DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 205
Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in
materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
Entrata in vigore: 9/5/1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante
attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio
1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;
Considerata la necessita' di emanare disposizioni correttive degli
articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente: "Le
clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del
comma 2 sono nulle.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo determinato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi il valore di legge e i
regolamenti.
Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca attuazione
della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo
IV del titolo I della predetta legge la sezione VI
(articoli 64bis, 64ter e 64quater), recante norme sui
programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art.
64bis (per il testo degli articoli 64ter e 64quater si
veda in nota all'art. 1 e 2):
"Art. 64bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei
successivi articoli 64ter e 64quater, i diritti esclusivi
conferiti dalla presente legge sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di effettuare o
autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o
parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo
o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali
il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e
ogni altra modificazione del programma per elaboratore,
nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza
pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una
copia del programma nella Comunita' economica europea da
parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di
controllare l'ulteriore locazione del programma o di una
copia dello stesso".
L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all'art.
161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3).
L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171bis
alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4).
La direttiva 91/250/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 122
del 17 maggio 1991.
La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo puo' emanare disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e
4".
L'art. 6, comma 1, di detta legge cosi' recita: "1. La
disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche
ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe
conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428,
e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e
successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'art. 64quater della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente:
" 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e
2 sono nulle.".
Art. 3.
1. Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, la parola: "esclusione", e' sostituita dalla
seguente: "elusione".
Art. 4.
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L.
6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a
lire 10.000.000.".
2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono
sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche della Unione
europea
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO