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Ordinanza del 19 novembre 2003 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Stato 1° gennaio 2016)

 Ordinanza del 19 novembre 2003 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Stato 1° gennaio 2016)

151.31Ordinanza sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, ODis)

del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza contiene disposizioni concernenti:

a. l’organizzazione dell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD)2;

b. l’esercizio dei diritti soggettivi e il principio della proporzionalità; c. i requisiti per garantire che l’edificazione o il rinnovo delle costruzioni o

degli impianti di proprietà della Confederazione o da essa sussidiati siano conformi alle esigenze dei disabili;

d. i requisiti per garantire che le prestazioni della Confederazione siano conce- pite in modo da essere conformi alle esigenze dei disabili;

e i provvedimenti che la Confederazione in qualità di datore di lavoro adotta a favore dei suoi impiegati disabili;

f. la concessione di aiuti finanziari. 2 I provvedimenti nel settore dei trasporti pubblici sono retti dall’ordinanza del 12 novembre 20033 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici con- forme alle esigenze dei disabili (OTDis).

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

RU 2003 4501 1 RS 151.3 2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.

3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di tale mod. è te- nuto conto in tutto il presente testo.

3 RS 151.34

1

151.31 Uguaglianza giuridica

a. costruire o rinnovare (art. 3 lett. a, c e d LDis): l’azione di edificare o modi- ficare costruzioni e impianti, a condizione che sia sottoposta a una pro- cedura, ordinaria o semplificata, d’autorizzazione cantonale;

b. costruzioni e impianti (art. 3 lett. a LDis): locali e installazioni di carattere provvisorio o duraturo;

c. costruzioni e impianti accessibili al pubblico (art. 3 lett. a LDis): le costru- zioni e impianti: 1. aperti a una cerchia indeterminata di persone, 2. aperti soltanto a una cerchia determinata di persone che sono in un rap-

porto giuridico speciale con l’ente pubblico o con il fornitore di presta- zioni che offrono le loro prestazioni in tale costruzione o impianto; sono escluse le costruzioni e gli impianti che fanno parte delle infra- strutture di combattimento e di comando dell’esercito, o

3. nei quali fornitori di prestazioni offrono prestazioni personali; d. discriminazione (art. 6 e 8 cpv. 3 LDis): differenza di trattamento particolar-

mente marcata e grave con l’intenzione o la conseguenza di umiliare o emarginare un disabile;

e. datore di lavoro (art. 13 LDis): il Consiglio federale, l’Assemblea federale, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il Consiglio dei PF per il loro personale rispettivo;

f. Internet (art. 14 cpv. 2 LDis): la rete informatica utilizzata per varie applica- zioni, in particolare i navigatori web o altre applicazioni operanti sul sistema dell’utilizzatore.

Sezione 2: Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità

Art. 3 Compiti (art. 19 LDis)

1 L’UFPD è competente per l’esecuzione dei compiti federali concernenti l’uguaglianza dei disabili, per quanto tali compiti non spettino a un’altro servizio specializzato dell’Amministrazione federale. 2 Promuove l’uguaglianza fra i disabili e i non disabili nei luoghi pubblici e si ado- pera per eliminare gli svantaggi di diritto o di fatto. 3 Adempie segnatamente i seguenti compiti:

a. informa il pubblico ed elabora una documentazione; b. presta consulenza a privati e autorità; c. esamina le domande di aiuto finanziario; d. attua programmi, campagne d’informazione e progetti pilota;

2

O sui disabili 151.31

e. tratta le questioni inerenti all’uguaglianza, a livello nazionale e internazio- nale;

f. prepara la legislazione federale nonché i rapporti e altri atti governativi federali in materia d’uguaglianza dei disabili;

g. si pronuncia su altri progetti legislativi e provvedimenti della Confedera- zione che concernono in modo particolare l’uguaglianza dei disabili;

h. esamina la legittimazione attiva delle organizzazioni di aiuto ai disabili; i. coordina le attività degli altri servizi specializzati dell’Amministrazione

federale; j. collabora con le organizzazioni di aiuto ai disabili; k. riferisce regolarmente al Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle pro-

prie attività e sul risultato delle proprie valutazioni dell’efficienza ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LDis.

Art. 4 Organizzazione (art. 19 LDis)

L’UFPD è subordinato alla Segreteria generale del DFI.

Sezione 3: Esercizio dei diritti soggettivi e principio di proporzionalità

Art. 5 Organizzazioni cui è riconosciuta la legittimazione attiva (art. 9 LDis)

1 Hanno diritto di proporre azione e ricorso secondo l’articolo 9 capoverso 2 LDis le organizzazioni di aiuto ai disabili che:

a. hanno personalità giuridica propria; b. conformemente al loro scopo statutario, si occupano da almeno dieci anni

principalmente degli interessi particolari dei disabili; c. svolgono un’attività d’importanza nazionale; e d. figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.

2 L’organizzazione che intende disporre della legittimazione attiva presenta una domanda di riconoscimento all’UFPD. La domanda contiene i documenti necessari per verificare le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c. 3 L’organizzazione cui è riconosciuta la legittimazione attiva comunica senza indu- gio ogni cambiamento del suo scopo statutario, della sua forma giuridica o della sua designazione all’UFPD. 4 L’UFPD controlla periodicamente che le organizzazioni menzionate nell’allegato 1 continuino ad adempire le condizioni di legittimazione attiva. Se una di tali organiz- zazioni non adempie più le condizioni, il DFI propone al Consiglio federale di modificare l’allegato 1.

3

151.31 Uguaglianza giuridica

Art. 6 Ponderazione degli interessi (art. 11 cpv. 1 LDis)

1 Per stabilire se vi è sproporzione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LDis, nella ponderazione degli interessi vanno segnatamente considerati:

a. il numero di persone che utilizzano la costruzione o l’impianto o che frui- scono della prestazione;

b. l’importanza della costruzione, dell’impianto o della prestazione per i disa- bili;

c. il carattere provvisorio o durevole della costruzione, dell’impianto o della prestazione.

2 Se gli interessi dei disabili contrastano con quelli della protezione dell’ambiente, della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici (art. 11 cpv. 1 lett. b LDis), vanno inoltre considerati:

a. l’importanza della costruzione o dell’impianto sotto il profilo della prote- zione dell’ambiente, della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici; e

b. l’impatto degli adeguamenti chiesti: 1. sull’ambiente; 2. sulla sostanza, sulla struttura e sull’aspetto della costruzione o

dell’impianto sotto il profilo della protezione della natura o del patri- monio culturale e dei monumenti storici.

Art. 7 Spese determinanti (art. 12 cpv. 1 LDis)

1 L’onere massimo corrispondente al 5 per cento del valore assicurativo, di cui all’articolo 12 capoverso 1 LDis, è calcolato in base al valore assicurativo della costruzione prima del rinnovo. 2 Sono considerate spese di rinnovo ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LDis le spese preventivate senza tener conto di particolari provvedimenti per i disabili.

Sezione 4: Prescrizioni applicabili alle costruzioni della Confederazione (art. 15 cpv. 2 LDis)

Art. 8 1 La norma SIA 500 «Costruire senza barriere» è determinante per:4

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1737).

4

4

O sui disabili 151.31

a.5 le unità amministrative che secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 5 dicem- bre 20086 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione sono responsabili della gestione immobiliare;

b. le unità amministrative che costruiscono o sussidiano immobili d’abitazione; c. le unità amministrative che versano aiuti finanziari o indennità secondo la

legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi. 2 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 elaborano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, un programma atto a rendere le costruzioni e gli impianti conformi alle esigenze dei disabili, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili. 3 Sono fatte salve le disposizioni dell’OTDis8.

Sezione 5: Prestazioni della Confederazione

Art. 9 Servizio diretto al pubblico 1 Quando forniscono un servizio diretto al pubblico, le unità amministrative centrali e decentralizzate dell’Amministrazione federale e le organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) così come le organizzazioni e imprese titolari di una concessione federale prendono i provvedimenti edili e tecnici neces- sari per rendere le loro prestazioni accessibili ai disabili. 2 In particolare, muniscono i loro apparecchi automatici di dispositivi adeguati affin- ché i disabili li possano utilizzare. 3 Forniscono la necessaria assistenza ai disabili che, per la natura della loro disabi- lità, non possono utilizzare autonomamente i dispositivi tecnici ausiliari. 4 Sono fatte salve le disposizioni dell’OTDis10.

Art. 10 Prestazioni su Internet 1 L’informazione, le possibilità di contatto e le operazioni proposte su Internet devono essere accessibili alle persone audiolese, ipovedenti, affette da disturbi del linguaggio o da disturbi motori. A tale scopo, le offerte devono essere conformi alle norme informatiche internazionali, segnatamente alle direttive che disciplinano l’accessibilità dei siti Internet, pubblicate dal Consorzio World Wide Web (W3C), e, sussidiariamente, alle norme informatiche nazionali. 2 Le seguenti unità amministrative e organi emanano le direttive necessarie allo scopo:

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1737).

6 RS 172.010.21 7 RS 616.1 8 RS 151.34 9 RS 172.010 10 RS 151.34

5

151.31 Uguaglianza giuridica

a. il Consiglio informatico della Confederazione ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinanza del 26 settembre 200311 sull’informatica nell’Amministra- zione federale e la Cancelleria federale, per le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 LOGA12;

b. gli organi responsabili delle unita amministrative, organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 capoversi 3 e 4 LOGA così come le organizzazioni e imprese titolari di una concessione federale, per i loro rispettivi campi d’attività.

3 Le direttive sono elaborate in collaborazione con le organizzazioni di aiuto ai disa- bili e con le organizzazioni professionali specializzate in materia d’informatica e di comunicazione. Sono periodicamente aggiornate allo stato della tecnica.

Art. 11 Provvedimenti speciali a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti (art. 14 cpv. 1 LDis)

Le unità amministrative, organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 LOGA13 prendono, su richiesta di una persona affetta da disturbi del linguaggio, audiolesa o ipovedente, le necessarie disposizioni affinché tale persona possa incontrare il rappresentante competente dell’autorità e comunicare con lui. Tali disposizioni vanno prese entro un termine che tenga conto dell’urgenza e delle circostanze del caso.

Sezione 6: Provvedimenti nel settore del personale federale (art. 13 LDis)

Art. 12 Adeguamento dell’ambiente professionale 1 Il datore di lavoro prende i necessari provvedimenti per adeguare l’ambiente professionale alle esigenze dei suoi impiegati disabili, segnatamente per quanto con- cerne:

a. la sistemazione dei locali di lavoro; b. l’equipaggiamento del posto di lavoro; c. l’orario di lavoro; d. le possibilità di perfezionamento professionale; e. la pianificazione della carriera professionale.

2 Prende i provvedimenti necessari per rendere la sua rete informatica interna (Intra- net) conforme ai principi enunciati nell’articolo 10 capoverso 1.

11 [RU 2003 3687, 2007 3401 art. 22 cpv. 2, 2010 635 all. n. 2, 2011 4491. RU 2011 6093 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 9 dic. 2011 (RS 172.010.58).

12 RS 172.010 13 RS 172.010

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O sui disabili 151.31

Art. 13 Delegato all’integrazione dei disabili Il datore di lavoro designa fra il personale un delegato che presta consulenza a lui e agli impiegati disabili sulle questioni d’integrazione dei disabili nell’ambiente pro- fessionale.

Art. 14 Motivazione del diniego di assunzione Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata respinta a causa della sua disabilità, il disabile può esigere che il datore di lavoro gli esponga per scritto le ragioni di tale decisione.

Art. 15 Coordinamento L’Ufficio federale del personale coordina l’attuazione dei provvedimenti in materia di politica del personale presi per garantire l’uguaglianza dei disabili nell’Ammini- strazione federale centrale.

Sezione 7: Aiuti finanziari

Art. 16 Programmi speciali per le persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti (art. 14 cpv. 3 LDis)

1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai Cantoni che, nell’ambito della scolarizzazione di base:

a. prendono i necessari provvedimenti, a livello personale e organizzativo, affinché i fanciulli e gli adolescenti affetti da disturbi del linguaggio, audio- lesi o ipovedenti possano seguire l’insegnamento dispensato nelle classi regolari;

b. offrono ai fanciulli e agli adolescenti non affetti da disturbi del linguaggio, non audiolesi o non ipovedenti un insegnamento del linguaggio dei segni o della scrittura braille.

2 La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle organizzazioni e agli istituti a scopo non lucrativo d’importanza nazionale che:

a. prestano l’assistenza necessaria alle persone affette da disturbi del linguag- gio, audiolese o ipovedenti affinché possano comunicare fra loro e con le altre persone;

b. partecipano alla formazione di assistenti specializzati nella comunicazione con le persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.

3 Gli aiuti sono concessi soltanto per programmi di durata limitata.

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151.31 Uguaglianza giuridica

Art. 17 Programmi d’integrazione dei disabili (art. 16 cpv. 3 LDis)

1 La Confederazione può in particolare concedere aiuti finanziari a programmi di durata limitata che:

a. hanno un forte carattere pratico; b. hanno un impatto che perdura oltre il periodo di versamento dell’aiuto; c. sono atti a promuovere la cooperazione con altre organizzazioni; d. permettono sinergie con altri programmi; o e. presentano un carattere sperimentale.

2 Può parimenti concedere aiuti per sostenere: a. lo sviluppo di basi per i programmi; b. la valutazione dei programmi esistenti; c. il lavoro di sensibilizzazione.

Art. 18 Progetti pilota d’integrazione professionale (art. 17 LDis)

1 La Confederazione può in particolare concedere aiuti finanziari a progetti pilota di durata limitata che:

a. permettono d’integrare i disabili nei processi di lavoro; b. permettono alle persone minacciate da una disabilità di conservare il posto di

lavoro; c. promuovono nelle imprese lo sviluppo di posti di lavoro conformi alle esi-

genze dei disabili; d. permettono di sperimentare forme di collaborazione fra disabili e non disa-

bili. 2 L’aiuto finanziario è concesso unicamente se il progetto pilota:

a. ha un impatto che perdura oltre il periodo di versamento dell’aiuto; b. è ben inserito nell’organizzazione o impresa destinataria; o c. presenta un carattere sperimentale.

Art. 19 Contributo autonomo Gli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza sono versati soltanto se i Can- toni, le collettività od organizzazioni responsabili forniscono ai progetti in questione un contributo proprio ragionevolmente esigibile.

Art. 20 Presentazione della domanda 1 La domanda di aiuto finanziario ai sensi della presente ordinanza va indirizzata all’UFPD.

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O sui disabili 151.31

2 L’UFPD stabilisce per ogni anno i termini di presentazione.14 3 Alla domanda si allega:

a. la descrizione minuziosa del progetto per il quale è chiesto l’aiuto finanzia- rio;

b. la presentazione degli obiettivi; c. il programma di valorizzazione e diffusione dei risultati del progetto (piano

di trasferimento); d. il piano di valutazione; e. il preventivo circostanziato e il piano di finanziamento; f. tutte le necessarie indicazioni sulle organizzazioni che partecipano al pro-

getto; g. lo scadenzario per l’attuazione del programma.

Art. 21 Esame delle domande 1 L’UFPD esamina le domande d’aiuto finanziario. Può far capo a periti. 2 Nell’esame presta particolare attenzione ai progetti che considerano le esigenze specifiche delle donne disabili. 3 Può esigere che il progetto sia rielaborato o coordinato con altri progetti.

Art. 22 Determinazione dell’aiuto finanziario 1 L’ammontare dell’aiuto finanziario è stabilito, entro i limiti dei crediti stanziati, con un importo forfetario o proporzionale alle spese. Se è proporzionale alle spese, se ne fissa in anticipo l’importo massimo. 2 L’aiuto finanziario è corrisposto sotto forma di versamento unico o periodico.

Art. 23 Decisione Il DFI decide sulla concessione degli aiuti finanziari. Può delegare tale competenza all’UFPD.

Art. 24 Sorveglianza e resoconto 1 L’UFPD sorveglia l’esecuzione del progetto. 2 Il richiedente informa regolarmente l’UFPD sullo svolgimento del progetto e consegna un rapporto finale, al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei lavori. 3 L’UFPD emana istruzioni sulla stesura del rapporto.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1737).

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151.31 Uguaglianza giuridica

Art. 25 Valutazione del progetto 1 L’UFPD esamina la valutazione del progetto effettuata dal richiedente. 2 Può far capo a periti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 26 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

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Allegato 115 (art. 5)

Organizzazioni cui è riconosciuta la legittimazione attiva

1. AGILE.CH Le organizzazioni di persone con andicap 2. Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA) 3. pro audito schweiz 4. Pro Infirmis 5. Procap 6. Inclusion Handicap 7. Associazione svizzera dei paraplegici (SPA) 8. Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC) 9. Unione svizzera dei ciechi Aiuto reciproco di ciechi e ipovedenti (USC) 10. Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UBCB) 11. Associazione Svizzera per organizzazioni a favore delle persone audiolese

(Sonos) 12. Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten baulichen Umwelt 13. Federazione Svizzera dei Sordi (SGB-FSS) 14. insieme Federazione svizzera delle associazioni dei genitori di persone

portatrici di handicap mentale

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5561).

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Allegato 2 (art. 26)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …16

16 La mod. può essere consultata alla RU 2003 4501.

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