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Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse



DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n. 9

Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti

audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

Titolo I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,

come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30 giugno 1997;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

((Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;))

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento

delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

Visto l'articolo 1 della legge 19 luglio 2007, n. 106;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 21 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le

attivita' sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le

politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi

1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi

e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106,

disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del

mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati,

coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate

manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a

disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie

assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali

diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti

partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale

risorse a fini di mutualita'.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «legge delega»: la legge 19 luglio 2007, n. 106;

b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola,

disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalita'

e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal

soggetto che ha la disponibilita' dell'impianto sportivo e delle aree

riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualita' di

ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli

accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel

campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e

all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come

definiti dai regolamenti sportivi;

c) «organizzatore dell'evento»: la societa' sportiva che assume

la responsabilita' e gli oneri dell'organizzazione dell'evento

disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilita';

d) «competizione»: qualunque competizione sportiva, organizzata

in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui

partecipa una pluralita' di squadre secondo modalita' e durata

previste dai regolamenti sportivi, nonche' gli ulteriori eventi

organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni;

e) «organizzatore della competizione»: il soggetto cui e'

demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte

della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico

nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;

f) «giornata»: il turno della competizione che comprende tutti

gli eventi disputati in uno o in piu' giorni solari, secondo il

calendario predisposto dall'organizzatore della competizione;

g) «diretta»: la trasmissione in tempo reale dell'evento;

h) «differita»: la trasmissione dell'evento dopo la conclusione

dell'evento medesimo;

i) «prima differita»: la prima trasmissione in differita

integrale dell'evento;

j) «replica»: la trasmissione integrale dell'evento

successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita;

k) «sintesi»: la trasmissione dell'evento di durata non superiore

ai 45 minuti;

l) «immagini salienti»: le immagini salienti dell'evento, ivi

compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant

replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di

gioco in grafica animata;

m) «immagini correlate»: le immagini filmate all'interno

dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo

l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e

delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in

sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al

campo di gioco, nonche' le interviste ai tifosi e le immagini degli

spalti filmate anche nel corso dell'evento;

n) «prima messa in onda»: la diretta, la prima differita e la

prima trasmissione delle immagini salienti;

o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a

cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta,

temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in

parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento

si svolga;

2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e

riproduzioni, nonche' la loro messa a disposizione del pubblico in

maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel

momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica.

Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al

pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini

dell'evento;

3) la distribuzione con qualsiasi modalita', compresa la

vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o

riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si

esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel caso di

prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno

Stato membro;

4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie

delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto

qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di

prestito;

5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in

parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o

ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalita'

promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonche' per

finalita' di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e

scommesse e per lo svolgimento delle relative attivita';

7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento

ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre,

elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e

forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte

dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;

p) «diritto di archivio»: il diritto di cui alla lettera o),

numero 7);

q) «diritti audiovisivi di natura primaria»: i diritti di prima

messa in onda;

r) «diritti audiovisivi di natura secondaria»: i diritti di

trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti;

s) «pacchetto»: un complesso di diritti audiovisivi relativi agli

eventi di una o piu' competizioni;

t) «contratto di licenza»: il contratto avente ad oggetto la

licenza a termine, all'operatore della comunicazione o

all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli

eventi della competizione;

u) «piattaforma»: sistema di distribuzione e di diffusione dei

prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di

ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato,

anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;

v) «prodotti audiovisivi»: i prodotti editoriali aventi ad

oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle

diverse modalita' di trasmissione, nonche' delle diverse piattaforme,

in conformita' agli orari e agli schemi approvati dall'organizzatore

della competizione;

w) «in chiaro»: modalita' di trasmissione dei prodotti

audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a

tutti gli utenti;

x) «a pagamento»: modalita' di trasmissione dei prodotti

audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il

pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'utente,

anche su richiesta individuale;

y) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione

e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento

e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via

radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,

comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a

commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa

Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei

programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della

corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per

trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente

dal tipo di informazione trasportato;

z) «operatore della comunicazione»: il soggetto che ha la

responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi

televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati,

anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso

condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o

via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e

che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali

connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati

relativi all'evento, nonche' il soggetto che presta servizi di

comunicazione elettronica;

aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che svolge

attivita' di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi

sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o

collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della

comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con

organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo

analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo

analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono

imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro

decisionale riferibile a operatori della comunicazione,

all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli

eventi;

bb) «canale tematico ufficiale»: l'insieme di programmi

audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore

settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma

distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da

un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla

attivita' sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che

concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio

marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di

comunicazione, in chiaro o pagamento;

cc) «stagione sportiva»: il periodo, secondo i regolamenti

sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno

solare successivo;

dd) «utente»: il consumatore finale che, attraverso l'accesso ad

una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi.

Titolo II

TITOLARITA' ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Capo I

Regole generali

Art. 3

Titolarita' dei diritti audiovisivi

1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli

eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi

della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La titolarita' del diritto di archivio relativo a ciascun evento

della competizione e' riconosciuta in esclusiva all'organizzatore

dell'evento medesimo.

Art. 4

Esercizio dei diritti audiovisivi

1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi

della competizione spetta all'organizzatore della competizione

medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, gli atti

giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione

sono nulli.

2. L'esercizio del diritto di archivio e' attribuito

all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione

di reciprocita', alla societa' sportiva che partecipa all'evento in

qualita' di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare

economicamente le immagini dell'evento medesimo.

3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome

iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione

sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle

immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.

4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore

dell'evento medesimo il quale, a tali fini, puo' effettuare le

riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero

avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti

audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le

produzioni audiovisive determinando nelle linee guida di cui

all'articolo 6 le modalita' di produzione e gli standard tecnici

minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore

dell'evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a

disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale

contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di

ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun

corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della

competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei

necessari controlli, anche ai fini sportivi.

5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la

produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa e'

effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale puo'

effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di

ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione

assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di

mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale

contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di

qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei

costi tecnici.

6. La proprieta' delle riprese, quale risultato delle produzioni

audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto

all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta

all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto

dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini

di cui al presente decreto.

7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della

competizione ai sensi dei commi 4 e 5, e' tenuto a mettere a

disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a

condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario

stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al

segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e

commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della

presente disposizione.

Art. 5

Diritto di cronaca

1. Agli operatori della comunicazione e' riconosciuto il diritto di

cronaca relativo a ciascun evento della competizione.

2. L'esercizio del diritto di cronaca non puo' pregiudicare lo

sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti

assegnatari dei diritti medesimi, ne' arrecare un ingiustificato

pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e

dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo

sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al

pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia

del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente

intervallati.

3. E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico,

limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti

televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e

correlate per il resoconto di attualita' nell'ambito dei

telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per

giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno

solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento,

decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento,

comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore

successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle

modalita' e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i

rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei

consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206.

4. L'Autorita' adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3,

un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalita' di

esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle

emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti

radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le

modalita' di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca.

5. Il regolamento di cui al comma 3 e' redatto in conformita' alle

disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare

riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per

la societa' ai ((sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.

177.))

6. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore

della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari

dei diritti e' fatto obbligo di mettere a disposizione degli

operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici

stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, estratti di

immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo

dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita

l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono,

l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento

consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli

impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalita'

stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al

comma 3 stabilisce altresi' i requisiti soggettivi e oggettivi per

l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno

dell'impianto sportivo.

7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla

corretta applicazione del presente articolo.

((8. Alle violazioni dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4)) si

Applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma

31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Capo II

Commercializzazione dei diritti audiovisivi

Sezione I

Norme generali

Art. 6

Linee guida

1. L'organizzatore della competizione e' tenuto a predeterminare,

in conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto,

linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi

recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti

audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi

pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo

da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui

all'articolo 7 condizioni di assoluta equita', trasparenza e non

discriminazione.

2. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione,

dall'assemblea di categoria delle societa' sportive partecipanti alla

competizione medesima, con la maggioranza qualificata dei due terzi

degli aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e con

maggioranza semplice a partire dalla quarta. In sede di prima

applicazione, l'organizzatore della competizione predispone le linee

guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria

oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli

organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 4, comma 3.

4. Le linee guida individuano altresi' il periodo temporale dopo il

quale e' possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura

secondaria, le modalita' di esercizio dei diritti di trasmissione in

diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della

competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e

sui canali tematici ufficiali, le modalita' di produzione audiovisiva

e i relativi costi, nonche' gli standard qualitativi ed editoriali

richiesti alle produzioni audiovisive.

5. Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli

eventi del campionato di calcio di serie B e di perseguire il

migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi,

l'assemblea di categoria delle societa' sportive partecipanti al

campionato di calcio di serie A favorisce modalita' di

commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai

campionati di calcio di serie A e di serie B, ferme restando le

disposizioni dell'articolo 3 in materia di titolarita' dei diritti

audiovisivi in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli

organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione

medesima, nonche' le disposizioni del Titolo III in materia di

ripartizione delle risorse.

6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita'

garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di

rispettiva competenza, la conformita' delle linee guida ai principi e

alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta

giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 7

Offerta dei diritti audiovisivi

1. L'organizzatore della competizione e' tenuto ad offrire i

diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di

tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive

relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative

peculiarita', al mercato internazionale e alla piattaforma

radiofonica.

2. L'organizzatore della competizione e' tenuto a procedere

all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto

alla data d'inizio della competizione.

3. L'organizzatore della competizione non e' tenuto a

commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della

competizione. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano il numero

minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.

4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella

commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale,

l'organizzatore della competizione puo' individuare, attraverso

un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a

cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una

competizione. L'organizzatore della competizione non puo' procedere

all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario

indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla

comunicazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.

5. La procedura competitiva di cui al comma 4 e' disciplinata dalle

linee guida di cui all'articolo 6 e deve essere resa nota mediante la

tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico

dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali

quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono

essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che

ne abbiano fatto richiesta.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente

assegnatario dei diritti audiovisivi e' tenuto al rispetto delle

disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione

dei diritti stessi, nonche' delle linee guida di cui all'articolo 6.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli

articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella

commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario

indipendente puo' procedere alla formazione e modifica dei pacchetti,

previa approvazione dell'Autorita' per le garanzie nelle

comunicazioni e dell'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6.

7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di

perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti

audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale,

intenda costituire una o piu' societa' con funzioni di advisor, la

partecipazione a tale societa' e' vietata agli operatori della

comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle

procedure di cui al comma 1, nonche' ai soggetti che operano in

qualita' di advisor dell'organizzatore della competizione.

8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle

competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori

al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a

squadre oggetto del presente decreto, nonche' quelle relative alle

Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base

dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui

alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli

articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonche' le disposizioni di cui

alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14,

comma 4.

Sezione II

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale

Art. 8

Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti

1. L'organizzatore della competizione e' tenuto ad offrire i

diritti audiovisivi mediante piu' procedure competitive, ai fini

dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo

in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le

modalita'.

2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse

piattaforme, l'organizzatore della competizione e' tenuto a

predisporre piu' pacchetti.

3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti

tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di

essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli

utenti.

4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di

ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione

all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' decidere

di revocare l'offerta.

Art. 9

Assegnazione dei diritti audiovisivi

1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti

audiovisivi e' consentita solo agli operatori della comunicazione in

possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari

indipendenti.

2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza piu'

piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva e'

consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del

titolo abilitativo per una sola piattaforma.

3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di

capacita' tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti

agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle

procedure di cui al comma 1.

4. E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i

pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in

materia di formazione di posizioni dominanti.

Art. 10

Contratti di licenza

1. I contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni.

2. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una

durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parita' di

trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.

3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata

prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle societa'

sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi

di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

Sezione III

Esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della

comunicazione e degli intermediari indipendenti

Art. 11

Modalita' di esercizio

1. Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i

diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale

sono in possesso del relativo titolo abilitativo.

2. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma

per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso

del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza e' risolto.

In tale caso l'operatore della comunicazione non puo' ripetere il

corrispettivo e l'organizzatore della competizione non e' tenuto a

versare alcun indennizzo.

3. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalita'

di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in

modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di

commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio

canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la

propria squadra partecipa.

4. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui,

per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non

siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7,

comma 7.

5. Nel caso previsto all'articolo 9, comma 2, l'operatore della

comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le

quali e' in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso

l'organizzatore della competizione non puo' commercializzare i

diritti audiovisivi gia' concessi in licenza e non esercitabili.

6. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti

audiovisivi non puo' subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in

parte, tali diritti, ne' cedere, in tutto o in parte, i contratti di

licenza, ne' concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto

previsto dall'articolo 19, comma 1.

7. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti

audiovisivi puo' concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso

e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi

non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in

differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti

audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre

piattaforme. L'autorizzazione puo' essere concessa a fronte del

pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo

sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori

della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle

piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti

audiovisivi o la ridistribuzione del segnale. L'operatore della

comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei

soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo

abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in

ogni caso, non lesivo della concorrenza.

8. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti

audiovisivi e' tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi

senza modificare i pacchetti e con modalita' eque, trasparenti e non

discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente

decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di

assegnazione dei diritti audiovisivi.

Art. 12

Tutela degli utenti

1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli

utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato

esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti

audiovisivi, consente, dietro pagamento di un equo corrispettivo,

secondo le modalita' e nei limiti temporali determinati nelle linee

guida di cui all'articolo 6, l'acquisizione dei diritti audiovisivi

non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto

salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4.

2. Le linee guida di cui all'articolo 6 prevedono forme di

agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire

l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei

diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la

fruibilita' degli eventi della competizione in ambito locale, a

prezzi commisurati al bacino di utenza.

Art. 13

Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione

1. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti

delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi

assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della

competizione puo' realizzare una propria piattaforma, previo

ottenimento dell'occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare

prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti,

attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio

canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali

a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai

costi.

Sezione IV

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sulle piattaforme

emergenti e sulla piattaforma radiofonica

Art. 14

Piattaforme emergenti

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua,

periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme

emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal

titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle

piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle

sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel

presente articolo.

3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono

offerti su base non esclusiva.

4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo

sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, e' tenuto a

concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti

audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi

alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di

ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione,

da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti

audiovisivi.

5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la

commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle

piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche

all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi

ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti

audiovisivi e' consentita agli operatori della comunicazione in

possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano

effettivamente esercitato il predetto titolo avendo stipulato accordi

con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure

competitive, e agli intermediari indipendenti.

Art. 15

Piattaforma radiofonica

1. Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla

piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle

sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel

presente articolo.

2. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle

trasmissioni in lingua italiana, puo' predisporre per i mercati

nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo

operatore della comunicazione.

3. Le linee guida di cui all'articolo 6 fissano i criteri per

l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti

radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in

diretta degli eventi della competizione, purche' la loro durata non

pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed

internazionale.

4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le

linee guida di cui all'articolo 6 individuano i diritti audio il cui

esercizio e' riservato agli organizzatori degli eventi.

Sezione V

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale

Art. 16

Commercializzazione dei diritti audiovisivi

sul mercato internazionale

1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al

mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla

sezione I e all'articolo 8, commi 1, e 10 della sezione II, salvo

quanto previsto nel presente articolo.

2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida

di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi

sul mercato internazionale, prevedendo modalita' tese a consentire la

fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunita'

italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della

competizione medesima.

3. Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella

commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato

internazionale, l'organizzatore della competizione puo' concedere in

licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione

che operano nei singoli Paesi o in determinate aree geografiche,

oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad

una o piu' competizioni ad uno o piu' intermediari individuati

attraverso una o piu' procedure competitive.

4. Alle procedure competitive di cui al comma 3 si applica

l'articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 17

Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione

1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad

oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la

protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche

attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini,

indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione

elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio

estero in quello italiano e viceversa.

Capo III

Tutela dei diritti audiovisivi

Art. 18

Legittimazione ad agire

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la tutela dei

diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, spetta al solo

organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad

agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti

secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di

costoro ((ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 3, e 11, comma

3.))

Capo IV

Vigilanza e controllo

Art. 19

Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal

presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e

l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto

dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessita' di

garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi,

provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste

dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate

deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.

241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di

accertamento, per le attivita' ad essa demandate dal presente decreto

legislativo, nonche' le opportune modifiche organizzative interne

finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche

mediante un'apposita struttura.

Art. 20

Autorita' garante della concorrenza e del mercato

1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal

presente decreto, l'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti

audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del presente decreto

e delle linee guida di cui all'articolo 6, avvalendosi dei poteri di

cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Titolo III

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE

DAL MERCATO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Art. 21

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla

commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono

ripartite, previa deduzione delle quote di cui agli articoli 22 e 24,

tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i

criteri indicati negli articoli 25 e 26.

2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla

commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria

oggetto di autonome iniziative commerciali ((ai sensi degli articoli

4, comma 3, 6, comma 3, e 11,)) comma 3, spettano agli organizzatori

degli eventi.

Art. 22

Mutualita' generale

1. L'organizzatore delle competizione destina una quota delle

risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione

dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori

giovanili delle societa' professionistiche, al sostegno degli

investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti

sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno

finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle

calcistiche.

2. La quota di cui al comma 1 non puo' essere inferiore al quattro

per cento delle risorse complessive derivanti dalla

commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 23

Fondazione per la mutualita' generale

negli sport professionistici a squadre

1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 22,

comma 1, e' istituita la «Fondazione per la mutualita' generale negli

sport professionistici a squadre», di seguito denominata:

«Fondazione», dotata di piena autonomia statutaria e gestionale,

fermo restando quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la

propria attivita' esclusivamente al perseguimento degli scopi

indicati nell'articolo 22.

2. Il patrimonio della Fondazione e' vincolato al perseguimento

degli scopi statutari ed e' gestito in modo coerente con la natura

della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo

principi di trasparenza per la migliore utilizzazione delle risorse e

l'efficacia degli interventi.

3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo statuto da

emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,

le modalita' e i criteri che presiedono allo svolgimento della

propria attivita', con particolare riferimento alle modalita' di

individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani

pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonche'

degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche

infrastrutturale, degli impianti.

4. La Fondazione detta specifiche regole per individuare

annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline

sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorita' a

progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la

mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la

promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con

scuole, universita', enti locali ed associazioni sportive.

5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31 marzo, una

relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministro con

delega per lo sport. Qualora i progetti di cui al comma 4 siano

inseriti in un programma di riqualificazione delle attivita' sportive

e ricreative nelle scuole e nelle universita', la relazione e'

presentata anche ai Ministri della pubblica istruzione e

dell'universita' e della ricerca.

6. Sono organi della Fondazione il consiglio di amministrazione,

con funzioni di organo di amministrazione, il presidente, eletto tra

i membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di

rappresentanza, ed il Collegio dei revisori, con funzioni di organo

di controllo.

7. Il consiglio di amministrazione e' composto da dodici membri, di

cui sei, dei quali uno con funzione di presidente, designati

dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, tre

designati dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) al fine di

garantire la rappresentanza di tutte le categorie di societa'

sportive, uno designato dalla Federazione italiana pallacanestro

(FIP), uno designato dall'organizzatore del campionato di

pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato olimpico

nazionale italiano (CONI). Lo statuto puo' prevedere una diversa

composizione del consiglio di amministrazione al fine di consentire

la presenza di rappresentanti designati da tutti i soggetti che

organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del

presente decreto e dalle relative federazioni sportive nazionali,

tenuto conto dell'entita' complessiva delle risorse economiche e

finanziarie garantite dalla commercializzazione dei diritti

audiovisivi relativi a ciascuna disciplina sportiva.

8. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri, iscritti al

registro dei revisori contabili, dei quali uno, con funzioni di

presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino alla stagione

sportiva 2015/2016, una quota delle risorse destinate alla mutualita'

generale, di cui all'articolo 22, al programma straordinario per

l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 11 del decreto-legge

8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge

4 aprile 2007, n. 41.

Art. 24

Mutualita' per le categorie inferiori

1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per

valorizzare e incentivare l'attivita' delle categorie

professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non

inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla

commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie

A, alle societa' sportive delle categorie professionistiche

inferiori.

Art. 25

Ripartizione delle risorse fra i soggetti

partecipanti a ciascuna competizione

1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a

ciascuna competizione e' effettuata in modo da garantire

l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonche'

l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza

e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.

2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti

i partecipanti a ciascuna competizione non puo' essere comunque

inferiore al 40 per cento.

3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non puo'

essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino

d'utenza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di

ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla

competizione sono determinati con deliberazione adottata

dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione

medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi

diritto al voto.

Art. 26

Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto

conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di

calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla

commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato

italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualita' di cui

agli articoli 22 e 24, e' effettuata, a partire dalla stagione

sportiva 2010-2011, con le seguenti modalita': una quota del 40 per

cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato

di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati

sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di

utenza.

2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai

sensi del comma 1, e' determinata nella misura del 10 per cento sulla

base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla

competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella

misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle

ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla

base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.

3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi

del comma 1, e' determinata nella misura del 25 per cento sulla base

del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla

competizione, cosi' come individuati da una o piu' societa' di

indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di

calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella

misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di

riferimento della squadra.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 27

Disciplina del periodo transitorio

1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei

diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati prima del

31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se

tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o

prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi

collegati stipulati prima del 31 maggio 2006.

2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione, o alienazione

dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati

dopo il 31 maggio 2006 e fino alla data di entrata in vigore del

presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti

di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al

comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al

30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di

diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in

contratti ad essi collegati.

3. Sono parimenti fatti salvi sino al 30 giugno 2010 gli effetti

dei contratti di cessione e di sublicenza con cui gli operatori della

comunicazione e gli intermediari indipendenti trasferiscono ad altri

operatori della comunicazione i diritti audiovisivi di cui

all'articolo 3, comma 1, acquisiti in virtu' dei contratti di cui ai

commi 1 e 2.

4. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di

licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono

stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della

competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno

2010.

5. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse

economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1, 2

e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di serie A

redistribuiscono all'interno della propria categoria una quota

percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla

contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata

prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera

adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi

diritto al voto.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 2, e 24 si

applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011.

7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di

mutualita' generale, e' destinata alla Fondazione di cui

all'articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e

2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti

di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi

sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed

anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione,

determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di

calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza

qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

8. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di

mutualita' per le categorie inferiori di cui all'articolo 24, e'

destinata alle predette categorie una quota percentuale delle somme

derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei

diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a

titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di

opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore

del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con

la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al

voto.

Art. 28

Disposizione di coordinamento

1. Al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo

l'articolo 78-ter e' inserito il seguente capo:

«Capo I-ter

Diritti audiovisivi sportivi

Art. 78-quater.

Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007,

n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le

disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».

Art. 29

Norme finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'onere derivante dal funzionamento della struttura di cui

all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di

importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di

ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti

audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Il

contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e

secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle

comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge

23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 30

Abrogazioni

1. E' abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio

1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo

1999, n. 78.

Il presete decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Melandri, Ministro per le politiche

giovanili e le attivita' sportive

Gentiloni Silveri, Ministro delle

comunicazioni

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia

e delle finanze

Bonino, Ministro per le politiche

europee

Bersani, Ministro dello sviluppo

economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella