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Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59


DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 1998, n. 3

Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59

(GU n.10 del 1411998 )

Entrata in vigore del decreto: 2911998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli

11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g) e p);

Ravvisata l'esigenza di razionalizzare l'attuale assetto organizzativo delle varie commissioni e comitati, istituiti per legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente

semplificazione e riattribuzione delle funzioni agli stessi

affidate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Comitato per i problemi dello spettacolo

1. L'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato.

2. Tutte le funzioni gia' attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decretolegge 23 ottobre 1996,

n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n.
650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.

3. All'articolo 1, comma 70, del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo".

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2. Commissioni di esperti

    1. L'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:
    2. "Art. 46 (Commissioni di esperti). 1. Sono istituite una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.
  1. Le commissioni, delle quali il numero e' definito con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono cosi' composte:

a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore

cinematografico.

3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.".

2. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' abrogato. Art. 3.

Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

1. L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:

"Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). 1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9; b) sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11; c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".

    1. La commissione, nominata con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, e' cosi' composta: a) due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente; b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
    2. c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  1. La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'eta' evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.
  2. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.".
  1. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati.
  2. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' sostituito dal seguente: "Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.".

4. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.".

Art. 4. Commissione apertura sale cinematografiche

1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:

"Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 e' rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, cosi' composta:

a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del

medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente; b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche; c) un rappresentante dei noleggiatori di film; d) un rappresentante dei produttori di film.

2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.".

  1. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita', di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorita' competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, e' esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresi' competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
  2. All'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "Autorita' competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";

c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attivita'".

4. Il regio decretolegge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, e' abrogato.

(( 4 bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento )).

Art. 5.
Revisione dei film

  1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' sostituito dal seguente: "L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.".
  2. Nel primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo".
  3. Al comma 6 dell'articolo 3 del decretolegge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962,

n. 161, e' integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative.".

4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985,

n. 163.

Art. 6. Qualificazione professionale delle imprese liriche

1. L'articolo 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' sostituito dal seguente:

"Art. 43. 1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.".

Art. 7.
Norme generali di funzionamento

  1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere confermati ((per due ulteriori bienni)). Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza.
  2. I pareri delle commissioni sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.

3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo

o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

  1. Tutti i comitati e le commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo si avvalgono di un segretario, individuato dal capo del Dipartimento tra il personale dipendente, con qualifica non inferiore alla settima.
  2. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all'articolo 1, comma 59 e 60, del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, per il settore di competenza, ed i dirigenti del Dipartimento dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli tenuti presso soggetti richiedenti contributi al Dipartimento medesimo.

Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali

  1. La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999 e da tale data le relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per il cinema.
  2. Nel nono comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "Il comitato per il credito cinematografico" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione consultiva per il cinema".
  3. Alla costituzione dei comitati e delle commissioni nella composizione prevista dal presente decreto, si provvede entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, mediante decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, la quale, per la prima costituzione, puo' individuare i componenti tra quelli gia' in carica o designati per gli organismi in precedenza operanti. Fino all'insediamento nella nuova composizione, operano i comitati e le commissioni nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Sono soppressi le commissioni ed i comitati non espressamente disciplinati dal presente decreto, ad eccezione di quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 59 a 70, del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
  5. Sono abrogati gli articoli 11 e 12, nonche' il riferimento ai medesimi nel comma 1 dell'articolo 15, della legge 21 aprile 1962, n. 161, l'articolo 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche' il comma 7 dell'articolo 3 del decretolegge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
  6. Resta ferma l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1998
SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Napolitano, Ministro dell'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

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