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Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (stato 1° febbraio 2010)

 Legge federale sulla radiotelevisione del 24 marzo 2006 (stato 1° febbraio 2010)

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Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

del 24 marzo 2006 (Stato 1° febbraio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 71, 92 e 93 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 20022, decreta:

Titolo primo: Campo d’applicazione, definizioni

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente legge disciplina l’emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi). Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di tele- comunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC). 2 La presente legge non è applicabile alle offerte che hanno una portata editoriale limitata. Il Consiglio federale definisce i criteri.

Art. 2 Definizioni Nella presente legge si intende per:

a. programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati ora- ri, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;

b. trasmissione: una parte di programma che costituisce un’entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;

c. trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; d. emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell’allestimento di tra-

smissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; e. programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera

conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 19894 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici;

RU 2007 737 1 RS 101 2 FF 2003 1399 3 RS 784.10 4 RS 0.784.405

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f. trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l’emissione o la rice- zione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC5);

g. diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunica- zione, destinata al pubblico in generale;

h. servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di ter- zi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);

i. servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un’unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un pro- gramma;

j preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la tra- smissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;

k. pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo sco- po di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servi- zi, sostenere una causa o un’idea o ottenere un altro effetto auspicato dal- l’inserzionista o dall’emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;

l. televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamen- te un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;

m. trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendi- te e con una durata di almeno 15 minuti;

n. programma di televendita: programma composto esclusivamente di televen- dite e di altra pubblicità;

o. sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finan- ziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell’intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine.

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Obbligo di notificazione e obbligo di concessione

Art. 3 Chi intende emettere un programma svizzero deve:

a. notificarlo previamente all’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale); oppure

b. disporre di una concessione secondo la presente legge.

5 RS 784.10

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Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi

Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma 1 Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità uma- na, non devono essere discriminatorie, né contribuire all’odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. 2 Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare corret- tamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. 3 Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l’ordine costituzionale o l’adempimento degli impe- gni internazionali della Svizzera. 4 I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell’insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di pro- grammi, l’autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall’obbligo di pluralità.

Art. 5 Trasmissioni nocive per la gioventù Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell’ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale.

Art. 6 Indipendenza e autonomia 1 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. 2 Le emittenti concepiscono liberamente i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e la forma della presentazio- ne; ne assumono la responsabilità. 3 Nessuno può esigere che un’emittente diffonda determinate produzioni e informa- zioni.

Art. 7 Altre esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche

1 Il Consiglio federale può obbligare le emittenti televisive, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati, a:

a. riservare a opere svizzere o comunque europee una parte sostanziale del tempo d’antenna;

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b. riservare nei loro programmi televisivi una parte adeguata del tempo d’an- tenna o del costo dei programmi alla diffusione di opere svizzere ed europee di realizzatori indipendenti.

2 Se trasmettono film nei loro programmi, le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono destinare almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi all’acquisto, alla produzione o alla coproduzione di film svizzeri oppure versare una corrispondente tassa di promozione del 4 per cento al massimo. Questo obbligo si applica anche alle emittenti di programmi televisivi esteri che propongono finestre di programmi nazionali o destinati alle regioni lingui- stiche e che trasmettono film. Esso non si applica tuttavia alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR). 3 Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adattare una parte adeguata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audio- lesi e degli ipovedenti.

Art. 8 Obblighi di diffusione 1 Le emittenti svizzere devono:

a. inserire immediatamente nei loro programmi i comunicati urgenti di polizia indispensabili per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurez- za delle persone come pure i comunicati d’allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare;

b. informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.

2 L’autorità che ha ordinato trasmissioni secondo il capoverso 1 ne assume la responsabilità. 3 Se necessario, il Consiglio federale estende gli obblighi di cui al capoverso 1 let- tera a ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi. 4 Il Consiglio federale provvede affinché nelle situazioni di crisi l’informazione della popolazione sia assicurata tramite la radio. Le autorità concedenti disciplinano i particolari nelle concessioni della SSR e delle emittenti radiofoniche conforme- mente agli articoli 38–43.

Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni

Art. 9 Riconoscibilità della pubblicità 1 La pubblicità deve essere nettamente separata dalla parte redazionale del pro- gramma ed essere chiaramente riconoscibile come tale. Il Consiglio federale può vietare quelle forme di pubblicità che non garantiscono il rispetto di questi principi o sottoporle a un disciplinamento speciale.

6 RS 170.512

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2 I collaboratori in pianta stabile dei programmi dell’emittente non possono parteci- pare alle trasmissioni pubblicitarie della medesima. Sono eccettuate da questa restri- zione le emittenti locali e regionali che dispongono di mezzi finanziari limitati.

Art. 10 Divieti in materia di pubblicità 1 È vietata la pubblicità per:

a. i prodotti del tabacco; b.7 le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 19328 sul-

l’alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani;

c. … 9

d. i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari;

e. le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. 2 Sono vietate:

a. la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200010 sugli agenti terapeutici;

b. le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. 3 Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. 4 È vietata la pubblicità che:

a. offende le convinzioni religiose o politiche; b. è fallace o sleale; c. induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l’ambiente o la

sicurezza personale. 5 A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmis- sioni pubblicitarie.

Art. 11 Inserimento nei programmi e durata della pubblicità 1 La pubblicità dev’essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l’integrità complessiva e il valore della tra- smissione interessata.

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371 372; FF 2008 7853).

8 RS 680 9 Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° feb. 2010

(RU 2010 371 372; FF 2008 7853). 10 RS 812.21

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2 La pubblicità non deve di regola superare il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano di un programma, nonché il 20 per cento del tempo d’antenna di un’ora. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. 3 Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri:

a. mandati di prestazioni delle emittenti; b. posizione economica della radio e della televisione; c. concorrenza transfrontaliera; d. normative internazionali in materia di pubblicità11; e. esigenze del pubblico.

Art. 12 Sponsorizzazione 1 Per il contenuto e l’orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l’emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l’autonomia redazionale. 2 Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all’inizio o alla fine di ogni trasmissione. 3 Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giu- ridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiara- zioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. 4 Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazio- ni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all’articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti. 5 La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all’esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata.

Art. 13 Tutela dei minorenni 1 La pubblicità che si rivolge ai minorenni o nella quale appaiono minorenni non deve sfruttarne la scarsa esperienza né nuocere al loro sviluppo fisico e psichico. Il Consiglio federale emana corrispondenti prescrizioni in materia. 2 Le trasmissioni per bambini non devono essere interrotte da pubblicità. 3 Le televendite non devono rivolgersi ai minorenni. 4 Per tutelare i minorenni conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale esclu- de determinate forme di sponsorizzazione dalle trasmissioni per bambini.

11 Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10)

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Art. 14 Disposizioni speciali per la SSR 1 Nei programmi radiofonici della SSR la pubblicità è vietata. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l’autopromozione della SSR. 2 …12 3 Il Consiglio federale può limitare interamente o in parte la pubblicità e le sponso- rizzazioni nei programmi radiofonici e televisivi della SSR e nell’ulteriore offerta editoriale, necessaria per adempiere il suo mandato di programma e finanziata mediante i proventi del canone (art. 25 cpv. 3 lett. b).

Sezione 4: Obblighi di notificazione, d’informazione, di rapporto e di registrazione

Art. 15 Notificazione dei proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni

Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie devono notificare all’Ufficio federale i proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni.

Art. 16 Notificazione delle partecipazioni Le emittenti di programmi svizzeri devono notificare all’Ufficio federale le modifi- che di capitale e di ripartizione dei diritti di voto nonché le partecipazioni rilevanti detenute in altre aziende.

Art. 17 Obbligo d’informazione 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all’autorità concedente e all’auto- rità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell’ambito della loro attività di vigilanza e delle misure contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione (art. 75). 2 Sottostanno all’obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:

a. nelle quali l’emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell’emittente e sono attive sul mercato radio- televisivo o in mercati affini;

b. che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell’emittente; c. che producono per l’emittente la maggior parte del programma interessato; d. che organizzano un avvenimento pubblico secondo l’articolo 72; e. che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione domi-

nante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione.

12 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371 372; FF 2008 7853).

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3 Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 18 Relazione annuale e conto annuale 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all’Ufficio federale la rela- zione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. 2 L’Ufficio federale può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. 3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall’Ufficio federale.

Art. 19 Dati statistici 1 L’Ufficio federale allestisce una statistica in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per:

a. elaborare e applicare il diritto; b. avere una visione d’insieme del mercato.

2 Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari. 3 L’Ufficio federale può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici.

Art. 20 Registrazione e conservazione delle trasmissioni 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono registrare tutte le trasmissioni e con- servare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tale obbligo. 2 Se, entro quattro mesi, è interposto reclamo o ricorso o è aperto d’ufficio un proce- dimento di vigilanza contro una o più trasmissioni, le registrazioni, i materiali e i documenti devono essere conservati sino al termine del procedimento.

13 RS 172.021

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Art. 21 Conservazione di programmi 1 Il Consiglio federale può obbligare le emittenti svizzere a tenere a disposizione le registrazioni dei loro programmi affinché possano essere conservate in modo dure- vole per il pubblico. Le emittenti possono essere indennizzate per le spese che ne derivano loro. 2 Il Consiglio federale stabilisce i programmi da conservare e disciplina l’indennizzo delle emittenti nonché la consegna, l’archiviazione e la disponibilità delle registra- zioni. In particolare può emanare prescrizioni tecniche relative al genere e al formato dei supporti di dati e designare organi incaricati di coordinare i lavori necessari e di selezionare i programmi da conservare. 3 Le spese degli organi di cui al capoverso 2 e l’indennizzo versato alle emittenti conformemente al capoverso 1 sono finanziati con le risorse generali della Confede- razione qualora i proventi della rimunerazione per la consultazione dei programmi registrati e per la loro riutilizzazione nonché il ricavo delle tasse di concessione non siano sufficienti. 4 Per assicurare a lungo termine l’utilizzazione degli archivi, il Consiglio federale può prendere provvedimenti di sostegno volti a conservare i pertinenti apparecchi di riproduzione.

Sezione 5: Tassa di concessione

Art. 22 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e finanziare l’archiviazione (art. 21), in secondo luogo per nuove tecnologie (art. 58). 2 La tassa non supera l’uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l’importo della tassa e una fran- chigia.

Capitolo 2: Società svizzera di radiotelevisione Sezione 1: Mandato di programma e concessione

Art. 23 Principio La SSR fornisce un servizio di pubblica utilità. Non ha scopo di lucro.

Art. 24 Mandato di programma 1 La SSR adempie il mandato costituzionale nel settore della radiotelevisione (man- dato di programma). In particolare:

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a. fornisce programmi radiofonici e televisivi completi e di pari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue ufficiali;

b. promuove la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali e tiene conto delle par- ticolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni;

c. promuove il mantenimento di strette relazioni fra gli Svizzeri all’estero e la patria nonché la presenza della Svizzera all’estero e la comprensione per le sue aspirazioni.

2 Per la Svizzera romancia la SSR allestisce almeno un programma radiofonico. