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Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

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REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par­ ticolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento eu­ ropeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimenta­ zione, delle risorse naturali e del territorio" stabilisce le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della po­ litica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La ri­ forma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 (5) del Consiglio. Vista la portata della ri­ forma, è opportuno abrogare detto regolamento e sosti­ tuirlo con un nuovo regolamento sull'organizzazione co­ mune dei mercati per i prodotti agricoli. Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo

che determinati elementi non essenziali delle misure pos­ sano essere adottati dalla Commissione mediante atti de­ legati.

(2) Il presente regolamento dovrebbe contenere tutti gli ele­ menti essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

(3) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sull'Unione europea ("TUE") e del trattato sul funziona­ mento dell'Unione europea ("TFUE") (congiuntamente "trattati") in modo da garantire l'esistenza di un'organiz­ zazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, TFUE.

(4) È opportuno chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovreb­ bero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce disposizioni che garanti­ scono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme rela­ tive alla PAC, come la realizzazione di controlli e l'ap­ plicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.

(5) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, nel presente regolamento è oppor­ tuno menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base giuridica di tale disposizione.

(6) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere de­ legato alla Commissione il potere di adottare atti confor­ memente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che du­ rante i lavori preparatori la Commissione, svolga ade­ guate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella pre­ parazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Com­ missione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempe­ stiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/671

(1) Parere dell'8 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116, e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 158.

(3) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174. (4) Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non

ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007,

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 Parlamento euro­ peo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monito­ raggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) Talune definizioni in taluni settori dovrebbero essere fis­ sate nel presente regolamento. Per tener conto delle pe­ culiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a modificare le definizioni nel settore del riso nella mi­ sura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.

(8) Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e contiene i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della no­ menclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti tecnici conseguenti del presente regolamento. Al fine di prendere in considerazione tali modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti per apportare i necessari adeguamenti tecnici. A fini di chiarezza e semplicità è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio (1), che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.

(9) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, del vino, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, è opportuno fissare campagne di com­ mercializzazione che siano per quanto possibile rispon­ denti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi pro­ dotti.

(10) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un si­ stema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno di­ retto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di conti­ nuare a mantenere in vita le misure di sostegno del mercato, che devono tuttavia essere razionalizzate e sem­ plificate.

(11) È opportuno stabilire le tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine ai fini della registrazione dei prezzi e dell'appli­ cazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; tali tabelle unionali rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.

(12) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di in­ tervento pubblico mantenendo peraltro invariata la poli­ tica perseguita in ciascun settore. A tal fine, è opportuno

operare una distinzione tra le soglie di riferimento e i prezzi d'intervento e definire quest' ultimo. Nel far ciò, è di particolare importanza chiarire che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, para­ grafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura del­ l'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto, si dovrebbe intendere che l'intervento sul mer­ cato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

(13) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti orga­ nizzazioni comuni dei mercati (OMC), è opportuno che il regime di intervento pubblico sia disponibile in determi­ nati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mer­ cato.

(14) Il prezzo di intervento pubblico dovrebbe consistere in un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato me­ diante gara, in linea con la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.

(15) Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere adottate in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminato­ rio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

(16) È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della PAC sia disciplinato da un regolamento separato che tenga conto degli obiettivi di coesione sociale di tale programma. È opportuno tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che con­ sentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'in­ tervento pubblico a disposizione di tale programma.

(17) Per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mer­ cato, può risultare necessario concedere aiuti all'ammasso privato di determinati prodotti agricoli. Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Com­ missione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può es­ sere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.

(18) Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pub­ blico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle peculiarità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, è oppor­ tuno delegare alla Commissione il potere di adottare

ITL 347/672 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CEE) N. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2).

determinati atti per quanto riguarda la fissazione dei re­ quisiti e delle condizioni che devono rispettare tali pro­ dotti riguardo alla loro qualità e ammissibilità, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regola­ mento.

(19) Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per la fissazione dei criteri di qualità per quanto riguarda gli acquisti all'inter­ vento e le vendite di tali prodotti.

(20) Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'ef­ ficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e al fine di mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'in­ tervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico, norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qual­ siasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

(21) Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme e condizioni applicabili nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo nonché le condizioni applicabili alla reim­ missione sul mercato o lo smaltimento di un prodotto oggetto di contratti di ammasso privato.

(22) Al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determi­ nati atti per quanto riguarda le disposizioni che discipli­ nano il ricorso a procedure di gara, le condizioni aggiun­ tive che gli operatori devono soddisfare e l'obbligo impo­ sto all'operatore di costituire una cauzione.

(23) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e delle esi­ genze dei settori delle carni bovine, suine, ovine e capri­ ne, nonché della necessità di normalizzare la presenta­ zione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'ap­ plicazione delle misure d'intervento sul mercato, è oppor­ tuno delegare alla Commissione il potere di adottare de­ terminati atti per quanto riguarda l'adeguamento e l'ag­ giornamento delle tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse in detti settori, nonché la fissazione di determinate disposizioni e deroghe comple­ mentari correlate.

(24) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta e verdura nonché di latte e di prodotti lattiero-caseari da parte degli

alunni nelle scuole al fine di aumentare in maniera per­ manente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bam­ bini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, in particolare stabilizzando i mercati e assicurando la disponibilità di forniture attuali e future. È pertanto opportuno promuovere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.

(25) Per una sana gestione finanziaria del programma del­ l'Unione frutta e verdura nelle scuole, nonché latte nelle scuole, è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non do­ vrebbe essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti di distribu­ zione di frutta e verdura, e di distribuzione di latte nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuo­ le, può essere necessario disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e dovrebbero autorizzarli a concedere un aiuto nazionale. Gli Stati membri che partecipano ai programmi dovrebbero se­ gnalare che si tratta di programmi sovvenzionati me­ diante l'aiuto dell'Unione.

(26) Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimen­ tari sane e per garantire che l'aiuto sia mirato ai bambini che frequentano regolarmente istituti scolastici ammini­ strati o riconosciuti dagli Stati membri, è opportuno de­ legare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per quanto riguarda i criteri ag­ giuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri, l'approvazione e la selezione dei richiedenti e l'elaborazione di strategie nazionali o regionali e sulle misure di accompagnamento.

(27) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi del­ l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti per quanto riguarda i programmi sulla frutta e verdura nelle scuole relativa­ mente al metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute, i costi ammissibili all'aiuto dell'Unione, compresa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi e l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.

(28) Per sensibilizzare il pubblico ai programmi sulla frutta e verdura nelle scuole è opportuno delegare alla Commis­ sione il potere di adottare determinati atti intesi a richie­ dere agli Stati membri l'attuazione di un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole per pubblicizzare il ruolo sovvenzionatorio degli aiuti dell'Unione.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/673

(29) Per tener conto dell'andamento delle abitudini di con­ sumo dei prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, della disponi­ bilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, è opportuno delegare alla Commis­ sione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accom­ pagnamento, nonché il monitoraggio e la valutazione del programma

(30) Per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto del­ l'Unione nonché l'uso efficace ed efficiente di tale aiuto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adot­ tare determinati atti per quanto riguarda le norme sui beneficiari e richiedenti ammissibili all'aiuto, il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri e l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

(31) Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli ob­ blighi loro incombenti, è opportuno delegare alla Com­ missione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda misure sul deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo.

(32) Per sensibilizzare il pubblico al programma latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le con­ dizioni secondo cui gli Stati membri devono segnalare la loro partecipazione a tale programma e il fatto che que­ st'ultimo è sovvenzionato dall'Unione.

(33) Per assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo dei prodotti, è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'at­ tuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma di distribuzione di latte nelle scuole.

(34) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le asso­ ciazioni di organizzazioni di produttori o le organizza­ zioni interprofessionali riconosciute ad elaborare pro­ grammi di attività per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. Tuttavia è opportuno ridurre il cofinanziamento per migliorare l'efficienza dei programmi.

(35) Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto del­ l'Unione concesso alle organizzazioni di produttori, asso­ ciazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive

da tavola e al fine di migliorare la qualità della produ­ zione di olio di oliva e di olive da tavola, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determi­ nati atti per quanto riguarda le specifiche misure che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziate, l'assegnazione minima del finanziamento unionale a su­ perfici specifiche, l'obbligo di costituire una cauzione e i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e nell'approvazione dei programmi di attività.

(36) Il presente regolamento dovrebbe distinguere da un lato, tra prodotti ortofrutticoli destinati al consumo diretto, e prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione e tra­ sformati, dall'altro. Le regole sui fondi di esercizio, sui programmi operativi e sul contributo finanziario del­ l'Unione si dovrebbero applicare soltanto alla prima ca­ tegoria, ed entrambi i tipi di prodotti ortofrutticoli do­ vrebbero essere trattati in maniera simile.

(37) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono pro­ vocare turbative rilevanti del mercato. Per questo è op­ portuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei pro­ grammi operativi.

(38) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutti­ coli dovrebbero tener pienamente conto di considera­ zioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smalti­ mento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del pae­ saggio.

(39) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di svi­ luppo rurale. È pertanto opportuno che la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli sia sospesa.

(40) Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e le loro associazioni nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, è opportuno stabilire le condizioni per l'uti­ lizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di eser­ cizio costituiti dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sembra una soluzione adeguata. In de­ terminati casi dovrebbero essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi opera­ tivi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto con­ cesso alle organizzazioni di produttori e alle loro asso­ ciazioni che costituiscono un fondo di esercizio.

ITL 347/674 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(41) Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei pro­ duttori nel settore ortofrutticolo è basso è opportuno autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supple­ mentari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strut­ turale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.

(42) Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di pro­ duttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associa­ zioni sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determi­ nati atti per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi concernenti l'ob­ bligo di monitorare e valutare l'efficienza della disciplina nazionale e delle strategie nazionali, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.

(43) Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno che rafforzino le strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento do­ vrebbero spettare all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazio­ nali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

(44) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di so­ stegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promo­ zione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione. Il sostegno all'innovazione può aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti viti­ vinicoli dell'Unione. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli inve­ stimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risul­ tati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe co­ stituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.

(45) È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei pro­ grammi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

(46) Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'as­ segnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive a decorrere dall'esercizio

finanziario 2015 in virtù dell'articolo 103 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle condizioni previste da tale disposizione.

(47) Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiet­ tivi e per assicurare un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: le norme sulla responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno prove­ nienti dalla Commissione e le modifiche apportate ai medesimi alla data della loro applicabilità; norme sul contenuto dei programmi di sostegno e sulle spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare paga­ menti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto; norme sull'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo; norme sull'utilizzo di alcuni termini; la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosani­ tarie; norme sull'esigenza di evitare doppi finanziamenti dei progetti; norme sull'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione e sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministra­ tivi, nonché norme sulla certificazione volontaria dei di­ stillatori e norme che consentano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno.

(48) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condi­ zioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della crescente in­ cidenza sulla salute delle api di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione conti­ nua a essere necessario considerato che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercia­ lizzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è op­ portuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni ge­ nerali di produzione e di commercializzazione dei pro­ dotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali dovreb­ bero essere cofinanziati dall'Unione.

(49) È opportuno precisare le misure che possono essere in­ cluse nei programmi per l'apicoltura. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adot­ tare determinati atti per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle misure adeguando le misure esistenti o aggiungendone altre.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/675

(50) Per garantire che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno de­ legare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'esigenza di evitare doppi finan­ ziamenti in base ai programmi degli Stati membri a fa­ vore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale e la base per l'assegnazione del contributo finanziario del­ l'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.

(51) In virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consi­ glio (1), i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1o gennaio 2010. Per far sì che le or­ ganizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una di­ sposizione specifica in virtù della quale nello Stato mem­ bro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività. Per assicurare che gli aiuti finanzino gli scopi delle organizzazioni dei produttori, enunciati nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Com­ missione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le domande di aiuto, le norme sulle superfici ammissibili coltivate a luppolo e il calcolo degli aiuti.

(52) È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'alle­ vamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.

(53) L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati si è dimostrato inefficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.

(54) La decisione di porre fine al divieto transitorio di im­ pianto di vigneti a livello di Unione è giustificata dal conseguimento degli obiettivi principali della riforma del 2008 dell'organizzazione del mercato del vino del­ l'Unione, in particolare la fine dell'eccedenza strutturale di antica data nella produzione vinicola e il progressivo miglioramento della competitività e dell'orientamento del settore vinicolo dell'Unione al mercato. Tali sviluppi po­ sitivi sono risultati da una marcata riduzione delle super­ fici vitate in tutta l'Unione, dall'abbandono da parte di produttori meno competitivi, come pure dalla progressiva soppressione di talune misure di sostegno del mercato che ha eliminato l'incentivo agli investimenti privi di

vitalità economica. La riduzione della capacità di offerta ed il sostegno a misure strutturali e alla promozione delle esportazioni vinicole hanno consentito un migliore ade­ guamento ad una domanda in calo a livello di Unione, che risulta da una progressiva diminuzione del consumo negli Stati membri produttori di vino tradizionali.

(55) Tuttavia, le prospettive di un progressivo aumento della domanda a livello di mercato mondiale incentivano ad accrescere la capacità di offerta, e quindi all'impianto di nuovi vigneti, durante il prossimo decennio. Pur dovendo perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore vinicolo dell'Unione in modo da non perdere quote di mercato nel mercato globale, un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in ri­ sposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente nel medio periodo ad una situazione di capacità di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali e ambientali in specifiche zone viti­ cole. Per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030, si dovrebbe istituire a livello di Unione un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli, sotto forma di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(56) In base a questo nuovo sistema, le autorizzazioni per gli impianti viticoli possono essere concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero scadere dopo tre anni se non utilizzate. Ciò contribuirebbe ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei produt­ tori vinicoli a cui esse vengono concesse, evitando spe­ culazioni.

(57) L'aumento dei nuovi impianti viticoli dovrebbe essere strutturato attraverso un meccanismo di salvaguardia a livello di Unione, basato sull'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente all'1 % delle superfici vitate, prevedendo al contempo una certa flessibilità in risposta a circostanze specifiche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter deci­ dere se mettere a disposizione superfici meno estese a livello nazionale o regionale, anche a livello di zone ammissibili a specifiche denominazioni di origine pro­ tette e indicazioni geografiche protette, sulla base di mo­ tivazioni obiettive e non discriminatorie, garantendo al contempo che le limitazioni imposte non siano superiori allo 0 % ed eccessivamente restrittive rispetto agli obiet­ tivi perseguiti.

(58) Per far sì che le autorizzazioni siano concesse in maniera non discriminatoria, dovrebbero essere stabiliti determi­ nati criteri e in particolare quando gli ettari richiesti nelle domande presentate dai produttori supera il numero de­ gli ettari complessivi messi a disposizione dalle autoriz­ zazioni offerte dagli Stati membri.

ITL 347/676 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(59) La concessione di autorizzazioni a produttori che proce­ dono all'estirpazione di una superficie vitata esistente dovrebbe essere attuata automaticamente su presenta­ zione di una domanda ed a prescindere dal meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, dato che non contri­ buisce all'aumento generale delle superfici vitate. Per spe­ cifiche zone ammissibili alla produzione di vini a deno­ minazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la concessione di tali autorizzazioni per reim­ pianti sulla base di raccomandazioni di organizzazioni professionali rappresentative riconosciute.

(60) Tale nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli non dovrebbe applicarsi agli Stati membri che non ap­ plicano il regime transitorio dell'Unione relativo ai diritti di impianto e dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri in cui, sebbene si applichino i diritti di impianto, la superficie vitata sia al di sotto di una determinata soglia.

(61) Dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie per assicurare un agevole passaggio dal precedente regime relativo ai diritti di impianto al nuovo sistema, special­ mente per evitare un eccesso di impianti prima dell'inizio di quest'ultimo. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità nel decidere la scadenza per la presentazione di richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.

(62) Per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, do­ vrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare determinati atti relativamente alle condizioni di esonero di taluni impianti viticoli dal sistema, alle norme riguardanti i criteri di ammissibilità e priorità, all'aggiunta di criteri di ammissibilità e priorità, alla coesistenza di vigneti da estirpare con nuovi impianti viticoli nonché ai motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti.

(63) Il controllo degli impianti non autorizzati dovrebbero essere effettuati efficacemente in modo da garantire il rispetto delle norme del nuovo sistema.

(64) L'applicazione di norme di commercializzazione dei pro­ dotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazio­ ne, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

(65) Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commer­ cializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è

opportuno mantenere l'applicazione di norme di com­ mercializzazione per prodotto o per settore.

(66) È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasver­ sale per le norme di commercializzazione.

(67) È opportuno suddividere le norme di commercializza­ zione tra norme obbligatorie per settori o prodotti spe­ cifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del settore o del prodotto.

(68) Le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutti i prodotti agricoli interessati commercializzati nell'Unione.

(69) I settori e i prodotti cui possono essere applicate le norme di commercializzazione dovrebbero essere elencati nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e le condizioni economi­ che della loro produzione e commercializzazione, è op­ portuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica di detto elenco, a condizioni rigorose.

(70) Per tener conto delle aspettative dei consumatori e mi­ gliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità di determi­ nati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consu­ matori, agli sviluppi a livello delle pertinenti norme in­ ternazionali, nonché al fine di evitare di ostacolare l'in­ novazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializza­ zione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni a tali norme. Le norme di commercializzazione dovrebbero tener conto, tra l'altro, delle caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati, evitando così di provo­ care modifiche sostanziali della composizione comune del prodotto interessato. Le norme di commercializza­ zione dovrebbero inoltre tenere conto del possibile ri­ schio che i consumatori siano indotti in errore a causa delle loro aspettative e abitudini. Eventuali deroghe o esenzioni alle norme non dovrebbero comportare costi supplementari sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.

(71) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializza­ zione è garantire l'agevole approvvigionamento del mer­ cato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il magazzinag­ gio il trasporto, i rispettivi documenti amministrativi, la certificazione e le scadenze, le restrizioni d'uso e lo smal­ timento.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/677

(72) Dato l'interesse dei produttori a comunicare le caratteri­ stiche dei prodotti e della produzione e l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e traspa­ renti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione e/o il luogo di origine, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprat­ tutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.

(73) È opportuno prevedere disposizioni particolari per i pro­ dotti importati dai paesi terzi purché le disposizioni na­ zionali in vigore nei paesi terzi giustifichino la conces­ sione di deroghe alle norme di commercializzazione e sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione. È altresì opportuno stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai pro­ dotti esportati dall'Unione.

(74) I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consuma­ tore come prodotti freschi dovrebbero essere commercia­ lizzati soltanto se rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adot­ tare determinati atti relativi a deroghe specifiche a detto requisito.

(75) È opportuno perseguire a livello dell'Unione una politica della qualità applicando una procedura di certificazione per i prodotti del settore del luppolo e vietando la com­ mercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato. Per assicurare la corretta applica­ zione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti concernenti misure di deroga a tale requisito al fine di soddisfare i requisiti di commercializzazione di alcuni paesi terzi ovvero per i prodotti destinati a utilizzazioni particolari.

(76) Per taluni settori e prodotti, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita costituiscono un elemento importante per la determinazione delle condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire de­ finizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione sol­ tanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.

(77) Per adattare le definizioni e le denominazioni di vendita per taluni prodotti alle esigenze derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o dalle esigenze dell'innovazione nella produzione, è op­ portuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denomi­ nazioni di vendita.

(78) Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita stabilite per taluni settori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le relative modalità di interpretazione e applicazione.

(79) Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di possibili difficoltà pratiche signi­ ficative, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la tolleranza nell'ambito di una o più norme specifiche oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

(80) È opportuno stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare rela­ tive al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione tenga conto delle pratiche enologiche raccomandate dal­ l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(81) Per la classificazione delle varietà di uve da vino è op­ portuno stabilire regole secondo cui gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno dovrebbero continuare ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà dovrebbero essere escluse.

(82) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di lasciare in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità per i grassi da spalmare.

(83) Nel settore vitivinicolo, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a consentire l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

(84) Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adot­ tare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializza­ zione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pra­ tiche sperimentali.

ITL 347/678 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(85) Oltre alle norme di commercializzazione, è opportuno stabilire menzioni di qualità facoltative al fine di garantire che le menzioni utilizzate per descrivere peculiarità o modalità di produzione o di trasformazione non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al con­ sumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti. Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le menzioni facol­ tative di qualità esistenti dovrebbero essere elencate nel presente regolamento.

(86) È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire norme sullo smaltimento dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento. Per garan­ tire l'applicazione corretta e trasparente delle norme na­ zionali sui prodotti vitivinicoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'uso dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regola­ mento.

(87) Per tenere conto della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riserva di una menzione facoltativa supplementare e la fissazione delle relative condizioni di impiego, la modifica delle condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa e la cancellazione della menzione riservata facoltativa.

(88) Per tenere conto delle caratteristiche di determinati settori e delle aspettative dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda gli ulteriori dettagli relativi ai requi­ siti per l'introduzione di una menzione riservata supple­ mentare.

(89) Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni di impiego applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti delegati per stabilire ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.

(90) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle particolari carat­ teristiche di determinati prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determi­ nati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione del­ l'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

(91) Le disposizioni relative ai vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE.

(92) Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'isti­ tuzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si do­ vrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dal­ l'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, stabilita dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(93) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.

(94) Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denomi­ nazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.

(95) Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denomi­ nazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

(96) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposi­ zione.

(97) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfrut­ tano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, in­ clusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati.

(98) Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di eti­ chettatura, è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/679

(1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(99) Per tener conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire i criteri supplementari per la delimitazione della zona geografica e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

(100) Per garantire la qualità e la traccia abilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adot­ tare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

(101) Per garantire la tutela dei diritti o interessi legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una deno­ minazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di op­ posizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette. Tale delega di potere riguarda anche le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere, le condizioni per le domande di prote­ zione relative a una zona geografica situata in un paese terzo, il termine a decorrere dal quale si applica la pro­ tezione o una relativa modifica e le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

(102) Per garantire un livello adeguato di protezione, è oppor­ tuno delegare alla Commissione il potere di adottare de­ terminati atti per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta.

(103) Per garantire che le disposizioni del presente regolamento non danneggino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, è opportuno dele­ gare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione di norme transitorie relative alle suddette denominazioni, ai vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.

(104) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nel­ l'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.

(105) Per garantire un adeguato livello di protezione, è oppor­ tuno delegare alla Commissione il potere di adottare de­ terminati atti per quanto riguarda la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere.

(106) Al fine di assicurare la protezione dei diritti legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione alla tutela proposta di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commer­ ciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omo­ nimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; e le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

(107) Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commer­ ciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno dele­ gare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali sui pro­ dotti di paesi terzi possono essere impiegati termini tra­ dizionali e prevedendo le relative deroghe.

(108) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in mate­ ria di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che ten­ gano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una nor­ mativa dell'Unione in materia di etichettatura e presenta­ zione.

(109) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Com­ missione il potere di adottare determinati atti per stabilire le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta".

(110) Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adot­ tare determinati atti per quanto riguarda la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento, determinate indica­ zioni obbligatorie e facoltative e la presentazione.

ITL 347/680 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(111) Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'eti­ chettatura temporanea e la presentazione dei vini a de­ nominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddi­ sfa i necessari requisiti.

(112) Per non pregiudicare gli operatori economici, è oppor­ tuno delegare alla Commissione il potere di adottare de­ terminati atti concernenti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.

(113) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali di prodotti del settore vitivinicolo tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di etichettatura e pre­ sentazione per quanto concerne i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

(114) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zuc­ chero, continueranno ad essere necessari strumenti spe­ cifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi scritti interprofessio­ nali conclusi tra zuccherifici e bieticoltori.

(115) La riforma del 2006 del regime dello zucchero ha intro­ dotto cambiamenti profondi nel settore dello zucchero dell'Unione. Per consentire ai produttori di barbabietola da zucchero di portare a termine l'adeguamento alla nuova situazione del mercato e all'accresciuto orienta­ mento al mercato, è opportuno prorogare l'attuale si­ stema di quote di zucchero fino alla sua abolizione alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

(116) Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti per aggiornare le defini­ zioni tecniche concernenti il settore dello zucchero ag­ giornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara, e del tenore di zucchero dello zucchero consegnato a un'impresa, e in materia di polpa di zucchero.

(117) L'esperienza recente ha dimostrato che sono necessarie misure specifiche per assicurare un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione per il pe­ riodo rimanente delle quote.

(118) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zuc­ chero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, è

opportuno delegare alla Commissione il potere di adot­ tare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di acquisto e i contratti di fornitura, per aggiornare le con­ dizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e i criteri che le imprese pro­ duttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina;

(119) Per tener conto dell'evoluzione tecnica è opportuno de­ legare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

(120) Per garantire che le imprese riconosciute che producono o trasformano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inu­ lina adempiano i propri obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di san­ zioni amministrative.

(121) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zuc­ chero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, è opportuno dele­ gare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti il significato dei termini per il funziona­ mento del regime delle quote e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

(122) Affinché i produttori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produ­ zione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il riporto di zucchero.

(123) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è ne­ cessario che gli Stati membri comunichino alla Commis­ sione un inventario del loro rispettivo potenziale produt­ tivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è oppor­ tuno limitare il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione agli Stati che hanno comunicato l'inven­ tario.

(124) Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno de­ legare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il contenuto dello schedario vi­ ticolo e le esenzioni.

(125) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei con­ sumatori, è opportuno esigere che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un docu­ mento di accompagnamento.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/681

(126) Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sul docu­ mento di accompagnamento e sul suo utilizzo; sulle condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro e relativo uso; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni da detto obbligo, nonché le operazioni da inserire nel registro.

(127) In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbli­ gatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispet­ tato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'orga­ nizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno sta­ bilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per sempli­ cità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare con­ tratti. Per rafforzare l'efficacia di un sistema contrattuale così concepito, è opportuno che gli Stati membri deci­ dano se esso debba applicarsi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

(128) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa di­ stribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per con­ seguire tali obiettivi della PAC, è opportuno adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effet­ tiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. Al fine di non pregiudicare l'efficace funzionamento delle cooperative, e per motivi di chiarezza, è opportuno pre­ cisare che, quando l'appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte della produzione di latte dell'agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle

decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un'organizzazione di produttori.

(129) Vista l'importanza delle denominazioni di origine pro­ tetta e delle indicazioni geografiche protette, in partico­ lare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare dei formaggi che beneficiano di denominazione di origine protetta e indicazioni geografiche protette, e in vista della futura scadenza del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l'intera offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata su richiesta di un'orga­ nizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito nel regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale richiesta dovrebbe essere soste­ nuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per produrre tale formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi, da un'am­ pia maggioranza di produttori di formaggio che rappre­ sentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio.

(130) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acqui­ rente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di con­ seguenza alla Commissione.

(131) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentra­ zione dell'offerta e del miglioramento della commercia­ lizzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produ­ zione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tec­ nica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, con­ tribuendo così al rafforzamento della posizione dei pro­ duttori nella filiera alimentare.

(132) Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi sog­ getti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

(133) Le disposizioni vigenti in materia di definizione e ricono­ scimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali do­ vrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che l'eventuale riconoscimento possa

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essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti con­ formemente al presente regolamento in taluni settori. In particolare, i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero garantire che tali organismi siano costituiti su iniziativa dei produttori e siano controllati in base a regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.

(134) Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali au­ torizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizza­ zioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.

(135) È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

(136) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le asso­ ciazioni di organizzazioni di produttori e le organizza­ zioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facili­ tare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mer­ cato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuo­ vere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure in­ tese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

(137) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero es­ sere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(138) L'uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposi­ zioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori e accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla do­ manda nonché di contribuire a evitare determinate prati­ che commerciali sleali. In mancanza di una normativa dell'Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri pos­ sono, secondo il diritto contrattuale nazionale, decidere di rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e, in particola­ re, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.

(139) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e quindi un equo tenore di vita ai produttori dei settori delle carni bovine e dell'olio d'oliva nonché ai produttori di taluni seminativi, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti degli operatori a valle, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire questi obiettivi della PAC, le organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero po­ ter negoziare, nel rispetto di limiti quantitativi, le condi­ zioni dei contratti di fornitura, compresi i prezzi, per la produzione di alcuni o tutti i loro aderenti, purché tali organizzazioni perseguano uno o più dei seguenti obiet­ tivi: concentrare l'offerta, immettere sul mercato la pro­ duzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di pro­ duzione, purché il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e sia probabile che tale inte­ grazione generi significativi guadagni in termini di effi­ cienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiet­ tivi dell'articolo 39 TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che l'organizzazione di produttori svolga talune attività specifiche e che tali attività siano significa­ tive in termini di volume della produzione in questione nonché in termini di costo di produzione e di immis­ sione del prodotto sul mercato.

(140) Al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, del prosciutto salato che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indica­ zione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, ad applicare norme per regolare l'offerta di tale prosciutto salato, purché tali norme siano sostenute da un'ampia maggioranza dei suoi produttori e, se del caso, dai sui­ nicoltori della zona geografica relativa a tale prosciutto.

(141) L'obbligo di registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione è oneroso e dovrebbe essere soppresso.

(142) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle orga­ nizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire al­ l'efficacia delle loro attività senza imporre indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali organizzazioni, è opportuno delegare alla Commis­ sione il potere di adottare determinati atti recanti dispo­ sizioni per quanto riguarda:

regole concernenti le finalità specifiche che possono, de­ vono o non devono essere perseguite da tali organizza­ zioni e associazioni e, ove applicabile, dovrebbero essere aggiunte a quelle previste nel presente regolamento; lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di pro­ duttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, com­ presi le deroghe, la struttura, il periodo di adesione, le

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dimensioni, le modalità di rendicontazione democratica e le attività di tali organizzazioni e associazioni nonché gli effetti delle fusioni; le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, gli effetti che ne derivano, nonché i requisiti per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di rico­ noscimento;

le organizzazioni e le associazioni transnazionali e le norme relative all'assistenza amministrativa prestata nei casi di cooperazione transnazionale; i settori soggetti ad autorizzazione degli Stati membri per l'esternalizzazione, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle at­ tività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizza­ zioni o delle associazioni; la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercia­ lizzabile da parte delle organizzazioni e delle associazio­ ni; le norme relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative condotte da un'organizzazione di produttori, l'ammissione di membri che non sono pro­ duttori nel caso delle organizzazioni di produttori o che non sono organizzazioni di produttori nel caso di asso­ ciazioni di organizzazioni di produttori;

l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette orga­ nizzazioni e un elenco di norme di produzione più ri­ gorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, com­ preso l'esame della loro definizione da parte della Com­ missione, i periodi minimi durante i quali le regole do­ vrebbero essere in vigore prima di essere estese, le per­ sone o le organizzazioni alle quali possono essere appli­ cate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

(143) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo fles­ sibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli è oppor­ tuno stabilire se i titoli siano necessari ai fini della ge­ stione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.

(144) Per tener conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e delle importazioni o delle esportazioni, della necessità di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ri­ durre gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o

di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(145) Per fornire ulteriori elementi del regime dei titoli di im­ portazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi in cui si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o di esportare il quantitativo indicato nel titolo o, se l'ori­ gine deve essere indicata, la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli; le condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa e il principio dell'as­ sistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità; i casi e le situa­ zioni in cui non è necessaria la costituzione di una cau­ zione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

(146) Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Orga­ nizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di ac­ cordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'im­ portazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.

(147) Per taluni prodotti dovrebbe essere mantenuto il regime del prezzo di entrata. Per garantire l'efficienza di tale regime è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la verifica della veridicità del prezzo dichiarato di una partita me­ diante un valore all'importazione forfettario e per di­ sporre le condizioni in cui è obbligatoria la costituzione di una cauzione.

(148) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che potrebbero conseguire alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno su­ bordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizio­ ni.

(149) Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il TFUE o da altri atti giuridici dell'Unione. Nel caso dei contingenti tariffari di importazione, il metodo di ge­ stione adottato dovrebbe tenere adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emer­ gente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato.

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(150) Al fine di assolvere gli impegni contenuti negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilate­ rali dell'Uruguay Round in merito ai contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contin­ genti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare taluni atti che stabili­ scano le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organi­ smi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione.

(151) Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e la parità di trattamento degli operatori nel­ l'ambito del contingente tariffario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per: determinare le condizioni e i requisiti di ammissibi­ lità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni applicabili ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari; subor­ dinare la partecipazione al contingente tariffario alla co­ stituzione di una cauzione; prevedere, se necessario, ca­ ratteristiche specifiche, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo interna­ zionale o in un altro atto.

(152) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione ammini­ strativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.

(153) Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, a norma degli accordi internazionali conclusi dall'Unione in forza del TFUE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un docu­ mento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

(154) Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è neces­ sario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al loro tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina dovrebbe continuare ad essere sog­ getta a un regime di controllo che preveda l'autorizza­ zione degli importatori interessati.

(155) Nell’insieme dell'Unione viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti im­ portati, dovrebbero essere inserite nel presente regola­ mento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. Per ridurre al minimo gli oneri am­ ministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai casi in cui non dovrebbero applicarsi gli obblighi connessi all'at­ testato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

(156) L'Unione ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permet­ tono a questi paesi di esportare zucchero di canna nel­ l'Unione a condizioni di favore. Le relative disposizioni sulla valutazione del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato, e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nel­ l'Unione, dovrebbero essere mantenute per un certo pe­ riodo. Per garantire che lo zucchero importato venga raffinato conformemente a tali requisiti, è opportuno de­ legare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'impiego di definizioni per il funzionamento del regime di importazione; alle condi­ zioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzio­ ne, e norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

(157) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unio­ ne. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato del­ l'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere ra­ pidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero es­ sere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.

(158) È opportuno consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa di tali regimi.

(159) È opportuno che le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale, ed entro i limiti degli impegni assunti in sede di OMC, siano mantenute come misura applicabile ad alcuni prodotti ai quali si applica il presente regolamento qualora le con­ dizioni del mercato interno rientrino tra quelle descritte per giustificare le misure eccezionali. Le esportazioni sov­ venzionate dovrebbero essere sottoposte a limiti espressi

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in valore e in quantità e, fatta salva l'applicazione di misure eccezionali, la restituzione a disposizione do­ vrebbe essere pari a zero.

(160) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esporta­ zione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo dovrebbe essere agevolato dall'obbligo di fis­ sare in anticipo le restituzioni all'esportazione, preve­ dendo la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di resti­ tuzione all'esportazione. In caso di cambiamento di de­ stinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

(161) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, è opportuno subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presen­ tazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni al­ l'esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola potrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I dei trattati, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'obbligo di osser­ vanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non ri­ schiano di superare i limiti quantitativi fissati.

(162) In caso di esportazione di bovini vivi, la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione dovrebbero essere subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare ri­ guardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

(163) Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

(164) Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno dele­ gare alla Commissione il potere di fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autoriz­ zare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

(165) Allo scopo di affrontare situazioni pratiche che giustifi­ cano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di re­ stituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di resti­ tuzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della me­ desima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le dispo­ sizioni per quanto riguarda: la fissazione di un'altra data per la restituzione; il pagamento anticipato delle restitu­ zioni all'esportazione, comprese le condizioni per la co­ stituzione e lo svincolo della cauzione; le prove aggiun­ tive in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, e la possibilità di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'in­ terno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

(166) Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'espor­ tazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'al­ legato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti per quanto riguarda de­ terminate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.

(167) Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doga­ nale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni dif­ ferenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è op­ portuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restitu­ zioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione al fine di avere diritto alle restituzioni diffe­ renziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presenta­ zione della prova suddetta; e le condizioni di riconosci­ mento della prova dell'arrivo a destinazione, fornita da soggetti terzi indipendenti, ove si applichino le restitu­ zioni differenziate.

(168) Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità com­ petenti di verificare la correttezza della spesa per le re­ stituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno dele­ gare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.

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(169) Per tener conto delle peculiarità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adot­ tare determinati atti per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.

(170) I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e dovrebbero essere aboliti.

(171) Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli sol­ tanto nella misura determinata dalla legislazione del­ l'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(172) Date le peculiarità del settore agricolo e la sua dipen­ denza dal corretto funzionamento dell'intera catena di approvvigionamento alimentare, compresa l'efficace ap­ plicazione delle norme sulla concorrenza in tutti i settori correlati nell'insieme della filiera alimentare, che può es­ sere altamente concentrata, è opportuno dedicare parti­ colare attenzione all'applicazione delle norme sull'appli­ cazione delle regole in materia di concorrenza di cui all'articolo 42 TFUE. A tal fine, è necessaria una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Inoltre, gli orienta­ menti adottati, se del caso, dalla Commissione costitui­ scono uno strumento adeguato per fornire una guida alle imprese e alle altre parti interessate.

(173) È opportuno prevedere che le regole di concorrenza re­ lative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 TFUE, nonché all'abuso di posizione do­ minante, si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli purché la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.

(174) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro asso­ ciazioni il cui fine specifico è la produzione o la com­ mercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'uti­ lizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione co­ mune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizza­ zione degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

(175) Fatta salva la regolazione dell'offerta di taluni prodotti, quali il formaggio e il prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, ovvero il vino, che è disciplinato da

una serie di norme specifiche, è opportuno adottare un approccio particolare riguardo a talune attività delle or­ ganizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non nocciano al buon funzionamento dell'OCM, che non ab­ biano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi o quote e che non creino discriminazioni.

(176) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato interno. È pertanto oppor­ tuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via gene­ rale, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Ciònonostante, in alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di esistenza di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compi­ lare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o pro­ posti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.

(177) Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.

(178) Considerata la particolare situazione economica del set­ tore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazio­ nali in questo settore.

(179) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condi­ zioni geografiche e climatiche che incidono negativa­ mente sul settore in aggiunta agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare paga­ menti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.

(180) Gli Stati membri dovrebbero poter concedere pagamenti nazionali ai fini del cofinanziamento delle misure per l'apicoltura previste dal presente regolamento e della pro­ tezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o secondo le condizioni dei programmi di sviluppo economico, ad eccezione dei pagamenti nazionali a favore della produzione o del commercio.

(181) Gli Stati membri che partecipano ai programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari per i bambini dovrebbero potere concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e per taluni costi correlati.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/687

(182) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, è opportuno dare agli Stati mem­ bri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio com­ plessivo pari al 15 % del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione e approvati prima della loro concessio­ ne.

(183) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppia­ mento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abro­ gato, per fini di chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

(184) Dovrebbero essere previste misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le mi­ nacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.

(185) Per contrastare efficacemente ed effettivamente le mi­ nacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che provocano o minacciano in maniera significativa di provocare turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sem­ brano destinati a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determi­ nati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure ne­ cessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti, com­ prese misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o per prevedere restituzioni all'esportazio­ ne, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi o periodi, a seconda delle necessità.

(186) Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'appli­ cazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei con­ sumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pub­ blica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

(187) Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame

dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri.

(188) Per reagire efficacemente a circostanze eccezionali, è op­ portuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per estendere l'elenco di prodotti di cui al presente regolamento con riguardo ai quali possono es­ sere adottate misure eccezionali di sostegno.

(189) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.

(190) Contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati può essere particolarmente impor­ tante nel settore del latte. Analogamente, possono emer­ gere problemi specifici in caso di emergenza. È pertanto necessario sottolineare che l'adozione da parte della Commissione delle misure summenzionate in caso di turbativa sui mercati, compresi gli squilibri sui mercati, ovvero quelle necessarie a risolvere problemi specifici in caso di emergenza, possono riguardare in particolare il settore del latte.

(191) Per rispondere a periodi di grave squilibrio sui mercati, quali misure eccezionali possono risultare appropriate, per stabilizzare i settori interessati, categorie specifiche di azioni collettive a cura di operatori privati, soggette a garanzie, limiti e condizioni precisi. Nel caso in cui tali azioni possano rientrare nell'ambito dell'articolo 101, pa­ ragrafo 1, TFUE, la Commissione dovrebbe essere in grado di prevedere una deroga limitata nel tempo. Tut­ tavia, tali azioni dovrebbero essere complementari al­ l'azione dell'Unione nel quadro dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato o di misure eccezionali previste dal presente regolamento e non dovrebbero compromet­ tere il funzionamento del mercato unico.

(192) Dovrebbe essere possibile esigere dalle imprese, dagli Stati membri o dai paesi terzi di presentare comunica­ zioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mer­ cato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini della conformità ai requisiti stabiliti negli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garan­ tire un approccio armonizzato, razionalizzato e sempli­ ficato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comu­ nicazioni. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

ITL 347/688 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(193) Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, è opportuno delegare alla Commissione il po­ tere di adottare determinati atti per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, le ca­ tegorie di dati da trattare e i periodi massimi di conser­ vazione; la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi; i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni di pubblica­ zione delle informazioni.

(194) È opportuno applicare il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(195) Il garante europeo della protezione dei dati è stato con­ sultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 (3).

(196) Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo dovrebbe avvenire alle condizioni e se­ condo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e al 17 dicembre 2013 punto 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (4) ed è opportuno chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile.

(197) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal pre­ sente regolamento, è opportuno delegare alla Commis­ sione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

(198) Il ricorso alla procedura d'urgenza nell'adozione di atti delegati a norma del presente regolamento dovrebbe es­ sere limitato a casi eccezionali in cui ragioni imperative di urgenza lo esigano per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. È opportuno che la scelta della proce­ dura d'urgenza sia giustificata e siano specificati i casi in cui è opportuno seguire tale procedura.

(199) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite compe­ tenze di esecuzione. al fine di garantire condizioni uni­ formi di esecuzione del presente regolamento. Tali

competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento euro­ peo e del Consiglio (5).

(200) Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente rego­ lamento è opportuno applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del rego­ lamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di ese­ cuzione del presente regolamento in materia di concor­ renza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza si ricorre in generale alla procedura consultiva.

(201) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all'adozione, alla mo­ difica o alla revoca di misure di salvaguardia dell'Unione che sospendano il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo al fine, se necessario, di reagire imme­ diatamente alla situazione del mercato e di risolvere pro­ blemi specifici in casi di emergenza che necessitano di una immediata trattazione qualora, in casi debitamente giustificati, sussistano imperativi motivi di urgenza.

(202) In merito a determinate misure previste dal presente re­ golamento che richiedono un'azione rapida o che consi­ stono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere di­ screzionale, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

(203) La Commissione dovrebbe essere altresì abilitata a svol­ gere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

(204) Il presente regolamento dovrebbe prevedere talune norme specifiche per la Croazia conformemente al rela­ tivo atto di adesione (6).

(205) A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 una serie di misure settoriali verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

(206) Il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio (7), relativo all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di alleva­ mento 1972/1973, è ormai obsoleto; il regolamento (CEE) n. 234/79, relativo alla procedura di adeguamento

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/689

(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con ri­ guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola­ zione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31),

(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consi­ glio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circola­ zione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3) GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1. (4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commis­ sione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. (7) Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio che fissa per la campa­

gna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell’aiuto per i bachi da seta (GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1).

della nomenclatura della tariffa doganale comune, è su­ perata dal presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio (1), relativo all'aiuto ai produt­ tori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio (2), che autorizza l'offerta e la consegna per di taluni vini impor­ tati, è stato superato dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul com­ mercio del vino, adottato con la decisione 2006/232/CE del Consiglio (3), ed è pertanto obsoleto. A fini di chia­ rezza e di certezza del diritto è necessario abrogare tali regolamenti.

(207) Talune disposizioni applicabili al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare quelle riguardanti rapporti contrattuali e negoziati, la regolazione dell'of­ ferta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, dichiarazioni dei primi acquirenti, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofes­ sionali, sono entrate in vigore di recente e continuano ad essere giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. È pertanto opportuno che siano a applicate a tale settore per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tut­ tavia, è opportuno che dette disposizioni siano di natura temporanea e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, il primo entro il 30 giu­ gno 2014 ed il secondo entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che con­ templino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di pro­ duzione in comune,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione co­ mune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e

dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

a) cereali, parte I;

b) riso, parte II;

c) zucchero, parte III;

d) foraggi essiccati, parte IV;

e) sementi, parte V;

f) luppolo, parte VI;

g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII;

h) lino e canapa, parte VIII;

i) prodotti ortofrutticoli, parte IX;

j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;

k) banane, parte XI;

l) settore vitivinicolo, parte XII;

m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;

n) tabacco, parte XIV;

o) carni bovine, parte XV;

p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;

q) carni suine, parte XVII;

r) carni ovine e caprine, parte XVIII;

s) uova, parte XIX;

t) carni di pollame, parte XX;

u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI;

v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII;

w) bachi da seta, parte XXIII;

x) altri prodotti, parte XXIV.

ITL 347/690 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 46).

(2) Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12).

(3) Decisione 2006/232/CE, del Consiglio del 20 dicembre 2005, rela­ tiva alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le defini­ zioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.

2. Le definizioni di cui all'allegato II, parte II, sezione B, si applicano esclusivamente fino alla fine della campagna di com­ mercializzazione per lo zucchero 2016/2017.

3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 dal regolamento (UE) n. 1307/2013del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), salvo disposizione contraria del presente regola­ mento.

4. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità 227 intesi a modificare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.

5. Ai fini del presente regolamento:

a) per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

b) per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricol­ tore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produ­ zione più elevata.

Articolo 4

Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

Ove necessario per tenere conto di modifiche della nomencla­ tura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adot­ tare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad adat­ tare la designazione dei prodotti e i riferimenti nel presente regolamento alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata.

Articolo 5

Tassi di conversione del riso

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottopro­ dotti;

b) che adottino tutte le misure necessarie all'applicazione dei tassi di conversione del riso.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 6

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

a) dal 1o gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;

b) dal 1o aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

c) dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo:

i) nel settore dei cereali;

ii) nel settore delle sementi;

iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

iv) nel settore del lino e della canapa;

v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

d) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;

e) dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;

f) dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel set­ tore dello zucchero.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/691

(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(3) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Con­ siglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 7

Soglie di riferimento

1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'alle­ gato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:

i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabi­ lita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A;

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classi­ ficazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

g) nel settore dell'olio di oliva:

i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono sog­ gette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferi­ mento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordina­ ria in base all'andamento della produzione e dei mercati.

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

S e z i o n e 1

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i i n m a t e r i a d i i n t e r v e n t o p u b b l i c o e d i a i u t o a l l ' a m m a s s o

p r i v a t o

Articolo 8

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

a) di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acqui­ stati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati mem­ bri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e

b) di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.

Articolo 9

Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti origi­ nari dell'Unione. Inoltre, se si tratta di prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

Articolo 10

Tabelle unionali di classificazione delle carcasse

Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente, rispettivamente, ai punti A e B dell'allegato IV nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato IV, parte C.

ITL 347/692 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

S e z i o n e 2

I n t e r v e n t o p u b b l i c o

Articolo 11

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;

b) risone;

c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;

d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta del­ l'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata.

Articolo 12

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

a) per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco dal 1o novembre al 31 maggio;

b) per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;

c) per le carni bovine, durante tutto l'anno;

d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 30 settembre.

Articolo 13

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pub­ blico:

a) è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;

b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di ese­ cuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone),

qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;

c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la pro­ cedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, para­ grafo 1, lettera d).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiu­ dano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni spe­ cificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

Articolo 14

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'arti­ colo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'arti­ colo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui al­ l'articolo 11 nonché, eventualmente, le misure relative alle limi­ tazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.

Articolo 15

Prezzi di intervento pubblico

1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:

a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure

b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'inter­ vento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

2. Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle mag­ giorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 16

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pub­ blico si svolge in modo da:

a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/693

b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e

c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazio­ nali conclusi a norma del TFUE.

2. I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribu­ zione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.

S e z i o n e 3

A i u t o a l l ' a m m a s s o p r i v a t o

Articolo 17

Prodotti ammissibili

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 o 4, o dell'articolo 20:

a) zucchero bianco;

b) olio di oliva;

c) fibre di lino;

d) carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;

e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;

f) formaggio;

g) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;

h) carni suine;

i) carni ovine e caprine.

Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all'articolo 7 di detto regolamento e/o un pe­ riodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Articolo 18

Condizioni di concessione dell'aiuto

1. Per garantire la trasparenza del mercato, ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto

a) dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, delle soglie di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o

b) della necessità di rispondere tempestivamente a una situa­ zione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che:

a) concedano aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui al­ l'articolo 17, tenendo conto delle condizioni di cui al para­ grafo 1 del presente articolo;

b) limitino gli aiuti all'ammasso privato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

3. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 17.

S e z i o n e 4

D i s p o s i z i o n i c o m u n i i n m a t e r i a d i i n t e r v e n t o p u b b l i c o e a i u t o a l l ' a m m a s s o

p r i v a t o

Articolo 19

Delega di potere

1. Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pub­ blico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle specificità dei diversi settori al fine di assicurare il funzio­ namento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione dei requisiti e le condizioni che devono rispet­ tare tali prodotti, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regola­ mento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire, per i prodotti acquistati e immagazzinati:

a) la qualità in termini di parametri di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, caratteristiche ed età del prodotto;

ITL 347/694 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

b) l'ammissibilità, in termini di quantitativi, condizionamento compresa l'etichettatura, conservazione, precedenti contratti di magazzinaggio, riconoscimento delle imprese e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.

2. Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo ai criteri di qualità sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo, gran­ turco e risone.

3. Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'effi­ cienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al­ l'articolo 227 intesi a definire:

a) i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico;

b) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qual­ siasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

4. Per garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 227 intesi a definire:

a) le norme e condizioni applicabili nei casi in cui il quantita­ tivo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;

b) le condizioni per la concessione di un anticipo di tale aiuto;

c) le condizioni per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato.

5. Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di in­ tervento pubblico e di ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al­ l'articolo 227 intesi a

a) prevedere il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di tratta­ mento degli operatori;

b) definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;

c) stabilire l'obbligo per gli operatori di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione dei loro obblighi.

6. Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 10, nonché della necessità di norma­ lizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, alla Com­ missione è conferito il potere di adottare atti delegati confor­ memente all'articolo 227 intesi a:

a) adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato IV sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presenta­ zione delle carcasse;

b) stabilire disposizioni supplementari relative alla classifica­ zione per categorie, compresa la classificazione da parte di addetti qualificati, alla classificazione per classi, compresa la classificazione automatizzata, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nel­ l'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per i calcolo di tali prezzi;

c) stabilire nel settore delle carni bovine deroghe alle disposi­ zioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni comple­ mentari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento, nonché, nel settore delle carni ovine, ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri;

d) autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella.

Articolo 20

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo. Tali misure possono riguardare, in particolare:

a) i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti al­ l'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;

b) la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;

c) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;

d) la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubbli­ co, le spese di trasporto a carico dell'offerente, la presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/695

e) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;

f) le modalità pratiche per il condizionamento, la commercia­ lizzazione e l'etichettatura dei prodotti;

g) le procedure per il riconoscimento delle imprese che pro­ ducono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;

h) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal terri­ torio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'in­ tervento e immagazzinati;

i) la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'inter­ vento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di ven­ dita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla succes­ siva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposi­ zione del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;

j) per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposi­ zioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti al­ l'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;

k) in merito all'ammasso privato, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;

l) il conferimento e la detenzione di prodotti all'ammasso privato e il loro svincolo dall'ammasso;

m) la durata dell'ammasso privato e le disposizioni secondo le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbre­ viata o prolungata;

n) le procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla, o per la concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato;

o) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:

i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda;

ii) alle procedure per la costituzione della cauzione e al­ l'ammontare di quest'ultima e

iii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si pro­ ceda necessariamente all'aggiudicazione;

p) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle car­ casse di bovini, suini e ovini;

q) una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato IV, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;

r) i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;

s) le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse clas­ sificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bo­ vini, suini e ovini;

t) l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presen­ tazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

i) la prassi commerciale normalmente seguita nel loro ter­ ritorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'al­ legato IV, parte B, punto III;

ii) le esigenze tecniche lo giustificano;

iii) le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uni­ forme.

u) le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi con­ nessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 21

Altre competenze di esecuzione

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione:

a) il peso della carcassa,

b) il colore della carne,

c) lo stato d'ingrassamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la proce­ dura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.

ITL 347/696 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

CAPO II

Regimi di aiuto

S e z i o n e 1

P r o g r a m m i d e s t i n a t i a m i g l i o r a r e l ' a c c e s s o a i p r o d o t t i a l i m e n t a r i

Articolo 22

Gruppo bersaglio

I regimi di aiuto intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini sono rivolti ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne/ istituti prescolari, istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.

S o t t o s e z i o n e 1

P r o g r a m m i d i d i s t r i b u z i o n e d i f r u t t a e v e r d u r a n e l l e s c u o l e

Articolo 23

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1. È concesso un aiuto dell'Unione:

a) per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di cui al­ l'articolo 22 di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e

b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribu­ zione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al program­ ma, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari.

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli orto­ frutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non comprende i prodotti elencati nell'allegato V.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la sua strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanita­ rie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a bene­ ficiare del proprio programma.

Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere considerazioni ambientali e re­ lative alla salute, la stagionalità, nonché la varietà o la disponi­ bilità dei prodotti, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione, e in particolare l'acquisto locale, i mercati locali, le filiere corte o i benefici ambientali.

4. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

5. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.

Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia di cui ala paragrafo 2.

Il Consiglio, conformemente all'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, adotta le misure che fissano l'importo minimo dell'aiuto del­ l'Unione per ciascuno Stato membro che partecipa al pro­ gramma e riguardanti la ripartizione indicativa e definitiva degli aiuti tra gli Stati membri.

6. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e banane o di altri programmi di di­ stribuzione nelle scuole che includono tali prodotti.

Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del pre­ sente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua du­ rata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti fissati a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto dell'Unione nel finanziamento nazio­ nale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua stra­ tegia di attuazione in che modo intende ampliare il suo pro­ gramma o renderlo più efficace.

7. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione del­ l'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali in conformità all'articolo 217.

8. Il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazio­ nali distinti volti a promuovere il consumo di frutta e verdura nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/697

9. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informa­ zione, monitoraggio e valutazione relative al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.

10. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luo­ ghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.

Articolo 24

Delega di potere

1. Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e far sì che l'aiuto sia rivolto ai bambini del gruppo obiet­ tivo di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concer­ nenti norme riguardanti:

a) i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri;

b) l'approvazione e la selezione dei richiedenti da parte degli Stati membri;

c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure di accompagnamento.

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi del­ l'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa del­ l'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 5, tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute;

b) i costi inclusi nelle strategie degli Stati membri che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di un massimale globale per costi specifici;

c) l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'effi­ cienza dei loro programmi sulla frutta e la verdura nelle scuole.

3. Per sensibilizzare il pubblico al programma, alla Commis­ sione è conferito il potere di adottare atti delegati conforme­ mente all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato me­ diante l'aiuto dell'Unione.

Articolo 25

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezio­ ne, compresi:

a) informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;

b) domande di aiuto e pagamenti;

c) modalità di pubblicizzazione del programma e correlate at­ tività di messa in rete;

d) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che parte­ cipano al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S o t t o s e z i o n e 2

P r o g r a m m a " l a t t e n e l l e s c u o l e "

Articolo 26

Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e determinati prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90 agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22.

2. A partire dal 1o agosto 2015, gli Stati membri che inten­ dono partecipare al programma posseggono in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazio­ ne. Essi possono inoltre prevedere le misure di accompagna­ mento, che possono contemplare informazioni su misure rela­ tive alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare at­ tuazione al programma.

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27.

4. Eccetto la distribuzione gratuita di pasti ai bambini negli istituti scolastici, l'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto del­ l'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

ITL 347/698 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

5. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione del­ l'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 217.

6. Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compa­ tibili con il diritto dell'Unione.

7. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari e del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e se­ gnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.

Articolo 27

Delega di potere

1. Per tenere conto dell'evoluzione delle abitudini di con­ sumo per i prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizio­ nali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a determinare:

a) i prodotti ammissibili al programma, in conformità alle di­ sposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e tenendo conto di aspetti nutrizionali;

b) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali da parte degli Stati membri, comprese se del caso le misure di ac­ compagnamento; e

c) le misure necessarie per il monitoraggio e la valutazione.

2. Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto del­ l'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) norme sull'ammissibilità all'aiuto dei beneficiari e dei richie­ denti;

b) il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri;

c) l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari che beneficiano dell'aiuto nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

3. Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli ob­ blighi loro incombenti, alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure sulla costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.

4. Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati con­ formemente all'articolo 227 stabilendo le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipa­ zione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.

5. Al fine di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regi­ me, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 227 che stabiliscano norme sull'at­ tuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime.

Articolo 28

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:

a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;

b) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammon­ tare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo;

c) norme relative alle informazioni da fornire agli Stati membri per l'approvazione dei richiedenti, delle domande d'aiuto e dei pagamenti;

d) le modalità di pubblicizzazione del programma;

e) la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all'articolo 27, paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S e z i o n e 2

A i u t i n e l s e t t o r e d e l l ' o l i o d i o l i v a e d e l l e o l i v e d a t a v o l a

Articolo 29

Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'arti­ colo 152, associazioni di organizzazioni di produttori ricono­ sciute ai sensi dell'articolo 156 o organizzazioni interprofessio­ nali riconosciute a norma dell'articolo 157 in uno o più dei seguenti ambiti:

a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/699

b) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attra­ verso la modernizzazione;

d) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

e) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consu­ matori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

f) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle or­ ganizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizza­ zioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;

b) 576 000 EUR all'anno per la Francia e

c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.

3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:

a) 75 % per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) 75 % per investimenti in attività fisse e 50 % per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera d);

c) 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni riconosciute di cui al paragrafo 1 di almeno due Stati mem­ bri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), e 50 % per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento con­ cesso dall'Unione.

Articolo 30

Poteri delegati

Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto del­ l'Unione di cui all'articolo 29 e al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, alla Commis­ sione è conferito il potere di adottare atti delegati conforme­ mente all'articolo 227 riguardanti:

a) per gli ambiti di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati;

b) l'assegnazione minima del finanziamento unionale a specifici ambiti di attività da parte degli Stati membri;

c) l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto;

d) i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e approvazione dei programmi di attività.

Articolo 31

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione ri­ guardanti:

a) l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;

b) il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto;

c) le procedure per la costituzione della cauzione, e l'ammon­ tare di quest'ultima, quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e qualora venga versato un anticipo dell'aiuto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S e z i o n e 3

A i u t i n e l s e t t o r e d e g l i o r t o f r u t t i c o l i

Articolo 32

Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrut­ ticoli e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a) con contributi finanziari

i) degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'or­ ganizzazione stessa oppure

ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attra­ verso gli aderenti a tali associazioni;

b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere con­ cesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazio­ ni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, alle condizioni adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 37 e atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 38.

ITL 347/700 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finan­ ziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

Articolo 33

Programmi operativi

1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Essi perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), o due dei seguenti obiettivi:

a) pianificazione della produzione, compresi la stima e il mo­ nitoraggio della produzione e del consumo;

b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasforma­ ti;

c) incremento del valore commerciale dei prodotti;

d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e) misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agri­ coltura biologica;

f) prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

2. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono altresì presentare un programma operativo totale o parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate, dalle orga­ nizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di pro­ duttori sono sottoposti alle stesse regole a cui sono sottoposti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e sono esaminati con i programmi operativi delle organizzazioni ade­ renti.

A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

a) le misure dei programmi operativi di un'associazione di or­ ganizzazioni di produttori siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

b) le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizza­ zione aderente;

c) non vi sia doppio finanziamento.

3. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), consistono nel prevenire e nell'af­ frontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale conte­ sto, comprendono le seguenti misure:

a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

b) iniziative di formazione e scambio di buone prassi;

c) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o du­ rante il periodo di crisi;

d) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione;

e) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro;

f) ritiri dal mercato;

g) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o man­ cata raccolta degli ortofrutticoli;

h) assicurazione del raccolto.

Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tute­ lare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al quinto comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a con­ dizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma ope­ rativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi possono essere finanziate con questo tipo di mutui, direttamente, o in entrambi i modi.

4. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "raccolta verde", la raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

b) "mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato e risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/701

5. Gli Stati membri garantiscono che:

a) i programmi operativi comprendano due o più azioni am­ bientali, o

b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico- ambientali identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma del presente paragrafo, copre le perdite di reddito e i costi addizio­ nali risultanti dall'azione.

6. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di prote­ zione dell'ambiente contro tali pressioni.

Articolo 34

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei con­ tributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettiva­ mente sostenuta.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1 % del va­ lore della produzione commercializzata da ciascuna organizza­ zione di produttori o associazione di organizzazioni di produt­ tori.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni di produttori tale percen­ tuale può essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utiliz­ zata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produt­ tori per conto dei suoi aderenti.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un pro­ gramma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transna­ zionali;

b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;

c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1);

d) è il primo programma operativo presentato da un'organiz­ zazione di produttori riconosciuta risultante dalla fusione tra due organizzazioni di produttori riconosciuta;

e) è il primo programma operativo presentato da un'associa­ zione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercia­ lizzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;

g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE.

4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati ven­ gano smaltiti nei seguenti modi:

a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti carita­ tivi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, oppure

b) distribuzione gratuita ai seguenti enti: istituti di pena, scuole, istituti di cui all'articolo 22, colonie di vacanze, ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quan­ titativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

ITL 347/702 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti bio­ logici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Articolo 35

Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di orga­ nizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolar­ mente scarso la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzino gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di pro­ duttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 commercializzano meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola delle stesse regioni e qualora detta produzione rappresenti almeno il 15 % della produzione agricola totale delle medesime regioni, l'aiuto finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato mem­ bro interessato.

La Commissione adotta atti di esecuzione in merito a tale rim­ borso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 36

Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale con­ tenente condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5. Tale disciplina prescrive, in partico­ lare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regola­ mento (UE) n. 1305/2013, in particolare quelli di cui all'arti­ colo 3 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Com­ missione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza appli­ care la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, qualora constati che il progetto non contribuisce al raggiun­ gimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambien­ te. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai pro­ grammi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrut­ ticolo. La strategia include i seguenti elementi:

a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;

b) giustificazione delle priorità adottate;

c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;

d) valutazione dei programmi operativi;

e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina na­ zionale di cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 37

Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel settore degli ortofrutticoli, alla Commissione è conferito il po­ tere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fissare norme concernenti:

a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:

i) gli importi stimati, le decisioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sui contributi finan­ ziari e l'uso dei fondi di esercizio;

ii) le misure, azioni, spese e i costi amministrativi e di personale da includere o escludere nell'ambito dei pro­ grammi operativi, le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri;

iii) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai pro­ grammi operativi e ai programmi di sviluppo rurale;

iv) i programmi operativi delle associazioni di organizza­ zioni di produttori;

v) le norme specifiche applicabili ai casi in cui associazioni di organizzazioni di produttori gestiscano, elaborino, at­ tuino e presentino, in tutto o in parte, programmi ope­ rativi;

vi) l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monito­ raggio e della valutazione dei programmi operativi;

b) la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i pro­ grammi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monito­ rare e valutare l'efficienza delle discipline nazionali e delle strategie nazionali;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/703

c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:

i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione e il valore della produzione commercializzata di cui all'arti­ colo 34, paragrafo 2;

ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo del­ l'aiuto;

iii) il versamento di anticipi e l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto;

iv) le norme specifiche applicabili al finanziamento dei pro­ grammi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative all'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:

i) la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più misure di prevenzione e gestione delle crisi;

ii) le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c);

iii) le destinazioni ammesse dei prodotti ritirati che do­ vranno essere decise dagli Stati membri;

iv) il livello massimo del sostegno per i ritiri dal mercato;

v) l'obbligo di notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;

vi) la base di calcolo del volume della produzione commer­ cializzata per la libera distribuzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata in caso di ritiro;

vii) l'obbligo di apporre l'emblema dell'Unione sulle confe­ zioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;

ix) l'uso dei termini ai fini della presente sezione;

x) le condizioni, che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per quanto riguarda la raccolta verde e la man­ cata raccolta;

xi) assicurazione del raccolto;

xii) i fondi di mutualizzazione e

xiii) le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, e la fissazione di un massimale per le spese relative, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera e);

e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:

i) il grado di organizzazione dei produttori;

ii) l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;

iii) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario na­ zionale da parte dell'Unione.

Articolo 38

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

a) la gestione dei programmi operativi;

b) le informazioni che devono figurare nei programmi operati­ vi, nelle discipline nazionali e nelle strategie nazionali di cui all'articolo 36, la presentazione dei programmi operativi agli Stati membri, i termini, i documenti di accompagnamento e l'approvazione da parte degli Stati membri;

c) l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organiz­ zazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;

d) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi;

e) le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;

f) le modalità pratiche per l'apposizione dell'emblema del­ l'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribu­ zione gratuita;

g) il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;

h) le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distri­ buzione gratuita;

i) le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;

j) l'attuazione delle operazioni di ritiro nonché delle misure relative alla raccolta verde, alla mancata raccolta e all'assicu­ razione del raccolto;

k) l'applicazione, l'autorizzazione, il versamento e il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale;

l) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammon­ tare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

ITL 347/704 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

S e z i o n e 4

P r o g r a m m i d i s o s t e g n o n e l s e t t o r e v i t i v i n i c o l o

S o t t o s e z i o n e 1

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i e m i s u r e a m m i s s i b i l i

Articolo 39

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'asse­ gnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso pro­ grammi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "pro­ grammi di sostegno") per finanziare misure specifiche di soste­ gno al settore vitivinicolo.

Articolo 40

Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.

2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di so­ stegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situa­ zione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento dei produttori.

3. Non è concesso alcun sostegno:

a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca diversi da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) e e);

b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 41

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato VI presenta alla Commissione un progetto di programma quin­ quennale di sostegno contenente almeno una delle misure am­ missibili di cui all'articolo 38.

2. Le misure di sostegno nel quadro dei progetti di pro­ grammi di sostegno sono elaborate al livello territoriale che lo Stato membro ritiene più adeguato. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale.

3. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di pro­ gramma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.

4. I programmi di sostegno diviene applicabili tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Tuttavia, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano che il progetto di programma di sostegno presen­ tato non risponde alle disposizioni previste nella presente se­ zione e ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto diviene applicabile due mesi dopo la presentazione del progetto di pro­ gramma di sostegno, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la proce­ dura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

5. Il paragrafo 4 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili presentati dagli Stati membri.

Articolo 42

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno includono almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b) i risultati delle consultazioni tenute;

c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d) uno scadenzario di attuazione delle misure;

e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stan­ ziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel ri­ spetto dei limiti di bilancio indicati nell'allegato VI;

f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e

g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.

Articolo 43

Misure ammissibili

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

a) promozione a norma dell'articolo 45;

b) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'arti­ colo 46;

c) vendemmia verde a norma dell'articolo 47;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/705

d) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 48;

e) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 49;

f) investimenti a norma dell'articolo 50;

g) innovazione nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 51;

h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 52.

Articolo 44

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono asse­ gnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato VI.

2. Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo progetto di programma di sostegno.

3. Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.

S o t t o s e z i o n e 2

M i s u r e d i s o s t e g n o s p e c i f i c h e

Articolo 45

Promozione

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione:

a) negli Stati membri, al fine di informare i consumatori a sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle de­ nominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; o

b) nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle se­ guenti:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pub­ blicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;

d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sboc­ chi di mercato;

e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

3. Il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50 % della spesa ammissibile.

Articolo 46

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 145, paragrafo 3.

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, che potrebbe inoltre contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell'impronta am­ bientale del settore vitivinicolo, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosani­ tarie su decisione dell'autorità competente dello Stato mem­ bro;

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in par­ ticolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione so­ stenibile.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori specifiche, in parti­ colare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, compreso il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, può assumere soltanto le forme seguenti:

a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito con­ seguenti all'esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

ITL 347/706 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che isti­ tuisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo mas­ simo non superiore a tre anni;

b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristruttura­ zione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.

Articolo 47

Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si in­ tende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

Lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unio­ nale del vino per prevenire crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di paga­ mento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4. Lo Stato membro interessato istituisce un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3.

Articolo 48

Fondi di mutualizzazione

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutua­ lizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicu­ rarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutua­ lizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto tempo­ raneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Articolo 49

Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite cau­ sate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario del­ l'Unione non superiore:

a) all'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b) al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere con­ cesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri re­ gimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea di­ storsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 50

Investimenti

1. Può essere concesso un sostegno per investimenti mate­ riali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazio­ ne. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mer­ cato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produ­ zione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti so­ stenibili.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima,

a) si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (1);

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/707

(1) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

b) può inoltre applicarsi a tutte le imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, para­ grafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occu­ pano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2).

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissi­ bili di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303./2013.

4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:

a) 50 % nelle regioni meno sviluppate;

b) 40 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c) 75 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE;

d) 65 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'arti­ colo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

5. L'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si ap­ plica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 51

Innovazione nel settore vitivinicolo

Può essere concesso un sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II. Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commer­ cializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli del­ l'Unione e può includere il trasferimento di conoscenze. I tassi massimali di aiuto concernenti il contributo dell'Unione al so­ stegno fornito a norma del presente articolo sono gli stessi di cui all'articolo 50, paragrafo 4.

Articolo 52

Distillazione dei sottoprodotti

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione vo­ lontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione ef­ fettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII, parte II, sezione D.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasforma­ zione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 %.

Gli Stati membri possono subordinare la concessione del soste­ gno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.

3. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione me­ diante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 54.

4. L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinifica­ zione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.

5. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini indu­ striali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

S o t t o s e z i o n e 3

D i s p o s i z i o n i p r o c e d u r a l i

Articolo 53

Poteri delegati

Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri al settore vitivinicolo conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, alla Commis­ sione è conferito il potere di adottare atti delegati conforme­ mente all'articolo 227 intesi a stabilire:

a) norme concernenti la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento da parte della Commissione dei pro­ grammi di sostegno, e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;

b) norme concernenti il contenuto dei programmi di sostegno e le spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 49;

ITL 347/708 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(2) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

c) norme concernenti l'obbligo di costituire una cauzione qua­ lora venga versato un anticipo;

d) norme concernenti l'uso dei termini ai fini della presente sezione;

e) norme concernenti la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fito­ sanitarie, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, lettera c);

f) norme concernenti l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base:

i) ai vari interventi del programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e

ii) al programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ai suoi programmi di sviluppo rurale e promozionali;

g) norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;

h) norme che permettano agli Stati membri di stabilire condi­ zioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno nei loro programmi.

Articolo 54

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

a) la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispon­ dente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;

b) le procedure di presentazione e selezione delle domande nonché di pagamento;

c) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni e valutazioni dei programmi di sostegno degli Stati membri;

d) la fissazione da parte degli Stati membri dei tassi di aiuto per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;

e) la gestione finanziaria e le disposizioni riguardanti l'applica­ zione delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;

f) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammon­ tare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S e z i o n e 5

A i u t i n e l s e t t o r e d e l l ' a p i c o l t u r a

Articolo 55

Programmi nazionali e finanziamento

1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produ­ zione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali trien­ nali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"). Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo.

2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come stabilito all'articolo 57, primo comma, lettera c).

3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla strut­ tura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

4. Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di api­ coltori;

b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in parti­ colare la varroasi;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti del­ l'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;

e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio api­ colo dell'Unione;

f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizza­ zione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'api­ coltura e dei prodotti dell'apicoltura;

g) monitoraggio del mercato;

h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro mag­ giore valorizzazione sul mercato;

Articolo 56

Poteri delegati

1. Per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai pro­ grammi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai pro­ grammi di sviluppo rurale;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/709

b) la base per l'assegnazione del contributo finanziario del­ l'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione.

2. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia ade­ guato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni gene­ rali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adot­ tare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad ag­ giornare l'elenco di misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima del­ l'entrata in vigore dell'atto delegato.

Articolo 57

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

a) il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;

b) la procedura per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;

c) l'approvazione dei programmi per l'apicoltura presentati da­ gli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo fi­ nanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante e il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S e z i o n e 6

A i u t i n e l s e t t o r e d e l l u p p o l o

Articolo 58

Aiuto alle organizzazioni di produttori

1. L'Unione concede un aiuto alle organizzazioni di produt­ tori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 152, allo scopo di finanziare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) o iii).

2. Il finanziamento annuale dell'Unione per l'aiuto alle orga­ nizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR all'anno.

Articolo 59

Poteri delegati

Al fine di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 58 finanzi il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, alla Com­ missione è conferito il potere di adottare atti delegati, confor­ memente all'articolo 227, riguardanti:

a) le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;

b) le disposizioni sulle superfici coltivate a luppolo ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizza­ zione di produttori.

Articolo 60

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione e riguardanti il pagamento degli aiuti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO III

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Articolo 61

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con riesame intermedio da realizzarsi da parte della Com­ missione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.

S e z i o n e 1

G e s t i o n e d e l s i s t e m a d i a u t o r i z z a z i o n i p e r g l i i m p i a n t i v i t i c o l i

Articolo 62

Autorizzazioni

1. L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino clas­ sificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione in conformità con gli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.

2. Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produt­ tori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo pe­ riodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4. Il presente capo non si applica ad impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

ITL 347/710 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Articolo 63

Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della su­ perficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente.

2. Gli Stati membri possono:

a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a deno­ minazione di origine protetta, per zone ammissibili alla pro­ duzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.

3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribui­ scono a un aumento ordinato degli impianti viticoli, risultano in una percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

a) l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza.;

b) l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svaluta­ zione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

4. Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente moti­ vate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commis­ sione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a) il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze pro­ fessionali;

c) la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiet­ tivo e non discriminatorio.

2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribu­ zione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata se­ condo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a) produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conser­ vazione dell'ambiente;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

g) progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei pro­ dotti con indicazioni geografiche;

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissio­ ne.

Articolo 65

Ruolo delle organizzazioni professionali

Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/711

vinicolo di cui agli articoli da 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della norma­ tiva di detto Stato membro a condizione che tali raccomanda­ zioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interes­ sate rappresentative nella zona geografica di riferimento.

Le raccomandazioni sono fatte per periodi non superiori a tre anni.

Articolo 66

Reimpianti

1. Gli Stati membri concedono automaticamente un'autoriz­ zazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

2. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie og­ getto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle su­ perfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una rac­ comandazione di un'organizzazione professionale ai sensi del­ l'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica pro­ tetta della superficie estirpata.

4. Il presente articolo non si applica nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati.

Articolo 67

Norma de minimis

1. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo non si applica negli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, istituito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Gli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 si applicava il regime di cui al paragrafo 1 e le cui superfici vitate attual­ mente non superano 10 000 ettari, possono decidere di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli istituito nel presente capo.

Articolo 68

Disposizioni transitorie

1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del rego­ lamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre

2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con de­ correnza 1o gennaio 2016.

Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.

2. Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre 2023.

3. Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'arti­ colo 63.

Articolo 69

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a) alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'arti­ colo 62, paragrafo 4;

b) alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2;

c) all'aggiunta di criteri a quelli elencati nell'articolo 64, para­ grafi 1 e 2;

d) alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;

e) ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati mem­ bri ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3.

Articolo 70

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

a) le procedure per la concessione delle autorizzazioni;

b) i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Com­ missione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

ITL 347/712 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

S e z i o n e 2

C o n t r o l l o d e l s i s t e m a d i a u t o r i z z a z i o n i p e r g l i i m p i a n t i v i t i c o l i

Articolo 71

Impianti non autorizzati

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.

2. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati mem­ bri assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati en­ tro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizza­ zione posteriormente al 1o gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a san­ zioni da stabilire in conformità con l'articolo 64 del regola­ mento (UE) n. 1306/2013.

5. Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

Articolo 72

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per stabilire le modalità relative agli obbli­ ghi di comunicazione che gli Stati membri devono rispettare, comprese eventuali riduzioni dei limiti di bilancio stabiliti all'al­ legato VI in caso di inadempienza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO I

Disposizioni in materia di commercializzazione

S e z i o n e 1

N o r m e d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e

S o t t o s e z i o n e 1

D i s p o s i z i o n i i n t r o d u t t i v e

Articolo 73

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario,

fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commer­ cializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbli­ gatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.

S o t t o s e z i o n e 2

N o r m e d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e p e r s e t t o r e o p e r p r o d o t t o

Articolo 74

Principio generale

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercia­ lizzazione per settore o per prodotto conformemente alla pre­ sente sezione possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

Articolo 75

Fissazione e contenuto

1. Le norme di commercializzazione possono essere appli­ cate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

a) olio di oliva e olive da tavola;

b) ortofrutticoli;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati;

d) banane;

e) piante vive;

f) uova;

g) carni di pollame;

h) grassi da spalmare destinati al consumo umano;

i) luppolo.

2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e mi­ gliorare le condizioni economiche della produzione e della com­ mercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è con­ ferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'arti­ colo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, non­ ché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della do­ manda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/713

3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;

b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di com­ mercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni ester­ ne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;

e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;

f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i com­ ponenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;

g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produ­ zione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;

h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;

j) il luogo di produzione e/o di origine, esclusi carni di pol­ lame e grassi da spalmare;

k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;

l) destinazioni d'uso specifiche;

m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodot­ ti.

4. Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore.

5. Le norme di commercializzazione per settore o per pro­ dotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

a) delle peculiarità del prodotto considerato;

b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;

c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consuma­ tori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui pro­ dotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri ammini­ strativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteri­ stiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organiz­ zazioni internazionali;

f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed es­ senziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

6. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agri­ coli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono stretta­ mente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

ITL 347/714 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commis­ sione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Articolo 76

Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come pro­ dotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispon­ dono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sotto­ sezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizio­ namento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commer­ cializzazione.

3. Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.

4. Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione è confe­ rito il potere di adottare atti delegati conformemente all'arti­ colo 227 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione.

Articolo 77

Certificazione del luppolo

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad una procedura di certi­ ficazione a norma del presente articolo.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del lup­ polo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3. Nel certificato sono indicati almeno:

a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,

b) l'anno o gli anni di raccolta e

c) la varietà o le varietà.

4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commer­ cializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente al presente articolo.

Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 190 è considerato equivalente al certificato.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire misure in deroga al paragrafo 4 del presente articolo:

a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o

b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

i) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e

ii) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

Articolo 78

Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

a) carni bovine;

b) prodotti vitivinicoli;

c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;

d) carni di pollame;

e) uova;

f) grassi da spalmare destinati al consumo umano;

g) olio di oliva e olive da tavola.

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di ven­ dita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nel­ l'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto con­ forme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifi­ che, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/715

4. Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commis­ sione è conferito il potere di adottare atti delegati conforme­ mente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpre­ tazione e applicazione.

5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e del­ l'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Com­ missione è conferito il potere di adottare atti delegati confor­ memente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero- caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.

Articolo 79

Tolleranza

1. Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condi­ zioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti una tolleranza nel­ l'ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non con­ forme alla norma.

2. Nell'adottare gli atti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto della necessità di non modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto e di non abbassarne la qualità.

Articolo 80

Pratiche enologiche e metodi di analisi

1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusiva­ mente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'alle­ gato VIII e previste dall'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall'articolo 83, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) al succo di uve e al succo di uve concentrato e

b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, sono ottenuti nel­ l'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VIII.

2. I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate;

b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o

c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VIII.

I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che tali prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre prodotti vinicoli impiegando pratiche enologiche non consentite.

3. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), la Commissione:

a) tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) tiene conto della protezione della salute pubblica;

c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione del­ l'ambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VIII.

4. Ai fini del corretto trattamento dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concer­ nenti norme relative alle procedure nazionali in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti enunciati nel paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo e relative deroghe.

5. Ove necessario la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

ITL 347/716 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

In attesa dell'adozione di tali atti di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

Articolo 81

Varietà di uve da vino

1. I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, elaborati nel­ l'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla clas­ sificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche in tali Stati membri possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati mem­ bri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3;

b) le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, se­ condo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3 e 4 sono estirpate.

Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo fami­ liare dei viticoltori.

Articolo 82

Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compi­ lata a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viti­ coltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Articolo 83

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1. In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri con­ formi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrit­ tive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

4. Per garantire un'applicazione corretta e trasparente del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a indicare le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla deten­ zione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/717

5. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposi­ zioni nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

S o t t o s e z i o n e 3

M e n z i o n i r i s e r v a t e f a c o l t a t i v e

Articolo 84

Disposizione generale

È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per settore o per prodotto per rendere più semplice ai produt­ tori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto la comunicazione di tali caratteri­ stiche o proprietà nel mercato interno, e in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione spe­ cifiche.

La presente sottosezione non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

Articolo 85

Menzioni riservate facoltative esistenti

1. Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime il 20 dicembre 2013 sono elencate nell'allegato IX e le condizioni per il loro uso sono stabilite a norma dell'articolo 86, lettera a).

2. Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano in vigore, fatte salve eventuali modifi­ che, a meno che non siano cancellate a norma dell'articolo 86.

Articolo 86

Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative

Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commis­ sione è conferito il potere di adottare atti delegati conforme­ mente all'articolo 227 intesi a:

a) riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;

b) modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa, oppure

c) cancellare una menzione riservata facoltativa.

Articolo 87

Menzioni riservate facoltative supplementari

1. Una menzione è suscettibile di diventare una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requi­ siti seguenti:

a) la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;

b) l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue peculiarità o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;

c) al momento della commercializzazione la caratteristica o la proprietà di cui alla lettera a) può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;

d) le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consi­ glio (2) o dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Nell'introdurre una menzione riservata facoltativa supplementa­ re, la Commissione tiene conto di ogni pertinente norma inter­ nazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.

2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di taluni settori, nonché delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al­ l'articolo 227 che stabiliscano ulteriori dettagli relativi ai requi­ siti per l'introduzione di una menzione riservata facoltativa sup­ plementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 88

Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative

1. Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.

2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garan­ tire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.

3. Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni d'uso applicabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati con­ formemente all'articolo 227 che stabiliscano ulteriori disposi­ zioni sull'impiego delle menzioni riservate facoltative.

ITL 347/718 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

(2) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei pro­ dotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

S o t t o s e z i o n e 4

N o r m e d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e p e r l ' i m p o r t a ­ z i o n e e l ' e s p o r t a z i o n e

Articolo 89

Disposizioni generali

Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adot­ tare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 74 nonché

b) le disposizioni di applicazione delle norme di commercializ­ zazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 90

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazio­ nali conclusi in conformità del TFUE, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indica­ zioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78 del presente regolamento.

