- TITOLO VII Dei delitti contro la fede pubblica
- Capo II Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione oriconoscimento
- Art. 467.Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
- Art. 468.Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
- Art. 469.Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
- Art. 470.Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
- Art. 471.Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
- Art. 472.Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
- Art. 473.Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodottiindustriali.
- Art. 474.Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 474-bis.Confisca
- Art. 474-ter.Circostanza aggravante
- Art. 474-quater.Circostanza attenuante
- Art. 475.Pena accessoria
- Capo III Della falsità in atti
- Art. 476.Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
- Art. 477.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioniamministrative.
- Art. 478.Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici oprivati e in attestati del contenuto di atti.
- Art. 479.Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 480.Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioniamministrative.
- Art. 481.Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblicanecessità.
- Art. 482.Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 483.Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 484.Falsità in registri e notificazioni
- Art. 485.Falsità in scrittura privata
- Art. 486.Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.
- Art. 487.Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
- Art. 488.Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsitàmateriali
- Art. 489.Uso di atto falso
- Art. 490.Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
- Art. 491.Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.
- Art. 491-bis.Documenti informatici
- Art. 492.Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
- Art. 493.Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
- Art. 493-bis.Casi di perseguibilità a querela
- Capo II Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione oriconoscimento
- TITOLO VIIIDei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
- Capo II Dei delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 513.Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis.Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514.Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515.Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516.Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517.Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-bis.Circostanza aggravante
- Art. 517-ter.Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
- Art. 517-quater.Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodottiagroalimentari.
- Art. 517-quinquies.Circostanza attenuante
- Capo II Dei delitti contro l'industria e il commercio
- TITOLO XII Dei delitti contro la persona
- Sezione IVDei delitti contro la inviolabilità del domicilio
- Art. 615-ter.Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater.Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
- Art. 615-quinquies.Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Sezione V Dei delitti contro la inviolabilità dei segr
- Sezione IVDei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Codice Penale
[...]
LIBRO SECONDO TITOLO VII [...] Capo II Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.
Art. 468. Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
Art. 469. Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Art. 470. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
Art. 471. Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.
Art. 472. Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
Art. 473. Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.500 a euro 25.000. 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, (1) Questo articolo è così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: “Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi,
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Dei delitti contro la fede pubblica
riconoscimento
Art. 467.
Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o
certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o
certificazione.
Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti
industriali. (1)
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro
ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti,
disegni o modelli contraffati o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei