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Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (stato 29° gennaio 2013)

 RS 172.041.0

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Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

del 10 settembre 1969 (Stato 29 gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa («legge»),3

ordina:

I. Procedura di ricorso

Art. 14 Spese processuali Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono:

a. la tassa di decisione giusta l’articolo 63 capoverso 4bis della legge; b. gli sborsi giusta l’articolo 4; c. le eventuali tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti.

Art. 25 Tassa di decisione 1 Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di decisione è di 100–5000 franchi.

RU 1969 777 1 RS 172.010 2 RS 172.021 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075).

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2 Nelle cause con interesse pecuniario la tassa di decisione è di:

Valore litigioso in franchi Tassa in franchi

0– 10 000 100– 4 000 10 000– 20 000 500– 5 000 20 000– 50 000 1 000– 6 000 50 000– 100 000 1 500– 7 000

100 000– 200 000 2 000– 8 000 200 000– 500 000 3 000–12 000 500 000–1 000 000 5 000–20 000

1 000 000–5 000 000 7 000–40 000 oltre 5 000 000 15 000–50 000

Art. 36

Art. 4 Sborsi 1 Gli sborsi dell’autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all’assunzione delle prove. 2 Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale. 3 Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell’autorità di ricorso e, salvo dispo- sizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all’autorità di ricorso.

Art. 4a7 Condono di spese processuali Le spese processuali possono, conformemente all’articolo 63 capoverso 1 della legge, essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del patrocinio gratuito previsto nell’articolo 65 della legge qualora:8

a.9 un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver cau- sato un lavoro considerevole all’autorità di ricorso;

b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addos- sare le spese processuali alla parte.

6 Abrogato dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

7 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1697). 8 Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU 2013 381). 9 Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU 2013 381).

Tasse e spese nella procedura amministrativa. O

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Art. 4b10 Spese per le cause prive di oggetto 1 Se una causa diviene priva d’oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa. 2 Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

Art. 5 Anticipazione delle spese 1 L’anticipazione delle spese processuali è esigibile soltanto nei casi previsti nell’ar- ticolo 63 capoverso 4 della legge o qualora questa disposizione non possa applicarsi in quelli previsti nell’articolo 33 capoverso 2. 2 Sono reputati relativamente elevati a tenore dell’articolo 33 capoverso 2 della legge suddetta gli sborsi superiori a franchi 250. 3 L’autorità di ricorso, nel dispositivo della decisione, computa l’anticipazione con le spese processuali corrispondenti e rimborsa l’avanzo eventuale.

Art. 6 Spese processuali dell’autorità inferiore 1 Nel dispositivo della decisione di ricorso le spese processuali delle autorità ammi- nistrative federali inferiori sono aggiunte a quelle dell’autorità di ricorso. 2 L’autorità di ricorso riscuote in una con le sue spese processuali quelle delle auto- rità inferiori e accredita proporzionalmente quest’ultime delle spese processuali cor- rispondenti. 3 Ove l’autorità di ricorso restringa o dispensi dal pagare le proprie spese processuali giusta l’articolo 63 capoverso 1 della legge, essa restringe o condona del pari anche le spese processuali delle autorità inferiori.

Art. 7 Pluralità di parti Salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest’ultime per aliquote uguali.

Art. 8 Spese ripetibili 1 La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all’autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l’autorità di ricorso fissa d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.

10 Introdotto dal n. 2 dell’all. n. 3 dell’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la proedura delle commisioni federali di ricorso e di arbitrato (RU 1993 879). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

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2 Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 200611 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.12 3 e 4 …13 5 Le spese inutili, quelle delle autorità federali e, di regola, quelle delle altre autorità ricorrenti non danno diritto all’indennità. 6 Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. 7 L’autorità può stabilire un’indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.14

Art. 915 Assistenza giudiziaria Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 200616 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudizia- ria.

Art. 1017 Ricorsi speciali Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli arti- coli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi articoli sono applicabili alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà.

II. Altre procedure

Art. 11 Procedura di revisione 1 Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revi- sione di una decisione di ricorso. 2 La parte che ha pagato le spese processuali addossatele nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l’autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio. 3 Se la parte vince solo parzialmente, l’importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.

11 [RU 2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075). 13 Abrogati dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075). 16 [RU 2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 2013

(RU 1978 2053).

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Art. 12 Procedure d’opposizione e d’arbitrato Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sul- le opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbitrali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale preveda le corrispondenti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.

Art. 12a18

Art. 13 Spese processuali per altre decisioni 1 Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applica- bile per materia.19 2 Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l’autorità che ha pronunziato la decisione può esigere dalle parti:

a.20 una tassa di giustizia: 1. da 100 a 3000 franchi; o 2. da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importan-

ti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario;

b.21 se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti; c. l’anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all’assunzione delle

prove; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l’articolo 7 sono applicabili per ana- logia.

3 L’esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.

III. Tasse diverse di cancelleria

Art. 1422 Riproduzione di atti scritti 1 La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:

a. 20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3;

18 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3845). Abrogato dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 , in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

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b. 2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali.

2 Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l’articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l’articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa. 3 La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 18 giugno 201023 sulla comunicazione per via elet- tronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è di 20 franchi.24

Art. 1525 Esame degli atti di una causa liquidata La tassa per l’esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all’articolo 16.

Art. 1626 Ricerche La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz’ora; ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora.

Art. 1727

Art. 1828 Legalizzazioni e attestazioni La tassa per una legalizzazione o un’attestazione è di franchi 20. Se l’attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l’articolo 13.

IIIa. Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti29

Art. 1930

Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200431 sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.

23 RS 172.021.2 24 Introdotto dall’art. 14 dell’O del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica

nell’ambito di procedimenti amministrativi, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3031). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075). 27 Abrogato dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075). 28 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 29 ott. 2008 sull’organizzazione della

Cancelleria federale, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5153). 29 Introdotta dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007

(RU 2007 1075). 31 RS 172.041.1

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Art. 20 e 2132

IV. Disposizioni finali

Art. 22 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969, nei limiti dell’articolo 81 della legge.

Art. 23 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 196633 concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capo- verso 1, e 21. 2 La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 194934 concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provvisoria- mente in vigore. 3 …35

32 Abrogati dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075). 33 [RU 1966 931] 34 RS 510.30. Ora: O dell’Ass. fed. sull’amministrazione dell’esercito. Inoltre l’art. citato è

abrogato. 35 La mod. può essere consultata alla RU 1969 777.

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