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Legge federale del 9 ottobre 1998 che modifica la legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d’invenzione

 Legge federale del 9 ottobre 1998 che modifica la legge sui brevetti d’invenzione

I

Legge federale sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Modifica del 9 ottobre 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 19981,

decreta:

La legge federale del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:

Modifica di un’espressione 1 Nell’articolo 4 la designazione “Istituto federale della proprietà in­ tellettuale” è sostituita da “Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)”. 2 Negli articoli 5 capoverso 1, 15 capoverso 1 lettera a, 19 capoverso 1, 24 capoverso 1, 25 capoverso 3, 27 capoverso 2, 46a capoverso 4 lettera a, 47 capoverso 1, 49 capoverso 1, 56 capoverso 2, 59 capover­ so 1, 59a capoverso 1, 60 capoverso 1, 63 capoverso 1, 63a capoverso 1, 64 capoverso 1, 65, 88, 99 capoverso 2, 110, 112 lettera b, 114 ca­ poverso 2, 117, 118, 120, 122 capoversi 1 e 2, 123, 130, 131 capo- verso 1, 132, 134, 135, 137, 138, 140f capoverso 2, 140g, 140i capo­ versi 1 lettera a e 3 nonché 140l capoverso 1, le designazioni «Istituto federale della proprietà intellettuale», rispettivamente «Ufficio fede­ rale della proprietà intellettuale», sono sostituite con «Istituto».

Art. 46a cpv. 1 1 Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall’Istituto può chiedere per scritto a quest’ultimo il proseguimento della procedura.

Art. 59c

Le decisioni dell’Istituto in materia di brevetti sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso della proprietà intellettuale (com­ missione di ricorso).

1 FF 1998 1187 2 RS 232.14

1999-4148 1363

Legge sui brevetti RU 1999

Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3 1 L’Istituto pubblica:

... 3 Il Consiglio federale determina l’organo di pubblicazione.

Art. 133 cpv. 1 1 Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente legge sono applicabili alla procedura dinanzi all’Istituto, che funge da ufficio ricevente.

Titolo che precede l’art. 140a

Titolo settimo: Certificati protettivi complementari Capo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali

Art. 140a 1 L’Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale.

A. Principio 2 Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

Art. 140c cpv. 2 e 3 2 Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto. 3 Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso pro­ dotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.

Art. 140k cpv. 1 lett. a 1 Il certificato è nullo se: a. è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli

140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1;

1364

Legge sui brevetti RU 1999

C. Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari I. Autorizzazione prima dell’entra­ ta in vigore

II. Brevetti estinti

Titolo che precede l’articolo 140n

Capo 2: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

Art. 140n 1 L’Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario. 2 Gli articoli 140a capoverso 2-140m sono applicabili per analogia.

Art. 146 1 Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19983 e per il quale l’autorizzazione di immissione in commercio conformemente all’articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985. 2 La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ot­ tobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

Art. 147 1 Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti, allo scadere della durata massima, tra l’8 febbraio 1997 e l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19984. 2 La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l’articolo 140e; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato. 3 La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’Istituto dichiara irricevibile la richiesta. 4 L’articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo compreso tra l’estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.

3 RU 1999 1363 4 RU 1999 1363

1365

II

Legge sui brevetti RU 1999

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1998 Consiglio nazionale, 9 ottobre 1998

Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 28 gennaio 19995. 2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1999.

31 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

FF 1998 3792

1366

5