti, ai traduttori e agli interpreti. 3 Per il recapito elettronico di atti scritti al Tribunale penale federale fa stato l’articolo 42 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale. Il formato è stabilito dal regolamento del Tribunale federale.

Capo secondo: Procedura I. Delle indagini preliminari della polizia giudiziaria

Art. 100 1 Chiunque può denunciare i reati perseguibili d’ufficio in virtù della legislazione federale. 2 Le denunzie devono essere presentate per iscritto od oralmente al Ministero pub- blico della Confederazione o a un agente della polizia giudiziaria. Ne deve essere steso processo verbale. 3 Se non vi è motivo per l’apertura di una procedura delle indagini, il procuratore generale decide di non dare seguito alla denunzia.101 4 Ne devono essere informati la persona denunciata, se è nota, e il denunciante.102

99 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).

100 RS 173.110 101 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095). 102 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

5 La decisione è notificata alla vittima ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991103 concernente l’aiuto alle vittime di reati. La vittima può impugnare la decisione, entro dieci giorni, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.104

Art. 101105 1 In caso di sufficiente sospetto di reati di competenza della giurisdizione federale, il procuratore generale ordina per scritto l’apertura della procedura delle indagini. 2 Il procuratore generale e la polizia giudiziaria procedono alle indagini necessarie per identificare gli autori del reato e accertare i fatti essenziali nonché per assicurare le tracce dei reati e le prove e prendono gli altri provvedimenti indifferibili. 3 Se il reato è punibile soltanto a querela di parte, dev’esserne attesa la presenta- zione; sono fatti salvi i provvedimenti conservativi urgenti.

Art. 101bis 106

La polizia giudiziaria può richiedere informazioni orali o scritte o interrogare per- sone tenute a dare informazioni. Chi ha il diritto di rifiutare la testimonianza deve prima essere avvertito della facoltà di non deporre.

Art. 102107 1 L’imputato e la parte lesa possono chiedere al procuratore generale di procedere ad atti d’indagini. 2 Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli 18 capoversi 1 e 2 e 18bis capoverso 1.108

Art. 102bis 109 1 Ogni persona può chiedere al Ministero pubblico della Confederazione quali dati che la concernono sono trattati dalla polizia giudiziaria.

103 RU 1992 2465, 1997 2952 n. III, 2002 2997, 2005 5685 all. n. 20. RU 2008 1667 art. 46]. Vedi ora la LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5).

104 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

106 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

108 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

109 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

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312.0 Procedura penale federale

2 Il procuratore generale della Confederazione può rifiutare l’informazione se: a. questa potrebbe compromettere le indagini; b. lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna

o esterna della Confederazione; o c. lo esigono interessi preponderanti di un terzo.

3 Ogni persona interessata può esigere che la polizia giudiziaria rettifichi dati ine- satti110. 4 La prova dell’esattezza dei dati dev’essere fornita dalla polizia giudiziaria. Se non può essere provata né l’esattezza né l’inesattezza, ne vien fatta menzione negli atti.

Art. 102ter 111

Se il procuratore generale della Confederazione respinge una domanda d’informa- zione, rettifica o distruzione, il richiedente può impugnare entro dieci giorni la deci- sione con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Art. 102quater 112 1 Prima che sia aperta l’istruzione preparatoria, i dati risultanti dalla procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria possono essere comunicati alle autorità e agli organi seguenti:

a. al Consiglio federale; b. agli organi di polizia giudiziaria, alle autorità giudiziarie nonché ad altre

autorità amministrative federali e cantonali incaricate di compiti di polizia113, se essi hanno bisogno dei dati per un procedimento;

c. agli organi preposti alla protezione dello Stato e alla sicurezza militare; d. agli organi di polizia giudiziaria e ad altri organi amministrativi incaricati di

compiti di polizia degli Stati esteri, nell’ambito dell’articolo 19 della legge federale del 19 giugno 1992114 sulla protezione dei dati;

e. all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza115; f.116 all’Ufficio federale di polizia, nella misura in cui i dati siano necessari allo

svolgimento dei suoi compiti nell’ambito delle leggi federali sull’assistenza

110 Testo rettificato dalla commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051]. 111 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993

(RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001). 112 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993

(RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001). 113 Testo rettificato dalla commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051]. 114 RS 235.1 115 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16

cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). 116 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di

polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RS 361).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

giudiziaria in materia penale o nella misura in cui i dati devono essere regi- strati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL;

g. al Dipartimento federale di giustizia e polizia, se deve rilasciare l’autorizza- zione necessaria per il perseguimento penale di un funzionario, come pure all’autorità preposta al funzionario, che deve prendere posizione in merito all’autorizzazione.

2 La comunicazione può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri come in caso di assistenza giudiziaria (art. 27 cpv. 2 e 3). 3 Dati possono essere comunicati ad altre autorità o a persone private al fine di pre- venire un pericolo imminente. 4 Sono salve le disposizioni in materia d’assistenza giudiziaria contenute in altre leggi in senso formale giusta l’articolo 3 lettera k della legge federale del 19 giugno 1992117 sulla protezione dei dati.

Art. 103 1 Le operazioni della polizia giudiziaria, particolarmente gli arresti e le perquisizioni, sono soggette alle disposizioni della presente legge, anche quando esse siano ese- guite dalla polizia cantonale. 2 Il diritto dell’imputato arrestato di conferire col proprio difensore e il diritto di partecipare all’assunzione di prove sono retti dai principi applicabili all’istruzione preparatoria (art. 116–118).118 3 La polizia giudiziaria può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 2008119 sulla coercizione.120

Art. 104 1 Il procuratore generale dirige le indagini preliminari. 2 Gli agenti della polizia giudiziaria gli fanno immediatamente rapporto, in via di servizio, intorno alle loro indagini e prendono le sue istruzioni.

Art. 105 Se si tratta di reati politici, la risoluzione per promuovere l’azione giudiziaria spetta al Consiglio federale. Fino a questa risoluzione, il procuratore generale prende, in unione cogli agenti della polizia giudiziaria, le misure provvisionali necessarie.

117 RS 235.1. Ora: art. 3 lett. j. 118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095). 119 RS 364 120 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal

1° gen. 2009 (RS 364).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 105bis 121 1 Gli atti della polizia giudiziaria possono essere impugnati con ricorso al procuratore generale. 2 Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214–219.122

1233 …

Art. 106 1 Se non vi sono ragioni per aprire l’istruzione preparatoria, il procuratore generale sospende le indagini. L’imputato deve essere informato della sospensione. Si può rinunciare alla notifica soltanto se:

a. il perseguimento penale o altri importanti interessi pubblici lo esigano, o b. terze persone siano altrimenti esposte a grave pericolo.124

1bis Notifica parimenti questa sospensione alla parte lesa e agli aventi diritto secondo l’articolo 1 della legge federale del 23 marzo 2007125 concernente l’aiuto alle vittime di reati.126 Contro la sospensione delle indagini la parte lesa e la vittima possono ricorrere entro dieci giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le.127

1282 …

Art. 107129

Se la causa compete alla giurisdizione cantonale o se il procuratore generale deferi- sce alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di un caso di competenza della Corte penale, il procuratore generale trasmette gli atti all’autorità cantonale compe- tente.

121 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

123 Abrogato dal n. I della LF del 22 dic. 2001 (RU 2001 3308; FF 1998 1095). 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993

(RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001). 125 RS 312.5 126 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime

di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5). 127 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati

[RU 1992 2465]. Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

128 Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 107bis 130 1 Al termine della procedura federale o cantonale, il Ministero pubblico della Confe- derazione distrugge o archivia gli atti, nella misura in cui non debbano essere conse- gnati all’Archivio federale. 2 Il Ministero pubblico della Confederazione può utilizzare gli atti archiviati presso i suoi servizi o nell’Archivio federale per un’altra procedura e per scopi impersonali qualora esistano elementi concreti per presumere che tali atti potrebbero apportare chiarimenti. 3 Il Consiglio federale regola le modalità.

II. Dell’istruzione preparatoria

Art. 108 1 Il procuratore generale ordina al giudice istruttore di aprire l’istruzione preparato- ria. Nella sua richiesta egli designa la persona dell’imputato e il reato di cui la s’incolpa. Comunica al giudice istruttore gli atti delle indagini preliminari e gli ele- menti di prova. 2 Il procuratore generale può ordinare che l’istruzione sia aperta anche contro uno sconosciuto.

Art. 109 Se il giudice istruttore decide di aprire l’istruzione preparatoria, ne dà avviso alla Corte dei reclami penali.

Art. 110 1 Se il giudice istruttore dubita dell’ammissibilità di un’istruzione preparatoria, egli provoca una decisione della Corte dei reclami penali. Questa decide dopo aver udito il procuratore generale. 2 Se si tratta di reati politici, la risoluzione del Consiglio federale ha effetto obbli- gatorio per il giudice istruttore.

Art. 111 Il giudice istruttore può, d’ufficio o a richiesta del procuratore generale, estendere l’istruzione preparatoria ad altri fatti e ad altre persone. Deve far indicare negli atti i motivi di questa estensione e portarli a conoscenza del procuratore generale e della Corte dei reclami penali.

130 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 112 Se l’imputato non può essere raggiunto dal giudice istruttore, questi ha il diritto, col consenso del procuratore generale, di sospendere provvisoriamente l’istruzione pre- paratoria. In caso di divergenza di opinioni, decide la Corte dei reclami penali.

Art. 113 1 Il giudice istruttore prosegue le sue indagini quanto occorra al procuratore generale per decidere se debba mettere l’imputato in istato d’accusa o sospendere l’istruzione. 2 Egli raccoglie i mezzi di prova per il dibattimento.

Art. 114 1 Il processo verbale deve essere letto alle persone che hanno partecipato all’opera- zione. Esse lo sottoscrivono dopo avervi apportate le rettifiche e le aggiunte che loro fossero suggerite dalla lettura. 2 Se questa lettura fa nascere dubbi sull’esattezza del processo verbale, si deve pro- cedere ad una nuova audizione. 3 Se qualcuno ricusa di sottoscriversi, ne vien fatta menzione nel verbale con indi- cazione del motivo.

Art. 115 1 L’imputato, la parte lesa ed il procuratore generale possono chiedere al giudice istruttore di procedere a determinati atti d’istruzione.131 Lo stesso diritto spetta alla parte lesa nella misura necessaria per la tutela delle sue ragioni civili. 2 Il giudice istruttore decide sulle richieste delle parti.

Art. 116 Il procuratore generale ha il diritto di esaminare gli atti. Quando lo scopo dell’istru- zione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere l’esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza.

Art. 117 L’imputato detenuto è autorizzato a conferire a voce e per iscritto col proprio difen- sore. Il giudice istruttore può, in via eccezionale, limitare o far cessare per un tempo determinato queste comunicazioni quando l’interesse dell’istruzione lo esiga.

Art. 118 Il giudice istruttore può, nella misura compatibile col buon andamento dell’istru- zione, permettere al procuratore generale, al difensore e alla parte lesa di assistere

131 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

all’interrogatorio dell’imputato. Alle stesse condizioni può permettere alle parti di esser presenti all’assunzione di prove.

Art. 119 1 Quando il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell’istruzione preparatoria, fissa alle parti un termine entro il quale possono chiedere un completamento d’istruzione. Su queste richieste, decide egli stesso. 2 Le parti hanno il diritto di prendere conoscenza degli atti completi; l’imputato, occorrendo, sotto sorveglianza. 3 Decise tutte le richieste, il giudice istruttore chiede l’istruzione preparatoria dan- done avviso alla Corte dei reclami penali e trasmettendo al procuratore generale gli atti accompagnati dal suo rapporto finale.

III. Della desistenza dal procedimento e della messa in stato d’accusa132

Art. 120133 1 Il procuratore generale può, nel corso dell’istruzione preparatoria o dopo la chiusu- ra di essa, desistere dal procedimento. 2 La decisione di desistenza dal procedimento è motivata brevemente. 3 Essa è notificata:

1. all’imputato; 2. alla parte lesa; 3.134 agli aventi diritto secondo l’articolo 1 della legge federale del 23 marzo

2007135 concernente l’aiuto alle vittime di reati; 4. al giudice istruttore; 5. alla Corte dei reclami penali.

4 La parte lesa e la vittima, indipendentemente dal fatto che facciano valere pretese civili, possono, entro dieci giorni, impugnare la decisione di desistenza dal procedi- mento dinanzi alla Corte dei reclami penali.

132 Avanti art. 125. Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

133 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

134 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5).

135 RS 312.5

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312.0 Procedura penale federale

Art. 120bis 136 1 In caso di decisione di desistenza dal procedimento, il procuratore generale è com- petente per la confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli notifica per scritto la decisione all’interessato e ne indica sommariamente i motivi. 2 La decisione di confisca può essere impugnata entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali.

Art. 121137

Art. 122 1 All’imputato che è messo al beneficio della dichiarazione di non doversi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un’indennità per pregiudizio risultante dal carcere preventivo o da altri atti dell’istruzione. L’indennità può essere negata qualora l’im- putato abbia provocato o intralciato le operazioni dell’istruzione col proprio atteg- giamento reprensibile o con la propria leggerezza. 2 Se il procedimento è stato provocato da dolo o da grave negligenza del denunziante o della parte lesa, questi possono essere condannati a rimborsare, in tutto o in parte, l’indennità alla Confederazione. 3 Il procuratore generale sottopone gli atti, per decisione, insieme con la sua propo- sta, alla Corte dei reclami penali. È dato modo alle persone in causa di presentare le loro osservazioni.138 4 Queste disposizioni si applicano altresì alla procedura per le indagini preliminari.

Art. 123 Se si scoprono nuove prove o nuovi fatti che rendono verosimile la colpevolezza dell’imputato, il procuratore generale può ordinare la riapertura dell’istruzione.

Art. 124 Il procuratore generale deve prendere in custodia gli atti dell’istruzione sospesa. Questi atti non possono essere esaminati se non allo scopo di salvaguardare un legittimo interesse. Se il procuratore generale ne rifiuta l’esame, la Corte dei reclami penali decide.

Art. 125 Se vi sono indizi sufficienti di reità a carico dell’imputato, il procuratore generale emette l’atto d’accusa.

136 Introdotto dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

137 Abrogato dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

138 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 126139 1 L’atto d’accusa deve indicare:

1. l’accusato; 2. il reato imputatogli, con i suoi elementi di fatto e di diritto; 3. le disposizioni penali applicabili; 4. i mezzi di prova invocati per il dibattimento; 5. la composizione della Corte penale (art. 27 della LF del 4 ott. 2002140 sul

Tribunale penale federale). 2 Esso non è motivato.

Art. 127141 1 Il procuratore generale notifica l’atto d’accusa:

1. a ogni accusato e al suo difensore; 2. alla parte lesa; 3. alla vittima di un reato secondo l’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre

1991142 concernente l’aiuto alle vittime di reati; 4. alla Corte penale, insieme con gli atti; 5. al giudice istruttore.

2 L’atto d’accusa non è impugnabile.

Art. 128 a 134143

139 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

140 RS 173.71 141 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,

in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). 142 RU 1992 2465, 1997 2952 n. III, 2002 2997, 2005 5685 all. n. 20. RU 2008 1667]. Vedi

ora la LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5).

143 Abrogati dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

35

312.0 Procedura penale federale

IV.144 Della preparazione del dibattimento

Art. 135145

Art. 136146 1 Se l’accusato non ha ancora un difensore, il presidente della Corte penale lo avverte che ha il diritto di designarlo. 2 Se l’accusato non fa uso di questo diritto entro il termine impartitogli, il presidente gli designa un difensore d’ufficio.

Art. 137 1 Il presidente fissa all’accusato e alla parte lesa un termine per indicare i mezzi di prova. Sì l’uno che l’altra sono tenuti a precisare nei loro memoriali i fatti che suf- fragano di prove. …147 2 Il presidente porta a conoscenza del procuratore generale i memoriali presentati dalle altre parti e gli fissa un termine per completare l’esposizione delle prove indi- cate nell’atto d’accusa. 3 Le parti hanno il diritto di esaminare gli atti; l’accusato, occorrendo, sotto sorve- glianza. Il presidente prende le disposizioni necessarie.

Art. 138 1 Il presidente può ordinare d’ufficio la citazione di testimoni o di periti o l’assun- zione di altre prove in vista del dibattimento. 2 Egli può rifiutare di citare testimoni o periti ovvero respingere altri mezzi di prova, se non li ritiene pertinenti. Le parti hanno, in questo caso, il diritto di rinnovare le loro richieste alla Corte. 3 Il presidente comunica alle parti la sua ordinanza circa le prove.

Art. 139 Se si prevede che una prova non potrà essere prodotta al dibattimento, per esempio a cagione della malattia di un testimonio, o se è indicato di far eseguire prima del pro- cesso un’ispezione dall’autorità giudiziaria, il presidente o la Corte può ordinare che questa prova sia raccolta prima del dibattimento dalla Corte o per mezzo di uno o più giudici delegati o incaricati. È data facoltà, se possibile, alle parti di assistere

144 Nuovo testo. giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

145 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

146 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

147 Ultimo per. abrogato dal n. 2 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati [RU 1992 2465].

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

all’operazione. Se non vi assistono, deve essere loro comunicato il processo verbale prima del dibattimento.

Art. 140 1 Il presidente fa circolare gli atti tra i membri della Corte penale.148 2 Egli stabilisce il luogo, il giorno e l’ora d’apertura del dibattimento. 3 Emette le citazioni; di regola, queste sono notificate al più tardi sette giorni prima del dibattimento. 4 L’accusato a piede libero è citato sotto comminatoria d’essere tradotto con la forza pubblica se rimane assente senza una giustificazione sufficiente.

Art. 141149

La Corte penale può, se lo reputa utile e dopo aver consultato le parti, istituire dibat- timenti distinti per singoli accusati.

150

Art. 142 a 145

V. Del dibattimento151

Art. 146 1 Il presidente dirige il dibattimento e prende le disposizioni che non sono riservate alla Corte. 2 Il presidente e la Corte devono far emergere con tutti i mezzi legali la verità.

Art. 147 1 I giudici devono assistere al dibattimento per tutta la sua durata. L’accusato non può assentarsi dall’udienza se non col permesso o per ordine del presidente. 2 La Corte può, in via eccezionale, dispensare l’accusato dall’obbligo di comparire e permettergli di farsi rappresentare da un difensore.

148 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

149 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

150 Abrogato dal n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

151 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 148 1 Il dibattimento avviene anche in assenza dell’accusato. Il difensore deve esservi nondimeno ammesso. 2 Se la Corte reputa necessaria la comparsa personale dell’accusato, rinvia il dibat- timento. Essa raccoglie nondimeno le prove la cui produzione non consenta dila- zione. 3 Il condannato in contumacia può, se è stato senza sua colpa impedito di presentarsi al dibattimento, chiedere per iscritto alla Corte penale, entro il termine di dieci giorni a contare da quello in cui ha avuto notizia della sentenza, che questa sia revocata. Se la richiesta è ammessa, si procede ad un nuovo dibattimento. 4 La richiesta non sospende l’esecuzione della sentenza che se la Corte o il suo pre- sidente lo ordini.

