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Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d’invenzione (stato 1° luglio 2011)

 Microsoft Word - 232.141.it.doc

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Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI1)

del 19 ottobre 1977 (Stato 1° luglio 2011)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35b, 40d capoverso 5, 40e capoverso 5, 50a capoverso 4, 56 capoverso 3, 59c capoverso 4, 65, 140l e 141 della legge del 25 giugno 19542 sui brevetti, LBI (legge), visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),4

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo primo: Rapporti con l’Istituto federale della proprietà intellettuale5

Art. 16 Competenza 1 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) esegue i lavori amministra- tivi derivanti dalla legge. 2 L’esecuzione degli articoli 86a–86k della legge e degli articoli 112–112f della presente ordinanza spetta all’Amministrazione federale delle dogane.7

Art. 2 Data di presentazione degli invii postali 1 Per gli invii postali provenienti dalla Svizzera, il giorno di consegna all’ufficio postale è considerato come data di presentazione. Fa stato la data del bollo apposto dall’ufficio postale mittente o del bollo apposto dall’ufficio postale ricevente se quello dell’ufficio postale mittente manca o è illeggibile; se anche il bollo dell’ufficio postale ricevente manca o è illeggibile, è considerato come data di presentazione il giorno

RU 1977 2171 1 Abbreviazione introdotta dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 2 RS 232.14 3 RS 172.010.31 4 Nuovo testo giusta l'art. 19 dell'O del 25 giu. 2008 sulla protezione delle varietà, in vigore

dal 1° set. 2008 (RU 2008 3595). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 7 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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della ricezione dell’invio da parte dell’Istituto8. Il mittente è autorizzato a provare una data di consegna anteriore. 2 Per gli invii postali provenienti dall’estero, la data presa in considerazione è quella del primo bollo apposto da un ufficio postale svizzero; se il bollo manca o è illeg- gibile, è considerato come data di presentazione il giorno della ricezione dell’invio da parte dell’Istituto. Il mittente è autorizzato a provare una data di ricezione anteriore da parte di un ufficio postale svizzero.

Art. 39 Firma 1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’Istituto. 3 La firma sulla richiesta di concessione del brevetto (art. 24) o del certificato (art. 127c) non è necessaria. L’Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

Art. 4 Lingua 1 Gli scritti inviati all’Istituto devono essere redatti in tedesco, in francese o in italiano (lingue ufficiali). 2 La lingua ufficiale scelta dal depositante10 al momento del deposito costituisce la lingua della procedura. 3 La lingua scelta inizialmente per la redazione degli atti tecnici sarà mantenuta. Modificazioni apportate agli atti tecnici in un’altra lingua non saranno accolte. Ciò vale pure per la rinuncia parziale (art. 24 della legge). 4 Qualora altri scritti siano presentati in una lingua diversa da quella della procedura, l’Istituto può esigere una traduzione in questa lingua. 5 I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale saranno presi in considerazione unicamente se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale. Sono riservati gli articoli 40 capoverso 2, 45 capoverso 3 e 75 capoverso 4.11

8 Espressione sostituita dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 10 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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6 Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata e vi siano dubbi sulla sua esattezza, l’Istituto può richiederne l’attestazione entro il termine assegnato a questo scopo. L’Istituto comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l’attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non presentato.12 7 Se gli atti di una domanda divisa (art. 57 della legge), di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 e 30 della legge) o di una dichiarazione che rivendica il diritto di priorità in base a un primo deposito svizzero (priorità interna, art. 17 cpv. 1ter della legge), non sono redatti nella lingua della domanda di brevetto anteriore o del brevetto iniziale, l’Istituto assegna al depositante o al titolare del brevetto un termine entro il quale può essere presentata una traduzione in questa lingua.13

Art. 4a14 Comunicazione elettronica 1 L’Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 4b15 Prove 1 Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’Istituto può richiedere che vengano presentate delle prove. 2 Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabilisce un termine per la presentazione delle prove.

Art. 5 Pluralità di richiedenti 1 Le persone che sono contitolari di una domanda di brevetto devono o designare quella di esse cui l’Istituto può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte o nominare un mandatario comune. 2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, la persona indicata per prima nella richiesta è ritenuta destinatario delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle persone muove obiezioni, l’Istituto invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.

Art. 616 Recapito impossibile di una comunicazione Se il recapito di una decisione ufficiale al depositante, al titolare o al mandatario non è possibile, la decisione è pubblicata.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

14 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443). 15 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 16 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

(RU 2002 1122).

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Art. 7 Successione In caso di decesso del depositante, l’Istituto assegna agli eredi che gli sono noti un termine onde regolare la successione per quanto concerne la domanda di brevetto; esso può prorogare questo termine in modo adeguato.

Capitolo 2: Rappresentanza

Art. 817 Rapporti dell’Istituto con il mandatario 1 Fintanto che il depositante o il titolare del brevetto ha un mandatario, l’Istituto invia le sue comunicazioni esclusivamente a quest’ultimo. 2 Accetta comunicazioni da parte di depositanti o titolari di brevetto rappresentati.

Art. 8a18 Procura Se un depositante o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all’Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l’Istituto può esigere una procura scritta.

Art. 919

Capitolo 3: Termini

Art. 1020 Computo 1 Il computo dei termini si fonda sulla legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa. 2 Se un termine si calcola in mesi o in anni, il giorno in cui il termine si estingue è il giorno, dell’ultimo mese o dell’ultimo anno, il cui numero corrisponde al giorno in cui il termine inizia a decorrere. Se manca il giorno corrispondente, il giorno in cui il termine si estingue è l’ultimo giorno dell’ultimo mese.22 3 Quando un termine ha inizio con una data di priorità e qualora più priorità siano rivendicate, è decisiva la data di priorità più remota.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

18 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483). 19 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 21 RS 172.021 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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Art. 11 Durata 1 I termini assegnati nel corso della procedura d’esame saranno stabiliti in funzione della mole probabile di lavoro del depositante. Essi saranno di due mesi al minimo e cinque mesi al massimo. 2 …23

Art. 12 Proroga dei termini 1 I termini la cui durata è fissata dalla legge o dall’ordinanza non possono essere pro- rogati. 2 Gli altri termini sono prorogati, se la persona che richiede la proroga fa valere motivi sufficienti prima della scadenza del termine.24 3 Un termine non è sospeso da richieste di precisazione, a meno che la risposta dell’Istituto non implichi il contrario. 4 …25

Art. 13 Conseguenze dell’inosservanza di un termine 1 Se la legge o la presente ordinanza non prevedono altre conseguenze, l’inosservanza di un termine provoca il rigetto della richiesta da parte dell’Istituto. 2 Qualsiasi comunicazione che stabilisce un termine deve indicare le conseguenze provocate dall’inosservanza di detto termine. 3 L’inosservanza di un termine può provocare unicamente le conseguenze che sono state indicate.

Art. 1426 Proseguimento della procedura 1 È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta dei termini:

a. per l’esecuzione di una firma mancante (art. 3); b. per l’inoltro e la correzione delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 3,

39a cpv. 2 e 3); c. per il deposito di materiale biologico e per l’indicazione del numero del

deposito (art. 45b e 45d); d. nel quadro dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo alla

forma (art. 46–52); e. per il pagamento della tassa di ricerca (art. 53); f. per il pagamento della tassa di rivendicazione (art. 53a cpv. 1 e 61a cpv. 2);

23 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 25 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

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g. per la richiesta di rinvio dell’esame relativo al contenuto (art. 62 cpv. 1 e 3, 62a cpv. 1);

h. per il pagamento delle tasse di trasmissione, di ricerca e internazionali (art. 121 e 122);

i. per la richiesta di esecuzione di una ricerca di tipo internazionale (art. 126 cpv. 2);

j. per la richiesta di restituzione delle tasse annuali (art. 127m cpv. 6); k. per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del R sulle

tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale del 28 apr. 199727, RT-IPI);

l. per la copertura dell’importo mancante nell’ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IPI).

2 Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, la richiesta di proseguimento della procedura è respinta. Al depositante deve prima essere data la possibilità di fare entro un termine adeguato delle osservazioni sul rifiuto previsto.

Art. 15 Reintegrazione nello stato anteriore. a. Forma e contenuto della domanda

1 La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 della legge) contiene l’indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per l’inoltro della domanda di reintegrazione l’atto omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la domanda di reintegrazione non è presa in considerazione.28 2 La tassa29 di reintegrazione deve essere pagata.30

Art. 16 b. Esame della domanda 1 Se la tassa di reintegrazione non è ancora stata pagata al momento della presenta- zione della domanda, l’Istituto assegna al depositante un termine supplementare per il pagamento.31 2 Se i fatti esposti per motivare la domanda non sono resi verosimili, l’Istituto assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se i motivi addotti sono insufficienti, l’Istituto respinge la domanda. Al depositante deve prima essere data la possibilità di fare entro un termine adeguato delle osservazioni sul rifiuto previsto.32

27 RS 232.148 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 29 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

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3 Se la domanda è accettata, la totalità o una parte della tassa di reintegrazione può essere restituita al depositante.33

Capitolo 4: Tasse

Art. 1734 Ordinamento delle tasse L’importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nella RT-IPI35.

Art. 17a36 Generi di tasse37 1 Per ottenere o mantenere in vigore il brevetto, devono essere pagate le tasse seguenti:38

a.39 la tassa di deposito; b.40 la tassa di rivendicazione; c.41 la tassa di esame; d. …42

e.43 le tasse annuali. 2 …44

Art. 1845 Tasse annuali a. Esigibilità in generale

1 Le tasse annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagate anticipatamente ciascun anno a contare dall’inizio del quinto anno dopo il deposito. 2 Le tasse annuali scadono l’ultimo giorno del mese in cui la data di deposito è stata attribuita alla domanda di brevetto.46

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 35 RS 232.148 36 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 42 Abrogata dal n. I dell’O dell’11 ago. 1999 (RU 1999 2629). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 44 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

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3 Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza è riscossa una soprattassa.47

Art. 18a48 b. Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto

1 Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore l’importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito secondo l’articolo 57 della legge. 2 Per un nuovo brevetto costituito (art. 25 cpv. 2, 27 o 30 della legge) l’importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito del brevetto iniziale. 3 Le tasse annuali già scadute alla data del deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto devono essere pagate entro i sei mesi successivi a questa data; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi, è riscossa una soprattassa.

Art. 18b49 c. Inosservanza del termine di pagamento 1 Una domanda di brevetto per la quale non è stato pagato in tempo una tasse annuale esigibile è respinta; un brevetto per il quale non è stato pagato in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro. 2 L’Istituto cancella il brevetto con effetto alla data della scadenza della tassa annuale non pagata; se è rilasciato soltanto dopo questa data, il brevetto è cancellato con effetto alla data del suo rilascio. Il titolare è avvisato dell’avvenuta cancellazione.

Art. 18c50 d. Pagamento anticipato 1 Le tasse annuali possono essere pagate al più presto due mesi innanzi alla scadenza. 2 Se cancella un brevetto, l’Istituto restituisce la tassa annuale non ancora scaduta.

Art. 18d51 e. Richiamo di pagamento L’Istituto attira l’attenzione del depositante o del titolare del brevetto sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conse- guenze dell’inosservanza di detto termine.52 A domanda del depositante o del titolare

47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

48 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

49 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

50 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

51 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

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del brevetto, l’Istituto può indirizzare avvisi anche a terzi che effettuano regolarmente i pagamenti per conto del depositante o del titolare del brevetto. All’estero non viene spedito alcun avviso.

Art. 1953

Art. 19a54

Art. 20 Restituzione Qualora una domanda sia ritirata o respinta nella sua totalità, l’Istituto restituisce le tasse seguenti:55

a.56 qualsiasi tassa annuale pagata in anticipo, non ancora scaduta; b. …57

c.58 la tassa di ricerca alle condizioni previste nell’articolo 54 capoverso 4; d.59 la tassa di esame, nella misura in cui l’Istituto non ha ancora iniziato l’esame

relativo al contenuto.

Titolo secondo: Domanda di brevetto Capitolo primo: Generalità

Art. 2160 Documenti richiesti Chi desidera ottenere un brevetto deve presentare i seguenti documenti:

a. la richiesta di rilascio del brevetto; b. la descrizione dell’invenzione; c. almeno una rivendicazione; d. i disegni ai quali si riferisce la domanda; e. l’estratto;

53 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 54 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Abrogato dal n. I dell’O del

3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 57 Abrogata dal n. I dell’O dell’11 ago. 1999 (RU 1999 2629). 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 59 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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f. la menzione dell’inventore; g. se è il caso, il documento di priorità

Art. 22 Correzione di errori 1 Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti possono essere corretti su richiesta o d’ufficio; sono fatti salvi gli articoli 37 e 52.61 2 La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro.

Capitolo 2: Richiesta di concessione del brevetto

Art. 2362 Forma La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall’Istituto.

Art. 24 Contenuto 1 La richiesta deve contenere le indicazioni seguenti:

a. l’istanza di concessione di un brevetto; b. il titolo dell’invenzione (art. 26 cpv. 1); c. il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l’indirizzo del

depositante; d.63 un elenco degli atti presentati; e. …64

2 La richiesta deve inoltre contenere: a.65 se il depositante non è domiciliato in Svizzera o non ha sede in Svizzera, il suo

recapito in Svizzera; abis.66 se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed

eventualmente il suo recapito in Svizzera; b. se vi sono più richiedenti, la designazione del destinatario;

61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

64 Abrogata dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247). 66 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

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c.67 se si tratta di una domanda divisa, la designazione della domanda come tale, il numero della domanda anteriore e la data di deposito rivendicata;

d. se è rivendicata una priorità, la dichiarazione di priorità (art. 39); e. se è invocata un’immunità derivante da una esposizione, la dichiarazione rela-

tiva a tale immunità (art. 44).

Capitolo 3: Atti tecnici

Art. 25 In generale 1 La descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l’estratto costituiscono gli atti tecnici. Ogni parte costitutiva deve cominciare su un nuovo foglio. 2 Gli atti tecnici devono essere presentati in tre esemplari. 3 Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione.68 I fogli non devono essere piegati e devono essere utilizzati solo da un lato. 4 Essi devono essere presentati su carta flessibile, bianca, liscia, non lucida e resi- stente, nel formato A4 (29, 7 cm x 21 cm). 5 Le pagine del testo devono presentare sulla sinistra un margine vergine di almeno 2,5 cm; gli altri margini saranno di 2 cm. 6 Tutti i fogli devono essere numerati in cifre arabe. 7 Le pagine devono essere dattilografate o stampate. I simboli e altri segni grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati. È prescritto almeno l’interlinea 1½. I caratteri devono essere scelti in modo tale che le maiuscole siano alte almeno 0,21 cm. La scrittura deve essere indelebile. 8 La descrizione, le rivendicazioni e l’estratto non devono contenere disegni. 9 Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni della legge federale del 9 giugno 197769 sulla metrologia; altre unità di misura possono essere utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.70 10 Di regola, si devono utilizzare soltanto i termini, segni e simboli tecnici comune- mente accettati nel ramo. La terminologia e i segni utilizzati nella domanda di bre- vetto devono essere uniformi.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

69 RS 941.20 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987

(RU 1986 1448).

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11 Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico degli atti tecnici (art. 4a), l’Istituto può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente capitolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.71

Art. 26 Descrizione 1 La descrizione comincia con un titolo che dia una designazione tecnica chiara e concisa dell’invenzione. Il titolo non deve contenere alcuna denominazione di fanta- sia. Il titolo definitivo è stabilito d’ufficio.72 2 …73 3 L’introduzione descrive le caratteristiche fondamentali dell’invenzione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico e la sua soluzione.74 4 La descrizione conterrà un’enumerazione delle figure rappresentate nei disegni e indicherà brevemente il contenuto di ogni figura. 5 Essa deve contenere almeno un esempio di realizzazione dell’invenzione, a meno che questa non sia sufficientemente esposta in un altro modo. 6 Nella misura in cui ciò non sia evidente, la descrizione deve indicare esplicitamente in che modo l’oggetto dell’invenzione può essere utilizzato industrialmente. 7 e 8 …75

Art. 2776 Elenco della sequenza 1 Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza redatto con- formemente all’allegato C alle disposizioni amministrative del Trattato di coopera- zione del 19 giugno 197077 in materia di brevetti (PCT). 2 L’elenco della sequenza prodotto dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione.

Art. 28 Disegni78 1 La superficie utile dei fogli che contengono i disegni non deve eccedere 26,2 cm × 17 cm, né essere inquadrata.

71 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 73 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 75 Abrogati dal n. I dell’O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448). 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 77 RS 0.232.141.1 78 RU 1978 74

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2 I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere pubblicati così come sono ed essere adatti alla riproduzione elettronica.79 3 Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici. 4 La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riprodu- zione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.80 Nei casi in cui figura su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente; di regola non sono ammesse altre indicazioni di grandezza. 5 Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono essere semplici e chiari.81 6 I segni di riferimento utilizzati nei disegni devono corrispondere a quelli usati nella descrizione o nelle rivendicazioni. 7 Ove occorra, gli elementi di una figura possono essere rappresentati su più fogli a condizione che si possa costituire comodamente la figura ponendo i fogli uno accanto all’altro. 8 Le diverse figure devono essere nettamente separate le une dalle altre, ma disposte senza spreco di spazio. Esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli. 9 I disegni non devono contenere spiegazioni; sono ammesse brevi indicazioni e appunti che rendono il disegno maggiormente comprensibile e sono espressi nella lingua della domanda.82

Art. 29 Rivendicazioni 1 Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell’invenzione. 2 Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso.83 3 Esse devono essere ordinate in modo sistematico, chiaro e logico. 4 Di regola esse non devono contenere rinvii alla descrizione o ai disegni, né, in par- ticolare, espressioni del genere di «come descritto nella parte … della descrizione» o «come illustrato nella figura … dei disegni». 5 I segni di riferimento che, nei disegni, rinviano alle caratteristiche tecniche dell’in- venzione, saranno riportati, tra parentesi, nelle rivendicazioni, se in tal modo è facilitata la comprensione di dette rivendicazioni. Essi non limitano le rivendicazioni.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

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6 Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.

Art. 3084 Rivendicazioni indipendenti 1 Qualora la domanda di brevetto contenga parecchie rivendicazioni indipendenti, di uguale categoria o di categorie differenti (art. 52 della legge), il legame tecnico che esprime il concetto inventivo generale deve apparire da queste stesse rivendicazioni. 2 Questa condizione è segnatamente ritenuta soddisfatta se la domanda di brevetto contiene una delle combinazioni seguenti di rivendicazioni indipendenti:

a. oltre ad una prima rivendicazione per un procedimento: una rivendicazione per un mezzo d’esecuzione di detto procedimento, una rivendicazione per il prodotto che ne risulta e una rivendicazione sia per un’applicazione di detto procedimento, sia per un’utilizzazione di questo prodotto;

b.85 oltre ad una prima rivendicazione per un prodotto o per un dispositivo: una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto prodotto o dispositivo, una rivendicazione per un mezzo d’esecuzione di questo proce- dimento e una rivendicazione per un’utilizzazione di detto prodotto o dispo- sitivo.

c. …86

Art. 3187 Rivendicazioni dipendenti 1 Qualsiasi rivendicazione dipendente deve riferirsi ad almeno una rivendicazione precedente e contenere le caratteristiche che contraddistinguono la forma speciale d’esecuzione, oggetto di questa rivendicazione. 2 Una rivendicazione dipendente può riferirsi a più rivendicazioni precedenti, purché le enumeri in modo chiaro ed esaustivo. 3 Tutte le rivendicazioni dipendenti devono essere raggruppate in modo chiaro.

Art. 31a88 Tassa di rivendicazione Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci rivendicazioni esenti da tassa; per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagata una tassa di rivendicazione.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

86 Abrogata dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987

(RU 1986 1448). 88 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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Art. 32 Forma e contenuto dell’estratto 1 L’estratto deve contenere l’informazione tecnica che permette di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto.89 2 L’estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utiliz- zazioni principali dell’invenzione.90 3 Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l’invenzione, una delle medesime almeno deve figurare nell’estratto; i suoi simboli devono essere spiegati.91 4 Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l’invenzione, uno dei medesimi almeno deve essere designato per essere ripreso nell’estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare nell’estratto.92 5 Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.93 6 L’estratto non conterrà più di centocinquanta parole.

Art. 33 Estratto definitivo 1 Il contenuto definitivo dell’estratto è stabilito d’ufficio.94 2 …95

Capitolo 4: Menzione dell’inventore

Art. 3496 Forma 1 La menzione dell’inventore deve essere fatta in un documento separato contenente il suo nome, cognome e indirizzo. 2 La menzione dell’inventore non è necessaria, se la domanda contiene le indicazioni di cui al capoverso 1.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 95 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448). 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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Art. 35 Termine 1 Se la menzione dell’inventore non è stata presentata contemporaneamente alla richiesta, essa può ancora essere presentata entro sedici mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità. 2 Al depositante che presenta una domanda divisa (art. 57 della legge), l’Istituto assegna un termine di due mesi per presentare la menzione dell’inventore, se il ter- mine previsto al capoverso 1 non scade più tardi. 3 L’Istituto respinge la domanda di brevetto se la menzione dell’inventore non è stata presentata in tempo utile.

Art. 3697

Art. 37 Rettifica 1 Il depositante o il titolare del brevetto può domandare la rettifica della menzione dell’inventore. A questa domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore.98 2 Se la persona designata a torto come inventore è già menzionata nelle pubblicazioni dell’Istituto o iscritta nel registro dei brevetti, la rettifica sarà pure registrata e pub- blicata.99 3 Una volta presentata, la menzione dell’inventore non viene più restituita.

Art. 38 Rinuncia alla menzione 1 Una rinuncia dell’inventore ad essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell’Istituto è presa in considerazione solo se il depositante presenta all’Istituto una dichiarazione di rinuncia dell’inventore entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità.100 2 La dichiarazione deve contenere il numero del deposito, deve essere datata e prov- vista della firma dell’inventore.101 3 Se la dichiarazione di rinuncia non è redatta né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.102

97 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448). 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4483). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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4 Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa alle prescrizioni, essa e la menzione dell’inventore sono classate a parte. L’esistenza di questi documenti è menzionata nell’incarto.103

Capitolo 5: Priorità e immunità derivata da un’esposizione Sezione 1: Priorità

Art. 39104 Dichiarazione di priorità 1 La dichiarazione di priorità comprende le seguenti indicazioni:

a. la data del primo deposito; b. lo Stato nel quale o per il quale è stato effettuato il primo deposito; c. il numero del primo deposito.

2 La dichiarazione di priorità deve essere presentata unitamente alla richiesta di rilascio del brevetto. Essa può essere presentata entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue. 3 Il depositante può correggere la dichiarazione di priorità entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata o, se la correzione comporta il differimento di tale data, entro 16 mesi dalla prima data di priorità corretta, se questo termine di 16 mesi scade prima; la correzione può essere presentata entro quattro mesi dalla data di deposito.

Art. 39a105 Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna 1 Per la dichiarazione di priorità basta l’indicazione del numero del primo deposito nella richiesta di rilascio del brevetto. 2 La dichiarazione di priorità può essere presentata entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se il termine non è osservato il diritto di priorità si estingue. 3 L’articolo 39 capoverso 3 è applicabile.

Art. 40 Documento di priorità 1 Il documento di priorità comprende:

a. una copia degli atti tecnici del primo deposito la cui conformità con gli atti originali è attestata dalle autorità presso le quali è avvenuto detto primo deposito;

b. l’attestazione di dette autorità relativa alla data del primo deposito.

103 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448). 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 105 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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2 Se il documento non è redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, sarà prodotta una traduzione in una di queste lingue. 3 Se il documento di priorità deve servire a più domande di brevetto, è sufficiente presentarlo per una domanda e riferirsi per tempo ad esso per le altre. La referenza al documento di priorità ha gli stessi effetti della produzione dello stesso. 4 Il documento di priorità deve essere presentato entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità. Se il termine non è osservato, il diritto di priorità si estingue.106 5 L’attestazione citata al capoverso 1 lettera a non è necessaria quando il primo deposito è stato fatto in uno Stato che accorda la reciprocità alla Svizzera o con effetto per un tale Stato; è riservato il diritto dell’Istituto di esigere l’attestazione ai fini dell’esame relativo al contenuto. 5bis Non è necessario produrre un documento di priorità e, all’occorrenza, una tradu- zione in una lingua ufficiale in virtù dei capoversi 1 e 2, se questi documenti sono a disposizione dell’Istituto in una collezione digitale di dati approvata dallo stesso a tal fine.107 6 Se per un deposito di brevetto è richiesta la priorità interna, l’indicazione del numero del primo deposito ha il medesimo effetto della presentazione del documento di priorità.108

Art. 41 Atti di priorità complementari Se dal documento di priorità risulta che il deposito sul quale si basa la priorità riven- dicata costituisce solo parzialmente un primo deposito nel senso della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883109, per la protezione della proprietà industriale, l’Istituto può esigere la consegna degli atti di depositi anteriori, necessari per chiarire i fatti.

Art. 42 Priorità multiple 1 Se più invenzioni, oggetto di singole domande di protezione, sono raggruppate in Svizzera in una sola domanda di brevetto, possono essere presentate, alle condizioni previste all’articolo 17 della legge, tante dichiarazioni di priorità quanti sono stati i depositi. 2 Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.110

Art. 43 Priorità in caso di domande divise 1 In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per una domanda divisa

106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

107 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 108 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 109 RS 0.232.01/.04 110 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

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nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità.111 È fatto salvo l’articolo 57 capoverso 2 della legge.112 2 Qualora siano state rivendicate più priorità (art. 42), il depositante deve specificare quali sono le priorità che valgono per la domanda divisa. 3 L’Istituto assegna al depositante un termine di due mesi per presentare il documento di priorità (art. 40), se il termine previsto all’articolo 40 capoverso 4 non scade più tardi. 4 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche in caso di rivendicazione della priorità interna.113

Art. 43a114 Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera 1 Su richiesta, l’Istituto rilascia un documento di priorità concernente il primo depo- sito in Svizzera. Sono determinanti gli atti tecnici presentati inizialmente (art. 46d). 2 L’Istituto rilascia il documento di priorità al più presto a partire dal momento in cui è fissata la data di deposito e questa non può essere modificata secondo l’articolo 46c capoversi 2 e 5.

Sezione 2: Immunità derivata da un’esposizione

Art. 44 Dichiarazione relativa all’immunità derivata da un’esposizione 1 La dichiarazione concernente l’immunità derivata da una esposizione (art. 7b lett. b della legge) comprende le seguenti indicazioni:

a. la designazione esatta dell’esposizione; b. una dichiarazione relativa alla presentazione effettiva dell’invenzione.

2 Essa deve essere presentata unitamente alla richiesta di concessione del brevetto: in caso contrario, l’immunità derivata dall’esposizione si estingue. 3 L’articolo 43 capoversi 1 e 2 si applica per analogia in caso di domande divise.

Art. 45 Atti richiesti 1 Gli atti relativi all’immunità derivata da un’esposizione devono essere consegnati entro quattro mesi dalla data di deposito. 2 Questi atti devono essere stati rilasciati dall’autorità competente durante l’esposi- zione e devono contenere le seguenti indicazioni:

111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

113 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 114 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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a. un’attestazione secondo la quale l’invenzione è stata effettivamente esposta; b. il giorno d’apertura dell’esposizione; c. il giorno della prima divulgazione dell’invenzione, se essa non coincide con il

giorno d’apertura; d. un atto, autenticato da parte dell’autorità suddetta, che permetta di identificare

l’invenzione. 3 Se questi atti non sono redatti né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere presentata una traduzione in una di queste lingue. 4 L’articolo 43 capoverso 3 si applica per analogia in caso di domande divise.

Capitolo 6:115 Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale

Art. 45a 1 La fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ai sensi dell’articolo 49a della legge deve essere menzionata nella descrizione dell’invenzione. 2 Sono in particolare considerate fonte in virtù del capoverso 1:

a. il Paese fornitore di risorse genetiche ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione del 5 giugno 1992116 sulla diversità biologica;

b. il sistema multilaterale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 del Trattato internazionale del 3 novembre 2001 117 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;

c. le comunità indigene e locali ai sensi dell’articolo 8 lettera j della Conven- zione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;

d. il Paese di origine delle risorse genetiche ai sensi dell’articolo 2 della Con- venzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;

e. le fonti ex situ come ad esempio i giardini botanici o le banche genetiche; f. la letteratura scientifica.

Capitolo 7:118 Deposito di materiale biologico

Art. 45b Obbligo di deposito Se concerne un materiale biologico, o ha per oggetto la produzione o l’impiego di materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in

115 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 116 RS 0.451.43 117 RS 0.910.6 118 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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maniera tale da consentire ad un esperto nel ramo di attuarla, un’invenzione è con- siderata esposta conformemente agli articoli 50 e 50a della legge unicamente se:

a. un campione del materiale biologico è stato depositato, alla data di deposito della domanda, o, se è stata rivendicata una priorità, alla data di priorità, presso un’autorità di deposito abilitata;

b. la descrizione, al momento del deposito, contiene le informazioni essenziali di cui il depositante dispone sulle caratteristiche del materiale biologico; e

c. la domanda, al momento del deposito, contiene l’autorità di deposito e il numero del deposito.

Art. 45c Autorità di deposito abilitate 1 Sono autorità di deposito abilitate le autorità internazionali di deposito che hanno acquisito tale status conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 1977119 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (Trattato di Budapest). 2 L’Istituto può riconoscere altre istituzioni quali autorità di deposito, nella misura in cui siano in grado di garantire una corretta conservazione e consegna di campioni conformemente alla presente ordinanza e siano indipendenti dal depositante e da chi ha effettuato il deposito di materiale sotto il profilo giuridico, economico e organiz- zativo. 3 L’Istituto tiene un elenco delle autorità di deposito abilitate.

Art. 45d Inoltro ulteriore del numero del deposito 1 Se la domanda di brevetto può essere attribuita al materiale biologico depositato, il numero del deposito può essere inoltrato ulteriormente entro 16 mesi dalla data di deposito o, se è stata rivendicata una priorità, dalla data di priorità. 2 Il termine per l’inoltro ulteriore scade, tuttavia, al più tardi un mese dopo che il depositante ha ricevuto la notifica relativa al diritto di consultazione dell’inserto o al momento della richiesta di pubblicazione anticipata del deposito.

Art. 45e Messa a disposizione del materiale biologico depositato 1 Il depositante mette illimitatamente e irrevocabilmente a disposizione dell’autorità di deposito il materiale biologico depositato per la consegna di campioni (art. 45f), a partire dalla data di deposito, per l’intera durata di conservazione in virtù dell’arti- colo 45h. 2 Il depositante deve procedere a un nuovo deposito o affidare il compito a terzi se necessario in virtù dell’articolo 45i. 3 Se il deposito di materiale è effettuato da terzi, il depositante deve presentare i documenti attestanti che chi lo ha effettuato ha messo a disposizione il materiale biologico depositato in virtù dei capoversi 1 e 2.

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Art. 45f Accesso al materiale biologico 1 L’autorità di deposito rende accessibile il materiale biologico depositato e ne consegna un campione a chiunque lo richieda. 2 La richiesta di accesso al materiale biologico deve essere presentata all’Istituto. L’Istituto trasmette una copia della richiesta all’autorità di deposito e al depositante o al titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche a chi lo ha effettuato. 3 Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 60) sono autorizzati ad ottenere dei campioni:

a. chi ha effettuato il deposito di materiale; b. le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i diritti

derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in guardia contro tale violazione;

c. le persone che dimostrano di avere l’autorizzazione di chi ha effettuato il deposito di materiale.

4 Dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda i campioni sono consegnati a chiunque ne faccia domanda. Fino al rilascio del brevetto per cui il materiale biolo- gico depositato è stato messo a disposizione in virtù dell’articolo 45e, l’accesso al materiale depositato conformemente ai capoversi 3 e 4 viene limitato, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, ad un perito indipendente designato dal depositante. 5 In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione in virtù dell’articolo 45e, l’accesso al mate- riale depositato conformemente ai capoversi 3 e 4 viene limitato, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, ad un perito indipendente designato dal depositante per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di bre- vetto. 6 Le richieste di chi ha effettuato il deposito di materiale in virtù dei capoversi 4 e 5 devono essere presentate all’Istituto al più tardi 17 mesi dalla data di deposito o di priorità. 7 Può essere designata quale perito ogni persona fisica:

a. riconosciuta tali dall’Istituto; b. scelta di comune accordo dal depositante e da chi ha effettuato il deposito di

materiale.

Art. 45g Dichiarazione d’impegno 1 Per accedere a un campione, il depositante deve impegnarsi nei confronti del depositante o del titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche nei confronti di chi lo ha effettuato, per la durata dell’effetto dei diritti di esclusione applicabili al materiale biologico depositato, a non mettere i campioni di materiale biologico depositato o di materiale derivante a disposizione di terzi, e di non utilizzarli se non a scopi di sperimentazione.

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2 Il depositante o il titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche chi lo ha effettuato, possono rinunciare a chiedere al depositante una tale dichiarazione d’impegno. 3 Se un campione è consegnato a un esperto indipendente, egli deve dichiarare di impegnarsi ai sensi del capoverso 1. Nei confronti dell’esperto il depositante è considerato un terzo ai sensi del capoverso 1. 4 L’impegno a utilizzare il materiale biologico esclusivamente a scopi di sperimen- tazione non vale nella misura in cui il depositante utilizzi il materiale in base a una licenza obbligatoria.

Art. 45h Durata di conservazione Il materiale biologico depositato deve essere conservato per cinque anni dall’ultima richiesta di consegna di un campione, ma per almeno cinque anni dopo la scadenza della durata di protezione legale massima di qualsivoglia diritto di esclusione valido per il materiale biologico depositato.

Art. 45i Nuovo deposito 1 Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l’autorità di depo- sito abilitata, è lecito procedere, su richiesta di quest’ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previste dal Trattato di Budapest120. 2 Il materiale biologico deve essere nuovamente depositato entro tre mesi dalla richiesta dell’autorità di deposito. 3 Per ogni nuovo deposito, chi ha effettuato il deposito di materiale deve confermare in una dichiarazione firmata che il materiale biologico nuovamente depositato è identico al materiale depositato inizialmente. 4 Il nuovo deposito è trattato come se fosse avvenuto il giorno del deposito iniziale.

Art. 45j Deposito secondo il Trattato di Budapest In caso di deposito secondo il Trattato di Budapest121, la dichiarazione di messa a disposizione, la dichiarazione d’impegno e la durata di conservazione si fondano esclusivamente su tale trattato e sul regolamento d’esecuzione del 28 aprile 1977122 del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei micror- ganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

120 RS 0.232.145.1 121 RS 0.232.145.1 122 RS 0.232.145.11

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Titolo terzo: Esame della domanda Capitolo primo:123 Esame al momento del deposito ed esame relativo alla forma

Art. 46 Data di deposito 1 È considerata data di deposito la data in cui i documenti presentati dal depositante contengono:

a. un’indicazione che espliciti la volontà di richiedere il rilascio di un brevetto; b. informazioni che consentano di identificare il depositante o di contattarlo; e c. una descrizione dell’invenzione o un riferimento a una domanda di brevetto

anteriore. 2 La comunicazione che contiene un’indicazione ai sensi del capoverso 1 lettera a e le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b devono essere redatte in una lingua ufficiale o in inglese. La descrizione dell’invenzione in virtù del capoverso 1 lettera c può essere redatta in un’altra lingua. 3 Il riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi del capoverso 1 lettera c deve:

a. indicare il numero e la data di deposito della domanda di brevetto anteriore nonché l’autorità presso cui è stata depositata;

b. essere redatto in una lingua ufficiale o in inglese; c. indicare che sostituisce la descrizione dell’invenzione e gli eventuali disegni.

4 Se i documenti presentati contengono un riferimento a una domanda di brevetto anteriore, deve essere presentata una copia di tale domanda e, se non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 4. La copia della domanda anteriore e l’eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposizione dell’Istituto in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l’Istituto in una lingua ufficiale.

Art. 46a Esame al momento del deposito 1 Se dall’esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano almeno le condizioni dell’articolo 46 capoverso 1 lettere a e c, all’occorrenza in relazione con l’articolo 46 capoverso 3, l’Istituto non considera gli atti depositati come una domanda. 2 Se gli atti depositati non soddisfano le altre condizioni dell’articolo 46, l’Istituto comunica i difetti al depositante nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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3 Se dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 2 non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 46, l’Istituto non considera i documenti depositati come una domanda. L’Istituto ne informa il depositante indicando i motivi e gli rinvia i docu- menti depositati, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

Art. 46b Certificato di deposito 1 Dopo l’attribuzione della data di deposito, l’Istituto rilascia al depositante un certificato di deposito. 2 Se la data di deposito ai sensi dell’articolo 46c capoversi 2 e 5 è modificata ulte- riormente, l’Istituto ne informa il depositante.

Art. 46c Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti 1 Il depositante può presentare le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 2 È considerata data di deposito la data in cui sono presentati le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti, nella misura in cui non risulti una data ulteriore in virtù dell’articolo 46 capoverso 1. 3 In deroga al capoverso 2 il depositante può chiedere che la data di deposito assegnata alla domanda sia la data di cui all’articolo 46 capoverso 1 se:

a. le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti erano completi nella domanda di brevetto anteriore di cui è rivendicata la priorità;

b. i documenti depositati si riferiscono alla domanda di brevetto anteriore; e c. il riferimento è redatto in una lingua ufficiale o in inglese e indica che il

contenuto della domanda anteriore è parte integrante della domanda. 4 Il depositante deve presentare la richiesta di cui al capoverso 3 entro il termine secondo il capoverso 1 e indicare dove si trovano nella domanda anteriore le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti. Entro lo stesso termine deve inoltre presentare una copia della domanda anteriore e, se questa non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. La copia della domanda anteriore e l’eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposi- zione dell’Istituto in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se tali documenti sono stati presentati presso l’Istituto in una lingua ufficiale. 5 Entro un mese dall’emissione del certificato di deposito da parte dell’Istituto (art. 46b), il depositante può chiedere che le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti depositati in virtù del capoverso 2 siano considerati non disponibili allo scopo di conservare la data di deposito.

Art. 46d Atti tecnici depositati inizialmente Gli atti tecnici depositati alla data di deposito o a cui si riferisce la domanda di bre- vetto valgono come atti tecnici depositati inizialmente.

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Art. 46e Domanda divisa Quando una domanda divisa è conforme all’articolo 57 capoverso 1 lettere a e b della legge, l’Istituto ammette che la data di deposito rivendicata sussiste di buon diritto, fino a che l’esame relativo al contenuto non lo induca a concludere diversamente.

Art. 47 Esame relativo alla forma Oltre alle condizioni per l’attribuzione della data di deposito, l’Istituto esamina:

a.124 se deve essere indicato un recapito in Svizzera (art. 48); b. se una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione di bre-

vetto e un estratto sono stati depositati in tempo e sono conformi alle dispo- sizioni (art. 48a–48c);

c. se una menzione dell’inventore è stata presentata (art. 48d); d. se la tassa di deposito è stata pagata (art. 49); e. se gli atti tecnici sono conformi alle disposizioni diverse da quelle inerenti al

loro contenuto (art. 50).

Art. 48125 Recapito in Svizzera 1 Il depositante non domiciliato o senza sede in Svizzera che non ha indicato un recapito in Svizzera (art. 13 della legge) è invitato dall’Istituto a farlo o a indicare, entro tre mesi dal deposito degli atti, il nome e il recapito in Svizzera (art. 48a cpv. 2 della legge) di un mandatario. 2 Se gli atti sono depositati in più parti, il termine di cui al capoverso 1 decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

Art. 48a Richiesta di rilascio di un brevetto 1 Se la richiesta di rilascio del brevetto non è stata presentata tramite il modulo autorizzato (art. 23) o se la richiesta non soddisfa le disposizioni (art. 24), l’Istituto invita il depositante a rimediare ai difetti entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni per contattarlo. 2 Il depositante può rimediare al difetto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depo- sitata la prima parte.

Art. 48b Rivendicazioni 1 Se il depositante non ha presentato alcuna rivendicazione e se la domanda di bre- vetto non contiene alcun riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi dell’articolo 46 capoverso 3 che indichi che essa sostituisce anche le rivendicazioni,

124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

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l’Istituto invita il depositante a presentare una o più rivendicazioni entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 2 Il depositante può presentare una o più rivendicazioni entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

Art. 48c Estratto 1 Se il depositante non ha presentato un estratto, l’Istituto lo invita a presentarne uno entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 2 Il depositante può presentare l’estratto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 3 In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2 e se la domanda di brevetto non è stata respinta per altri motivi, l’Istituto redige un estratto previo rimborso delle spese. 4 L’Istituto stabilisce d’ufficio il contenuto dell’estratto per la pubblicazione della domanda di brevetto.

Art. 48d Menzione dell’inventore Se il depositante non ha menzionato un inventore, l’Istituto invita il depositante a presentare la menzione dell’inventore entro il termine di cui all’articolo 35.

Art. 49 Tassa di deposito 1 Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito, l’Istituto lo invita a pagarla entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 2 Il depositante può pagare la tassa di deposito entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

Art. 50 Difetti di forma degli atti tecnici 1 Durante l’esame degli atti tecnici l’Istituto verifica se:

a. sono state presentate le traduzioni necessarie (art. 4); b. è stato depositato il numero di esemplari prescritto (art. 25 cpv. 2); c. è stata rispettata la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3–7, 28 cpv. 1 e 2).

2 Se gli atti tecnici non rispettano le disposizioni, l’Istituto invita il depositante a rimediare ai difetti rilevati entro il termine di cui al capoverso 3, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

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3 Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depo- sitata la prima parte. 4 Se gli atti tecnici di un primo deposito svizzero sono redatti in inglese, ma per il resto soddisfano le disposizioni, l’Istituto può assegnare un termine di 16 mesi a partire dalla data di deposito o di priorità entro il quale può essere presentata una traduzione in una lingua ufficiale.

Art. 51 Modifica degli atti tecnici 1 Dopo l’attribuzione della data di deposito, fino all’inizio dell’esame relativo al contenuto sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall’Istituto o autorizzate dalla presente ordinanza. 2 Entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità il depositante può modificare una volta le rivendicazioni di sua iniziativa. Entro lo stesso termine il depositante deve presentare una versione corretta delle rivendicazioni modificate. 3 L’Istituto restituisce al depositante le modifiche degli atti tecnici presentate in deroga ai capoversi 1 e 2.

Art. 52 Esame di altri atti 1 L’Istituto invita il depositante a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimediare, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati a tempo debito e, se necessario, a produrre la traduzione del documento di priorità (art. 40 cpv. 2) e gli atti concernenti un deposito anteriore (art. 41). Se il depositante non dà seguito all’invito, il diritto di priorità si estingue. 2 Il capoverso 1 è applicabile per analogia alla dichiarazione e agli atti concernenti l’immunità derivata da un’esposizione (art. 44 e 45).

Capitolo 2:126 Rapporto sullo stato della tecnica Sezione 1: Su richiesta del depositante

Art. 53 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca 1 Previo pagamento di una tassa di ricerca il depositante può chiedere all’Istituto di elaborare un rapporto sullo stato della tecnica entro 14 mesi dalla data di deposito o, se è rivendicata una priorità, dalla data di priorità. Se questo termine non è osservato il diritto si estingue. 2 Se la tassa di ricerca non è stata pagata al momento della richiesta, il depositante deve pagarla entro due mesi dal relativo invito dell’Istituto o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questa scade prima. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca.

126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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Art. 53a Pagamento della tassa di rivendicazione 1 Qualora gli atti tecnici contengano più di dieci rivendicazioni, il depositante deve pagare le tasse di rivendicazione per ogni rivendicazione ulteriore (art. 31a) entro due mesi dal relativo invito dell’Istituto o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questo termine scade prima. 2 In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale della tassa di rivendicazione, l’Istituto non prende in considerazione per la ricerca le rivendicazioni soprannume- rarie cominciando dall’ultima. L’Istituto elabora il rapporto sullo stato della tecnica in base alle rivendicazioni rimanenti.

Art. 54 Base del rapporto sullo stato della tecnica 1 L’Istituto elabora il rapporto sullo stato della tecnica sulla base degli atti tecnici eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50. È fatto salvo l’articolo 53a capoverso 2. 2 Su richiesta l’Istituto può accettare di elaborare il rapporto sulla base di atti tecnici redatti in inglese, nella misura in cui tali atti tecnici soddisfino le rimanenti condizioni previste agli articoli 46–50. L’Istituto comunica con il depositante nella lingua ufficiale scelta da quest’ultimo. 3 Se una priorità è rivendicata o corretta dopo la presentazione della richiesta in virtù dell’articolo 53, essa non è presa in considerazione per le ricerche sullo stato della tecnica. 4 L’Istituto elabora il rapporto sullo stato della tecnica a condizione che al momento in cui è presentata la richiesta in virtù dell’articolo 53 la domanda di brevetto non sia stata ritirata né respinta. Qualora la domanda sia successivamente ritirata o respinta e la ricerca non abbia ancora avuto inizio, l’Istituto non elabora alcun rapporto e restituisce la tassa di ricerca.

Art. 54a Elenco della sequenza Qualora l’invenzione oggetto della ricerca riguardi una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, per eseguire la ricerca l’Istituto può chiedere al depositante di presen- tare un elenco della sequenza in forma elettronica conforme all’allegato C alle disposizioni amministrative del PCT127.

Art. 55 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica 1 Il rapporto sullo stato della tecnica cita i documenti di cui l’Istituto dispone alla data di redazione del rapporto che possono essere presi in considerazione per giudicare se l’invenzione che forma l’oggetto della domanda è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. 2 Ogni citazione è fatta in relazione alle rivendicazioni che essa concerne. Ove occorra, le parti pertinenti del documento citato vengono identificate.

127 RS 0.232.141.1

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3 Il rapporto deve fare la distinzione tra i documenti citati pubblicati: a. prima della data di priorità; b. tra la data di priorità e la data di deposito; c. dopo la data di deposito.

4 Il rapporto è redatto nella lingua della procedura. 5 Il rapporto indica il codice di classificazione dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto in virtù della Classificazione internazionale dei brevetti definita dall’accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971128.

Art. 56 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica Se l’Istituto stima che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non può essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, esso dichiara che una tale ricerca è impossibile oppure redige, nella misura in cui ciò è fattibile, un rapporto limitato sullo stato della tecnica. La spiegazione o il rapporto limitato sono pubblicati invece del rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 57 Mancanza di unità 1 L’Istituto, qualora stimi che la domanda di brevetto non soddisfi l’esigenza con- cernente l’unità dell’invenzione, redige un rapporto sullo stato della tecnica per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono all’invenzione o a più invenzioni ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2 della legge, citata in primo luogo nelle rivendica- zioni. 2 Esso comunica al depositante che se il rapporto deve coprire le altre invenzioni, una tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione entro un termine stabilito dall’Istituto. Tale termine non deve essere inferiore a due settimane né superiore a sei settimane. 3 Il rapporto viene redatto per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse di ricerca sono state pagate.

Art. 58 Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica L’Istituto trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i documenti citati al depositante subito dopo la sua redazione.

Sezione 2: Su richiesta di terzi

Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca 1 Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53–58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autoriz-

128 RS 0.232.143.1

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zato a consultare gli atti secondo l’articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l’Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica. 2 La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca.

Art. 59a Base del rapporto sullo stato della tecnica 1 Il rapporto sullo stato della tecnica è elaborato:

a. prima della pubblicazione del fascicolo della domanda, sulla base degli atti tecnici eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50, rispettivamente dell’articolo 54 capoverso 2, sulla base di atti tecnici in inglese;

b. dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda e fino al rilascio del bre- vetto, sulla base degli atti tecnici pubblicati; sono determinanti le rivendica- zioni eventualmente modificate in virtù dell’articolo 51 capoverso 2;

c. dopo il rilascio del brevetto, sulla base del brevetto pubblicato eventualmente limitato in seguito a una procedura di opposizione, di rinuncia parziale o a una procedura civile.

2 Se una priorità è rivendicata o corretta dopo la presentazione della richiesta in virtù dell’articolo 59, essa non è presa in considerazione per le ricerche sullo stato della tecnica.

Art. 59b Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica 1 Il contenuto del rapporto sullo stato della tecnica è retto dall’articolo 55. 2 Gli articoli 56 e 57 si applicano per analogia.

Art. 59c Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica 1 L’Istituto trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i documenti citati al depositante subito dopo la sua redazione. 2 Esso inserisce una copia del rapporto nel fascicolo e ne informa il depositante o il titolare del brevetto. 3 Il rapporto non è pubblicato.

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Capitolo 3:129 Pubblicazione della domanda

Art. 60 Oggetto e forma 1 La domanda è pubblicata come fascicolo e include:

a.130 le indicazioni della richiesta (art. 24) che saranno iscritte nel registro dei brevetti (art. 60 cpv. 1bis della legge), la descrizione, le rivendicazioni di brevetto e i disegni disponibili eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50 e 52;

b. l’estratto; c. la classificazione; d. eventualmente il rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) o la ricerca di

tipo internazionale (art. 126 e 127). 2 Qualora il depositante abbia presentato rivendicazioni di brevetto modificate in virtù dell’articolo 51 capoverso 2, esse sono pubblicate insieme alle rivendicazioni di cui al capoverso 1 lettera a. 3 Se è stato richiesto un rapporto sullo stato della tecnica o una ricerca di tipo inter- nazionale e se alla fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione il rapporto o la ricerca non sono disponibili, il rapporto o la ricerca sono pubblicati separatamente. 4 La pubblicazione avviene esclusivamente in forma elettronica.

Art. 60a Lingua 1 Il fascicolo della domanda è pubblicato in una lingua ufficiale. 2 Se il rapporto sulla ricerca di tipo internazionale (art. 126 e 127) è stato redatto in lingua inglese, è pubblicato in questa lingua.

Art. 60b Pubblicazione anticipata Dopo l’attribuzione della data di deposito, il depositante può chiedere la pubblica- zione anticipata nella misura in cui siano soddisfatte tutte le condizioni della presente ordinanza.

Art. 60c Nessuna pubblicazione L’Istituto non pubblica il fascicolo della domanda:

a. se la domanda è stata definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;

129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

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b. se il depositante ha chiesto l’esame relativo al contenuto secondo una pro- cedura accelerata e il fascicolo del brevetto è stato pubblicato prima del fascicolo della domanda (art. 58a della legge);

c. se si tratta di una domanda internazionale o di una domanda risultata da una domanda internazionale; o

d. se si tratta di una domanda risultata dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo o da un brevetto europeo, e la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo sono già stati pubblicati.

Art. 61 Abrogato

Capitolo 4: Esame relativo al contenuto131

Sezione 1: Disposizioni generali132

Art. 61a133 Tassa134 di esame Prima dell’inizio dell’esame relativo al contenuto, su richiesta dell’Istituto il deposi- tante deve pagare la tassa di esame entro il termine stabilito.

Art. 62135 Rinvio dell’esame relativo al contenuto 1 Fintanto che la procedura d’esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:

a. per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda di brevetto europeo nella quale richiede una protezione dell’inven- zione in Svizzera; e

b. ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità. 2 L’esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:

a. la domanda di brevetto europeo con effetto in Svizzera è stata definitivamente respinta o ritirata o vale come ritirata;

b. il termine di opposizione contro il brevetto europeo è scaduto inutilizzato; o c. una decisione relativa all’opposizione contro il brevetto europeo passa in

giudicato.

131 Originariamente prima dell’art. 62. 132 Originariamente prima dell’art. 62. 133 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 134 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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3 Fintanto che la procedura d’esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:

a. per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda internazionale; e

b. ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità. 4 L’esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:

a. la domanda di brevetto internazionale con effetto in Svizzera è stata defini- tivamente ritirata o respinta;

b. il termine di opposizione contro il brevetto risultato dalla domanda inter- nazionale è scaduto inutilizzato;

c. una decisione relativa all’opposizione contro il brevetto risultato dalla domanda di brevetto internazionale passa in giudicato; o

d. nel caso di una domanda di brevetto europeo risultata da una domanda internazionale, è scaduto il termine previsto alla regola 159 del regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006136 della Convenzione sul brevetto europeo.

5 Le richieste di cui ai capoversi 1–4 non hanno effetto sospensivo per i termini già stabiliti.

Art. 62a137 Rinvio dell’esame relativo al contenuto in caso di rivendicazione della priorità interna

1 Se una domanda serve da base alla rivendicazione della priorità interna e se la procedura d’esame relativa al contenuto non è ancora conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito fino al rilascio del brevetto risultante dalla domanda più recente. 2 Se la domanda più recente è definitivamente respinta o ritirata, l’esame relativo al contenuto è ripreso. 3 Termini già fissati non sono sospesi da domande giusta il capoverso 1.

Art. 63138 Procedura accelerata 1 Il depositante può inoltrare domanda affinché l’esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. Fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, una tale domanda può essere presentata solo se gli atti tecnici soddisfano le condizioni di cui agli articoli 46–52.139

136 RS 0.232.142.21 137 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal l° gen. 1987

(RU 1986 1448). 139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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2 La domanda è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa fatturata dall’Istituto.140

Art. 64141 Modifica degli atti tecnici 1 All’inizio dell’esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. 2 Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell’Istituto. 3 Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l’oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). 4 Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell’Istituto, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l’oggetto nuovamente definito. 5 Se risulta dall’esame relativo al contenuto che l’oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità:

a. di rinunciare alla modifica, per quanto l’esposto dell’invenzione non sia con ciò messo in causa, o

b. di addurre la prova che l’invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente.

6 Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell’Istituto, la domanda di brevetto è respinta. 7 Se il depositante comunica all’Istituto di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l’esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia.

Art. 65142 Data di deposito della domanda divisa 1 Su domanda dell’Istituto, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l’oggetto definito nella domanda divisa. 2 Se pare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell’esame effettuato al momento del deposito (art. 46e), è rivendicata a torto, l’articolo 64 capoversi 4–7 si applica per analogia.

140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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Art. 66 Classificazione 1 Ogni domanda di brevetto è classificata secondo la Classificazione internazionale dei brevetti istituita dall’Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971143. Il depositante deve fornire le indicazioni necessarie a questo scopo. 2 L’Istituto può modificare la classificazione fino al rilascio del brevetto.144

Sezione 2: Oggetto e fine dell’esame

Art. 67145 Procedura 1 L’Istituto esamina anzitutto se la domanda di brevetto deve essere oggetto di una notificazione secondo l’articolo 59 capoverso 1 della legge. Se ciò dovesse essere il caso, l’Istituto respinge la domanda di brevetto quando il depositante, modificando gli atti tecnici o in un altro modo, non riesce a confutare le obiezioni sollevate. 2 Se la domanda di brevetto non soddisfa gli articoli 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 e 57 della legge e le disposizioni della presente ordinanza, l’Istituto assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l’Istituto, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni.

Art. 68146

Art. 69147 Fine dell’esame 1 Se le condizioni dalle quali dipende il rilascio di un brevetto sono soddisfatte, la data prevista della fine della procedura di esame è annunciata al depositante con almeno un mese di anticipo. Con l’annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modifiche dell’estratto e del titolo, nonché le correzioni giusta l’articolo 22. 2 Se gli atti tecnici corrispondono fin dall’inizio o dopo notificazione alla legge e alla presente ordinanza in virtù del capoverso 1, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto deve essere rilasciato.

143 RS 0.232.143.1 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 146 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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Capitolo 5: Preparazione del rilascio del brevetto148

Art. 70149

Art. 71150

Art. 72151 Termine sospensivo Le domande tendenti a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente modifiche nel registro, nonché il ritiro della domanda di brevetto, che giungono all’Istituto dopo la data della fine della procedura di esame comunicata, sono ritenute presentate solo dopo il rilascio del brevetto.

Capitolo 6:152 Procedura di opposizione

Art. 73 Forma e contenuto 1 L’opposizione deve essere presentata per scritto in due esemplari entro nove mesi dalla pubblicazione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, e deve contenere:

a.153 il cognome e il nome o la ditta, nonché l’indirizzo dell’opponente e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;

b. il numero e il titolo del brevetto impugnato; c. la dichiarazione precisante in che misura viene fatta opposizione al brevetto; d. le cause d’opposizione (art. 1a, 1b e 2 della legge); e. l’esposto dei motivi indicante tutti i fatti e i mezzi di prova addotti.

2 La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione (art. 59c della legge). 3 L’opponente deve allegare i documenti addotti come mezzi di prova.

Art. 74 Esame dell’opposizione 1 Qualora le condizioni di cui all’articolo 73 capoversi 1 e 2 non siano soddisfatte e le manchevolezze non siano state corrette entro il termine di opposizione (art. 59c della legge), l’Istituto non entra in materia.

148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

149 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 150 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 ago. 1999 (RU 1999 2629). 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247).

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2 Qualora l’opposizione soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1 ma non le altre disposizioni della legge o della presente ordinanza, l’Istituto assegna all’opponente un termine supplementare adeguato per correggerla. Allo stesso tempo informa l’opponente che, in caso di inosservanza di tale termine, l’opposizione non è accolta. 3 Se i documenti addotti dall’opponente come mezzi di prova non sono presentati neppure su richiesta, l’Istituto non è tenuto a tenerne conto.

Art. 75 Lingua 1 La procedura d’opposizione si svolge nella lingua del brevetto impugnato. 2 L’opposizione o altri atti delle parti possono essere presentati anche in un’altra lin- gua ufficiale (art. 4 cpv. 1). 3 Qualsiasi modifica degli atti tecnici (art. 81) deve essere presentata nella lingua della procedura. 4 Qualora un atto addotto come mezzo di prova non sia redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, l’Istituto può chiedere che sia prodotta una traduzione nella lingua della procedura. Se la traduzione non è prodotta, l’Istituto non è tenuto a prendere in considerazione detto mezzo di prova.

Art. 76 Parti 1 Sono parti nella procedura di opposizione il titolare del brevetto e l’opponente. 2 Qualora il brevetto sia stato trasferito, l’articolo 33 capoverso 3 della legge si applica per analogia.

Art. 77 Recapito delle parti154 1 L’opponente che deve indicare un recapito in Svizzera (art. 13 della legge) è tenuto a indicarlo entro il termine d’opposizione o un termine supplementare prescritto dall’Istituto. 155 Allo stesso tempo l’Istituto informa l’opponente che, in caso di inosservanza del termine, l’opposizione non è accolta. 2 Il titolare del brevetto che deve indicare un recapito in Svizzera è tenuto a indicarlo entro il termine prescritto dall’Istituto.156 Se non adempie tali obblighi, è escluso dalla procedura. 3 ...157

154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

157 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

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Art. 78 Pluralità di opposizioni Se nei confronti dello stesso brevetto sono state presentate più opposizioni, l’Istituto le tratta in un unico procedimento.

Art. 79 Numero di esemplari e allegati Fatto salvo l’articolo 73 capoverso 1, un esemplare degli atti scritti e degli allegati relativi all’opposizione è consegnato per l’Istituto e uno per ogni parte; qualora manchino esemplari, l’Istituto può concedere un termine supplementare o fare le copie necessarie a spese della parte depositante.

Art. 80 Risposta all’opposizione L’Istituto comunica l’opposizione al titolare del brevetto e lo invita a rispondere e, se del caso, a presentare atti modificati. A tale fine, l’Istituto assegna al titolare un termine adeguato.

Art. 81 Modifica del brevetto 1 La modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni è ammessa solo se è resa necessaria da un motivo di opposizione ai sensi dell’articolo 59c della legge. 2 Il brevetto non può essere modificato al punto da:

a. estenderne l’oggetto oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d); o

b. estenderne il campo d’applicazione materiale.

Art. 82 Scambio di scritti 1 L’Istituto comunica all’opponente la risposta del titolare del brevetto e le eventuali modifiche degli atti tecnici. Se sono state presentate più opposizioni, gli comunica anche le altre opposizioni. 2 Se il titolare del brevetto ha modificato gli atti tecnici o se l’Istituto lo ritiene opportuno per altri motivi, esso invita l’opponente a pronunciarsi. A tale fine gli assegna un termine adeguato. 3 L’Istituto può invitare le parti ad un nuovo scambio di scritti.

Art. 83 Parere della commissione d’etica 1 Su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, l’Istituto può chiedere il parere della Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano. 2 L’Istituto comunica il parere della commissione d’etica alle parti e dà loro la possi- bilità di pronunciarsi per scritto.

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Art. 84 Dibattimenti 1 Su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, l’Istituto può invitare le parti a parte- cipare a dibattimenti, se pare che tale partecipazione sia propria a chiarire i fatti. 2 I dibattimenti non sono pubblici. In casi eccezionali, l’Istituto può, su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, prevedere un dibattimento pubblico qualora sia giustificato da interessi pubblici preponderanti. Del dibattimento è redatto un pro- cesso verbale sommario. 3 Le deliberazioni sono segrete.

Art. 85 Decisione finale 1 Quando gli atti lo consentono, l’Istituto decide che:

a. il brevetto è interamente o parzialmente revocato e che, in tale misura, l’opposizione è accolta;

b. il brevetto è mantenuto senza modifiche e che l’opposizione è respinta; o c. in base agli atti esposti o in base agli atti modificati durante la procedura

d’opposizione il brevetto può essere mantenuto in una forma modificata e che l’opposizione è respinta per il resto.

2 Se il brevetto è mantenuto in una forma modificata e dopo che la decisione è passata in giudicato, l’Istituto invita il titolare del brevetto, se del caso, ad adattare gli atti tecnici. Se il titolare del brevetto non dà seguito all’invito, o se le modifiche degli atti tecnici non sono conformi alla decisione dell’Istituto, il brevetto è revocato. 3 Se gli atti tecnici modificati durante la procedura di opposizione corrispondono fin dall’inizio alla decisione dell’Istituto, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto è mantenuto.

Art. 86 Tassa d’opposizione e indennità alle parti 1 Se l’opposizione è accolta, la tassa d’opposizione è di norma restituita all’oppo- nente; qualora l’opposizione sia accolta parzialmente la tassa è restituita in propor- zione. Qualora circostanze particolari lo giustifichino, l’Istituto può rinunciare alla restituzione della tassa d’opposizione, segnatamente se l’opponente ha intenzional- mente ritardato la procedura. 2 Non è riconosciuta nessuna indennità alle parti.

Art. 87 Registrazione e pubblicazione La revoca, il mantenimento senza modifiche o il mantenimento del brevetto in una forma modificata sono iscritti nel registro dei brevetti e pubblicati dall’Istituto che consegna un nuovo documento di brevetto al titolare del brevetto.

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Art. 88 Diritto applicabile Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, alla procedura di opposizione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968158 sulla procedura amministrativa.

Titolo quarto: Inserto, registro dei brevetti e pubblicazioni dell’Istituto159 Capitolo primo: Inserto

Art. 89 Contenuto 1 L’Istituto tiene, per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, un inserto che informa sul corso della procedura di esame e sulle modificazioni concernenti l’esi- stenza del brevetto e il diritto al brevetto. 2 Chi allega agli atti un documento probatorio e dichiara che lo stesso divulga segreti di fabbricazione o d’affari, può domandare che tale documento sia archiviato a parte. Nell’inserto è fatta menzione dell’esistenza di tali documenti. 3 …160

Art. 90 Consultazione 1 Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda o del rilascio del brevetto, qualora avvenga prima, sono autorizzati a consultare l’inserto:161

a. il depositante ed il suo mandatario; b. le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i diritti

derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in guardia contro tale violazione;

c. i terzi in grado di dimostrare consenso del depositante o del suo mandatario. 2 Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto respinte o ritirate. 3 Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l’inserto.162 4 Chiunque, in virtù del capoverso 1 o 2 desideri consultare l’inserto deve previamente indicare all’Istituto il giorno in cui intende farlo.163

158 RS 172.021 159 Originario Tit. quinto. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal

1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 160 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 1999 (RU 1999 1443). Abrogato dal n. I dell’O del

3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 162 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4483). 163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

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5 Qualora venga richiesta la consultazione di documenti probatori archiviati a parte (art. 89 cpv. 2), l’Istituto si pronuncia dopo aver udito il depositante o il titolare del brevetto.164 6 Qualora l’interesse pubblico lo esiga, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l’Istituto a permettere agli uffici competenti dell’Amministrazione federale di consultare l’inserto.165 7 Su richiesta, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie.166 8 Sono riservate le prescrizioni generali in materia di assistenza giudiziaria.

Art. 91167

Art. 92168 Conservazione dei documenti 1 L’Istituto conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a brevetti totalmente cancellati per cinque anni a contare dalla cancellazione. 2 Conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto ritirate o respinte durante cinque anni a decorrere dal ritiro o dal rigetto, ma durante almeno dieci anni a contare dalla data di deposito.169

Capitolo 2: Registro dei brevetti

Art. 93 Tenuta del registro 1 L’Istituto tiene un registro dei brevetti rilasciati. 2 Le domande di brevetto pubblicate vi sono provvisoriamente iscritte. Dopo il rila- scio del brevetto, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive. 3 …170

Art. 94 Contenuto del registro 1 I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti:

a. numero del brevetto;

164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483).

167 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 170 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 1999 (RU 1999 1443). Abrogato dal n. I dell’O del

3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

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b.171 classificazione; c. titolo dell’invenzione; d. data di deposito; e.172 numero di deposito; f. …173

g. data di rilascio del brevetto; h. priorità ed immunità derivate da esposizioni; i. cognome e nome o ditta, domicilio o sede nonché indirizzo del titolare del

brevetto; k.174 nome e indirizzo di un eventuale mandatario; l. nome e domicilio dell’inventore, se questi non ha rinunciato ad essere men-

zionato; m. diritti concessi, come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali

o autorità incaricate dell’esecuzione forzata; n. modificazioni relative all’esistenza del brevetto o al diritto al brevetto; o. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del brevetto; p.175 cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo; q.176 le procedure di opposizione in corso e il dispositivo della decisione finale.

2 Le domande di brevetto pubblicate sono provvisoriamente iscritte con le indicazioni corrispondenti.177 3 L’Istituto può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni giudicate utili.

Art. 95178 Consultazione ed estratti del registro 1 Chiunque può consultare il registro dei brevetti. 2 Su richiesta, l’Istituto allestisce estratti del registro dei brevetti.

171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

173 Abrogata dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247). 175 Introdotta dal n. I dell’O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2585). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247). 176 Introdotta dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 177 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 178 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4483).

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Capitolo 3: Modificazioni Sezione 1: Modificazioni relative all’esistenza del brevetto

Art. 96 Rinuncia parziale a. Forma

1 La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 della legge) deve essere presentata in due esemplari.179 2 Essa è incondizionata. 3 È soggetta a tassa.180

Art. 97 b. Contenuto 1 La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni; gli articoli 1, 1a, 2, 51, 52 e 55 della legge sono parimente determinanti per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni. 2 La descrizione, i disegni e l’estratto non possono essere modificati. Comunque la rinuncia parziale deve contenere una nota analoga alla seguente: «Le parti della descrizione e dei disegni che dovessero essere incompatibili con il nuovo ordinamento delle rivendicazioni sono da considerare soppresse.» 3 Se la dichiarazione di rinuncia parziale non è conforme alle prescrizioni, l’Istituto assegna al titolare del brevetto un termine per rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l’Istituto, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni. 4 …181

Art. 98 c. Registrazione e pubblicazione 1 Se la dichiarazione di rinuncia parziale è conforme alle prescrizioni, essa viene registrata. 2 Essa è pubblicata dall’Istituto e allegata al fascicolo del brevetto; un nuovo docu- mento di brevetto è consegnato al titolare del brevetto. 3 Simultaneamente l’Istituto assegna al titolare del brevetto un termine di tre mesi per richiedere la costituzione di nuovi brevetti (art. 25 della legge).

Art. 98a182 d. Limitazione della rinuncia parziale Una richiesta di rinuncia parziale a un brevetto è inammissibile fintantoché contro il brevetto è possibile presentare un’opposizione e la decisione sull’opposizione non è passata in giudicato.

179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 181 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 182 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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Art. 99 Limitazione da parte del giudice L’articolo 98 si applica per analogia quando il brevetto è stato limitato dal giudice (art. 27 o 30 della legge).

Art. 100 Costituzione di nuovi brevetti a. Richiesta

Le disposizioni che reggono le domande di brevetto si applicano alla richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 cpv. 3 o 30 cpv. 2 della legge); sono riservati gli articoli 101 e 102.

Art. 101 b. Rivendicazioni 1 Per ogni nuovo brevetto da costituire conformemente all’articolo 100, deve essere formulata almeno una nuova rivendicazione nei limiti delle rivendicazioni eliminate dal brevetto iniziale e tenendo conto dell’articolo 24 della legge. 2 …183

Art. 102 c. Descrizione 1 Per quanto concerne la descrizione e i disegni, ci si può riferire al fascicolo del brevetto iniziale aggiungendo una nota analoga alla seguente: «Le parti della descrizione e dei disegni del fascicolo del brevetto n. … che dovessero essere incompatibili con le rivendicazioni del presente brevetto sono da considerare soppresse.» 2 Se dal rinvio, contemplato al capoverso 1, la portata giuridica del brevetto risulta oscura, le parti del fascicolo del brevetto iniziale necessarie per la comprensione delle rivendicazioni del nuovo brevetto saranno riprodotte nella forma adeguata.

Sezione 2: Modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto e al diritto al brevetto; cambiamenti di mandatario

Art. 103 Ammissione parziale di un’azione per cessione 1 Se il giudice ordina la cessione di una domanda di brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 della legge), il depositante soccombente può costituire, con le rivendicazioni eliminate, una o più nuove domande di brevetto. Esse avranno come data di deposito quella della domanda ceduta e saranno per il resto trattate come delle domande divise (art. 57 della legge). 2 Se il giudice ordina la cessione di un brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 della legge), il titolare soccombente del brevetto può richiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti (art. 100 a 102) con le rivendicazioni eliminate.

183 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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3 Quando è in possesso della sentenza definitiva in cessione, l’Istituto assegna al depositante soccombente o al titolare soccombente del brevetto un termine per pre- sentare nuove domande di brevetto o una richiesta di costituzione di nuovi brevetti.184

Art. 104 Menzione nell’inserto 1 Prima del rilascio di un brevetto, sono menzionati nell’inserto:185

a. i cambiamenti di depositante; b. i cambiamenti di ditta; c.186 le altre modificazioni, quali i cambiamenti di recapito in Svizzera o di man-

datario, la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata.

2 L’articolo 105 capoversi 2–4 si applica per analogia.187 3 L’acquirente di una domanda di brevetto la riprende nello stato in cui essa si trova quando il documento probatorio perviene all’Istituto.188

Art. 105 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti 1 Nel registro dei brevetti vengono provvisoriamente o definitivamente iscritti:

a. …189

b. le modificazioni relative al diritto al brevetto; c. i cambiamenti di ditta; d. le altre modificazioni, quali il cambiamento di mandatario, la concessione di

diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata.

2 Tutte le modificazioni devono essere attestate da una dichiarazione del titolare o del depositante precedente o da un altro documento probatorio sufficiente; sono riservati gli articoli 106 e 107. I documenti probatori fanno parte dell’inserto.190 2bis …191

184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

189 Abrogata dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effettto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 191 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Abrogato dal n. I dell’O del

21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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3 Fintanto che una licenza esclusiva è provvisoriamente o definitivamente iscritta nel registro, nessun’altra licenza incompatibile con essa sarà provvisoriamente o defini- tivamente iscritta per lo stesso brevetto. 4 Una sottolicenza è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro se è attestata da una dichiarazione scritta del licenziatario provvisoriamente o definitiva- mente iscritto, o da un altro documento probatorio sufficiente. Deve inoltre essere provato il diritto del licenziatario a concedere sottolicenze.192 5 e 6 …193

Art. 106194 Cancellazione di diritti di terzi Su domanda del depositante o del titolare del brevetto, l’Istituto cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nell’inserto o iscritto provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento equivalente..

Art. 107 Cambiamenti di mandatario 1 I cambiamenti di mandatario sono annotati nell’inserto o iscritti provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti non appena è presentata la procura per il nuovo mandatario. 2 Per l’Istituto, la designazione di un nuovo mandatario vale come revoca della pro- cura per il precedente. 3 …195

Capitolo 4: Pubblicazioni dell’Istituto196

Art. 108197 Organo di pubblicazione 1 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione. 2 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’Istituto fa copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 109198 Fascicolo del brevetto Il fascicolo del brevetto è pubblicato il giorno del rilascio del brevetto.

192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

193 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483). 194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 195 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483). 196 Originario tit. sesto. 197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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Titolo quinto: Restrizioni al diritto derivanti dal brevetto199 Capitolo primo: Privilegio degli agricoltori200

Art. 110201

Le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori sono stabilite nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 giugno 2008202 sulla protezione delle varietà.

Capitolo 2: Licenze obbligatorie per l’esportazione di prodotti farmaceutici203

Art. 111 Oggetto dell’azione 1 Se il Paese beneficiario è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al momento di promuovere l’azione per la concessione di una licenza obbligatoria di esportazione di prodotti farmaceutici, l’attore deve presentare la notifica del Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’OMC (Consiglio TRIPS), in cui il Paese beneficiario dichiara:

a. la quantità di prodotto farmaceutico di cui necessita per soddisfare il suo fab- bisogno;

b. di non avere sufficienti capacità di produzione, o di non averne affatto, a meno che non si tratti di uno dei Paesi meno sviluppati secondo l’elenco delle Nazioni Unite (ONU); e

c. di avere rilasciato una licenza obbligatoria per l’importazione del prodotto farmaceutico in questione, nella misura in cui questo è brevettato sul suo ter- ritorio.

2 Se il Paese beneficiario non è membro dell’OMC, l’attore deve presentare all’Isti- tuto una dichiarazione conforme alla notifica di cui al capoverso 1. 3 La notifica ai sensi del capoverso 1 e le dichiarazioni secondo il capoverso 2 fanno piena prova delle informazioni che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. 4 L’azione deve inoltre includere:

a. le prove attestanti che gli sforzi per ottenere una licenza contrattuale sono rimasti infruttuosi (art. 40e della legge);

199 Originario tit. avanti art. 111. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

200 Introdotto dall'art. 19 dell'O del 25 giu. 2008 sulla protezione delle varietà, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3595).

201 Nuovo testo giusta l'art. 19 dell'O del 25 giu. 2008 sulla protezione delle varietà, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3595).

202 RS 232.161 203 Originario tit. quinto. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal

1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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b. la quantità di produzione che l’attore intende fabbricare e le comunicazioni concernenti licenze già rilasciate, nella misura in cui ne sia a conoscenza;

c. le misure che l’attore intende adottare per rendere chiaramente riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza (art. 111a);

d. l’indirizzo Internet al quale sono pubblicate le informazioni di cui all’artico- lo 111b.

Art. 111a Misure per il riconoscimento dei prodotti 1 Il titolare della licenza deve rendere riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza mediante misure idonee. 2 Sono segnatamente considerate misure idonee le indicazioni poste sugli imballaggi o sui supporti dei prodotti come ampolle, blister e contenitori, nonché su tutti i relativi documenti che segnalano che il prodotto è oggetto di una licenza obbligatoria per l’esportazione di prodotti farmaceutici e che è destinato esclusivamente all’esporta- zione verso il Paese indicato. 3 Le misure devono essere proporzionate e non devono avere ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti.

Art. 111b Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza Subito dopo il rilascio della licenza, il titolare della licenza deve pubblicare sul suo sito Internet o su quello dell’OMC le seguenti informazioni:

a. nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza; b. quantità di produzione; c. Paesi beneficiari; d. misure per distinguere i prodotti fabbricati su licenza da quelli brevettati

(art. 40d cpv. 4 della legge).

Art. 111c Obbligo d’informare e di notificare dell’Istituto 1 Se il Paese beneficiario è membro dell’OMC, l’Istituto comunica al Consiglio TRIPS il rilascio di una licenza in virtù dell’articolo 40d della legge. La comunica- zione deve includere le seguenti informazioni:

a. nome e indirizzo del titolare della licenza; b. nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza; c. quantità di produzione e di consegna; d. Paesi beneficiari; e. durata della licenza; f. indirizzo Internet (art. 111b).

2 Se il Paese beneficiario non è membro dell’OMC, l’Istituto pubblica le informazioni sul suo sito Internet conformemente al capoverso 1.

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3 I tribunali comunicano all’Istituto le informazioni necessarie affinché esso possa adempiere il suo obbligo d’informare e di notificare.

Titolo sesto:204 Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 112 Campo d’applicazione L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di intro- duzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

Art. 112a Domanda d’intervento 1 Il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire (depositante) deve presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane. 2 La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 112b Ritenzione della merce 1 In caso di ritenzione, l’ufficio doganale custodisce esso stesso la merce contro pagamento di una tassa oppure la fa custodire da terzi a spese del depositante. 2 Esso comunica al depositante il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero della merce ritenuta. 3 Se già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 86c capoverso 2 o 3 della legge è chiaro che il depositante non può ottenere provvedimenti cautelari, l’ufficio doganale libera immediatamente la merce.

Art. 112c Campioni 1 Il depositante può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l’Ammi- nistrazione delle dogane può trasmettere al depositante fotografie della merce rite- nuta, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all’ufficio doganale che trattiene la merce.

Art. 112d Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 1 L’Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il

204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta l’Istituto stabilisce un termine ade- guato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al depositante di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del depositante e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 112e Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce 1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’articolo 86c capoverso 1 della legge. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni l’Amministrazione delle dogane può fotografare la merce distrutta, sempre che in tal modo la conservazione dei mezzi di prova sia garantita.

Art. 112f Emolumenti Gli emolumenti per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 2007205 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 113206

Titolo settimo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei

Art. 114 Campo d’applicazione dell’ordinanza 1 Il presente titolo si applica alle domande di brevetto europeo e ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera. 2 Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che l’articolo 109 della legge ed il titolo presente non dispongano altrimenti.

Art. 115 Deposito presso l’Istituto 1 Le persone con domicilio o sede in svizzera possono, a titolo di depositante o mandatario, depositare domande di brevetto europeo presso l’Istituto, ad eccezione delle domande divisionarie.

205 RS 631.035 206 Abrogato dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164).

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2 L’Istituto indica sugli atti della domanda il giorno nel quale gli sono pervenuti. 3 Le tasse percepite in virtù della Convenzione del 7 ottobre 1973207 sul brevetto europeo devono essere pagate direttamente all’Istituto europeo dei brevetti.

Art. 116208

Art. 117 Registro e inserto 1 Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati:

a. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti al momento del rila- scio;

b.209 le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla pro- cedura d’opposizione, di limitazione o di revoca;

c. inoltre, le indicazioni previste per i brevetti svizzeri. 2 L’Istituto registra le indicazioni nella lingua della procedura dell’Istituto europeo dei brevetti; se questa è l’inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.210 3 La lingua scelta secondo il capoverso 2 diventa la lingua della procedura (art. 4). 4 L’Istituto tiene un inserto di ogni brevetto europeo.

Art. 117a211 Segno del brevetto Nel caso di brevetti europei con effetto in Svizzera il segno del brevetto (art. 11 della legge) consta della menzione «EP/CH» seguita dal numero del brevetto.

Art. 118212 Trasformazione 1 Se una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trasformato in domanda di brevetto svizzero, l’Istituto assegna al depositante un termine di due mesi entro i quali deve:

a. pagare la tassa di deposito (art. 17a cpv. 1 lett. a); b. presentare la traduzione (art. 123 della legge); c.213 indicare un recapito in Svizzera (art. 13 della legge).

207 [RU 1977 1711, 1979 621 art. 1, 1995 4187, 1996 793, 1997 1647 art. 1, 2007 3673 art. 1 3674 art. 1]. Vedi ora la Conv. del 29 nov. 2000 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 nov. 2000 (RS 0.232.142.2).

208 Abrogato dal n. I dell’O del 14 mar. 2008, con effetto dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1659). 209 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6085). 210 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1°mag. 2008

(RU 2008 1659). 211 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247).

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2 Le tasse annuali esigibili devono essere pagate entro sei mesi a decorrere dal relativo invito dell’Istituto; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.

Art. 118a214 Tasse annuali Per il brevetto europeo deve essere pagato anticipatamente una tassa annuale all’Istituto, la prima volta per l’anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall’inizio del quinto anno che segue il deposito della domanda.

Titolo ottavo: Domande internazionali di brevetto Capitolo primo: Campo d’applicazione dell’ordinanza

Art. 119 1 Il titolo presente si applica alle domande internazionali di brevetto, per le quali l’Istituto funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.215 2 Le altre disposizioni della presente ordinanza sono applicabili, sempre che l’articolo 131 della legge o il titolo presente non dispongano altrimenti.

Capitolo 2: L’Istituto quale ufficio ricevente

Art. 120216 Deposito della domanda internazionale 1 La domanda internazionale depositata presso l’Istituto deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese. 2 L’Istituto corrisponde con il depositante in tedesco o francese.

Art. 121 Tassa di trasmissione e tassa di ricerca217 1 La tassa di trasmissione (art. 133 cpv. 2 della legge) deve essere pagata all’Istituto entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale.218 2 Il capoverso 1 si applica per analogia alla tassa di ricerca il cui importo è stabilito in base all’accordo concluso con l’amministrazione incaricata della ricerca inter-

214 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

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nazionale, competente per la Svizzera. L’Istituto indica nell’organo di pubblicazione l’importo della tassa di ricerca stabilito dall’autorità internazionale.219

Art. 122220 Altre tasse 1 Il pagamento delle altre tasse si fonda sul regolamento d’esecuzione del 19 giugno 1970221 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione). 2 Gli importi di queste tasse sono quelli figuranti nell’elenco delle tasse del regola- mento d’esecuzione del Trattato di cooperazione.

Art. 122a222

Art. 122b223 Ripristino del diritto di priorità 1 Dietro pagamento di una tassa, l’Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 26bis.3 del regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione224, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze. 2 La decisione dell’Istituto è definitiva.

Capitolo 3: L’Istituto quale ufficio designato

Art. 123225 Protezione provvisoria 1 Se una domanda di brevetto internazionale non è stata pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il danno può essere fatto valere unicamente dal giorno in cui il depositante:

a. consegna al convenuto una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale svizzera; o

b. rende accessibile al pubblico una traduzione delle rivendicazioni tramite l’Istituto.

2 Chi presenta all’Istituto una traduzione delle rivendicazioni della domanda di brevetto internazionale pubblicata deve indicare il numero di detta domanda.

219 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1122).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

221 RS 0.232.141.11 222 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 1991 (RU 1991 2565). Abrogato dal n. I dell’O del

21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 223 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483). 224 RS 0.232.141.11 225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

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3 L’Istituto iscrive il giorno di ricezione della traduzione. Esso si limita ad esaminare se questa è completa. 4 L’Istituto mette immediatamente a disposizione la traduzione per consultazione e iscrive la data a partire dalla quale la stessa ha potuto essere consultata. 5 Se la traduzione è rettificata, i capoversi 1–4 si applicano per analogia.

Art. 124226 Condizioni per l’inizio della fase nazionale 1 Il depositante deve compiere i seguenti atti presso l’Istituto entro 30 mesi dalla data di deposito o di priorità:

a. menzionare l’inventore per scritto; b. se del caso, indicare la fonte (art. 45a); c. pagare la tassa di deposito; d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda

internazionale è redatta in un’altra lingua. 2 Qualora il depositante non adempia le condizioni di cui al capoverso 1, la domanda internazionale è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera. 3 Se il depositante non ha domicilio né sede in Svizzera, deve indicare un recapito in Svizzera (art. 13 della legge) entro il termine di cui al capoverso 1. Qualora non abbia indicato un recapito entro tale termine, l’Istituto assegna al depositante un termine di due mesi per farlo.227 Se questo termine non è rispettato, l’Istituto respinge la do- manda. 4 Qualora il documento di priorità non sia presentato all’ufficio ricevente o all’Istituto internazionale entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, il diritto di priorità si estingue. 5 L’articolo 52 capoverso 1 si applica per analogia se il documento di priorità non è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 125228 Ripristino del diritto di priorità Dietro pagamento di una tassa, l’Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 49ter.2 del regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione229, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

227 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483).

229 RS 0.232.141.11

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Capitolo 4:230 L’Istituto in quanto ufficio designato231

Art. 125a Traduzione degli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare internazionale

1 Se è richiesto l’inoltro di una traduzione giusta l’articolo 138 capoverso 1 lettera d della legge, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare internazionale entro un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazio- nale.232 2 Se il termine per la traduzione degli allegati non è rispettato giusta il capoverso 1, l’Istituto assegna al depositante un termine supplementare di due mesi. Se tale termine non è rispettato l’Istituto respinge il deposito.

Art. 125b Contenuto e consultazione dell’inserto 1 L’inserto di una domanda internazionale contiene, oltre al contenuto giusta l’articolo 89, il rapporto dell’esame preliminare internazionale. 2 Non appena la domanda internazionale è entrata nella fase nazionale, la consulta- zione dell’inserto è aperta a chiunque.

Art. 125c233 Ripristino del diritto di priorità Dietro pagamento di una tassa, l’Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 49ter.2 del regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione234, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Titolo nono: Ricerche di tipo internazionale

Art. 126 Condizioni 1 Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5 PCT235 può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero.236 2 La richiesta deve essere inoltrata all’Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L’ammontare della tassa è fissato dall’amministrazione incaricata della ricerca inter-

230 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 231 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443). 232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 233 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483). 234 RS 0.232.141.11 235 RS 0.232.141.1 236 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443).

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nazionale, competente per la Svizzera, a meno che il RT-IPI237 non disponga diver- samente.238 3 Se la lingua nella quale è redatta la domanda di brevetto non è una lingua di lavoro dell’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Sviz- zera, deve essere presentata simultaneamente una traduzione in una lingua di lavoro. 4 L’Istituto non esamina se la domanda di brevetto e la traduzione soddisfino le altre condizioni stabilite nel Trattato di cooperazione, segnatamente le prescrizioni di forma valevoli per le domande internazionali. 5 La ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici eventual- mente modificati in seguito all’esame al momento del deposito o all’esame relativo al contenuto (art. 46–50).239 6 Su richiesta, la ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici presentati in lingua inglese, se gli atti tecnici soddisfano le altre condizioni di cui agli articoli 46–50.240

Art. 127241 Procedura 1 Se le condizioni di cui all’articolo 126 sono soddisfatte, l’Istituto trasmette i documenti richiesti all’autorità competente incaricata della ricerca internazionale. 2 L’Istituto trasmette al depositante il rapporto di ricerca e una copia dei documenti ivi citati; una copia è allegata agli atti.

Titolo decimo:242 Certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari243 Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 127a 1 Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e pro- dotti fitosanitari.244

237 RS 232.148 238 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443). 239 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 240 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 242 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 243 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443). 244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443).

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2 Valgono le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il settimo titolo della legge o questo titolo non dispongano altrimenti.

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato

Art. 127b Domanda; tassa245 1 La domanda deve contenere:

a. la richiesta di rilascio del certificato; b.246 una copia della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio

in Svizzera; c.247 una copia dell’informazione relativa al medicamento rispettivamente delle

istruzioni per l’uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall’auto- rità competente.

2 La tassa di deposito deve essere versata il giorno d’inoltro della domanda.248

Art. 127c Contenuto della richiesta La richiesta di rilascio del certificato deve contenere i dati seguenti:

a.249 il nome o la ditta del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera; b.250 se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed

eventualmente il suo recapito in Svizzera; c. numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base); d. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; e. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del

prodotto in Svizzera; f. identificazione del prodotto designato dall’autorizzazione e relativo numero

di registrazione; g. …251

245 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 248 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247). 250 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247). 251 Abrogata dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

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Art. 127d Pubblicazione di una menzione della domanda 1 È pubblicata una menzione della domanda. 2 Sono pubblicati i dati seguenti:

a. nome o ditta e indirizzo del depositante; b. se del caso nome e indirizzo del mandatario; c. data dell’inoltro della domanda; d. numero del brevetto di base; e. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; f. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del

prodotto in Svizzera; g. designazione del prodotto coperto dall’autorizzazione e del relativo numero di

registrazione. 3 La pubblicazione avviene a conclusione dell’esame giusta l’articolo 127e.

Capitolo 3: Esame della domanda

Art. 127e Esame in occasione dell’inoltro della domanda 1 Dopo il deposito della domanda, l’Istituto esamina se il termine d’inoltro della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni giusta gli articoli 127b e 127c. 2 Se la domanda non soddisfa le esigenze menzionate nel capoverso 1, l’Istituto fissa al depositante un termine di due mesi per completare la domanda. 3 Se il termine non è rispettato l’Istituto non prende in considerazione la domanda.

Art. 127f Esame delle condizioni per il rilascio del certificato 1 L’Istituto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato (art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).252 2 Se le condizioni non sono rispettate, l’Istituto respinge la domanda.

Capitolo 4: Rilascio del certificato

Art. 127g 1 Se le condizioni di rilascio del certificato sono soddisfatte il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti. 2 Il rilascio del certificato è pubblicato con i dati seguenti:

252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

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a. numero del brevetto di base munito di un’aggiunta; b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato; c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d. data d’inoltro della domanda; e. numero del brevetto di base; f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; g. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del

prodotto in Svizzera; h. designazione del prodotto coperto dall’autorizzazione per l’immissione in

commercio e relativo numero di registrazione; i. data della scadenza della durata di protezione del certificato.

Capitolo 5: Pubblicazione del rigetto della domanda di rilascio, dell’estinzione anticipata, della nullità e della sospensione del certificato

Art. 127h 1 Sono pubblicati il rigetto della domanda di rilascio, l’estinzione anticipata, la nullità e la sospensione del certificato. 2 Sono pubblicati i dati seguenti:

a. numero del brevetto di base, munito di un’aggiunta, salvo in caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato;

b. nome o ditta e indirizzo del depositante o del titolare del certificato; c. numero del brevetto di base; d. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; e. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del

prodotto in Svizzera; f. designazione del prodotto coperto dall’autorizzazione per l’immissione in

commercio e relativo numero di registrazione; g. data del rigetto della domanda di rilascio, dell’estinzione anticipata, della

nullità e della sospensione del certificato.

Capitolo 6: Inserto e registro

Art. 127i Inserto 1 L’inserto del certificato è allegato all’inserto del brevetto di base. 2 L’inserto del certificato è a disposizione di chiunque desideri consultarlo.

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3 Il certificato riceve il numero del brevetto di base, munito di un’aggiunta.

Art. 127k Registro 1 Si eseguono le iscrizioni concernenti il certificato sul foglio di registro del brevetto di base. 2 Sono iscritti i dati seguenti:

a. numero del brevetto di base munito di un’aggiunta; b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato; c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d. data dell’inoltro della domanda; e. numero del brevetto di base; f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; g. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del

prodotto in Svizzera; h. designazione del prodotto coperto dall’autorizzazione e del relativo numero di

registrazione; i. data del rilascio del certificato; k. data di scadenza della durata di protezione del certificato; l. diritti concessi come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali

o autorità incaricate dell’esecuzione forzata; m. modificazioni relative all’esistenza del certificato o al diritto al certificato; n. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del certificato; o. cambiamenti di mandatario o del suo domicilio o della sua sede.

3 L’Istituto può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni giudicate utili. 4 Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata per il brevetto di base, sono supposte valere per il certificato nella medesima misura che per il brevetto di base.

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Capitolo 7: Tasse253

Art. 127l254 Tasse annuali 1 La tassa annuale per parte dell’anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della durata di validità del certificato, a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per l’anno corrispondente, arrotondato al franco superiore. 2 Le tasse annuali diventano esigibili l’ultimo giorno del mese in cui:

a. inizia la validità del certificato; b. è rilasciato il certificato, se è rilasciato dopo la scadenza della durata massima

di protezione del brevetto. 3 Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi l’ultimo giorno del sesto mese a decorrere dalla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l’ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza, è riscossa una soprattassa.

Art. 127m Rimborso della tassa annuale255 1 In caso di nullità di un certificato sono rimborsate le tasse annuali per il periodo compreso tra l’accertamento passato in giudicato della nullità del certificato e il momento in cui sarebbe cessata la sua durata di validità.256 2 In caso di rinuncia a un certificato vengono rimborsate le tasse annuali corrispon- denti alla parte di durata di validità del certificato in merito alla quale si rinuncia al certificato.257 3 Se è revocata l’autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio di un prodotto, vengono rimborsate le tasse annuali corrispondentemente alla parte della durata di validità del certificato durante la quale l’autorizzazione è stata revocata.258 4 Se è sospesa l’autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio di un pro- dotto, sono rimborsate le tasse annuali corrispondentemente al periodo durante il quale l’autorizzazione è stata sospesa.259 5 In tutti questi casi sono rimborsate soltanto le tasse annuali per anni interi.260 6 Il rimborso avviene soltanto su richiesta; quest’ultima deve essere inoltrata entro due mesi a decorrere da:

a. l’accertamento della nullità del certificato; b. la rinuncia al certificato;

253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 254 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 255 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 256 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 257 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 258 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 259 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 260 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

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c. la revoca dell’autorizzazione ufficiale secondo il capoverso 3; d. la fine della sospensione dell’autorizzazione ufficiale giusta il capoverso 4.

Titolo 11: Disposizioni finali261 Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione262

Art. 128 L’ordinanza (1) del 14 dicembre 1959263 e l’ordinanza (2) dell’8 settembre 1959264 per la legge federale sui brevetti d’invenzione sono abrogate.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 129 Termini Il termini che hanno cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978 rimangono invariati.

Art. 130 Tasse265 1 L’importo delle tasse annuali esigibili dal 1° gennaio 1978 è determinato dal nuovo diritto, anche se dette tasse annuali sono state pagate prima di questa data.266 2 Per le domande di brevetto la cui data di deposito risale, il 1° gennaio 1978, a più di due anni, le tasse annuali devono essere pagate, conformemente al nuovo diritto, entro 6 mesi a decorrere dall’invito dell’Istituto.267 3 Il capoverso 2 si applica per analogia alle domande di brevetto addizionali a un brevetto principale, la cui trasformazione è richiesta dopo il 1° gennaio 1978.

Art. 131 Domande di brevetto addizionale Le domande di brevetto addizionale pendenti il 1° gennaio 1978, subordinate a domande di brevetto pure pendenti, sono considerate come domande indipendenti a contare da questa data.

261 Originario titolo 10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

262 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

263 [RU 1959 2065 2190, 1972 2279] 264 [RU 1959 739 2190, 1960 526, 1972 2282] 265 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 266 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). 267 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

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Art. 132 Menzione dell’inventore Se, per una domanda di brevetto pendente il 1° gennaio 1978, l’inventore non è ancora stato menzionato, egli deve esserlo entro un termine di tre mesi a decorrere dall’invio dell’Istituto o, se il termine previsto all’articolo 35 capoverso 1 scade più tardi, entro questo termine.

Art. 133 Priorità 1 Le dichiarazioni di priorità riferentesi a domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978 possono essere presentate entro il 31 marzo 1978. 2 Per le domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978, documenti di priorità e le indicazioni mancanti concernenti il numero del primo deposito devono, dietro invito dell’Istituto, essere presentati entro i tre mesi o, se il termine previsto all’articolo 40 capoverso 4 scade più tardi, entro questo termine. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano quando, secondo il diritto anteriore, il termine per la consegna della dichiarazione di priorità o per la presentazione del documento di priorità è scaduto o ha cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978.

Art. 134 Consultazione degli inserti Gli inserti dei brevetti rilasciati prima del 1° gennaio 1978 potranno essere consultati, ai sensi dell’articolo 90 capoverso 3, soltanto dopo la pubblicazione dei fascicoli dei brevetti.

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 135 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978, ad eccezione dei titoli settimo, ottavo e nono. 2 Il titolo settimo entra in vigore il 1° giugno 1978. 3 I titoli ottavo e nono entrano in vigore contemporaneamente al titolo sesto della legge268 (domande internazionali di brevetto).

Disposizioni finali della modifica del 12 agosto 1986269

1 Le domande di brevetto pendenti il giorno dell’entrata in vigore del nuovo diritto sono rette da quest’ultimo. 2 Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell’entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell’Istituto se soddisfano alle prescrizioni del

268 Il tit. VI è entrato in vigore il 1° giu. 1978 (RU 1978 550). 269 RU 1986 1448

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vecchio diritto. L’Istituto può tuttavia domandare informazioni ai sensi degli articoli 64 capoverso 1 e 65 capoverso 1. 3 Le comunicazioni dell’Istituto secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell’entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano. 4 I termini assegnati dall’Istituto, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell’entrata in vigore, non sono modificati. 5 Se l’esame della domanda di brevetto è stato concluso prima del giorno dell’entrata in vigore, la procedura fino alla pubblicazione della domanda di brevetto o al rilascio del brevetto prosegue secondo il vecchio diritto.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 maggio 2008270

1 Anche le domande di brevetto già depositate il giorno dell’entrata in vigore della modifica del 21 maggio 2008 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto. 2 Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell’entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell’Istituto se soddisfano alle disposizioni del vecchio diritto. 3 Le comunicazioni dell’Istituto secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell’entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano. 4 I termini assegnati dall’Istituto, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell’entrata in vigore, non sono modificati. 5 Un rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) può essere richiesto solo per le domande di brevetto depositate il giorno dell’entrata in vigore o dopo l’entrata in vigore. 6 Sono pubblicate solo le domande di brevetto depositate il giorno dell’entrata in vigore o dopo l’entrata in vigore. 7 Solo i brevetti rilasciati secondo il nuovo diritto possono essere oggetto di un’op- posizione (art. 73–88). 8 In caso di atti depositati in parte prima e in parte dopo l’entrata in vigore, è consi- derato giorno del deposito il giorno in cui è stata depositata la prima parte.

270 RU 2008 2585

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