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Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140 recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale



DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 140

Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di

proprieta' intellettuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'

intellettuale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli

articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della delega al

Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli

elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le

direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata

direttiva 2004/48/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,

recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi

al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed

esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere

letterarie e artistiche;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'

culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della

proprieta' letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante

riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma

degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in

particolare l'articolo 7, relativo alla Societa' italiana autori ed

editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul

diritto d'autore;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante

attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti

giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato

interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il Codice della proprieta' industriale di cui al decreto

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante

approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile

1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei

Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle attivita'

produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il

Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle

finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633

del Capo VII-bis e dell'articolo 99-bis

1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo

VII e' inserito il seguente:

«Capo VII-bis - Titolarita' dei diritti connessi - Art. 99-bis. -

1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova

contraria, chi, nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei

materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione,

esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal

seguente:

«Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un

diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di

questa legge oppure intende impedire la continuazione o la

ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore

della violazione che di un intermediario i cui servizi sono

utilizzati per tale violazione puo' agire in giudizio per ottenere

che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della

violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una

somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente

constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo

9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle

disposizioni del codice di procedura civile.».

Art. 3

Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge

22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 e' inserito il

seguente:

«Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi

dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle

proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o

informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,

essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che

richieda le informazioni alla coniroparte. Puo' ottenere altresi',

che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per

l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e

distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione

dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice

puo' anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della

documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in

possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,

adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni

riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti

danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».

Art. 4

Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-bis e' inserito

il seguente:

«Art. 156-ter. - 1. L'autorita' giudiziaria sia nei giudizi

cautelari che di merito puo' ordinare, su istanza giustificata e

proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni

sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione

di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte

dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione

di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare

servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi

utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)

come persona implicata nella produzione, fabbricazione o

distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro

comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei

distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei

prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,

nonche' informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate,

consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o

servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei

soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle

persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve

essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di

cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'

rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che

ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge

l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,

del codice di procedura civile.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal

seguente:

«Art. 158. - 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di

utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per

ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore

della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui

risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le

disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il

lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056,

secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili

realizzati in violazione del diritto. Il giudice puo' altresi'

liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno

dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti,

qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare

l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresi' dovuti i danni non patrimoniali ai sensi

dell'articolo 2059 del codice civile.».

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal

seguente:

«Art. 159. - 1. La rimozione o la distruzione prevista

nell'articolo 158 non puo' avere per oggetto che gli esemplari o

copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi

impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono

prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1

sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione

legittima da parte dell'autore della violazione, puo' essere disposto

dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilita'

di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a

garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di

cui al comma 1 puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o

diffusione, l'interessato puo' chiedere, a sue spese, la separazione

di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si

chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico

o scientifico, il giudice ne puo' ordinare di ufficio il deposito in

un pubblico museo.

5. Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie

e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per

un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non

colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona

fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve

essere proporzionata alla gravita' della violazione e tenere conto

degli interessi dei terzi.».

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941, e successive

modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 161. - 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste

negli articoli precedenti, nonche' della salvaguardia delle prove

relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorita'

giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il

sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di

utilizzazione; puo' inoltre farsi ricorso ai procedimenti

d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano

dal contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita'

o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i

coautori.

3. L'Autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi

particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore

dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette

in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali

copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso

unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o

l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un

programma per elaboratore.».

Art. 8

Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162 e' inserito il

seguente:

«Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento

cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono

iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato

entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di

calendario, qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia

dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua

comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio

di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si

estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai

provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice

di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad

anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi

ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.».

Art. 9

Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-bis e' inserito

il seguente:

«Art. 162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza

di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del

danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre ai sensi dell'articolo

671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni

mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla

concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco

dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di

violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorita' giudiziaria

puo' disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie,

finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti

informazioni.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e successive

modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare

di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia

disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita', ivi comprese quelle

costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca

violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di

procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941, l'alinea e'

sostituita dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e

nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato

nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:».

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal

seguente:

«Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti

da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;

b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei

diritti.».

Art. 13.

Inserimento dell'articolo 171-octies-1

nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-octies e'

inserito il seguente:

«Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato

motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo

156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con

le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della

meta'.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 121 del

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 121 del Codice della proprieta' industriale, di cui

al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice

ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di

violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria

di cui all'articolo 114, il giudice puo' anche disporre, su richiesta

di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e

commerciale che si trovi in possesso della controparte.».

Art. 15

Introduzione dell'articolo 121-bis nel

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 e' inserito

il seguente:

«Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1. L'Autorita' giudiziaria

sia nei giudizi cautelari che di merito puo' ordinare, su istanza

giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite

informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di

prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente

legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona

che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione

di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare

servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi

utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)

come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o

distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro

comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei

distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei

prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,

nonche' informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate,

consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o

servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei

soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle

persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve

essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di

cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'

rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che

ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge

l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,

del codice di procedura civile.».

Art. 16

Modifiche all'articolo 124 del

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 124 del Codice della proprieta' industriale, di cui

al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure correttive e

sanzioni civili»;

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con la sentenza che

accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono

essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e

dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di

ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di

chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilita'.

L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono

essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del

giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di

proprieta' industriale.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con la sentenza che

accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale puo'

essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la

violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese

dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione

della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento

dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio

all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei

diritti di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata

modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal

giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il

loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita' di

reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del

rispetto del diritto.»;

d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto

della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e le

sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.».

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 125 del

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. L'articolo 125 del Codice della proprieta' industriale, di cui

al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' sostituito dal seguente:

«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti

dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al

danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223,

1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti

pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il

mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici

realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati,

elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato

al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne

la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti

della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il

lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a

quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto

pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto

leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo' chiedere la

restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in

alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui

essi eccedono tale risarcimento.».

Art. 18

Modifiche all'articolo 127 del

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 127 del Codice della proprieta' industriale, di cui

al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il

seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di

rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis

ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene

previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».

Art. 19

Modifiche all'articolo 131 del

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 131 del Codice della proprieta' industriale, di cui

al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un

diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che sia disposta

l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del

proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in

particolare puo' chiedere che siano disposti l'inibitoria della

fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti

violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle

medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia

comunque la disponibilita', secondo le norme del codice di procedura

civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine

di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi

presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per

violare un diritto di proprieta' industriale.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Se il

giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il

termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito,

quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni

lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi

rappresentino un periodo piu' lungo. Il temine decorre dalla

pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla

sua comunicazione.

1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine

perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio

si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai

provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice

di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad

anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi

ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.».

Art. 20

Introduzione dell'articolo 144-bis nel

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 144 del Codice della proprieta' industriale, di

cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' inserito il seguente:

«Art. 144-bis (Sequestro conservativo). - 1. Quando la parte lesa

faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il

soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria

puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura

civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del

preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti

bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile

ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria puo'

disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria

o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti

informazioni.».

Art. 21

Introduzione dell'articolo 85-bis nel testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 e' inserito

il seguente:

«Art. 85-bis. - 1. E' vietato introdurre, installare o comunque

utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo,

dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la

riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto

audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere

dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico

spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma

mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la

rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben

visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di

autore, in conformita' alle leggi speciali che regolamentano la

materia.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 16 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche

comunitarie

Buttiglione, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

Scajola, Ministro delle attivita'

produttive

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro del-l'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli