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Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (stato 1° gennaio 2012)

 RS 910.12

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Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

del 28 maggio 1997 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),2

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio 1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che sono iscritti nel registro federale sono protette. 2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o prodotti agricoli trasformati conformi al relativo elenco degli obblighi.3 2bis Le derrate alimentari ottenute a partire da prodotti agricoli sono equiparate, in ogni tappa della trasformazione, ai prodotti agricoli trasformati.4 3 Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall’ordinanza del 14 novembre 20075 sul vino.6

RU 1997 1198 1 RS 910.1 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4867). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 4 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 5 RS 916.140 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109).

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Art. 27 Denominazione di origine 1 Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato:

a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusi-

vamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e c. che è prodotto, trasformato ed elaborato in un’area geografica determinata.

2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasfor- mati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.

Art. 38 Indicazione geografica 1 Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato:

a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; b. di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica può es-

sere attribuita a tale origine geografica; e c. che è prodotto, trasformato o elaborato in un’area geografica determinata.

2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasfor- mati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche.

Art. 4 Denominazione generica 1 Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica. 2 Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commer- cializzato, è diventato un nome comune che lo designa. 3 Per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori determinanti, segnatamente dell’opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine.9

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

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Art. 4a10 Denominazioni omonime 1 Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già regi- strata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un’altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati. 2 L’utilizzazione della denominazione omonima registrata successivamente deve differenziarsi chiaramente dall’utilizzazione di quella già registrata, al fine di garan- tire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.

Art. 4b11 Nome di una varietà vegetale o di una razza animale 1 Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica se corrisponde al nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. 2 Il rischio d’inganno è escluso in particolare se la denominazione è identica a quella di una varietà vegetale o di una razza animale locale che non ha lasciato la propria regione di origine o se il nome della varietà vegetale o della razza animale può essere modificato.

Sezione 2: Procedura di registrazione

Art. 5 Diritto di presentare la domanda 1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio) una domanda di registrazione. 1bis Un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà delle quantità del prodotto;

b. almeno il 60 per cento dei produttori, il 60 per cento dei trasformatori e il 60 per cento degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e

c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.12 2 Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:

a. quelli che producono la materia prima; b. quelli che trasformano il prodotto; c. quelli che lo elaborano.

10 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867). 11 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). 12 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

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Art. 6 Contenuto della domanda 1 La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l’indicazione geografica sono soddisfatte. 2 Contiene in particolare:

a. il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentati- vità;

b. la denominazione di origine o l’indicazione geografica da registrare; c. gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica; d. gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geogra-

fica ai sensi dell’articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l’evoluzione storica del prodotto);

e. gli elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica ai sensi dell’articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all’ambiente geografico );

f. la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti; g.13 un riassunto con le seguenti indicazioni:

– il nome, l’indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente, – il nome del prodotto, – la protezione chiesta, – il tipo di prodotto, – la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente, – gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica, – il dossier sull’evoluzione storica del prodotto, – le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali

e umani dovuti all’ambiente geografico, – la descrizione dei metodi locali, leali e costanti, – gli elementi principali dell’elenco degli obblighi (area geografica,

descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descri- zione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichetta- tura e tracciabilità).

3 Deve essere corredata di un elenco degli obblighi.

Art. 7 Elenco degli obblighi 1 L’elenco degli obblighi comprende:

a. il nome del prodotto, inclusa la denominazione di origine o l’indicazione ge- ografica;

b. la delimitazione dell’area geografica;

13 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

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c. la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue prin- cipali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;

d. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; e.14 la designazione di uno o più organismi di certificazione; f. ...15

2 Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti: a. gli elementi specifici dell’etichettatura; b. la descrizione di un’eventuale forma particolare del prodotto; c. gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente

può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell’area geografica determinata.16

Art. 8 Pareri 1 L’Ufficio chiede il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Commissione, art. 22). 2 Invita parimenti le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro pare- re.

Art. 8a17 Procedura di registrazione delle denominazioni estere 1 Le domande presentate da un raggruppamento di un Paese terzo devono soddisfare le esigenze degli articoli 5–7 e contenere gli elementi che comprovano che la deno- minazione è protetta nel suo Paese di origine. 2 Trattandosi di una denominazione che fa riferimento a un’area geografica tran- sfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un’area geografica tran- sfrontaliera, più raggruppamenti possono presentare una domanda comune. 3 La domanda, redatta in una delle tre lingue ufficiali o accompagnata da una tradu- zione certificata in una di queste lingue, è trasmessa dal raggruppamento richiedente all’Ufficio sia direttamente sia per il tramite delle autorità del Paese terzo interes- sato. Se la domanda è redatta in un’altra lingua l’Ufficio può ordinarne una tradu- zione. 4 Se il testo originale della denominazione non è scritto in caratteri latini, deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri. 5 L’Ufficio chiede il parere della Commissione e delle autorità federali interessate.

14 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). 15 Abrogato dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). 16 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4867). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

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Art. 9 Decisione e pubblicazione 1 L’Ufficio decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2 a 7, tenendo conto in particolare del parere della Commissione. 2 Se accetta la domanda, questa viene pubblicata, con gli elementi principali dell’elenco degli obblighi, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 10 Opposizione 1 Possono opporsi alla registrazione:

a. le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione; b. i Cantoni.

2 L’opposizione deve essere inoltrata per scritto all’Ufficio entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione. 3 Possono essere addotti in particolare i seguenti motivi di opposizione:

a. la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 o 3; b. la denominazione è considerata generica; c. il raggruppamento non è rappresentativo; d.18 la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una

denominazione completamente o parzialmente omonima utilizzata da parec- chio tempo.

Art. 11 Decisione su opposizione 1 L’Ufficio decide sull’opposizione dopo aver sentito la Commissione. 2 Sente parimenti l’Istituto federale della proprietà intellettuale nel caso in cui l’op- posizione si basa sul motivo menzionato all’articolo 10 capoverso 3 lettera d.

Art. 12 Registrazione e pubblicazione 1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

a. se non sono state presentate opposizioni entro i termini prescritti; b.19 se eventuali opposizioni o eventuali ricorsi sono stati respinti.

2 La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

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Art. 13 Registro 1 L’Ufficio tiene il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geo- grafiche. 2 Il registro contiene:

a. la denominazione, la menzione DOP (denominazione d’origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) e il suo numero;

b. il nome del raggruppamento; c. l’elenco degli obblighi; d. la data della registrazione; e. la data della pubblicazione della registrazione.

3 Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.

Art. 14 Modifica dell’elenco degli obblighi 1 Le modifiche dell’elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura di quella prevista per le registrazioni. 2 Se il raggruppamento chiede di designare un nuovo organismo di certificazione o di eliminarne uno, l’Ufficio decide senza applicare la procedura di registrazione.

Sezione 2a: Procedura di cancellazione20

Art. 1521 1 L’Ufficio cancella la registrazione di una denominazione protetta:

a. su richiesta, se la denominazione protetta non è più utilizzata o se l’insieme degli utenti e i Cantoni in questione non sono più interessati al suo manteni- mento,

b. se è accertato che il rispetto dell’elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati.

2 L’Ufficio consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione e sente le parti conformemente all’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa. 3 La cancellazione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

20 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4867). 22 RS 172.021

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Sezione 3: Protezione

Art. 1623 Divieto di impiego abusivo delle menzioni DOC, DOP e IGP e di menzioni simili

1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti agricoli o prodotti agricoli trasformati la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza. 2 È parimenti vietato l’impiego di menzioni simili a quelle di cui al capoverso 1 o di menzioni che possono indurre in errore. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti agricoli o ai prodotti agricoli tra- sformati la cui denominazione, benché registrata, non è stata certificata conforme- mente all’articolo 18. 4 Sono fatte salve le denominazioni estere registrate nel loro Paese di origine.

Art. 16a24 Menzioni DOC, DOP e IGP 1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull’etichetta dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza. 2 L’impiego delle menzioni e abbreviazioni secondo il capoverso 1 è facoltativo nel caso di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente all’articolo 8a.

Art. 17 Estensione della protezione 1 L’impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato:

a. per ogni prodotto comparabile non conforme all’elenco degli obblighi; b. per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione

della denominazione protetta. 2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

a. se la denominazione registrata è imitata o evocata; b. se è tradotta; c. se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «mo-

do», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili; d. se la provenienza del prodotto è indicata.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

24 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

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3 Sono parimenti vietati: a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del pro-

dotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura, alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull’imballaggio, nella pub- blicità o sui documenti concernenti il prodotto;

b. qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in er- rore sull’origine del prodotto;

c.25 qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera b.

Art. 17a26 Prodotti non conformi all’elenco degli obblighi 1 I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto ante- riore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere com- mercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione. 2 Se l’elenco degli obblighi è modificato conformemente all’articolo 14 capoverso 1, i relativi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica..

Sezione 4: Controllo

Art. 18 Denominazione dell’organismo di certificazione 1 Chiunque utilizzi una denominazione di origine registrata o un’indicazione geogra- fica deve affidare a un organismo di certificazione definito nell’elenco degli obblighi il controllo della produzione, della trasformazione o dell’elaborazione del prodotto. 2 Il Dipartimento federale dell’economia stabilisce le esigenze minime relative al con- trollo.27

Art. 19 Organismi di certificazione 1 Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all’ordi- nanza del 17 giugno 199628 sull’accreditamento e sulla designazione per il relativo prodotto. Per ogni denominazione per la quale svolgono i controlli, gli organismi di

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

26 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

27 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). 28 RS 946.512

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certificazione devono disporre dell’estensione del settore di accreditamento per il relativo prodotto.29 2 L’Ufficio riconosce, dopo aver udito il Servizio d’accreditamento svizzero, gli organismi esteri d’accreditamento che desiderano svolgere la loro attività sul territo- rio svizzero, se sono in grado di comprovare qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera. Essi dovranno in particolare dimostrare di essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera. 3 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 199530 sugli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 2031 Denuncia di irregolarità Gli organismi di certificazione notificano all’Ufficio, ai chimici cantonali competen- ti e ai raggruppamenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli.

Art. 2132 Autorità esecutiva 1 L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Ufficio fatto salvo il capoverso 2. Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull’agricoltura. 2 L’esecuzione secondo la legislazione sulle derrate alimentari della Sezione 3 della presente ordinanza spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari. 3 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari notificano all’Ufficio, agli organismi di certificazione e ai raggruppamenti le irregolarità constatate.33 4 L’Ufficio sorveglia gli organismi di certificazione con riserva della sorveglianza prevista dall’ordinanza del 17 giugno 199634 sull’accreditamento e sulla designazio- ne. Esso può emanare istruzioni.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

30 RS 946.51 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4867). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 34 RS 946.512

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 22 Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.35 2 La Commissione consiglia l’Ufficio nell’esecuzione della presente ordinanza. 3 ...36

Art. 2337 Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2007 1 Le domande di registrazione pendenti all’entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2007 sono esaminate secondo il nuovo diritto. 2 In deroga all’articolo 16a, i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto anteriore fino al 1° giugno 2008 e possono essere commercializzati in tale forma fino a scadenza della loro data di consumazione. 3 Il previgente articolo 17a si applica a tutte le denominazioni registrate per le quali il termine transitorio ivi previsto non è ancora scaduto.

Art. 24 Modifica del diritto previgente ... 38

Art. 2539

Art. 2640 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

35 Nuovo testo giusta il n. I 6.6 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extrapar- lamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

36 Abrogato dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 38 La mod. può essere consultata alla RU 1997 1198. 39 Abrogato dal n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). 40 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 n. 1 dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002

(RU 2002 573).

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Allegato41 (art. 15)

41 Abrogato dal n. I 10 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).