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazio­ nali conclusi in conformità del TFUE, i prodotti di cui al para­ grafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del pre­ sente regolamento o, prima dell'autorizzazione ai sensi dell'ar­ ticolo 80, paragrafo 3, ottenuti nel rispetto delle pratiche eno­ logiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è sog­ getta alla presentazione di:

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipar­ timento designato dal paese d'origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto.

S o t t o s e z i o n e 5

D i s p o s i z i o n i c o m u n i

Articolo 91

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrisponde­ re, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;

b) che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;

c) che fissino le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologi­ che autorizzate;

d) che fissino le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dei prodotti;

e) che stabiliscano le regole per fissare il livello di tolleranza;

f) che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all'articolo 89;

g) che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il pro­ dotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S e z i o n e 2

D e n o m i n a z i o n i d i o r i g i n e , i n d i c a z i o n i g e o g r a f i c h e e m e n z i o n i t r a d i z i o n a l i n e l

s e t t o r e v i t i v i n i c o l o

S o t t o s e z i o n e 1

D i s p o s i z i o n i i n t r o d u t t i v e

Articolo 92

Ambito di applicazione

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indica­ zioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;

b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato in­ terno dei prodotti di cui trattasi e

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/719

c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

S o t t o s e z i o n e 2

D e n o m i n a z i o n i d i o r i g i n e e i n d i c a z i o n i g e o g r a f i c h e

Articolo 93

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giu­ stificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare am­ biente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusi­ vamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una de­ nominazione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e

d) sono stati sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla deno­ minazione di origine e all'indicazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia del­ l'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può prove­ nire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

Articolo 94

Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denomina­ zioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) il nome e l'indirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produ­ zione di cui al paragrafo 2.

2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denomina­ zione di origine o all'indicazione geografica.

Il disciplinare di produzione contiene almeno:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino o dei vini:

i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e or­ ganolettiche;

ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descri­ zione delle principali caratteristiche analitiche e la valuta­ zione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nel­ l'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restri­ zioni applicabili a detta elaborazione;

ITL 347/720 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

d) la delimitazione della zona geografica interessata;

e) le rese massime per ettaro;

f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

g) gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93;

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denomi­ nazione è protetta nel suo paese di origine.

Articolo 95

Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di ori­ gine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debita­ mente giustificati, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2. I produttori possono chiedere la protezione esclusiva­ mente per i vini che producono.

3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una do­ manda comune.

Articolo 96

Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di ori­ gine o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale prelimi­ nare.

2. La domanda di protezione è presentata nello Stato mem­ bro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

3. Lo Stato membro cui è presentata la domanda di prote­ zione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condi­ zioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un inte­ resse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4. Lo Stato membro che valuta la domanda la rigetta se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geo­ grafica non soddisfi le condizioni applicabili stabilite nella pre­ sente sottosezione, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.

5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro che valuta la domanda mette in atto una proce­ dura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del di­ sciplinare di produzione perlomeno su internet e inoltra la domanda alla Commissione.

Articolo 97

Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o del­ l'indicazione geografica.

2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 94 soddisfano le condizioni stabilite dalla pre­ sente sottosezione.

3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottose­ zione, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del do­ cumento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.

4. Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione che rigettano la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 98

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all'arti­ colo 94, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse e residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/721

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 99

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 98, la Commis­ sione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell'Unione, oppure che rigettano la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 100

Omonimi

1. La registrazione del nome per cui è presentata la doman­ da, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debita­ mente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confu­ sione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i pro­ dotti.

Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusiva­ mente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente diffe­ renziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interes­ sati e della necessità di evitare l'induzione in errore il consuma­ tore.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.

3. Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'in­ dicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'eti­ chettatura dei prodotti agricoli.

Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichetta­ tura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le ec­ cezioni a tale regola.

4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indi­ cazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 93 del pre­ sente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografi­ che protette applicabili alle bevande spiritose definite all'arti­ colo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento euro­ peo e del Consiglio (1).

Articolo 101

Ulteriori motivi di rigetto della protezione

1. Il nome diventato generico non è protetto in quanto de­ nominazione di origine o indicazione geografica.

Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercia­ lizzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b) del pertinente diritto unionale o nazionale.

2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 102

Relazione con i marchi commerciali

1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta non conforme al corrispon­ dente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fatti­ specie dell'articolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:

a) è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denomi­ nazione di origine o l'indicazione geografica ottiene succes­ sivamente la protezione, o

b) è annullata.

2. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sia stato depositato, regi­ strato o, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione an­ teriormente alla data di presentazione della denominazione di

ITL 347/722 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consi­ glio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazio­ ne, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indica­ zioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine oppure entro il 1o gennaio 1996, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (2).

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indica­ zione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Articolo 103

Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geo­ grafiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geo­ grafiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome pro­ tetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "ge­ nere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di reci­ pienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consu­ matore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geo­ grafiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

Articolo 104

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo­ grafiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denomina­ zioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denomi­ nazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

Articolo 105

Modifiche del disciplinare

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'arti­ colo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disci­ plinare di una denominazione di origine protetta o di un'indi­ cazione geografica protetta, in particolare per tener conto del­ l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rive­ dere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

Articolo 106

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 107

Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (3) e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (4) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/723

(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25)

(2) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

(4) Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazio­ ne, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).

2. Mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione adotta i provvedi­ menti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'arti­ colo 104 del presente regolamento le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 118 vicies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'articolo 106 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, di propria iniziativa, adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'ar­ ticolo 93.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

4. Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1) sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel regi­ stro di cui all'articolo 104.

Articolo 108

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Articolo 109

Poteri delegati

1. Per tenere conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il po­ tere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano:

a) i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e

b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati con­ formemente all'articolo 227 intesi a definire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

3. Per garantire i legittimi interessi e gli interessi dei produt­ tori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardan­ ti:

a) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geogra­ fica;

b) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indi­ cazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;

c) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

d) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;

e) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;

f) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

4. Per garantire un adeguato livello di protezione, alla Com­ missione è conferito il potere di adottare atti delegati confor­ memente all'articolo 227 relativi a restrizioni riguardanti la de­ nominazione protetta.

5. Per garantire che le disposizioni della presente sottose­ zione non pregiudichino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano norme transitorie riguardanti:

a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1o agosto 2009, e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;

b) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e

c) le modifiche del disciplinare.

Articolo 110

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le misure necessarie riguardanti:

a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;

c) la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'arti­ colo 104;

ITL 347/724 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) GU C 116 del 14.4.2011, pag. 12.

d) la conversione da denominazione di origine protetta a indi­ cazione geografica protetta;

e) la presentazione di domande transfrontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in partico­ lare per quanto riguarda:

a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b) i limiti temporali;

c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documenta­ zione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 111

Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia inammissibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto inammis­ sibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

S o t t o s e z i o n e 3

M e n z i o n i t r a d i z i o n a l i

Articolo 112

Definizione

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradi­ zionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, per indicare:

a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o na­ zionale, o

b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento parti­ colare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Articolo 113

Protezione

1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto in conformità della definizione prevista all'articolo 112.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.

2. Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:

a) qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "meto­ do", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

b) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del pro­ dotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubbli­ cità o sui documenti relativi;

c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consu­ matore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nel­ l'Unione.

Articolo 114

Delega di potere

1. Per garantire un adeguato livello di protezione alla Com­ missione è conferito il potere di adottare atti delegati confor­ memente all'articolo 227 riguardanti la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere.

2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi e degli interessi dei produttorie degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al­ l'articolo 227 stabilendo:

a) il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;

b) le condizioni di validità di una domanda di protezione di una menzione tradizionale;

c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;

d) la portata della protezione, la relazione con i marchi com­ merciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;

e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;

f) il termine di presentazione di una domanda o di una richie­ sta di obiezione o di cancellazione;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/725

g) le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

3. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali pro­ tette e prevedere deroghe all'articolo 112 e all'articolo 113, paragrafo 2.

Articolo 115

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le ri­ chieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:

a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b) i limiti temporali;

c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documenta­ zione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;

d) le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali pro­ tette.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che accettano o rigettano, la domanda di protezione di una menzione tradizio­ nale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che dispongono la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classi­ ficazione a norma dell'articolo 112 e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.

4. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 116

Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto irricevibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

S e z i o n e 3

E t i c h e t t a t u r a e p r e s e n t a z i o n e n e l s e t t o r e v i t i v i n i c o l o

Articolo 117

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferi­ scono;

b) "presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consu­ matori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 118

Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all'eti­ chettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 89/396/CEE del Consiglio (1), la direttiva 2000/13/CE, la diret­ tiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la direttiva 2008/95/CE e il regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell'allegato VII, parte II, può essere completata da indica­ zioni diverse da quelle previste dal presente regolamento sol­ tanto ove soddisfino i requisiti della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Articolo 119

Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nel­ l'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, con­ tengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in con­ formità dell'allegato VII, parte II;

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indica­ zione geografica protetta:

i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indi­ cazione geografica protetta" e

ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'in­ dicazione geografica protetta;

ITL 347/726 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).

(2) Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) l'indicazione della provenienza;

e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spu­ mante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e

g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento al­ l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di pro­ duzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);

b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

Articolo 120

Indicazioni facoltative

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nel­ l'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facol­ tative:

a) l'annata;

b) il nome di una o più varietà di uve da vino;

c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indica­ zione geografica protetta, le menzioni tradizionali conforme­ mente all'articolo 112, lettera b);

e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di ori­ gine protetta o l'indicazione geografica protetta;

f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzio­ ne;

g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indica­ zione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3, relativamente al­ l'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denomina­ zione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regola­ mentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discrimi­ natori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono sti­ lare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;

ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certifica­ zione, approvazione e controllo.

Articolo 121

Lingue

1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 119 e 120, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 112, lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unio­ ne.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/727

Articolo 122

Poteri delegati

1. Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta di­ verse da quelle previste nella presente sezione;

b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indica­ zioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produt­ tori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di pro­ dotti vitivinicoli e

v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;

c) le indicazioni facoltative, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indica­ zioni facoltative e le relative condizioni d'uso;

ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produt­ tori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

d) la presentazione, in particolare:

i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;

ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produt­ tori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;

iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue.

2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini

a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

3. Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Com­ missione è conferito il potere di adottare atti delegati confor­ memente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.

4. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

Articolo 123

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO II

Disposizioni specifiche relative a singoli settori

S e z i o n e 1

Z u c c h e r o

Articolo 124

Durata

Eccezion fatta per gli articoli 125 e 126, la presente sezione si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

S o t t o s e z i o n e 1

M i s u r e s p e c i f i c h e

Articolo 125

Accordi nel settore dello zucchero

1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organiz­ zazioni di cui sono membri e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri.

2. Le imprese produttrici di zucchero notificano gli accordi interprofessionali di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, alle autorità competenti dello Stato membro in cui produ­ cono lo zucchero.

ITL 347/728 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

3. A decorrere dal 1o ottobre 2017, gli accordi interprofes­ sionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto sta­ bilite nell'allegato X.

4. Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zuc­ chero e dell'evoluzione del settore nel periodo successivo al­ l'abolizione delle quote di produzione, alla Commissione è con­ ferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'arti­ colo 227 al fine di:

a) aggiornare i termini di cui all'allegato II, parte II, sezione A;

b) aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato X;

c) stabilire ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero delle barba­ bietole da zucchero consegnate a un'impresa e in materia di polpe di barbabietole.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, compreso in merito a procedure, comunicazioni e assi­ stenza amministrativa nel caso di accordi interprofessionali ri­ guardanti più di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'arti­ colo 229, paragrafo 2.

Articolo 126

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'arti­ colo 229, paragrafo 2.

Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste infor­ mazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché i prezzi o le denominazioni specifici dei singoli operatori economici non siano pubblicati.

S o t t o s e z i o n e 2

D i s p o s i z i o n i a p p l i c a b i l i a l s e t t o r e d e l l o z u c c h e r o n e l p e r i o d o d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 2 4

Articolo 127

Contratti di fornitura

1. Oltre a quanto stabilito all'articolo 125, paragrafo 1, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condi­ zioni di acquisto stabilite nell'allegato XI.

2. Nei contratti di fornitura si distingue tra barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

a) zucchero di quota; o

b) zucchero fuori quota.

3. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti infor­ mazioni:

a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 2, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;

b) la resa corrispondente stimata.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

4. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano sti­ pulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo mi­ nimo della barbabietola di quota, di cui all'articolo 135, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barba­ bietole da esse trasformate in zucchero.

5. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 2, 3 e 4.

6. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può prendere le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.

Articolo 128

Tassa sulla produzione

1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zuc­ chero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 2.

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della tassa sulla produzione per le quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui al paragrafo 1 a norma dell’ar­ ticolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 129

Restituzione alla produzione

1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zuc­ chero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei pro­ dotti di cui all’articolo 140, paragrafo 2, secondo comma, let­ tere b) e c).

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/729

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 130

Ritiro di zucchero dal mercato

1. Per evitare le situazioni di repentino crollo dei prezzi sul mercato interno e rimediare alle situazioni di sovrapproduzione determinate sulla base del bilancio previsionale di approvvigio­ namento, e tenuto conto degli impegni dell'Unione che scaturi­ scono da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che ritirino dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazio­ ne, i quantitativi di zucchero o di isoglucosio le cui quote superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare tale coefficiente per una campagna di commercializzazione entro il 28 febbraio della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedi­ bili del mercato.

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può adottare atti di esecuzione entro il 31 ottobre della campa­ gna di commercializzazione considerata, per adeguare o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, per fissare un coefficiente.

3. Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quan­ titativi di quota della campagna successiva.

In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze pre­ vedibili del mercato dello zucchero, la Commissione può adot­ tare atti di esecuzione che dispongano, per la campagna di commercializzazione in corso, per la campagna successiva, o per entrambe, tutto o parte dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirato come:

a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina eccedente atto a diventare zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina indu­ striale, o

b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall’Unione nel quadro di accordi internazionali con­ clusi a norma del TFUE.

4. Se l’offerta di zucchero nell’Unione è inadeguata, la Com­ missione può adottare atti di esecuzione che dispongano, che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell’Unione prima della fine del periodo di ritiro.

5. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercia­ lizzazione successiva, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per tale campagna di cui all'arti­ colo 135.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero indu­ striale o sia esportato a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettere a) o b), del secondo comma del paragrafo 3 del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 135 sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mer­ cato dell’Unione prima della fine del periodo di ritiro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per la campagna di com­ mercializzazione in corso.

6. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 131

Meccanismo temporaneo di gestione del mercato

1. Per la durata del periodo di cui all'articolo 124, la Com­ missione può adottare, atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per garantire un approvvigionamento suffi­ ciente di zucchero al mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'arti­ colo 229, paragrafo 2.

Tali misure possono adeguare, per i quantitativi e il tempo necessari, il livello del dazio applicabile.

Nell'ambito del meccanismo di gestione del mercato tempora­ neo, le misure relative alla fissazione di un prelievo sulle ecce­ denze sono prese dal Consiglio in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i quantitativi appropriati di zucchero fuori quota e di zucchero greggio importati che possono essere immessi sul mercato del­ l'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la pro­ cedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 132

Poteri delegati

Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di preve­ nire alterazioni del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo:

a) le condizioni di acquisto e i contratti fornitura di cui all’ar­ ticolo 127;

ITL 347/730 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

b) aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato XI;

c) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell’articolo 127, para­ grafo 3.

Articolo 133

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottose­ zione per quanto riguarda il contenuto, le procedure e i criteri tecnici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S o t t o s e z i o n e 3

R e g i m e d i r e g o l a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e

Articolo 134

Quote nel settore dello zucchero

1. Un regime di quote è applicabile allo zucchero, all'isoglu­ cosio e allo sciroppo di inulina.

2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e non utilizza i quantitativi eccedenti previsti dall'articolo 139, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi secondo le condizioni stabilite agli articoli da 139 a 142.

Articolo 135

Prezzo minimo della barbabietola

Il prezzo minimo delle barbabietole di quota è stabilito dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 136

Ripartizione delle quote

1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sci­ roppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell'allegato XII.

2. Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina sta­ bilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'articolo 137.

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota asse­ gnata all'impresa per la campagna di commercializzazione 2010/2011 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa pro­ duttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati

membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabie­ tole e di canna da zucchero.

Articolo 137

Imprese riconosciute

1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese pro­ duttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 140, paragrafo 2, a condizione che queste:

a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;

b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai con­ trolli di cui al presente regolamento;

c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.

2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informa­ zioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

b) i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabie­ tola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greg­ gio, i dati relativi alla produzione di zucchero e le dichiara­ zioni relative alle scorte di zucchero;

c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispon­ denti.

Articolo 138

Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote

1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio. Nella rassegnazione della quota, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.

2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese alle condizioni stabilite nell'allegato XIII e pren­ dendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canna da zucche­ ro.

3. Lo Stato membro assegna i quantitativi ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/731

Articolo 139

Produzione fuori quota

1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 possono essere:

a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui al­ l'articolo 140;

b) riportati alla produzione di quota della campagna successiva, conformemente all'articolo 141;

c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d) esportati entro un limite quantitativo fissato dalla Commis­ sione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE; o

e) introdotti sul mercato interno, in conformità al meccanismo di cui all'articolo 131, in modo da adeguare l'approvvigio­ namento alla domanda sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento.

Le misure di cui al primo comma, lettera e), del presente arti­ colo si applicano prima dell'attivazione di qualunque misura atta a contrastare le turbative del mercato di cui all'articolo 219, paragrafo 1.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 142.

2. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 140

Zucchero industriale

1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sci­ roppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:

a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 137; e

b) siano stati consegnati all’utilizzatore al più tardi entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successi­ va.

2. Per tenere conto dell'evoluzione tecnica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che fissano un elenco dei prodotti per la fab­ bricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industria­ le, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

L'elenco comprende in particolare:

a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in "Rinse appelstro­ op";

b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

c) alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che con­ tengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

Articolo 141

Riporto di zucchero eccedente

1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedentaria di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota. Fatto salvo il disposto del para­ grafo 3, tale decisione è irrevocabile.

2. Le imprese che prendono la decisione di cui al para­ grafo 1:

a) ne informano lo Stato membro interessato entro una data fissata dallo Stato membro stesso:

i) tra il 1o febbraio e il 31 agosto della campagna di com­ mercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;

ii) tra il 1o febbraio e il 31 agosto della campagna di com­ mercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zuc­ chero o di sciroppo di inulina riportati;

b) si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

3. Se la produzione definitiva di un’impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantita­ tivo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.

4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

ITL 347/732 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

5. Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 16 o 130.

Articolo 142

Prelievo sulle eccedenze

1. I seguenti quantitativi sono soggetti a un prelievo sulle eccedenze:

a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di com­ mercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione succes­ siva ed immagazzinati a norma dell'articolo 141 o i quanti­ tativi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e);

b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stato comprovato l'uti­ lizzo in uno dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione;

c) lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell'articolo 130 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera b), sono adottati conformemente alla procedura di esame prevista all'ar­ ticolo 229, paragrafo 2.

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione del pre­ lievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 a norma dell’arti­ colo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 143

Poteri delegati

1. Per garantire che le imprese di cui all'articolo 137 adem­ piano i propri obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguar­ danti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali im­ prese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni ammini­ strative.

2. Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zuc­ chero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debita­ mente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e che stabiliscono le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

3. Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione,

alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti il riporto di zuc­ chero.

Articolo 144

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In relazione alle imprese di cui all'articolo 137, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti:

a) le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;

b) il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;

c) le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;

d) le consegne di materie prime alle imprese, compresi i con­ tratti di fornitura e le bolle di consegna;

e) l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all'arti­ colo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

f) il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultra­ periferiche;

g) le esportazioni di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d);

h) la collaborazione degli Stati membri all'esecuzione di con­ trolli efficaci;

i) la modifica delle date di cui all'articolo 141 per campagne di commercializzazione specifiche;

j) la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunica­ zioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 142;

k) l'adozione di un elenco di raffinerie a tempo pieno nel senso di cui all'allegato II, parte II, sezione B, punto 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S e z i o n e 2

V i n o

Articolo 145

Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo conte­ nente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. Dal 1o gennaio 2016 gli Stati membri devono adempiere tale obbligo solo se attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al capo III del titolo I o un programma di soste­ gno nazionale.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/733

2. Fino al 31 dicembre 2015, non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha.

3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi pro­ grammi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 46, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. Dal 1o gennaio 2016 le modalità concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente alle superfici vitate sono stabi­ lite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

4. Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al­ l'articolo 227 recanti disposizioni relative al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.

Articolo 146

Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo

1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regola­ mento relative alla designazione delle autorità nazionali compe­ tenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme dell’Unione nel settore vi­ tivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori desi­ gnati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.

Articolo 147

Documenti di accompagnamento e registro

1. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circola­ zione nell'Unione scortati da un documento di accompagna­ mento ufficialmente riconosciuto.

2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

3. Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, alla Commissione è confe­ rito il potere di adottare atti delegati conformemente all'arti­ colo 227 riguardanti:

a) le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso;

b) le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine pro­ tetta o un'indicazione geografica protetta;

c) l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso;

d) l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;

e) le operazioni da registrare nel registro.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano:

a) regole in merito alla costituzione dei registri, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiu­ sura dei registri;

b) misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;

c) disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;

d) regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S e z i o n e 3

L a t t e e p r o d o t t i l a t t i e r o - c a s e a r i

Articolo 148

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto con­ tratto e/o tale offerta soddisfino le condizioni definite nel para­ grafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono for­ mare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.

Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'im­ presa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

ITL 347/734 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui al paragrafo 1:

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

— è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel con­ tratto, che possono comprendere indicatori di mer­ cato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la com­ posizione del latte crudo consegnato;

ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere conse­ gnato e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è mem­ bro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposi­ zioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale

durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, let­ tere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 149

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferi­ mento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'orga­ nizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell'Unione

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative pro­ dotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative conse­ gnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/735

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'al­ tra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tut­ tavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizza­ zione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di tratta­ tive prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizza­ zioni di produttori comprendono le associazioni di tali organiz­ zazioni di produttori.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nel­ l'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente para­ grafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trat­ tativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta au­ torità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concor­ renza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza ap­ plicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o para­ grafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità na­ zionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7 Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1);

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

Articolo 150

Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori ricono­ sciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 215, para­ grafo 3, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri pos­ sono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vinco­ lanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geo­ grafica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, para­ grafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geo­ grafica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.

4. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in que­ stione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

ITL 347/736 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati da tali norme;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pre­ giudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo svi­ luppo del prodotto interessato;

j) non pregiudicano l'articolo 149.

5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, lad­ dove le autorità nazionali competenti accertino che tali condi­ zioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commis­ sione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il rag­ giungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39l TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regola­ mento.

Articolo 151

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A decorrere dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refri­ gerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordina­ zione;

b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiara­ zioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecu­ zione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'ar­ ticolo 229, paragrafo 2.

CAPO III

Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizza­ zioni interprofessionali

S e z i o n e 1

D e f i n i z i o n e e r i c o n o s c i m e n t o

Articolo 152

Organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le or­ ganizzazioni di produttori che:

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, para­ grafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elen­ cato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la pro­ duzione dei propri aderenti, anche attraverso la com­ mercializzazione diretta;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'in­ vestimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competiti­ vità economica e sull'andamento del mercato;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/737

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con deno­ minazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'arti­ colo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

2 Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno del­ l'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore orto­ frutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, para­ grafo 2.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:

a) sono costituite su iniziativa dei produttori;

b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quan­ tità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produ­ zione dei propri aderenti;

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

Articolo 153

Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri pos­ sono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di pro­ duttori a fini statistici.

2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in parti­ colare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;

f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funziona­ mento dell’organizzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 154

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produt­ tori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconosci­ mento deve essere una persona giuridica o una sua parte chia­ ramente definita, che:

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

ITL 347/738 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere rico­ nosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'ar­ ticolo 152.

3. Le organizzazioni di produttori che sono state ricono­ sciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 pos­ sono continuare ad esercitare la loro attività secondo la legi­ slazione nazionale fino al 1o gennaio 2015.

4. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giu­ stificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali orga­ nizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi sta­ bilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso del­ l'anno civile precedente.

Articolo 155

Esternalizzazione

Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, ivi compreso alle consociate, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'arti­ colo 173, paragrafo 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché

l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgi­ mento di tale attività.

Articolo 156

Associazioni di organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le as­ sociazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni ricono­ sciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'asso­ ciazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1.

Articolo 157

Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le or­ ganizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle orga­ nizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli inte­ ressi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produ­ zione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prez­ zi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o inter­ nazionale;

ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/739

iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle moda­ lità di immissione dei prodotti sul mercato, in partico­ lare attraverso ricerche e studi di mercato;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di pro­ dotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare ini­ ziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la com­ mercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla pro­ tezione dell'ambiente;

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attra­ verso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializza­ zione;

x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografi­ che;

xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione in­ tegrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei pro­ dotti sul mercato interno; e/o informare dei danni pro­ vocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xiv) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla ridu­ zione e gestione dei rifiuti.

2. In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri ogget­ tivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofes­ sionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funziona­ mento del mercato interno.

3. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:

a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono com­ poste di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappre­ sentanti di cui alla lettera a);

c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofes­ sionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produ­ zione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili svi­ luppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immis­ sione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ri­ cerche e studi di mercato;

iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattie­ ro-caseari e promuoverne il consumo nei mercati in­ terni ed esterni;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa del­ l'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai det­ taglianti, tenendo conto della necessità di ottenere con­ dizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

ITL 347/740 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspi­ razioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del set­ tore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innova­ zione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano mag­ giormente il consumatore;

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di pro­ duzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e pro­ teggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produ­ zione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Articolo 158

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:

a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;

b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c) costituiscano una quota significativa delle attività economi­ che di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);

d) non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1o gen­ naio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157.

3. Le organizzazioni interprofessionali che sono state ricono­ sciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del

presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2015.

4. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1o gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'ar­ ticolo 157, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 157, paragrafo 3, lettera b).

5. Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati mem­ bri:

a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della do­ manda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispet­ tino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e deci­ dono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al ri­ fiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso del­ l'anno civile precedente.

S e z i o n e 2

D i s p o s i z i o n i c o m p l e m e n t a r i p e r s e t t o r i s p e c i f i c i

Articolo 159

Riconoscimento obbligatorio

In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri ricono­ scono, su richiesta:

a) le organizzazioni di produttori:

i) nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più pro­ dotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusi­ vamente alla trasformazione,

ii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/741

iii) nel settore della bachicoltura,

iv) nel settore del luppolo;

b) le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché nel settore del tabacco.

Articolo 160

Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perse­ guono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, para­ grafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

Lo statuto di un’organizzazione di produttori del settore orto­ frutticolo impone ai propri aderenti di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori.

Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 161

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari

1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 3;

b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione della propria attività sia dal punto di vista della durata che dal punto di vista dell'efficienza, nonché della concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla

presentazione della domanda corredata di tutte le prove giu­ stificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori ricono­ sciute rispettino le disposizioni del presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali orga­ nizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi sta­ bilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso del­ l'anno civile precedente.

Articolo 162

Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco

Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.

Articolo 163

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari a condizione che tali organizzazioni:

a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;

b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c) costituiscano una quota significativa delle attività economi­ che di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a);

d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

ITL 347/742 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'arti­ colo 157, paragrafo 3.

3. Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'orga­ nizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento al­ l'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giu­ stificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispet­ tino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e deci­ dono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) revocano il riconoscimento se:

i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 210, paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali sanzioni da im­ porre a norma del diritto nazionale;

iii) l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’articolo 210, paragrafo 2, lettera a);

e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso del­ l'anno civile precedente.

