À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Suisse

CH436

Retour

Ordinanza del 2 dicembre 2016 che modifica l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione

 Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

2016-2576 4837

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione

(Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 1

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo primo: Rapporti con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Art. 1 cpv. 1

1 L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrati- vi derivanti dalla legge.

Art. 2 Data di presentazione degli invii postali

Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI.

Art. 4 cpv. 1

1 Le istanze inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.

1 RS 232.141

O sui brevetti RU 2016

4838

Art. 5 cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo francese

2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire confor- memente al capoverso 1.

Art. 6–8

Abrogati

Art. 8a

1 Se un depositante o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta.

2 È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all’articolo 93 la persona autoriz- zata dal depositante o dal titolare del brevetto a presentare a suo nome tutte le di- chiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla legge o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicita- mente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.

Art. 10 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che corri- sponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno dell’ultimo mese.

Art. 11–13

Abrogati

Art. 14 cpv. 1 lett. k e l nonché 2

1 È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta dei termini:

k. per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 6 cpv. 2 dell’O dell’IPI del 14 giugno 20162 sulle tasse, OTa-IPI);

l. Abrogata

2 Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, la richiesta di proseguimento della procedura è respinta.

2 RS 232.148

O sui brevetti RU 2016

4839

Art. 17 Ordinanza sulle tasse

L’importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nella OTa-IPI3.

Art. 18d Richiamo di pagamento

L’IPI attira l’attenzione del depositante o del titolare del brevetto sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell’inosservanza di detto termine. A domanda del depositante o del titolare del brevetto, l’IPI può, in alternativa, indirizzare avvisi a terzi che effettuano regolar- mente i pagamenti per conto del depositante o del titolare del brevetto. All’estero non viene spedito alcun avviso.

Art. 19 Cancellazione del brevetto

La cancellazione di un brevetto è esente da tasse.

Art. 20 cpv. 2

2 Se un brevetto per il quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro, la tassa annuale è rimborsata.

Art. 23 cpv. 2

2 Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato

Art. 34 cpv. 1

1 La menzione dell’inventore deve essere fatta in un documento separato contenente il suo nome, cognome e domicilio.

Art. 40 cpv. 2

Abrogato

Art. 43 cpv. 1

1 In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità.

3 RS 232.148

O sui brevetti RU 2016

4840

Art. 46a cpv. 1 e 3, primo periodo

1 Se dall’esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano almeno le condizioni dell’articolo 46 capoverso 1 lettere a e c, all’occorrenza in relazione con l’articolo 46 capoverso 3, l’IPI non entra nel merito della domanda.

3 Se dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 2 non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 46, l’IPI non entra nel merito della domanda. …

Art. 48c cpv. 3 e 4

3 In caso di inosservanza del termine per la presentazione dell’estratto, la domanda di brevetto è respinta.

4 Abrogato

Art. 48d

Se il depositante non ha menzionato un inventore, l’IPI invita il depositante a pre- sentare la menzione dell’inventore entro il termine di cui all’articolo 35.

Art. 49 cpv. 1

1 Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito, l’IPI lo invita a pagarla entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni neces- sarie per contattarlo.

Art. 50 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c

1 Durante l’esame degli atti tecnici l’IPI verifica se:

c. è stata rispettata la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3–11, e art. 28).

Art. 52 cpv. 1

1 L’IPI invita il depositante a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimedia- re, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati tempe- stivamente. Se il depositante non dà seguito all’invito, il diritto di priorità si estin- gue.

Art. 53 cpv. 2

2 Se la tassa di ricerca non è stata pagata al momento della richiesta, il depositante deve pagarla entro due mesi dal relativo invito dell’IPI o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questa scade prima. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca e della tassa di deposito.

O sui brevetti RU 2016

4841

Art. 57 cpv. 2

2 Esso comunica al depositante che se il rapporto deve coprire le altre invenzioni, una tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione. Assegna al deposi- tante un termine di un mese per il pagamento della tassa.

Art. 58 cpv. 2

2 Su domanda dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), l’IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 60c, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) nonché lett. d ed e

L’IPI non pubblica il fascicolo della domanda:

d. se si tratta di una domanda risultante dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo e la domanda di brevetto europeo è già stata pubblicata;

e. se la domanda di brevetto è stata divisa secondo l’articolo 57 della legge.

Art. 63 cpv. 1 e 3

1 Il depositante può inoltrare domanda affinché l’esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. Fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, una tale domanda può essere presentata solo se sono soddisfatte le condi- zioni formali di cui agli articoli 46–52.

3 La domanda di brevetto è pubblicata prima della scadenza del termine di priorità secondo l’articolo 17 della legge solo su richiesta del depositante.

Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva

1 L’opposizione deve essere presentata per scritto entro nove mesi dalla pubblica- zione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, e deve contenere:

Art. 79

Abrogato

Art. 90 cpv. 2bis, 4 e 8

2bis Su domanda dell’UEB, l’IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica già prima della data di cui al capoverso 1 (art. 58 cpv. 2).

4 e 8 Abrogati

Art. 94 cpv. 1 lett. q

1 I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti:

q. le procedure di opposizione in corso.

O sui brevetti RU 2016

4842

Art. 95 cpv. 2

2 L’IPI allestisce estratti del registro dei brevetti.

Art. 96 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 della legge) è incondi- zionata.

Art. 105 cpv. 1bis

1bis La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del brevetto o dal titolare della licenza.

Art. 107a Rettifiche

1 Su domanda del titolare del brevetto, le registrazioni errate sono rettificate senza indugio.

2 Se l’errore è imputabile a una svista dell’IPI, la rettifica avviene d’ufficio.

Art. 115 cpv. 3

3 Le tasse percepite in virtù della Convenzione del 5 ottobre 19734 sul brevetto europeo devono essere pagate direttamente all’UEB.

Art. 117 cpv. 2

2 L’IPI registra le indicazioni nella lingua della procedura dell’UEB; se questa è l’inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.

Art. 118 cpv. 1, frase introduttiva

1 Se una domanda di brevetto europeo è trasformata in domanda di brevetto svizze- ro, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi entro i quali deve:

Art. 119 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 125a cpv. 1

1 Se è richiesto l’inoltro di una traduzione giusta l’articolo 138 lettera d della legge, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare internazionale entro un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazionale.

4 RS 0.232.142.2

O sui brevetti RU 2016

4843

Art. 126 cpv. 2

2 La richiesta deve essere inoltrata all’IPI entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L’ammontare della tassa è fissato dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, a meno che l’OTa-IPI non disponga diversamente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O sui brevetti RU 2016

4844