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Decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 205 recante modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore

 Decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 205 Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 205

Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in

materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Entrata in vigore: 9/5/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante

attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio

1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;

Considerata la necessita' di emanare disposizioni correttive degli

articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22

febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione

economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione

europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e

giustizia e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64­ter della legge 22

aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto

legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente: "Le

clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del

comma 2 sono nulle.".

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

­ L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo determinato e per oggetti definiti.

­ L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente

della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di

emanare i decreti aventi il valore di legge e i

regolamenti.

­ Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca attuazione

della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica

dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo

IV del titolo I della predetta legge la sezione VI

(articoli 64­bis, 64­ter e 64­quater), recante norme sui

programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art.

64­bis (per il testo degli articoli 64­ter e 64­quater si

veda in nota all'art. 1 e 2):

"Art. 64­bis. ­ 1. Fatte salve le disposizioni dei

successivi articoli 64­ter e 64­quater, i diritti esclusivi

conferiti dalla presente legge sui programmi per

elaboratore comprendono il diritto di effettuare o

autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o

parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo

o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali

il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la

trasmissione o la memorizzazione del programma per

elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali

operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare

dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e

ogni altra modificazione del programma per elaboratore,

nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza

pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,

compresa la locazione, del programma per elaboratore

originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una

copia del programma nella Comunita' economica europea da

parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,

esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia

all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di

controllare l'ulteriore locazione del programma o di una

copia dello stesso".

­ L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all'art.

161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3).

­ L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171­bis

alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4).

­ La direttiva 91/250/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 122

del 17 maggio 1991.

­ La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni

per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per

il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il Governo puo' emanare disposizioni integrative e

correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e

4".

­ L'art. 6, comma 1, di detta legge cosi' recita: "1. La

disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche

ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe

conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428,

e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e

successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 64­quater della legge 22 aprile 1941, n.

633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29

dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente:

" 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e

2 sono nulle.".

Art. 3.

1. Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n.

633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29

dicembre 1992, n. 518, la parola: "esclusione", e' sostituita dalla

seguente: "elusione".

Art. 4.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171­bis della legge 22

aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto

legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L.

6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a

lire 10.000.000.".

2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171­bis della legge 22

aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto

legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono

sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro

ARCELLI, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

incaricato per il coordinamento

delle politiche della Unione

europea

AGNELLI, Ministro degli affari

esteri

CAIANIELLO, Ministro di grazia e

giustizia

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO