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Costituzione della Repubblica Italiana

 Costituzione della Repubblica Italiana

1

Senato della Repubblica

Costituzione della

Repubblica Italiana

dicembre 2012 ­

A cura del Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, Ufficio delle informazioni parlamentari, dell’archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senato sono in vendita presso la Libreria del Senato – via della Maddalena 27, 00186 Roma e possono essere richieste anche per: – posta elettronica: libreria@senato.it – telefono: n. 0667062505 – fax: n. 0667063398

© 2009 Senato della Repubblica

TIPOGRAFIA DEL SENATO

II

I

II

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I N D I C E

Princı̀pi fondamentali (artt. 1-12) . . . . . . Pag. 8

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I – Rapporti civili (artt. 13-28). » 12

TITOLO II – Rapporti etico-sociali (artt. 29-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18

TITOLO III – Rapporti economici (artt. 35-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48-54) » 26

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I – Il Parlamento . . . . . . . . . . . . » 29

Sezione I – Le Camere (artt. 55-69) . » 29

Sezione II – La formazione delle leggi (artt. 70-82) . . . . . . . . . . . » 35

TITOLO II – Il Presidente della Repub­ blica (artt. 83-91) . . . . . . . . » 42

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I

4 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO III – Il Governo . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47

Sezione I – Il Consiglio dei ministri

Sezione II – La pubblica amministra-

Sezione III – Gli organi ausiliari (artt.

(artt. 92-96) . . . . . . . . . . . » 47

zione (artt. 97-98) . . . . . . » 49

99-100) . . . . . . . . . . . . . . . » 50

TITOLO IV – La Magistratura . . . . . . . . . . » 51

Sezione I – Ordinamento giurisdizio-

Sezione II – Norme sulla giurisdi­

nale (artt. 101-110) . . . . . » 51

zione (artt. 111-113) . . . . » 55

TITOLO V – Le Regioni, le Provincie, i Comuni (artt. 114-133) . . . . » 58

TITOLO VI – Garanzie costituzionali . . . . » 76

Sezione I – La Corte costituzionale

Sezione II – Revisione della Costitu­

(artt. 134-137) . . . . . . . . . » 76

zione. Leggi costituzio­ nali (artt. 138-139) . . . . . » 79

Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII) » 81

L’Assemblea Costituente, che approvò la Costitu­ zione entrata in vigore il 1º gennaio 1948, era stata eletta il 2 giugno 1946. Tale Assemblea era stata prevista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, convertito in legge per effetto della XV disposizione transitoria della Costituzione.

Col decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, venivano emanate le norme per la ele­ zione dei deputati all’Assemblea Costituente. Suc­ cessivamente il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, stabiliva il referendum po­ polare per la scelta della forma istituzionale dello Stato, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente (2 giugno 1946).

Nel citato decreto n. 151 del 1944 fu stabilito che l’Assemblea fosse sciolta di diritto il giorno dell’en­ trata in vigore della nuova Costituzione e comun­ que non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riu­ nione. Detto termine fu prorogato prima al 24 giu­ gno 1947 (L. cost. 21 febbraio 1947, n. 1) e succes­ sivamente non oltre il 31 dicembre 1947 (L. cost. 17 giugno 1947, n. 2).

6 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE (*) DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

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(*) Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 feb­ braio 1963, n. 2: «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costitu­ zione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3: «Modi­ ficazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Re­ gione Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2: «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio 1989, n. 1: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989); 4 novembre 1991, n. 1: «Modifica del­ l’articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (G.U. n. 262 dell’8 no­ vembre 1991); 6 marzo 1992, n. 1: «Revisione dell’articolo 79 della Co­ stituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3: «Modifica dell’articolo 68 della Costituzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993); 22 novembre 1999, n. 1: «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999); 23 novembre 1999, n. 2: «Inserimento dei prin­ cı̀pi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione» (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999); 17 gennaio 2000, n. 1: «Modifica all’arti­ colo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscri­ zione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani re­ sidenti all’estero» (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000); 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’e­ stero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001); 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001); 23 ottobre 2002, n. 1: «Legge costituzionale per la cessa­ zione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002); 30 maggio 2003, n. 1: «Modifica dell’articolo 51 della Costituzione» (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003); 2 ottobre 2007, n. 1: «Modifica dell’ar­ ticolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte» (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007); 20 aprile 2012, n. 1: «Introdu­ zione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).

—————————

NOTA. – I numeri riportati, nel testo normativo, fra parentesi quadra, in­ dicano gli articoli della Costituzione correlati.

8 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la XVIII disposizione finale della Costitu­ zione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel se­ guente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la eser­ cita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di lin­ gua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali.

9COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

È compito della Repubblica rimuovere gli osta­ coli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, im­ pediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori al­ l’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di­ ritto al lavoro e promuove le condizioni che ren­ dano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una atti­ vità o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentra­ mento amministrativo [118]; adegua i princı̀pi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del­ l’autonomia e del decentramento [114 e segg., IX].

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le mi­ noranze linguistiche [X].

10 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Latera­ nensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revi­ sione costituzionale [138].

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri sta­ tuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappre­ sentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cul­ tura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar­ tistico della Nazione.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale general­ mente riconosciute.

11COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La condizione giuridica dello straniero è rego­ lata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democrati­ che garantite dalla Costituzione italiana, ha di­ ritto d’asilo nel territorio della Repubblica, se- condo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [26] (1).

Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di of­ fesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con­ sente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordi­ namento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore ita­ liano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

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(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradi­ zione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).

12 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qual­ siasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116, 7] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [253].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indi­ cati tassativamente dalla legge, l’autorità di pub­ blica sicurezza può adottare provvedimenti prov­ visori, che devono essere comunicati entro qua­ rantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle per­ sone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [273].

La legge stabilisce i limiti massimi della carce­ razione preventiva.

13COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisi­ zioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [13, 1117].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sa­ nità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono invio­ labili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116] con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare libe­ ramente in qualsiasi parte del territorio nazio­ nale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ra­ gioni politiche [1201, XIII2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [354].

14 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacifica­ mente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pub­ blico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi libera­ mente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi poli­ tici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, indivi­ duale o associata, di farne propaganda e di eserci­ tarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono

15COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, ca­ pacità giuridica e ogni forma di attività [8, 19].

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autoriz­ zazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espres­ samente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indica­ zione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’au­ torità giudiziaria, il sequestro della stampa perio­ dica può essere eseguito da ufficiali di polizia giu­ diziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ven­ tiquattro ore successive, il sequestro s’intende re­ vocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia­ mento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spet­ tacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

16 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice natu­ rale precostituito per legge [102].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

17COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicu­ rezza se non nei casi previsti dalla legge [132].

Art. 26. (1)

L’estradizione del cittadino può essere consen­ tita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [104].

Art. 27. (2)

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [134].

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, se­

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(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradi­ zione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 («Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte») («Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2007).

18 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

condo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [972].

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza mo­ rale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimo­ nio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

19COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con partico­ lare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamen­ tale diritto dell’individuo e interesse della colletti­ vità, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’in­ segnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’i­ struzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve as­ sicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un

20 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclu­ sione di essi e per l’abilitazione all’esercizio pro­ fessionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed acca­ demie, hanno il diritto di darsi ordinamenti auto­ nomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno

otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,

hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per con­ corso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

21COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Promuove e favorisce gli accordi e le organizza­ zioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse gene­ rale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pro­ porzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a pa­ rità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [31]. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di la­ voro, il diritto alla parità di retribuzione.

22 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al manteni­ mento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educa­ zione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provve­ dono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Art. 39.

L’organizzazione sindacale è libera [18].

Ai sindacati non può essere imposto altro ob­ bligo se non la loro registrazione presso uffici lo­ cali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuri­ dica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

23COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità so­ ciale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43].

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni econo­ mici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [44, 472].

La proprietà privata può essere, nei casi preve­ duti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della suc­ cessione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

24 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropria­ zione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pub­ blici o a comunità di lavoratori o di utenti deter­ minate imprese o categorie di imprese, che si rife­ riscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà ter­ riera privata, fissa limiti alla sua estensione se- condo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità pro­ duttive; aiuta la piccola e la media proprietà [422, 3].

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni con­ trolli, il carattere e le finalità.

25COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo del­ l’artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produ­ zione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavo­ ratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e con­ trolla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

26 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48. (1)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [56, 58,

, 751, 3712 , 1382, XIII1]. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il

suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’e­

sercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e se- condo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza pe­ nale irrevocabile o nei casi di indegnità morale in­ dicati dalla legge [XII2, XIII1].

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi libe­ ramente in partiti per concorrere con metodo de­

————————

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 («Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero») (Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 2000).

27COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

mocratico a determinare la politica nazionale [18, 983, XII1].

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51. (1)

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso pos­ sono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i re­ quisiti stabiliti dalla legge [563, 582, 841, 973, 1044, 106, 1351, 2, 6]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli ita­ liani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del citta­ dino.

————————

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 («Modifica dell’articolo 51 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 134 del 12 giugno 2003).

28 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del citta­ dino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbli­ che in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività [1192].

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

29COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I. – Le Camere

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei de­ putati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune , 642, 3[632 ] dei membri delle due Camere nei

soli casi stabiliti dalla Costituzione [83, 902, 91, 1044, 1351, 7].

Art. 56. (1)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio uni­ versale e diretto.

————————

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli arti­ coli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e sena­ tori in rappresentanza degli italiani all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).

30 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, do­

dici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che

nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venti­

cinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,

fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla cir­

coscrizione Estero, si effettua dividendo il nu­

mero degli abitanti della Repubblica, quale risulta

dall’ultimo censimento generale della popola­

zione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi

in proporzione alla popolazione di ogni circoscri­

zione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti

resti.

Art. 57. (1)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regio­

nale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione

Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquin­

dici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

————————

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).

31COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nessuna Regione può avere un numero di sena­

tori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle

d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto

salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscri­

zione Estero, previa applicazione delle disposi­

zioni del precedente comma, si effettua in propor­

zione alla popolazione delle Regioni, quale risulta

dall’ultimo censimento generale, sulla base dei

quozienti interi e dei più alti resti [IV].

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e di­

retto dagli elettori che hanno superato il venticin­

quesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno

compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi

è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare se­

natori a vita cinque cittadini che hanno illustrato

la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,

scientifico, artistico e letterario.

32 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 60. (1)

La Camera dei deputati e il Senato della Repub­ blica sono eletti per cinque anni [88].

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo en­ tro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [873].

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [772].

Quando si riunisce in via straordinaria una Ca­ mera, è convocata di diritto anche l’altra.

————————

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).

33COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta co­ mune [552], il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riu­ nite [552] possono deliberare di adunarsi in se­ duta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Par­ lamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [641, 732, 791, 833, 902, 1381, 3].

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di sena­ tore [842, 1047, 1222, 1356].

34 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammis­ sione dei suoi componenti e delle cause soprag­ giunte di ineleggibilità e di incompatibilità [65].

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. (1)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o do­ miciliare, né può essere arrestato o altrimenti pri­ vato della libertà personale, o mantenuto in de­ tenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nel­ l’atto di commettere un delitto per il quale è pre­ visto l’arresto obbligatorio in flagranza.

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 («Modifica dell’articolo 68 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 256 del 30 ottobre 1993).

35COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Analoga autorizzazione è richiesta per sotto­ porre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunica­ zioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II. – La formazione delle leggi [117].

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettiva­ mente dalle due Camere.

Art. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo [874], a ciascun membro delle Camere ed agli or­ gani ed enti ai quali sia conferita da legge costitu­ zionale [993, 1212].

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, me­ diante la proposta, da parte di almeno cinquanta­ mila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Ca­ mera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Ca­

36 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

mera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbre­ viati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresı̀ stabilire in quali casi e forme l’e­ same e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, com­ poste in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Go­ verno o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento de­ termina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approva­ zione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costitu­ zionale [138] ed elettorale e per quelli di delega­ zione legislativa [76], di autorizzazione a ratifi­ care trattati internazionali [80], di approvazione di bilanci e consuntivi [81].

