944.8Ordinanza che fissa il valore litigioso determinante nelle cause in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza sleale
del 7 marzo 2003 (Stato 25 marzo 2003)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 97 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto l’articolo 13 della legge federale del 19 dicembre 19862 contro la concorrenza sleale (LCSI),
ordina:
Art. 1 Procedura in materia di protezione dei consumatori
Per le controversie fino a un valore litigioso di 20 000 franchi e inerenti a contratti tra consumatori finali e fornitori i Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Il valore litigioso si determina secon- do l’importo della pretesa, indipendentemente dalle domande riconvenzionali.
Art. 2 Procedura in materia di concorrenza sleale
L’articolo 1 si applica per analogia alle controversie in materia di concorrenza sleale. La procedura s’applica anche alle controversie senza valore litigioso.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 dicembre 19873 che fissa il valore litigioso nei processi in materia di protezione dei consumatori è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003.
RU 2003 552 1 RS 101 2 RS 241 3 [RU 1988 232]
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944.8 Commercio
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