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Decreto Ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E

FORESTALI DECRETO 12 settembre 2000, n. 410

Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. (GU n.9 del 1212001 )

Testo in vigore dal: 2712001

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 199597;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999;

Visto l'articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della predetta legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto in particolare il comma 16 del predetto articolo 14, che stabilisce che i costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dell'articolo 14 predetto sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo i criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali n. 61413 e n. 61414, entrambi del 12 aprile 2000, contenenti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e i criteri che assicurano una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessate alle DOP e alle IGP negli organi sociali dei Consorzi stessi;

Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del citato articolo 14, comma 16, le disposizioni regolamentari per la fissazione dei criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dello stesso articolo 14;

Udito il parere del Consiglio di Stato Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000, ai sensi dell' articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 63084 del 31 agosto 2000;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I costi derivanti dalle attivita' attribuite, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ai Consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, secondo i criteri stabiliti con il presente regolamento.

Art. 2.

  1. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non puo' superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'articolo 3, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela.
  2. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovra' contribuire con una quota commisurata alla quantita' di prodotto controllata dall'organismo privato autorizzato o dall'autorita' pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a DOP o a IGP.
  3. Sono poste a carico delle categorie individuate all'articolo 4, del decreto ministeriale citato all'articolo 1 del presente regolamento, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'articolo 2, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, recante l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 3.

1. I costi consortili relativi alle attivita' non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'articolo 14, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Art. 4.

1. In via di prima applicazione e in attesa del conferimento dell'incarico delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, i costi sostenuti dai Consorzi di tutela, gia' riconosciuti da autorita' nazionali, per lo svolgimento delle predette funzioni vengono ripartiti in conformita' dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1, 2 e 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 settembre 2000

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 260