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Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (stato 1° aprile 2007)

 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (Stato 1° aprile 2007)

241Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)

del 19 dicembre 1986 (Stato 1° aprile 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 31sexies, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 19833, decreta:

Capitolo 1: Scopo

Art. 1 La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell’interesse di tutte le parti interessate.

Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale

Art. 2 Principio È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altri­ menti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a. denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d’affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;

RU 1988 223 1 [CS 1 3; RU 1981 1244]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 97, 122 e 123

della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal

1° gen. 2001 (RS 272). 3 FF 1983 II 985

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241 Concorrenza sleale

b.4 dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d’affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;

c. si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali;

d. si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d’altri;

e. paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d’altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza;

f. offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest’offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l’in­ ganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;

g. inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell’offerta; h. pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita

particolarmente aggressivi; i. inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d’uti­

lizzazione, l’utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni; k.5 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare

inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l’ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo;

l.6 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finan­ ziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;

m.7 offre o conclude, nell’ambito di un’attività d’affari, un contratto di credito al consumo o una vendita a rate anticipate, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull’oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revo­ ca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4086 4087; FF 1994 III 403).

5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

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241Concorrenza sleale – LF

n.8 omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebi­ tamento del consumatore;

o.9 trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto e omette di chiedere preliminarmente il consenso dei clienti, di menzionare correttamente il mit­ tente o di indicare la possibilità di opporvisi in modo agevole e gratuito; chi, nell’ambito della vendita di merci, opere o prestazioni, ottiene le coordinate dei propri clienti indicando loro che hanno la possibilità di opporsi all’invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione non agisce in modo slea­ le se trasmette loro, senza il loro consenso, pubblicità di massa per merci, opere e prestazioni proprie analoghe.

Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a. incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui; b. ...10

c. induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d’affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;

d.11 incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il com­ pratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare il contratto con lui.

Art. 4a12 Corruzione attiva e passiva 1 Agisce in modo sleale chiunque:

a. offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un asso­ ciato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento;

8 Introdotta dal n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

9 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921 939; FF 2003 6883).

10 Abrogata dal n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

11 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

12 Introdotto dal n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

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b. in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.

2 Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.

Art. 5 Sfruttamento di una prestazione d’altri Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a. sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;

b. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne auto­ rizzati;

c. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.

Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illeci­ to.

Art. 7 Inosservanza di condizioni di lavoro Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali.

Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza, a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace:

a. derogano notevolmente all’ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, o

b. prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

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Sezione 2: Legittimazione attiva

Art. 9 Principio 1 Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:

a. di proibire una lesione imminente; b. di far cessare una lesione attuale; c. di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

2 Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. 3 Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni13, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle dispo­ sizioni sulla gestione d’affari senza mandato.

Art. 10 Azioni di clienti, di organizzazioni e della Confederazione14 1 Le azioni previste nell’articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. 2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:15

a. associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difen­ dere gli interessi economici dei loro membri;

b. organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedi­ cano alla protezione dei consumatori;

c.16 la Confederazione, se essa ritiene necessario proteggere la reputazione della Svizzera all’estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva risie­ dono all’estero.

Art. 11 Azioni contro il datore di lavoro Se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell’esercizio delle sue incombenze di servizio o d’affari, le azioni previste nell’arti­ colo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.

13 RS 220 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992

(RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312). 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992

(RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312). 16 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992

(RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

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Sezione 3: Disposizioni di procedura

Art. 12 Connessione17 181 ...

2 Se è connessa con una controversia civile fondata su una legge federale che preve­ de un’istanza cantonale unica o altri fori, l’azione civile per concorrenza sleale può anche essere proposta in questa istanza o a questi fori. Se è prevista un’istanza can­ tonale unica, il ricorso per riforma al Tribunale federale è ammesso senza riguardo al valore litigioso.

Art. 13 Procedura di conciliazione o procedura giudiziaria semplice e rapida Per le controversie concernenti la concorrenza sleale i Cantoni prevedono, fino a un valore litigioso fissato dal Consiglio federale, una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Questa procedura è applicabile anche alle controversie senza un valore litigioso.

Art. 13a19 Inversione dell’onere della prova 1 Il giudice può esigere dall’inserzionista la prova dell’esattezza materiale delle alle­ gazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell’inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appro­ priata nel singolo caso. 2 Il giudice può considerare inesatte le allegazioni di fatto se le prove richieste non sono prodotte oppure sono valutate insufficienti.

Art. 14 Provvedimenti cautelari Gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero20 si applicano per analogia ai prov­ vedimenti cautelari.

Art. 15 Tutela dei segreti di fabbrica e di affari 1 Nelle controversie di cui all’articolo 3 lettera f e nel caso dell’articolo 13a, devono essere tutelati i segreti di fabbrica e di affari delle parti.21 2 I mezzi probatori atti a rivelare tali segreti possono essere resi accessibili alla con­ troparte soltanto per quanto compatibile con la tutela del segreto.

17 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

18 Abrogato dal n. 14 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272). 19 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994

(RU 1994 375 376; FF 1993 I 609). 20 RS 210 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994

(RU 1994 375 376; FF 1993 I 609).

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241Concorrenza sleale – LF

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo Sezione 1: Indicazione dei prezzi al consumatore

Art. 16 Obbligo d’indicare i prezzi 1 Per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effet­ tivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale disciplina l’indicazione dei prezzi e delle mance. 3 Ai beni e servizi misurabili sono inoltre applicabili le disposizioni dell’articolo 11 della legge federale del 9 giugno 197722 sulla metrologia.

Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.

Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:

a. indicare prezzi; b. annunciare riduzioni di prezzo o c. menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.

Art. 19 Obbligo d’informare 1 Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere docu­ menti in quanto necessario per l’accertamento dei fatti. 2 Sottostanno all’obbligo d’informare:

a. le persone e le ditte che offrono merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano;

b. le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fan- no uso;

c. le organizzazioni dell’economia; d. le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedi­

cano alla protezione dei consumatori. 3 L’obbligo d’informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l’articolo 42 della legge del 4 dicembre 194723 di procedura civile federale. 4 Rimangono salve le disposizioni cantonali di procedura amministrativa e penale.

22 RS 941.20 23 RS 273

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Art. 20 Esecuzione 1 L’esecuzione compete ai Cantoni, l’alta vigilanza alla Confederazione. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Sezione 2: Liquidazioni e operazioni analoghe

Art. 21 e 2224

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 2325 Concorrenza sleale 1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.26 2 Può sporgere querela chiunque è legittimato all’azione civile secondo gli articoli 9 e 10.

Art. 24 Violazione dell’obbligo d’indicare i prezzi al consumatore 1 Chiunque, intenzionalmente,

a. disattende l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16); b. contravviene alle prescrizioni sull’indicazione dei prezzi nella pubblicità

(art. 17); c. indica prezzi in modo fallace (art. 18); d. disattende l’obbligo di informare in materia d’indicazione dei prezzi

(art. 19); e. contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito

all’indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con una multa sino a 20 000 franchi.27 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

24 Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403). 25 Nuovo testo giusta il n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel

diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

26 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

27 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

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Art. 2528

Art. 26 Infrazioni commesse nell’azienda Alle infrazioni commesse nell’azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo.

Art. 27 Perseguimento penale 1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 2 Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione, all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia pubblica, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere in materia di indicazione dei prezzi ai consuma­ tori.30

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 30 settembre 194331 sulla concorrenza sleale è abrogata.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 198832

28 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403). 29 RS 313.0 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995

(RU 1995 4086 4087; FF 1994 III 403). 31 [CS 2 935; RU 1962 1085 art. 2 , 1970 308, 1978 2057] 32 DCF del 14 dic. 1987 (RU 1988 231).

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