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Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (stato 1° ottobre 2009)

 RS 510.62

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Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° ottobre 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1, 63, 64, 75a e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20062, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo La presente legge ha lo scopo di mettere a disposizione delle autorità federali, can- tonali e comunali, nonché dell’economia, della società e della scienza, in maniera duratura, rapida e semplice, nella qualità necessaria e a prezzi adeguati, ai fini di un’ampia utilizzazione, geodati aggiornati concernenti il territorio della Confedera- zione Svizzera.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica ai geodati di base di diritto federale. 2 Si applica ad altri geodati della Confederazione, sempre che la rimanente legisla- zione federale non disponga altrimenti. 3 Le prescrizioni in materia di geodati si applicano per analogia anche ai dati geolo- gici della Confederazione. 4 I capitoli 3, 4 e 5 sono poziori alle prescrizioni derogatorie di altre leggi federali.

Art. 3 Definizioni 1 Ai sensi della presente legge si intendono per:

a. geodati: dati georeferenziati che descrivono, con un determinato riferimento temporale, l’estensione e le caratteristiche di determinati spazi e opere, segnatamente la posizione, la natura, l’utilizzazione e i rapporti giuridici;

RU 2008 2793 1 RS 101 2 FF 2006 7165

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b. geoinformazioni: informazioni georeferenziate ricavate mediante l’inter- connessione di geodati;

c. geodati di base: geodati fondati su un atto normativo federale, cantonale o comunale;

d. geodati di base vincolanti per i proprietari: geodati di base che vincolano giuridicamente tutti i titolari di diritti su un fondo;

e. geodati di base vincolanti per le autorità: geodati di base che vincolano giu- ridicamente le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel quadro dell’adempimento dei rispettivi compiti pubblici;

f. geodati di riferimento: geodati di base che servono da base geometrica per ulteriori geodati;

g. geometadati: descrizioni formali delle caratteristiche di geodati, ad esempio dell’origine, del contenuto, della struttura, della validità, dell’attualità, del grado di precisione, dei diritti di utilizzazione, delle possibilità di accesso o dei metodi di elaborazione;

h. modelli di geodati: raffigurazioni della realtà che stabiliscono, in maniera indipendente dai sistemi, la struttura e il contenuto di geodati;

i. modelli di rappresentazione: descrizioni di rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva di geodati (per es. sotto forma di carte e piani);

j. geoservizi: applicazioni interconnettibili che semplificano l’utilizzazione di servizi elettronici nell’ambito dei geodati e rendono accessibili i geodati in una forma strutturata.

2 Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e adeguare, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecniche nonché in considerazione degli sviluppi a livello internazionale, le definizioni dei termini utilizzati nella presente legge.

Capitolo 2: Principi Sezione 1: Requisiti qualitativi e tecnici

Art. 4 Armonizzazione 1 I requisiti qualitativi e tecnici in materia di geodati e geometadati sono stabiliti in modo da consentire uno scambio semplice e un’ampia utilizzazione dei dati. 2 Le norme in materia di geodati e geometadati riconosciute a livello internazionale o nazionale sono considerate, per quanto possibile e ragionevole sotto il profilo tec- nico, nelle prescrizioni esecutive del diritto concernente la geoinformazione.

Art. 5 Geodati di base di diritto federale 1 Il Consiglio federale stabilisce in un catalogo i geodati di base di diritto federale. 2 Emana prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici in materia di geodati di base di diritto federale, segnatamente per quanto concerne:

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a. i sistemi di riferimento geodetici e i quadri di riferimento geodetici; b. i modelli di geodati; c. i modelli di rappresentazione; d. il grado di dettaglio; e. la qualità; f. il rilevamento e l’aggiornamento; g. lo scambio; h. la delimitazione territoriale.

3 Il Consiglio federale può autorizzare l’Ufficio federale di topografia o l’organo competente sotto il profilo tecnico a emanare prescrizioni tecniche per i geodati di base di diritto federale e raccomandazioni tecniche.

Art. 6 Geometadati 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici in materia di geometadati relativi a geodati di base, segnatamente per quanto concerne:

a. i contenuti; b. i modelli di dati; c. il grado di dettaglio; d. la qualità; e. il rilevamento e l’aggiornamento; f. lo scambio.

2 Il Consiglio federale può autorizzare l’Ufficio federale di topografia o l’organo competente sotto il profilo tecnico a emanare prescrizioni tecniche per i geometadati e raccomandazioni tecniche.

Art. 7 Nomi geografici 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade. Disciplina gli altri nomi geografici, le competenze e la procedura della Confederazione e dei Cantoni, nonché l’assunzione delle spese. 2 Il Consiglio federale decide in ultima istanza sulle controversie derivanti dall’ap- plicazione del capoverso 1.

Sezione 2: Rilevamento, aggiornamento e gestione

Art. 8 Competenza, libertà di metodo 1 La legislazione designa i servizi competenti per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione dei geodati di base. In mancanza di pertinenti prescrizioni, la competenza

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spetta al servizio specializzato della Confederazione o del Cantone competente per il settore specialistico a cui si riferiscono i geodati di base. 2 Nell’ambito del rilevamento e dell’aggiornamento dei geodati di base vanno evitati i doppioni. 3 Per il rilevamento e l’aggiornamento dei geodati di base sussiste libertà di metodo se è garantita la comparabilità dei risultati.

Art. 9 Garanzia della disponibilità 1 Il servizio competente per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione dei geodati di base garantisce la disponibilità duratura dei geodati di base. 2 Riguardo ai geodati di base di diritto federale, il Consiglio federale disciplina:

a. le modalità di archiviazione; b. le modalità e la periodicità di storicizzazione.

Sezione 3: Accesso e utilizzazione

Art. 10 Principio I geodati di base di diritto federale sono pubblicamente accessibili e possono essere utilizzati da chiunque, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 11 Protezione dei dati Gli articoli 1–11, 16–25, 27, 33, 36 e 37 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati sono applicabili a tutti i geodati di base di diritto federale. Sono fatte salve prescrizioni derogatorie giusta gli articoli 12 capoverso 2 lettera c, 14 capoversi 1 e 2, nonché 32 capoverso 2 lettera d della presente legge.

Art. 12 Utilizzazione 1 Il servizio competente per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione dei geodati di base può subordinare ad autorizzazione l’accesso ai geodati di base di diritto federale, nonché la loro utilizzazione e trasmissione. L’autorizzazione è rilasciata mediante:

a. decisione; b. contratto; c. controlli organizzativi o tecnici dell’accesso.

3 RS 235.1

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2 Il Consiglio federale emana prescrizioni di dettaglio concernenti: a. l’utilizzazione e la trasmissione autorizzate; b. le linee fondamentali della procedura per la concessione dell’accesso e del-

l’utilizzazione; c. gli obblighi degli utenti, segnatamente per quanto concerne l’accesso e la

protezione dei dati in occasione dell’utilizzazione e della trasmissione dei dati;

d. l’aggiunta di indicazioni sulle fonti e di indicazioni cautelative; e. le eccezioni riguardo alla necessità di un’autorizzazione.

Art. 13 Geoservizi 1 Il Consiglio federale definisce i geoservizi di interesse nazionale e ne stabilisce i contenuti minimi. 2 Ai fini di un’interconnessione ottimale, emana prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici per detti geoservizi. 3 Disciplina i geoservizi intersettoriali. 4 Può prescrivere che determinati geodati di base di diritto federale siano resi acces- sibili in forma elettronica mediante procedura di richiamo o secondo altre modalità, singolarmente o in relazione con altri dati. 5 Il servizio competente per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione dei geodati di base è competente per l’allestimento e l’esercizio di detti geoservizi.

Art. 14 Scambio tra autorità 1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni si accordano reciprocamente un accesso semplice e diretto ai geodati di base. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio dei geodati di base di diritto federale. 3 Lo scambio è indennizzato forfettariamente. La Confederazione e i Cantoni disci- plinano in un contratto di diritto pubblico le modalità e il calcolo dei pagamenti compensativi.

Art. 15 Emolumenti 1 La Confederazione e i Cantoni possono riscuotere emolumenti per l’accesso ai geodati di base e per la loro utilizzazione. 2 Armonizzano i principi tariffari per i geodati di base di diritto federale e per i geoservizi di interesse nazionale. 3 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per l’accesso ai geodati di base della Confederazione e per la loro utilizzazione, nonché per l’utilizzazione dei geoservizi della Confederazione. Gli emolumenti comprendono:

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a. in caso di utilizzazione per uso proprio, al massimo i costi marginali e un adeguato contributo all’infrastruttura;

b. in caso di utilizzazione commerciale, i costi marginali e un contributo all’in- frastruttura e ai costi di investimento e di aggiornamento, adeguato all’uti- lizzazione.

Sezione 4: Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Art. 16 Oggetto e forma 1 Sono oggetto del catasto le restrizioni di diritto pubblico della proprietà che, con- formemente alle disposizioni del Codice civile (CC)4, non sono menzionate nel registro fondiario. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali geodati di base di diritto federale sono oggetto del catasto. 3 I Cantoni possono aggiungere al catasto geodati di base supplementari vincolanti per i proprietari. 4 Il catasto è reso accessibile in forma elettronica mediante procedura di richiamo o secondo altre modalità. 5 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di catasto relativamente all’organizzazione, alla tenuta, all’armonizzazione dei dati, alla qualità dei dati, ai metodi e alla procedura.

Art. 17 Efficacia giuridica Il contenuto del catasto è considerato noto.

Art. 18 Responsabilità La responsabilità per la tenuta del catasto è retta dall’articolo 955 CC5.

Sezione 5: Prestazioni commerciali della Confederazione

Art. 19 1 Il Consiglio federale può autorizzare servizi dell’Amministrazione federale a offrire a titolo commerciale geodati e ulteriori prestazioni nel settore della geoinfor- mazione per soddisfare desideri particolari dei clienti. 2 L’offerta di prestazioni commerciali deve essere in stretta relazione con il compito del servizio e non deve pregiudicarne l’adempimento.

4 RS 210 5 RS 210

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3 I servizi autorizzati offrono dette prestazioni commerciali in base al diritto privato. Stabiliscono i prezzi secondo le condizioni di mercato e rendono note le tariffe. I prezzi delle prestazioni commerciali devono, complessivamente, almeno coprire i costi e non possono essere ridotti grazie ai proventi derivanti dall’offerta di base del servizio.

Sezione 6: Obblighi di assistenza e di tolleranza

Art. 20 Assistenza nel rilevamento e nell’aggiornamento 1 I titolari di diritti su beni fondiari sono tenuti ad assistere i pubblici ufficiali e i terzi che agiscono su incarico della Confederazione o dei Cantoni nel rilevamento e nell’aggiornamento dei geodati di base. Essi devono segnatamente accordare a detti pubblici ufficiali:

a. l’accesso a fondi privati; b. previo annuncio, l’accesso in tempo utile a edifici; c. la facoltà di apporre, su fondi e a edifici, strumenti tecnici ausiliari per tutta

la durata del rilevamento e dell’aggiornamento; d. previo annuncio, la consultazione in tempo utile di dati e documenti privati e

ufficiali. 2 I pubblici ufficiali e i terzi incaricati possono, se necessario, ricorrere all’aiuto amministrativo ed esecutivo delle autorità locali. 3 Chi ostacola illecitamente il rilevamento e l’aggiornamento dei geodati di base assume i costi supplementari che ne risultano.

Art. 21 Protezione della materializzazione dei punti di confine e dei punti di misurazione

1 I titolari di diritti su beni fondiari sono tenuti a tollerare senza indennizzo l’apposi- zione provvisoria o permanente su fondi e a edifici di segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione. 2 I segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione possono essere menzionati nel registro fondiario. 3 Chi illecitamente sposta, rimuove o danneggia segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione assume i costi per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi.

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Capitolo 3: Misurazione nazionale

Art. 22 Compiti 1 La misurazione nazionale mette a disposizione geodati di riferimento della Confe- derazione per scopi civili e militari. 2 I suoi compiti comprendono segnatamente:

a. la definizione dei sistemi di riferimento geodetici, nonché l’allestimento, l’aggiornamento e la gestione dei quadri di riferimento;

b. la demarcazione e la misurazione dei confini nazionali; c. il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche

per i modelli nazionali del paesaggio; d. l’approntamento delle carte nazionali.

3 Il Consiglio federale disciplina le competenze, l’organizzazione, la procedura e i metodi.

Art. 23 Estensione territoriale 1 La misurazione nazionale copre l’intero territorio della Confederazione Svizzera. 2 Se necessario, sono rilevati anche geodati di riferimento relativi alle zone limitrofe estere.

Art. 24 Determinazione dei confini nazionali 1 Il Consiglio federale può concludere autonomamente con Stati esteri accordi inter- nazionali sulla determinazione dei confini nazionali, purché tali accordi concernano unicamente rettifiche di tracciati di confini o altre modifiche territoriali minime. 2 Emana prescrizioni sulla procedura, segnatamente per quanto concerne la parteci- pazione dei Cantoni e dei Comuni interessati.

Art. 25 Carte nazionali 1 Le carte nazionali sono parte dei geodati di riferimento della Confederazione. 2 Il Consiglio federale disciplina l’allestimento, la pubblicazione e l’utilizzazione civile e militare delle carte nazionali. 3 I diritti d’autore risultanti dall’allestimento, dall’elaborazione e dall’aggiornamento delle carte nazionali appartengono alla Confederazione.

Art. 26 Atlanti nazionali, carte tematiche di interesse nazionale Il Consiglio federale può designare come compito federale l’allestimento di atlanti nazionali e di comparabili carte tematiche di interesse nazionale.

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Capitolo 4: Geologia nazionale

Art. 27 Compiti 1 La geologia nazionale mette a disposizione dell’Amministrazione federale e di terzi dati e informazioni geologici. 2 I suoi compiti comprendono segnatamente:

a. il rilevamento geologico del territorio nazionale; b. l’approntamento di dati geologici di interesse nazionale; c. la consulenza e l’assistenza a favore dell’Amministrazione federale relati-

vamente a questioni geologiche; d. l’archiviazione di dati geologici; e. il coordinamento delle attività geologiche a livello federale.

3 Il Consiglio federale disciplina le competenze, l’organizzazione, la procedura e i metodi.

Art. 28 Estensione territoriale 1 La geologia nazionale copre l’intero territorio della Confederazione Svizzera. 2 Se necessario, sono rilevati anche dati geologici relativi alle zone limitrofe estere.

Capitolo 5: Misurazione ufficiale

Art. 29 Compiti 1 La misurazione ufficiale assicura la disponibilità dei geodati di riferimento vinco- lanti per i proprietari e delle informazioni descrittive relative ai fondi. 2 I suoi compiti comprendono segnatamente:

a. il raffittimento dei quadri di riferimento geodetici; b. la demarcazione e la misurazione dei confini cantonali, distrettuali e comu-

nali; c. la demarcazione e la misurazione dei confini dei fondi; d. il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche

relative ai fondi; e. l’allestimento del piano per il registro fondiario.

3 Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali della misurazione ufficiale, segnatamente per quanto concerne:

a. la demarcazione e la misurazione dei confini dei fondi; b. i requisiti minimi dell’organizzazione cantonale;

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c. l’alta direzione e l’alta vigilanza della Confederazione; d. la delimitazione concreta rispetto agli altri geodati di base.

Art. 30 Estensione territoriale La misurazione ufficiale copre l’intero territorio della Confederazione Svizzera.

Art. 31 Pianificazione e concretizzazione 1 Il Consiglio federale stabilisce la pianificazione a medio e a lungo termine della misurazione ufficiale. 2 La concretizzazione ha luogo sulla base di accordi di programma pluriennali tra la Direzione federale delle misurazioni catastali e i servizi competenti dei Cantoni. 3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui contenuti e sulla procedura per la conclusione degli accordi di programma.

Art. 32 Approvazione 1 La misurazione ufficiale deve essere approvata dal servizio cantonale competente. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle linee fondamentali della procedura, segnatamente per quanto concerne:

a. i dati e i piani oggetto dell’approvazione; b. le condizioni per l’approvazione; c. la partecipazione di servizi della Confederazione; d. la pubblicazione preliminare; e. i diritti procedurali dei titolari di diritti su beni fondiari.

Art. 33 Estratti autenticati 1 Chiunque può farsi rilasciare dai servizi designati competenti dal Cantone estratti autenticati della misurazione ufficiale. 2 Per il rilascio degli estratti autenticati può essere riscosso un emolumento. 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle linee fondamentali della procedura, segnatamente per quanto concerne:

a. i contenuti e la struttura degli estratti autenticati; b. il rilascio in forma elettronica di estratti autenticati; c. i principi tariffari per gli emolumenti.

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Capitolo 6: Organizzazione Sezione 1: Competenza e collaborazione

Art. 34 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni 1 La Confederazione è competente per:

a. la misurazione nazionale; b. la geologia nazionale; c. l’orientamento strategico e l’alta direzione della misurazione ufficiale; d. l’alta vigilanza in materia di misurazione ufficiale; e. l’orientamento strategico del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della

proprietà; f. l’alta vigilanza in materia di catasto delle restrizioni di diritto pubblico della

proprietà; g. il coordinamento e l’armonizzazione nel settore dei geodati di base di diritto

federale e dei geoservizi di interesse nazionale. 2 I Cantoni sono competenti per:

a. l’esecuzione della misurazione ufficiale; b. la tenuta del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

3 Se un Cantone non adempie per tempo o adempie in maniera qualitativamente insufficiente i suoi compiti, il Consiglio federale può ordinare l’esecuzione sosti- tutiva previa ingiunzione e audizione del Cantone.

Art. 35 Partecipazione dei Cantoni e consultazione delle organizzazioni Nel quadro della preparazione di atti normativi federali rientranti nel campo d’ap- plicazione della presente legge e concernenti la competenza e gli interessi dei Can- toni, dei Comuni e delle organizzazioni partner, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle orga- nizzazioni partner.

Art. 36 Collaborazione internazionale 1 In collaborazione con altri Stati, la Confederazione promuove il coordinamento, l’armonizzazione e la standardizzazione nel settore della geoinformazione. 2 La Confederazione è competente per la collaborazione con altri Stati nel settore dei geodati di base di diritto federale. 3 Nell’ambito della loro sfera di competenza, i Cantoni possono collaborare diretta- mente con i servizi regionali e locali delle zone limitrofe estere, segnatamente scam- biare geodati e coordinare il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione di geodati.

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Sezione 2: Finanziamento

Art. 37 Compiti di competenza della Confederazione La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui all’articolo 34 capo- verso 1.

Art. 38 Misurazione ufficiale 1 La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale. I dettagli sono disciplinati in un’ordinanza dell’Assemblea federale. Questa ordi- nanza costituisce la base per i contributi globali della Confederazione stabiliti negli accordi di programma. 2 I costi per l’aggiornamento della misurazione ufficiale sono assunti dalla persona fisica o giuridica che li ha causati, sempre che quest’ultima sia identificabile. 3 I Cantoni assumono i costi non coperti né dai contributi globali della Confedera- zione né dagli emolumenti. Possono stabilire chi deve partecipare a tali costi residui. 4 La Confederazione finanzia l’esecuzione sostitutiva (art. 34 cpv. 3). Esige dal Can- tone negligente i costi rimanenti dopo la deduzione dei contributi globali convenuti.

Art. 39 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà 1 La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente il catasto delle restri- zioni di diritto pubblico della proprietà. La Confederazione concede ai Cantoni contributi globali sulla base di accordi di programma pluriennali tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e i Cantoni. 2 I costi dell’iscrizione e dell’aggiornamento di una restrizione della proprietà sono assunti dal servizio che l’ha decisa. 3 La Confederazione finanzia l’esecuzione sostitutiva (art. 34 cpv. 3). Esige dal Cantone negligente i costi rimanenti dopo la deduzione dei contributi globali con- venuti.

Sezione 3: Formazione e ricerca

Art. 40 Promozione della formazione 1 La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione nel settore della geo- informazione. 2 Provvedono affinché i cicli di formazione e i titoli di studio corrispondano, a tutti i livelli, allo stato della tecnica e della scienza.

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Art. 41 Ingegneri geometri 1 È autorizzato all’esecuzione autonoma di lavori relativi alla misurazione ufficiale chi ha superato con successo l’esame federale di Stato ed è iscritto nel registro degli ingegneri geometri. 2 Un’autorità federale composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni professionali:

a. organizza gli esami di Stato; b. tiene il registro e rilascia o nega la patente; c. esercita la sorveglianza disciplinare sulle persone iscritte nel registro.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni di dettaglio concernenti: a. la formazione necessaria per l’ottenimento della patente; b. le condizioni tecniche e personali per l’iscrizione; c. la tenuta del registro e il rilascio della patente; d. la composizione, la nomina e l’organizzazione dell’autorità stessa; e. le competenze dell’autorità stessa e dell’Amministrazione; f. la radiazione dal registro e altre misure disciplinari; g. gli obblighi professionali delle persone iscritte nel registro; h. il finanziamento dell’esame di Stato, della tenuta del registro e delle altre

attività dell’autorità stessa.

Art. 42 Promozione della ricerca La Confederazione e i Cantoni promuovono la ricerca nel settore della geoinforma- zione.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 43 Valutazione 1 Entro sei anni dall’introduzione del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, il Consiglio federale ne verifica la necessità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità. 2 Il Consiglio federale presenta alle Camere federali un pertinente rapporto in cui propone le modifiche necessarie.

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Art. 44 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 45 Coordinamento con la NPC Qualora la legge federale del 6 ottobre 20066 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) entri in vigore contemporaneamente o successivamente alla presente legge, la cifra II/1 NPC (art. 39 del Tit. fin. del CC7) diverrà priva d’oggetto.

Art. 46 Disposizioni transitorie 1 Durante dodici anni a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Consi- glio federale può disciplinare gli emolumenti derogando all’articolo 15 capoverso 3. 2 Il Consiglio federale stabilisce il calendario per l’introduzione del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. 3 Chi, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, è autorizzato secondo il diritto federale all’esecuzione autonoma di lavori relativi alla misurazione ufficiale mantiene tale autorizzazione. Il Consiglio federale emana prescrizioni per il periodo di transizione sino all’iscrizione nel registro degli ingegneri geometri. 4 I Cantoni adeguano la loro legislazione in materia di geoinformazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. Durante un periodo di transizione stabilito dal Consiglio federale, i Cantoni dovranno adeguare i geodati di base di di- ritto federale da essi gestiti ai requisiti qualitativi e tecnici ai sensi degli articoli 5 e 6 soltanto se:

a. il diritto internazionale o il diritto federale lo prescrivono in maniera impera- tiva;

b. si tratta di dati la cui base legale è stata creata con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente;

c. rilevano nuovamente i dati; d. per la gestione dei dati, stabiliscono nuove basi tecnico-organizzative (banca

dati, hardware oppure software) che eliminano gli ostacoli a un adegua- mento.

6 RU 2007 5779. Entrata in vigore il 1° gen. 2008. 7 RS 210

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Art. 47 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Gli articoli 16–18, 34 capoverso 1 lettere e ed f, nonché 39 sono posti in vigore dal Consiglio federale insieme con l’ordinanza del 2 settembre 20098 concernente il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle altre disposizioni.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 20089 Art. 16–18, 34 cpv. 1 lett. e ed f, nonché art. 39: 1° ottobre 200910

8 RS 510.622.4. 9 DCF del 21 mag. 2008 (RU 2008 2807). 10 O del 2 set. 2009 (RU 2009 4721).

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Allegato (art. 44)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 21 giugno 193511 concernente l’allestimento di nuove carte nazionali è abrogata.

II

Il Codice civile12 è modificato come segue:

Art. 950

Tit. fin. art. 38 cpv. 1 e 2 … 2 Abrogato

Tit. fin. art. 3913, 41 cpv. 1 e 42 Abrogati

11 [CS 5 637; RU 1977 2249] 12 RS 210. Le modifiche qui appresso sono inserite nel testo menzionato. 13 Vedi art. 45 della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione (RS 510.62).