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Ordinanza del 3 dicembre 2004 che modifica l'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi

 Ordinanza del 3 dicembre 2004 sugli emendamenti all'ordinanza sulla protezione dei marchi

Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)

Modifica del 3 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Art. 7 Emolumenti Agli emolumenti esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l’ordinanza del 25 ottobre 19952 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.

Art. 10 cpv. 1 1 Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente. L’Istituto può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.

Art. 17a Proseguimento della procedura in caso d’inosservanza dei termini Per il proseguimento della procedura di una domanda respinta per inosservanza dei termini (art. 41 LPM) deve essere pagato un emolumento per il proseguimento della procedura.

Art. 18 Emolumento di deposito ed emolumento supplementare 1 Il depositante deve pagare l’emolumento di deposito entro il termine fissato dall’Istituto. 2 Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende più di due classi, il depositante deve versare un emolumento supplementare (emo­ lumento di classe) per ogni classe in più. L’Istituto determina il numero di classi soggette alla tassazione secondo la suddivisione in classi prevista dall’Accordo di Nizza del 15 giugno 19573 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio (classificazione di Nizza).

1 RS 232.111 2 RS 232.148 3 RS 0.232.112.7/.9

2004-1932 5019

Ordinanza sulla protezione dei marchi RU 2004

3 Il depositante deve pagare l’emolumento di classe entro il termine fissato dal- l’Istituto. Questa somma è restituita se non avviene la registrazione.

Art. 18a cpv. 2 2 La richiesta è considerata presentata soltanto se, oltre all’emolumento di deposito, è stato pagato l’emolumento per la procedura d’esame accelerata.

Art. 26 cpv. 4 e 5 4 Per la proroga deve essere pagato un emolumento di proroga come anche even­ tualmente un emolumento di classe (art. 18 cpv. 2). 5 Se è presentata una domanda di proroga dopo la scadenza della registrazione, deve essere pagato un emolumento supplementare.

Art. 27 Restituzione dell’emolumento di classe e dell’emolumento di proroga

Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata, sono restituiti:

a. l’emolumento di classe; b. l’emolumento di proroga, previa deduzione dell’emolumento per lavori

amministrativi.

Art. 33 Domanda ed emolumenti 1 Abrogato 2 La domanda di modifica o di rettificazione della registrazione di un marchio è soggetta a emolumento. 3 Se per lo stesso marchio è chiesta contemporaneamente la registrazione di piú modifiche, è dovuto un unico emolumento.

Art. 34 rubrica e frase introduttiva Modificazioni esenti da emolumenti

Le seguenti modificazioni sono esenti da emolumenti: …

Art. 35 1 La cancellazione completa della registrazione di un marchio è esente da emolu­ menti. 2 Per una cancellazione parziale, l’Istituto riscuote un emolumento.

5020

Ordinanza sulla protezione dei marchi RU 2004

Art. 36 cpv. 4 Abrogato

Art. 38 cpv. 1 1 Dietro pagamento di un emolumento, l’Istituto dà informazioni a terzi sulle domande di registrazione pendenti.

Art. 39 cpv. 3 e 40a Abrogati

Art. 41 Consultazione del registro; estratti 1 Dietro pagamento di un emolumento, chiunque può consultare il registro dei marchi. 2 Dietro pagamento di un emolumento, l’Istituto comunica informazioni sul contenu­ to del registro dei marchi e allestisce degli estratti.

Art. 41a Documento di priorità relativo alla prima registrazione in Svizzera L’Istituto rilascia un documento di priorità nella misura in cui è presentata una domanda pertinente ed è stato pagato l’emolumento fatturato.

Titolo prima dell’art. 42 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 43 Organo di pubblicazione 1 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione. 2 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 48 cpv. 1 1 Se una domanda inoltrata all’Istituto non soddisfa le esigenze formali previste dalla LPM o dalla presente ordinanza o dal regolamento d’esecuzione del 18 gennaio 19964 dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, o se gli emolumenti prescritti non sono stati pagati, l’Istituto impartisce al richiedente un termine per eliminare il difetto.

Art. 49 cpv. 2 e 50 cpv.3 Abrogati

RS 0.232.112.21

5021

4

II

Ordinanza sulla protezione dei marchi RU 2004

Art. 56 cpv. 1 1 Se l’ufficio doganale trattiene dei prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di un emolumento oppure affida tale compito a terzi a spese del richiedente.

Art. 57 Emolumenti Gli emolumenti riscossi per una domanda d’intervento e per il deposito dei prodotti trattenuti sono stabiliti nell’ordinanza del 22 agosto 19845 sulle tasse dell’Ammini­ strazione delle dogane.

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 631.152.1

5022

5