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione [74, 875, 1382].

37COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza [722], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promul­ gazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di pro­ mulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [872] chiedere una nuova delibera­ zione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare [876] per delibe­ rare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tribu­ tarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati interna­ zionali [80].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei de­ putati.

38 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggio­ ranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [724] al Governo se non con deter­ minazione di princı̀pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Ca­ mere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsa­ bilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la con­ versione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [612, 622].

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

39COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra [879] e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. (1)

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei com­ ponenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [752].

La legge che concede l’amnistia o l’indulto sta­ bilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [878] che sono di natura po­ litica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudi­ ziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [724, 752, V].

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, («Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992).

40 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 81. (1)

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le

spese del proprio bilancio, tenendo conto delle

fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo econo­

mico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al

fine di considerare gli effetti del ciclo economico

e, previa autorizzazione delle Camere adottata a

maggioranza assoluta dei rispettivi componenti,

al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri

provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bi­

lancio e il rendiconto consuntivo presentati dal

Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può es­

sere concesso se non per legge e per periodi non

superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme

fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equi­

librio tra le entrate e le spese dei bilanci e la so­

stenibilità del debito del complesso delle pubbli­

che amministrazioni sono stabiliti con legge ap­

provata a maggioranza assoluta dei componenti

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(1) Articolo cosı̀ sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co­ stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi­ nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).

41COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di ciascuna Camera, nel rispetto dei princı̀pi defi­ niti con legge costituzionale (1).

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su ma­ terie di pubblico interesse.

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(1) Si veda in proposito l’articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1:

«Art. 5.

1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disci­ plina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previ­ sioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finan­ ziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi del­ l’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’ar­ ticolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguar­ dare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pub­ blico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, con­ corre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo,

42 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispec­ chiare la proporzione dei vari gruppi. La Commis­ sione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parla­ mento in seduta comune dei suoi membri [552, 85].

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [852] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle

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dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali ine­ renti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresı̀:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane,

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricor­ rere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città me­ tropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti,

esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’effi­ cacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.».

43COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato [II].

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è in­ compatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono de­ terminati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Pre­ sidente della Camera dei deputati [632] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regio­ nali [832], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo en­ tro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [611]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

44 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [632] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [853].

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [741].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611].

Autorizza la presentazione alle Camere dei dise­ gni di legge di iniziativa del Governo [711].

Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana i de­ creti aventi valore di legge [76, 77] e i regola­ menti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 1382].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzio­ nari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].

45COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ha il comando delle Forze armate, presiede il

Consiglio supremo di difesa costituito secondo

la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato

dalle Camere [78].

Presiede il Consiglio superiore della magistra­

tura [1042].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro

Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola

di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei

mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano

in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della le­

gislatura (1).

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è

valido se non è controfirmato dai ministri propo­

nenti, che ne assumono la responsabilità.

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(1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 («Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 262 dell’8 novembre 1991).

46 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e

gli altri indicati dalla legge sono controfirmati an­

che dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsa­

bile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue fun­

zioni, tranne che per alto tradimento o per atten­

tato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parla­

mento in seduta comune [552], a maggioranza as­

soluta dei suoi membri [134, 1357] (1).

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assu­

mere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà

alla Repubblica e di osservanza della Costituzione

dinanzi al Parlamento in seduta comune [552].

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(1) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme inte­ grative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli arti­ coli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’arti­ colo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989), non­ ché il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d’accusa» (appro­ vato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giu­ gno 1989, e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. 3 lu­ glio 1989, n. 153).

47COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I. – Il Consiglio dei Ministri.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costi­ tuiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presi­ dente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Mini­ stri, prima di assumere le funzioni, prestano giu­ ramento nelle mani del Presidente della Repub­ blica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Ca­ mere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Go­ verno si presenta alle Camere per ottenerne la fi­ ducia.

48 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed ammini­ strativo, promuovendo e coordinando la attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all’ordinamento della Presi­ denza del Consiglio e determina il numero, le at­ tribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri [971].

Art. 96. (1)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Mi­ nistri, anche se cessati dalla carica, sono sottopo­ sti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa auto­

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(1) Articolo modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

49COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

rizzazione del Senato della Repubblica o della Ca­ mera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (1).

SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’e­ quilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (2).

I pubblici uffici sono organizzati secondo di­ sposizioni di legge [953], in modo che siano assi­ curati il buon andamento e l’imparzialità dell’am­ ministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le respon­ sabilità proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [511].

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

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(1) V. la legge costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata. (2) Comma cosı̀ premesso dalla legge costituzionale 20 aprile 2012,

n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co­ stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi­ nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).

50 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al di­ ritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero [49].

SEZIONE III. – Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del la­ voro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie pro­ duttive, in misura che tenga conto della loro im­ portanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Go­ verno per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa [711] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princı̀pi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato [1031] è organo di consu­ lenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti [1032] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e

51COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabi­ lite dalla legge, al controllo sulla gestione finan­ ziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [811].

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [1082].

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I. – Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da ma­ gistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [108].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [251]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni spe­ cializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI].

52 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La legge regola i casi e le forme della partecipa­ zione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato [1001] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministra­ zione degli interessi legittimi e, in particolari ma­ terie indicate dalla legge, anche dei diritti sogget­ tivi [241, 1118, 113, 1251].

La Corte dei conti [1002] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre spe­ cificate dalla legge [1133].

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati mili­ tari commessi da appartenenti alle Forze armate [1117, VI2].

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine auto­ nomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura [105, 1063, 1071] è presieduto dal Presidente della Re­ pubblica [8710].

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in

53COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

seduta comune [552] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i com­ ponenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleg­ gibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistra­ tura, secondo le norme dell’ordinamento giudizia­ rio, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferi­ menti, le promozioni e i provvedimenti discipli­ nari nei riguardi dei magistrati [106, 107].

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per con­ corso.

La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magi- strati onorari per tutte le funzioni attribuite a giu­ dici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,

54 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

professori ordinari di università in materie giuri­ diche e avvocati che abbiano quindici anni d’eser­ cizio e siano iscritti negli albi speciali per le giu­ risdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono es­ sere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a deci­ sione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuo­ vere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabi­ lite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordina­ mento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [VII1].

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [1003], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia [1022, 3].

55COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giu­ stizia [1072] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II. – Norme sulla giurisdizione.

Art. 111. (1)

La giurisdizione si attua mediante il giusto pro­ cesso regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragio­ nevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo ca­

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 («Inserimento dei princı̀pi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V. anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con modificazioni, del de­ creto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l’attua­ zione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo») (Gazz. Uff. n. 50 del 1º marzo 2000).

56 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

rico; disponga del tempo e delle condizioni neces­ sari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interro­ gare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogato­ rio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impie­ gata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto al- l’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per con­ senso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata con­ dotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono es­ sere motivati [132, 142, 152, 213].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [13], pronunciati dagli or­ gani giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [1373]. Si può derogare a tale norma sol­ tanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [1033, VI2].

57COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della

Corte dei conti il ricorso in Cassazione è am­

messo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

[1031, 2].

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare

l’azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è

sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei di­

ritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi

di giurisdizione ordinaria o amministrativa [241,

1031, 2, 1251].

Tale tutela giurisdizionale non può essere

esclusa o limitata a particolari mezzi di impugna­

zione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione

possono annullare gli atti della pubblica ammini­

strazione nei casi e con gli effetti previsti dalla

legge stessa.

58 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI (1)

Art. 114. (2)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [131] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princı̀pi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

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(1) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commis­ sione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costiuzione contenga di­ sposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni re­ gionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni speci­ ficamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede re­ ferente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

59COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 115. (1)

[Abrogato.]

Art. 116. (2)

Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Sici­ lia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Ao­ sta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condi­ zioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzio­ nale (3).

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(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(3) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 «Mo­ dificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»; D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approva­ zione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto spe­ ciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino- Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d’Aosta»; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposi­ zioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

60 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è co­ stituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di auto­ nomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel ri­ spetto dei princı̀pi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Co­ stituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordi­ namento comunitario e dagli obblighi interna­ zionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione eu­ ropea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

61COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati fi­ nanziari; tutela della concorrenza; sistema valuta­ rio; sistema tributario e contabile dello Stato; ar­ monizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (1);

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento euro­ peo;

g) ordinamento e organizzazione amministra­ tiva dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordina­ mento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

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(1) Lettera cosı̀ modificata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co­ stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi­ nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).

62 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informa­ tico dei dati dell’amministrazione statale, regio­ nale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tu­ tela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’auto­ nomia delle istituzioni scolastiche e con esclu­ sione della istruzione e della formazione profes­ sionale; professioni; ricerca scientifica e tecnolo­ gica e sostegno all’innovazione per i settori pro­ duttivi; tutela della salute; alimentazione; ordina­ mento sportivo; protezione civile; governo del ter­ ritorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di tra­ sporto e di navigazione; ordinamento della comu­ nicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pub­ blica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e orga­ nizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regio­ nale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concor­

63COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

rente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princı̀pi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (1).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in rife­ rimento ad ogni materia non espressamente riser­ vata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, par­ tecipano alle decisioni dirette alla formazione de­ gli atti normativi comunitari e provvedono all’at­ tuazione e all’esecuzione degli accordi internazio­ nali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Re­ gioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regola­ mentare in ordine alla disciplina dell’organizza­ zione e dello svolgimento delle funzioni loro attri­ buite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica

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(1) Comma cosı̀ modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co­ stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi­ nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).

64 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e promuovono la parità di accesso tra donne e uo­ mini alle cariche elettive [3].

La legge regionale ratifica le intese della Re­ gione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118. (1)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio uni­ tario, siano conferite a Province, Città metropoli­ tane, Regioni e Stato, sulla base dei princı̀pi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordina­ mento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’arti­ colo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

65COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cit­ tadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del princi­ pio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di en­ trata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei re­ lativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osser­ vanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (1).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [532] e secondo i princı̀pi di coordinamento della finanza pubblica e del si­ stema tributario. Dispongono di compartecipa­ zioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo pere­ quativo, senza vincoli di destinazione, per i terri­ tori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finan­

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(1) Comma cosı̀ modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co­ stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi­ nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).

66 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ziare integralmente le funzioni pubbliche loro at­ tribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coe­ sione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effet­ tivo esercizio dei diritti della persona, o per prov­ vedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determi­ nati Comuni, Province, Città metropolitane e Re­ gioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attri­ buito secondo i princı̀pi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebita­ mento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammor­ tamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio

`di bilancio. E esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (1).

Art. 120. (2)

La Regione non può istituire dazi di importa­ zione o esportazione o transito tra le Regioni,

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(1) Comma cosı̀ modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co­ stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi­ nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

67COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

né adottare provvedimenti che ostacolino in qual­ siasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [161], né limitare l’eserci­ zio del diritto al lavoro in qualunque parte del ter­ ritorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Re­ gioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolu­ mità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo ri­ chiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli es­ senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano eser­ citati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121. (1)

Sono organi della Regione: il Consiglio regio­ nale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legisla­ tive attribuite alla Regione [1171, 3, 4] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [751, 832,

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

68 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1225, 1232, 1262, 132, 1382] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [711].

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Re­ gione; dirige la politica della Giunta e ne è re­ sponsabile; promulga le leggi ed emana i regola­ menti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [1181], confor­ mandosi alle istruzioni del Governo della Repub­ blica.

Art. 122. (1)

Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [842, 1047, 1356] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale non­ ché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princı̀pi fonda­ mentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consi­ glio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parla­ mento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

69COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I consiglieri regionali non possono essere chia­ mati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presi­ dente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123. (1)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armo­ nia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princı̀pi fondamentali di organizza­ zione e funzionamento. Lo statuto regola l’eserci­ zio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Re­ gione e la pubblicazione delle leggi e dei regola­ menti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consi­ glio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due delibera­ zioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’appo­ sizione del visto da parte del Commissario del Go­ verno. Il Governo della Repubblica può promuo­ vere la questione di legittimità costituzionale sugli

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(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 otto­ bre 2001).

70 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Con­ siglio regionale. Lo statuto sottoposto a referen­ dum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consi­ glio delle autonomie locali, quale organo di con­ sultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124. (1)

[Abrogato.]

Art. 125. (2)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordina­ mento stabilito da legge della Repubblica. Pos­ sono istituirsi sezioni con sede diversa dal capo­ luogo della Regione.

————————

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

71COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 126. (1)

Con decreto motivato del Presidente della Re­

pubblica sono disposti lo scioglimento del Consi­

glio regionale e la rimozione del Presidente della

Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla

Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo sciogli­

mento e la rimozione possono altresı̀ essere di­

sposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il de­

creto è adottato sentita una Commissione di de­

putati e senatori costituita, per le questioni regio­

nali, nei modi stabiliti con legge della Repub­

blica (2).

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia

nei confronti del Presidente della Giunta me­

diante mozione motivata, sottoscritta da almeno

un quinto dei suoi componenti e approvata per

appello nominale a maggioranza assoluta dei

componenti. La mozione non può essere messa

in discussione prima di tre giorni dalla presenta­

zione.

————————

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

(2) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commis­ sione parlamentare per le questioni regionali.

2. (Omissis)» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].

72 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’approvazione della mozione di sfiducia nei

confronti del Presidente della Giunta eletto a suf­

fragio universale e diretto, nonché la rimozione,

l’impedimento permanente, la morte o le dimis­

sioni volontarie dello stesso comportano le dimis­

sioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle

dimissioni contestuali della maggioranza dei

componenti il Consiglio.

Art. 127. (1)

Il Governo, quando ritenga che una legge regio­

nale ecceda la competenza della Regione, può

promuovere la questione di legittimità costituzio­

nale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136]

entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un

atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra

Regione leda la sua sfera di competenza, può pro­

muovere la questione di legittimità costituzionale

dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro

sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o

dell’atto avente valore di legge.

————————

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

73COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 128. (1)

[Abrogato.]

Art. 129. (2)

[Abrogato.]

Art. 130. (3)

[Abrogato.]

Art. 131. (4)

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta [573, 832, 116];

————————

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(3) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(4) Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964).

74 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lombardia;

Trentino-Alto Adige [116];

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia [116, X];

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi [IV];

Molise [573, IV];

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia [116];

Sardegna [116].

Art. 132. (1)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consi­ gli regionali, disporre la fusione di Regioni esi­ stenti o la creazione di nuove Regioni con un mi­

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

75COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nimo di un milione d’abitanti, quando ne fac­

ciano richiesta tanti Consigli comunali che rap­

presentino almeno un terzo delle popolazioni in­

teressate, e la proposta sia approvata con referen­

dum dalla maggioranza delle popolazioni stesse

[XI].

Si può, con l’approvazione della maggioranza

delle popolazioni della Provincia o delle Province

interessate e del Comune o dei Comuni interessati

espressa mediante referendum e con legge della

Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire

che Provincie e Comuni, che ne facciano richie­

sta, siano staccati da una Regione ed aggregati

ad un’altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e

la istituzione di nuove Provincie nell’àmbito d’una

Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,

su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Re­

gione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate,

può con sue leggi istituire nel proprio territorio

nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni

e denominazioni.

76 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I. – La Corte costituzionale.

Art. 134. (1)

La Corte costituzionale giudica [VII2]:

sulle controversie relative alla legittimità co­

stituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza

di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni

[127];

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello

Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra

le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente

della Repubblica, a norma della Costituzione

[90].

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedi­ menti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. anche l’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzio­ nale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953).

77COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 135. (1)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in se­ duta comune [552] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nomi­ nati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono es­ sere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzio­ nale cessa dalla carica e dall’esercizio delle fun­ zioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che ri­

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967); nonché con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche de­ gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. inoltre l’articolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (il cui titolo è riportato nella nota 1, a pagina 74), come modificato dall’articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l’accusa».

78 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

mane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,

fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’uffi­

cio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile

con quello di membro del Parlamento, di un Con­

siglio regionale, con l’esercizio della professione

di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati

dalla legge [842].

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della

Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici ordi­

nari della Corte, sedici membri tratti a sorte da

un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggi­

bilità a senatore [582], che il Parlamento compila

ogni nove anni mediante elezione con le stesse

modalità stabilite per la nomina dei giudici

ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costitu­

zionale di una norma di legge o di atto avente

forza di legge [134], la norma cessa di avere effi­

cacia dal giorno successivo alla pubblicazione

della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comuni­

cata alle Camere ed ai Consigli regionali interes­

sati, affinché, ove lo ritengano necessario, provve­

dano nelle forme costituzionali.

79COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 137.

Una legge costituzionale (1) stabilisce le condi­ zioni, le forme, i termini di proponibilità dei giu­ dizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzio­ namento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II. – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Ca­ mera con due successive deliberazioni ad inter­ vallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di cia­ scuna Camera nella seconda votazione [724].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum po­ polare [876] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto

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(1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte co­ stituzionale») (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge costituzio­ nale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concer­ nenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953), suc­ cessivamente modificate con legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967).

80 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sot­ toposta a referendum non è promulgata [731, 875] se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

81COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribu­ zioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli re­ gionali, partecipano alla elezione soltanto i com­ ponenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Re­ pubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’As­ semblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Mini­ stri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa

quella all’Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta

della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non

inferiore a cinque anni in seguito a condanna

82 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresı̀ senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del di­ sciolto Senato che hanno fatto parte della Con­ sulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può ri­ nunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni poli­ tiche implica rinuncia al diritto di nomina a sena­ tore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il nu­ mero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell’articolo 80 della Costitu­ zione, per quanto concerne i trattati internazio­ nali che importano oneri alle finanze o modifica­ zioni di legge, ha effetto dalla data di convoca­ zione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,

83COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo mi­ litare in relazione all’articolo 111.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie in­ dicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vi- gore della Costituzione (1).

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono in­ dette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle

————————

(1) Disposizione transitoria modificata dall’articolo 7 della legge costi­ tuzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della Corte costituzio­ nale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono sog­ getti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

84 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a

quando non sia provveduto al riordinamento e

alla distribuzione delle funzioni amministrative

fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Co­

muni le funzioni che esercitano attualmente e le

altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio

alle Regioni di funzionari e dipendenti dello

Stato, anche delle amministrazioni centrali, che

sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per

la formazione dei loro uffici le Regioni devono,

tranne che in casi di necessità, trarre il proprio

personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vi-

gore della Costituzione, adegua le sue leggi alle

esigenze delle autonomie locali e alla competenza

legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui al-

l’articolo 116, si applicano provvisoriamente le

norme generali del Titolo V della parte seconda,

ferma restando la tutela delle minoranze linguisti­

che in conformità con l’articolo 6.

85COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

XI.

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzio­ nali, formare altre Regioni, a modificazione dell’e­ lenco di cui all’articolo 131, anche senza il con­ corso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’ob­ bligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni tempora­ nee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. (2)

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pub­ blici né cariche elettive.

————————

(1) L’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, sta­ bilisce che:

«Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».

(2) L’articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 («Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione», Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:

«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di en­ trata in vigore della presente legge costituzionale».

86 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro di­ scendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasfe­ rimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 otto­ bre 1922, valgono come parte del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogo­ tenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordina­ mento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costi­ tuzione si procede alla revisione e al coordina­ mento con essa delle precedenti leggi costituzio­

87COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Ca­ mere, l’Assemblea Costituente può essere convo­ cata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli arti­ coli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti re­ stano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emenda­ menti.

I deputati possono presentare al Governo inter­ rogazioni con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al se- condo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Go­ verno o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni

88 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1º gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repub­ blica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne co­ gnizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osser­ vata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addı̀ 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

Il Presidente Il Presidente dell’Assemblea Costituente del Consiglio dei ministri

UMBERTO TERRACINI ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli

GIUSEPPE GRASSI