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Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (stato 1° gennaio 2017)

 RS 510.10

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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)

del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40 capoverso 2, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale1;2 vista la competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 19933, decreta:

Titolo primo: Missione dell’esercito

Art. 1 1 L’esercito contribuisce alla prevenzione della guerra e pertanto al mantenimento della pace. 2 Difende la Svizzera e la sua popolazione e contribuisce alla loro protezione. 3 Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, coadiuva le autorità civili:

a. nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna; b. nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, segnatamente in caso di cata-

strofi nel Paese o all’estero.4 4 Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.5

RU 1995 4093 1 RS 101 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

(RU 2010 6015; FF 2009 5137). 3 FF 1993 IV 1 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3957; FF 2002 768). 5 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;

FF 2002 768).

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Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare6 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 27 Principio 1 Ogni Svizzero è soggetto all’obbligo di prestare servizio militare. 2 Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l’assoggettamento alla tassa d’esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali.

Art. 3 Servizio militare della cittadina svizzera 1 Ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare. 2 Se il suo annuncio è accolto, diventa soggetta all’obbligo di leva. Se al recluta- mento è dichiarata idonea al servizio militare e si impegna ad assumere la funzione militare che le è assegnata, diventa soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.8 3 Ha i medesimi diritti e obblighi degli Svizzeri soggetti all’obbligo di prestare ser- vizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per quanto concerne il proscioglimento del servizio militare, la durata dei servizi, l’im- piego e la promozione.

Art. 4 Svizzeri all’estero 1 In tempo di pace gli Svizzeri all’estero sono esentati dal reclutamento e dall’ob- bligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all’estero che si trovano in Stati limitrofi. 2 Gli Svizzeri all’estero possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare. Se il loro annuncio è accolto, diventano soggetti all’obbligo di leva. Se al recluta- mento sono dichiarati idonei al servizio militare e si impegnano ad assumere la funzione militare loro assegnata, diventano soggetti all’obbligo di prestare servizio militare.9 3 Per il servizio di difesa nazionale (art. 76) possono essere chiamati in servizio anche gli altri Svizzeri all’estero.10 4 Le persone che rientrano in Svizzera dopo aver dimorato per più di sei anni inin- terrottamente all’estero e di cui l’esercito non ha bisogno vengono incorporate nell’esercito soltanto su richiesta.

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente: a. gli obblighi fuori del servizio; b. l’obbligo di entrare in servizio e l’impiego nel servizio attivo.

Art. 5 Persone con doppia cittadinanza 1 Gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adem- pito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono sog- getti all’obbligo di prestare servizio militare in Svizzera. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. 2 Rimangono salvi l’obbligo di notificazione e l’obbligo di pagare la tassa d’esen- zione. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo militare da parte di persone con doppia cittadinanza.

Art. 6 Attribuzione e assegnazione di altre persone 1 Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all’esercito:

a. gli Svizzeri e le Svizzere che non sono soggetti all’obbligo di prestare servi- zio di protezione civile e che si pongono volontariamente a disposizione dell’esercito;

b. per il servizio attivo, le persone che sono state escluse dal servizio militare giusta gli articoli 21 a 23.

2 Le persone attribuite o assegnate all’esercito hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 6a11 Attestato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare ricevono un attestato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare. 2 L’attestato è aggiornato periodicamente.

11 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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Capitolo 2: Contenuto dell’obbligo di prestare servizio militare12 Sezione 1: Obbligo di leva e reclutamento13

Art. 714 Obbligo di leva 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono soggette all’obbligo di leva dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni. 2 Le persone soggette all’obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire i dati di cui all’articolo 27. L’obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell’anno in cui le persone soggette all’obbligo di leva compiono 29 anni.

Art. 815 Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa 1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e:

a. consegnare, all’attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;

b. indicare, all’attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute.

2 La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42). 3 Le Svizzere non soggette all’obbligo di leva e gli Svizzeri all’estero non soggetti all’obbligo di leva possono partecipare alla manifestazione informativa.

Art. 916 Obbligo di partecipare al reclutamento 1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi di manifesta inidoneità al ser- vizio. 2 Il reclutamento deve essere assolto nel 19° anno di età. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone soggette all’obbligo di leva che desiderano assol- vere anticipatamente la scuola reclute oppure che, per motivi personali, non possono assolvere il reclutamento nel 19° anno di età. 3 L’obbligo di partecipare al reclutamento si estingue alla fine dell’anno in cui le persone soggette all’obbligo di leva compiono 25 anni. Il Consiglio federale può

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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prevedere che il reclutamento sia assolto più tardi. L’assolvimento posticipato necessita del consenso degli interessati.

Art. 1017 Contenuto del reclutamento 1 Nell’ambito del reclutamento sono trattati mediante esami, test e interrogazioni, i dati necessari per l’accertamento del profilo attitudinale, l’apprezzamento dell’ido- neità al servizio militare e al servizio di protezione civile, nonché per l’attribuzione delle persone soggette all’obbligo di leva. 2 Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42).

Art. 11 Competenza e ripartizione dei costi 1 I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero d’assicurato dell’AVS delle persone soggette all’obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.18 2 I Cantoni hanno i compiti seguenti:

a. registrano nel controllo militare le persone soggette all’obbligo di leva; b.19 organizzano la manifestazione informativa; c.20 consegnano durante la manifestazione informativa l’attestato di adempi-

mento dell’obbligo di prestare servizio militare. d. collaborano al reclutamento; e.21 invitano le donne alla manifestazione informativa.

2bis Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi della manifestazione informativa, le informazioni da comunicare e i dati da rilevare. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli.22 3 La Confederazione esegue il reclutamento. Assiste i Cantoni nella rilevazione degli Svizzeri all’estero soggetti all’obbligo di leva. 4 La Confederazione assume i costi del reclutamento. I Cantoni assumono i costi della manifestazione informativa.23

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

21 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

22 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Sezione 2: Obbligo di prestare servizio militare

Art. 1224 Principio Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dichiarate idonee al servizio militare devono prestare i seguenti servizi:

a. i servizi d’istruzione (art. 41–61); b. il servizio di promovimento della pace per il quale si sono annunciati

(art. 66); c. il servizio d’appoggio (art. 67–75); d. il servizio attivo (art. 76–91). e. obblighi generali fuori del servizio (art. 25).

Art. 1325 Limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare 1 ...26 2 L’obbligo di prestare servizio militare dura: 27

a. per i militari di truppa e per i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori (art. 102), sino alla fine dell’anno in cui compiono 30 anni oppure, se entro questo termine non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42), al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compiono 34 anni;

b. per i sottufficiali superiori, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui com- piono 36 anni;

c. per gli ufficiali subalterni, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compio- no 36 anni; se necessario, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compio- no 40 anni;

d. per i sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori e per i capitani, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compiono 42 anni;

e. per gli ufficiali superiori e gli alti ufficiali superiori, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni.

3 I militari che in virtù della loro attività professionale o delle loro conoscenze speci- fiche forniscono servizi indispensabili all’esercito o ad altri settori della coopera- zione nazionale per la sicurezza (art. 119) sono, nell’ambito del limite superiore stabilito per il loro grado in materia di servizio d’istruzione (art. 42), soggetti

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

26 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni. 4 Sono considerati specialisti ai sensi del capoverso 3 i militari che dispongono di conoscenze specifiche, in particolare nei settori della sicurezza e della tecnica o in settori che necessitano di una formazione particolarmente duratura. Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza i dettagli delle attività interessate. 5 Se necessario e con il consenso degli interessati, il limite d’età dell’obbligo di prestare servizio militare può essere aumentato per gli specialisti di cui al capoverso 3 e per i sottufficiali superiori e gli ufficiali. 6 L’Assemblea federale può aumentare o diminuire i limiti d’età di cui ai capo- versi 2–5 (art. 149). 7 Il Consiglio federale stabilisce il limite d’età dell’obbligo di prestare servizio mili- tare per il personale militare (art. 47).

Art. 1428

Art. 15 Obbligo di accettare un grado e di assumere una funzione Ogni militare può essere obbligato a rivestire un grado e ad assumere un comando o una funzione. È tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad adempiere i relativi compiti fuori del servizio.

Art. 16 Servizio militare non armato 1 La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la pro- pria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz’arma.29 2 In merito alle domande d’ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d’autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l’organizzazione.

Art. 17 Esenzione dei parlamentari 1 I membri dell’Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio. 2 Devono ricuperare soltanto il servizio d’istruzione per conseguire un grado supe- riore o per svolgere una nuova funzione.

28 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

29 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

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Art. 18 Esenzione dal servizio per attività indispensabili 1 Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro fun- zioni o il loro impiego:

a. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vice- cancellieri;

b. gli ecclesiastici che non fanno parte dell’assistenza spirituale dell’esercito; c. il personale indispensabile per garantire il funzionamento delle installazioni

mediche della sanità pubblica nell’ambito del servizio sanitario; d. i membri professionisti di servizi di salvataggio, nella misura in cui non sono

assolutamente indispensabili all’esercito per i suoi propri servizi di salvatag- gio;

e. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure;

f. i membri di servizi di polizia organizzati che non sono assolutamente indi- spensabili all’esercito per lo svolgimento di compiti di polizia;

g. i membri del Corpo delle guardie di confine; h.30 il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una con-

cessione federale, nonché dell’amministrazione, che in situazioni straordina- rie è indispensabile alla cooperazione nazionale in materia di sicurezza;

i. i membri professionisti dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa ricono- sciuti dallo Stato.

2 In casi eccezionali debitamente motivati, il DDPS31 può esentare altri membri professionisti di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all’esercito per compiti analoghi. 3 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecan- cellieri sono esentati d’ufficio; le altre persone su richiesta. La richiesta è presentata congiuntamente dall’interessato e dal suo datore di lavoro o dall’ufficio al quale è subordinato. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne le istituzioni, le persone e le attività nonché la competenza decisionale. 5 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettere c a i ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

30 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

31 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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Art. 1932 Reincorporazione Le persone esentate dal servizio militare giusta l’articolo 18 sono reincorporate nell’esercito al venir meno del motivo dell’esenzione, se l’esercito ha ancora biso- gno di loro.

Art. 20 Nuovo esame dell’idoneità al servizio; nuova incorporazione 33 1 L’idoneità al servizio militare può essere riesaminata. Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame:

a. la persona che deve essere esaminata; b. i medici dell’esercito e dell’amministrazione militare; c. i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia; d. le autorità dell’amministrazione militare e l’assicurazione militare; e. le autorità militari di perseguimento penale; f. l’organo d’esecuzione del servizio civile che può anche presentarla oral-

mente nell’ambito del reclutamento.34 1bis Le persone che in relazione ai loro obblighi di servizio sono parzialmente o completamente incapaci di discernimento sono inidonei al servizio. Le autorità tutorie comunicano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito tutte le decisioni passate in giudicato relative alla nomina di tutori o curatori di persone soggette all’obbligo di leva e di militari, nonché il loro annullamento. Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito trasmette gli annunci agli organi di reclutamento e ai comandanti di circondario.35 2 L’incorporazione e l’attribuzione di un militare possono essere modificate in qual- siasi momento. 3 Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura.

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

35 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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Sezione 3: Non reclutamento, esclusione dall’esercito, degradazione36

Art. 2137 Non reclutamento a causa di una sentenza penale 1 Le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale:

a. per un crimine o un delitto; o b. che ordina una misura privativa della libertà.

2 Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se:

a. in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova; e

b. sussiste una necessità per l’esercito. 3 L’ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.

Art. 2238 Esclusione dall’esercito a causa di una sentenza penale 1 I militari sono esclusi dall’esercito se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale:

a. per un crimine o un delitto; o b. che ordina una misura privativa della libertà.

2 Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere riammessi nell’esercito se:

a. in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova; e

b. sussiste una necessità per l’esercito. 3 La riammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizio- ni non erano adempiute.

Art. 22a39 Degradazione a causa di una sentenza penale 1 I militari che si sono resi indegni del loro grado a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto sono degradati.

36 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

39 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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2 L’autorità che pronuncia la degradazione decide nel contempo se il militare inte- ressato sarà ancora chiamato a prestare servizio.

Art. 2340 Competenza e accesso ai dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è competente per le decisioni di cui agli articoli 21–22a. 2 Per la decisione, esso può:

a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione

delle pene; c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti

relativi a esecuzioni e fallimenti; d. esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

3 Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all’esclusione dall’esercito o alla degradazione, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è vincolato a tale decisione.

Art. 24 Cambiamento di funzione41 1 Ai militari che si dimostrano incapaci di esercitare la loro funzione è assegnata senza indugio una funzione che sono in grado di assolvere. 42 2 Il Consiglio federale disciplina la competenza e la procedura.

Sezione 4: Obblighi fuori del servizio43

Art. 25 Obblighi generali44 1 Fuori del servizio le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono:

a. custodire al sicuro l’equipaggiamento personale e provvedere alla sua manu- tenzione (art. 112);

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

43 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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b.45 adempiere l’obbligo di notificazione (art. 27); c. assolvere il tiro obbligatorio (art. 63); d. attenersi alle altre prescrizioni sul comportamento fuori del servizio.

2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni atte a garantire che i militari appar- tenenti a determinate formazioni e i militari con determinate funzioni siano raggiun- gibili fuori del servizio.

Art. 2646

Art. 27 Obbligo di notificazione47 1 Le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

a. cognome, nomi, data di nascita; b. indirizzo di residenza e recapito postale; c. lingua materna, Comune e Cantone d’origine; d. professione appresa e attività professionale.48

1bis Esse devono comunicare spontaneamente allo Stato maggiore di condotta del- l’esercito i seguenti dati e i relativi cambiamenti:

a. le sentenze penali per un crimine o un delitto passate in giudicato, nonché le sentenze penali passate in giudicato che ordinano una misura privativa della libertà;

b. i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento.49 2 Il Consiglio federale disciplina l’obbligo di notificazione degli Svizzeri all’estero, delle persone che prestano un servizio civile e delle persone che beneficiano di un congedo all’estero.

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

46 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

47 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

49 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari Capitolo 1: Diritti generali

Art. 28 Diritti costituzionali e previsti dalla legge 1 I diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge competono ai militari anche in servizio militare. 2 Sono consentite restrizioni soltanto nella misura in cui l’istruzione o l’impiego spe- cifico lo esigano. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti i diritti e gli obblighi dei militari.50

Art. 29 Sostentamento 1 I militari in servizio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Lo Stato prov- vede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio. 2 L’Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l’alloggio e i viaggi di servizio (art. 149).

Art. 30 Indennità per perdita di guadagno 1 Chi presta servizio militare ha diritto ad un’indennità per perdita di guadagno. 2 L’indennità per perdita di guadagno è disciplinata da una legge federale speciale.

Art. 31 Consulenza e assistenza 1 I militari hanno a disposizione servizi di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale nell’ambito del servizio militare. 2 La Confederazione provvede ai relativi servizi. Essi sono abilitati a elaborare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della perso- nalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano.

Capitolo 2: Obblighi generali

Art. 32 Ordini e obbedienza 1 I capi e gli aiuti di comando da loro abilitati hanno il diritto di impartire ordini ai subordinati in affari di servizio. 2 I militari devono obbedienza ai loro capi negli affari di servizio. 3 I militari non devono eseguire un ordine se questo impone loro un comportamento punibile ai sensi della legge o del diritto internazionale pubblico.

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto 1 I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. 2 L’obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l’esercito.

Capitolo 3: Malattia e infortunio

Art. 3451 Assicurazione L’assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all’obbligo di leva e dei militari è disciplinata da una legge federale speciale. Per i danni alle persone la responsabilità della Confederazione si fonda esclusivamente su tale legge speciale.

Art. 35 Lotta contro le malattie trasmissibili o gravi Per combattere le malattie trasmissibili o gravi, il Consiglio federale può ordinare per i militari provvedimenti medici obbligatori.

Capitolo 4: Protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare

Art. 36 Reclamo 1 I militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subìto un torto da un capo militare, da un altro militare o da un’autorità militare. 2 La decisione su reclamo può essere impugnata dinanzi all’autorità immediatamente superiore e la decisione di quest’ultima dinanzi al dipartimento federale competente. La decisione del dipartimento è definitiva. 3 Le decisioni delle direzioni militari cantonali sono impugnabili direttamente al DDPS, se il diritto cantonale non prevede dapprima il ricorso al governo cantonale. 4 Il reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita. Entrambi sono privi d’effetto sospensivo. In casi eccezionali e per ragioni partico- lari, l’autorità adita può tuttavia conferir loro tale effetto. 5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 37 Affari in materia di comando 1 Sono affari in materia di comando ai sensi dell’articolo 3 lettera d della legge fede- rale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa tutti gli ordini pronun- ciati da capi militari. Il Consiglio federale stabilisce quali ordini emanati da autorità militari federali e cantonali circa l’impiego di un militare sono pure considerati affari in materia di comando. 2 Anche gli affari in materia di comando sono impugnabili con reclamo.

Art. 38 Domanda di revisione in casi speciali Contro chiamate in servizio, decisioni concernenti differimento del servizio, servizio anticipato, servizio volontario e dispensa dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo i militari possono presentare una domanda di revisione. In questi casi non è ammesso il reclamo

Art. 39 Ricorso contro la valutazione dell’idoneità53 al servizio militare Le decisioni circa l’idoneità al servizio militare pronunciate dalle Commissioni per la visita sanitaria sono impugnabili mediante ricorso presso un’altra commissione per la visita sanitaria. La decisione di quest’ultima è inappellabile.

Art. 40 Protezione giuridica in altri affari non patrimoniali 1 In altri affari non patrimoniali, segnatamente nel caso di decisioni giusta gli arti- coli 21 a 24 e di altre analoghe sanzioni di diritto amministrativo, la protezione giuridica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196854 sulla procedura ammi- nistrativa, mentre quella dinanzi alle autorità cantonali dal pertinente diritto cantona- le. 2 Le decisioni delle istanze d’autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugnate con ricorso al DDPS, e la decisione di quest’ultimo con ricorso al Tribunale amministrativo federale.55

52 RS 172.021 53 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

(RU 2010 6015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 54 RS 172.021 55 Nuovo testo giusta il n. 46 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Capitolo 5:56 Liberalità e onorificenze di autorità estere

Art. 40a 1 I militari non possono accettare liberalità e onorificenze di autorità estere. 2 I militari che possedevano liberalità e onorificenze prima di entrare a far parte dell’esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all’estero, sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio.

Capitolo 6:57 Diritti d’autore

Art. 40b 1 Se un militare crea, nell’esercizio delle sue attività di servizio, un’opera ai sensi della legge del 9 ottobre 199258 sul diritto d’autore, le facoltà d’utilizzazione spet- tano esclusivamente alla Confederazione. 2 Se l’opera è di grande utilità per la Confederazione, al militare può essere versata un’indennità adeguata.

Titolo quarto: Istruzione dell’esercito Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 41 Servizi d’istruzione 1 I servizi d’istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti. 2 Ufficiali, sottufficiali, appuntati e soldati con funzioni di quadro sono di norma chiamati prima dei servizi d’istruzione a corsi preparatori dei quadri. 3 Il Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d’istruzione, la loro durata, i parte- cipanti e la subordinazione. 4 In occasione del reclutamento e nel corso dell’istruzione possono essere svolte inchieste a scopi scientifici. Queste devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.

56 Introdotto dal n. I 5 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114; FF 1999 6784).

57 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

58 RS 231.1

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Art. 42 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione59 1 I militari di truppa prestano complessivamente al massimo 330 giorni di servizio d’istruzione.60 2 Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo complessivo di giorni di servi- zio d’istruzione:61

a. degli ufficiali e dei sottufficiali; b. dei militari del servizio di volo militare; c.62 dei militari giusta l’articolo 13 capoversi 3 e 5; d. dei nuovi cittadini.

3 Il servizio non prestato o non assolto deve di regola essere ricuperato.

Art. 4363 Computo dei servizi d’istruzione 1 L’istruzione e i servizi preparatori per impieghi in Svizzera o all’estero danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istru- zione. 2 I servizi d’istruzione prestati e retribuiti nell’ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.

Art. 44 Servizi volontari 1 Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizio volontario. Quest’ultimo vale come servizio d’istruzione. 2 Il DDPS ne disciplina il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione64.

Art. 4565 Servizi d’istruzione supplementari Se una formazione è riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale può ordinare servizi d’istruzione supplementari e stabilirne la durata.

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

64 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 46 Obiettivi e condotta dell’istruzione 1 L’istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione della missione dell’esercito. 2 Il DDPS stabilisce gli obiettivi e la condotta dell’istruzione per l’impiego dell’esercito.

Art. 4766 Personale militare 1 Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo. 2 I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata ai sensi della legislazione sul personale federale. 3 I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata ai sensi della legislazione sul personale federale. 4 Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, della condotta e dell’impiego dell’esercito. Può essere impiegato in Svizzera o all’estero. Chi appar- tiene al personale militare è considerato un militare. 5 Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L’istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere.

Art. 4867 Istruzione e impiego delle truppe 1 I comandanti di truppa sono responsabili dell’istruzione e dell’impiego delle truppe loro subordinate. 2 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione dell’istruzione delle truppe.

Art. 48a68 Istruzione all’estero o con truppe straniere 1 Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicu- rezza della Svizzera, concludere accordi internazionali concernenti:

a. l’istruzione di truppe svizzere all’estero; b. l’istruzione di truppe straniere in Svizzera; c. l’istruzione di truppe straniere all’estero; d. le esercitazioni in comune con truppe straniere.

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

68 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2001 2264; FF 2000 414). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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2 Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’eser- cito per scopi d’istruzione in ambito internazionale.

Art. 48b69 Istruzione e formazione continua del personale medico militare 1 L’istruzione e la formazione continua del personale medico militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria. 2 La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l’istruzione e la formazione continua dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie. 3 A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un’unità am- ministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istru- zione e di formazione continua.

Capitolo 2: Istruzione di base

Art. 49 Scuola reclute 1 Di regola, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell’anno in cui compiono 20 anni. 2 I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 26 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute non sono più soggetti all’obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di assolvere la scuola reclute più tardi. Gli interessati devono acconsentirvi.70 3 L’Assemblea federale stabilisce la durata della scuola reclute (art. 149).71

Art. 50 Corsi speciali72

Dopo aver assolto la scuola reclute gli specialisti possono completare la loro istru- zione in corsi speciali73.

69 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Nuovo testo giusta il n. 21 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

72 Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

73 Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

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Capitolo 3: Servizi d’istruzione delle formazioni

Art. 51 Corsi di ripetizione 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati. 2 L’Assemblea federale stabilisce la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione (art. 149). Tiene conto in particolare delle esigenze dell’istruzione e della prontezza d’impiego.74

Art. 5275

Art. 53 Lavori di preparazione e di licenziamento 1 I militari possono essere chiamati in servizio per preparare servizi d’istruzione e per lavori di licenziamento. 2 Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi corrispondenti.

Art. 54 Servizio al di fuori della formazione Per militari con determinate funzioni il Consiglio federale può ordinare servizi d’istruzione speciali al di fuori della formazione.

Capitolo 3a:76 Adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione

Art. 54a 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono, su base volonta- ria, adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Il numero delle persone considerate si fonda sulle necessità dell’esercito. 2 Chi effettua il servizio d’istruzione obbligatorio senza interruzioni (militare in ferma continuata) assolve la scuola reclute e assolve immediatamente i giorni di servizio rimanenti senza interruzione.77

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

75 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

76 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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3 La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continuata non può eccedere il 15 per cento. 78

Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali e degli ufficiali

Art. 5579 1 I futuri sergenti e tenenti assolvono un’istruzione per quadri adeguata al loro com- pito. 2 I sergenti e i tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d’istruzione in una scuola reclute. Assumono la responsabilità dell’istruzione e della condotta al loro livello. 3 Il Consiglio federale disciplina:

a. gli altri servizi d’istruzione che devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestra- mento;

b. i servizi speciali che devono prestare gli ufficiali e i sottufficiali; c. la durata massima dell’istruzione dei quadri e dei servizi d’istruzione.

4 Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d’istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni d’ammis- sione.

Art. 56 a 5880

Capitolo 5: Servizio nelle scuole, nei corsi e nell’amministrazione militare

Art. 59 1 Per quanto necessario, le autorità militari possono convocare militari per l’organiz- zazione di scuole e corsi. 2 In caso di bisogno imperativo, le autorità militari possono convocare militari per prestare servizio nell’amministrazione militare e nelle sue aziende. 3 Vi è bisogno imperativo quando:

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

80 Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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a. l’amministrazione militare o le sue aziende devono far fronte ad un sovrac- carico di lavoro straordinario;

b. i lavori richiedono conoscenze tecniche particolari.

Capitolo 6: Impiego dei militari al di fuori della truppa

Art. 60 Militari non incorporati81 1 I militari che non sono stati incorporati in una formazione, eccettuate le reclute, sono a disposizione del DDPS.82 Di regola, ciò vale anche per i militari dispensati dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo. 2 Possono essere chiamati a prestare servizio in scuole, corsi e nell’amministrazione militare; sono esclusi gli Svizzeri all’estero. 3 Il Consiglio federale designa i militari che non vengono incorporati in una forma- zione.

Art. 61 Impiego nella protezione civile o in altri settori della cooperazione nazionale per la sicurezza

1 In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione della protezione civile, degli organi di condotta civili della cooperazione nazionale per la sicurezza o delle basi di pompieri in qualità di capi o specialisti, per quanto le esigenze dell’esercito lo permettano. 2 Fintanto che dura siffatto impiego, essi non prestano servizio militare.

Capitolo 7: Attività fuori del servizio

Art. 62 Sussidi della Confederazione 1 La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le attività delle associazioni militari e delle società per l’istruzione e la formazione continua, sem- preché dette attività siano d’interesse per la difesa nazionale e vengano eseguite secondo le pertinenti prescrizioni.83 2 Sussidia le associazioni di tiro riconosciute nell’organizzazione degli esercizi di tiro con armi e munizione di ordinanza. 3 Il Consiglio federale designa ulteriori attività sussidiate dalla Confederazione. 4 La Confederazione organizza corsi d’istruzione.

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

83 Nuovo testo giusta il n. 21 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

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Art. 63 Tiro obbligatorio 1 Finché soggiacciono all’obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

a. sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d’assalto; b. ufficiali subalterni che fanno parte di un’Arma o di un servizio ausiliario

equipaggiati con il fucile d’assalto. 2 Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori. 3 Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbli- gatorio con la pistola invece che con il fucile d’assalto. 4 Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest’obbligo e preve- dere eccezioni. 5 Chi non assolve il tiro obbligatorio deve seguire un corso di tiro per ritardatari, senza soldo. Chi non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro, con diritto al soldo. 6 La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l’organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali.

Capitolo 8: Istruzione premilitare

Art. 64 1 La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le associazioni e le società per l’organizzazione dell’istruzione premilitare. 2 Il DDPS può organizzare corsi d’istruzione premilitare o incaricarne altre organiz- zazioni. I corsi sono facoltativi. L’assolvimento di un siffatto corso può costituire la condizione per l’incorporazione in un’Arma o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Titolo quinto: Impiego dell’esercito; poteri di polizia Capitolo 1: Disposizioni generali84

Art. 65 Tipi d’impiego85

L’esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’ap- poggio e nel servizio attivo.

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

85 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 65a86 Computo del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione

1 Gli impieghi nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d’appoggio danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. 2 Gli impieghi prestati e retribuiti nell’ambito di un rapporto di lavoro su base con- trattuale non danno diritto al soldo e non sono computati. 3 Nel caso di un’importante chiamata in servizio di truppe o di impieghi di lunga durata, il Consiglio federale può ordinare che il servizio d’appoggio non sia compu- tato o sia computato soltanto in parte sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Capitolo 2: Servizio di promovimento della pace

Art. 6687 Premesse 1 Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera. 2 Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo. 3 L’annuncio per partecipare a un impiego di promovimento della pace è volonta- rio.88

Art. 66a89 Armamento, impiego 1 Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l’armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l’adempi- mento del loro compito in questione. 2 È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

86 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266; FF 2000 414).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

89 Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266; FF 2000 414).

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Art. 66b90 Competenze 1 Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego. 2 Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l’esecuzione dell’impiego. 3 Se l’impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commis- sioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere. 4 Un impiego armato dev’essere approvato dall’Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell’Assem- blea federale.

Capitolo 3: Servizio d’appoggio

Art. 67 Servizio d’appoggio a favore di autorità civili 1 Alle autorità civili che lo richiedono, le truppe possono fornire aiuto:

a. per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo; b. per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione; c. per l’impiego nell’ambito dei servizi coordinati; d. per far fronte a catastrofi; e. per adempiere altri compiti d’importanza nazionale.

2 L’aiuto viene prestato soltanto nella misura in cui il compito è di interesse pubblico e le autorità civili non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo. 3 Per quanto necessario, per fornire aiuto si può far capo a personale della Confede- razione o di altre istituzioni.

Art. 68 Servizio d’appoggio per accrescere la prontezza dell’esercito Per accrescere la prontezza dell’esercito possono essere chiamati in servizio stati maggiori militari di condotta o truppe.

Art. 6991 Servizio d’appoggio all’estero 1 Su richiesta di singoli Stati o organizzazioni internazionali, per appoggiare l’assi- stenza umanitaria possono essere inviate truppe oppure messi a disposizione mate- riale e beni di sostegno dell’esercito.

90 Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266; FF 2000 414).

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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2 Nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri, è consentito impiegare all’estero truppe per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione. Il Consiglio federale determina il tipo di armamento. 3 Il servizio d’appoggio all’estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l’assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.

Art. 70 Chiamata in servizio e assegnazione 1 La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:

a. al Consiglio federale; b. al DDPS in caso di catastrofi in Svizzera.

2 Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l’impiego dura più di tre settimane, l’Assemblea federale deve approvare l’impiego nella sessione successiva. Qualora l’impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto. 3 Senza chiedere l’approvazione dell’Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente dieci militari al massimo per impieghi di durata superiore a tre settimane. Esso presenta annualmente un rapporto su tali chiamate in servizio alle Commissioni della politica estera e della politica di sicurez- za.92

Art. 71 Missione e condotta 1 L’autorità civile, consultato il DDPS, stabilisce la missione per l’impiego in Sviz- zera. 2 Il Consiglio federale o il DDPS stabiliscono la struttura di comando. 3 Il comandante di truppa ha la condotta della truppa nell’impiego.

Art. 72 Aiuto spontaneo Nel servizio d’istruzione la truppa può prestare aiuto spontaneo.

Art. 73 Statuto dei militari e del personale necessario 1 Per principio, i militari che prestano servizio d’appoggio hanno i medesimi diritti e obblighi come nel servizio d’istruzione. 2 …93

92 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4277; FF 2014 5939).

93 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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3 Il ricorso al personale necessario della Confederazione è disciplinato dalle norme che reggono il rapporto di servizio; il ricorso a personale di istituzioni esterne all’amministrazione federale è disciplinato da contratto.

Art. 74 Requisizione nel servizio d’appoggio Il Consiglio federale può dichiarare applicabile al servizio d’appoggio il diritto di requisizione giusta l’articolo 80.

Art. 75 Disposizioni speciali 1 Per il servizio d’appoggio sono impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio. 2 Militari possono essere chiamati in servizio per lavori di preparazione e licenzia- mento. 3 Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per garantire la prontezza. 4 In previsione di un servizio d’appoggio il Consiglio federale può:

a. costituire formazioni; b. prevedere servizi d’istruzione volontari, che non vengono computati sul tota-

le obbligatorio dei giorni di servizio; c. acquistare equipaggiamenti e materiale.

Capitolo 4: Servizio attivo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 76 Definizione 1 Il servizio attivo è prestato per:

a. difendere la Svizzera e la sua popolazione (servizio di difesa nazionale); b. coadiuvare le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza

interna (servizio d’ordine); c.94 aumentare il livello d’istruzione dell’esercito in caso d’aggravamento della

minaccia. 2 Durante il servizio attivo le truppe possono assumere anche compiti del servizio d’appoggio e del servizio di promovimento della pace.

94 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 77 Competenza 1 L’Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l’esercito o parti di esso.95 2 Essa può autorizzare il Consiglio federale a chiamare ulteriori truppe e a ordinare nuove convocazioni nell’ambito di un limite massimo prestabilito. 3 Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo. Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o se è presumibile che l’impiego duri più di tre settimane, chiede la convocazione immediata dell’Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del prov- vedimento.96 4 Il Consiglio federale può mettere truppe di picchetto. In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati.97 5 Il Consiglio federale decide in merito al licenziamento delle truppe. 6 …98

Art. 78 Giuramento 1 Le truppe chiamate al servizio attivo sono giurate. 2 I militari prestano giuramento o fanno promessa solenne.

Art. 79 Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati 1 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione. 2 In stato di grave necessità il Consiglio federale può, quale ultimo mezzo, obbligare tutti gli Svizzeri a mettersi a disposizione del Paese e a concorrere con tutte le loro forze alla sua difesa.

Art. 80 Requisizione e messa fuori uso 1 Nel caso in cui la Confederazione chiama truppe in servizio attivo, ognuno è obbli- gato, per l’adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione delle autorità militari e della truppa la sua proprietà mobile e immobile. Quest’obbligo include i preparativi necessari già in tempo di pace. 2 Le autorità militari e la truppa possono far uso della requisizione soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigano ed esse non possano adempierli con mezzi propri.

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

97 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

98 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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3 La Confederazione concede un’equa indennità per l’uso, il deprezzamento e la per- dita della proprietà. 4 Tutte le decisioni e gli ordini che gli organi competenti emanano in materia di requisizione sono definitivi e immediatamente esecutori. Tuttavia, se una decisione concerne pretese pecuniarie, è ammesso il ricorso all’Aggruppamento Difesa del DDPS. 99 5 In servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci.

Art. 81 Esercizio militare 1 In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l’esercizio militare per:

a. le imprese private che svolgono compiti pubblici, ad eccezione delle imprese di trasporto titolari di una concessione della Confederazione;

b. gli stabilimenti e le aziende militari. 2 Nell’esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese; tengono conto delle esigenze della cooperazione nazionale per la sicu- rezza. 3 Le autorità militari possono ordinare la costruzione di nuovi impianti o la distru- zione di impianti esistenti. 4 Il personale soggetto all’obbligo di prestare servizio militare presta il proprio lavoro a titolo di servizio militare. Il personale non soggetto all’obbligo di prestare servizio militare non può abbandonare il suo servizio. Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti il rapporto d’impiego di detto personale. 5 La Confederazione risarcisce equamente le imprese per il danno causato loro dall’esercizio militare.

Art. 82100 Durata dell’obbligo di prestare servizio militare Nel servizio di difesa nazionale il Consiglio federale può differire l’età del proscio- glimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Tiene conto delle esigenze della cooperazione nazionale per la sicurezza.

Art. 83 Servizio d’ordine 1 Possono essere impiegate truppe per il servizio d’ordine quando i mezzi delle auto- rità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna.

99 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1079; FF 2000 277).

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2 Il servizio d’ordine è decretato dall’Assemblea federale oppure, in casi urgenti, dal Consiglio federale conformemente all’articolo 77 capoverso 3.101 3 L’autorità civile stabilisce la missione per l’impiego dopo aver consultato il DDPS oppure il comandante in capo dell’esercito.102 4 …103 5 I Cantoni possono chiedere che la Confederazione chiami in servizio truppe per il servizio d’ordine. 6 Nel servizio di difesa nazionale, la Confederazione provvede per la sicurezza interna, per quanto sia necessario impiegare truppe a tal fine. Il Consiglio federale impartisce le necessarie istruzioni al comandante in capo dell’esercito.

Sezione 2: Comando supremo

Art. 84 Generale Il generale è il comandante in capo dell’esercito.

Art. 85 Elezione; supplenza 1 Non appena è prevista o decretata un’importante mobilitazione di truppe, l’Assem- blea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento. 2 Il Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all’elezione del generale. 3 Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.104

Art. 86 Autorità suprema; missione del generale 1 Anche dopo l’elezione del generale il Consiglio federale resta la suprema autorità direttoriale ed esecutiva. 2 Esso affida la missione al generale.

Art. 87 Collaborazione Il Consiglio federale consulta il generale in merito alle decisioni relative alla difesa nazionale; il generale può presentargli proposte.

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

103 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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Art. 88 Struttura dell’esercito 1 Il generale può modificare la struttura dell’esercito a seconda delle esigenze della situazione. 2 La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità devono essere approvati dal Con- siglio federale.

Art. 89 Conferimento e revoca di comandi 1 Il generale può conferire e revocare comandi. 2 Il Consiglio federale disciplina lo statuto degli interessati sotto il profilo del diritto del personale.105 Fatte salve le pretese pecuniarie, non è vincolato dalle disposizioni legali in materia di personale.

Art. 90 Subordinazione di unità amministrative Il Consiglio federale stabilisce le unità amministrative che vengono subordinate al generale dopo la sua elezione.

Art. 91 Facoltà del generale di disporre In stato di grave necessità il Consiglio federale può ordinare che il generale abbia a disposizione tutti gli altri mezzi in personale e in materiale, necessari per adempiere la sua missione, sempreché questi non siano esclusi per legge.

Capitolo 5: Poteri di polizia

Art. 92 1 Durante il servizio d’istruzione e l’impiego la truppa dispone dei poteri di polizia necessari per l’adempimento dei suoi compiti. 2 Entro i limiti dei suoi poteri di polizia, la truppa può:

a. fermare persone e accertarne l’identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle ed arrestarle provvisoriamente fino all’arrivo delle forze di polizia competenti;

b. controllare cose e se necessario sequestrarle; c. usare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, qualora mezzi meno

gravi s’avverino insufficienti. 3 Nell’ambito dei suoi poteri di polizia può impiegare le armi:

a. per legittima difesa e in stato di necessità;

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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b. quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorve- glianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

3bis Qualora la truppa presti servizio d’appoggio in Svizzera a favore di autorità civili della Confederazione, è applicabile la legge del 20 marzo 2008106 sulla coerci- zione.107 4 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio l’esercizio dei poteri di polizia e l’im- piego delle armi nel servizio d’istruzione e nell’impiego dell’esercito. Tiene conto del tipo di missione, nonché del livello d’istruzione della truppa.

Titolo sesto: Organizzazione dell’esercito Capitolo 1:108 Competenze

Art. 93 1 L’Assemblea federale emana i principi relativi all’organizzazione dell’esercito, definisce la struttura dell’esercito e stabilisce le armi, le formazioni di professionisti e i servizi ausiliari (art. 149). 2 Può delegare le sue competenze al Consiglio federale e al DDPS. 3 La subordinazione di elementi dell’esercito ad altri dipartimenti necessita dell’ap- provazione dell’Assemblea federale (art. 149).

Art. 94 e 95 Abrogati

Capitolo 2: …

Art. 96 a 98109

Capitolo 3: Servizio informazioni, servizio di sicurezza militare

Art. 99 Servizio informazioni 1 Il servizio informazioni dell’esercito (servizio informazioni) ha il compito di raccogliere e valutare informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito,

106 RS 364 107 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 20 mar. 2008 sulla coercizone, in vigore

dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327). 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3957; FF 2002 768). 109 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;

FF 2002 768).

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segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio all’estero.110 1bis Per adempiere i suoi compiti, il servizio informazioni può avvalersi dello stru- mento dell’esplorazione radio ai sensi dell’articolo 4a della legge federale del 3 otto- bre 2008111 sul servizio informazioni civile (LSIC). Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d’esplorazione. L’autorità di controllo indipendente di cui all’articolo 4b LSIC verifica la legalità dell’esplorazione radio.112,113 1ter Il servizio informazioni può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazioni allo scopo di:

a. sorvegliare le frequenze utilizzate dall’esercito svizzero e garantirne l’utilizzo;

b. acquisire informazioni in Svizzera e all’estero sulla situazione del traffico aereo.114

2 Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di prote- zione e profili della personalità, se del caso anche all’insaputa della persona inte- ressata, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere dati personali all’estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati. 2bis Può trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.115 3 Il Consiglio federale disciplina:

a. i compiti in dettaglio e l’organizzazione del servizio informazioni, nonché la protezione dei dati;

b.116 l’attività del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo;

c.117 la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni nonché con i servizi esteri; approva accordi amministrativi internazionali del servizio informazioni con servizi esteri e

110 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).

111 RS 121 112 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 113 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012

(RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613, 2010 6923). 114 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012

(RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613, 2010 6923). 115 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Nuovo testo

giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

117 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).

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provvede affinché tali accordi e divengano esecutivi soltanto dopo aver otte- nuto l’approvazione;

d. le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d’informazioni.

4 Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esi- genze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull’estero.118 5 Il Consiglio federale disciplina la subordinazione del servizio informazioni. Assi- cura che legalità, opportunità ed efficacia dell’attività del servizio informazioni siano controllate. Il dipartimento competente stabilisce ogni anno un piano di con- trollo che è coordinato con i controlli parlamentari.119

Art. 100 Servizio di sicurezza militare 1 Il servizio di sicurezza militare ha i compiti seguenti:

a. valuta la situazione sotto il profilo della sicurezza militare; b.120 provvede alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicu-

rezza informatica; c. adempie nell’ambito dell’esercito compiti di polizia criminale e di polizia di

sicurezza; d.121 quando l’esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace, in ser-

vizio d’appoggio o in servizio attivo, adotta misure preventive per pro- teggerlo dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccoglie le informazioni necessarie al riguardo;

e. protegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e altre persone, quando i suoi membri sono chiamati in servizio d’appoggio o in servizio attivo.

2 Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di prote- zione e profili della personalità, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. Con il consenso delle persone interessate può trasmettere dati personali all’estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati. 3 Il Consiglio federale disciplina:

a. i compiti in dettaglio e l’organizzazione del servizio di sicurezza militare;

118 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).

119 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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b. la collaborazione con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti la protezione dello Stato e la protezione dei dati;

c. in caso di servizio d’appoggio e di servizio attivo, la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all’insaputa delle persone interessate;

d. in caso di servizio d’appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescri- zioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiu- dicassero la raccolta d’informazioni;

e. …122

Capitolo 4: Formazioni di professionisti

Art. 101123 1 Possono essere costituite formazioni di professionisti per adempiere i compiti seguenti, nella misura in cui per il loro adempimento non è possibile la costituzione di formazioni di milizia:

a. salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo ed eseguire trasporti e salva- taggi mediante aeromobili militari;

b. assicurare la prontezza operativa di impianti di condotta civili e di opere militari;

c. svolgere compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza nell’ambito dell’esercito;

d. eseguire missioni di salvataggio, esplorazione, combattimento e protezione per le quali è necessaria una disponibilità immediata o un’istruzione particolare.

2 I membri delle formazioni interessate possono parimenti essere assunti nel settore dell’istruzione. 3 Essi sono assunti in qualità di personale militare.

Capitolo 5: Quadri

Art. 102124 Gradi I gradi dell’esercito sono i seguenti:

a. truppa: recluta, soldato, appuntato, appuntato capo;

122 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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b. sottufficiali: caporale, sergente, sergente capo; c. sottufficiali superiori: sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere,

aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore, aiutante capo;

d. ufficiali: 1. ufficiali subalterni: tenente, primotenente, 2. capitano, 3. ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello, 4. alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo, 5. comandante in capo dell’esercito: generale.

Art. 103 Promozioni e nomine 1 Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le idoneità125. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze. 2 …126 3 Per determinare l’idoneità di un aspirante, l’autorità competente può:

a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione

delle pene; c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti

relativi a esecuzioni e fallimenti; d. esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.127

4 Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue dispo- sizioni d’esecuzione possono essere invalidate.

Art. 104 Ufficiali specialisti 1 Se necessario, a sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari pos- sono essere conferite funzioni d’ufficiale. In tal caso, essi devono prestare i relativi servizi, eccettuati i servizi d’istruzione per conseguire un grado superiore o per eser- citare una nuova funzione. 2 Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli uffi- ciali con le medesime funzioni. 3 Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina.

125 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

126 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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4 Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

Titolo settimo: Materiale dell’esercito128 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 105129 Materiale dell’esercito Il materiale dell’esercito comprende:

a. l’equipaggiamento personale; b. il rimanente materiale dell’esercito.

Art. 106130 Fornitura Il materiale dell’esercito è fornito dalla Confederazione.

Art. 106a131 Gestione e manutenzione 1 La Confederazione provvede alla gestione e alla manutenzione del materiale dell’esercito. 2 Può incaricare della gestione e della manutenzione i Cantoni, dietro rimunerazione.

Art. 107132

Art. 108 Scorta La Confederazione deve tenere pronta un’adeguata scorta di beni di sostegno che consenta all’esercito di adempiere la sua missione.

128 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

129 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

130 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

131 Introdotto dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

132 Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

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Art. 109 Animali dell’esercito e veicoli 1 Il Consiglio federale può facilitare l’acquisto e il mantenimento privati di animali dell’esercito nonché l’acquisto privato di veicoli utilizzabili nell’esercito. 2 L’Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l’importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l’anno di preventivo ai detentori di animali dell’esercito e di veicoli utilizzabili nell’esercito.

Art. 109a133 Messa fuori servizio 1 Il DDPS provvede alla messa fuori servizio del materiale dell’esercito. 2 Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio. 3 Il DDPS tutela i beni culturali dell’esercito considerati degni di essere conservati. Esso può delegare interamente o parzialmente a terzi la conservazione e l’ammi- nistrazione di tali beni culturali.

Art. 109b134 Cooperazione in materia di armamenti con Stati partner 1 Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti. 2 Tali accordi possono in particolare concernere:

a. l’acquisto di armamenti; b. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel

campo della tecnica militare; c. lo scambio di informazioni e di dati; d. le condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l’industria

nel campo dell’armamento; e. la determinazione di progetti comuni in tale campo.

Capitolo 2: Equipaggiamento personale

Art. 110 Principi 1 I militari sono equipaggiati gratuitamente dalla Confederazione. 2 …135

133 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

134 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

135 Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

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3 Il Consiglio federale disciplina la riparazione, la sostituzione e il deposito dell’e- quipaggiamento personale. Stabilisce in che misura i militari devono partecipare ai costi. 4 Esso disciplina la consegna dell’equipaggiamento personale ai membri del Corpo delle guardie di confine. Gli articoli 112, 114 e 139 capoverso 2 si applicano per analogia.136

Art. 111137

Art. 112 Custodia e manutenzione 1 I militari provvedono a custodire al sicuro e a mantenere in buono stato l’equipag- giamento personale e a sostituire gli oggetti divenuti inutilizzabili. 2 L’equipaggiamento personale può essere ritirato ai militari che contravvengono a tali obblighi o che abusano dell’equipaggiamento.

Art. 113138 Arma personale 1 A un militare non può essere consegnata l’arma personale se sussistono seri segni o indizi che:

a. questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l’arma personale; b. questi o terzi possano abusare dell’arma personale.

2 Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l’arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. 3 Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:

a. prima della prevista consegna dell’arma personale; b. dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; c. prima che al militare sia ceduta in proprietà l’arma personale.

4 A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione

delle pene; c. chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti

relativi a esecuzioni e fallimenti;

136 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

137 Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

138 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

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d. chiedere a un’autorità di controllo della Confederazione di valutare il poten- ziale di pericolo o di abuso.

5 Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l’autorità di controllo della Confe- derazione può:

a. consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; b. chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti

relativi a esecuzioni e fallimenti; c. consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati rela-

tivi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; d.139 chiedere alle competenti autorità penali e d’esecuzione penale informazioni

e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all’esecuzione delle pene;

e. interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.

6 Del rimanente, la procedura è retta dagli articoli 19–21 della legge federale del 21 marzo 1997140 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Se per altri motivi occorre eseguire anche un controllo di sicurezza, i due procedimenti possono essere riuniti. 7 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici e gli psico- logi sono liberati dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. 8 I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.

Art. 114 Proprietà ed utilizzazione 1 L’equipaggiamento personale resta di proprietà della Confederazione. Il militare non può né alienarlo né cederlo in pegno. 2 …141 3 Il Consiglio federale designa gli oggetti dell’equipaggiamento personale che diven- tano proprietà del militare. 4 I militari non possono utilizzare l’equipaggiamento personale per scopi privati; il DDPS disciplina le eccezioni.

139 La correzione della CdR dell’AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).

140 RS 120 141 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;

FF 2002 768).

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Art. 115142

Titolo ottavo: Direzione dell’esercito e amministrazione militare Capitolo 1: Direzione degli affari militari

Art. 116143 1 La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale. Per quanto esso non la assuma, è esercitata dal DDPS. 2 Il Consiglio federale stabilisce il Comando dell’esercito e ne definisce i compiti. Sono fatti salvi gli articoli 84–91.

Art. 117144

Capitolo 2: Confederazione e Cantoni

Art. 118145 Alta vigilanza Gli affari militari sono di competenza della Confederazione e dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l’alta vigilanza.

Art. 119146 Cooperazione nazionale per la sicurezza 1 Il Consiglio federale provvede a una cooperazione globale e flessibile tra l’esercito e le autorità civili competenti per la sicurezza in Svizzera. 2 Coordina le misure civili e militari per la prevenzione e la lotta contro le minacce di portata strategica nonché per far fronte a catastrofi e altre situazioni d’emergenza di vaste proporzioni. 3 Assicura l’istruzione e l’informazione come pure la costante verifica dell’efficacia delle misure in collaborazione con i partner.

142 Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

144 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 120147 Organizzazione del reclutamento 1 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del reclutamento. 2 Consulta preventivamente i Cantoni.

Art. 121 Comandanti di circondario e capisezione 1 Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all’obbligo militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario. 2 Se necessario suddividono i circondari in sezioni, per ciascuna delle quali nomi- nano un caposezione.

Art. 122148 Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare I Cantoni provvedono al disbrigo delle formalità amministrative per il prosciogli- mento dall’obbligo di prestare servizio militare e, in collaborazione con la Confede- razione, all’organizzazione della riconsegna dell’equipaggiamento personale.

Art. 122a149 Attività della difesa nazionale Per le attività che servono alla difesa nazionale non occorrono né autorizzazioni né piani cantonali.

Art. 123 Esenzione da tasse 1 Cantoni e Comuni non riscuotono tasse su:

a. le derrate alimentari e le bevande destinate alla truppa; b. i veicoli, per quanto siano utilizzati per scopi militari.

2 Non prelevano imposte su:150

a.151 stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d’armamento della Confederazione che sono società anonime di diritto privato;

b. proprietà della Confederazione destinate a scopi militari. 3 Non esigono emolumenti per l’esecuzione di lavori che servono alla difesa nazio- nale.

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

149 Introdotto dal n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

150 Nuovo testo giusta l’art. 7 n. 2 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d’armamento della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1202; FF 1997 III 651).

151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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Art. 124 Piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione 1 Confederazione e Cantoni gestiscono non più di 40 piazze d’armi. 2 Il Consiglio federale designa le piazze d’armi e disciplina l’utilizzazione e la gestione delle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione.

Art. 125 Tiro fuori del servizio 1 I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro. 2 I Cantoni decidono circa l’esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro com- patibili con l’ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali. 3 Il Consiglio federale disciplina l’ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni. 4 Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano im- mediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.152

Capitolo 3:153 Costruzioni e impianti militari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 126 Principio 1 Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l’approvazione dei piani). 2 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. 3 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti della difesa nazionale. 4 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979154 sulla pianificazione del territorio.

152 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

153 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

154 RS 700

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Art. 126a Diritto applicabile La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20 giugno 1930155 sull’espropria- zione (LEspr).

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 126b Procedura ordinaria di approvazione dei piani; introduzione La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione neces- saria, all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 126c Picchettamento 1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evi- denza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per la costruzione o per l’impianto progettati. 2 Per motivi importanti l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esen- tare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1. 3 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere pre- sentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’auto- rità competente per l’approvazione dei piani.

Art. 126d Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani 1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette per parere la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati. L’intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato. 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Can- toni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr156.

Art. 126e Avviso personale Al più tardi con il deposito pubblico della domanda il richiedente deve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr157 un avviso personale sui diritti da espropriare.

155 RS 711 156 RS 711 157 RS 711

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Art. 126f Opposizione 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968158 sulla procedura amministrativa o della LEspr159 può fare opposizione durante il termine di deposito dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. 2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di presta- zioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr devono essere inoltrate all’autorità competente per l’approvazione dei piani. 3 I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 126g Eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale La procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997160 sull’organiz- zazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 127 Approvazione dei piani; durata di validità 1 Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d’espropriazione. 2 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. 3 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

Art. 128 Procedura semplificata di approvazione dei piani 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b. costruzioni e impianti la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;

c. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi. 2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

158 RS 172.021 159 RS 711 160 RS 172.010

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3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare oppo- sizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chie- dere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine. 4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 128a Protezione di impianti militari 1 Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 1950161 concernente la protezione delle opere militari non occorre procedura di approvazione dei piani. 2 La procedura semplificata d’approvazione dei piani si applica per analogia. Occor- re tener conto dell’interesse a mantenere il segreto.

Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 129 1 Dopo la conclusione della procedura d’approvazione dei piani è eseguita, se neces- sario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commis- sione di stima) secondo le disposizioni della LEspr162. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate. 2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate. 3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si pre- sume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

161 RS 510.518 162 RS 711

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Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 130 …163 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.164 2 Il diritto di ricorso è disciplinato dal diritto federale applicabile nella fattispecie. I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Sezione 5:165 Messa fuori servizio di immobili militari

Art. 130a Competenza 1 Il DDPS disciplina la messa fuori servizio di immobili della Confederazione non più necessari per scopi militari. 2 Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.

Art. 130b Priorità in caso di vendita 1 In caso di vendita di immobili militari non più necessari devono essere considerati prioritariamente i Cantoni e i Comuni. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 4: Prestazioni dei Comuni e degli abitanti

Art. 131 Alloggio per la truppa 1 I Comuni e i loro abitanti sono tenuti a fornire alloggio alle truppe ed agli animali dell’esercito. 2 Per tali prestazioni ricevono un’equa indennità dalla Confederazione.

Art. 132 Locali, pannelli d’affissione I Comuni mettono gratuitamente a disposizione:

a.166 i locali e gli impianti per le manifestazioni informative; b. i locali di guardia e i locali degli arresti;

163 Abrogata dal n. 46 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

164 Nuovo testo giusta il n. 46 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

165 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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c. le piazze e i locali per la mobilitazione; d. le piazze di riunione e di posteggio per la truppa; e. i pannelli d’affissione per gli avvisi di chiamata e per altre comunicazioni

delle autorità militari.

Art. 133 Impianti di tiro 1 I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa. 2 Per la costruzione di impianti di tiro, il DDPS può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la LEspr167, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale. 3 Il DDPS emana prescrizioni sull’ubicazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell’ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.

Art. 134 Utilizzazione di terreni privati 1 I proprietari fondiari sono tenuti a consentire l’utilizzazione del loro terreno per esercitazioni militari. 2 La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente agli arti- coli 135 a 143. …168

Capitolo 5: Responsabilità per danni

Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecita- mente a terzi da militari o dalla truppa:

a. nell’esercizio di un’attività militare particolarmente pericolosa o b. nell’esercizio di un’altra attività di servizio.

2 La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. 3 Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

167 RS 711 168 Per. abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3957; FF 2002 768).

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4 La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.

Art. 136 Danni conseguenti ad attività fuori del servizio La Confederazione risponde per i danni inevitabili a terreni e cose, connessi diret- tamente alle attività fuori del servizio della truppa o delle associazioni e società militari, sempre che tali danni non siano assicurabili.

Art. 137 Proprietà dei militari 1 Il militare assume personalmente il danno derivante dalla perdita e dal danneggia- mento delle cose di sua proprietà. La Confederazione gli versa un’equa indennità se il danno è stato causato da un incidente di servizio o direttamente dall’esecuzione di un ordine. 2 In caso di colpa personale, l’indennità può essere adeguatamente ridotta. A tal fine si valuterà anche se l’uso o il fatto di portar seco l’oggetto privato era richiesto dal servizio.

Art. 138 Regresso dopo risarcimento Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 139 Responsabilità dei militari 1 I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione vio- lando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. 2 I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzional- mente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell’organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale. 3 Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di com- missariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

Art. 140 Responsabilità delle formazioni 1 Le formazioni sono responsabili del materiale dell’esercito loro affidato. Rispon- dono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsa-

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bile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.169 2 A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo.

Art. 141 Principi in materia di responsabilità 1 Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni170. 2 Nello stabilire le indennità che devono essere versate dai militari è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio, nonché della condotta militare e della situazione finanziaria del responsabile. 3 Nello stabilire le indennità che devono essere versate dalle formazioni è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio e delle circostanze particolari.

Art. 142171 Disposizioni procedurali 1 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968172 sulla procedura amministrativa. Le spese della procedura di prima istanza sono a carico della Confe- derazione; gli esborsi possono tuttavia essere addebitati alla parte soccombente. 2 La decisione in merito alla responsabilità delle formazioni (art. 140) è presa nell’ambito di una procedura semplificata. 3 Il Consiglio federale designa le autorità competenti conformemente alla presente legge per la decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di natura patri- moniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o contro di essa. 4 Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.173

Art. 143 Prescrizione 1 La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni da quando l’atto dannoso è stato compiuto. 2 Le pretese della Confederazione contro un militare o contro una formazione si pre- scrivono in un anno da quando la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma in ogni caso in cinque anni da quando l’atto dannoso è stato compiuto.

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

170 RS 220 171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3957; FF 2002 768). 172 RS 172.021 173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

(RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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3 Se le pretese derivano da un comportamento punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all’azione civile. 4 All’interruzione e all’opponibilità della prescrizione sono applicabili per analogia gli articoli 135 a 138 e 142 del Codice delle obbligazioni174. È considerata azione a tenore di queste disposizioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS.

Capitolo 6: Chiamate in servizio, differimenti, dispense

Art. 144 Chiamate in servizio e differimenti 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla chiamata in servizio e sul differi- mento di servizi d’istruzione. 2 Dopo aver consultato i Cantoni, designa le unità amministrative della Confedera- zione e dei Cantoni che decidono sulle domande di differimento della scuola reclute e di servizi d’istruzione.175 3 …176

Art. 145 Dispense Per l’adempimento di compiti importanti nei settori civili della cooperazione nazio- nale per la sicurezza le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare pos- sono essere dispensate o congedate dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 7:177 Trattamento di dati personali

Art. 146 Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità in sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorve- glianza dell’esercito e dell’amministrazione militare è disciplinato nella legge fede- rale del 3 ottobre 2008178 sui sistemi d’informazione militari.

Art. 147 a 148h Abrogati

174 RS 220 175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3957; FF 2002 768). 176 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;

FF 2002 768). 177 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione

militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685). 178 RS 510.91

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Capitolo 8:179 Prestazioni commerciali

Art. 148i 1 Le unità amministrative del DDPS possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

a. sono in stretta relazione con i compiti principali dell’unità amministrativa; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplemen-

tari. 2 Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l’economia privata.

Titolo nono: Disposizioni finali

Art. 149180 Ordinanze dell’Assemblea federale L’Assemblea federale emana le disposizioni ai sensi degli articoli 13 capoverso 6, 29 capoverso 2, 49 capoverso 3, 51 capoverso 2 e 93 capoversi 1 e 3 nonché le disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare in forma di ordi- nanza dell’Assemblea federale.

Art. 149a181 Provvedimenti di promovimento della pace Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’eser- cito per provvedimenti di promovimento internazionale della pace.182 Nell’ambito di tali provvedimenti può sostenere persone giuridiche di diritto privato, crearne o associarvisi.

Art 149b183 Controlling politico 1 Il Consiglio federale controlla periodicamente se gli obiettivi assegnati all’esercito sono raggiunti; presenta un rapporto all’Assemblea federale. Le competenti commis- sioni parlamentari stabiliscono la forma e il contenuto del rapporto.

179 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

181 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1153; FF 1998 489).

182 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

183 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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2 Prima di introdurre modifiche fondamentali nei settori dell’istruzione, dell’impiego e dell’organizzazione dell’esercito, il Consiglio federale consulta le competenti commissioni parlamentari.

Art. 150 Disposizioni d’esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le ordinanze esecutive. 2 Emana i regolamenti di servizio. Vi definisce segnatamente i diritti e gli obblighi dei militari. 3 Può autorizzare il DDPS ad emanare prescrizioni destinate a garantire la tutela del segreto militare. 4 Può concludere con altri Stati convenzioni destinate a garantire la tutela del segreto militare.184

Art. 150a185 Convenzioni concernenti lo statuto dei militari 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall’invio temporaneo di militari svizzeri all’estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera. 2 Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;

b. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari; c. l’importazione e l’esportazione di materiale, oggetti d’equipaggiamento,

combustibili e carburanti di truppe straniere.

Art. 151186 Disposizioni transitorie concernenti il nuovo ordinamento dell’esercito 1 Dopo l’entrata in vigore della modifica del 4 ottobre 2002187 della presente legge, il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell’esercito. Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo disciplina in particolare:

a. l’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; b. il proscioglimento dei militari dall’obbligo di prestare servizio militare,

rispettivamente il loro impiego ulteriore dopo l’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;

c. i requisiti per la promozione; d. la durata dei comandi e delle funzioni;

184 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

185 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2264; FF 2000 414).

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

187 RU 2003 3957

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e. il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell’esercito;

f. le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio. 2 Per motivi imperativi può, mediante ordinanza, derogare alla legge negli ambiti di cui al capoverso 1.

Art. 152 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1996 Numero 3 dell’appendice: 1° luglio 1995188

188 DCF del 19 giu. 1995.

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Appendice

Modifica e abrogazione del diritto vigente

1. – 6. …189

7. Organizzazione militare del 12 aprile 1907190 Abrogata

8. …191

9. Decreto dell’Assemblea federale del 12 giugno 1946192 che determina l’indennità da corrispondersi ai Cantoni per la conservazione e il riassetto del vestiario e dell’equipaggiamento personale Abrogato

10. Decreto dell’Assemblea federale del 28 giugno 1946193 concernente la consegna di calzature militari Abrogato

11. Legge federale del 24 giugno 1904194 concernente la vigilanza su l’introduzione e l’impiego di piccioni viaggiatori. Abrogata

12. Decreto federale dell’8 dicembre 1961195 concernente il servizio militare degli Svizzeri all’estero e di quelli aventi doppia cittadinanza Abrogato

13. – 15. …196

189 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 4093. 190 [CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1959 2125

art. 48 cpv. 2 lett. d , 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, , 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, 1994 1622 art. 22 cpv. 2]

191 La mod. può essere consultata alla RU 1995 4093. 192 [CS 5 282] 193 [CS 5 290] 194 [CS 5 365; RU 1949 44 art. 1] 195 [RU 1961 1198, 1986 696, 1990 1882 all. n. 6] 196 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 4093.

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