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Decree No. 233 of the President of the Republic of May 19, 1995, approving new Statute of the Italian Society of Authors & Publishers (SIAE), Italy

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Details Details Year of Version 1995 Dates Entry into force: June 24, 1995 Issued: May 19, 1995 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

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Main text(s) Main text(s) Italian Decreto del Presidente della Repubblica, 19 maggio 1995, n. 223 Approvazione del nuovo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori        

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1995, n. 223 
Approvazione del nuovo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori. (GU n.133 del 9

61995  Suppl. Ordinario n. 71 ) Entrata in vigore del decreto: 24/06/1995 

L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, con il quale e' stato approvato lo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e le successive modifiche disposte con i decreti del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, e 2 agosto 1986, n. 726;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 97/1992 con la quale il predetto organo in sede giurisdizionale annullava le disposizioni che sulla base della distinzione tra iscritti e soci limitavano lo stato e l'elettorato, attivo e passivo, dei primi;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 77/1994 con la quale il predetto organo assegnava all'Amministrazione, per provvedere, il termine di giorni centottanta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 671, contenente le modifiche che si ritenevano necessarie per adeguare lo statuto dell'ente ai principi ed alle prescrizioni enunciate nel giudicato da ottemperare;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 41/1995 emessa pure in sede di ottemperanza, con la quale il suddetto organo, constatata l'emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 671/1994 oltre il termine assegnato per l'esecuzione, ha ritenuto di spettanza del giudice dell'ottemperanza di procedere all'esecuzione del giudicato, sostituendo o modificando gli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 11 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica

n. 671/1994 facendo proprie e confermando le altre disposizioni del citato decreto presidenziale;

VISTA la decisione n. 383/1995 del Consiglio di Stato, Sezione VI, con la quale vengono apportate alcune correzioni materiali al dispositivo della precitata sentenza n. 41/1995 del medesimo organo giurisdizionale;

RITENUTA l'opportunita' di ripubblicare con valore ricognitivo il testo integrale dello statuto della S.I.A.E. cosi' come modificato dalle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI,

n. 41/1995 e n. 383/1995; VISTO l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 maggio 1995; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO UNICO

1. Lo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e' stabilito nel seguente testo:

"TITOLO I SEDE ED OGGETTO Art. 1

1. La Societa' Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ha sede

in Roma. Art. 2

  1. La Societa' esercita le attribuzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni e dal presente statuto.
  2. La Societa' ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, in Italia e all'estero.

3. Rientrano in particolare nelle sue funzioni:

a) la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;

b) la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dall'utilizzazione delle opere stesse.

4. Sono compresi negli scopi della Societa': a) lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi;

b) gli studi e le iniziative relativi alla promozione, specialmente all'estero, allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano.

Art. 3

1. La Societa' puo' assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonche' servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.

TITOLO II DELLA TUTELA DELLE OPERE

Art. 4

  1. La Societa' svolge la propria attivita' di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonche' di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.
  2. La Societa' puo' delegare l'esercizio generale o parziale della propria attivita' in paesi stranieri anche a enti o privati italiani e stranieri.

Art. 5

1. Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno sono assegnate alle sezioni appresso elencate.

a) SEZIONE LIRICA 1) Opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe.

2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

b) SEZIONE MUSICA 1) Opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari.

2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

c) SEZIONE DRAMMATICA, OPERETTE E RIVISTE (D.O.R.)

1) Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza.

2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

d) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.)

1) Opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le opere fotografiche.

2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

e) SEZIONE CINEMA 1) Opere assegnate: le opere cinematografiche e le opere a queste assimilate. 2) Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica e alla televisione.

  1. Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie sezioni secondo il genere delle opere stesse.
  2. Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facolta' di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.

Art. 6

1. La tutela dei diritti connessi al diritto di autore e' esercitata dalla Societa' con modalita' determinate con apposite norme regolamentari.

TITOLO III
DEGLI ISCRITTI E SOCI
Capo I Degli iscritti ordinari.

Art. 7

1. Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano:

a) autori,
b) editori,
c) concessionari di diritti di rappresentazione,

d) produttori o concessionari di opere cinematografiche,
e) fotografi,
f) interpreti o artisti esecutori,
g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi,
h) imprese di radiodiffusione e di televisione
e i loro eredi o aventi causa.

  1. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani. Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalita' di uno Stato membro della Comunita' economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalita' italiana.
  2. Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purche' gli aventi causa li abbiano affidati alla Societa' per la loro protezione.
  3. Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. E' in ogni caso ammesso ricorso, da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.
  4. All'iscritto puo' essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, l'appartenenza a piu' categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo.
  5. Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Societa' per gli effetti e con le modalita' determinate dal regolamento generale.

Art. 8

  1. L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonche' delle limitazioni nell'esercizio dei diritti poste da norme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interessi generali della Societa', gli interessi dei singoli iscritti.
  2. Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.

Art. 9

  1. L'iscritto deve presentare alla Societa', per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformita' alle prescrizioni regolamentari.
  2. Ogni opera e' assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o piu' delle sezioni indicate nell'art. 5.
  3. L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti sezioni spettano al direttore generale.
  4. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante puo' ricorrere al consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle commissioni di sezione interessate. In caso di mancata pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato puo' avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
  5. La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 puo' essere affidata dal direttore generale a quella fra le sezioni

cui in prevalenza sono assegnate le varie opere cosi' utilizzate. Art. 10

  1. L'iscrizione alla Societa' ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente articolo 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della sezione alla quale detta opera e' assegnata si sensi dell'art. 5, con le modalita' stabilite dal regolamento generale.
  2. Per talune sezioni il regolamento generale puo' prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Societa' ai sensi del comma precedente e disporre altresi' l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti.
  3. Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Societa' ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente commissione di sezione o del consiglio di amministrazione nel caso di difformita' dei pareri delle commissioni di sezione quando il provvedimento investe la competenza di piu' sezioni.
  4. La Societa' non puo' concedere permessi per l'utilizzazione gratuita dell'opera.

Art. 11

  1. L'iscrizione alla Societa' impegna l'iscritto per la durata di cinque anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volonta' con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.
  2. L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Societa', nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta.
  3. L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a cinque anni.

Art. 12

  1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione.
  2. Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Societa' nell'espletamento dei compiti affidatile.
  3. Gli iscritti che abbiano superato l'eta' di ottanta anni, quelli che fruiscono dei sussidi di cui all'art. 57, terzo comma, del presente statuto e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971,

n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente.

  1. L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi e' dichiarato decaduto dalla sua qualita' di iscritto.
  2. La decadenza e' pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. La commissione o le commissioni di sezione competenti possono tuttavia decidere che sia mantenuto il rapporto di iscrizione in motivati casi particolari. Nel termine di

trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l'interessato ha facolta' di ricorrere al presidente, che decide in via definitiva. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'interessato puo' avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13

  1. A fini di solidarieta' fra soci e fra iscritti la Societa' deduce dalle somme, riscosse per diritti d'autore nei territori di gestione diretta, un importo da un minimo del 4% sino ad un massimo del 10% del totale al netto delle provvigioni.
  2. La misura della deduzione e' determinata dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e puo' essere differenziata, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed ai tipi di utilizzazione.
  3. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo.
  4. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.

Art. 14

1. L'iscrizione si perde: a) allorche' viene meno il requisito della cittadinanza o

della nazionalita' previsto dall'art. 7;

b) per dimissioni, ai sensi e con effetti dell'art. 11;

c) per decadenza, ai sensi dell'art. 12;

d) per radiazione, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, lett.

c); e) per morte; f) nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma.

Capo II Degli iscritti straordinari Dei mandanti.

Art. 15

  1. Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengono a una delle categorie di cui all'art. 7.
  2. Ad essi si applicano gli artt. 7, ultimo comma, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.
  3. Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.

