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CH224

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Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (stato 1° gennaio 2012)

 RS 444.1

1

Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

del 20 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 19702 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970); visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20013, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente legge disciplina l’importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il rimpatrio degli stessi a partire dalla Svizzera. 2 Con la presente legge la Confederazione intende fornire un contributo al manteni- mento del patrimonio culturale dell’umanità e impedire il furto, il saccheggio e l’importazione ed esportazione illecite dei beni culturali.

Art. 2 Definizioni 1 Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell’articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970. 2 Per patrimonio culturale si intende l’insieme dei beni culturali appartenenti a una delle categorie definite nell’articolo 4 della Convenzione UNESCO 1970. 3 Per Stati contraenti s’intendono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970. 4 Per Servizio specializzato si intende l’organo amministrativo cui incombe l’esecu- zione dei compiti definiti nell’articolo 18. 5 Per importazione illecita s’intende un’importazione che viola una convenzione secondo l’articolo 7 o un provvedimento secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a.

RU 2005 1869 1 RS 101 2 RS 0.444.1 3 FF 2002 457

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Sezione 2: Elenchi dei beni culturali

Art. 3 Elenco federale 1 I beni culturali di proprietà della Confederazione e d’importanza significativa per il patrimonio culturale sono iscritti nell’Elenco federale. 2 L’iscrizione implica che:

a. i beni culturali non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede;

b. il diritto alla riconsegna è imprescrittibile; c. l’esportazione definitiva dei beni culturali dalla Svizzera è vietata.

3 Un bene culturale può essere stralciato dall’Elenco federale se: a. ha perso la sua importanza significativa per il patrimonio culturale; b. la sua incorporazione in un insieme lo giustifica; c. la Confederazione perde la proprietà del bene o vi rinuncia.

4 Il Servizio specializzato gestisce l’Elenco federale in forma di banca dati elettronica e lo pubblica.

Art. 4 Elenchi dei Cantoni 1 Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l’esportazione dei beni culturali esistenti sul loro territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione:

a. gli elenchi dei loro beni culturali; b. gli elenchi dei beni culturali di privati, sempreché questi ultimi diano il loro

consenso. 2 I Cantoni possono dichiarare che i beni culturali iscritti nei loro elenchi non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede e che il diritto alla loro ricon- segna è imprescrittibile.

Sezione 3: Importazione ed esportazione

Art. 5 Autorizzazione per l’esportazione di beni culturali iscritti nell’Elenco federale

1 Chiunque intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell’Elenco federale necessita di un’autorizzazione del Servizio specializzato. 2 L’autorizzazione è rilasciata se:

a. i beni culturali sono esportati temporaneamente; e b. l’esportazione avviene a scopo di ricerca, conservazione, esposizione o per

motivi analoghi.

Legge sul trasferimento dei beni culturali

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Art. 6 Pretese di rimpatrio della Svizzera 1 Se beni culturali iscritti nell’Elenco federale sono stati esportati illecitamente dalla Svizzera, il Consiglio federale fa valere pretese di rimpatrio nei confronti di altri Stati contraenti. Gli indennizzi e i costi che ne derivano sono a carico della Confedera- zione. 2 Se beni culturali iscritti in un elenco cantonale sono stati esportati illecitamente dalla Svizzera, il Consiglio federale, su richiesta del Cantone, fa valere pretese di rimpatrio nei confronti di altri Stati contraenti. Gli indennizzi e i costi che ne derivano sono a carico del Cantone richiedente.

Art. 7 Convenzioni 1 Allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere con gli Stati contraenti trattati internazionali concernenti l’importazione e il rimpatrio dei beni culturali (convenzioni). 2 Le seguenti condizioni devono essere adempite:

a. l’oggetto della convenzione è un bene culturale di importanza significativa per il patrimonio culturale dello Stato contraente;

b. il bene culturale sottostà, nello Stato contraente, a norme d’esportazione intese a proteggere il patrimonio culturale; e

c. lo Stato contraente concede la reciprocità.

Art. 8 Provvedimenti limitati nel tempo 1 Allo scopo di salvaguardare da danni il patrimonio culturale di altri Stati minacciato da eventi straordinari, il Consiglio federale può:

a. permettere, vincolare a determinate condizioni, limitare o vietare l’importa- zione, il transito e l’esportazione di beni culturali;

b. partecipare a operazioni internazionali concertate ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione UNESCO 1970.

2 I provvedimenti sono limitati nel tempo.

Art. 9 Azioni di rimpatrio sulla base di convenzioni 1 Chi possiede beni culturali importati illecitamente in Svizzera può essere convenuto in giudizio per il loro rimpatrio dallo Stato dal quale i beni sono stati esportati illeci- tamente. Lo Stato attore deve provare in particolare che il bene culturale è di impor- tanza significativa per il suo patrimonio culturale ed è stato importato illecitamente. 2 Il giudice può sospendere l’esecuzione del rimpatrio fino a quando lo stesso non comporti un pericolo per i beni culturali. 3 I costi dei provvedimenti necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpa- trio dei beni culturali sono a carico dello Stato attore.

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4 L’azione di rimpatrio si prescrive in un anno dopo che le autorità dello Stato inte- ressato sono venute a conoscenza dell’ubicazione e del detentore dei beni culturali, ma al più tardi in 30 anni dopo l’esportazione illecita. 5 Chi ha acquistato beni culturali in buona fede e deve restituirli ha diritto, al momento del loro rimpatrio, a un’indennità commisurata al prezzo d’acquisto e alle spese necessarie e utili alla salvaguardia e al mantenimento. 6 L’indennità è versata dallo Stato attore. Fino al pagamento dell’indennità la persona tenuta a restituire i beni culturali ha su di essi un diritto di ritenzione.

Sezione 4: Garanzia di restituzione

Art. 10 Richiesta Se un bene culturale proveniente da uno Stato contraente è temporaneamente dato in prestito per un’esposizione a un museo o altro istituto culturale in Svizzera, l’istitu- zione che riceve in prestito il bene può chiedere al Servizio specializzato di rilasciare all’istituzione che lo dà in prestito una garanzia di restituzione per la durata d’espo- sizione concordata nel contratto di prestito.

Art. 11 Pubblicazione e procedura di opposizione 1 La richiesta è pubblicata nel Foglio federale. La pubblicazione comprende una descrizione esatta dei beni culturali in questione e della loro provenienza. 2 Se non adempie manifestamente le condizioni per il rilascio di una garanzia di restituzione, la richiesta è respinta e non è pubblicata. 3 Chi è parte ai sensi delle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa può fare opposizione per scritto, entro 30 giorni, presso il Servizio specializzato. Il termine di opposizione decorre dalla pubblicazione. 4 Chi non ha fatto opposizione è escluso dalla procedura ulteriore.

Art. 12 Rilascio 1 Il Servizio specializzato decide in merito alla richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione. 2 La garanzia di restituzione può essere rilasciata se:

a. nessuno ha fatto valere, mediante opposizione, un titolo di proprietà sui beni culturali;

b. l’importazione dei beni culturali non è illecita; c. nel contratto di prestito è concordato che a conclusione dell’esposizione i beni

culturali ritornano nello Stato contraente da cui sono stati prestati. 3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni supplementari.

4 RS 172.021

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Art. 13 Effetto La garanzia di restituzione implica che né i privati né le autorità possono far valere pretese giuridiche nei confronti dei beni culturali fintanto che questi si trovano in Svizzera.

Sezione 5: Aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale

Art. 14 Aiuti finanziari5 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari:

a. ai musei o istituti analoghi in Svizzera, per la custodia provvisoria a titolo fiduciario e la cura conservativa dei beni culturali che sono parte del patri- monio culturale di altri Stati in cui sono minacciati da eventi straordinari;

b. per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale in altri Stati contraenti;

c. in casi eccezionali, per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di uno Stato contraente.

2 Gli aiuti finanziari secondo il capoverso 1 lettera a sono versati soltanto se la custodia a titolo fiduciario è eseguita:

a. d’intesa con le autorità dell’altro Stato; o b. sotto gli auspici dell’UNESCO o di un’altra organizzazione internazionale

dedita alla protezione dei beni culturali.

Art. 14a6 Finanziamento Il finanziamento degli aiuti finanziari secondo l’articolo 14 è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 20097 sulla promozione della cultura.

Sezione 6: Trasferimento di beni culturali

Art. 15 Trasferimento a istituzioni della Confederazione 1 Le istituzioni della Confederazione non possono acquistare o esporre beni culturali:

a. rubati, andati persi contro la volontà del proprietario o rinvenuti con scavi illeciti;

5 Introdotto dal n. II 4 dell’all. alla LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).

6 Introdotto dal n. II 4 dell’all. alla LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).

7 RS 442.1

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b. che sono parte del patrimonio culturale di uno Stato e sono stati esportati illecitamente.

2 Le istituzioni della Confederazione alle quali sono offerti simili beni culturali avvertono immediatamente il Servizio specializzato.

Art. 16 Obblighi di diligenza 1 Nell’ambito del commercio d’arte e delle aste pubbliche i beni culturali possono essere trasferiti soltanto se chi intende trasferirli può presumere, sulla base delle circostanze, che essi:

a. non sono stati rubati, non sono andati persi contro la volontà del proprietario né sono stati rinvenuti con scavi illeciti;

b. non sono stati importati illecitamente. 2 Le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche sono tenute a:

a. stabilire l’identità dei fornitori e dei venditori ed esigere dagli stessi una dichiarazione scritta concernente il loro diritto di disporre del bene culturale;

b. informare la clientela in merito alle norme d’importazione e d’esportazione vigenti negli Stati contraenti;

c. tenere un registro dei dati concernenti l’acquisto di beni culturali, menzio- nandovi in particolare l’origine dei beni culturali, se è nota, il nome e l’in- dirizzo del fornitore o venditore, la descrizione e il prezzo d’acquisto dei beni;

d. fornire al Servizio specializzato tutte le informazioni necessarie per l’adem- pimento degli obblighi di diligenza.

3 I registri e i documenti giustificativi sono conservati per 30 anni. L’articolo 962 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni8 si applica per analogia.

Art. 17 Controllo 1 Per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza, il Servizio specializzato è autorizzato ad accedere ai locali commerciali e ai depositi delle persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche. 2 Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi della presente legge, il Servizio specializzato sporge denuncia all’autorità competente per il perse- guimento penale.

Sezione 7: Autorità

Art. 18 Servizio specializzato Per l’esecuzione della presente legge la Confederazione designa un Servizio specia- lizzato che adempie in particolare i compiti seguenti:

8 RS 220

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a. consiglia e coadiuva le autorità federali riguardo al trasferimento dei beni culturali e coordina i lavori;

b. consiglia le autorità cantonali riguardo al trasferimento dei beni culturali e collabora con esse;

c. rappresenta la Svizzera nei confronti delle autorità estere per le questioni connesse al trasferimento dei beni culturali;

d. collabora con le autorità di altri Stati allo scopo di tutelarne il patrimonio culturale;

e. fornisce agli operatori del commercio d’arte e delle aste pubbliche, nonché ad altre cerchie interessate, informazioni in merito alle questioni connesse al trasferimento dei beni culturali;

f. tiene l’elenco dei centri d’informazione in materia di beni culturali denunciati rubati;

g. gestisce l’Elenco federale in forma di banca dati elettronica e lo pubblica (art. 3);

h. rilascia garanzie di restituzione (art. 10–13); i. controlla il rispetto degli obblighi di diligenza da parte delle persone operanti

nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche (art. 16 e 17).

Art. 19 Dogana 1 Le autorità doganali controllano alla frontiera il trasferimento dei beni culturali. 2 Esse sono autorizzate a trattenere beni culturali sospetti all’atto dell’importazione, del transito o dell’esportazione e a sporgere denuncia alle autorità preposte al perse- guimento penale. 3 L’immagazzinamento di beni culturali nei depositi doganali è considerato importa- zione ai sensi della presente legge.

Art. 20 Autorità preposte al perseguimento penale 1 Se vi è il sospetto che beni culturali siano stati rubati, siano andati persi contro la volontà del proprietario o siano stati importati illecitamente in Svizzera, le autorità competenti per il perseguimento penale ne ordinano il sequestro. 2 Ogni sequestro è notificato senza indugio al Servizio specializzato.

Sezione 8: Assistenza amministrativa e giudiziaria

Art. 21 Assistenza amministrativa in Svizzera Le autorità federali, cantonali e comunali competenti si comunicano tutti i dati necessari all’esecuzione della presente legge e li trasmettono alle rispettive autorità di vigilanza.

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Art. 22 Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale 1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni ed enti internazionali e coor- dinare le inchieste a condizione che:

a. tale collaborazione sia necessaria per applicare la presente legge; e b. le autorità estere, le organizzazioni e gli enti internazionali siano vincolati al

segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. 2 Esse possono chiedere alle autorità estere di fornire i dati necessari. Allo scopo di ottenerli, possono comunicare loro dati concernenti in particolare:

a. le caratteristiche, la quantità, il luogo di destinazione e il luogo di utilizza- zione, lo scopo dell’utilizzazione e i destinatari dei beni culturali;

b. le persone coinvolte nella fornitura o mediazione dei beni culturali; c. lo svolgimento delle transazioni dal punto di vista finanziario.

3 Le autorità federali possono comunicare i dati secondo il capoverso 2, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato estero, se lo Stato in questione:

a. concede la reciprocità; b. garantisce che i dati saranno trattati esclusivamente per gli scopi stabiliti nella

presente legge; e c. garantisce che i dati saranno utilizzati in un procedimento penale unicamente

se l’assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa a causa del genere del reato; in tal caso il servizio amministrativo federale competente decide previamente, dopo aver consultato l’Ufficio federale di giustizia, se l’assistenza giudiziaria in materia penale sia possibile.

Art. 23 Rapporto con la legge sull’assistenza internazionale in materia penale In caso di infrazione alla presente legge, alle autorità estere competenti può essere concessa assistenza giudiziaria. Simili infrazioni non sono considerate reati di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 19819 sull’assistenza internazionale in materia penale; le disposizioni procedurali di tale legge rimangono nondimeno applicabili.

9 RS 351.1

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Sezione 9: Disposizioni penali10

Art. 24 Delitti 1 Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un’altra dispo- sizione, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario;

b. si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell’articolo 724 del Codice civile11; c. importa illecitamente beni culturali o li dichiara in modo inesatto all’impor-

tazione o al transito; d. esporta illecitamente o dichiara in modo inesatto all’esportazione beni cul-

turali iscritti nell’Elenco federale. 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. 3 Chi ha agito per mestiere è punito con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a 200 000 franchi.

Art. 25 Contravvenzioni 1 Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un’altra dispo- sizione, è punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, nell’ambito del com- mercio d’arte o delle aste pubbliche:

a. non rispetta gli obblighi di diligenza (art. 16); b. vanifica il controllo (art. 17).

2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 3 Nei casi di lieve gravità si può prescindere dalla punizione.

Art. 26 Infrazioni commesse nell’azienda Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.

Art. 27 Perseguimento penale Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge competono ai Cantoni.

10 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 26 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

11 RS 210 12 RS 313.0

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Art. 28 Confisca di beni culturali e valori patrimoniali I beni culturali e valori patrimoniali confiscati secondo gli articoli 58 e 59 del Codice penale13 sono devoluti alla Confederazione. Il Consiglio federale ne disciplina l’im- piego. A tal fine tiene conto degli obiettivi della presente legge.

Art. 29 Obbligo d’informare Le autorità doganali e quelle competenti per il perseguimento penale informano il Servizio specializzato in merito alle infrazioni alla presente legge.

Sezione 10: Rimedi giuridici e protezione dei dati

Art. 30 1 La procedura in caso di ricorsi contro decisioni secondo la presente legge è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria. 2 Il trattamento di dati personali si conforma alla legislazione in materia di protezione dei dati.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 31 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 32 Modifica del diritto vigente ...14

Art. 33 Irretroattività La presente legge non è applicabile retroattivamente. In particolare, non si applica agli acquisti che sono stati effettuati prima della sua entrata in vigore.

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 200515

13 RS 311.0. Ora: gli art. 69–72. 14 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2005 1869. 15 DCF del 13 apr. 2005