عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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Ordinanza del 30 dicembre 1958 concernente la legge sulla responsabilità (stato 5 dicembre 2006)

 Ordinanza del 30 dicembre 1958 concernente la legge sulla responsabilità (Stato 5 dicembre 2006)

170.321Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità1

del 30 dicembre 1958 (Stato 5 dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 della legge federale del 14 marzo 19582 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge»); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,4

ordina:

I. Responsabilità per danni

Art. 1 1 Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze5. 2 Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti. 3 Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all’organo competente le doman- de che non ha facoltà di trattare.

Art. 26 1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l’organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.7

RU 1958 1498 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986

(RU 1986 354). 2 RS 170.32 3 RS 611.010 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986

(RU 1986 354). 5 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 6 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni

possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2847).

1

170.321 Autorità federali

2 L’Amministrazione federale delle dogane è competente per le decisioni della sua sfera d’attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi. 3 Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.8

Art. 3 1 Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di ripa- razione risultanti dall’attività ufficiale delle persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv. 2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione.9 1bis Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa.10. 2 Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il ter- mine perentorio per promuovere un’azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv. 3 della legge).

Art. 411

L’autorità competente secondo gli articoli 2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.

8 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2847). Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

9 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

10 Introdotto dal n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

2

O sulla responsabilità 170.321

Art. 512 1 L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 200013 sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla respon- sabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipar- timento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).14 2 La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.15 3 L’autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell’articolo 1 capo- verso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell’azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confedera- zione ai sensi dell’articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell’articolo 7 della legge. 4 L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indica- zione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.16

Art. 6 1 Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle proce- dure d’innanzi al Tribunale federale giusta l’articolo 10 capoverso 2 della legge.17 2 In casi speciali e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confede- razione può essere rappresentata da un’altra autorità.18

193 ...

12 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

13 RS 172.220.1 14 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della

Confederazione e i loro conducenti (RS 514.31). 15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di

ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

16 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 3 lug. 2001 concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

17 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RS 173.51).

19 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2847).

3

170.321 Autorità federali

II. La responsabilità penale

Art. 720 1 Il Ministero pubblico della Confederazione è competente per autorizzare il perse- guimento penale di funzionari federali (art. 15 della legge).21 Prima di decidere, quest’ultimo richiede il parere della direzione dell’ufficio o della relativa autorità superiore. Il Ministero pubblico della Confederazione presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia se:

a. e b. ...22

c. l’inchiesta dev’essere svolta dal Ministero pubblico della Confederazione; d. l’autorizzazione dev’essere negata; e. ...23

2 Quando, in virtù dell’articolo 105 della legge federale del 15 giugno 193424 sulla procedura penale, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell’impie- gato per un delitto politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.

Art. 7a25

Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l’articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l’ammontare, è applicabile per analogia l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 196926 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

20 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 3 lug. 2001 concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

21 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

22 Abrogate dal n. 1 dell’all. all’O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

23 Abrogata dal n. 1 dell’all. all’O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

24 RS 312.0 25 Introdotto dal n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354). 26 RS 172.041.0

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O sulla responsabilità 170.321

III. Disposizioni finali

Art. 8 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959. 2 A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:

a. gli articoli 21, 23 capoverso 3, e 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 26 set- tembre 195227 sui rapporti di servizio dei funzionari dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I);

b. gli articoli 17, 18 capoverso 3, e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 set- tembre 195228 sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II);

c. gli articoli 28, 29, 32 capoverso 2, e 41 dell’ordinanza del 26 settembre 195229 sui rapporti di servizio degli impiegati dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati);

d. gli articoli 29, 30, 33 capoverso 2, e 42 dell’ordinanza del 28 dicembre 195030 sui rapporti di servizio degli operai dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).

27 [RU 1952 677 838, 1956 842, 1958 251. RU 1959 1137 art. 83 cpv. 1] 28 [RU 1952 716 838, 1956 845, 1958 252, 1959 1183] 29 [RU 1952 745 838, 1955 1029, 1956 848, 1958 253. RU 1959 1217 art. 84 cpv. 1] 30 [RU 1950 II 1567, 1952 785, 1954 326, 1956 851. RU 1959 1265 art. 89 cpv. 1]

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170.321 Autorità federali

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