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Decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440 recante proroga dei termini per la protezione delle opere dell’ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179)

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Decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440 Proroga dei termini per la protezione delle opere dell’ingegno e

dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1945 n. 98

Il comma 1 dell'art. 1, D.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del solo art. 4 del presente provvedimento

Il Capo provvisorio dello Stato In virtù dell’autorità a noi delegata; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio; Visto il regio decreto 19 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l’esecuzione della legge suddetta; Visto l’art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58; Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo Ministro segretario di stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1 La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, è prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2 La maggiore estensione della durata del diritto di autore sancita dall’articolo precedente andrà a favore degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli.

3 I cessionari degli autori e del loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell’esercizio del diritti esclusivi per la maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui ai precedenti articoli. Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall’esercizio delle facoltà cedute.

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4 L’ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equità.

5 Il cessionario che intende avvalersi delle facoltà di cui all’art. 3 del presente decreto, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’autore o ai suoi eredi e legatari, e all’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilità di effettuare la predetta comunicazione all’autore o ai suoi eredi e legatari, questa sarà sostituita dall’inserzione di un avviso nella “Gazzetta Ufficiale”. Adempiute tali formalità, il cessionario potrà continuare nell’esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d’autore, salva la facoltà dell’autore o del suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.

6 È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell’art.1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all’esercizio del diritto di autore di cui al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori di ingegneria (capo VII). La maggiore estensione della durata dei diritti di cui al comma precedente andrà a favore esclusivo dei titolari originari dei diritti Stessi o dei loro successori per atto tra vivi o a causa di morte.

7 La sfera di applicazione del presente decreto è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633.

8 La proroga dei termini per il deposito delle opere e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, disposta con decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337, scadrà alla fine dell’anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.

9 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.