S e z i o n e 3

E s t e n s i o n e d e l l e r e g o l e e c o n t r i b u t i o b ­ b l i g a t o r i

Articolo 164

Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in

una determinata circoscrizione economica o in più circoscri­ zioni economiche determinate di uno Stato membro, sia consi­ derata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interes­ sato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'am­ bito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscri­ zioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associa­ zione.

2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresen­ tativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) almeno due terzi negli altri casi e

b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qua­ lora la determinazione della percentuale del volume della pro­ duzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri ope­ ratori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresen­ tatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

a) conoscenza della produzione e del mercato;

b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unio­ nale;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/743

d) commercializzazione;

e) tutela ambientale;

f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle deno­ minazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indica­ zioni geografiche;

h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pe­ ricolo la salute pubblica;

i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consen­ tano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosani­ tari e assicurino la preservazione del suolo e la preserva­ zione o il miglioramento dell'ambiente;

k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei pro­ dotti;

m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;

n) gestione dei sottoprodotti.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deci­ sioni adottate a norma del presente articolo.

Articolo 165

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciu­ ta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produt­ tori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività di­ sciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconosci­ mento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati

dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

S e z i o n e 4

A d e g u a m e n t o d e l l ' o f f e r t a

Articolo 166

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli arti­ coli da 152 a 163 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, intese a:

a) migliorare la qualità;

b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di merca­ to;

d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Articolo 167

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del rac­ colto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli atte­ stati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

ITL 347/744 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deci­ sioni adottate a norma del presente articolo.

S e z i o n e 5

R e g i m i c o n t r a t t u a l i

Articolo 168

Relazioni contrattuali

1. Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:

a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti;

b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di con­ tratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori,

detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei pro­ dotti interessati viene effettuata attraverso uno o più interme­ diari.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabi­ liscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclu­ sione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni con­ trattuali eque.

4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto; e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

— è fisso ed è stabilito nel contratto, o

— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel con­ tratto, che possono comprendere indicatori di mer­ cato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di

mercato, le quantità consegnate e la qualità o la com­ posizione dei prodotti agricoli consegnati;

ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali conse­ gne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

5. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti con­ tengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

6. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distri­ butori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funziona­ mento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non com­ promette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto av­ venga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/745

7. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, let­ tere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 169

Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva

1. Un'organizzazione di produttori del settore dell'olio d'oli­ va, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che per­ segue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed im­ mettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e otti­ mizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di olio d'oliva.

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia proba­ bile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi del­ l'articolo 39 TFUE.

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle se­ guenti attività:

i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di ven­ dita comune o il trasporto comune;

ii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iii) organizzazione comune del controllo di qualità;

iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v) trasformazione comune;

vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di olio d'oliva;

vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;

b) dette attività sono significative per il volume di olio d'oliva in questione e il costo di produzione e immissione del pro­ dotto sul mercato.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no un trasferimento di proprietà dell'olio d'oliva interessato dai produttori all'or­ ganizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli ade­ renti o solo di alcuni di essi;

c) purché, per una singola organizzazione di produttori, il vo­ lume della produzione di olio d'oliva oggetto di dette trat­ tative prodotto in un determinato Stato membro non sia superiore al 20 % del mercato pertinente;

d) purché, per il volume di olio d'oliva oggetto di dette tratta­ tive, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e im­ metta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente con­ tratti di questo tipo a loro nome;

f) purché l'olio d'oliva in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della coo­ perativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il volume di produzione di olio d'oliva oggetto di tali trattative.

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizza­ zioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'arti­ colo 156, paragrafo 1.

4. Ai fini del calcolo del volume di produzione di olio d'oliva di cui al paragrafo 2, lettera c), si opera una distinzione tra l'olio d'oliva per l'alimentazione umana e quello destinato ad altri impieghi.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Com­ missione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il volume della produzione di olio d'oliva negli Stati membri. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che sono com­ promessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

ITL 347/746 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza ap­ plicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o para­ grafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità na­ zionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, pa­ ragrafo 7, lettera a).

6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.

Articolo 170

Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine

1. Un'organizzazione di produttori del settore delle carni bovine, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di bovini vivi del genere Bos taurus destinati alla macellazione (NC ex 0102 29 21, ex 0102 29 41, ex 0102 29 51,ex 0102 29 61, o ex 0102 29 91):

a) di età inferiore a dodici mesi; e

b) di età pari o superiore a dodici mesi.

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia proba­ bile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi del­ l'articolo 39 TFUE.

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle se­ guenti attività:

i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di ven­ dita comune o il trasporto comune;

ii) promozione comune;

iii) organizzazione comune del controllo di qualità;

iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di bovini vivi;

vi) appalti comuni dei mezzi di produzione;

b) dette attività sono significative per il quantitativo di bovini vivi in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dagli allevatori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli ade­ renti o solo di alcuni di essi;

c) purché per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione di bovini vivi oggetto di tali trat­ tative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15 % della produzione nazionale totale di cia­ scuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) di tale Stato membro, espressa in equivalente peso carcassa;

d) purché, per il quantitativo di bovini vivi oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente con­ tratti di questo tipo a loro nome;

f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della coo­ perativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative.

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizza­ zioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'arti­ colo 156, paragrafo 1.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Com­ missione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il quantita­ tivo della produzione di bovini vivi negli Stati membri espressa in equivalente peso carcassa.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/747

5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concor­ renza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15 % della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza ap­ plicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o para­ grafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità na­ zionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, pa­ ragrafo 7, lettera a).

6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.

Articolo 171

Trattative contrattuali per taluni seminativi

1. Un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del­ l'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiet­ tivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produ­ zione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di uno o più di uno dei prodotti seguenti non destinati alla semina e nel caso dell'orzo non destinato alla produzione di malto (1):

a) frumento (grano) tenero, di cui al codice NC ex 1001 99 00;

b) orzo, di cui al codice NC ex 1003 90 00;

c) mais, di cui al codice NC 1005 90 00;

d) segala, di cui al codice NC 1002 90 00;

e) frumento (grano) duro, di cui al codice NC 1001 19 00;

f) avena, di cui al codice NC 1004 90 00;

g) triticale, di cui al codice NC ex 1008 60 00;

h) colza, di cui al codice NC ex 1205;

i) semi di girasole, di cui al codice NC ex 1206 00;

j) soia, di cui al codice NC 1201 90 00;

k) fave e favette, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713;

l) piselli da foraggio, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713.

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia proba­ bile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi del­ l'articolo 39 TFUE.

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle se­ guenti attività:

i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di ven­ dita comune o il trasporto comune;

ii) promozione comune;

iii) organizzazione comune del controllo di qualità;

iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v) appalti comuni dei mezzi di produzione;

b) dette attività sono significative per il quantitativo di prodotto in questione e il costo di produzione e immissione del pro­ dotto sul mercato.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dai produttori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli ade­ renti o solo di alcuni di essi;

c) purché per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1 e per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione oggetto di tali trattative prodotto in un partico­ lare Stato membro non sia superiore al 15 % della produ­ zione nazionale totale di detto prodotto nello Stato membro interessato;

d) purché, per il quantitativo di prodotti oggetto di dette trat­ tative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e im­ metta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente con­ tratti di questo tipo a loro nome;

ITL 347/748 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) I corrispondenti codici NC per i prodotti non trasformati saranno aggiunti prima della messa a punto del testo giuridico.

f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della coo­ perativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione per ciascun prodotto oggetto di tali tratta­ tive.

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizza­ zioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'arti­ colo 156, paragrafo 1.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Com­ missione pubblica, per i prodotti di cui al paragrafo 1, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo di produzione negli Stati membri.

5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concor­ renza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15 % della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza ap­ plicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o para­ grafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità na­ zionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, pa­ ragrafo 7, lettera a).

6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.

Articolo 172

Regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori ricono­ sciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del presente rego­ lamento, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai

sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono sta­ bilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia di una deno­ minazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddi­ sfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rap­ presentino almeno due terzi della produzione di detto pro­ sciutto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suini­ coltori della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in que­ stione e/o delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prosciutto alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prosciutto in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pre­ giudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo svi­ luppo del prodotto interessato.

4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/749

5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate e, lad­ dove le autorità nazionali competenti accertino che tali condi­ zioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commis­ sione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

7. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il rag­ giungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regola­ mento.

S e z i o n e 6

N o r m e p r o c e d u r a l i

Articolo 173

Poteri delegati

1. Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associa­ zioni di organizzazioni di produttori nonché delle organizza­ zioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni e associazioni senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di asso­ ciazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali associazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 in merito ai se­ guenti aspetti per quanto riguarda le organizzazioni di produt­ tori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le orga­ nizzazioni interprofessionali per uno o più dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per prodotti specifici di detti settori:

a) le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, in aggiunta a quelle previste agli articoli da 152 a 163;

b) lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produt­ tori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle or­ ganizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le de­ roghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tra­ mite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 2, la struttura, il periodo di adesione, le dimensio­ ni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali orga­ nizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;

c) le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospen­ sione del riconoscimento, li effetti del riconoscimento, della

revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché i requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispet­ tare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

d) le organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e) le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;

f) i settori cui si applica l'articolo 161, le condizioni per l'ester­ nalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tec­ nici da parte delle organizzazioni o delle associazioni;

g) la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

h) l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organiz­ zazioni di produttori nel caso delle associazioni di organiz­ zazioni di produttori;

i) l'estensione di determinate regole delle organizzazioni, previ­ sta dall'articolo 164, ai non aderenti e il pagamento obbli­ gatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), assicurando nel contempo che tali organizzazioni siano trasparenti e responsabili nei confronti dei non aderenti e che i membri di tali organizzazioni non godano di un trat­ tamento più favorevole di quello riservato ai non aderenti, in particolare per quanto riguarda l'uso del pagamento obbliga­ torio della quota associativa;

j) altri requisiti in materia di rappresentatività delle organizza­ zioni di cui all'articolo 164, le circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Com­ missione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o organiz­ zazioni alle quali possono essere applicate le regole o i con­ tributi obbligatori e i casi in cui la Commissione può richie­ dere che l'estensione delle regole o il pagamento di contri­ buti obbligatori sia rifiutato o revocato.

2. In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara defini­ zione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a) le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazio­ nali di produttori e le associazioni transnazionali di organiz­ zazioni di produttori;

ITL 347/750 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

b) le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire alle organizzazioni di produttori, comprese le associazioni di organizzazioni di produttori, in caso di cooperazione tran­ snazionale;

c) norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 149, para­ grafo 2, lettera c), e all'articolo 149, paragrafo 3;

d) le norme relative all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti.

Articolo 174

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:

a) le misure per l'applicazione delle condizioni per il ricono­ scimento delle organizzazioni di produttori e delle organiz­ zazioni interprofessionali previste agli articoli 154 e 158;

b) le procedure applicabili alla fusione di organizzazioni di produttori;

c) le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;

d) le procedure relative all'estensione delle regole e dei contri­ buti finanziari di cui agli articoli 164 e 165, in particolare l'attuazione del concetto di "circoscrizione economica" di cui all'articolo 164, paragrafo 2;

e) le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;

f) le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;

g) le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all'articolo 166.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:

a) l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle or­ ganizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 161 e 163;

b) le notifiche previste dall'articolo 149, paragrafo 2, lettera f);

c) le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 163, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 149, paragrafo 8, e dell'articolo 150, paragrafo 7;

d) le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 175

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, de­ cisioni individuali riguardanti:

a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera d);

b) l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;

c) l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera d);

d) l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revo­ care l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la proce­ dura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Titoli di importazione e di esportazione

Articolo 176

Norme generali

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di espor­ tazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori seguenti possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:

a) cereali;

b) riso;

c) zucchero;

d) sementi;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/751

e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 92 90, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;

f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;

g) ortofrutticoli;

h) ortofrutticoli trasformati;

i) banane;

j) prodotti vitivinicoli;

k) piante vive;

l) carni bovine;

m) latte e prodotti lattiero-caseari;

n) carni suine;

o) carni ovine e caprine;

p) uova;

q) carni di pollame;

r) alcole etilico di origine agricola.

2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interes­ sato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e fatta salva l'applicazione degli articoli 177, 178 e 179 del presente regolamento.

3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 177

Poteri delegati

1. Per tenere conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambien­ tale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e le importazioni ed esportazioni dei prodotti, della necessità di un'adeguata gestione del mercato e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:

a) l'elenco dei prodotti dei settori di cui all'articolo 176, para­ grafo 1, per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

b) i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione della posizione doganale del prodotto di cui

trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

2. Per prevedere ulteriori elementi del regime dei titoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati con­ formemente all'articolo 227 intesi a definire regole riguardanti:

a) i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi nei quali si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo o nei quali vi è l'obbligo di indicare l'origine nel titolo;

b) la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

c) il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibi­ lità dei titoli;

d) condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la ca­ napa in conformità all'articolo 189 e il principio dell'assi­ stenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;

e) i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esporta­ zione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

Articolo 178

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, comprese le norme per:

a) il formato e il contenuto del titolo;

b) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;

c) il periodo di validità dei titoli;

d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;

e) la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordi­ nato l'uso dei titoli;

f) il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo;

g) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;

ITL 347/752 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

h) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 179

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che limitino i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,

b) che respingano i quantitativi richiesti e

c) che sospendano la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quanti­ tativi ingenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la proce­ dura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO II

Dazi all'importazione

Articolo 180

Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi inter­ nazionali conclusi a norma del TFUE o da qualsiasi altro atto pertinente adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 181

Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e

del settore vitivinicolo

1. Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1) (il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2).

2. Al fine di garantire l'efficienza del sistema, alla Commis­ sione è conferito il potere di adottare atti delegati conforme­ mente all'articolo 227, per disporre che la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all'importazione forfettario e in quali condizioni la co­ stituzione di una cauzione è obbligatoria.

3 La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo del valore all'importazione forfettario di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 182

Dazi addizionali all'importazione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zuc­ chero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mer­ cato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:

a) se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), o

b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello ("volume limite").

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di ac­ cesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perse­ guito.

3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'impor­ tazione della partita considerata. I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del pro­ dotto nell'Unione.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la proce­ dura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/753

(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Articolo 183

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale con­ cluso a norma del TFUE, della tariffa doganale comune e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 180;

b) che fissino i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'am­ bito delle norme adottate in conformità all'articolo 182, pa­ ragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la proce­ dura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO III

Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi

Articolo 184

Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi interna­ zionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'arti­ colo 207 TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione me­ diante atti delegati a norma dell'articolo 186 del presente rego­ lamento e atti di esecuzione a norma degli articoli 187 e 188 del presente regolamento.

2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare di­ scriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradiziona­ li/nuovi arrivati").

3. Il metodo di gestione adottato:

a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene ade­ guatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del

mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, cer­ tezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso; e

b) nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.

Articolo 185

Contingenti tariffari specifici

Al fine di applicare i contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, alla Commis­ sione è conferito il potere di adottare atti delegati conforme­ mente all'articolo 227 riguardo alle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni nell'ambito dei contingenti ta­ riffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smaltimento sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 186

Poteri delegati

1. Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazio­ ne, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono com­ prendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;

b) definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra ope­ ratori e, se necessario, le limitazioni a tali trasferimenti nel­ l'ambito della gestione dei contingenti tariffari;

c) subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione;

d) adottare, se necessario, disposizioni per ogni peculiarità, re­ quisito o restrizione applicabile ai contingenti tariffari previ­ sti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 184, paragrafo 1.

2. Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in forza di accordi internazio­ nali conclusi dall'Unione a norma del TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al­ l'articolo 227 del presente regolamento, riguardanti norme in­ tese a obbligare le autorità competenti degli Stati membri a

ITL 347/754 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni con­ trolli, un documento attestante che tali condizioni sono soddi­ sfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

Articolo 187

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabilisca­ no:

a) l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza ade­ guatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;

b) procedure per l'applicazione delle disposizioni specifiche pre­ viste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:

i) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

ii) il riconoscimento del documento che consente di verifi­ care le garanzie di cui al punto i);

iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;

iv) la destinazione e l'uso dei prodotti;

c) il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;

d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;

e) l'uso di titoli e, se necessario, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;

f) le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione dell'articolo 185;

g) le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del documento di cui all'articolo 186, para­ grafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 188

Altre competenze di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano la gestione della procedura volta a garantire che i quantitativi

disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano su­ perati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, se necessario, la sospensione della presentazione di ulteriori domande.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguar­ danti la riassegnazione dei quantitativi non utilizzati.

3. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO IV

Disposizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti

Articolo 189

Importazioni di canapa

1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 6, e all'arti­ colo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà inte­ ressata non è superiore a quello fissato a norma dell'arti­ colo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Articolo 190

Importazioni di luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteri­ stiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti.

2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certifi­ cato di cui all'articolo 77 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/755

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arric­ chito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti misce­ lati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Com­ missione è conferito il potere di adottare atti delegati confor­ memente all'articolo 227 riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative al riconoscimento degli attestati di equivalenza e ai controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 191

Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo

In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati.

Nel caso di deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immis­ sione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presen­ tazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfa­ cente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che:

a) i prodotti non hanno beneficiato di deroghe; oppure

b) se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cau­ zione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 192

Importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione

1. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capa­ cità d'importazione esclusiva di 2 500 000 tonnellate per cam­ pagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

2. L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zuc­ chero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.

3. I titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffi­ nazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della cam­ pagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Il presente paragrafo si applica per i primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.

4. Considerata la necessità di garantire che lo zucchero im­ portato destinato alla raffinazione sia raffinato a norma del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a) all'uso dei termini ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui al paragrafo 1;

b) alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un opera­ tore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cau­ zione;

c) alle norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a stabilire le norme necessarie in relazione ai documenti giustifi­ cativi da fornire per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi applicabili agli importatori, in particolare alle raffinerie a tempo pieno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 193

Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero

Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano, al fine di garantire l'approvvigionamento ne­ cessario per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi all'im­ portazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti:

a) zucchero del codice NC 1701;

b) isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

ITL 347/756 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

CAPO V

Salvaguardia e perfezionamento attivo

Articolo 194

Misure di salvaguardia

1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia av­ verso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (1) e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (2).

2. Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le impor­ tazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE sono adottate dalla Commissione in con­ formità al paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente appli­ cabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che revo­ chino o modifichino le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecu­ zione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'ar­ ticolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente appli­ cabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Articolo 195

Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo

Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturba­ zioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, su richiesta di

uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero- caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente appli­ cabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

CAPO VI

Restituzioni all'esportazione

Articolo 196

Ambito di applicazione

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mon­ diale, quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte dall'articolo 219, paragrafo 1, o all'articolo 221 ed entro i limiti risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:

a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i) cereali;

ii) riso;

iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'al­ legato I, parte III, lettere b), c), d) e g);

iv) carni bovine;

v) latte e prodotti lattiero-caseari;

vi) carni suine;

vii) uova;

viii) carni di pollame;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/757

(1) Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle espor­ tazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti tra­ sformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (1) e sotto forma di prodotti contenenti zuc­ chero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b), del presente regolamento.

2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti espor­ tati come tali.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 219, paragrafo 1, e dell'articolo 221, la restituzione a disposizione per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari a 0 EUR.

Articolo 197

Ripartizione delle restituzioni all'esportazione

Il metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione è il metodo di asse­ gnazione:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più effi­ cace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto del­ l'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista ammini­ strativo, tenendo conto delle esigenze amministrative.

Articolo 198

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni al­ l'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differen­ ziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esi­ genze di taluni mercati, o dagli obblighi risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE.

2. Le misure riguardanti la fissazione delle restituzioni al­ l'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'ar­ ticolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 199

Concessione delle restituzioni all'esportazione

1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell'articolo 196, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.

2. L'importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati all'articolo 196, paragrafo 1, lettera a), è l'importo della restitu­ zione applicabile il giorno della domanda del titolo oppure l'importo della restituzione risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione differenziata, la restituzione applicabile in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo, oppure

b) alla destinazione effettiva se diversa dalla destinazione indi­ cata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

3. La restituzione è pagata se è fornita la prova che i pro­ dotti:

a) hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione in confor­ mità alla procedura di esportazione di cui all'articolo 161 del codice doganale;

b) nel caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di destinazione indicato sul titolo o hanno rag­ giunto un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

Articolo 200

Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine

Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto del diritto dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di prote­ zione degli animali durante il trasporto.

Articolo 201

Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE è assi­ curato sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.

Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sul­ l'agricoltura dell'OMC, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Articolo 202

Poteri delegati

1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, alla Commissione è conferito il po­ tere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a imporre l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

ITL 347/758 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasfor­ mazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).

2. Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, alla Commissione è con­ ferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'arti­ colo 227 intesi a fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

3. Per affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammis­ sibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esporta­ zione e aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pa­ gamento della medesima, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire norme riguardanti:

a) la fissazione di un'altra data per la restituzione;

b) il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;

c) la prova aggiuntiva in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel territorio doganale dell'Unione;

d) le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

4. Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'espor­ tazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati con­ formemente all'articolo 227 riguardo l'applicazione dell'arti­ colo 199, paragrafo 1 e paragrafo 2 ai prodotti di cui all'arti­ colo 196, paragrafo 1, lettera b).

5. Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale del­ l'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire norme riguardanti:

a) il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;

b) la trasformazione che possono subire i prodotti che benefi­ ciano di restituzioni all'esportazione in tale periodo;

c) la prova di arrivo a destinazione per essere ammissibile alle restituzioni differenziate;

d) le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli espor­ tatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;

e) le condizioni di approvazione della prova di arrivo a desti­ nazione, ove si applichino le restituzioni differenziate, fornite da parti terze indipendenti.

6. Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali, e per permettere alle autorità compe­ tenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguar­ danti il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze indipendenti.

7. Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è con­ ferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati con­ formemente all'articolo 227 che stabiliscano requisiti e condi­ zioni specifici per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione, nonché i coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ot­ tenute dai cereali.

Articolo 203

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguar­ danti in particolare:

a) la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;

b) il metodo di ricalcolo del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al pro­ dotto o alla destinazione effettivi;

c) i prodotti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, lettera b);

d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammon­ tare di quest'ultima;

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e) l'applicazione delle misure adottate in forza dell'articolo 202, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 204

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che definiscano misure appropriate per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dall'articolo 199, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la procedura di presen­ tazione delle domande;

b) che definiscano le misure necessarie per il rispetto degli impegni in termini di volume di cui all'articolo 201, com­ presa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile supera­ mento di tali volumi;

c) che fissino coefficienti applicabili alle restituzioni all'esporta­ zione in conformità alle disposizioni adottate a norma del­ l'articolo 202, paragrafo 7.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la proce­ dura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO VII

Perfezionamento passivo

Articolo 205

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturba­ zioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Com­ missione può adottare atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasfor­ mati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni sui­ ne, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richie­ sta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente appli­ cabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

PARTE IV

REGOLE DI CONCORRENZA

CAPO I

Norme applicabili alle imprese

Articolo 206

Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e confor­ memente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'applica­ zione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione in stretta collaborazione.

Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concor­ renza e agli operatori economici.

Articolo 207

Mercato rilevante

La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che com­ prende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostitui­ bili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;

b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente di­ verse.

ITL 347/760 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Articolo 208

Posizione dominante

Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

Articolo 209

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli ac­ cordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associa­ zioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'arti­ colo 152 del presente regolamento, o di associazioni di orga­ nizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la pro­ duzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la tra­ sformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compro­ messi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che sod­ disfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applica­ zione dell'articolo 101 TFUE, l'onere della prova di un'infra­ zione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.

Articolo 210

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli ac­ cordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizza­ zioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157,

paragrafo 1 del presente regolamento, il cui obiettivo è lo svol­ gimento delle attività elencate all'articolo 157, paragrafo 1, e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, paragrafo 3, lettera c,) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'arti­ colo 162 del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzio­ nate siano stati notificati alla Commissione; e

b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informa­ zioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incom­ patibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche con­ cordate con la normativa dell'Unione.

Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).

4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la norma­ tiva dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al para­ grafo 2, primo comma, lettera b), constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, pa­ ragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

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La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interes­ sata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni er­ rate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al para­ grafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO II

Norme in materia di aiuti di stato

Articolo 211

Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE

1. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano alla pro­ duzione e al commercio dei prodotti agricoli.

2. In deroga al paragrafo 1, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità:

a) delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure

b) degli articoli da 213 a 218 del presente regolamento.

Articolo 212

Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 45, 49 e 50, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in ma­ teria di aiuti di Stato.

La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanzia­ mento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.

Articolo 213

Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia

Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, la Finlandia e la Svezia possono concedere paga­ menti nazionali per la produzione e l'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (codici NC ex 0208 ed ex 0210), purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

Articolo 214

Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia

La Finlandia può concedere ai bieticoltori pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commer­ cializzazione.

Articolo 215

Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni struttu­ rali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo econo­ mico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.

Articolo 216

Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1. In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono con­ cedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distilla­ zione di vino volontaria o obbligatoria.

Tali pagamenti sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VI per lo stesso anno.

2. Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 in merito all'approvazione della misura e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali.

3. L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la proce­ dura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 217

Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23 e all'arti­ colo 26, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

ITL 347/762 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23, pagamenti nazionali per finan­ ziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'effi­ cacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici di cui all'ar­ ticolo 23, paragrafo 2.

Articolo 218

Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agri­ coltori che producono i prodotti seguenti:

a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12;

b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22;

c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00;

d) pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 e 0802 52 00;

e) carrube di cui al codice NC 1212 92 00.

2. I pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere versati per una superficie massima di:

Stato Membro Superficie massima (ha)

Belgio 100

Bulgaria 11 984

Germania 1 500

Grecia 41 100

Spagna 568 200

Francia 17 300

Italia 130 100

Cipro 5 100

Lussemburgo 100

Ungheria 2 900

Paesi Bassi 100

Polonia 4 200

Portogallo 41 300

Stato Membro Superficie massima (ha)

Romania 1 645

Slovenia 300

Slovacchia 3 100

Regno Unito 100

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 all'appartenenza del­ l'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 152.

PARTE V

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Misure eccezionali

S e z i o n e 1

T u r b a t i v e d e l m e r c a t o

Articolo 219

Misure per contrastare le turbative del mercato

1. Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo si­ gnificativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggio­ rare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano in­ sufficienti.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evi­ tare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concre­ tizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata mi­ naccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

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Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o pre­ vedere restituzioni all'esportazione, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai pro­ dotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

S e z i o n e 2

M i s u r e d i s o s t e g n o d e l m e r c a t o c o n n e s s e a m a l a t t i e d e g l i a n i m a l i e a l l a p e r d i t a d i

f i d u c i a d e i c o n s u m a t o r i i n s e g u i t o a i r i s c h i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a , p e r l a s a l u t e

d e g l i a n i m a l i o p e r l a s a l u t e d e l l e p i a n t e

Articolo 220

Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle

piante

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che sta­ biliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:

a) delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e

b) di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai settori seguenti:

a) carni bovine;

b) latte e prodotti lattiero-caseari;

c) carni suine;

d) carni ovine e caprine;

e) uova;

f) carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), con­ nesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, estendere l'elenco dei prodotti specificati nei primi due commi del presente para­ grafo.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri in­ teressati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapi­ damente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

5. L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione con­ tribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati mem­ bri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

S e z i o n e 3

P r o b l e m i s p e c i f i c i

Articolo 221

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposi­ zioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura stret­ tamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

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2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi a situazioni in grado di causare un rapido deteriora­ mento delle condizioni di produzione e di mercato cui potrebbe essere difficile far fronte in caso di ritardi nell'adozione di mi­ sure, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, para­ grafo 3, per risolvere problemi specifici.

3. La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1 o 2 solo se non è possibile adottare le misure di emergenza neces­ sarie ai sensi dell'articolo 219 o 220.

4. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se dopo tale periodo i problemi specifici che hanno determinato l'ado­ zione di tali misure persistono, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 227riguardanti una so­ luzione permanente o presentare proposte legislative appropria­ te.

5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Con­ siglio delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla relativa adozione.

S e z i o n e 4

A c c o r d i e d e c i s i o n i d u r a n t e i p e r i o d i d i g r a v e s q u i l i b r i o s u i m e r c a t i

Articolo 222

Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Com­ missione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti cate­ gorie:

a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;

b) trasformazione e trattamento;

c) ammasso da parte di operatori privati;

d) misure di promozione comuni;

e) accordi sui requisiti di qualità;

f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli ani­ mali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;

g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo se i prodotti sono stati acquistati all'intervento pubblico ovvero se è stato concesso l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I.

3. Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi.

La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adot­ tati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, para­ grafo 2.

CAPO II

Comunicazioni e relazioni

Articolo 223

Comunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del mo­ nitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, con­ trolli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi interna­ zionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità compe­ tenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/765

2. Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'au­ tenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conser­ vazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;

c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informa­ zione resi disponibili;

d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:

a) i metodi di comunicazione delle informazioni;

b) le regole sulle informazioni da comunicare;

c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da co­ municare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;

d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposi­ zione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 224

Trattamento e protezione dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati per­ sonali ai fini di cui all'articolo 223, paragrafo 1, e li trattano in modo non incompatibile con tali finalità.

2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitorag­ gio e valutazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma ag­ gregata.

3. I dati personali sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello neces­ sario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o

successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale ap­ plicabile.

4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 225

Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) ogni tre anni e, per la prima volta, entro il 21 dicembre 2016, sull'attuazione delle misure riguardanti il settore del­ l'apicoltura previste dagli articoli 55, 56 e 57, compresi gli sviluppi più recenti in materia di sistemi di identificazione degli alveari;

b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul fun­ zionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produ­ zione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regio­ ni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate;

c) entro il 31 dicembre 2014, sulla possibilità di ampliare la portata dei programmi nelle scuole al fine di includervi l'olio d'oliva e le olive da tavola;

d) entro il 31 dicembre 2017, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo in tutti gli Stati membri, in particolare sul funzionamento degli articoli 209 e 210 e degli articoli 169, 170 e 171 nei settori interessati.

CAPO III

Riserva per le crisi nel settore agricolo

Articolo 226

Uso della riserva

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regola­ mento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

ITL 347/766 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

a) degli articoli da 8 a 21;

b) degli articoli da 196 a 204 e

c) degli articoli 219, 220 e 221 del presente regolamento.

PARTE VI

DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 227

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente rego­ lamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 20 dicembre 2013. La Commissione ela­ bora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppon­ gano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gaz­ zetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consi­ glio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della sca­ denza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 228

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo en­ trano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di

un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'ar­ ticolo 227, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno solle­ vato obiezioni.

Articolo 229

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 80, paragrafo 5, all'articolo 91, lettere c) e d), all'articolo 97, paragrafo 4, all'ar­ ticolo 99, all'articolo 106 e all'articolo 107, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, para­ grafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in com­ binato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 230

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007:

a) per quanto riguarda il regime di contenimento della produ­ zione di latte: la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l'arti­ colo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X fino al 31 marzo 2015;

b) nel settore vitivinicolo:

i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non an­ cora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali super­ fici e l'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2;

ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/767

iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esauri­ mento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti il 1 luglio 2013;

iv) l'articolo 118 vicies, paragrafo 5, fino al 30 giugno 2017;

c) l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabi­ lirsi in virtù degli atti delegati previsti all'articolo 75, para­ grafo 2, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafi 3 e 4, all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 4, all'articolo 86, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 88, paragrafo 3 e all'articolo 89 del presente regolamento;

d) l'articolo 133 bis, paragrafo 1, e l'articolo 140 bis fino al 30 settembre 2014;

e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zuc­ chero 2013/14 il 30 settembre 2014;

f) l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017;

g) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014;

h) l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015;

i) l'allegato XX fino alla data di entrata in vigore dell'atto legi­ slativo che sostituisce il regolamento (CE) n. 1216/2009 e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1).

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si inten­ dono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1306/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato XIV del presente regolamento.

3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

Articolo 231

Disposizioni transitorie

1. Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspet­ tative legittime delle aziende agricole.

2. I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1o gen­ naio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti di­ sposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

Articolo 232

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Tuttavia:

a) l'articolo 181 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014;

b) l'allegato VII, parte VII, punto II, paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.

2. Gli articoli da 148 a 151, l'articolo 152, paragrafo 3, l'articolo 156, paragrafo 2, l'articolo 157, paragrafo 3, gli arti­ coli 161 e 163, l'articolo 173, paragrafo 2, e l'articolo 174, paragrafo 2 si applicano fino al 30 giugno 2020.

3. Gli articoli da 127 a 144 e gli articoli 192 e 193 si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017 il 30 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ

Per il Consiglio Il presidente

V. JUKNA

ITL 347/768 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la latto­ albumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

PARTE I

Cereali

Il settore dei cereali comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) 0709 99 60 Granturco dolce, fresco o refrigerato

0712 90 19 Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

1001 91 20 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

ex 1001 99 00 Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

1002 Segala

1003 Orzo

1004 Avena

1005 10 90 Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

1005 90 00 Granturco non destinato alla semina

1007 10 90,

1007 90 00

Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina

1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

b) 1001 11 00,

1001 19 00

Frumento (grano) duro

c) 1101 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1102 90 70 Farina di segala

1103 11 Semole e semolini di frumento (grano)

1107 Malto, anche torrefatto

d) 0714 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

ex 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 20 – Farina di granturco

1102 90 – altre:

1102 90 10 – – Farina di orzo

1102 90 30 – – Farina di avena

1102 90 90 – – altre:

ex 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50

ex 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1106 20 Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/769

Codice NC Designazione

ex 1108 Amidi e fecole; inulina:

– Amidi e fecole:

1108 11 00 – – Amido di frumento (grano)

1108 12 00 – – Amido di granturco

1108 13 00 – – Fecola di patate

1108 14 00 – – Fecola di manioca

ex 1108 19 – – Altri amidi e fecole:

1108 19 90 – – – altri

1109 00 00 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimica­ mente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi cara­ mellati

ex 1702 30 – Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:

– – altri:

ex 1702 30 50 – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio

ex 1702 30 90 – – – altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio

ex 1702 40 – Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702 40 90 – – altri

ex 1702 90 – Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 50 – – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

– – Zuccheri e melassi caramellati:

– – – altri:

1702 90 75 – – – – in polvere, anche agglomerati

1702 90 79 – – – – altri

2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

ex 2106 90 – altre

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

– – – altri

2106 90 55 – – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina

ex 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali

ex 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:

2303 10 – Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

2303 30 00 – Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

ex 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

– altri

2306 90 05 – – di germi di granturco

ITL 347/770 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Codice NC Designazione

ex 2308 00 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 40 – Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 10 – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90 – altri:

2309 90 20 – – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata

– – altri, comprese le premiscele:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– – – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

(1) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

PARTE II

Riso

Il settore del riso comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) da 1006 10 21 a

1006 10 98

Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina

1006 20 Riso semigreggio (bruno)

1006 30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

b) 1006 40 00 Rotture di riso

c) 1102 90 50 Farina di riso

1103 19 50 Semole e semolini di riso

1103 20 50 Pellet di riso

1104 19 91 Fiocchi di riso

ex 1104 19 99 Grani di riso schiacciati

1108 19 10 Amido di riso

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/771

PARTE III

Zucchero

Il settore dello zucchero comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) 1212 91 Barbabietole da zucchero

1212 93 00 Canna da zucchero

b) 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

c) 1702 20 Zucchero e sciroppo d'acero

1702 60 95 e

1702 90 95

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio

1702 90 71 Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di sacca­ rosio

2106 90 59 Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina

d) 1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Isoglucosio

e) 1702 60 80

1702 90 80

Sciroppo di inulina

f) 1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

g) 2106 90 30 Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

h) 2303 20 Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

PARTE IV

Foraggi essiccati

Il settore dei foraggi essiccati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) ex 1214 10 00 – Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore

– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90 90 – Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altri­ menti essiccati e macinati

b) ex 2309 90 96 – Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

ITL 347/772 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

PARTE V

Sementi

Il settore delle sementi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

0712 90 11 Granturco dolce ibrido:

– destinati alla semina

0713 10 10 Piselli (Pisum sativum):

– destinati alla semina

ex 0713 20 00 Ceci (garbanzos):

– destinati alla semina

ex 0713 31 00 Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:

– destinati alla semina

ex 0713 32 00 Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

– destinati alla semina

0713 33 10 Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

– destinati alla semina

ex 0713 34 00 Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea):

ex 0713 35 00 – destinato alla semina

ex 0713 39 00 Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata):

– destinato alla semina

altri:

– destinati alla semina

ex 0713 40 00 Lenticchie:

– destinate alla semina

ex 0713 50 00 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

ex 0713 60 00 – destinate alla semina

Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan):

– destinato alla semina

ex 0713 90 00 Altri legumi da granella secchi:

– destinati alla semina

1001 91 10 Spelta:

– sementi

1001 91 90 Altro

– sementi

ex 1005 10 Granturco ibrido da semina

1006 10 10 Risone (riso "paddy"):

– destinato alla semina

1007 10 10 Sorgo a grani ibrido:

– sementi

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/773

Codice NC Designazione

1201 10 00 Fave di soia, anche frantumate:

– sementi

1202 30 00 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:

– sementi

1204 00 10 Semi di lino, anche frantumati:

– destinati alla semina

1205 10 10 ed Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:

ex 1205 90 00 – destinati alla semina

1206 00 10 Semi di girasole, anche frantumati:

– destinati alla semina

ex 1207 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

– destinati alla semina

1209 Semi, frutti e spore destinati alla semina

PARTE VI

Luppolo

Il settore del luppolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

1302 13 00 Succhi ed estratti vegetali di luppolo

PARTE VII

Olio di oliva e olive da tavola

Il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 00 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

b) 0709 92 10 Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 92 90 Altre olive, fresche o refrigerate

0710 80 10 Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate

0711 20 Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate

ex 0712 90 90 Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

2001 90 65 Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico

ex 2004 90 30 Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate

2005 70 00 Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

ITL 347/774 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Codice NC Designazione

c) 1522 00 31

1522 00 39

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva

2306 90 11

2306 90 19

Sanse di olive ed altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva

PARTE VIII

Lino e canapa

Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

5301 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

PARTE IX

Prodotti ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

0702 00 00 Pomodori freschi o refrigerati

0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex 0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60

ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00

0803 10 10 Banane da cuocere, fresche

0803 10 90 Banane da cuocere, essiccate

0804 20 10 Fichi, freschi

0804 30 00 Ananassi

0804 40 00 Avocadi

0804 50 00 Guaiave, manghi e mangostani

0805 Agrumi, freschi o secchi

0806 10 10 Uve da tavola, fresche

0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808 Mele, pere e cotogne, fresche

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/775

Codice NC Designazione

0809 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810 Altra frutta fresca

0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

0910 20 Zafferano

ex 0910 99 Timo, fresco o refrigerato

ex 1211 90 86 Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (Origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

1212 92 00 Carrube

PARTE X

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli trasformati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) ex 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

ex 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

ex 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essicca­ mento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90

0804 20 90 Fichi secchi

0806 20 Uve secche

ex 0811 Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

ex 0812 Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98

ex 0813 Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

0814 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0904 21 10 Peperoni essiccati (Capsicum annuum), non tritati né polverizzati

b) ex 0811 Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 1302 20 Sostanze pectiche e pectinati

ITL 347/776 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Codice NC Designazione

ex 2001 Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:

— frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

— granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2001 90 40

— cuori di palma della sottovoce ex 2001 90 92

— olive della sottovoce 2001 90 65

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97

2002 Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

ex 2004 Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o con­ servate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

ex 2005 Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

ex 2006 00 Ortofrutticoli, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgoc­ ciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99

ex 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:

— preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10

— confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97

ex 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

— burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

— cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

— granturco della sottovoce 2008 99 85

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2008 99 91

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

— miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 97 59, ex 2008 97 78, ex 2008 97 93 ed ex 2008 97 98

— banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

ex 2009 Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 89 35, 2009 89 38, 2009 89 79, 2009 89 86, 2009 89 89 e 2009 89 99.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/777

PARTE XI

Banane

Il settore delle banane comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

0803 90 10 Banane fresche, escluse le banane da cuocere

0803 90 90 Banane essiccate, escluse le banane da cuocere

ex 0812 90 98 Banane temporaneamente conservate

ex 0813 50 99 Miscugli contenenti banane essiccate

1106 30 10 Farine, semolini e polveri di banane

ex 2006 00 99 Banane cotte negli zuccheri o candite

ex 2007 10 99 Preparazioni omogeneizzate di banane

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane

ex 2008 97 59

ex 2008 97 78

ex 2008 97 93

ex 2008 97 96

ex 2008 97 98

Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Banane altrimenti preparate o conservate

ex 2009 89 35

ex 2009 89 38

ex 2009 89 79

ex 2009 89 86

ex 2009 89 89

ex 2009 89 99

Succhi di banane

PARTE XII

Vino

Il settore vitivinicolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) 2009 61

2009 69

Succhi di uve (compresi i mosti di uva)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

b) ex 2204 Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98

c) 0806 10 90 Uve fresche diverse da quelle da tavola

2209 00 11

2209 00 19

Aceto di vino

ITL 347/778 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Codice NC Designazione

d) 2206 00 10 Vinello

2307 00 11

2307 00 19

Fecce di vino

2308 00 11

2308 00 19

Vinaccia

PARTE XIII

Piante vive e prodotti della floricoltura

Il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura comprende tutti i prodotti di cui al capo 6 della nomenclatura combinata.

PARTE XIV

Tabacco

Il settore del tabacco comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice 2401 della nomen­ clatura combinata.

PARTE XV

Bovini

Il settore delle carni bovine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) da 0102 29 05 a

0102 29 99, 0102 39 10 e 0102 90 91

Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura

0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0202 Carni di animali della specie bovina, congelate

0206 10 95 Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati

0206 29 91 Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati

0210 20 Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51 Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 99 90 Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

1602 50 10 Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte

1602 90 61 Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte

b) 0102 21, 0102 31 00 e 0102 90 20

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

0206 10 98 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "ham­ pes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farma­ ceutici

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "ham­ pes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0210 99 59 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumi­ cate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/779

Codice NC Designazione

ex 1502 10 90 Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503

1602 50 31 e

1602 50 95

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

1602 90 69 Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

PARTE XVI

Latte e prodotti lattiero-caseari

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

b) 0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

c) da 0403 10 11 a

0403 10 39

0403 9011 11 a

0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

d) 0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi­ canti, non nominati né compresi altrove

e) ex 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

f) 0406 Formaggi e latticini

g) 1702 19 00 Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

h) 2106 90 51 Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato

i) ex 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 10 – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90 – altri:

2309 90 35 – – altri, comprese le premiscele:

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

– – – contenenti amido o fecola, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltode­ strina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ITL 347/780 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

PARTE XVII

Carni suine

Il settore delle carni suine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) ex 0103 Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura

b) ex 0203 Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

ex 0206 Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate

0209 10 Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

ex 0210 Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate

1501 10

1501 20

Grassi di maiale (compreso lo strutto)

c) 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602 10 00 Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue

1602 20 90 Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra

1602 41 10

1602 42 10

da 1602 49 11 a

1602 49 50

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1602 90 10 Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1602 90 51 Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1902 20 30 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

PARTE XVIII

Ovini e caprini

Il settore delle carni ovine e caprine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) 0104 10 30 Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

0104 10 80 Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli

0104 20 90 Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0210 99 21 Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 29 Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

b) 0104 10 10 Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura

0104 20 10 Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura

0206 80 99 Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/781

Codice NC Designazione

0206 90 99 Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0210 99 85 Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

ex 1502 90 90 Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503

c) 1602 90 91 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini;

1602 90 95

PARTE XIX

Uova

Il settore delle uova comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) 0407 11 00

0407 19 11

0407 19 19

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

b) 0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

PARTE XX

Carni di pollame

Il settore delle carni di pollame comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

a) 0105 Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone

b) ex 0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c)

c) 0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 43 00

0207 44 91

0207 45 93

0207 45 95

Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati

0210 99 71

0210 99 79

Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati

d) 0209 90 00 Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato

e) 1501 90 00 Grasso di volatili

ITL 347/782 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Codice NC Designazione

f) 1602 20 10 Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra

1602 31

1602 32

1602 39

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105

PARTE XXI

Alcole etilico di origine agricola

1. Il settore dell'alcole etilico comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

ex 2207 10 00 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati

ex 2207 20 00 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati

ex 2208 90 91

ed

ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, otte­ nuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati

2. Il settore dell'alcole etilico comprende anche i prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.

PARTE XXII

Prodotti dell'apicoltura

Il settore dell'apicoltura comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC Designazione

0409 00 00 Miele naturale

ex 0410 00 00 Pappa reale e propoli, commestibili

ex 0511 99 85 Pappa reale e propoli, non commestibili

ex 1212 99 95 Polline

ex 1521 90 Cera d'api

PARTE XXIII

Bachi da seta

Il settore della bachicoltura comprende i bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché le uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85.

PARTE XXIV

Altri prodotti

Per "altri prodotti" si intendono i prodotti agricoli diversi da quelli elencati nelle parti da I a XXIII, compresi quelli elencati nelle sezioni 1 e 2 della presente parte.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/783

Sezione 1

Codice NC Designazione

ex 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

– Cavalli

0101 21 00 – – Riproduttori di razza pura (a):

0101 29 – – altri:

0101 29 90 – – – diversi da quelli destinati alla macellazione

0101 30 00 – – Asini

0101 90 00 Altri

ex 0102 Animali vivi della specie bovina:

– – diversi dai riproduttori di razza pura:

– – – diversi da quelli delle specie domestiche

0102 39 90,

0102 90 99 e

ex 0103 Animali vivi della specie suina:

0103 10 00 – Riproduttori di razza pura (b)

– altri:

ex 0103 91 – – di peso inferiore a 50 kg:

0103 91 90 – – – diversi da quelli delle specie domestiche

ex 0103 92 – – di peso uguale o superiore a 50 kg:

0103 92 90 – – diversi da quelli delle specie domestiche

0106 Altri animali vivi

ex 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

– fresche o refrigerate:

ex 0203 11 – – in carcasse o mezzene:

0203 11 90 – – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0203 12 – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 12 90 – – – diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 19 – – altre:

0203 19 90 – – – diverse da quelli della specie suina domestica

– Congelate:

ex 0203 21 – – in carcasse o mezzene:

0203 21 90 – – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0203 22 – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 22 90 – – – diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 29 – – altre

0203 29 90 – – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0205 00 Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate

ITL 347/784 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Codice NC Designazione

ex 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0206 10 – della specie bovina, fresche o refrigerate

0206 10 10 – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c)

– della specie bovina, congelate:

ex 0206 22 00 – – Fegati:

– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c)

ex 0206 29 – – altre

0206 29 10 – – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c)

ex 0206 30 00 – della specie suina, fresche o refrigerate:

– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c)

– – altre:

– – – diverse da quelle della specie suina domestica

– della specie suina, congelate:

ex 0206 41 00 – – Fegati:

– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c)

– – – altre:

– – – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0206 49 00 – – altre:

– – – della specie suina domestica:

– – – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c)

– – – altre

ex 0206 80 – altre, fresche o refrigerate:

0206 80 10 – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c)

– – altre:

0206 80 91 – – – delle specie equina, asinina o mulesca

ex 0206 90 – altre, congelate:

0206 90 10 – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c)

– – altre:

0206 90 91 – – – delle specie equina, asinina o mulesca

0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

ex 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

– Carni della specie suina:

ex 0210 11 – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0210 11 90 – – – diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0210 12 – – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

0210 12 90 – – – diversi da quelli della specie suina domestica

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/785

Codice NC Designazione

ex 0210 19 – – altre:

0210 19 90 – – – diverse da quelli della specie suina domestica

– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00 – – di primati

0210 92 – – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

0210 93 00 – – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

ex 0210 99 – – altre:

– – – Carni:

0210 99 31 – – – – di renna

0210 99 39 – – – – altre

– – – Frattaglie:

– – – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina

0210 99 85 – – – – – diverse dai fegati di volatili

ex 0407 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

0407 19 90

0407 29 90 e

0407 90 90

– diverse da quelle di volatili da cortile

ex 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– Tuorli:

ex 0408 11 – – essiccati:

0408 11 20 – – – non atti ad uso alimentare (d)

ex 0408 19 – – altri:

0408 19 20 – – – non atti ad uso alimentare (d)

– altri:

ex 0408 91 – – essiccati:

0408 91 20 – – – non atti ad uso alimentare (d)

ex 0408 99 – – altri:

0408 99 20 – – – non atti ad uso alimentare (d)

0410 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0504 00 00 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

ex 0511 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

0511 10 00 – Sperma bovino

– altri:

ex 0511 99 – – altri:

0511 99 85 – – – altri

ITL 347/786 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Codice NC Designazione

ex 0709 Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:

ex 0709 60 – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

– – altri:

0709 60 91 – – – – del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleo­ resine di Capsicum (c)

0709 60 95 – – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (c)

0709 60 99 – – – altri

ex 0710 Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:

ex 0710 80 – altri ortaggi o legumi:

– – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0710 80 59 – – – diversi dai peperoni

ex 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

ex 0711 90 – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

– – Ortaggi o legumi:

0711 90 10 – – – – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

ex 0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

ex 0713 10 – Piselli (Pisum sativum):

0713 10 90 – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 20 00 – Ceci (garbanzos):

– – diversi da quelli destinati alla semina

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00 – – Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek:

– – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 32 00 – – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

– – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 33 – – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90 – – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 34 00 – – Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea)

ex 0713 35 00 – – – diverso da quelli destinati alla semina

ex 0713 39 00 – – Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata)

– – – diverso da quelli destinati alla semina

– – altri:

– – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 40 00 – Lenticchie:

– – diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 50 00 – Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

– – diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 60 00 – Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan):

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/787

Codice NC Designazione

– – diverso da quelli destinati alla semina

ex 0713 90 00 – altri:

– – diversi da quelli destinati alla semina

0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 70 00 – Noci di cola (Cola spp.)

0802 80 00 – Noci di arec

ex 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:

0804 10 00 – Datteri

0902 Tè, anche aromatizzato

ex 0904 Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 21 10

0905 Vaniglia

0906 Cannella e fiori di cinnamomo

0907 Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909 Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

ex 0910 Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano

ex 1106 Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capo 8:

1106 10 00 – dei legumi da granella secchi della voce 0713

ex 1106 30 – dei prodotti del capo 8:

1106 30 90 – – diversi dalle banane

ex 1108 Amidi e fecole; inulina:

1108 20 00 – Inulina

1201 90 00 Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle sementi […]

1202 41 00 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle sementi […]

1202 42 00 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, diverse dalle sementi

1203 00 00 Copra

1204 00 90 Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1205 10 90 ed ex 1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 91 Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 99

1207 29 00 Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 40 90 Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 50 90 Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 91 90 Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 99 91 Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ITL 347/788 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Codice NC Designazione

ex 1207 99 96 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

ex 1211 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nella parte IX

ex 1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte di Cichorium intybus var: sativum), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

ex 1212 99 – – diversi dalle canne da zucchero:

1212 99 41 e 1212 99 49

– – – Semi di carrube

ex 1212 99 95 – – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria

1213 00 00 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet

ex 1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglome­ rati in forma di pellet:

ex 1214 10 00 – Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90 – altri:

1214 90 10 – – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

ex 1214 90 90 – – altri, esclusi:

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altri­ menti essiccati e macinati

ex 1502 Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:

ex 1502 10 10

ex 1502 90 10

– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (c)

1503 00 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

ex 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esclusi gli oli di fegato di pesci e loro frazioni di cui alle voci 1504 10 e grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, diversi dagli oli di fegato della voce 1504 20

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/789

Codice NC Designazione

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1515 Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, intere­ sterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della sottovoce 1516 20 10)

ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93

1518 00 31 e

1518 00 39

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (c)

1522 00 91 Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva

1522 00 99 Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva

ex 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

– della specie suina:

ex 1602 41 – – Prosciutti e loro pezzi:

1602 41 90 – – – diversi da quelli della specie suina domestica

ex 1602 42 – – Spalle e loro pezzi:

1602 42 90 – – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 1602 49 – – altre, compresi i miscugli:

1602 49 90 – – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 1602 90 – altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

1602 90 31 – – – di selvaggina o di coniglio

– – – altre:

– – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica:

– – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:

1602 90 99 – – – – – – diverse da quelle di ovini o caprini

ex 1603 00 Estratti e sughi di carne

1801 00 00 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802 00 00 Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

ITL 347/790 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Codice NC Designazione

ex 2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

ex 2001 90 – altri:

2001 90 20 – – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex 2005 Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

ex 2005 99 – Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 99 10 – – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex 2206 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:

da 2206 31 91 a

2206 00 89

– diverse dal vinello

ex 2301 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

2301 10 00 – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli

ex 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 50 00 – di legumi

2304 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia

2305 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide

ex 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)

ex 2307 00 Fecce di vino; tartaro greggio

2307 00 90 – Tartaro greggio

ex 2308 00 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 90 – diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

ex 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 10 – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 90 – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90 – altri:

ex 2309 90 10 – – altri, comprese le premiscele:

– – Prodotti detti "solubili" di mammiferi marini

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/791

Codice NC Designazione

ex 2309 90 91 a

2309 90 96

– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:

– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (1); regolamento della Commissione (CE) n. 504/2008 (2)]. (1) Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche

applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

(2) Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (3); direttiva 94/28/CE e decisione 96/510/CE della Commissione (4)). (3) Direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della

specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36). (4) Decisione 96/510/CE della Commissione del 18 luglio 1996 che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di

animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53). (c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli

da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93). (d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della

nomenclatura combinata.

Sezione 2

Codice NC Designazione

0101 29 10 Cavalli vivi destinati alla macellazione (a)

ex 0205 00 Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate

0210 99 10 Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

0511 99 10 Tendini e nervi; Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

0701 Patate, fresche o refrigerate

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

1105 Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate

ex 1212 99 95 Radici di cicoria

2209 00 91 and 2209 00 99

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, diversi dall'aceto di vino

4501 Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantuma­ to, granulato o polverizzato

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo (cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93)).

ITL 347/792 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

ALLEGATO II

DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

PARTE I

Definizioni per il settore del riso

I. Per "risone", "riso semigreggio", "riso semilavorato", "riso lavorato", "riso a grani tondi", "riso a grani medi", "riso a grani lunghi A o B" e "rotture di riso" si intende:

1. a) "risone": riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

b) "riso semigreggio": il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali "riso bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso sbramato";

c) "riso semilavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;

d) "riso lavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo;

2. a) "riso a grani tondi": riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;

b) "riso a grani medi": riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;

c) "riso a grani lunghi":

i) categoria A, segnatamente riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/lar­ ghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

ii) categoria B, segnatamente riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/lar­ ghezza pari o superiore a 3;

d) "misurazione dei grani": la misurazione dei grani effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

i) prelevare un campione rappresentativo della partita;

ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;

iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;

iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;

3. "rotture di riso": frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:

1. "Grani interi": grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

2. "Grani spuntati": grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

3. "Grani rotti o rotture": grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

i) le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/793

ii) le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);

iii) le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

iv) i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

4. "Grani verdi": grani a maturazione incompleta.

5. "Grani che presentano deformità naturali": grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

6. "Grani gessati": grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

7. "Grani striati rossi": grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

8. "Grani vaiolati": grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

9. "Grani maculati": grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere consi­ derati alla stregua di grani gialli.

10. "Grani gialli": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

11. "Grani ambrati": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

PARTE II

Definizioni tecniche per il settore dello zucchero

Sezione A

Definizioni generali

1. "zuccheri bianchi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

2. "zuccheri greggi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

3. "isoglucosio": il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

4. "sciroppo di inulina": il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a);

5. "Contratto di fornitura": il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero.

6. "Accordo interprofessionale": a) l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese

riconosciuta dallo Stato membro interessato, o da un gruppo di tali organizzazioni di imprese, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un gruppo di tali organizzazioni di venditori;

ITL 347/794 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

b) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi della lettera a), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero.

Sezione B

Definizioni di applicazione nel periodo di cui all'articolo 124

1. "Zucchero di quota", "isoglucosio di quota" e "sciroppo di inulina di quota": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa;

2. "zucchero industriale": la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2;

3. "isoglucosio industriale" e "sciroppo di inulina industriale": la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2;

4. "zucchero eccedente", "isoglucosio eccedente" e "sciroppo di inulina eccedente": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 1, 2 e 3;

5. "barbabietole di quota": le barbabietole trasformate in zucchero di quota;

6. "raffineria a tempo pieno": un'unità di produzione:

— la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure

— che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005 o, nel caso della Croazia, 2007/2008.

PARTE III

Definizioni per il settore del luppolo

1. "Luppolo": le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

2. "luppolo in polvere": il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;

3. "luppolo in polvere arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;

4. "estratto di luppolo": i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;

5. "prodotti miscelati di luppolo": la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

PARTE IV

Definizioni per il settore vitivinicolo

Definizioni riguardanti la vite

1. "Estirpazione": l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.

2. "Impianto": la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

3. "Sovrainnesto": l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/795

Definizioni riguardanti i prodotti

4. "Uve fresche": il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

5. "Mosto di uve fresche mutizzato con alcole": il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol e non superiore a 15 % vol;

b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell'arti­ colo 81, paragrafo 2:

i) di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol;

ii) o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol.

6. "Succo di uve": il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

7. "Succo di uve concentrato": il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifratto­ metro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

8. "Fecce di vino": il residuo:

a) che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

b) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);

c) che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; o

d) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

9. "Vinaccia": il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

10. "Vinello": il prodotto ottenuto:

a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; o

b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

11. "Vino alcolizzato": il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol;

ITL 347/796 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo; o

c) avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

12. "Partita" (cuvée):

a) il mosto di uve;

b) il vino; o

c) il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse,

destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante.

Titolo alcolometrico

13. "Titolo alcolometrico volumico effettivo": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

14. "Titolo alcolometrico volumico potenziale": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

15. "Titolo alcolometrico volumico totale": la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

16. "Titolo alcolometrico volumico naturale": il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

17. "Titolo alcolometrico massico effettivo": il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

18. "Titolo alcolometrico massico potenziale": il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.

19. "Titolo alcolometrico massico totale": la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

PARTE V

Definizioni per il settore delle carni bovine

"Bovini": gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, da ex 0102 29 10 a ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.

PARTE VI

Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

PARTE VII

Definizioni per il settore delle uova

1. "Uova in guscio": le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;

2. "uova da cova": le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

3. "prodotti sgusciati interi": le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

4. "prodotti sgusciati separati": i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/797

PARTE VIII

Definizioni per il settore delle carni di pollame

1. "Pollame vivo": i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;

2. "pulcini": i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;

3. "pollame macellato": i volatili morti della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone, interi, anche senza frattaglie;

4. "prodotti derivati": i prodotti seguenti:

a) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera a);

b) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati "parti di volatili";

c) frattaglie commestibili di cui all'allegato I, parte XX, lettera b);

d) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera c);

e) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettere d) ed e);

f) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti di cui al codice NC 1602 20 10.

PARTE IX

Definizioni per il settore dell'apicoltura

1. Per "miele" si intende il miele ai sensi della direttiva 2001/110 CE del Consiglio (1) anche per quanto riguarda le principali varietà di miele.

2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.

ITL 347/798 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

ALLEGATO III

QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 135

A. Qualità tipo del risone

Il risone della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a) risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità, ed è privo di odore;

b) ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;

c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta pari a:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98: 1,5 %

grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98: 2,0 %

grani striati rossi 1,0 %

grani vaiolati 0,50 %

grani maculati 0,25 %

grani gialli 0,02 %

grani ambrati 0,05 %

B. Qualità tipo dello zucchero

I. Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

a) risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità;

b) contenuto in zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.

II. Qualità tipo dello zucchero bianco

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a) risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità; asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b) polarizzazione minima: 99,7;

c) umidità massima: 0,06 %;

d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e) il numero di punti determinato conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né:

— 15 per il tenore di ceneri,

— 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, ("metodo Brunswick"),

— 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, ("metodo ICUMSA").

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/799

2. Si ha un punto:

a) per ogni 0,0018 % di tenore di ceneri determinato secondo il metodo ICUMSA a 28o Brix;

b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo ICUMSA.

3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

III. Qualità tipo dello zucchero greggio

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:

a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;

b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;

c) un'unità.

3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

ITL 347/800 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

ALLEGATO IV

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

A. Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a otto mesi

I. Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1. "carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;

2. "mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

II. Categorie

Le carcasse bovine sono ripartite nelle seguenti categorie:

Z: carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi;

A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi;

B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi;

C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi;

D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato;

E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.

III. Classificazione

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

1. la conformazione, definita quale:

sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione Designazione

S Superiore

Tutti i profili superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)

E Eccellente

Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale

U Ottima

Profili nell'insieme convessi, sviluppo muscolare abbondante

R Buona

Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono

O Abbastanza buona

Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio

P Mediocre

Tutti profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto

2. lo stato d'ingrassamento, definito quale:

— massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/801

Classe di stato d'ingrassamento Designazione

1 molto scarso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2 scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

3 medio

Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica

4 abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica

5 molto abbondante

Il grasso ricopre tutta la carcassa, rilevanti masse all'interno della cassa toracica

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

a) senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

b) senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino;

c) senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

V. Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non inferiore a otto mesi da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino

I. Definizione

Per "carcassa" si intende il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

II. Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:

Classi Carne magra in percentuale del peso della carcassa

S 60 o più

E 55 fino a meno di 60

U 50 fino a meno di 55

ITL 347/802 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)

(2) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag 206).

Classi Carne magra in percentuale del peso della carcassa

R 45 fino a meno di 50

O 40 fino a meno di 45

P meno di 40

III. Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

IV. Tenore di carne magra

1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V. Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

C. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini

I. Definizione

Si applicano le definizioni di "carcassa" e "mezzena" di cui al punto A.I.

II. Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B: carcasse di altri ovini.

III. Classificazione

Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore".

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

Gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata.

V. Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/803

ALLEGATO V

ELENCO DI PRODOTTI ESCLUSI DA UN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE COFINANZIATO CON L'AIUTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3

Prodotti con aggiunta di almeno uno dei seguenti:

— zuccheri

— grassi

— sale

— dolcificanti

ITL 347/804 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

ALLEGATO VI

LIMITI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1

in migliaia di euro per esercizio di bilancio

2014 2015 2016 dal 2017 in poi

Bulgaria 26 762 26 762 26 762 26 762

Repubblica ceca 5 155 5 155 5 155 5 155

Germania 38 895 38 895 38 895 38 895

Grecia 23 963 23 963 23 963 23 963

Spagna 353 081 210 332 210 332 210 332

Francia 280 545 280 545 280 545 280 545

Croazia 11 885 11 885 11 885 10 832

Italia 336 997 336 997 336 997 336 997

Cipro 4 646 4 646 4 646 4 646

Lituania 45 45 45 45

Lussemburgo 588 — — —

Ungheria 29 103 29 103 29 103 29 103

Malta 402 — — —

Austria 13 688 13 688 13 688 13 688

Portogallo 65 208 65 208 65 208 65 208

Romania 47 700 47 700 47 700 47 700

Slovenia 5 045 5 045 5 045 5 045

Slovacchia 5 085 5 085 5 085 5 085

Regno Unito 120 — — —

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/805

ALLEGATO VII

DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 78

Ai fini del presente allegato, si intende per "denominazione di vendita" il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, o il nome del prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

PARTE I

Carni di bovini di età inferiore a dodici mesi

I. Definizione

Ai fini della presente parte, per "carni" si intende l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

II. Classificazione dei bovini di età inferiore a 12 mesi alla macellazione

Al momento della macellazione tutti i bovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

(A) Categoria V: bovini di età inferiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

(B) Categoria Z: bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

III. Denominazioni di vendita

1. Le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

(A) Per le carni ottenute da bovini di età inferiore a otto mesi (lettera di identificazione della categoria V):

Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch

Bulgaria месо от малки телета

Repubblica ceca Telecí

Danimarca Lyst kalvekød

Germania Kalbfleisch

Estonia Vasikaliha

Irlanda Veal

Grecia μοσχάρι γάλακτος

Spagna Ternera blanca, carne de ternera blanca

Francia veau, viande de veau

Croazia teletina

Italia vitello, carne di vitello

ITL 347/806 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(1) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1).

Cipro μοσχάρι γάλακτος

Lettonia Teļa gaļa

Lituania Veršiena

Lussemburgo veau, viande de veau/Kalbfleisch

Ungheria Borjúhús

Malta Vitella

Paesi Bassi Kalfsvlees

Austria Kalbfleisch

Polonia Cielęcina

Portogallo Vitela

Romania carne de vițel

Slovenia Teletina

Slovacchia Teľacie mäso

Finlandia vaalea vasikanliha/ljust kalvkött

Svezia ljust kalvkött

Regno Unito Veal

(B) Per le carni ottenute da bovini di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):

Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch

Bulgaria Телешко месо

Repubblica ceca hovězí maso z mladého skotu

Danimarca Kalvekød

Germania Jungrindfleisch

Estonia Noorloomaliha

Irlanda rosé veal

Grecia νεαρό μοσχάρι

Spagna Ternera, carne de ternera

Francia jeune bovin, viande de jeune bovin

Croazia mlada junetina

Italia vitellone, carne di vitellone

Cipro νεαρό μοσχάρι

Lettonia jaunlopa gaļa

Lituania Jautiena

Lussemburgo jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch

Ungheria Növendék marha húsa

Malta Vitellun

Paesi Bassi rosé kalfsvlees

Austria Jungrindfleisch

Polonia młoda wołowina

Portogallo Vitelão

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/807

Romania carne de tineret bovin

Slovenia meso težjih telet

Slovacchia mäso z mladého dobytka

Finlandia vasikanliha/kalvkött

Svezia Kalvkött

Regno Unito Beef

2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.

3. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini aventi una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, registrata anteriormente al 29 giugno 2007.

IV. Indicazioni obbligatorie sull'etichetta

1. Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (UE) n. 1169/2011 e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori appongono, alle carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, un'etichetta recante le informazioni seguenti:

a) la denominazione di vendita conformemente al punto III della presente parte;

b) l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la dicitura:

— "età alla macellazione: inferiore a 8 mesi";

— "età alla macellazione: pari o superiore a otto ma inferiore a dodici mesi".

In deroga al primo comma, lettera b), gli operatori possono sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con l'indicazione della categoria, rispettivamente: "categoria V" o "categoria Z", nelle fasi che precedono la distribuzione al consumatore finale.

2. Per le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui vengono indicate le informa­ zioni di cui al paragrafo 1.

V. Registrazione

In ogni fase della distribuzione e della commercializzazione gli operatori registrano le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione e la data di nascita degli animali, solo a livello di macello;

b) un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull'etichetta di tali carni;

c) la data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento.

VI. Controlli ufficiali

1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione della presente parte e ne informano la Commissione.

ITL 347/808 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

2. I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

3. Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interes­ sate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell'applicazione del presente allegato.

4. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assi­ stenza necessaria di cui possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.

5. Per le carni importate da paesi terzi, un'autorità competente designata dal paese terzo o, se del caso, un organismo terzo indipendente garantisce il rispetto dei requisiti della presente parte. L'organismo indipendente offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65.

PARTE II

Categorie di prodotti vitivinicoli

(1) Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

a) dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato VIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'appendice I del presente allegato, e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole;

b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato VIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol;

c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:

— il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2,

— il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;

d) fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga al secondo comma, lettera b), il "Tokaji eszencia" e il "Tokajská esencia" sono considerati vino.

Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino" se:

a) è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure

b) è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/809

(1) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(2) Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

(3) Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol;

b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;

c) ottenuto da:

— mosto di uve parzialmente fermentato,

— vino,

— una miscela dei prodotti suddetti, oppure

— mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;

d) avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;

e) e mediante aggiunta:

i) da soli o miscelati:

— di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol,

— di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

— mosto di uve concentrato,

— una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;

f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'arti­ colo 75, paragrafo 2, ottenuto mediante aggiunta:

i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure

ii) di uno o più dei prodotti seguenti:

— alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol,

— acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

— acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol e

ITL 347/810 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

— mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

— mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

— mosto di uve concentrato,

— una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

(4) Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

— di uve fresche,

— di mosto di uve, o

— di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e

d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5 % vol.

(5) Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

— di uve fresche,

— di mosto di uve, o

— di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e

d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9 % vol.

(6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzial­ mente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/811

b) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;

c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol. e

d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol.

(7) Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas e

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

(8) Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(9) Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(10) Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

(11) Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

(12) Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8 % vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

ITL 347/812 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(13) Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 80, paragrafo 5, primo comma e dell'articolo 91, primo comma, lettera d), non sia inferiore a 50,9 %.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

(14) Mosto di uve concentrato rettificato

Il "mosto di uve concentrato rettificato" è:

a) il prodotto liquido non caramellizzato:

i) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 80, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 91, primo comma, lettera d), non sia inferiore a 61,7 %;

ii) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

iii) che presenta le seguenti caratteristiche:

— pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,

— densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,

— tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

— indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,

— acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

— tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

— tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

— conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,

— tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

— presenza di mesoinositolo.

b) il prodotto solido non caramellizzato:

i) ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uve concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente;

ii) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

iii) che presenta le seguenti caratteristiche dopo diluizione in una soluzione a 25 °Brix:

— pH non superiore a 7,5,

— densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non superiore a 0,100,

— tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

— indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00,

— acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

— tenore di anidride solforosa non superiore a 10 mg/kg di zuccheri totali,

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/813

— tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

— conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C,

— tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

— presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

(15) Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale;

b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol e

c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16 % vol (o 272 g di zucchero/l).

(16) Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

a) ottenuto senza alcun arricchimento;

b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol e

c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

(17) Aceto di vino

L'aceto di vino è l'aceto:

a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e

b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

PARTE III

Latte e prodotti lattiero-caseari

1. Il "latte" è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:

a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV;

b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

ITL 347/814 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:

i) siero di latte,

ii) crema di latte o panna,

iii) burro,

iv) latticello,

v) butteroil,

vi) caseina,

vii) grasso del latte anidro (MGLA),

viii) formaggio,

ix) iogurt,

x) kefir,

xi) kumiss,

xii) viili/fil,

xiii) smetana,

xiv) fil,

xv) rjaženka,

xvi) rūgušpiens;

b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/ 2011effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3. La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.

4. Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all'origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina.

5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'arti­ colo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio (1), né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/815

(1) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

PARTE IV

Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401

I. Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

a) "latte", il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b) "latte alimentare", i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;

c) "tenore di materia grassa", il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;

d) "tenore di materia proteica", il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II. Fornitura o cessione al consumatore finale

1. Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasforma­ zione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

2. Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.

3. Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III. Latte alimentare

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:

i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 % (m/m);

ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50 % (m/m);

c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50 % (m/m) ed un massimo dell'1,80 % (m/m);

d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 % (m/m).

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "…% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

ITL 347/816 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8 % (m/m).

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;

b) avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;

c) contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

PARTE V

Prodotti del settore delle carni di pollame

I. La presente parte si applica alla commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o commer­ ciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:

Gallus domesticus,

— anatre,

— oche,

— tacchini,

— faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39.

II. Definizioni

(1) "carni di pollame": le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;

(2) "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2 °C e non superiore a + 4 °C. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezio­ namento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consu­ matore;

(3) "carni di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12°C;

(4) "carni di pollame surgelate": le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a -18 °C, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio (2);

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/817

(1) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(2) Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1999, pag. 34.)

(5) "preparazione a base di carni di pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;

(6) "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

(7) "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

III. Le carni di pollame nonché le preparazioni a base di carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:

— fresche,

— congelate,

— surgelate.

PARTE VI

Uova di gallina della specie Gallus gallus

I. Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'articolo 75 concernente le norme di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione alla commercializzazione all'interno dell'Unione delle uova prodotte nell'Unione, importate da paesi terzi o destinate ad essere esportate fuori dell'Unione.

2. Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

a) nel luogo di produzione, o

b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al loro diritto nazionale, la definizione dei termini "mercato pubblico locale", "vendita porta a porta" e "regione di produzione".

II. Classificazione in base alla qualità e al peso

1. Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

a) categoria A o "uova fresche",

b) categoria B.

2. Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.

3. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.

III. Stampigliatura delle uova

1. Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.

ITL 347/818 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

3. Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

PARTE VII

Grassi da spalmare

I. Denominazioni di vendita

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), conformi ai requisiti indicati nell'appendice II.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nell'appendice II fatto salvo il punto II, paragrafi 2, 3 e 4.

Le denominazioni di vendita di cui all'appendice II sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 90 %:

a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;

b) grassi di cui al codice NC ex 1517;

c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90 %.

II. Terminologia

1. La dicitura "tradizionale" può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione "burro" prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice II quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.

Ai fini del presente punto il termine "crema di latte o panna" designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.

2. Per i prodotti menzionati nell'appendice II sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.

3. In deroga al paragrafo 2 e in aggiunta, la dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può essere utilizzata per i prodotti di cui all'appendice II aventi un tenore di grassi non superiore al 62 %.

La dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può, tuttavia, sostituire i termini "tre quarti" e "metà" di cui all'appendice II.

4. Per i prodotti di cui alla parte B, punto 3, dell'appendice II possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture "minarina" e "halvarina".

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/819

5. Il termine "vegetale" può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita di cui alla parte B dell'appendice II, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.

PARTE VIII

Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

L'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.

Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.

(1) OLI DI OLIVA VERGINI

"Oli di oliva vergini" sono gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva:

"Olio di oliva extra vergine" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2;

b) Olio di oliva vergine:

"Olio di oliva vergine" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2;

c) Olio di oliva lampante:

"Olio di oliva lampante" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2.

(2) OLIO DI OLIVA RAFFINATO

"Olio di oliva raffinato" è l'olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2,per questa categoria.

(3) OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

"Oli di oliva composti di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini" è l'olio di oliva ottenuti dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2,per questa categoria.

(4) OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

"Olio di sansa di oliva greggio" è l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, per questa categoria.

ITL 347/820 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

(5) OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

"Olio di sansa di oliva raffinato" è l'olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2,per questa categoria.

(6) OLIO DI SANSA DI OLIVA

"Olio di sansa di oliva" è l'olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, per questa categoria.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/821

Appendice I

Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

(1) La zona viticola A comprende:

a) in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);

b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;

c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi Stati membri;

d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

(2) La zona viticola B comprende:

a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

— Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

— Lorena: Meurthe-e-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

— Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-e-Marne,

— Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

— Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),

— Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-e-Loire, Loir-e-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-e-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;

c) in Austria, la superficie vitata austriaca;

d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);

e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblast', Južnoslovenská vino­ hradnícka oblast', Nitrianska vinohradnícka oblast', Stredoslovenská vinohradnícka oblast', Východoslovenská vi­ nohradnícka oblast' e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);

f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

— nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

— nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);

g) in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei;

h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje e Zagorje- Međimurje.

(3) La zona viticola C I comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

— nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-e-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-e-Loire, Tarn, Tarn-e-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

ITL 347/822 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

— negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),

— nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;

b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";

e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;

f) in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblast;

g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f),

h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.

(4) La zona viticola C II comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

— nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

— nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

— nell'arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,

— nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'ar­ cipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:

— Lugo, Orense, Pontevedra,

— Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla "comarca" viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

— La Rioja,

— Álava,

— Navarra,

— Huesca,

— Barcelona, Girona, Lleida,

— nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,

— nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/823

— nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberá;

d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;

e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate,

g) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.

(5) La zona viticola C III a) comprende:

a) in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell'isola di Thira (Santorini);

b) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine superiore a 600 metri;

c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

(6) La zona viticola C III b) comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

— nei dipartimenti della Corsica,

— nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

— nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;

c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);

d) in Spagna, in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);

e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);

f) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine non superiore a 600 metri;

g) a Malta, tutte le superfici vitate.

(7) La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle dispo­ sizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1998.

ITL 347/824 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Appendice II

Grassi spalmabili

Gruppo di grassi

Denominazioni di vendita

Categoria(e) di prodotti

Definizioni Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione dellapercentuale, in peso, di grassi

A. Grassi lattieri

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, princi­ palmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sosti­ tuire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.

1. Burro Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80 %, ma inferiore al 90 %, e tenori massimi di acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del 2 %.

2. Burro tre quarti (*) Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3. Burro metà (**) Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4. Grasso lattiero da spalmare X%

Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:

— inferiori al 39 %,

— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

— superiori al 62 % ed inferiori all'80 %.

B. Grassi

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, princi­ palmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o li­ quidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di gras­ si.

1. Margarina Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80 %, ma inferiore al 90 %.

2. Margarina tre quar­ ti (***)

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3. Margarina me­ tà (****)

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4. Grasso da spalmare X%

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

— inferiori al 39 %,

— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

— superiori al 62 % ed inferiori all'80 %.

C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, princi­ palmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o li­ quidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi.

1. Mélange Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi del­ l'80 % e inferiore al 90 %.

2. Tre quarti mélan­ ge (*****)

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3. Metà mélan­ ge (******)

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/825

Gruppo di grassi

Denominazioni di vendita

Categoria(e) di prodotti

Definizioni Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione dellapercentuale, in peso, di grassi

4. Miscela di grassi da spalmare X%

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

— inferiori al 39 %,

— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

— superiori al 62 % ed inferiori all'80 %.

(*) Corrispondente in lingua danese a 'smør 60'. (**) Corrispondente in lingua danese a 'smør 40'.

(***) Corrispondente in lingua danese a 'margarine 60'. (****) Corrispondente in lingua danese a 'margarine 40'.

(*****) Corrispondente in lingua danese a 'blandingsprodukt 60'. (******) Corrispondente in lingua danese a 'blandingsprodukt 40'.

ITL 347/826 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

ALLEGATO VIII

PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 80

PARTE I

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

A. Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a) 3 % vol nella zona viticola A;

b) 2 % vol nella zona viticola B;

c) 1,5 % vol nella zona viticola C.

3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5 %. In risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall'articolo 91. La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B. Operazioni di arricchimento

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:

a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermen­ tazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;

c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:

a) nella zona viticola A;

b) nella zona viticola B;

c) nella zona viticola C,

salvo i vigneti situati in Grecia, in Spagna, in Italia, a Cipro in Portogallo e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d'appello di:

— Aix-en-Provence,

— Nîmes,

— Montpellier,

— Toulouse,

— Agen,

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/827

— Pau,

— Bordeaux,

— Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11 % nella zona viticola A, l'8 % nella zona viticola B e il 6,5 % nella zona viticola C.

5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

a) non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale di tali prodotti;

b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2 % vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.

6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

a) a oltre 11,5 % vol. nella zona viticola A;

b) a oltre 12 % vol. nella zona viticola B;

c) a oltre 12,5 % vol. nella zona viticola C I;

d) a oltre 13 % vol. nella zona viticola C II e

e) a oltre 13,5 % vol. nella zona viticola C III.

7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:

a) con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12 % vol nella zona viticola A e a 12,5 % vol nella zona viticola B;

b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denomi­ nazione di origine a un livello che essi determinano.

C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I;

b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7, nelle zone viticole C I, C II e C III a), o

c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b).

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

ITL 347/828 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3.

7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D. Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'ar­ ticolo 75, paragrafo 2, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'arti­ colo 147, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le operazioni di cui alle sezioni B e C possono essere effettuate soltanto:

a) posteriormente al 1o gennaio nella zona viticola C,

b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

PARTE II

Restrizioni

A. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.

3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.

2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/829

3. I punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione in Irlanda, in Polonia e nel regno Unito di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".

4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elabo­ razione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.

5. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui all'allegato VII, parte II o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione.

C. Taglio dei vini

Nell'Unione è vietato il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D. Sottoprodotti

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský forditáš" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia.

3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità.

4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.

5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2.

ITL 347/830 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

ALLEGATO IX

MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

Categoria di prodotto (riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata) Menzioni riservate facoltative

Carni di pollame

(codici NC 0207, NC 0210)

alimentato con il … % di …

oche alimentate con avena

estensivo al coperto

all'aperto

rurale all'aperto

rurale in libertà

età alla macellazione

durata del periodo d'ingrasso

Uova

(codice NC 0407)

fresche

extra o extra fresche

indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

Olio di oliva

(codice NC 1509)

prima spremitura a freddo

estratto a freddo

acidità

piccante

fruttato: maturo o verde

amaro

intenso

medio

leggero

ben equilibrato

olio dolce

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/831

ALLEGATO X

CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLA BARBABIETOLANEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 125, PARA­ GRAFO 3

PUNTO I

1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole.

2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale.

3. Il contratto di fornitura può precisare se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.

PUNTO II

1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui al punto I.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B.

Il prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni, concordate previamente dalle parti, corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

3. Il contratto di fornitura precisa il modo in cui deve essere ripartita tra le parti l'evoluzione dei prezzi di mercato.

4. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

PUNTO III

Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabie­ tole.

PUNTO IV

1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole e le condizioni relative alla fornitura e al trasporto.

2. Il contratto di fornitura prevede che la responsabilità delle spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta sia stabilita chiaramente. Quanto il contratto di fornitura prevede una partecipazione dell’impresa produttrice di zucchero alle spese di carico e di trasporto, ne indica chiaramente la percentuale o gli importi.

3. Il contratto di fornitura prevede che siano chiaramente indicate le spese a carico di ciascuna parte.

PUNTO V

1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

2. Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l’impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO VI

1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico o, per tener conto del progresso tecnologico, secondo un altro metodo concordato dalle parti. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.

2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto di fornitura prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

ITL 347/832 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

PUNTO VII

Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata secondo procedure stabilite:

a) congiuntamente dall’impresa produttrice di zucchero e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

b) dall’impresa produttice di zucchero, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;

c) dall’impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore di barbabietole assume a proprio carico le spese di controllo.

PUNTO VIII

1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per l’impresa produttrice di zucchero, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:

a) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

b) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;

c) la restituzione al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso l’impresa produttrice di zucchero può esigere dal venditore di barbabietole il pagamento delle spese di pressatura o essic­ cazione;

d) il pagamento al venditore di barbabietole di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

2. Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è soggetta a trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al paragrafo 1.

3. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

PUNTO IX

I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.

PUNTO X

Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.

PUNTO XI

1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede una clausola di arbitraggio.

2. Gli accordi interprofessionali possono stabilire un modello standard per il contratto di fornitura, compatibile con il presente regolamento e la normativa dell'Unione.

3. Quando un accordo interprofessionale a livello comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.

4. Gli accordi di cui al paragrafo 3 stabiliscono in particolare:

a) la scala di conversione di cui al punto II, paragrafo 4;

b) norme attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

c) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/833

d) la consultazione dei rappresentanti dei venditori di barbabietole da parte dell’impresa produttrice di zucchero, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;

e) il pagamento di premi ai venditori di barbabietole per le consegne anticipate o tardive;

f) i dettagli delle condizioni e delle spese relative alle polpe di cui al punto VIII;

g) il ritiro delle polpe da parte del venditore di barbabietole;

h) le norme sull'adeguamento dei prezzi nei casi in cui sono stipulati contratti pluriennali;

i) le norme sul campionamento e sui metodi per determinare il peso lordo, la tara e il tenore di zucchero.

ITL 347/834 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

ALLEGATO XI

CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE NEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 124

PUNTO I

1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.

2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barba­ bietole.

PUNTO II

1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 127, paragrafo 2, lettera a) e, se del caso, lettera b). Per i quantitativi di cui all'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all'articolo 135.

2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

3. Qualora un venditore di barbabietole abbia stipulato con un’impresa produttrice di zucchero un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 127, paragrafo 2, lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.

4. L’impresa produttrice di zucchero che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, ripartisce il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supple­ mentare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori di barbabietole con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 127, paragrafo 2, lettera a).

Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO III

1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.

PUNTO IV

1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.

2. Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l’impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico dell’impresa produttrice di zucchero, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna di commercializzazione precedente.

4. Tuttavia quando in Danimarca, in Irlanda, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, in Finlandia e nel Regno Unito le barbabietole sono consegnate franco fabbrica, il contratto di fornitura prevede una partecipazione dell’impresa produt­ trice di zucchero alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.

PUNTO V

1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

2. Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l’impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/835

PUNTO VI

1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.

2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto di fornitura prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

PUNTO VII

Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata con una delle procedure seguenti:

a) insieme dall’impresa produttrice di zucchero e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

b) dall’impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;

c) dall’impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore di barbabietole assume a proprio carico le spese di controllo.

PUNTO VIII

1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per l’impresa produttrice di zucchero, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:

a) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

b) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;

c) la restituzione al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso l’impresa produttrice di zucchero può esigere dal venditore di barbabietole il pagamento delle spese di pressatura o essic­ cazione;

d) il pagamento al venditore di barbabietole di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

2. Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è soggetta a trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al paragrafo 1.

3. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

PUNTO IX

1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.

2. Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna di commercializzazione precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO X

Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.

PUNTO XI

1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede una clausola di arbitraggio.

2. Quando un accordo interprofessionale a livello unionale, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.

ITL 347/836 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:

a) norme relative alla ripartizione tra i venditori di barbabietole dei quantitativi di barbabietole che l’impresa produt­ trice di zucchero decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;

b) norme relative alla ripartizione di cui al punto II, paragrafo 4;

c) la scala di conversione di cui al punto II, paragrafo 2;

d) norme attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori di barbabietole da parte dell’impresa produttrice di zucchero, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;

g) il pagamento di premi ai venditori di barbabietole per le consegne anticipate o tardive;

h) indicazioni riguardanti:

i) la parte delle polpe di cui al punto VII, paragrafo 1, lettera b),

ii) le spese di cui al punto VIII, paragrafo 1, lettera c),

iii) la compensazione di cui al punto VIII, paragrafo 1, lettera d);

i) il ritiro delle polpe da parte del venditore di barbabietole;

j) fatto salvo l'articolo 135 norme concernenti la ripartizione tra l’impresa produttrice di zucchero e i venditori di barbabietole dell'eventuale differenza tra la soglia di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.

PUNTO XII

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori di barbabietole dei quantitativi di barbabietole che l’impresa produttrice di zucchero decide di acquistare prima della semina per la fab­ bricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall'eventuale appartenenza a detta cooperativa.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/837

ALLEGATO XII

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO, ISOGLUCOSIO E SCIROPPO DI INULINA DI CUI ALL'ARTICOLO 136

(in tonnellate)

Stati membri o regioni (1)

Zucchero (2)

Isoglucosio (3)

Sciroppo di inulina (4)

Belgio 676 235,0 114 580,2 0

Bulgaria 0 89 198,0

Repubblica ceca 372 459,3

Danimarca 372 383,0

Germania 2 898 255,7 56 638,2

Irlanda 0

Grecia 158 702,0 0

Spagna 498 480,2 53 810,2

Francia (metropolitana) 3 004 811,15 0

Dipartimenti francesi d'oltremare 432 220,05

Croazia 192 877,0

Italia 508 379,0 32 492,5

Lettonia 0

Lituania 90 252,0

Ungheria 105 420,0 250 265,8

Paesi Bassi 804 888,0 0 0

Austria 351 027,4

Polonia 1 405 608,1 42 861,4

Portogallo (continentale) 0 12 500,0

Regione autonoma delle Azzorre 9 953,0

Romania 104 688,8 0

Slovenia 0

Slovacchia 112 319,5 68 094,5

Finlandia 80 999,0 0

Svezia 293 186,0

Regno Unito 1 056 474,0 0

TOTALE 13 529 618,2 720 440,8 0

ITL 347/838 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

ALLEGATO XIII

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 138

PUNTO I

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) "fusione di imprese": l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;

b) "cessione di un'impresa": il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

c) "cessione di uno stabilimento": il trasferimento della proprietà di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà;

d) "affitto di uno stabilimento": il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commer­ cializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un'unica impresa che produce zucchero.

PUNTO II

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:

a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, gli Stato membri assegnano all'impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

b) in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa cessionaria la quota dell'impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

c) in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro diminuisce la quota dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quan­ titativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate al paragrafo 1:

a) di un'impresa produttrice di zucchero;

b) di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero;

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interpro­ fessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto.

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/839

5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui alla sezione I, lettera d), l'adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente punto è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.

6. Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa dell'Unione nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializza­ zione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7. Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la tra­ sformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barba­ bietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità o una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

PUNTO III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.

PUNTO IV

Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:

a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;

c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell'allegato XII.

PUNTO V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

PUNTO VI

In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo le date limite di cui al Punto V, le quote modificate.

ITL 347/840 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

ALLEGATO XIV

TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 230

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 1 Articolo 1 —

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 —

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) — —

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) Articolo 15, paragrafo 1(a) —

Articolo 3 Articolo 6 —

Articolo 4 — —

Articolo 5, primo comma — —

Articolo 5, secondo comma, prima parte

Articolo 3, paragrafo 4 —

Articolo 5, secondo comma, seconda parte

— —

Articolo 5, terzo comma Articolo 5, lettera a) —

Articolo 6 — —

Articolo 7 Articolo 9 —

Articolo 8 Articolo 7 —

Articolo 9 Articolo 126 —

Articolo 10 Articolo 11 —

Articolo 11 Articolo 12 —

Articolo 12 Articolo 13 —

Articolo 13 Articolo 14 (1) —

Articolo 14 (soppresso) — —

Articolo 15 (soppresso) — —

Articolo 16 (soppresso) — —

Articolo 17 (soppresso) — —

Articolo 18, dal paragrafo 1 al paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 2 (1) —

Articolo 18, paragrafo 5 — —

Articolo 19 (soppresso) — —

Articolo 20 (soppresso) — —

Articolo 21 (soppresso) — —

Articolo 22 (soppresso) — —

Articolo 23 (soppresso) — —

Articolo 24 (soppresso) — —

Articolo 25 Articolo 16, paragrafo 1 —

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/841

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 — —

Articolo 27 — —

Articolo 28 — —

Articolo 29 — —

Articolo 30 (soppresso) — —

Articolo 31 Articolo 17 —

Articolo 32 — —

Articolo 33 [Articolo 18] —

Articolo 34 [Articolo 18] —

Articolo 35 (soppresso) — —

Articolo 36 (soppresso) — —

Articolo 37 [Articolo 18] —

Articolo 38 [Articolo 18] —

Articolo 39 [Articolo 19, paragrafo 3] —

Articolo 40 [Articolo 19, paragrafo 5 lettera a) e Articolo 20, lettera o), punto iii)

Articolo 41 — —

Articolo 42, paragrafo 1 Articolo 10 —

Articolo 42, paragrafo 2 Articolo 20, lettera u) —

Articolo 43, lettere da a) a f), e lettere i), j) e l)

Articoli 19 e 20 —

Articolo 43, lettere g), h) e k) — —

Articolo 44 Articolo 220, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2 and, paragrafo 3

Articolo 45 Articolo 220, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 46, paragrafo 1 Articolo 220, paragrafo 5 —

Articolo 46, paragrafo 2 Articolo 220, paragrafo 6 —

Articolo 47 Articolo 219 —

Articolo 48 Articolo 219 —

Articolo 49 Articolo 135 (1) —

Articolo 50 Articoli 125 e 127 —

Articolo 51 Articolo 128 (1) —

Articolo 52 Articolo 130 —

Articolo 52 bis — —

Articolo 53, lettera a) Articolo 132, lettera c) —

Articolo 53, lettera b) Articolo 130, paragrafo 2 —

Articolo 53, lettera c) Articolo 130, paragrafo 6 —

ITL 347/842 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 Articolo 166 —

Articolo 55 — (2) —

Articolo 56 Articolo 136 —

Articolo 57 Articolo 137 —

Articolo 58 — —

Articolo 59 — —

Articolo 60 Articolo 138 —

Articolo 61 Articolo 139 —

Articolo 62 Articolo 140 —

Articolo 63 Articolo 141 —

Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 142, paragrafo 1 —

Articolo 64, paragrafo 2 e paragrafo 3 Articolo 142, paragrafo 2 (1) —

Articolo 65 — (2) —

Articolo 66 — —

Articolo 67 — —

Articolo 68 — —

Articolo 69 — —

Articolo 70 — —

Articolo 71 — —

Articolo 72 — —

Articolo 73 — —

Articolo 74 — —

Articolo 75 — —

Articolo 76 — —

Articolo 77 — —

Articolo 78 — —

Articolo 79 — —

Articolo 80 — —

Articolo 81 — —

Articolo 82 — —

Articolo 83 — —

Articolo 84 — —

Articolo 84 bis — —

Articolo 85, lettera a) Articolo 143, paragrafo 1 e Articolo 144 lettera a)

Articolo 85, lettera b) Articolo 144, lettera j) —

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/843

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 85, lettera c) Articolo 144, lettera i) —

Articolo 85, lettera c) — —

Articolo 85 bis — (1) —

Articolo 85b ter — (1) —

Articolo 85 quater — (1) —

Articolo 85 quinquies — (1) —

Articolo 85 sexies — (1) —

Articolo 85 septies — (1) —

Articolo 85 octies — (1) —

Articolo 85 nonies — (1) —

Articolo 85 decies — (1) —

Articolo 85 undecies — (1) —

Articolo 85 duodecies — (1) —

Articolo 85 terdecies — (1) —

Articolo 85 quaterdecies — (1) —

Articolo 85 quindecies — (1) —

Articolo 85 sexdecies — —

Articolo 85 septdecies — —

Articolo 85 octodecies — —

Articolo 85 novodecies — —

Articolo 85 vicies — —

Articolo 85 unvicies — —

Articolo 85 duovicies — —

Articolo 85 tervicies — —

Articolo 85 quatervicies — —

Articolo 85 quinvicies — —

Articolo 86 (soppresso) — —

Articolo 87 (soppresso) — —

Articolo 88 (soppresso) — —

Articolo 89 (soppresso) — —

Articolo 90 (soppresso) — —

Articolo 91 — —

Articolo 92 — —

Articolo 93 — —

Articolo 94 — —

Articolo 94a — —

ITL 347/844 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 95 — —

Articolo 95a — —

Articolo 96 (soppresso) — —

Articolo 97 Articolo 129 (1) —

Articolo 98 — (1) —

Articolo 99 — —

Articolo 100 — —

Articolo 101 (soppresso) — —

Articolo 102 Articolo 26 (1) —

Articolo 102, paragrafo 2 Articolo 217 —

Articolo 102 bis Articolo 58 —

Articolo 103 Articoli 29, 30 e 31 —

Articolo 103 bis — —

Articolo 103 ter Articolo 32 —

Articolo 103 quater Articolo 33 —

Articolo 103 quinquies Articolo 34 —

Articolo 103 sexies Articolo 35 —

Articolo 103 septies Articolo 36 —

Articolo 103 octies Articolo 37, lettera a) e Articolo 38, lettera b)

Articolo 103 octies bis Articolo 23 —

Articolo 103 octies bis, paragrafo 7 Articolo 217 —

Articolo 103 nonies, lettere da a) a e) Articoli 37 e 38 —

Articolo 103 nonies, lettera f) Articoli 24 e 25 —

Articolo 103 decies Articolo 39 —

Articolo 103 undecies Articolo 40 —

Articolo 103 duodecies Articolo 41 —

Articolo 103 terdecies Articolo 42 —

Articolo 103 quaterdecies Articolo 43 —

Articolo 103 quindecies Articolo 44 —

Articolo 103 quindecies, paragrafo 4 Articolo 212 —

Articolo 103 sexdecies — —

Articolo 103 septdecies Articolo 45 —

Articolo 103 octodecies Articolo 46 —

Articolo 103 novodecies Articolo 47 —

Articolo 103 vicies Articolo 48 —

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/845

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 103 unvicies Articolo 49 —

Articolo 103 duovicies, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 50 —

Articolo 103 duovicies, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 51 —

Articolo 103 duovicies, paragrafi da 2 a paragrafo 5

Articolo 52 —

Articolo 103 tervicies Articolo 50 —

Articolo 103 quatervicies — —

Articolo 103quinvicies — —

Articolo 103sexvicies — —

Articolo 103 septvicies — —

Articolo 103 septvicies bis Articoli 53 e 54 —

Articolo 104 — —

Articolo 105, paragrafo 1 Articolo 55, paragrafo 1 —

Articolo 105, paragrafo 2 Articolo 215 —

Articolo 106 Articolo 55, paragrafo 4 —

Articolo 107 Articolo 55, paragrafo 3 —

Articolo 108, paragrafo 1 Articolo 55, paragrafo 2 —

Articolo 108, paragrafo 2 — —

Articolo 109, prima frase Articolo 55, paragrafo 1, ultima frase —

Articolo 110 Articolos 56 and 57 —

Articolo 111 — —

Articolo 112 — —

Articolo 113, paragrafo 1 Articolo 75, paragrafi 1 e 2 —

Articolo 113, paragrafo 2 Articolo 75, paragrafo 5 —

Articolo 113, paragrafo 3, primo comma

Articolo 74 —

Articolo 113, paragrafo 3secondo comma

— Articolo 89

Articolo 113 bis, paragrafi da 1 a 3 Articolo 76 —

Articolo 113a, paragrafo 4 — (1) —

Articolo 113 ter Articolo 75, paragrafo 3 —

Articolo 113 quater Articolo 167 —

Articolo 113 quinquies, paragrafo 1, primo comma

Articolo 78, paragrafi 1 e 2 —

Articolo 113 quinquies, paragrafo 1, secondo comma

Allegato VII, Parte II, paragrafo 1 —

Articolo 113 quinquies, paragrafo 2 Articolo 78, paragrafo 3 —

ITL 347/846 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 113 quinquies, paragrafo 3 Articolo 82 —

Articolo 114 Articolo 78, paragrafo 1 (1) —

Articolo 115 Articolo 78, paragrafo 1, articolo 75, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 116 Articolo 78, paragrafo 1, articolo 75, paragrafo 1, lettere f) e g)

Articolo 117 Articolo 77 —

Articolo 118 Articolo 78, paragrafo 1 —

Articolo 118 bis Articolo 92 —

Articolo 118 ter Articolo 93 —

Articolo 118 quater Articolo 94 —

Articolo 118 quinquies, paragrafo 1 Articolo 94, paragrafo 3 —

Articolo 118 quinquies, paragrafo 2 e paragrafo 3

[Articolo 109, paragrafo 3] —

Articolo 118 sexies Articolo 95 —

Articolo 118 septies Articolo 96 —

Articolo 118 octies Articolo 97 —

Articolo 118 nonies Articolo 98 —

Articolo 118 decies Articolo 99 —

Articolo 118 undecies Articolo 100 —

Articolo 118 duodecies Articolo 101 —

Articolo 118 terdecies Articolo 102 —

Articolo 118 quaterdecies Articolo 103 —

Articolo 118 quindecies Articolo 104 —

Articolo 118 sexdecies — —

Articolo 118 septdecies — —

Articolo 118 octodecies Articolo 105 —

Articolo 118 novodecies Articolo 106 —

Articolo 118 vicies Articolo 107 —

Articolo 118 unvicies Articolo 108 —

Articolo 118 duovicies Articolo 112 —

Articolo 118 tervicies Articolo 113 —

Articolo 118 quatervicies Articolo 117 —

Articolo 118 quinvicies Articolo 118 —

Articolo 118 sexvicies Articolo 119 —

Articolo 118 septvicies Articolo 120 —

Articolo 118 septvicies bis Articolo 121 —

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/847

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 118 septvicies ter — —

Articolo 119 — —

Articolo 120 — —

Articolo 120 bis Articolo 81 —

Articolo 120 ter — —

Articolo 120 quater Articolo 80 —

Articolo 120 quinquies, primo comma Articolo 83, paragrafo 2 —

Articolo 120 quinquies, secondo comma

[Articolo 223] —

Articolo 120 sexies, paragrafo 1 Articolo 75, paragrafo 3 e paragrafo 4

Articolo 120 sexies, paragrafo 2 Articolo 83, paragrafo 3 e paragrafo 4

Articolo 120 septies Articolo 80, paragrafo 3 —

Articolo 120 octies Articolo 80, paragrafo 5 e Articolo 91 lettera c)

Articolo 121, lettera a), punto i) Articolo 75, paragrafo 2 —

Articolo 121, lettera a), punto ii) Articolo 75, paragrafo 3 —

Articolo 121, lettera a), punto iii) Articolo 89 —

Articolo 121, lettera a), punto iv) Articolo 75, paragrafo 2 e Articolo 91, lettera b)

Articolo 121, lettera b) Articolo 91 lettera a) —

Articolo 121 lettera c), punto i) Articolo 91, lettera a) —

Articolo 121 lettera c), punto ii) e punto iii)

Articolo 91, lettera d) —

Articolo 121 lettera c), punto iv) [Articolo 223] —

Articolo 121, lettera d), punto i) Articolo 78, paragrafo 1 —

Articolo 121 lettera d), punti da ii) a v) e vii)

Articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 121, lettera d), punto vi) Articolo 89 —

Articolo 121, lettera e), punto i) Articolo 78, paragrafo 1 —

Articolo 121, lettera e), punti da ii) a v), e punto vii)

Articolo 75, paragrafo 3 —

Articolo 121, lettera e), punto vi) Articolo 75, paragrafo 2 —

Articolo 121, lettera f), punto i) Articolo 78, paragrafo 1 —

Articolo 121, lettera f), punti ii), iii) e v)

Articolo 75, paragrafo 3 —

ITL 347/848 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 121, lettera f), punti iv) e vii) Articolo 91, lettera g) —

Articolo 121, lettera f), punto vi) [Articolo 223] —

Articolo 121, lettera g) Articolo 75, paragrafo 3 —

Articolo 121, lettera h) Articolo 91, lettera d) —

Articolo 121, lettera i) — —

Articolo 121, lettera j), punto i) Articolo 75, paragrafo 3 —

Articolo 121, lettera j), punto ii) Articolo 91, lettera d) —

Articolo 121, lettera k) Articolo 122 —

Articolo 121, lettera l) Articoli 114, 115 e 116 —

Articolo 121, lettera m) Articolo 122 —

Articolo 121, secondo comma Articolo 78, paragrafo 3 —

Articolo 121, terzo comma Articolo 75, paragrafo 3 e paragrafo 4

Articolo 121, quarto comma, lettere da a) a f)

Articolo 75, paragrafo 3 —

Articolo 121, quarto comma, lettera g) Articolo 75, paragrafo 3, lettera m) —

Articolo 121,quarto comma, lettera h) Articolo 80, paragrafo 4 —

Articolo 122 Articolo 152 —

Articolo 123 Articolo 157 —

Articolo 124 — —

Articolo 125 — —

Articolo 125 bis Articolo 153 —

Articolo 125 ter Articolo 154 —

Articolo 125 quater Articolo 156 —

Articolo 125 quinquies Articolo 155 —

Articolo 125 sexies — —

Articolo 125 septies Articolo 164 —

Articolo 125 octies Articolo 164, paragrafo 6 —

Articolo 125 nonies Articolo 175, lettera d) —

Articolo 125 decies Articolo 165 —

Articolo 125 undecies Articolo 164 —

Articolo 125 duodecies Articolo 158 —

Articolo 125 terdecies Articolo 164 —

Articolo 125 quaterdecies Articolo 164, paragrafo 6 [e Articolo 175, lettera d)]

Articolo 125 quindecies Articolo 165 —

Articolo 125 sexdecies Articoli 154 e 158 —

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/849

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 126 Articolo 165 —

Articolo 126 bis Articolo 154, paragrafo 3 —

Articolo 126 ter Articolo 157, paragrafo 3 —

Articolo 126 quater Articolo 149 —

Articolo 126 quinquies Articolo 150 —

Articolo 126 sexies Articolo 173, paragrafo 2 e Articolo 174, paragrafo 2

Articolo 127 Articolo 173 —

Articolo 128 — —

Articolo 129 — —

Articolo 130 Articolo 176, paragrafo 1 —

Articolo 131 Articolo 176, paragrafo 2 —

Articolo 132 Articolo 176, paragrafo 3 —

Articolo 133 [Articolo 177, paragrafo 2, lettera e)] —

Articolo 133 bis, paragrafo 1 Articolo 181 —

Articolo 133 bis, paragrafo 2 Articolo 191 —

Articolo 134 Articoli 177 e 178 —

Articolo 135 — —

Articolo 136 [Articolo 180] —

Articolo 137 [Articolo 180] —

Articolo 138 [Articolo 180] —

Articolo 139 [Articolo 180] —

Articolo 140 [Articolo 180] —

Articolo 140 bis Articolo 181 —

Articolo 141 Articolo 182 —

Articolo 142 Articolo 193 —

Articolo 143 Articolo 180 —

Articolo 144 Articolo 184 —

Articolo 145 Articolo 187, lettera a) —

Articolo 146, paragrafo 1 — —

Articolo 146, paragrafo 2 Articolo 185 —

Articolo 147 — —

Articolo 148 Articolo 187 —

Articolo 149 [Articolo 180] —

Articolo 150 [Articolo 180] —

Articolo 151 [Articolo 180] —

ITL 347/850 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 152 [Articolo 180] —

Articolo 153 Articolo 192 —

Articolo 154 — —

Articolo 155 — —

Articolo 156 Articolo 192, paragrafo 5 —

Articolo 157 Articolo 189 —

Articolo 158 Articolo 190 —

Articolo 158 bis Articolo 90 —

Articolo 159 Articolo 194 —

Articolo 160 Articolo 195 —

Articolo 161 Articoli 176, 177, 178 e 179 —

Articolo 162 Articolo 196 —

Articolo 163 Articolo 197 —

Articolo 164, paragrafo 1 Articolo 198, paragrafo 1 —

Articolo 164, paragrafi da 2 a 4 Articolo 198, paragrafo 2 (1) —

Articolo 165 — (1) —

Articolo 166 — (1) —

Articolo 167 Articolo 199 —

Articolo 168 Articolo 200 —

Articolo 169 Articolo 201 —

Articolo 170 Articoli 202 e 203 —

Articolo 171 Articolo 184 —

Articolo 172 [Articolo 186, paragrafo 2] —

Articolo 173 — —

Articolo 174 Articolo 205 —

Articolo 175 Articolo 206 —

Articolo 176 Articolo 209 —

Articolo 176 bis Articolo 210 —

Articolo 177 Articolo 210 —

Articolo 177 bis Articolo 210 —

Articolo 178 Articolo 164 —

Articolo 179 Articolo 210, paragrafo 7 —

Articolo 180 Articolo 211 —

Articolo 181 Articolo 211 —

Articolo 182, paragrafo 1 Articolo 213 —

Articolo 182, paragrafo 2 — —

Articolo 182, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 214 —

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/851

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 182, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma

— —

Articolo 182, paragrafi da 4 a 7 — —

Articolo 182 bis Articolo 216 —

Articolo 183 — —

Articolo 184, paragrafo 1 — —

Articolo 184, paragrafo 2 Articolo 225, lettera a) —

Articolo 184, paragrafi da 3 a 8 — —

Articolo 184, paragrafo 9 Articolo 225, lettera b) —

Articolo 185 — —

Articolo 185 bis Articolo 145 —

Articolo 185 ter Articolo 223 —

Articolo 185 quater Articolo 147 —

Articolo 185 quinquies Articolo 146 —

Articolo 185 sexies Articolo 151 —

Articolo 185 septies Articolo 148 —

Articolo 186 Articolo 219 —

Articolo 187 Articolo 219 —

Articolo 188 Articolo 219 —

Articolo 188 bis, paragrafo 1 e, paragrafo 2

— (1) —

Articolo 188 bis, paragrafo 3 e paragrafo 4

— —

Articolo 188 bis, paragrafi da 5 a 7 [Articolo 223] —

Articolo 189 [Articolo 223] —

Articolo 190 — —

Articolo 190 bis — —

Articolo 191 Articolo 221 —

Articolo 192 Articolo 223 —

Articolo 193 — —

Articolo 194 — Articoli 62 e 64

Articolo 194 bis — Articolo 61

Articolo 195 Articolo 229 —

Articolo 196 — —

Articolo 196 bis Articolo 227 —

Articolo 196b Articolo 229 —

Articolo 197 — —

Articolo 198 — —

Articolo 199 — —

Articolo 200 — —

ITL 347/852 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 201 230, paragrafo 1 e paragrafo 3 —

Articolo 202 230, paragrafo 2 —

Articolo 203 — —

Articolo 203 bis Articolo 231 —

Articolo 203 ter Articolo 231 —

Articolo 204 Articolo 232 —

Allegato I Allegato I (Parti da I a XX, XXIV/1) —

Allegato II Allegato I (Parti da XXI a XXIII) —

Allegato III Allegato II —

Allegato IV Allegato III —

Allegato V Allegato IV —

Allegato VI Allegato XII —

Allegato VII — —

Allegato VII bis — —

Allegato VII ter — —

Allegato VII quater — —

Allegato VIII Allegato XIII —

Allegato IX — (1) —

Allegato X — (1) —

Allegato X bis — —

Allegato X ter Allegato VI —

Allegato X quater — —

Allegato X quinquies — —

Allegato X sexies — —

Allegato XI — —

Allegato XI bis Allegato VII, Parte I —

Allegato XI ter Allegato VII, Parte II —

Allegato XII Allegato VII, Parte III —

Allegato XIII Allegato VII, Parte IV —

Allegato XIV.A Allegato VII, Parte VI —

Allegato XIV.B Allegato VII, Parte V —

Allegato XIV.C Articolo 75, paragrafi 2 e 3 (1) —

Allegato XV Allegato VII, Parte VII —

IT20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/853

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Presente regolamento Regolamento (UE) n. 1306/2013

Allegato XV bis Allegato VIII, Parte I —

Allegato XV ter Allegato VIII, Parte II —

Allegato XVI Allegato VII, Parte VIII —

Allegato XVI bis [Articolo 173, paragrafo 1, lettera i)] —

Allegato XVII [Articolo 180] —

Allegato XVIII [Articolo 180] —

Allegato XIX — —

Allegato XX — —

Allegato XXI — —

Allegato XXII Allegato XIV —

(1) Cfr anche regolamento del Consiglio da adottare in conformità all'articolo 43, paragrafo3 TFUE. (2) Tuttavia, cfr. articolo 230.

ITL 347/854 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013