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Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 198 Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round

 Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

(in Suppl. ordinario n. 64, alla Gazz. Uff. n. 88, del 15 aprile)

Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni

obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il

commercio - Uruguay Round

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, recante

ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round,

adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, ed in particolare l'art. 3 recante delega al Governo per

l'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le

prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale

concernenti il commercio; Viste le leggi 13 luglio 1995, n. 295, e 22 febbraio 1996, n. 73;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il

Ministro degli affari esteri;

Emana il seguente decreto-legislativo:

CAPO I

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, IN MATERIA DI

MARCHI D'IMPRESA, DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 4

DICEMBRE 1992, N. 480

Articolo 1

1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituto dal

seguente:

"Art. 1. -- 1 . I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di

far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,

di usare:

a ) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato

registrato;

b ) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a

causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi,

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un

rischio di associazione fra i due segni;

c ) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il

marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo

consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del

marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di

apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in

commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal

segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno

nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.".

Articolo 2

1. All'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, il comma 3 è

sostituito dal seguente:

" 3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c ), la registrazione esplica effetto

limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi

affini.".

Articolo 3

1. L'art. 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

"Art. 17. -- 1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente art. 16, i segni che alla data del

deposito della domanda:

a ) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli

usi costanti del commercio;

b ) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o

servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o

affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o

servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche

in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi

dell'art. 6- bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia

notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita

nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non

importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso

precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla

registrazione;

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

c ) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e

insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o

affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio

è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere

anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non

importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso

precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla

registrazione;

d ) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in

seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un

diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o

servizi identici;

e ) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello

Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in

forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per

prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e

dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il

pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;

f ) nei casi di cui alle lettere d ) ed e ), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto

da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto

per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda

principale o riconvenzionale di nullità;

g ) siani identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello

Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in

forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per

prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica,

europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza

giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del

segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

h ) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6- bis

della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o

servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g ).

2 . Ai fini previsti dal comma 1, lettere d ), e ) e g ), le domande anteriori sono assimilate ai

marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.".

Articolo 4

1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

"Art. 23. -- 1 . La registrazione di marchio a favore di stranieri che non abbiano nel territorio

dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio

stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai

cittadini italiani reciprocità di trattamento.

2. Ai cittadini degli Stati che hanno ratificato e dato esecuzione all'Accordo sugli aspetti dei

diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994,

è accordato il trattamento previsto per i cittadini italiani.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o

riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi

ai cittadini italiani.".

Articolo 5

1. All'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, il comma 1

è sostituito dal seguente:

" 1 . Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d ), e ),

g ) e h ), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali

abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un

marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di

nullità del marchio posteriore nè opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in

relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del

proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il

titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione

del preuso.".

Articolo 6

1. Dopo l'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è

inserito il seguente:

"Art. 58- bis . -- 1 . Qualora una parte abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie

domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte

che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure

che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì

che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella

produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.

2. Il giudice nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la

tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.".

Articolo 7

1. L'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

"Art. 61. -- 1. Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può

chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti

violazione di tali diritti, nonchè dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli

elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le

misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.".

Articolo 8

1. L'art. 62 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

"Art. 62. -- 1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui

all'art. 61 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i

procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con

l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di

accertamento, fotografici o di altra natura.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro

rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693 del codice di procedura civile.

Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve

valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si

applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669- octies , 669- novies , 669­

undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine dell'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le

operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre

fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre

ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non

identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi

in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè

tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di

descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui

appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici

giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.".

Articolo 9

1. L'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

"Art. 63. -- 1 . Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può

chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto

costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile

concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o

inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del

provvedimento.".

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164, IN MATERIA DI DISCIPLINA

DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

Articolo 10

1. All'art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto il seguente comma:

" 4-bis. Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di denominazioni di origine, o di

indicazioni geografiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina le condizioni pratiche che,

introducendo idonei elementi di differenziazione, siano atte a consentire che i produttori

interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.".

CAPO III

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1940, N. 1411, IN MATERIA DI

MODELLI DI UTILITA' ED ORNAMENTALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO

DALLA LEGGE N. 60/87

Articolo 11

1. All'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e successive modificazioni, dopo il

primo comma è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La tassa di concessione per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.".

2. All'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, il

punto 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

a ) per la domanda di brevetto 50.000;

b ) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione 1.000.000;

c ) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

a ) rata per il I quinquiennio 500.000;

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

b ) rata per il II quinquennio 600.000;

c ) rata per il III quinquennio 1.000.000;

d ) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata

annualmente, per ciascun anno 100.000;

e ) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6

del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

2.000.000;

f ) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6

del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:

1) rata per I quinquiennio 600.000;

2) rata per II quinquennio 1.000.000;

3) rata per III quinquennio 1.500.000;

g ) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del

regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per

ciascun anno 150.000.".

3. Alle note dell'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28

dicembre 1995, è aggiunta la seguente nota:

" 6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata

la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le annualità successive devono essere

corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il

pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui

al comma 3, lettera b ).".

CAPO IV

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 29 GIUGNO 1939, N. 1127, IN MATERIA DI

BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO

DALLA LEGGE 22 GIUGNO 1979, N. 338

Articolo 12

1. Dopo l'art. 1 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è

inserito il seguente:

"Art. 1- bis . -- 1 . In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a ) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di

produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

b ) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso,

di applicare il procedimento, nonchè di usare, mettere in commercio, vendere o importare a

tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.".

Articolo 13

1. Il comma 2 dell'art. 2586 del codice civile è abrogato.

2. L'art. 2 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

"Art. 2. -- 1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto

mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale

procedimento, alternativamente:

a ) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b ) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante

il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a

determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in

contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.".

Articolo 14

1. Dopo l'art. 6 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è

inserito il seguente:

"Art. 6- bis. -- 1. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 3 del codice civile, costituisce atto di

concorrenza sleale da rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi

in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le

informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali

informazioni:

a ) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e

combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli

operatori del settore;

b ) abbiano valore economico in quanto segrete;

c ) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure

da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o

utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a

prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti

chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.".

Articolo 15

1. All'art. 13, comma 1, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni,

sono soppresse le seguenti parole: "la cui pubblicazione o".

Articolo 16

1. L'art. 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

"Art. 53. -- 1 . L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati

diversi da quelli membri dell'Unione europea e/o da quelli membri dell'Organizzazione

mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.".

Articolo 17

1. L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

"Art. 54. -- 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di

deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il

titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari,

non abbia attuato l'invenzione brevettta, producendo nel territorio dello Stato o importando

oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea e/o in uno Stato membro

dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare

in grave sproporzione con i bisogni del paese, può essere concessa licenza obbligatoria per

l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia

richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa:

a ) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura

tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese;

b ) se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti

relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può

essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare

l'invenzione, purchè questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un

importante progresso tecnico di consideravole rilevanza economica. Salvo il disposto dell'art.

54- bis , comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente alla cessione del

brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto

a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto

dell'invenzione dipendente.

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

3. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti

commi, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver

potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate

appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del

presente decreto.".

Articolo 18

1. All'art. 54- bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, dopo

il secondo comma è inserito il seguente:

"La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto

prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.".

Articolo 19

1. Per il procedimento di concessione della licenza obbigatoria restano ferme le disposizioni

di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.

2. Dopo l'art. 54- ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è

posto il seguente art. 54- quater che sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente

della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360:

"Art. 54- quater . -- 1 . Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito,

la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata

la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del

compenso. In caso di opposizione la misura e le modalità di pagamento del compenso sono

determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

2. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora

sussistano validi motivi al riguardo.

3. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.

4. La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione

dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del

compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per

il quale sia stata concessa licenza obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del

brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria,

le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

5 . La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

6. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello

di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei

brevetti e annotati nel registro dei brevetti.".

Articolo 20

1. Dopo l'art. 54- quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni,

è aggiunto il seguente art. 54- quinquies che sostituisce quello abrogato dal decreto del

Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360:

"Art. 54- quinquies . -- 1 . La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se e quando le circostanze che ne hanno

determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi.

2. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio

italiano brevetti e marchi che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso

di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal

ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza

presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.

3. In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse

condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.".

Articolo 21

1. L'art. 54- sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è

abrogato.

Articolo 22

1. All'art. 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, il secondo

comma è sostituito dal seguente:

"L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello

Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54- quater e seguenti in quanto

compatibili.".

Articolo 23

1. L'art. 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

"Art. 77. -- 1 . L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per l'invenzione

industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto e l'onere di provare la

contraffazione incombe al titolare del brevetto.

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia

individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali

indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le

informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini

di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e

distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta le misure idonee a garantire la

tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico d'ufficio può ricevere

documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna

parte può nominare anche più di un consulente.".

Articolo 24

1. L'art. 81 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e succesive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

"Art. 81. -- 1 . Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia

disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali

diritti, nonchè dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova

concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a

garantire la tutela delle informazioni riservate.".

Articolo 25

1. L'art. 82 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

"Art. 82. -- 1 . Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di

cui all'art. 81 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i

procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con

l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di

accertamento, fotografici o di altra natura.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro

rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art. 693 del codice di procedura

civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza

deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si

applica anche alla descrizione il disposto di cui agli articoli 669- octies , 669- novies , 669­

undecies e 675 del codice di procedura civile.

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura civile possono essere

completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne

iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice

di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di

merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non

identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o messi in

commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè

tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di

descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui

appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici

giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.".

Articolo 26

1. L'art. 83 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente:

"Art. 83. -- 1 . Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia

disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce

contraffazione del brevetto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i

procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o

inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del

provvedimento.".

Articolo 27

1. L'art. 83- bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è

sostituito dal seguente:

"Art. 83- bis . -- 1 . I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e 83 possono essere chiesti dal

momento in cui la domanda resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone

alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4.".

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 70, IN MATERIA DI TOPOGRAFIE

DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Articolo 28

1. L'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è sostituito dal seguente:

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

"Art. 5 ( Riconoscimento dei diritti ). -- 1 . I diritti esclusivi di cui all'art. 4 sono riconosciuti

quando:

a ) la topografia risponda ai requsiti di cui all'art. 2;

b ) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di

precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione

intervenga entro il termine di cui all'art. 7;

c ) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il

proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro dell'Unione europea;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte dell'accordo sugli aspetti dei diritti di

proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 o di una

convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica ovvero residente o avente uno stabilimento serio ed effettivo

per la creazione delle topografie o per la produzione di circuiti integrati nel territorio di uno

degli Stati di cui ai punti 1 e 2;

4) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni

internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su

base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o

persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge.".

Articolo 29

1. All'art. 18 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3 . Se gli atti indicati alle lettere a ) e b ) dell'art. 7 avvengono dopo il primo atto di

sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il

titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della

contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfrutture

la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della

registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili,

gli articoli 54- quater e quinquies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.".

Articolo 30

1. All'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 2 è sostituito dal seguente ed è

aggiunto, in fine, il seguente comma 2- bis :

" 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei

limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha

diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia

Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta

illegalmente.

2-bis. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento

dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni di cui ai

commi 2 e 3 dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive

modificazioni.".

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 31

1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una

località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità,

reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente

geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia,

e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di

concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni

geografiche, nonchè l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un

prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa

dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei

prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del

proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale norme

sia usato in modo da ingannare il pubblico.

Articolo 32

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale .