关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

瑞士

CH436

返回

Ordinanza del 2 dicembre 2016 che modifica l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione

 Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

2016-2576 4837

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione

(Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 1

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo primo: Rapporti con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Art. 1 cpv. 1

1 L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrati- vi derivanti dalla legge.

Art. 2 Data di presentazione degli invii postali

Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI.

Art. 4 cpv. 1

1 Le istanze inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.

1 RS 232.141

O sui brevetti RU 2016

4838

Art. 5 cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo francese

2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire confor- memente al capoverso 1.

Art. 6–8

Abrogati

Art. 8a

1 Se un depositante o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta.

2 È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all’articolo 93 la persona autoriz- zata dal depositante o dal titolare del brevetto a presentare a suo nome tutte le di- chiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla legge o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicita- mente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.

Art. 10 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che corri- sponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno dell’ultimo mese.

Art. 11–13

Abrogati

Art. 14 cpv. 1 lett. k e l nonché 2

1 È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta dei termini:

k. per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 6 cpv. 2 dell’O dell’IPI del 14 giugno 20162 sulle tasse, OTa-IPI);

l. Abrogata

2 Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, la richiesta di proseguimento della procedura è respinta.

2 RS 232.148

O sui brevetti RU 2016

4839

Art. 17 Ordinanza sulle tasse

L’importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nella OTa-IPI3.

Art. 18d Richiamo di pagamento

L’IPI attira l’attenzione del depositante o del titolare del brevetto sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell’inosservanza di detto termine. A domanda del depositante o del titolare del brevetto, l’IPI può, in alternativa, indirizzare avvisi a terzi che effettuano regolar- mente i pagamenti per conto del depositante o del titolare del brevetto. All’estero non viene spedito alcun avviso.

Art. 19 Cancellazione del brevetto

La cancellazione di un brevetto è esente da tasse.

Art. 20 cpv. 2

2 Se un brevetto per il quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro, la tassa annuale è rimborsata.

Art. 23 cpv. 2

2 Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato

Art. 34 cpv. 1

1 La menzione dell’inventore deve essere fatta in un documento separato contenente il suo nome, cognome e domicilio.

Art. 40 cpv. 2

Abrogato

Art. 43 cpv. 1

1 In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità.

3 RS 232.148

O sui brevetti RU 2016

4840

Art. 46a cpv. 1 e 3, primo periodo

1 Se dall’esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano almeno le condizioni dell’articolo 46 capoverso 1 lettere a e c, all’occorrenza in relazione con l’articolo 46 capoverso 3, l’IPI non entra nel merito della domanda.

3 Se dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 2 non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 46, l’IPI non entra nel merito della domanda. …

Art. 48c cpv. 3 e 4

3 In caso di inosservanza del termine per la presentazione dell’estratto, la domanda di brevetto è respinta.

4 Abrogato

Art. 48d

Se il depositante non ha menzionato un inventore, l’IPI invita il depositante a pre- sentare la menzione dell’inventore entro il termine di cui all’articolo 35.

Art. 49 cpv. 1

1 Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito, l’IPI lo invita a pagarla entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni neces- sarie per contattarlo.

Art. 50 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c

1 Durante l’esame degli atti tecnici l’IPI verifica se:

c. è stata rispettata la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3–11, e art. 28).

Art. 52 cpv. 1

1 L’IPI invita il depositante a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimedia- re, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati tempe- stivamente. Se il depositante non dà seguito all’invito, il diritto di priorità si estin- gue.

Art. 53 cpv. 2

2 Se la tassa di ricerca non è stata pagata al momento della richiesta, il depositante deve pagarla entro due mesi dal relativo invito dell’IPI o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questa scade prima. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca e della tassa di deposito.

O sui brevetti RU 2016

4841

Art. 57 cpv. 2

2 Esso comunica al depositante che se il rapporto deve coprire le altre invenzioni, una tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione. Assegna al deposi- tante un termine di un mese per il pagamento della tassa.

Art. 58 cpv. 2

2 Su domanda dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), l’IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 60c, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) nonché lett. d ed e

L’IPI non pubblica il fascicolo della domanda:

d. se si tratta di una domanda risultante dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo e la domanda di brevetto europeo è già stata pubblicata;

e. se la domanda di brevetto è stata divisa secondo l’articolo 57 della legge.

Art. 63 cpv. 1 e 3

1 Il depositante può inoltrare domanda affinché l’esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. Fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, una tale domanda può essere presentata solo se sono soddisfatte le condi- zioni formali di cui agli articoli 46–52.

3 La domanda di brevetto è pubblicata prima della scadenza del termine di priorità secondo l’articolo 17 della legge solo su richiesta del depositante.

Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva

1 L’opposizione deve essere presentata per scritto entro nove mesi dalla pubblica- zione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, e deve contenere:

Art. 79

Abrogato

Art. 90 cpv. 2bis, 4 e 8

2bis Su domanda dell’UEB, l’IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica già prima della data di cui al capoverso 1 (art. 58 cpv. 2).

4 e 8 Abrogati

Art. 94 cpv. 1 lett. q

1 I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti:

q. le procedure di opposizione in corso.

O sui brevetti RU 2016

4842

Art. 95 cpv. 2

2 L’IPI allestisce estratti del registro dei brevetti.

Art. 96 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 della legge) è incondi- zionata.

Art. 105 cpv. 1bis

1bis La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del brevetto o dal titolare della licenza.

Art. 107a Rettifiche

1 Su domanda del titolare del brevetto, le registrazioni errate sono rettificate senza indugio.

2 Se l’errore è imputabile a una svista dell’IPI, la rettifica avviene d’ufficio.

Art. 115 cpv. 3

3 Le tasse percepite in virtù della Convenzione del 5 ottobre 19734 sul brevetto europeo devono essere pagate direttamente all’UEB.

Art. 117 cpv. 2

2 L’IPI registra le indicazioni nella lingua della procedura dell’UEB; se questa è l’inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.

Art. 118 cpv. 1, frase introduttiva

1 Se una domanda di brevetto europeo è trasformata in domanda di brevetto svizze- ro, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi entro i quali deve:

Art. 119 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 125a cpv. 1

1 Se è richiesto l’inoltro di una traduzione giusta l’articolo 138 lettera d della legge, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare internazionale entro un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazionale.

4 RS 0.232.142.2

O sui brevetti RU 2016

4843

Art. 126 cpv. 2

2 La richiesta deve essere inoltrata all’IPI entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L’ammontare della tassa è fissato dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, a meno che l’OTa-IPI non disponga diversamente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O sui brevetti RU 2016

4844