Art. 16

1. La Societa' ha la facolta' di accettare mandati: a) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere o diritti;

b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purche' non si tratti di persone gia' iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale o morale, o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Societa'.

  1. Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi, nonche' di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari.
  2. Spetta al consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Societa' per l'esercizio del mandato.
  3. La durata e ogni altra modalita' del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.

Art. 17

1. La Societa' ha la facolta' di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per l'esercizio di diritti di autore o di diritti connessi dei loro aderenti, in Italia e anche fuori del territorio dello Stato.

Capo III Dei soci.

Art. 18

1. La qualita' di socio puo' essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianita' di iscrizione alla Societa' di almeno cinque anni e appartengono alle seguenti categorie:

a) autori,
b) editori,
c) concessionari di diritti di rappresentazione di opere

drammatiche, d) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

2. I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari: a) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualita' di socio;

b) non aver compiuto, nel decennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento dei doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo statuto;

c) avere riscosso dalla Societa' a seconda delle varie categorie e qualifiche somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nei modi fissati dall'art. 20, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualita' di determinate opere con riferimento anche ai modi di creazione e alle forme di collaborazione creativa dell'opera;

d) se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Societa', prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituale e definitiva, stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 20. Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare

o il legale rappresentante dell'impresa. Le commissioni delle sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicano sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie;

e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, aver dichiarato alla Societa', prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della sezione

D.O.R.
non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 20. La qualita' di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche puo' essere altresi' attribuita all'erede titolare di diritti di autore di opere assegnate alla tutela della sezione
D.O.R.
che non siano dichiarate alla Societa' da un concessionario e sempreche', nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Societa', per le opere predette, somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari. La qualita' di socio non puo' essere conferita che a uno solo dei coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano piu' di uno, essi debbono provvedere alla necessaria designazione.

3. Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b) del secondo comma, di chi ne abbia la legale rappresentanza.

Art. 19

  1. L'iscritto ordinario che sia, per piu' categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 18 deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, produttore o concessionario di opere cinematografiche) intenda essere ammesso come socio. Deve essere altresi' precisata la qualifica, allorche' si tratti di autori o editori con piu' qualifiche tra quelle elencate nell'art. 37.
  2. Non e' ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie.
  3. E' invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purche' l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonche' complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.

Art. 20

  1. Le tabelle indicate nelle lettere c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.
  2. Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate.
  3. Gli importi della tabella indicata nella lettera c) del secondo comma dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore.

Art. 21

  1. Le domande dirette a conseguire la qualita' di socio sono istruite dalla direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti.
    1. Il provvedimento della commissione che accoglie o respinge la domanda, e' comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel
    2. caso di reiezione della domanda, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, puo' proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle commissioni di sezione.
  2. Il presidente puo' incaricare, con le modalita' previste dal regolamento generale, uno o piu' soci che riferiscano sul ricorso stesso all'assemblea, la quale decide in via definitiva.

Art. 22

  1. Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Societa', le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non puo' tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Societa' di recuperare le somme di cui essa sia creditrice.
  2. Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, o di opere a queste assimilate, puo' essere dichiarato decaduto da detta qualita' allorquando cessi tale sua attivita' ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 18, un decimo sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del secondo comma del medesimo articolo.
  3. Il socio della categoria autori che non dichiari tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia i diritti, puo' essere dichiarato decaduto da detta qualita'.
  4. La decadenza e' pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato puo' ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, al presidente che decide in via definitiva, sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'ultimo comma dell'art. 31. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato puo' avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 23

1. I rapporti intercorrenti tra la Societa' e il socio o iscritto costituente un'impresa non avente personalita' giuridica, concernono unicamente chi ne sia imprenditore nel momento in cui viene instaurato il rapporto d'iscrizione o di attribuzione della qualita' di socio. In caso di associazione o societa' di fatto gli associati o i soci debbono designare quello fra di loro nei cui confronti debbono intercorrere i rapporti con la Societa'.

Art. 24

  1. L'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta motivata della commissione di sezione o del consiglio di amministrazione, puo' attribuire la qualita' di socio onorario ad autori o editori o produttori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attivita' professionale e del contributo dato all'incremento del patrimonio letterario e artistico italiano.
    1. La nomina e' deliberata dall'assemblea delle commissioni di sezione con il voto favorevole dei due terzi sia del complesso dei membri autori sia del complesso dei membri editori, concessionari e
    2. produttori previo parere favorevole di un comitato intersezionale, costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31, da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
  2. Le deliberazioni per la nomina dei soci onorari possono essere adottate con frequenza triennale e con un massimo di quattro soci per ciascun triennio.
  3. Al socio onorario puo' essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della

S.I.A.E.

  1. Il socio onorario ha diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina dei commissari di sezione, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento generale della Societa'.
  2. L'attribuzione della qualita' di socio onorario non preclude il riconoscimento della qualita' di socio a norma dell'art.18 del presente statuto qualora l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti dal detto articolo.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 25

    1. All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengono a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.
    2. 2. Le sanzioni sono:
      a) il richiamo;
      b) la pena pecuniaria;
      c) la radiazione.
  1. L'ammontare minimo e massimo della pena pecuniaria e' fissato dall'assemblea delle commissioni di sezione, con le stesse modalita' di cui all'art. 20 di questo statuto e tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
  2. Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria puo' essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.
  3. La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Societa', delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.

Art. 26

1. Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.

2. La pena pecuniaria e' inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al

richiamo o per maggiore gravita' di essi;

b) per dichiarazioni non rispondenti a verita';

c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicita' dei

programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attivita' della Societa'.

  1. Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.
    1. La radiazione e' inflitta per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano
    2. incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Societa'.
  2. La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'.

Art. 27

  1. Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte, previa contestazione degli addebiti, dall'apposito comitato, competente per sezione, di cui all'art. 40.
  2. La sanzione della radiazione e' inflitta dalla commissione di sezione competente.
  3. Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi.
  4. Contro il provvedimento della radiazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, all'assemblea delle commissioni di sezione, che decide in via definitiva sentita la commissione dei ricorsi. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato puo' avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

  1. E' data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto dall'organo emanante il provvedimento definitivo, in considerazione di particolari circostanze di fatto.
  2. I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Societa' a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.

Art. 28

  1. Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi puo' essere inflitta dal comitato competente per sezione di cui all'art. 40, e previa contestazione degli addebiti, una penale nei limiti stabiliti a norma dell'art. 25. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi.
  2. Il mandato puo' essere denunciato dal presidente della Societa', su parere conforme della commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Societa'. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti che decidono in via definitiva.

Art. 29

  1. I ricorsi previsti dagli artt. 27 e 28 sospendono l'applicazione della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, la direzione generale potra' tenere accantonato, nelle operazioni di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal provvedimento impugnato, sino a quando non sara' intervenuto il provvedimento definitivo.
  2. Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal presente titolo sono dettate dal regolamento generale.

TITOLO V ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 30

1. Sono organi della Societa': a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) le commissioni di sezione; d) l'assemblea delle commissioni di sezione; e) la consulta legale; f) la commissione dei ricorsi; g) il direttore generale; h) il consigliere giuridico.

Art. 31

  1. Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione. Egli ha la rappresentanza legale della Societa'.
  2. Il presidente: a) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali della Societa'; b) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilita' di bilancio;

c) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli artt. 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633; puo' altresi' delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari della Societa' per l'espletamento di alcune funzioni connesse anche con la sua qualita' di rappresentante legale dell'ente, quali dichiarazioni di terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile, richieste di ingiunzione a norma dell'art. 638 del codice di procedura civile e sottoscrizione di atti e ricorsi nelle procedure per controversie di lavoro a norma della legge 11 agosto 1973, n. 533, nonche' in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria;

d) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Societa'.

  1. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
  2. Il presidente puo' nominare, con le modalita' indicate nel regolamento generale e con compiti consultivi, comitati intersezionali per l'esame di questioni che interessino piu' sezioni e commissioni tecniche.

Art. 32

1. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Art. 33

1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente della Societa', che lo presiede, e da nove membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, cosi' distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui uno socio ed uno iscritto per la sezione Musica, uno socio ed uno iscritto per la sezione Drammatica Operette e Riviste (D.O.R.); cinque membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci e uno iscritto editori di musica, uno socio ed uno iscritto editori di opere letterarie o produttori di opere cinematografiche.

2. Ne fanno altresi' parte: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei

Ministri; b) un rappresentante del Ministero delle Finanze.

3. Il consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario.

Art. 34

  1. Al consiglio di amministrazione e' affidata l'amministrazione della Societa'.
  2. Esso inoltre delibera: a) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;

b) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.

3. Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione:

a) le eventuali modifiche del presente statuto;

b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;

c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti artt. 12 e 15;

cbis) la misura della deduzione prevista dall'art. 13;

d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

e) l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3;

ebis) il regolamento del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche.

4. Il consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 35

    1. Il consiglio di amministrazione e' convocato per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
    2. 2. Normalmente e' convocato quattro volte l'anno.
  1. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, incluso il presidente.

Art. 36

1. Le commissioni sono presiedute dal presidente della Societa' e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito riportate:

a) per la sezione Lirica cinque commissari soci ed uno iscritto, dei quali: due soci ed uno iscritto autori della parte musicale ovvero della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe; tre soci editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

b) per la sezione Musica, undici commissari soci e otto iscritti, dei quali: sei autori di musica ripartiti in due soci ed uno iscritto autori di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; due soci e uno iscritto autori di composizioni varie; due soci ed uno iscritto autori della parte letteraria di composizioni varie; cinque soci e cinque iscritti editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;

c) per la sezione Drammatica, Operette e Riviste, sei commissari soci e quattro iscritti dei quali: due soci e uno iscritto autori di opere drammatiche o di genere affine ovvero della parte letteraria di operette, riviste ed opere analoghe; uno socio ed uno iscritto autori della parte musicale; due soci ed uno iscritto autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; uno socio ed uno iscritto concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione ovvero editori e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

d) per la sezione Opere Letterarie e Arti Figurative, due commissari soci e quattro iscritti dei quali: uno socio e due iscritti autori, uno socio e due iscritti editori di opere letterarie

o figurative;

e) per la sezione Cinema, due commissari soci e due iscritti dei quali: uno socio ed uno iscritto autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici), uno socio e uno iscritto produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

  1. Ogni commissione di sezione provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.
  2. Le commissioni di sezione sono convocate, su iniziativa del presidente, normalmente tre volte l'anno. Possono anche convocarsi su richiesta di almeno la meta' dei propri componenti incluso il vice presidente.
  3. Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.
  4. Quando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, soci e iscritti possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni di sezione con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale.

Art. 37

  1. I commissari di sezione sono eletti con votazione separata tra soci e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie, con voto diretto e segreto.
  2. Hanno diritto di essere votati: a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che: 1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni;

2) abbiano incassato nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari e produttori, importi pari o superiori alla somma degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza per ognuno degli anni considerati. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato, con separato riferimento alla categoria autori ed alla categoria editori, concessionari e produttori, dividendo l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per il numero dei propri soci e iscritti ordinari che abbiano incassato proventi nell'anno;

b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.

3. "Hanno diritto di voto, con esclusione degli eredi:

a) gli iscritti ordinari, che hanno diritto di essere votati a norma del n. 1 del comma precedente, nonche' tutti gli altri iscritti ordinari;

b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.

4. Qualora nell'ambito di una sezione, in applicazione dei criteri di accesso all'elettorato di cui ai due commi precedenti, non si pervenga ad un numero di iscritti ordinari aventi diritto di essere votati pari ad almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad almeno venti volte il numero dei seggi disponibili, le corrispondenti medie di incasso relative alla categoria interessata, ferme restando le anzianita' di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i numeri minimi richiesti non potessero essere raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti ordinari della categoria considerata, con esclusione degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi di anzianita' ed in essi abbiano conseguito incassi.

5. Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche

o sezioni non e' ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti.

6. I soci e gli iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti delle elezioni, e delle separate votazioni per categoria, come segue:

a) categoria autori;

b) categoria editori, concessionari e produttori. Rientrano in

tale categoria: 1) editori di opere liriche, di musica, di opere drammatiche o di operette, riviste e opere analoghe, di opere letterarie o figurative; 2) concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione; 3) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

  1. A commissari di sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti ordinari che non abbiano riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato, che appaiano incompatibili con la qualita' e non siano stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
  2. Il candidato che abbia piu' qualifiche entro la categoria cui appartiene e' eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.
  3. I soci e gli iscritti ordinari, che siano persone giuridiche, sono eleggibili in persona del loro rappresentante legale, ovvero in altra persona da essi designata, purche' abbia compiuto venticinque anni, non abbia riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato che appaiono incompatibili con la qualita' e non sia stata sospesa dall'elettorato, ai sensi del terzo comma dell'art.

26.

10. Il commissario iscritto rimane in carica per l'intera durata del mandato di rappresentanza anche se nel frattempo consegua la qualita' di socio.

Art. 38

  1. Con delibera pubblicata sul bollettino sociale, il presidente della Societa' indice le elezioni stabilendone giorni e sedi. La pubblicazione di detto provvedimento deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
  2. La procedura delle elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 37 sono fissate dal regolamento generale.
    1. Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori,
    2. concessionari e produttori.
  3. In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice.
  4. In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente designa il successore, che deve ottenere il gradimento della competente commissione di sezione, espresso con le maggioranze di cui sopra.

Art. 39

  1. La commissione di sezione, oltre ai compiti specificamente attribuiti da questo statuto e dal regolamento generale, ha funzioni consultive e di conciliazione.
  2. La commissione propone le iniziative da intraprendere per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, ultimo comma, lett. b), al consiglio di amministrazione, che si pronuncia sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'art. 31. Il comitato deve esprimere il proprio parere con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
  3. La commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere; esprime altresi' parere sulle questioni a essa sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare e, a richiesta del presidente, su ogni altra questione che interessi la sezione.
  4. La commissione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa i rapporti comunque soggetti alla competenza della sezione, sempreche' ne sia richiesta da tutti gli interessati.
  5. Per la validita' delle riunioni della commissione di sezione occorre la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti, oltre la persona designata a presiedere l'organo.
  6. Le deliberazioni delle commissioni di sezione sono prese a maggioranza assoluta. Le deliberazioni per la formulazione delle proposte motivate di cui all'art. 24 sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 40

  1. I provvedimenti di sanzione previsti degli artt. 27, primo comma, e 28, primo comma, sono adottati da appositi comitati sezionali composti del direttore generale, che li presiede, e di due membri nominati dalle commissioni di sezione competenti tra i propri componenti.
  2. Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario.

Art. 41

1. L'assemblea delle commissioni di sezione e' composta dei membri delle commissioni di sezione.

2. L'assemblea:
a) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le

eventuali modifiche del presente statuto; b) approva il regolamento generale della societa', sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche;

c) designa il presidente della societa';

d) nomina i membri elettivi del consiglio di amministrazione, della consulta legale, della commissione dei ricorsi e designa i membri elettivi del collegio dei revisori;

e) determina il compenso dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e le indennita' per i membri della consulta legale;

f) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

g) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'art.13 , la misura della deduzione dagli incassi ivi prevista;

h) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

i) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art.3;

n( �/span> approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento del Fondo di solidarieta' fra i soci e fra iscritti della

S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche;

m) delibera su ogni altra materia attribuita, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.

3. Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea.

Art. 42

1. L'assemblea delle commissioni di sezione e' convocata entro il mese di maggio di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, ed entro il mese di novembre di ogni anno per l'esame di questioni maturate successivamente all'assemblea di maggio.

2. L'assemblea e' altresi' convocata per iniziativa del presidente

o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

  1. Per la validita' delle deliberazioni dell'assemblea e' necessaria la presenza di almeno la meta' del complesso dei membri autori e di almeno la meta' del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.
  2. Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori autori soci o iscritti, e i membri editori, concessionari o cessionari e produttori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori editori e produttori soci

o iscritti.

5. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per la deliberazione concernente la designazione del presidente della Societa' occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e n( �/span> del secondo comma dell'art. 41 sono adottate dall'assemblea con la maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 43

1. La consulta legale e' composta:
a) del presidente della Societa', che la presiede;
b) di sei membri, nominati dall'assemblea delle commissioni di

sezione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto d'autore;

c) di un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia;

d) del rappresentante del Ministero delle Finanze indicato nell'art.33 ;

e) di un rappresentante del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

f) del capo dell'Ufficio della Proprieta' Letteraria, Artistica e Scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

g) del consigliere giuridico della Societa' che ha anche funzioni di segretario.

2. La consulta nella sua prima adunanza provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.

Art. 44

  1. La consulta legale da' parere a richiesta del presidente e delle commissioni di sezione su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilita' o alla caduta in pubblico dominio di opere dell'ingegno.
  2. Da', altresi', parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per la Societa' che le venga sottoposta dal presidente.
  3. Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e dai regolamenti.

Art. 45

1. Il comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto di autore, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, e' costituito in seno alla consulta legale ed e' composto dei rappresentanti dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, di due giuristi designati dal consiglio di amministrazione e del consigliere giuridico che ha anche funzioni di segretario.

Art. 46

  1. La commissione dei ricorsi e' composta di un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, nominato per un quinquennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati dall'assemblea delle commissioni di sezione, dei quali due autori, due editori e due giuristi quali componenti effettivi, e un autore, un editore e un giurista, quali supplenti.
  2. I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione.
  3. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo.
  4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza del presidente e di almeno tre dei componenti. In caso di parita' dei voti nelle deliberazioni prevale il voto del presidente della commissione.
  5. Un funzionario della Societa', designato dal presidente della Societa', funge da segretario.

Art. 47

  1. Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Societa' durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
  2. I membri elettivi degli organi collegiali che non intervengano senza giustificato motivo a quattro riunioni anche non consecutive, in un biennio, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo collegiale del quale fanno parte.
  3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'interessato puo' proporre opposizione avverso il provvedimento stesso all'organo che lo ha adottato.
  4. Le cariche di cui agli artt. 31, 33. 43. 46 e 58 che si rendessero vacanti entro il quinquennio sono assegnate per il periodo residuo con le stesse modalita' espressamente previste per ciascuna carica.

Art. 48

1. Alle riunioni degli organi collegiali della Societa' possono partecipare, senza diritto di voto, quei funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna da presidente, o richiesta da almeno la meta' piu' uno dei componenti l'organo collegiale interessato.

Art. 49

  1. Il direttore generale e' nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 34.
  2. Il direttore generale: a) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Societa'; b) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Societa' e sovrintende alla gestione della Societa';

c) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Societa' la nomina, la revoca e ogni altro provvedimento nei riguardi del personale;

d) nomina e revoca gli agenti della Societa', a norma di regolamento; e) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa'; f) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

Art. 50

  1. Il consigliere giuridico assiste la presidenza e la direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Societa', i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicita' e i compiti indicati alla lettera a) dell'ultimo comma dell'art. 2.
  2. Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa'.
  3. Il consigliere giuridico e' nominato e revocato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VI ORDINAMENTO INTERNO

Art. 51

  1. La Societa' e' organizzata in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero.
  2. L'ufficio centrale, denominato direzione generale, e' costituito in sezioni e in servizi.
  3. La competenza della direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici, sono stabiliti dai regolamenti della Societa'.
  4. La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalita' del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 52

1. Il patrimonio della Societa' e' costituito: a) dai beni immobili e mobili di proprieta' della Societa'; b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni

o comunque vengano in possesso della Societa';

c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;

d) dai beni immobili e mobili, dai titoli e dai valori derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve permanente e straordinaria, costituite a norma del successivo art.

57.

Art. 53

1. L'esercizio finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 54

1. I proventi della Societa' sono costituiti: a) dai contributi dovuti dagli iscritti; b) dalle provvigioni sui servizi; c) dalle rendite; d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da

qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad essa pervenga o spetti in relazione alla propria attivita'.

Art. 55

  1. Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile.
  2. La sezione Musica puo' essere organizzata in piu' uffici direzionali, in relazione ai diritti tutelati, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 51.
  3. I servizi di diffusione delle opere dell'ingegno e i servizi di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti possono avere contabilita' separate da quella concernente le altre gestioni della Societa'.

Art. 56

    1. Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto
    2. economico.
  1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea delle commissioni di sezione nei termini di cui al precedente art. 42, sono sottoposti al consiglio di amministrazione.
  2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del collegio dei revisori.

Art. 57

  1. La Societa' deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 2.000.000.000 che sara' incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi annuali.
  2. Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione puo' inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888.
  3. L'ammontare di tali quote e' determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno.
  4. Alla formazione della riserva permanente si potra' provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio.
  5. A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.
  6. Le deliberazioni del consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente, per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione.

Art. 58

  1. Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2. I revisori effettivi sono designati, rispettivamente, uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro del Tesoro, uno dal Presidente della Corte dei Conti e due dalla assemblea delle commissioni di sezione. A questa spetta altresi' la designazione di due dei revisori supplenti, mentre l'altro revisore supplente e' designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo.
  4. I revisori durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.
  5. I revisori effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.
  6. Il presidente del collegio deve essere scelto tra i revisori designati da una delle pubbliche amministrazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

7. Al collegio dei revisori spetta la verifica delle scritture della Societa' e la revisione contabile del conto consuntivo.

8. Il conto consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59

  1. Il regolamento generale della Societa' stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente necessarie.
  2. I regolamenti vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto.

Art. 60

  1. La Societa' provvede alla gestione, con contabilita' separata, di un fondo destinato alla solidarieta' fra soci e alla solidarieta' fra iscritti, avente denominazione "Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E." .
  2. Il regolamento del Fondo stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle prestazioni da esso erogate.
  3. La Societa', gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalita' e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo.

Art. 60bis

1. Per la sezione Cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrativi:

a) hanno diritto i essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate;

b) hanno diritto di voto, con esclusione degli eredi, gli iscritti ordinari produttori e concessionari, che abbiano diritto di essere votati a norma della precedente lettera a), nonche' tutti gli altri iscritti.

Art. 61

1. La disposizione del terzo comma dell'art. 22 non si applica nei confronti delle opere che siano state gia' pubblicate alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

Art. 62

1. Fino all'emanazione della deliberazione dell'assemblea delle commissioni di sezione che determina l'ammontare della pena pecuniaria, questa e' stabilita nei limiti indicati dall'art. 26, secondo comma n. 2, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859.

Art. 63

1. Fino all'emanazione della deliberazione dell'assemblea delle commissioni di sezione che determina l'ammontare della pena pecuniaria, questa e' stabilita nei limiti indicati dall'art. 29 del su richiamato statuto. " .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 maggio 1995

SCALFARO

Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il guardasigilli: Mancuso

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1995

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 321


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WIPO Lex No. IT057