I
Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)
Modifica del 18 ottobre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
L’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul design è modificata come segue:
Art. 13 Attestato di priorità per primi depositi svizzeri Su domanda, l’Istituto rilascia l’attestato di priorità relativo a un primo deposito svizzero.
Art. 17 cpv. 2 lett. c e d, 3 e 4 2 L’emolumento di registrazione si compone:
c. abrogata d. abrogata
3 Abrogato 4 Qualora la registrazione debba essere pubblicata dopo la scadenza del differimento, prima della pubblicazione va pagato l’emolumento per la pubblicazione.
Art. 19 cpv. 1 e 2 1 Prima della scadenza del differimento della pubblicazione, l’Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di pagare l’emolumento per la pubblicazione. 2 Nel caso in cui per un design bidimensionale (disegno) sia stato chiesto il differi mento della pubblicazione giusta l’articolo 26 della legge sul design e presentato un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione, l’Istituto può, prima della scadenza del differimento, ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di inviare almeno una raffigurazione del design.
RS 232.121
2006-2389 4481
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II
Ordinanza sul design RU 2006
Art. 20 Comunicazione concernente la scadenza del periodo di protezione Prima della scadenza del periodo di protezione, l’Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possi bilità di un rinnovo del periodo di protezione. L’Istituto può inviare tali comunica zioni anche all’estero.
Art. 22 cpv. 2 2 I documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d’affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interes se alla tutela del segreto sono conservati separatamente su domanda. Tale fatto è menzionato nel fascicolo.
Art. 23 cpv. 5 Abrogato
Art. 24 cpv. 4 4 Su domanda, l’Istituto restituisce al titolare del diritto, una volta scaduto il termine di conservazione, le raffigurazioni e gli esemplari del design presentati. La domanda va presentata entro due mesi dalla scadenza del termine di conservazione.
Art. 26 cpv. 3, art. 32 cpv. 2 e 3, art. 33 Abrogati
Art. 43a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 ottobre 2006 Nel caso di una richiesta concernente la consultazione degli atti, l’Istituto continua a separare d’ufficio fino al 30 giugno 2007 i documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d’affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interesse alla tutela del segreto.
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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