I
Legge federale sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)
Modifica del 9 ottobre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 19981,
decreta:
La legge federale del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:
Modifica di un’espressione 1 Nell’articolo 4 la designazione “Istituto federale della proprietà in tellettuale” è sostituita da “Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)”. 2 Negli articoli 5 capoverso 1, 15 capoverso 1 lettera a, 19 capoverso 1, 24 capoverso 1, 25 capoverso 3, 27 capoverso 2, 46a capoverso 4 lettera a, 47 capoverso 1, 49 capoverso 1, 56 capoverso 2, 59 capover so 1, 59a capoverso 1, 60 capoverso 1, 63 capoverso 1, 63a capoverso 1, 64 capoverso 1, 65, 88, 99 capoverso 2, 110, 112 lettera b, 114 ca poverso 2, 117, 118, 120, 122 capoversi 1 e 2, 123, 130, 131 capo- verso 1, 132, 134, 135, 137, 138, 140f capoverso 2, 140g, 140i capo versi 1 lettera a e 3 nonché 140l capoverso 1, le designazioni «Istituto federale della proprietà intellettuale», rispettivamente «Ufficio fede rale della proprietà intellettuale», sono sostituite con «Istituto».
Art. 46a cpv. 1 1 Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall’Istituto può chiedere per scritto a quest’ultimo il proseguimento della procedura.
Art. 59c
Le decisioni dell’Istituto in materia di brevetti sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso della proprietà intellettuale (com missione di ricorso).
1 FF 1998 1187 2 RS 232.14
1999-4148 1363
Legge sui brevetti RU 1999
Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3 1 L’Istituto pubblica:
... 3 Il Consiglio federale determina l’organo di pubblicazione.
Art. 133 cpv. 1 1 Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente legge sono applicabili alla procedura dinanzi all’Istituto, che funge da ufficio ricevente.
Titolo che precede l’art. 140a
Titolo settimo: Certificati protettivi complementari Capo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali
Art. 140a 1 L’Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale.
A. Principio 2 Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.
Art. 140c cpv. 2 e 3 2 Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto. 3 Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso pro dotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.
Art. 140k cpv. 1 lett. a 1 Il certificato è nullo se: a. è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli
140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1;
1364
Legge sui brevetti RU 1999
C. Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari I. Autorizzazione prima dell’entra ta in vigore
II. Brevetti estinti
Titolo che precede l’articolo 140n
Capo 2: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari
Art. 140n 1 L’Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario. 2 Gli articoli 140a capoverso 2-140m sono applicabili per analogia.
Art. 146 1 Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19983 e per il quale l’autorizzazione di immissione in commercio conformemente all’articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985. 2 La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ot tobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’Istituto dichiara irricevibile la richiesta.
Art. 147 1 Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti, allo scadere della durata massima, tra l’8 febbraio 1997 e l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19984. 2 La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l’articolo 140e; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato. 3 La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’Istituto dichiara irricevibile la richiesta. 4 L’articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo compreso tra l’estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.
3 RU 1999 1363 4 RU 1999 1363
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II
Legge sui brevetti RU 1999
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1998 Consiglio nazionale, 9 ottobre 1998
Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 28 gennaio 19995. 2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1999.
31 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
FF 1998 3792
1366
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