REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO CONSILIARE 5 maggio 2020 n.72
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto il combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e
dell’articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.26 del 29 aprile 2020;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
ADESIONE AL TRATTATO DI MARRAKECH VOLTO A FACILITARE L'ACCESSO ALLE OPERE PUBBLICATE PER LE PERSONE NON VEDENTI, CON DISABILITÀ VISIVE O CON ALTRE DIFFICOLTÀ NELLA LETTURA DI
TESTI A STAMPA (MVT)
Articolo Unico
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle
opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura
di testi a stampa (MVT) (Allegato A), fatto a Marrakech il 27 giugno 2013, a decorrere dall’entrata
in vigore dello stesso, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 del medesimo.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 2020/1719 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini
Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled*
CONTENTS
Preamble
Article 1: Relation to Other Conventions and Treaties
Article 2: Definitions
Article 3: Beneficiary Persons
Article 4: National Law Limitations and Exceptions Regarding Accessible Format Copies
Article 5: Cross-Border Exchange of Accessible Format Copies
Article 6: Importation of Accessible Format Copies
Article 7: Obligations Concerning Technological Measures
Article 8: Respect for Privacy
Article 9: Cooperation to Facilitate Cross-Border Exchange
Article 10: General Principles on Implementation
Article 11: General Obligations on Limitations and Exceptions
Article 12: Other Limitations and Exceptions
Article 13: Assembly
Article 14: International Bureau
Article 15: Eligibility for Becoming Party to the Treaty
Article 16: Rights and Obligations Under the Treaty
Article 17: Signature of the Treaty
Article 18: Entry into Force of the Treaty
Article 19: Effective Date of Becoming Party to the Treaty
Article 20: Denunciation of the Treaty
Article 21: Languages of the Treaty
Article 22: Depositary
* This Treaty was adopted by the Diplomatic Conference to Conclude a Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities on June 27, 2013.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Preamble
The Contracting Parties,
Recalling the principles of non-discrimination, equal opportunity, accessibility and full and effective participation and inclusion in society, proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
Mindful of the challenges that are prejudicial to the complete development of persons with visual impairments or with other print disabilities, which limit their freedom of expression, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds on an equal basis with others, including through all forms of communication of their choice, their enjoyment of the right to education, and the opportunity to conduct research,
Emphasizing the importance of copyright protection as an incentive and reward for literary and artistic creations and of enhancing opportunities for everyone, including persons with visual impairments or with other print disabilities, to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share scientific progress and its benefits,
Aware of the barriers of persons with visual impairments or with other print disabilities to access published works in achieving equal opportunities in society, and the need to both expand the number of works in accessible formats and to improve the circulation of such works,
Taking into account that the majority of persons with visual impairments or with other print disabilities live in developing and least-developed countries,
Recognizing that, despite the differences in national copyright laws, the positive impact of new information and communication technologies on the lives of persons with visual impairments or with other print disabilities may be reinforced by an enhanced legal framework at the international level,
Recognizing that many Member States have established limitations and exceptions in their national copyright laws for persons with visual impairments or with other print disabilities, yet there is a continuing shortage of available works in accessible format copies for such persons, and that considerable resources are required for their effort of making works accessible to these persons, and that the lack of possibilities of cross-border exchange of accessible format copies has necessitated duplication of these efforts,
Recognizing both the importance of rightholders’ role in making their works accessible to persons with visual impairments or with other print disabilities and the importance of appropriate limitations and exceptions to make works accessible to these persons, particularly when the market is unable to provide such access,
Recognizing the need to maintain a balance between the effective protection of the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, and that such a balance must facilitate effective and timely access to works for the benefit of persons with visual impairments or with other print disabilities,
Reaffirming the obligations of Contracting Parties under the existing international treaties on the protection of copyright and the importance and flexibility of the three-step test for limitations and exceptions established in Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and other international instruments,
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Recalling the importance of the Development Agenda recommendations, adopted in 2007 by the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO), which aim to ensure that development considerations form an integral part of the Organization’s work,
Recognizing the importance of the international copyright system and desiring to harmonize limitations and exceptions with a view to facilitating access to and use of works by persons with visual impairments or with other print disabilities,
Have agreed as follows:
Article 1 Relation to Other Conventions and Treaties
Nothing in this Treaty shall derogate from any obligations that Contracting Parties have to each other under any other treaties, nor shall it prejudice any rights that a Contracting Party has under any other treaties.
Article 2 Definitions
For the purposes of this Treaty:
(a) “works” means literary and artistic works within the meaning of Article 2(1) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, in the form of text, notation and/or related illustrations, whether published or otherwise made publicly available in any media1;
(b) “accessible format copy” means a copy of a work in an alternative manner or form which gives a beneficiary person access to the work, including to permit the person to have access as feasibly and comfortably as a person without visual impairment or other print disability. The accessible format copy is used exclusively by beneficiary persons and it must respect the integrity of the original work, taking due consideration of the changes needed to make the work accessible in the alternative format and of the accessibility needs of the beneficiary persons;
(c) “authorized entity” means an entity that is authorized or recognized by the government to provide education, instructional training, adaptive reading or information access to beneficiary persons on a non-profit basis. It also includes a government institution or non-profit organization that provides the same services to beneficiary persons as one of its primary activities or institutional obligations2.
An authorized entity establishes and follows its own practices:
(i) to establish that the persons it serves are beneficiary persons;
1 Agreed statement concerning Article 2(a): For the purposes of this Treaty, it is understood that this definition includes such works in audio form, such as audiobooks.
2 Agreed statement concerning Article 2(c): For the purposes of this Treaty, it is understood that “entities recognized by the government” may include entities receiving financial support from the government to provide education, instructional training, adaptive reading or information access to beneficiary persons on a non-profit basis.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
(ii) to limit to beneficiary persons and/or authorized entities its distribution and making available of accessible format copies;
(iii) to discourage the reproduction, distribution and making available of unauthorized copies; and
(iv) to maintain due care in, and records of, its handling of copies of works, while respecting the privacy of beneficiary persons in accordance with Article 8.
Article 3 Beneficiary Persons
A beneficiary person is a person who:
(a) is blind;
(b) has a visual impairment or a perceptual or reading disability which cannot be improved to give visual function substantially equivalent to that of a person who has no such impairment or disability and so is unable to read printed works to substantially the same degree as a person without an impairment or disability; or3
(c) is otherwise unable, through physical disability, to hold or manipulate a book or to focus or move the eyes to the extent that would be normally acceptable for reading;
regardless of any other disabilities.
Article 4 National Law Limitations and Exceptions Regarding Accessible Format Copies
1. (a) Contracting Parties shall provide in their national copyright laws for a limitation or exception to the right of reproduction, the right of distribution, and the right of making available to the public as provided by the WIPO Copyright Treaty (WCT), to facilitate the availability of works in accessible format copies for beneficiary persons. The limitation or exception provided in national law should permit changes needed to make the work accessible in the alternative format.
(b) Contracting Parties may also provide a limitation or exception to the right of public performance to facilitate access to works for beneficiary persons.
2. A Contracting Party may fulfill Article 4(1) for all rights identified therein by providing a limitation or exception in its national copyright law such that:
(a) Authorized entities shall be permitted, without the authorization of the copyright rightholder, to make an accessible format copy of a work, obtain from another authorized entity an accessible format copy, and supply those copies to beneficiary persons by any means, including by non-commercial lending or by electronic communication by wire or wireless means, and undertake any intermediate steps to achieve those objectives, when all of the following conditions are met:
3 Agreed statement concerning Article 3(b): Nothing in this language implies that “cannot be improved” requires the use of all possible medical diagnostic procedures and treatments.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
(i) the authorized entity wishing to undertake said activity has lawful access to that work or a copy of that work;
(ii) the work is converted to an accessible format copy, which may include any means needed to navigate information in the accessible format, but does not introduce changes other than those needed to make the work accessible to the beneficiary person;
(iii) such accessible format copies are supplied exclusively to be used by beneficiary persons; and
(iv) the activity is undertaken on a non-profit basis;
and
(b) A beneficiary person, or someone acting on his or her behalf including a primary caretaker or caregiver, may make an accessible format copy of a work for the personal use of the beneficiary person or otherwise may assist the beneficiary person to make and use accessible format copies where the beneficiary person has lawful access to that work or a copy of that work.
3. A Contracting Party may fulfill Article 4(1) by providing other limitations or exceptions in its national copyright law pursuant to Articles 10 and 114.
4. A Contracting Party may confine limitations or exceptions under this Article to works which, in the particular accessible format, cannot be obtained commercially under reasonable terms for beneficiary persons in that market. Any Contracting Party availing itself of this possibility shall so declare in a notification deposited with the Director General of WIPO at the time of ratification of, acceptance of or accession to this Treaty or at any time thereafter5.
5. It shall be a matter for national law to determine whether limitations or exceptions under this Article are subject to remuneration.
Article 5 Cross-Border Exchange of Accessible Format Copies
1. Contracting Parties shall provide that if an accessible format copy is made under a limitation or exception or pursuant to operation of law, that accessible format copy may be distributed or made available by an authorized entity to a beneficiary person or an authorized entity in another Contracting Party6.
2. A Contracting Party may fulfill Article 5(1) by providing a limitation or exception in its national copyright law such that:
4 Agreed statement concerning Article 4(3): It is understood that this paragraph neither reduces nor extends the scope of applicability of limitations and exceptions permitted under the Berne Convention, as regards the right of translation, with respect to persons with visual impairments or with other print disabilities.
5 Agreed statement concerning Article 4(4): It is understood that a commercial availability requirement does not prejudge whether or not a limitation or exception under this Article is consistent with the three-step test.
