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Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (stato 1° maggio 2018)

 Microsoft Word - 631.035.it.doc

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Ordinanza sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane

del 4 aprile 2007 (Stato 1° maggio 2018)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 89 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD), ordina:

Art. 1 Principio 1 L’Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) non riscuote alcun emolumento per le decisioni e le prestazioni che fornisce nell’ambito della sua attività ordinaria. 2 L’Amministrazione delle dogane riscuote gli emolumenti menzionati nell’ap- pendice per le sue decisioni e prestazioni particolari.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Mancato versamento dell’anticipo Se non si versa l’anticipo o la garanzia richiesta in virtù dell’articolo 10 OgeEm3, l’Amministrazione delle dogane non fornisce alcuna prestazione.

Art. 4 Emolumenti forfetari D’intesa con il contribuente, le direzioni di circondario possono riscuotere un emo- lumento forfetario per operazioni ufficiali dello stesso genere che si ripetono.

Art. 5 Casi particolari Gli uffici doganali possono rinunciare per motivi validi alla riscossione totale o parziale di emolumenti, se la Direzione generale delle dogane vi acconsente.

RU 2007 1691 1 RS 631.0 2 RS 172.041.1 3 RS 172.041.1

631.035

Ordinamento generale delle dogane

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Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 22 agosto 19844 sulle tasse dell’Amministrazione delle dogane è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 [RU 1984 960, 2003 1126]

Emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane. O

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Appendice5 (art. 1 cpv. 2)

Tariffa degli emolumenti

Cifra Tassa

1 Emolumenti calcolati secondo la tariffa oraria 1.1 Un emolumento è riscosso per:

– operazioni ufficiali fuori dell’area ufficiale, – scorte doganali, sorveglianze e controlli, – la predisposizione o la tenuta di controlli che spettano al

contribuente ma che questi non ha eseguito o ha eseguito in modo non conforme alle prescrizioni

– rettificazioni e annullamenti, anche nelle procedure con il sistema e-dec Importazione (e-dec) o con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS),

– analisi chimico-tecniche, – domande d’intervento dell’Amministrazione delle dogane in

materia di proprietà intellettuale (cifra 12)

per ogni impiegato e per quarto d’ora: a. durante l’orario d’apertura degli uffici fr. 22.– b. fuori dell’orario d’apertura degli uffici fr. 27.–

La frazione di un quarto d’ora conta come un quarto d’ora intero.

1.2 Un emolumento ridotto è riscosso per: 10.21 Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti

A.T.A 5 % dei tributi d’entrata al mini- mo fr. 20.– al massimo fr. 100.–

1.22 il controllo, fuori dell’area ufficiale, di bestiame da pascolo al confine per ogni impiegato e per quarto d’ora:

a. durante l’orario d’apertura degli uffici fr. 11.– b. fuori dell’orario d’apertura degli uffici fr. 13.50

1.23 l’apposizione da parte della dogana di piombi o di contrassegni doganali, intesi a garantire la sicurezza doganale o l’identità dei prodotti, allorché la loro quantità è di oltre 20 pezzi per invio, per ogni impiegato e per quarto d’ora:

a. durante l’orario d’apertura degli uffici fr. 11.– b. fuori dell’orario d’apertura degli uffici fr. 13.50

5 Aggiornato dal n. III 1 dell’O del 30 gen. 2008 (RU 2008 583), dal n. I dell’O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2627), dal n. III dell’O dell’8 apr. 2009 (RU 2009 1569), dal n. 2 dell’all. all’O del 23 mag. 2012 sul rilascio di prove dell’origine (RU 2012 3477), dal n. 2 dell’all. all’O del 27 gen. 2016 (RU 2016 513) e dal n. II dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).

Ordinamento generale delle dogane

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Cifra Tassa

1.3 Non è riscosso alcun emolumento: 1.31 per operazioni ufficiali necessarie a cagione di un errore

dell’Amministrazione delle dogane; 1.32 nella procedura doganale con e-dec per: 1.321 per correzioni di dichiarazioni doganali effettuate prima

dell’esame formale delle dichiarazioni doganali selezionate (bloccate o libere/con);

1.322 per la trasformazione, dopo la scadenza, di imposizioni provvisorie in imposizioni definitive appurate automaticamente dal sistema e-dec;

1.33 per l’imposizione nella procedura doganale d’esportazione e di transito NCTS:

1.331 per l’annullamento di annunci di transito che sono trattati automaticamente nel sistema NCTS,

1.332 per correzioni e annullamenti effettuati prima della stesura della decisione d’imposizione all’esportazione,

1.333 per correzioni effettuate su ordine dell’ufficio doganale, 1.334 per il trattamento di tutte le liste internazionali e della lista

nazionale di casi in sospeso «Entrate in transito non liquidate»; 1.34 per visite fuori dell’area ufficiale, controlli aziendali e controlli

presso speditori/destinatari autorizzati o in depositi doganali aperti su ordine dell’ufficio doganale;

1.35 per l’imposizione durante gli orari d’apertura degli uffici doga- nali d’esposizione;

1.36 per l’apposizione da parte della dogana di piombi e di contras- segni doganali, secondo la cifra 1.23 (al massimo 20 pezzi per invio);

1.37 nel traffico ferroviario, sempre che non si debba impiegare del personale dell’AFD: – per l’accettazione di treni, – per il controllo di treni, – per il controllo di caricamenti;

1.38 nel traffico aereo: per operazioni ufficiali in correlazione diretta: – con la riparazione di aeromobili in servizio;

1.39 per analisi chimico-tecniche ordinate dall’Amministrazione delle dogane.

2 Imposizione fuori dell’orario d’apertura degli uffici doganali: per imposizione

2.1 Un emolumento è riscosso per: l’imposizione fuori dell’orario d’apertura degli uffici doganali

fr. 30.– per imposizione

2.2 Nessun emolumento è riscosso: 2.21 per le merci nel traffico turistico e di corriere diplomatico o

consolare; 2.22 per il traffico attraverso brevi tratti di territorio svizzero o

estero; 2.23 per il transito diretto nel traffico ferroviario e per via d’acqua; 2.24 per il transito internazionale con libretti A.T.A.; 2.25 per l’importazione e l’esportazione di giornali e riviste;

Emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane. O

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Cifra Tassa

2.26 per l’attestazione di passaggi del confine su documenti d’ammissione temporanea rilasciati per diversi passaggi;

2.27 nel traffico ferroviario e per via d’acqua, sempre che non si debba impiegare del personale:

2.271 per treni e natanti speciali con passeggeri, 2.272 per merci soggette a rapido deterioramento; 2.28 nel traffico aereo: 2.281 per aeromobili militari, aeromobili al servizio dell’Ufficio

federale dell’aviazione civile, aeromobili di Governi stranieri dell’ONU e delle sue organizzazioni, in missione ufficiale,

2.282 nel traffico di linea: per gli aeromobili e il bagaglio dei passeggeri,

2.283 nel traffico fuori linea: per gli aeromobili e per il bagaglio dei passeggeri, sempre che non si debba impiegare del personale,

2.284 per il transito in caso di chiusura momentanea di un aeroporto, 2.285 per merci soggette a rapido deterioramento; 2.29 nel traffico della zona di frontiera e nel traffico delle zone

franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.

3 Uso di bilance, gru e altri congegni appartenenti all’Amministrazione delle dogane

3.1 Un emolumento è riscosso per: 3.11 pesature su bilance a ponte e bilance pesaruote fr. 30.–

per pesatura 3.12 pesature su altre bilance fr. 2.–: per 100 kg

o frazione di essi al massimo fr. 25.– per invio

3.13 l’uso di gru e altri congegni fr. 5.– per 100 kg o frazione di essi al massimo fr. 50.– per invio

3.14 l’uso di un carrello elevatore da parte del contribuente fr. 10.– per ¼ d’ora al minimo fr. 10.–

3.2 Nessun emolumento è riscosso per: 3.21 tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote; 3.22 pesature/tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote, per

verificazioni del peso ordinate dalla dogana o dalla polizia, sempre che il peso accertato non sia contestato;

3.23 pesature su bilance site in magazzini o su rampe: – effettuate dal contribuente, a suo rischio e pericolo (senza

accertamento da parte della dogana), – nel traffico con imprese pubbliche di trasporto, – per pesature di controllo, allorquando la differenza di peso

non supera il 3 per cento del peso annunciato, – nel regime di transito nazionale o d’ammissione temporanea, – per merci nel traffico turistico e nel traffico di confine;

Ordinamento generale delle dogane

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Cifra Tassa

3.24 l’uso di gru e simili: – all’atto della presentazione in dogana, – per ordine dell’ufficio doganale.

4 Uso di locali e aree ufficiali dell’Amministrazione delle dogane in vista del deposito di merci o per la sosta di veicoli

4.1 Un emolumento è riscosso per: 4.11 il deposito di merci, per 100 kg o frazione di essi, per giorno fr. 2.–,

al minimo, fr. 7.–

4.12 la sosta di veicoli carichi o vuoti per giorno e per veicolo o convoglio d’un peso totale:

a. sino a 3,5 t fr. 25.– b. di più di 3,5 t fr. 50.–

4.13 il trasbordo di merci da un veicolo all’altro, per 100 kg o frazione di essi

fr. 2.–, al minimo, fr. 7.–

4.2 Nessun emolumento è riscosso per: 4.21 veicoli e convogli sull’area d’attesa dell’ufficio doganale prima

della dichiarazione sommaria; 4.22 veicoli e convogli asportati dalle aree ufficiali il giorno succes-

sivo a quello della presentazione in dogana; 4.23 merci, nonché per veicoli e convogli, fintanto che non possono

essere asportati a cagione di una visita o di altri provvedimenti ordinati dall’ufficio doganale;

4.24 merci scaricate sulla rampa o nel magazzino doganale ai fini dell’imposizione secondo il peso netto, di un esame, di un prelevamento di campioni o di una pesatura e successivamente ricaricate sullo stesso veicolo;

4.25 merci alle quali la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione rinuncia;

4.26 merci del traffico turistico lasciate in custodia della dogana; 4.27 merci sequestrate, sempre che non siano trattenute nell’ambito

della collaborazione dell’AFD, in virtù della legislazione applicabile in materia di proprietà intellettuale.

5 Rilascio di autorizzazioni e proroghe di termini 5.1 Un emolumento è riscosso per: 5.11 il rilascio di autorizzazioni: secondo le circostanze,

l’importanza e il tempo investito da fr. 20.– a fr. 1000.–

5.12 la proroga di termini fr. 30.– per proroga

5.2 Un emolumento ridotto è riscosso per:

5.21

autorizzazioni rilasciate per l’impiego, su territorio doganale svizzero, di un veicolo a motore o di un natante che non è in libera pratica fr. 25.–

5.22 autorizzazioni rilasciate per il passaggio del confine con cavalli nel terreno interstiziale (mod. 13.01) fr. 10.–

5.23 la proroga di termini di dichiarazione fr. 10.–

Emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane. O

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Cifra Tassa

5.3 Nessun emolumento è riscosso: 5.31 nell’ambito dell’ammissione temporanea: per autorizzazioni

rilasciate dagli uffici doganali e dalle direzioni di circondario; 5.32 nel traffico di perfezionamento attivo o passivo: per autorizza-

zioni rilasciate dagli uffici doganali; 5.33 per autorizzazioni di passaggio del confine nel terreno intersti-

ziale: – nel traffico della zona di frontiera, – nel traffico di pascolo al confine, – per singoli passaggi del confine;

5.34 per la proroga di termini: 5.341 – per merci del traffico turistico e i certificati d’annotazione

per cavalli (mod. 13.01), 5.342 – per invii destinati al corpo diplomatico, 5.343 – allorquando il termine di dichiarazione non ha potuto essere

osservato a causa di un errore di un’impresa pubblica di tra- sporto;

5.35 per la concessione di termini suppletivi giusta gli articoli 52 e 53 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa nonché gli articoli 61 e 68 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

6 Fideiussioni 6.1 Un emolumento è riscosso per: l’accettazione

di fideiussioni fr. 30.– per fideiussione

6.2 Un emolumento ridotto è riscosso per: la stesura, la sostituzione o il rinnovo di certificati relativi alla fideiussione nel transito comune

fr. 10.– per certificato

6.3 Nessun emolumento è riscosso per: 6.31 l’accettazione di fideiussioni isolate; 6.32 l’accettazione di atti costitutivi della fideiussione nella

procedura del transito comune; 6.33 l’accettazione di fideiussioni concernenti l’imposta sugli oli

minerali.

7 Merci fruenti di un’agevolazione doganale secondo il loro impiego e di un’agevolazione fiscale in materia di imposizione degli oli minerali e della tassazione sulla base di un vincolo d’impegno

7.1 Un emolumento è riscosso per: 7.11 il controllo all’atto delle imposizioni effettuate in base a un

impegno circa l’uso fr. –.15 per 100 kg peso lordo, ma almeno fr. 7.– per invio

7.12 l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione particolare in virtù della legislazione sull’imposizione degli oli minerali fr. 100.–

6 RS 172.021 7 RS 313.0

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Cifra Tassa

7.13 Il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali per biocarburanti secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali: a. domande concernenti carburanti secondo l’articolo 12b

capoverso 2 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali:

– domande per carburanti prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della Direzione generale delle dogane8

fr. 100.–

– altre domande fr. 300.– b. domande concernenti altri carburanti fr. 1000.–

7.2 Nessun emolumento è riscosso per: 7.21 merci fruenti di un’agevolazione doganale che sono imposte in

base alla designazione dell’impiego nella dichiarazione doganale d’importazione;

7.22 merci fruenti di un’agevolazione doganale e per le quali la riscossione di un emolumento risulterebbe sproporzionata;

7.23 l’accettazione di una dichiarazione di garanzia per l’olio da riscaldamento extra leggero destinato alla propulsione di gruppi elettrogeni statici o di motori di impianti d’accoppiamento calore-forza;

7.24 l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichia- razione particolare per il gas naturale destinato alla propulsione di turbine a gas, motori a gas di gruppi elettrogeni statici o di motori per impianti d’accoppiamento calore-forza.

8 Restituzioni 8.1 Un emolumento è riscosso per: 8.11 restituzioni effettuate in base alla legislazione sull’imposizione

degli oli minerali 5 % dell’importo da restituire al minimo fr. 30.– al massimo fr. 500.–

8.12 restituzioni effettuate nell’ambito del traffico di perfezionamento attivo secondo la procedura speciale per la lavorazione di prodotti e di materie prime agricole

5 % dell’importo da restituire al minimo fr. 30.– al massimo fr. 1000.–

8.13 altre restituzioni 5 % dell’importo da restituire o dell’importo da cui è sgravata la fideiussione al minimo fr. 30.– al massimo fr. 500.–

8 La lista positiva della Direzione generale delle dogane può essere scaricata gratuitamente dal sito dell’AFD: www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte / Imposte e tributi / Impor- tazione in Svizzera oppure Territorio svizzero > Imposta sugli oli minerali > Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili > Prova delle esigenze ecologiche e sociali minime.

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Cifra Tassa

8.2 Un emolumento ridotto è riscosso: 8.21 per le restituzioni sui carburanti impiegati nell’agricoltura,

nella silvicoltura, nell’estrazione della pietra naturale o nella pesca professionale

3 % dell’importo da restituire al minimo fr. 25.– al massimo fr. 500.–

8.22 nel traffico postale, in caso di riesportazione di prodotti lasciati in custodia della Posta o dell’impresa concessionaria, per la restituzione di tributi d’entrata addebitati sul conto PCD (procedura accentrata di conteggio dell’AFD), della Posta o dell’impresa concessionaria

fr. 1.– per invio, al minimo ½ ora per domanda (mod. 25.74)

8.23 per l’ammissione posticipata in franchigia di masserizie di trasloco, di corredi nuziali e di oggetti ereditati

5 % dell’importo da restituire, al minimo fr. 25.– al massimo fr. 150.–

8.3 Nessun emolumento è riscosso: 8.31 in caso di restituzioni di imposizioni nel traffico turistico e in

quello di confine; 8.32 in caso di restituzioni o di sgravi della fideiussione:

– in seguito all’appuramento regolare di documenti di transito nazionale o di documenti d’ammissione temporanea,

– in seguito alla sostituzione di documenti d’ammissione temporanea con i moduli 15.30, 15.40 o 15.52,

– in seguito all’ammissione in franchigia di veicoli a motore per invalidi;

8.33 in caso di allibramenti/conteggi: 8.331 di tributi garantiti nel regime di transito nazionale o nel regime

di ammissione temporanea, 8.332 nel regime di transito nazionale, allorquando i tributi garantiti

non sono allibrati/conteggiati ma si procede all’imposizione definitiva secondo la voce o il gruppo di tariffa entrante in considerazione nel caso specifico,

8.333 di tributi garantiti per merci imposte provvisoriamente allor- quando l’imposizione provvisoria è espressamente prescritta o è stata effettuata a causa dell’IVA;

8.34 trattandosi di restituzioni risultanti da errori commessi dall’Amministrazione delle dogane;

8.35 trattandosi di condono di tributi secondo l’articolo 86 della legge sulle dogane (LD);

8.36 trattandosi di restituzioni dell’imposta sugli autoveicoli in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 19969 sull’imposizione degli autoveicoli (incluse le restituzioni in caso di riduzione posticipata della controprestazione) e di restituzioni di tale imposta riscossa all’atto della reimportazione (merci indigene di ritorno);

9 RS 641.51

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Cifra Tassa

8.37 in caso di restituzioni e condoni dell’IVA: – vincolati a una modifica della controprestazione secondo

l’articolo 54 capoverso 2 della legge federale del 12 giugno 200910 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA),

– vincolati all’adeguamento dell’imposta riscossa sulle forni- ture di restituzione,

– in seguito alla stima troppo alta della base di calcolo dell’imposta effettuata dall’Amministrazione delle dogane,

– vincolati a beni di ritorno di origine svizzera secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera f LIVA11,

– vincolati a condono dell’imposta secondo l’articolo 64 LIVA12;

8.38 in caso di restituzioni dell’imposta sugli oli minerali: – vincolate al recupero di vapori di idrocarburi in depositi

autorizzati o alla reimmissione di merci in un deposito auto- rizzato secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 giugno 199613 sull’imposizione degli oli mine- rali (LIOm), sempre che il computo avvenga con la dichiara- zione fiscale periodica,

– vincolate a condoni dell’imposta secondo l’articolo 26 LIOm,

– vincolate alla rettificazione posticipata di una dichiarazione fiscale periodica,

– vincolate alla trasformazione di un deposito di scorte obbli- gatorie in un deposito autorizzato,

– vincolate ad un risciacquo con carburante imposto.

9 Attestazioni, autenticazioni, duplicati, fotocopie e fotografie 9.1 Un emolumento è riscosso per: 9.11 la stesura di certificati d’ammissione (riconoscimento di

chiusure) concernente veicoli e contenitori fr. 40.– per certificato

9.12 la stesura e l’autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 all’atto dell’imposizione fr. 20.– per mod.

9.13 la stesura immediata, all’atto dell’uscita dalla Svizzera, delle prove del pagamento concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni fr. 10.– per prova

9.14 la stesura di altre attestazioni e autenticazioni fr. 25.– per documento

9.15 la stesura di duplicati e di documenti sostitutivi di decisioni d’imposizione, d’autorizzazioni per il traffico di perfezionamento nonché dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15; dichiarazione di imposizione all’esportazione

fr. 30.– per documento

9.16 fotografie fr. 5.– per fotografia

10 RS 641.20. Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

11 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

12 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

13 RS 641.61

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9.17 fotocopie, al pezzo fr. –.50 per fotocopia

9.2 Un emolumento ridotto è riscosso per: 9.21 la (sola) autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15

all’atto dell’imposizione fr. 7.– 9.22 l’autenticazione del modulo 13.20 A, all’atto dell’imposizione

se il numero di matricola è timbrato dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o se quest’ultima è autorizzata ad autenticare personalmente i moduli fr. 5.–

9.23 duplicati del modulo 13.20 A, conformemente alla cifra 9.22 fr. 10.– 9.24 la ripartizione di decisioni d’imposizione fr. 10.– per la

nuova decisione d’imposizione

9.25 le attestazioni di scarichi su moduli non ufficiali fr. 10.– 9.3 Nessun emolumento è riscosso per: 9.31 duplicati di dichiarazioni allestite al momento dell’imposizione; 9.32 duplicati di decisioni d’imposizione smarriti a causa di un errore

delle imprese pubbliche di trasporto; 9.33 le attestazioni, autenticazioni nonché per i duplicati o la ripro-

duzione di documenti allestiti per autorità svizzere o estere; 9.34 attestazioni d’imposizione UE nell’ambito della prima trasmis-

sione via e-dec Importazione.

10 Applicazione di accordi internazionali 10.1 Convenzione del 20 maggio 198714 relativa ad un regime

comune di transito 10.11 Un emolumento è riscosso per: 10.111 l’autenticazione posticipata di documenti T2L; fr. 30.– 10.112 l’autenticazione di duplicati di:

– documenti di accompagnamento nel NCTS, – documenti T2L, – liste di carico, – ricevute, – documenti di accompagnamento a titolo di duplicato

(stampa + timbro dell’ufficio doganale);

fr. 25.– per documento

10.113 la ripartizione di documenti d’accompagnamento nel NCTS e di documenti T2L

fr. 10.– per ogni nuovo documento

10.114 lo scarico posticipato di documenti T in caso d’inosservanza della procedura o del termine

emolumento secondo la cifra 1

10.2 Convenzione A.T.A. del 6 dicembre 196115; Convenzione del 26 giugno 199016 relativa all’ammissione temporanea

10.21 Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti A.T.A dei tributi d’entrata

5 % dei tributi d’entrata al minimo fr. 20.– al massimo fr. 100.–

14 RS 0.631.242.04 15 RS 0.631.244.57 16 RS 0.631.24

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Cifra Tassa

10.3 Accordi di libero scambio: ordinanza del 23 maggio 201217 sul rilascio di prove dell’origine

10.31 Un emolumento è riscosso per: 10.311 l’esame preliminare dei certificati di circolazione delle merci

(CCM), fr. 40.–

10.312 l’esame posticipato, se la prova d’origine non è in ordine emolumento secondo la cifra 1 al minimo fr. 40.–

10.313 il rilascio posticipato di CCM fr. 40.– per CCM 10.314 la ripartizione di CCM fr. 25.– per ogni

nuovo CCM 10.315 il rilascio di duplicati di CCM fr. 25.–

per duplicato 10.4 Sistema generale di preferenze (SGP): ordinanza del 30

marzo 201118 sulle regole d’origine 10.41 Un emolumento è riscosso per: 10.411 il rilascio posticipato di CO fr. 40.– per CO 10.412 la ripartizione di CO fr. 25.– per ogni

nuovo mod. 10.413 il rilascio di duplicati fr. 25.–

per duplicato

11 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

11.1 Un emolumento è riscosso per: 11.11 il rilascio: 11.111 – (immediato) di prove del pagamento (quietanza TTPCP,

certificato TTPCP) all’uscita dalla Svizzera fr. 10.– per prova

11.112 – di duplicati di documenti in correlazione con la riscossione della TTPCP e della TFTP

fr. 20.– per documento

11.12 altre attività in correlazione con la riscossione della TTPCP o della TFTP per:

11.121 – la correzione di dichiarazioni e tassazioni a causa di dimenticanze della persona assoggettata al pagamento della tassa

emolumento secondo la cifra 1

11.122 – l’accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia di un conto TTPCP o di un conto doganale nella procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane

emolumento secondo la cifra 6

11.123 – il rilascio delle attestazioni di conformità da parte delle officine di montaggio

fr. 20. – per attestazione

11.13 le restituzioni emolumento secondo la cifra 8.13, tenuto conto della cifra 8.34

11.14 la riscossione posticipata della TFTP nel traffico di linea: onere supplementare a causa della presentazione in ritardo della dichiarazione

emolumento secondo la cifra 1

17 RS 632.411.3 18 RS 946.39

Emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane. O

13

631.035

Cifra Tassa

11.2 Nessun emolumento è riscosso per: 11.21 l’annullamento del documento del terminale di trattamento

all’entrata 11.22 la concessione di autorizzazioni straordinarie per l’utilizzazione

di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente 11.23 l’attestazione di passaggi del confine in caso di veicoli con libretto

di bordo 11.24 il rilascio e la sostituzione di carte chip 11.25 il rilascio di diffide in caso di mancata osservanza del termine

di dichiarazione o di pagamento 11.26 le restituzioni in correlazione con corse nel TCNA o per trasporti

di legname greggio 11.27 le restituzioni della TFTP per le corse all’estero e per i veicoli

noleggiati per l’Esercito o la protezione civile

12 Intervento dell’Amministrazione delle dogane in materia di proprietà intellettuale (legge sul diritto d’autore, sulle topogra- fie, sulla protezione dei marchi, sul design e sui brevetti)

12.1 Un emolumento è riscosso presso il richiedente di un interven- to per:

12.11 trattazione di domande d’intervento dell’Amministrazione delle dogane

secondo la cifra 1.1 almeno fr. 1500.–, al massimo fr. 3000.–

12.12 ogni rinnovo di domande d’intervento dell’Amministrazione delle dogane

secondo la cifra 1.1 almeno fr. 500.–, al massimo fr. 1500.–

12.13 estensione delle domande d’intervento a merci, topografie, mar- chi, design o invenzioni supplementari

secondo la cifra 1.1 almeno fr. 750.–, al massimo fr. 3000.–

12.14 ogni comunicazione al richiedente, incl. la ritenzione di invii sospetti

secondo la cifra 1.1 almeno fr. 50.–

12.15 proroga del termine per la ritenzione degli invii sospetti fr. 30.– per proroga

12.16 trattazione di una domanda di rifiuto della consegna di campioni fr. 100.– 12.17 prelievo e consegna, risp. invio di campioni al richiedente secondo la

cifra 1.1 almeno fr. 100.–

12.18 elaborazione e invio di immagini digitali al richiedente secondo la cifra 1.1 almeno fr. 50.–

12.19 organizzazione di ispezioni e partecipazione del personale delle dogane alle ispezioni

secondo la cifra 1.1 almeno fr. 100.–

12.20 trattazione di un rifiuto di procedere alla distruzione opposto dal depositante, dal detentore o dal proprietario fr. 100.–

Ordinamento generale delle dogane

14

631.035

Cifra Tassa

12.21 la distruzione di merce, risp. la sorveglianza della distruzione, incl. il prelievo di campioni come mezzi di prova

secondo la cifra 1.1 almeno fr. 50.–

12.22 l’accettazione di fideiussioni (garanzia) fr. 30.– per fideiussione

12.23 conservazione della merce ritenuta secondo la cifra 4.1

12.3 Un emolumento è riscosso presso il depositante, il detentore o il proprietario per:

12.31 campioni conservati oltre il termine di un anno secondo la cifra 4.1

12.4 Non è riscosso alcun emolumento per: 12.41 comunicazioni a titolari di un diritto senza domanda di intervento 12.42 l’accettazione di una dichiarazione di responsabilità