Art. 149 Se il difensore non si presenta al dibattimento, questo viene dalla Corte rimandato. È riservato l’articolo 25.

Art. 150 Il dibattimento ha luogo senza interruzioni. Il presidente può peraltro ordinare delle brevi sospensioni.

Art. 151 Aperto il dibattimento, il presidente invita l’accusato a dichiarare le sue generalità: nome, età, professione, domicilio e luogo d’origine.

Art. 152 1 Dopo l’appello dei testimoni e dei periti, il presidente invita i testimoni a ritirarsi nella sala loro riservata, vietando loro di intrattenersi sulla causa. 2 I periti assistono al dibattimento. 3 Fatto l’appello, il presidente può licenziare testimoni o periti per un tempo deter- minato.

Art. 153 Fatto l’appello dei testimoni, il presidente fa leggere l’atto d’accusa dal cancelliere.

Art. 154 1 Ciò fatto, il presidente chiede alle parti se desiderano proporre eccezioni circa la competenza o la composizione della Corte ovvero altre questioni pregiudiziali.

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

2 Resta riservato il diritto delle parti di proporre, sino alle fine del dibattimento, l’eccezione della cosa giudicata e quella di prescrizione, nonché gli incidenti per vizi di procedura che risultassero soltanto nel corso successivo del dibattimento stesso.

Art. 155 1 Risolte le questioni pregiudiziali, il presidente invita l’accusato a spiegarsi sui capi d’accusa. 2 Se l’accusato contraddice le sue dichiarazioni precedenti, queste possono essergli contrapposte. 3 Se l’accusato non compare, può essere data lettura delle sue dichiarazioni anteriori.

Art. 156 Se l’accusato confessa in modo fededegno il reato imputatogli nell’atto di accusa, la Corte può, col consenso del procuratore generale e dell’accusato, rinunciare intera- mente o in parte all’assunzione delle prove.

Art. 157 1 Se è necessaria l’assunzione di prove, il presidente avverte anzitutto le parti ch’esse hanno diritto di chiedere il completamento dei mezzi di prova indicati prima del dibattimento. 2 Questo diritto può essere esercitato fino all’esaurimento della procedura probatoria. La Corte vigila tuttavia a che il dibattimento non sia prolungato senza necessità. 3 La Corte può, sino alla fine del dibattimento, ordinare d’ufficio l’assunzione di altre prove.

Art. 158 1 Il presidente stabilisce l’ordine nel quale le prove devono essere assunte. Egli interroga i testimoni ed i periti. 2 Di regola, i testimoni citati a richiesta dell’accusato o del difensore sono interrogati da ultimo.

Art. 159 1 I giudici, il procuratore generale, la parte lesa, il difensore e l’accusato possono, per mezzo del presidente, fare ai testimoni e ai periti domande atte a chiarire circostanze della causa. Il presidente può accordare la facoltà di rivolgere direttamente queste domande. Nella stessa guisa, possono essere poste domande all’imputato. 2 La Corte decide le contestazioni circa l’ammissibilità di una domanda.

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312.0 Procedura penale federale

Art. 160 Se un testimonio non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha già precedentemente deposto, o se si mette in contraddizione con la precedente deposizione, può essergli letto il corrispondente brano della sua deposizione.

Art. 161 1 I periti esprimono oralmente il loro parere. Possono consultare le loro relazioni. 2 La Corte può far allontanare l’accusato dalla sala d’udienza, quando sia da temere che dando in presenza di lui un parere sul suo stato fisico o mentale, gliene possa derivare pregiudizio nella salute.

Art. 162152

Art. 163 Il presidente non può congedare i testimoni e i periti prima della chiusura del dibat- timento, senza il consenso delle parti.

Art. 164 1 Sarà data lettura dei documenti e dei processi verbali relativi alle ispezioni oculari. 2 Se un testimonio, un perito od un accusato è morto o se, per una ragione perentoria, non gli è possibile comparire nel dibattimento, può essere data lettura delle sue dichiarazioni.

Art. 165 Se, durante il dibattimento, il procuratore generale emette un nuovo atto d’accusa motivato da un altro reato dell’accusato, la Corte penale può, col consenso di questo, giudicare nello stesso tempo il nuovo reato, purché essa ne sia competente.

Art. 166 Se il procuratore generale si convince nel corso del dibattimento che il fatto costi- tuisce un altro reato o che è punibile con una pena maggiore di quanto avesse ammesso, egli può rettificare l’accusa. La Corte sente a questo proposito le parti. Essa aggiorna, d’ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all’accusa o alla difesa sia necessaria una più ampia preparazione.

Art. 167 1 Esaurita l’assunzione delle prove, il procuratore generale motiva le proprie conclu- sioni circa la colpevolezza e la pena.

152 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

2 Ha, in seguito, la parola la parte civile. Il procuratore generale è autorizzato, col consenso di essa, a rappresentarla. 3 Successivamente prende la parola la difesa. 4 Ogni parte ha diritto alla replica. Se per diversi accusati si presentano più difensori, il presidente può dar loro la parola una seconda volta, anche se il procuratore gene- rale rinunzia alla replica. 5 L’accusato ha per ultimo la parola.

Art. 168 1 Se non è il caso di altri provvedimenti, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e ordina di procedere immediatamente alla deliberazione della sentenza. 2 La Corte pronuncia o l’assoluzione o la condanna dell’accusato. Se, per ragioni di procedura, l’accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso. 3 La sentenza deve essere pronunciata a maggioranza.

Art. 169 1 La Corte non si pronuncia che sul fatto indicato nell’accusa. 2 Tiene conto delle risultanze della procedura preliminare e del dibattimento.153 3 Sull’attendibilità e sul valore delle prove raccolte, la Corte decide secondo il suo libero convincimento.

Art. 170 Se la Corte reputa che il fatto costituisce un altro reato o è punibile con una pena maggiore di quella prevista dall’accusa, il presidente ne informa l’accusato avverten- dolo che può difendersi da questa imputazione. La Corte aggiorna, d’ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all’accusa o alla difesa sia necessaria una più ampia preparazione.

Art. 171 1 La Corte deduce dalla pena privativa della libertà il carcere preventivo sofferto, in quanto esso o il suo prolungamento non sia stato determinato dal contegno del con- dannato dopo il reato. In caso di condanna alla sola multa, essa può tener conto in equa misura della durata del carcere preventivo. 2 È considerata come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell’istruttoria o per ragioni di sicurezza.

153 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 172 1 Le spese del procedimento penale, comprese quelle delle indagini preliminari, dell’istruzione preparatoria, della messa in stato d’accusa e dell’attività requirente vanno a carico del condannato.154 La Corte può peraltro, per ragioni speciali, condo- nargliele interamente o in parte. 2 La Corte decide se e in quale misura più condannati rispondano solidalmente delle spese. 3 In caso di sospensione del procedimento secondo l’articolo 168, la Confederazione assume, di regola, le spese a proprio carico.

Art. 173 1 L’accusato assolto può essere condannato a pagare le spese causate dalla sua man- cata comparsa ad un atto di procedura. 2 La Corte lo può anche condannare a pagare interamente o in parte delle spese, s’egli abbia determinato per sua colpa l’apertura dell’istruzione o se abbia con rag- giri intralciato notevolmente il procedimento. 3 Queste disposizioni sono applicabili anche nel caso di sospensione del procedi- mento, nel senso dell’articolo 168.

Art. 174 Se la Corte respinge le pretese della parte civile, essa la può condannare a pagare le spese di procedura che sono state causate dall’esame delle pretese stesse.

Art. 175 1 Se la Corte ammette interamente o parzialmente, o solo in massima, le pretese di diritto civile, essa condanna l’accusato, a richiesta della parte lesa, a rimborsare a quest’ultima interamente o in parte le proprie spese. 2 Se le pretese della parte civile sono respinte, questa deve, a richiesta dell’accusato, rimborsare una parte adeguata delle spese delle parti.

1553 …

Art. 176 In caso di assoluzione, la Corte decide, in conformità dell’articolo 122 capoverso 1, sull’assegnazione di un’indennità all’accusato assolto.

154 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

155 Abrogato dal n. 2 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati [RU 1992 2465].

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 177 Se il procedimento è stato provocato con dolo o per negligenza grave del denun- ciante, la Corte può condannarlo a rimborsare alla Confederazione, in tutto od in parte, le spese processuali e le indennità. Essa lo invita in precedenza, se è possibile, a far valere le sue ragioni.

Art. 178 Il presidente pronuncia la sentenza in udienza pubblica. Dà lettura del dispositivo, comunica la parte essenziale dei considerandi e avverte le parti del diritto di ricorrere in cassazione al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione della sentenza.156

Art. 179 1 La sentenza deve indicare:

1. il luogo e la data dei dibattimenti; 2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere,

dell’imputato e del suo difensore, della parte civile e del suo patrocinatore o rappresentante;

3. il reato specificato nell’atto di accusa; 4. le conclusioni delle parti.

2 La sentenza deve enunciare: 1. in caso di condanna:

a. i fatti ritenuti provati; b. in quali di questi fatti sono stati ravvisati del reato; c. le circostanze che determinano la misura della pena; d. le disposizioni della legge che sono state applicate; e. il dispositivo;

2. in caso di assoluzione: a. la constatazione che il fatto imputato all’accusato non risulta provato o

non è punibile; b. il dispositivo;

3. in caso di sospensione: a. le circostanze che motivano la sospensione; b. il dispositivo.

3 La sentenza deve contenere, in tutti e tre i casi, una decisione motivata concernente le spese e le conclusioni della parte civile.

156 Nuovo testo del per. giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 180 1 La redazione della sentenza con i considerandi deve essere compiuta, di regola, entro i dieci giorni da quando fu pronunciata. 2 Una copia deve essere mandata, esente da spese, a ciascuna delle parti. 3 Ove la sentenza non possa essere intimata né all’accusato né al suo difensore, ne sarà pubblicato il dispositivo nel Foglio federale.

Art. 181157 1 Il processo verbale del dibattimento contiene:

1. l’indicazione del luogo e della data del dibattimento; 2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere,

dell’accusato e del suo difensore, della parte lesa e del suo patrocinatore o rappresentante nonché il reato indicato nell’atto d’accusa;

3. il riassunto delle dichiarazioni delle persone sentite e le domande importanti poste dal presidente, lo svolgimento del dibattimento e la constatazione dell’osservanza delle formalità prescritte, le istanze e le conclusioni delle parti, le decisioni prese in proposito e il dispositivo della sentenza.

2 Se il tenore di una dichiarazione è particolarmente importante, il presidente può ordinare, d’ufficio o su richiesta di una parte, che il processo verbale la riproduca integralmente.

VI. …158

Art. 182 a 209

VII. Delle pretese di diritto civile

Art. 210159 1 Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere nella procedura penale federale. Esse sono giudicate dai tribunali penali federali nella misura in cui l’imputato non sia stato assolto o il procedimento abbandonato. 2 Il tribunale penale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.

157 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

158 Abrogato dal n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

159 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

3 Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la parte lesa ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.

Art. 211 L’azione civile deve essere prodotta al più tardi all’apertura del dibattimento.

Art. 212 1 La nullità della sentenza penale pronunciata in seguito a domanda di revisione o a ricorso al Tribunale federale comporta la nullità della decisione sulle pretese di diritto civile.160 2 Se la causa penale è ripresa, l’azione civile può essere riproposta.

Art. 213161

Il giudice istruttore e il presidente della Corte penale possono accordare alla parte lesa il gratuito patrocinio alle condizioni previste nell’articolo 64 capoversi 1, 2 e 4 della legge del 17 giugno 2005162 sul Tribunale federale.

Capo terzo: Dei mezzi di ricorso I. Del reclamo

Art. 214 1 È ammesso il reclamo contro le operazioni od omissioni del giudice istruttore. 2 Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui la operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno.

Art. 215 1 Il rappresentante legale dell’imputato può presentare reclamo di moto proprio. 2 Se l’imputato è detenuto, dev’esser posto in grado di esercitare il proprio diritto di reclamo.

160 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

161 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).

162 RS 173.110

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312.0 Procedura penale federale

Art. 216163

Il reclamo deve essere presentato per scritto al Tribunale penale federale. Il detenuto può consegnarlo alla direzione delle carceri, la quale deve farlo pervenire immedia- tamente al Tribunale penale federale.

Art. 217164

Il ricorso contro un atto del giudice istruttore dev’essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Art. 218 Il reclamo non sospende l’esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini.

Art. 219 1 Se il reclamo non appare senz’altro irricevibile o infondato, il presidente della Corte dei reclami penali o il giudice da questi designato lo notifica al giudice istrut- tore assegnandogli un termine per la risposta. Spirato questo termine, la Corte dei reclami penali decide.165 2 Se il reclamo è dichiarato fondato, la Corte dei reclami penali ordina le misure necessarie.166

1673 …

II.168

Art. 220 a 228

163 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

165 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

166 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

167 Abrogato dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

168 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

III. Della revisione

Art. 229 La revisione di una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale passata in giudicato può essere domandata:169

1. a favore del condannato, in ogni tempo: a. se elementi di prova o fatti decisivi, che non sono stati sottoposti al tri-

bunale giudicante, mettono in dubbio la colpevolezza dell’accusato o dimostrano che il reato da lui commesso era meno grave di quello per il quale è stato condannato;

b. se, dopo la condanna, è stata pronunciata una seconda sentenza penale inconciliabile con la prima;

2. contro l’accusato assolto o il condannato, fin tanto che il reato non sia pre- scritto, se i fatti o elementi di prova di carattere decisivo, che non sono stati sottoposti al tribunale giudicante, stabiliscono la sua colpevolezza o dimo- strano che il reato commesso era più grave di quello per il quale è stato con- dannato, specialmente se, dopo la sentenza, egli ha fatto una confessione degna di fede;

3. se la sentenza è stata pronunciata in conseguenza di atti punibili; 4.170 se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una decisione defini-

tiva una violazione della Convenzione del 4 novembre 1950171 per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocol- li, nella misura in cui un’indennità pecuniaria non sia atta a rimediare alle conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per rimediare a tali conseguenze; la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 di detta Convenzione.

Art. 230 1 Per ciò che concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere domandata:

1. nei casi previsti dall’articolo 229 numeri 1 lettera b e 3; 2. nei casi in cui non sono stati sottoposti al tribunale giudicante dei fatti o ele-

menti di prova di carattere decisivo, tali da determinare una valutazione diversa delle pretese civili.

2 La revisione per i motivi indicati al numero 2 dev’essere domandata entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti. Essa non può più essere doman- data spirati che siano dieci anni dalla intimazione della sentenza.

169 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

170 Introdotto dal n. 15 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

171 RS 0.101

47

312.0 Procedura penale federale

Art. 231 1 La revisione può essere domandata:

a. dal procuratore generale; b.172 dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascen-

dente e discendente, dai fratelli e sorelle e dal coniuge o dal partner registrato; c. dal danneggiato, se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sen-

tenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest’ultime.173

2 È applicabile per analogia l’articolo 215.

Art. 232 1 La domanda di revisione deve essere presentata per scritto al Tribunale penale federale.174 2 Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano. 3 La domanda di revisione sospende l’esecuzione della sentenza soltanto se la Corte penale lo ordina.175

Art. 233176

Se la domanda di revisione è conforme alle norme della legge, la Corte penale la notifica alle altre parti e assegna loro un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.

Art. 234177

La Corte penale ordina, se è il caso, l’assunzione di prove. Può incaricarne uno dei suoi membri o rivolgersi, per rogatoria, all’autorità cantonale. La Corte dà alle parti la facoltà di assistere all’assunzione delle prove.

Art. 235 1 Esaurita l’assunzione delle prove, il presidente fissa alle parti un termine per la pre- sentazione delle loro osservazioni scritte.

172 Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registra- ta, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

173 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].

174 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

175 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

176 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

177 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

48

Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

2 A richiesta di una parte, il presidente ordina una discussione orale. Le parti sono libere di comparire personalmente o di presentare per iscritto dei memoriali.

Art. 236178

Se la domanda di revisione è fondata, la Corte penale annulla la sentenza e ne pro- nuncia una nuova

Art. 237 1 Se, nella procedura di revisione, il condannato è assolto o se il verdetto toglie il procedimento iniziato contro di lui, egli deve essere reintegrato in tutti i suoi diritti. Le multe e le spese gli sono rimborsate. A sua richiesta, gli viene assegnata un’in- dennità adeguata, e la sentenza è pubblicata, a spese della Confederazione, nel Foglio federale e, se il tribunale lo reputa indicato, in altri giornali. 2 Se il condannato è morto, la Corte di cassazione può, a richiesta degli interessati, assegnare un’adeguata indennità alle persone verso le quali il condannato aveva obblighi di assistenza o che hanno subito un torto particolare a cagione della sua con- danna.

Art. 238 1 Se la domanda di revisione è respinta, le spese di procedura possono essere messe a carico del richiedente. 2 Può essere assegnata un’indennità alla controparte.179

Capo quarto: Dell’esecuzione

Art. 239 1 Le decisioni della Corte penale divengono esecutive se:

1. il termine di ricorso al Tribunale federale è trascorso inutilizzato; 2. il ricorso non ha effetto sospensivo per legge o per pronuncia del Tribunale

federale; 3. il Tribunale federale ha respinto il ricorso o lo ha dichiarato irricevibile.180

2 Quando si tratta di una pena di reclusione o d’un condannato che potrebbe sottrarsi all’esecuzione della pena o frapporvi ostacoli, il tribunale può ordinare l’immediata incarcerazione.

178 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

179 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].

180 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 240 1 Il Consiglio federale provvede che le sentenze e le decisioni delle giurisdizioni penali federali siano eseguite. 2 I Cantoni sono obbligati ad eseguire queste sentenze e decisioni. 3 La pena è fatta eseguire in conformità della legislazione cantonale, in quanto il diritto federale non disponga altrimenti. L’alta vigilanza spetta alla Confederazione.

Art. 241 1 Il tribunale giudicante designa il Cantone incaricato d’eseguire una pena privativa della libertà o una misura.181 2 La Confederazione rimborsa al Cantone le spese di mantenimento dei detenuti. La Corte dei reclami penali decide le contestazioni.

Art. 242 L’esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa o interrotta dal Consiglio federale se le condizioni di salute del condannato o altre circostanze speciali lo esi- gano.

Art. 243 1 Le autorità cantonali riscuotono le multe e ne versano l’importo alla cassa federale. 2 In caso di morte del condannato, la multa cade.

Art. 244182

Capo quinto:183 Spese del procedimento

Art. 245184 1 Alle spese e indennità nella procedura giudiziaria sono applicabili per analogia gli articoli 62–68 della legge del 17 giugno 2005185 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie.

181 Nuovo testo giusta il n. III 4 della LF del 18 mar. 1971 che modifica il CP, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mar. 1971).

182 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

183 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

184 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).

185 RS 173.110

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

2 La tassa di giustizia è di 200 a 250 000 franchi. Se particolari motivi lo giustifica- no, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite massimo, ma al massimo raddoppiarlo.

Art. 246186 1 Sono prelevate spese procedurali per le indagini preliminari, per la procedura di ricorso secondo l’articolo 105bis capoverso 1, per l’istruzione preparatoria, per l’esercizio dei diritti di parte del procuratore generale della Confederazione nel- l’istruzione preparatoria nonché per la messa in stato d’accusa e l’attività requirente. Tali spese comprendono gli emolumenti e gli esborsi causati dal procedimento, dalla messa in stato d’accusa e dall’attività requirente. 2 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti e gli esborsi.

Art. 246bis 187 1 In caso di rinuncia a procedere all’indagine preliminare, di sospensione dell’inda- gine preliminare o di sospensione dell’istruzione preparatoria, la cassa federale assume di regola le spese procedurali. 2 Le spese di cui al capoverso 1 possono essere messe a carico, interamente o in parte:

a. dell’imputato che ha determinato o complicato illecitamente e per sua colpa il procedimento;

b. del denunziante o della parte lesa che ha provocato o complicato con dolo o negligenza grave il procedimento.

3 Se il procuratore generale accoglie un ricorso ai sensi dell’articolo 105bis capover- so 1, la cassa federale assume le spese procedurali. Se respinge il ricorso interamente o in parte, il procuratore generale può metterle interamente o in parte a carico del ricorrente, se il ricorso è stato fatto in modo temerario o se il ricorrente ha intralciato notevolmente con raggiri il procedimento.

Art. 246ter 188 1 Se una causa di diritto penale federale è delegata a un’autorità cantonale in virtù degli articoli 18 o 18bis, le spese del procedimento federale sono esposte e documen- tate separatamente negli atti. 2 Il giudice decide secondo il proprio diritto procedurale l’attribuzione di tali spese alle parti e ai terzi a favore della cassa federale.

186 Abrogato dal n. 15 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

187 Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

188 Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

51

312.0 Procedura penale federale

Parte terza: Procedura davanti ai tribunali cantonali in materia penale federale I. Disposizioni generali

Art. 247 1 Le autorità cantonali istruiscono e giudicano le cause di diritto penale federale che sono attribuite loro dalla legislazione federale o deferite loro dal procuratore gene- rale.189 2 Esse applicano in questi casi il diritto penale federale. 3 Ove il diritto federale non disponga altrimenti, la causa viene istruita e la pena ese- guita secondo le norme della legislazione cantonale. La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione delle pene.

Art. 248 Se la procedura penale del Cantone permette alla persona lesa di costituirsi parte civile nel processo penale, la stessa facoltà le spetta anche per le cause di diritto penale federale.

Art. 249 L’autorità giudicante valuta liberamente le prove; essa non è vincolata da regole concernenti le prove legali.

Art. 250 Il tribunale che, in caso di concorso di più reati o di più disposizioni penali, deve applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione e quella del Can- tone, commisurerà la pena a norma dell’articolo 21190.

Art. 251 1 Le decisioni devono essere comunicate alle parti a voce o per iscritto. Se la comu- nicazione è stata fatta a voce, il processo verbale delle deliberazioni deve indicare quando essa è stata fatta. 2 In tutti i casi devono essere indicati i termini e le autorità di ricorso. 3 Alla parte che ne fa richiesta sarà rilasciata gratuitamente copia della decisione.

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

190 L’art. 21 è abrogato. Ora: a norma dell’art. 68 n. 1 CP (RS 311.0).

52

Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 252191 1 Nelle cause di diritto penale federale le autorità d’un Cantone devono prestare il loro concorso a quelle degli altri Cantoni, tanto durante il procedimento quanto per l’esecuzione della sentenza.

1922 … 3 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide le contestazioni circa il rifiuto di assistenza o il rimborso di spese.

Art. 253 1 La Confederazione non rimborsa nessuna spesa ai Cantoni. 2 Ove nessuna legge federale disponga altrimenti, l’importo delle multe è devoluto ai Cantoni.

II. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale deferite dal procuratore generale alle autorità cantonali 193

Art. 254194 1 Se il procuratore generale deferisce una causa di diritto penale federale a un Can- tone, il procedimento può essere chiuso soltanto con una sentenza o con una dichia- razione di non doversi procedere. 2 Se il reato è stato commesso in diversi Cantoni o all’estero, ovvero se l’autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio in diversi Cantoni, il diritto e l’obbligo di istruire e giudicare la causa spettano al Cantone al quale il procuratore generale o la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale l’ha deferita.

Art. 255195

Tutte le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comuni- cate senza indugio al procuratore generale.

191 Vedi anche gli art. 352 e 357 CP (RS 311.0). 192 Abrogato (art. 354 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CP - RS 311.0). 193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095). 194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095). 195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

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312.0 Procedura penale federale

Art. 256196

Art. 257197 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dalla procedura investigatoria e dall’istruzione. 2 I particolari relativi all’indennizzo sono retti dall’articolo 17 capoversi 5–7.

III. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale attribuite dalla legislazione federale alle autorità cantonali

Art. 258 Se l’autorità federale competente chiede alle autorità cantonali di perseguire reati contro leggi federali che conferiscono alla Confederazione un diritto di alta vigi- lanza, la giurisdizione del Cantone deve senz’altro aprire il procedimento e provve- dere all’istruzione.

Art. 259 Nei casi di procedimento per reati contro leggi federali che conferiscono alla Con- federazione un diritto particolare di alta vigilanza, il procuratore generale può ordi- nare indagini, se gli atti punibili sono stati totalmente o parzialmente commessi all’estero o in più Cantoni.

Art. 260198

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide in merito a conte- stazioni tra procuratore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di criminalità economica e criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale199.

Art. 259 a 261200

196 Abrogato dal n. I della LF del 22 dic. 2001 (RU 2001 3308; FF 1998 1095). 197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877). Vedi anche le disp. trans. di detta modfica alla fine del presente testo.

198 Abrogato dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).

199 RS 311.0 200 Abrogati dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Art. 262 2011 e 2 …

3 Per quanto concerne il foro in caso di reati commessi da più coautori, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può derogare alle norme dell’arti- colo 349 del Codice penale svizzero.202

Art. 263 2031 e 2 …

3 Per quanto concerne il foro in caso di concorso di reati, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può derogare alle norme dell’articolo 350 del Codice penale svizzero.204

2054 …

Art. 264206

Art. 265207 1 Il Consiglio federale può disporre, mediante ordinanza, che siano comunicate al procuratore generale o a un’altra autorità federale, immediatamente e senza spese, le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in cause di diritto penale federale. 2 In tutti gli altri casi il procuratore generale può esigere che gli sia comunicata per informazione, in copia integrale e senza spese, la sentenza o la dichiarazione di non doversi procedere.

IIIbis.208

Art. 265bis a 265quinquies

201 Abrogati dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 202 Nuovo testo giusta l’art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0). 203 Abrogati dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 204 Nuovo testo giusta l’art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0). 205 Abrogato dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 206 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale

(RS 173.71). 207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002

(RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095). 208 Introdotto dal n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della

Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Abrogato dal n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

55

312.0 Procedura penale federale

IV.209 Del diritto di ricorso davanti alle autorità cantonali

Art. 266 Il procuratore generale può in ogni caso avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale contro sentenze, decisioni amministrative di carattere penale nonché dichiarazioni di non doversi procedere emesse dalle autorità cantonali se:

a. ha deferito alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio della causa di dirit- to penale;

b. ha sostenuto l’accusa davanti ai tribunali cantonali; c. secondo l’articolo 265 capoverso 1 o un’altra legge federale, la decisione

deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un’altra autorità federale.

Art. 267 1 Se la decisione cantonale indica compiutamente i motivi su cui è fondata, il procu- ratore generale può ricorrere, entro venti giorni dalla comunicazione, all’autorità cantonale competente con atto scritto e motivato. 2 Altrimenti, il procuratore generale può, entro dieci giorni dalla comunicazione, chiedere all’autorità giudicante copia della decisione motivata. Quest’ultima è impu- gnabile ai sensi del capoverso 1. 3 Se la motivazione scritta è rilasciata d’ufficio successivamente, si applica il termine di ricorso di cui al capoverso 1.

V.210 …

Art. 268 a 278bis

209 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).

210 Abrogato dal n. 10 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).

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Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Parte quarta: Contestazioni sulla competenza e sull’assistenza giudiziaria nazionale211

Art. 279212 1 In caso di contestazioni sulla competenza tra la Confederazione e un Cantone o tra Cantoni, l’autorità di perseguimento penale adita per prima sottopone la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 2 La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione o di un Cantone pronunciata dall’autorità cantonale di perseguimento penale o dal procuratore gene- rale della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami pena- li; quest’ultima può essere adita anche in caso di ritardo nella pronuncia di una siffatta decisione. Gli articoli 214–219 si applicano per analogia. 3 In caso di contestazioni sull’assistenza giudiziaria nazionale, le autorità federali e cantonali interessate possono adire la Corte dei reclami penali.

Art. 280 a 320213

Parte quinta:214

Art. 321 a 326

Parte sesta: Riabilitazione. Sospensione della pena I. Della riabilitazione

Art. 327 a 330215

Art. 331 1 Se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale, la domanda di riabilitazione deve essere presentata a tale Corte.216 2 Il presidente della Corte penale assume le informazioni necessarie. 3 Egli sottopone, per preavviso, la domanda e gli atti al procuratore generale.

211 Abrogata dal n. 2 dell’all. al DPA (RS 313.0). Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

212 Abrogato dal n. 2 dell’all. al DPA (RS 313.0). Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

213 Abrogati dal n. 2 dell’all. al DPA (RS 313.0). 214 Abrogata dal n. 2 dell’all. al DPA (RS 313.0). 215 Abrogati(o) dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 216 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle

Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

57

312.0 Procedura penale federale

Art. 332 Se la Corte penale pronuncia la riabilitazione, la sua decisione viene comunicata al governo del Cantone di domicilio del riabilitato, nonché al riabilitato stesso.

Art. 333 1 A domanda del riabilitato, la decisione della Corte penale è pubblicata nel Foglio federale ed in altri giornali. 2 Le spese della procedura di riabilitazione sono sopportate dal richiedente. Possono essere condonate, se questi provi il suo stato di povertà.

Art. 334 Se la sentenza è stata pronunciata dal tribunale di un Cantone, l’autorità cantonale competente decide circa la domanda di riabilitazione in conformità delle disposizioni della presente legge.

II. Della sospensione della pena

Art. 335 a 338217

Art. 339218

Art. 340 Se il tribunale deve applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione e quella di un Cantone, la sospensione dell’esecuzione della pena deve essere rego- lata dalle disposizioni della legge applicabile al reato più grave.

Art. 341 1 Nelle cause giudicate dalla Corte penale, la revoca è pronunciata, a richiesta del procuratore generale e dopo aver sentito il condannato, da tale Corte.219 2 I Cantoni designano le autorità competenti e regolano la procedura per la revoca nelle cause di diritto penale federale giudicate dalle loro autorità.

217 Abrogati(o) dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 218 Abrogato dal n. 2 dell’all. al DPA (RS 313.0). 219 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle

Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

58

Organizzazione giudiziaria in materia penale 312.0

Parte settima: Disposizioni finali

Art. 342 1 A contare dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie emanate dalla Confederazione e dai Cantoni. 2 Sono particolarmente abrogati:

1. la legge federale del 30 giugno 1849220 sul modo di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione;

2. la legge federale del 27 agosto 1851221 sulla procedura penale federale; 3. gli articoli 73 e 76 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853222; 4. l’articolo 10 e il capitolo III (art. 105 a 174), nonché l’articolo 220 numero 2

della legge del 22 marzo 1893223 sull’organizzazione giudiziaria federale.

Art. 343 Con l’attuazione del Codice penale svizzero224, le disposizioni della presente legge relative alla confisca (art. 71 e 72), alla competenza locale (art. 260 a 263), alla riabilitazione (art. 327 a 330) ed alla sospensione dell’esecuzione della pena (art. 335 a 338) saranno sostituite dalle corrispondenti disposizioni di esso Codice.

Art. 344 Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 marzo 2007225

Se sono state fatte valere prima dell’entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007 e non hanno potuto essere indennizzate conformemente al diritto previgente, le spese straordinarie di cui agli articoli 17 capoverso 4 e 257 capoverso 1 occasionate ai Cantoni dopo il 1° gennaio 2002 sono indennizzate in applicazione della modifica del 23 marzo 2007.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1935226

220 [RU I 88, 28 127 art. 227 cpv. 2] 221 [RU II 734] 222 [RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6. RU 54 799 art. 398 cpv. 2

lett. a] 223 [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine,

disp. fin. mod. 20 giu. 1947. CS 3 499 art. 169] 224 RS 311.0 225 RU 2007 6087; FF 2006 3877 226 DCF del 2 ott. 1934 (RU 50 842).

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312.0 Procedura penale federale

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