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Ordinanza del 30 dicembre 1958 concernente la legge sulla responsabilità (stato 5 dicembre 2006)

 Ordinanza del 30 dicembre 1958 concernente la legge sulla responsabilità (Stato 5 dicembre 2006)

170.321Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità1

del 30 dicembre 1958 (Stato 5 dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 della legge federale del 14 marzo 19582 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge»); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,4

ordina:

I. Responsabilità per danni

Art. 1 1 Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze5. 2 Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti. 3 Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all’organo competente le doman- de che non ha facoltà di trattare.

Art. 26 1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l’organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.7

RU 1958 1498 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986

(RU 1986 354). 2 RS 170.32 3 RS 611.010 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986

(RU 1986 354). 5 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 6 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni

possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2847).

1

170.321 Autorità federali

2 L’Amministrazione federale delle dogane è competente per le decisioni della sua sfera d’attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi. 3 Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.8

Art. 3 1 Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di ripa- razione risultanti dall’attività ufficiale delle persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv. 2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione.9 1bis Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa.10. 2 Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il ter- mine perentorio per promuovere un’azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv. 3 della legge).

Art. 411

L’autorità competente secondo gli articoli 2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.

8 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2847). Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

9 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

10 Introdotto dal n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

2

O sulla responsabilità 170.321

Art. 512 1 L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 200013 sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla respon- sabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipar- timento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).14 2 La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.15 3 L’autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell’articolo 1 capo- verso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell’azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confedera- zione ai sensi dell’articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell’articolo 7 della legge. 4 L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indica- zione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.16

Art. 6 1 Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle proce- dure d’innanzi al Tribunale federale giusta l’articolo 10 capoverso 2 della legge.17 2 In casi speciali e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confede- razione può essere rappresentata da un’altra autorità.18

193 ...

12 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

13 RS 172.220.1 14 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della

Confederazione e i loro conducenti (RS 514.31). 15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di

ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

16 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 3 lug. 2001 concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

17 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

19 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2847).

3

170.321 Autorità federali

II. La responsabilità penale

Art. 720 1 Il Ministero pubblico della Confederazione è competente per autorizzare il perse- guimento penale di funzionari federali (art. 15 della legge).21 Prima di decidere, quest’ultimo richiede il parere della direzione dell’ufficio o della relativa autorità superiore. Il Ministero pubblico della Confederazione presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia se:

a. e b. ...22

c. l’inchiesta dev’essere svolta dal Ministero pubblico della Confederazione; d. l’autorizzazione dev’essere negata; e. ...23

2 Quando, in virtù dell’articolo 105 della legge federale del 15 giugno 193424 sulla procedura penale, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell’impie- gato per un delitto politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.

Art. 7a25

Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l’articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l’ammontare, è applicabile per analogia l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 196926 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

20 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 3 lug. 2001 concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

21 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

22 Abrogate dal n. 1 dell’all. all’O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

23 Abrogata dal n. 1 dell’all. all’O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

24 RS 312.0 25 Introdotto dal n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354). 26 RS 172.041.0

4

O sulla responsabilità 170.321

III. Disposizioni finali

Art. 8 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959. 2 A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:

a. gli articoli 21, 23 capoverso 3, e 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 26 set- tembre 195227 sui rapporti di servizio dei funzionari dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I);

b. gli articoli 17, 18 capoverso 3, e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 set- tembre 195228 sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II);

c. gli articoli 28, 29, 32 capoverso 2, e 41 dell’ordinanza del 26 settembre 195229 sui rapporti di servizio degli impiegati dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati);

d. gli articoli 29, 30, 33 capoverso 2, e 42 dell’ordinanza del 28 dicembre 195030 sui rapporti di servizio degli operai dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).

27 [RU 1952 677 838, 1956 842, 1958 251. RU 1959 1137 art. 83 cpv. 1] 28 [RU 1952 716 838, 1956 845, 1958 252, 1959 1183] 29 [RU 1952 745 838, 1955 1029, 1956 848, 1958 253. RU 1959 1217 art. 84 cpv. 1] 30 [RU 1950 II 1567, 1952 785, 1954 326, 1956 851. RU 1959 1265 art. 89 cpv. 1]

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170.321 Autorità federali

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