6 Agreed statement concerning Article 5(1): It is further understood that nothing in this Treaty reduces or extends the scope of exclusive rights under any other treaty.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
(a) authorized entities shall be permitted, without the authorization of the rightholder, to distribute or make available for the exclusive use of beneficiary persons accessible format copies to an authorized entity in another Contracting Party; and
(b) authorized entities shall be permitted, without the authorization of the rightholder and pursuant to Article 2(c), to distribute or make available accessible format copies to a beneficiary person in another Contracting Party;
provided that prior to the distribution or making available the originating authorized entity did not know or have reasonable grounds to know that the accessible format copy would be used for other than beneficiary persons7.
3. A Contracting Party may fulfill Article 5(1) by providing other limitations or exceptions in its national copyright law pursuant to Articles 5(4), 10 and 11.
4. (a) When an authorized entity in a Contracting Party receives accessible format copies pursuant to Article 5(1) and that Contracting Party does not have obligations under Article 9 of the Berne Convention, it will ensure, consistent with its own legal system and practices, that the accessible format copies are only reproduced, distributed or made available for the benefit of beneficiary persons in that Contracting Party’s jurisdiction.
(b) The distribution and making available of accessible format copies by an authorized entity pursuant to Article 5(1) shall be limited to that jurisdiction unless the Contracting Party is a Party to the WIPO Copyright Treaty or otherwise limits limitations and exceptions implementing this Treaty to the right of distribution and the right of making available to the public to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder8,9.
(c) Nothing in this Article affects the determination of what constitutes an act of distribution or an act of making available to the public.
5. Nothing in this Treaty shall be used to address the issue of exhaustion of rights.
Article 6 Importation of Accessible Format Copies
To the extent that the national law of a Contracting Party would permit a beneficiary person, someone acting on his or her behalf, or an authorized entity, to make an accessible format copy of a work, the national law of that Contracting Party shall also permit them to import an
7 Agreed statement concerning Article 5(2): It is understood that, to distribute or make available accessible format copies directly to a beneficiary person in another Contracting Party, it may be appropriate for an authorized entity to apply further measures to confirm that the person it is serving is a beneficiary person and to follow its own practices as described in Article 2(c).
8 Agreed statement concerning Article 5(4)(b): It is understood that nothing in this Treaty requires or implies that a Contracting Party adopt or apply the three-step test beyond its obligations under this instrument or under other international treaties.
9 Agreed statement concerning Article 5(4)(b): It is understood that nothing in this Treaty creates any obligations for a Contracting Party to ratify or accede to the WCT or to comply with any of its provisions and nothing in this Treaty prejudices any rights, limitations and exceptions contained in the WCT.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
accessible format copy for the benefit of beneficiary persons, without the authorization of the rightholder10.
Article 7 Obligations Concerning Technological Measures
Contracting Parties shall take appropriate measures, as necessary, to ensure that when they provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures, this legal protection does not prevent beneficiary persons from enjoying the limitations and exceptions provided for in this Treaty11.
Article 8 Respect for Privacy
In the implementation of the limitations and exceptions provided for in this Treaty, Contracting Parties shall endeavor to protect the privacy of beneficiary persons on an equal basis with others.
Article 9 Cooperation to Facilitate Cross-Border Exchange
1. Contracting Parties shall endeavor to foster the cross-border exchange of accessible format copies by encouraging the voluntary sharing of information to assist authorized entities in identifying one another. The International Bureau of WIPO shall establish an information access point for this purpose.
2. Contracting Parties undertake to assist their authorized entities engaged in activities under Article 5 to make information available regarding their practices pursuant to Article 2(c), both through the sharing of information among authorized entities, and through making available information on their policies and practices, including related to cross-border exchange of accessible format copies, to interested parties and members of the public as appropriate.
3. The International Bureau of WIPO is invited to share information, where available, about the functioning of this Treaty.
4. Contracting Parties recognize the importance of international cooperation and its promotion, in support of national efforts for realization of the purpose and objectives of this Treaty12.
10 Agreed statement concerning Article 6: It is understood that the Contracting Parties have the same flexibilities set out in Article 4 when implementing their obligations under Article 6.
11 Agreed statement concerning Article 7: It is understood that authorized entities, in various circumstances, choose to apply technological measures in the making, distribution and making available of accessible format copies and nothing herein disturbs such practices when in accordance with national law.
12 Agreed statement concerning Article 9: It is understood that Article 9 does not imply mandatory registration for authorized entities nor does it constitute a precondition for authorized entities to engage in activities recognized under this Treaty; but it provides for a possibility for sharing information to facilitate the cross-border exchange of accessible format copies.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Article 10 General Principles on Implementation
1. Contracting Parties undertake to adopt the measures necessary to ensure the application of this Treaty.
2. Nothing shall prevent Contracting Parties from determining the appropriate method of implementing the provisions of this Treaty within their own legal system and practice13.
3. Contracting Parties may fulfill their rights and obligations under this Treaty through limitations or exceptions specifically for the benefit of beneficiary persons, other limitations or exceptions, or a combination thereof, within their national legal system and practice. These may include judicial, administrative or regulatory determinations for the benefit of beneficiary persons as to fair practices, dealings or uses to meet their needs consistent with the Contracting Parties’ rights and obligations under the Berne Convention, other international treaties, and Article 11.
Article 11 General Obligations on Limitations and Exceptions
In adopting measures necessary to ensure the application of this Treaty, a Contracting Party may exercise the rights and shall comply with the obligations that that Contracting Party has under the Berne Convention, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the WIPO Copyright Treaty, including their interpretative agreements so that:
(a) in accordance with Article 9(2) of the Berne Convention, a Contracting Party may permit the reproduction of works in certain special cases provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author;
(b) in accordance with Article 13 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, a Contracting Party shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder;
(c) in accordance with Article 10(1) of the WIPO Copyright Treaty, a Contracting Party may provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors under the WCT in certain special cases, that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author;
(d) in accordance with Article 10(2) of the WIPO Copyright Treaty, a Contracting Party shall confine, when applying the Berne Convention, any limitations of or exceptions to rights to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.
13 Agreed statement concerning Article 10(2): It is understood that when a work qualifies as a work under Article 2(a), including such works in audio form, the limitations and exceptions provided for by this Treaty apply mutatis mutandis to related rights as necessary to make the accessible format copy, to distribute it and to make it available to beneficiary persons.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Article 12 Other Limitations and Exceptions
1. Contracting Parties recognize that a Contracting Party may implement in its national law other copyright limitations and exceptions for the benefit of beneficiary persons than are provided by this Treaty having regard to that Contracting Party’s economic situation, and its social and cultural needs, in conformity with that Contracting Party's international rights and obligations, and in the case of a least-developed country taking into account its special needs and its particular international rights and obligations and flexibilities thereof.
2. This Treaty is without prejudice to other limitations and exceptions for persons with disabilities provided by national law.
Article 13 Assembly
1. (a) The Contracting Parties shall have an Assembly.
(b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.
(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has appointed the delegation. The Assembly may ask WIPO to grant financial assistance to facilitate the participation of delegations of Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations or that are countries in transition to a market economy.
2. (a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development of this Treaty and the application and operation of this Treaty.
(b) The Assembly shall perform the function allocated to it under Article 15 in respect of the admission of certain intergovernmental organizations to become party to this Treaty.
(c) The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic conference for the revision of this Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WIPO for the preparation of such diplomatic conference.
3. (a) Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name.
(b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa.
4. The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of WIPO.
5. The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus and shall establish its own rules of procedure, including the convocation of extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, subject to the provisions of this Treaty, the required majority for various kinds of decisions.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Article 14 International Bureau
The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks concerning this Treaty.
Article 15 Eligibility for Becoming Party to the Treaty
1. Any Member State of WIPO may become party to this Treaty.
2. The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization to become party to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its Member States on, matters covered by this Treaty and that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty.
3. The European Union, having made the declaration referred to in the preceding paragraph at the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty.
Article 16 Rights and Obligations Under the Treaty
Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party shall enjoy all of the rights and assume all of the obligations under this Treaty.
Article 17 Signature of the Treaty
This Treaty shall be open for signature at the Diplomatic Conference in Marrakesh, and thereafter at the headquarters of WIPO by any eligible party for one year after its adoption.
Article 18 Entry into Force of the Treaty
This Treaty shall enter into force three months after 20 eligible parties referred to in Article 15 have deposited their instruments of ratification or accession.
Article 19 Effective Date of Becoming Party to the Treaty
This Treaty shall bind:
(a) the 20 eligible parties referred to in Article 18, from the date on which this Treaty has entered into force;
(b) each other eligible party referred to in Article 15, from the expiration of three months from the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession with the Director General of WIPO.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Article 20 Denunciation of the Treaty
This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the Director General of WIPO. Any denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General of WIPO received the notification.
Article 21 Languages of the Treaty
1. This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, the versions in all these languages being equally authentic.
2. An official text in any language other than those referred to in Article 21(1) shall be established by the Director General of WIPO on the request of an interested party, after consultation with all the interested parties. For the purposes of this paragraph, “interested party” means any Member State of WIPO whose official language, or one of whose official languages, is involved and the European Union, and any other intergovernmental organization that may become party to this Treaty, if one of its official languages is involved.
Article 22 Depositary
The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty.
Done in Marrakesh on the 27th day of June, 2013.
[End of document]
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le
persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di
testi a stampa (MVT)
Concluso a Marrakech il 27 giugno 2013
Le Parti contraenti,
rammentando i principi di non discriminazione, parità di opportunità, accessibilità e piena ed effettiva
partecipazione e inclusione nella società, proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
consapevoli degli ostacoli che pregiudicano il pieno sviluppo delle persone con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa, che limitano la loro libertà di espressione, e quindi anche la libertà di
ricercare, ricevere e comunicare informazioni e idee di tutti i tipi in condizioni di parità con gli altri tramite
tutte le forme di comunicazione di loro scelta, nonché il loro godimento del diritto all'istruzione e la possibilità
di condurre ricerche,
sottolineando l'importanza di proteggere il diritto d'autore in quanto incentivo e ricompensa alle creazioni
letterarie e artistiche nonché di migliorare per tutti, comprese le persone con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa, le opportunità di partecipare alla vita culturale della comunità, di fruire
le opere d'arte e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici,
consapevoli delle barriere che le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
incontrano, nel conseguimento delle pari opportunità nella società, per accedere a opere pubblicate, nonché
della necessità di aumentare il numero di opere in formati accessibili e di migliorarne la circolazione,
tenendo conto del fatto che la maggior parte delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella
lettura di testi a stampa vive in Paesi in via di sviluppo e nei Paesi meno sviluppati,
riconoscendo che, malgrado l'eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore, gli effetti
positivi delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla vita delle persone con disabilità
visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa possono essere potenziati dal rafforzamento del quadro
giuridico a livello internazionale,
riconoscendo che, per quanto molti Stati membri abbiano stabilito nelle loro legislazioni nazionali in materia
di diritti d'autore limitazioni ed eccezioni a favore delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella
lettura di testi a stampa, persiste la carenza di opere disponibili in esemplari in formato accessibile a dette
persone; che lo sforzo profuso dagli Stati membri per rendere le opere accessibili a tali persone richiede una
grande quantità di risorse; e che l'assenza di possibilità di scambi transfrontalieri di esemplari in formato
accessibile ha reso necessaria la duplicazione di questi sforzi,
riconoscendo l'importanza del ruolo dei titolari dei diritti nel rendere le loro opere accessibili alle persone con
disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa nonché l'importanza di limitazioni ed
eccezioni adeguate per rendere le opere accessibili a tali persone, in particolare quando il mercato non è in
grado di assicurare tale accesso,
riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio tra l'effettiva protezione dei diritti degli autori e un superiore
pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione, nonché la
necessità di far sì che tale equilibrio agevoli un accesso efficace e tempestivo alle opere per le persone con
disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
riaffermando gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dei vigenti trattati internazionali per la protezione
dei diritti d'autore nonché l'importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni previsto
dall'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e da
altri strumenti internazionali,
ricordando l'importanza delle raccomandazioni del piano d'azione per lo sviluppo adottate nel 2007
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) intese a garantire
che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione,
riconoscendo l'importanza del sistema internazionale dei diritti d'autore e desiderose di armonizzare limitazioni
ed eccezioni al fine di facilitare l'accesso e l'utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con
altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Rapporto con altre convenzioni e trattati
Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in
forza di altri trattati, né i diritti di cui esse godono in forza di altri trattati.
Art. 2
Definizioni
Ai sensi del presente trattato, si intende per:
a) «opere», opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione di Berna
per la protezione delle opere letterarie e artistiche, in forma di testo, notazione o relative illustrazioni,
pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione;
b) «esemplare in formato accessibile», un esemplare di un'opera realizzato in una forma alternativa
che consenta alla persona che ne beneficia di accedere all'opera stessa in maniera agevole e
confortevole come una persona che non ha disabilità visive né altre difficoltà nella lettura di testi a
stampa. L'esemplare in formato accessibile è utilizzato esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare
l'integrità dell'opera originale, tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti necessari per
rendere l'opera accessibile nel formato alternativo e le esigenze dei beneficiari sul piano
dell'accessibilità;
c) «entità autorizzata», un'entità che è autorizzata o riconosciuta dal Governo a offrire ai beneficiari,
senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.
Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che
forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie o obblighi istituzionali.
Un'entità autorizzata definisce e segue le proprie prassi allo scopo di:
i. stabilire che le persone alle quali essa presta servizio sono i beneficiari;
ii. limitare ai beneficiari o alle entità autorizzate la distribuzione e la messa a disposizione di esemplari
in formato accessibile;
iii. scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di esemplari non autorizzati;
e
iv. trattare gli esemplari delle opere con la dovuta diligenza e registrare tutte le operazioni effettuate,
pur nel rispetto della vita privata dei beneficiari, in conformità all'articolo 8.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Art. 3
Beneficiari
Un beneficiario è una persona che:
a) è non vedente;
b) soffre di una disabilità visiva o percettiva o di difficoltà nella lettura che non può essere migliorata
in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona
che non soffre di tale disabilità o difficoltà e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in
misura essenzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà;
o
c) soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o
spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;
indipendentemente da altre eventuali disabilità.
Art. 4
Limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale relativamente agli esemplari in formato
accessibile
1. a) Le Parti contraenti prevedono, nelle legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore, limitazioni
o eccezioni al diritto di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico, come
previsto dal Trattato WIPO sul diritto d'autore (WCT), per agevolare la disponibilità di esemplari di
opere in formato accessibile per i beneficiari. Le limitazioni o eccezioni previste dalle legislazioni
nazionali dovrebbero consentire le modifiche necessarie per rendere l'opera accessibile nel formato
alternativo.
b) Le Parti contraenti possono inoltre prevedere limitazioni o eccezioni al diritto di rappresentazione
o esecuzione pubblica per favorire l'accesso dei beneficiari alle opere.
2. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 4 paragrafo 1 per tutti i diritti ivi specificati prevedendo nella
propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che:
a) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, realizzare
esemplari di un'opera in formato accessibile, ottenere da un'altra entità autorizzata esemplari in formato
accessibile, fornire tali esemplari ai beneficiari con qualsiasi mezzo, anche mediante prestiti non
commerciali o comunicazioni elettroniche su filo o via etere, e realizzare eventuali fasi intermedie per
il raggiungimento di tali obiettivi, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i. l'entità autorizzata che intende mettere in atto tale attività ha lecitamente accesso a detta
opera o a un suo esemplare;
ii. l'opera è convertita in un esemplare in formato accessibile, che può includere qualsiasi
mezzo necessario per accedere alle informazioni in detto formato, ma non introduce modifiche
oltre a quelle necessarie per rendere l'opera accessibile al beneficiario;
iii. detti esemplari in formato accessibile sono forniti esclusivamente ad uso dei beneficiari; e
iv. l'attività viene svolta senza scopo di lucro;
e
b) un beneficiario o un terzo che agisce per suo conto, compresa la persona che gli presta assistenza in
via principale, può realizzare un esemplare di un'opera in formato accessibile ad uso personale del
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
beneficiario oppure può aiutare il beneficiario a realizzare e utilizzare esemplari in formato accessibile
qualora il beneficiario stesso abbia lecitamente accesso a tale opera o a un suo esemplare.
3. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 4 paragrafo 1 prevedendo nella propria legislazione nazionale
in materia di diritti d'autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi degli articoli 10 e 11.
4. Una Parte contraente ha facoltà di imporre le limitazioni o le eccezioni di cui al presente articolo soltanto
alle opere che, nello specifico formato accessibile, non possono essere ottenute commercialmente dai
beneficiari a condizioni di mercato ragionevoli. La Parte contraente che si avvale di tale possibilità lo dichiara
in una notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI al momento della ratifica, dell'accettazione o
dell'adesione al presente trattato o in qualsiasi momento successivo.
5. Compete al diritto nazionale stabilire se le limitazioni o le eccezioni ai sensi del presente articolo siano
oggetto di retribuzione.
Art. 5
Scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile
1. Le Parti contraenti prevedono che, se un esemplare in formato accessibile viene realizzato in virtù di una
limitazione o di un'eccezione oppure a norma di legge, detto esemplare in formato accessibile possa essere
distribuito o reso disponibile da un'entità autorizzata a un beneficiario o a un'entità autorizzata in un'altra Parte
contraente.
2. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 5 paragrafo 1 prevedendo nella propria legislazione nazionale
in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che:
a) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, distribuire o
rendere disponibili a un'entità autorizzata, ad uso esclusivo dei beneficiari, esemplari in formato
accessibile in un'altra Parte contraente; e
b) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto e ai sensi
dell'articolo 2 lettera c, distribuire o rendere disponibili a un beneficiario esemplari in formato
accessibile in un'altra Parte contraente;
a condizione che, prima della distribuzione o della messa a disposizione, l'entità autorizzata originaria non
fosse a conoscenza, o non avesse motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che l'esemplare in formato accessibile
sarebbe stato utilizzato da persone diverse dal beneficiario.
3. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 5 paragrafo 1 prevedendo nella propria legislazione nazionale
in materia di diritti d'autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, dell'articolo 10 e
dell'articolo 11.
4. a) Quando un'entità autorizzata in una Parte contraente riceve esemplari in formato accessibile ai sensi
dell'articolo 5 paragrafo 1 e detta Parte contraente non è soggetta a obblighi in virtù dell'articolo 9 della
Convenzione di Berna, essa garantirà, in conformità al proprio sistema giuridico e alle proprie prassi
giuridiche, che gli esemplari in formato accessibile siano riprodotti, distribuiti o messi a disposizione
dei beneficiari soltanto nella sua giurisdizione.
b) La distribuzione e la messa a disposizione di esemplari in formato accessibile da parte di un'entità
autorizzata ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 sono limitate a detta giurisdizione a meno che la Parte
contraente sia parte contraente del Trattato OMPI sul diritto d'autore o altrimenti imponga,
nell'attuazione del presente trattato, le limitazioni e le eccezioni relative al diritto di distribuzione e al
diritto di messa a disposizione del pubblico soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi
interessi del titolare del diritto.
c) Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la definizione di cosa costituisce un atto di
distribuzione o un atto di messa a disposizione del pubblico.
5. Nessuna disposizione del presente trattato può essere applicata alla questione dell'esaurimento dei diritti.
Art. 6
Importazione di esemplari in formato accessibile
Nella misura in cui la legislazione nazionale di una Parte contraente consente a un beneficiario, a un terzo che
agisce per suo conto o a un'entità autorizzata di realizzare esemplari di un'opera in formato accessibile, la
legislazione nazionale di detta Parte contraente consente loro anche di importare esemplari in formato
accessibile ad uso dei beneficiari senza l'autorizzazione del titolare del diritto.
Art. 7
Obblighi in materia di misure tecnologiche
Le Parti contraenti adottano misure adeguate, ove necessario, per garantire che quando esse offrono tutela
giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci, detta tutela
giuridica non impedisca ai beneficiari di godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal presente trattato.
Art. 8
Rispetto della vita privata
Nell'attuazione delle limitazioni ed eccezioni previste dal presente trattato, le Parti contraenti si impegnano a
proteggere la vita privata dei beneficiari su una base di uguaglianza con gli altri.
Art. 9
Cooperazione intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero
1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere lo scambio transfrontaliero di esemplari in formato
accessibile incoraggiando la condivisione volontaria di informazioni per aiutare le entità autorizzate a
identificarsi a vicenda. A tale scopo, l'Ufficio internazionale dell'OMPI istituisce uno sportello di accesso alle
informazioni.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad assistere le loro entità autorizzate che conducono attività ai sensi
dell'articolo 5 per rendere disponibili informazioni concernenti le loro pratiche in conformità all'articolo 2
lettera c, attraverso sia lo scambio di informazioni tra entità autorizzate, sia la messa a disposizione di
informazioni sulle rispettive politiche e pratiche, comprese quelle relative allo scambio transfrontaliero di
esemplari in formato accessibile, alle parti interessate e al pubblico, a seconda del caso.
3. L'Ufficio internazionale dell'OMPI è invitato a condividere informazioni, se disponibili, in merito al
funzionamento del presente trattato.
4. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione a
sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente trattato.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Art. 10
Principi generali sull'attuazione
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente
trattato.
2. Nulla osta a che le Parti contraenti determinino le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del
presente trattato nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.
3. Le Parti contraenti possono far valere i diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente trattato attraverso
limitazioni o eccezioni specifiche a vantaggio dei beneficiari, attraverso altre limitazioni o eccezioni oppure
attraverso una combinazione di esse, nel quadro del loro sistema giuridico nazionale e delle pratiche in uso.
Tra queste limitazioni o eccezioni possono figurare decisioni giudiziarie, amministrative o regolamentari a
vantaggio dei beneficiari relative a pratiche, accordi o usi leali intesi a rispondere alle loro esigenze, in linea
con i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti in virtù della Convenzione di Berna, di altri trattati internazionali
e dell'articolo 11.
Art. 11
Obblighi generali relativi alle limitazioni e alle eccezioni
Nell'adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente trattato, una Parte contraente può
esercitare i diritti ed è tenuta ad adempiere gli obblighi cui è soggetta in virtù della Convenzione di Berna,
dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) e del
Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT), compresi i loro accordi interpretativi, in modo che:
a) ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna, una Parte contraente può autorizzare
la riproduzione di opere in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento
dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore;
b) ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo TRIPS, una Parte contraente può imporre limitazioni o
eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale
sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare
dei diritti;
c) ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 del WCT, una Parte contraente può prevedere limitazioni o
eccezioni ai diritti concessi agli autori di opere letterarie e artistiche in virtù di detto trattato in taluni
casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un
ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore;
d) ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2 del WCT, una Parte contraente può, nell'applicare la
Convenzione di Berna, imporre limitazioni o eccezioni ai diritti soltanto in taluni casi speciali che non
siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio
ai legittimi interessi dell'autore.
Art. 12
Altre limitazioni ed eccezioni
1. Le Parti contraenti riconoscono che una Parte contraente ha la facoltà di attuare nella propria legislazione
nazionale altre limitazioni ed eccezioni ai diritti d'autore a vantaggio dei beneficiari rispetto a quelle previste
dal presente trattato, tenendo conto della situazione economica di detta Parte contraente e delle sue esigenze
sociali e culturali, in conformità ai diritti e agli obblighi internazionali della stessa e, nel caso di un Paese meno
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
sviluppato, tenendo conto delle sue esigenze particolari nonché dei suoi diritti e obblighi internazionali
specifici e della loro flessibilità.
2. Il presente trattato lascia impregiudicate altre limitazioni ed eccezioni per le persone con disabilità previste
dalla legislazione nazionale.
Art. 13
Assemblea
1. a) Le Parti contraenti hanno un'assemblea.
b) Ciascuna Parte è rappresentata nell'assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti,
consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'assemblea
può chiedere che l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di
delegazioni di Parti contraenti considerate Paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, o che sono Paesi in transizione verso un'economia di mercato.
2. a) L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo nonché l'applicazione
del presente trattato.
b) L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 15 concernente i requisiti per l'adesione
di talune organizzazioni intergovernative.
c) L'assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al
direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.
3. a) Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.
b) Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece
dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che
sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al
voto, ove uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.
4. L'assemblea si riunisce su convocazione del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante
lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI.
5. L'assemblea si adopera per prendere le decisioni di comune accordo e adotta il suo regolamento interno,
riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni
del presente trattato, alla maggioranza necessaria per deliberare sulle varie decisioni.
Art. 14
Ufficio internazionale
L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.
Art. 15
Requisiti per l'adesione
1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
2. L'assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari
competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri e che sia stata
autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato.
3. L'Unione europea è Parte del presente trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo
durante la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso.
Art. 16
Diritti e obblighi
Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa
carico degli obblighi posti in essere dal trattato stesso.
Art. 17
Firma
Il presente trattato rimane aperto alla firma delle Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione durante la
conferenza diplomatica di Marrakech e successivamente nella sede dell'OMPI per un anno dopo la sua
adozione.
Art. 18
Entrata in vigore
Il presente trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 20 Parti che soddisfano i requisiti di
adesione di cui all'articolo 15 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.
Art. 19
Data effettiva di adesione
Sono vincolati dal presente trattato:
a) le 20 Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 18, dalla data di entrata in
vigore del trattato;
b) ogni altra Parte che soddisfa i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 15, allo scadere di tre mesi
dalla data di deposito del relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale
dell'OMPI.
Art. 20
Denuncia
Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al
direttore generale dell'OMPI. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica stessa.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Art. 21
Lingue
1. Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e
spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede.
2. Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate nel
precedente paragrafo su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai
fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua
ufficiale (ovvero una delle cui lingue ufficiali) sia interessata, nonché l'Unione europea e qualsiasi altra
organizzazione intergovernativa che sia Parte del presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia
interessata.
Art. 22
Depositario
Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.
Dichiarazioni concordate
In merito all'art.2 lett. a
Ai fini del presente trattato, resta inteso che la presente definizione comprende opere in formato audio, quali
ad esempio gli audiolibri.
In merito all'art.2 lett. c
Ai fini del presente trattato, resta inteso che tra le «entità riconosciute dal Governo» possono anche figurare le
entità che beneficiano di sostegno finanziario da parte del Governo per fornire ai beneficiari, senza scopo di
lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.
In merito all'art. 3 lett. b
Nessuna disposizione del presente testo implica che l'espressione «non possono essere migliorate» richieda
l'uso di tutte le possibili procedure diagnostiche e il ricorso a tutti i possibili trattamenti medici.
In merito all'art.4 par. 3
Resta inteso che il presente paragrafo non riduce né estende il campo d'applicazione delle limitazioni e delle
eccezioni consentite ai sensi della Convenzione di Berna circa il diritto di traduzione per quanto riguarda le
persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
In merito all'art.4 par. 4
Resta inteso che una condizione relativa alla disponibilità commerciale non pregiudica la conformità di una
limitazione o eccezione prevista dal presente articolo con il test a tre fasi.
In merito all'art.5 par. 1
Resta inoltre inteso che nessuna disposizione del presente trattato riduce o estende il
campo d'applicazione di diritti esclusivi previsti da qualsiasi altro trattato.
In merito all'art.5 par. 2
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72
Resta inteso che, ai fini della distribuzione o della messa a disposizione dirette di esemplari in formato
accessibile a un beneficiario in un'altra Parte contraente, potrebbe essere opportuno per un'entità autorizzata
applicare ulteriori misure intese a confermare che la persona alla quale sta rendendo servizio è un beneficiario
e seguire le proprie prassi descritte all'articolo 2 lettera c.
In merito all'art.5 par. 4 lett. b
Resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato richiede o implica che una Parte contraente adotti
o applichi il test a tre fasi al di là degli obblighi ai quali è tenuta in virtù del presente strumento o di altri trattati
internazionali.
In merito all'art.5 par. 4 lett. b
Resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato crea alcun obbligo per una Parte contraente di
ratificare o aderire al WCT né di conformarsi ad alcuna delle sue disposizioni, e che nessuna disposizione del
presente trattato pregiudica i diritti, le limitazioni e le eccezioni previste dal WCT.
In merito all'art.6
Resta inteso che le Parti contraenti godono della stessa flessibilità di cui all'articolo 4 nell'adempiere gli
obblighi ai quali sono tenuti in virtù dell'articolo 6.
In merito all'art.7
Resta inteso che in vari casi le entità autorizzate scelgono di applicare misure tecnologiche nella realizzazione,
distribuzione e messa a disposizione di esemplari in formato accessibile e che nessuna disposizione del
presente articolo pregiudica tali pratiche se esse sono conformi alla legislazione nazionale.
In merito all'art.9
Resta inteso che l'articolo 9 non implica la registrazione obbligatoria per le entità autorizzate né costituisce un
obbligo che le entità autorizzate sono tenute a rispettare per svolgere le attività riconosciute dal presente
trattato, ma prevede la possibilità di condividere le informazioni per agevolare lo scambio transfrontaliero di
esemplari in formato accessibile.
In merito all'art. 10 par. 2
Resta inteso che per le opere, anche in formato audio, che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 lettera
a, le limitazioni e le eccezioni previste dal presente trattato si applicano, in quanto compatibili, ai diritti affini
necessari per produrne esemplari in formato accessibile, distribuirli e renderli disponibili ai beneficiari.
Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.72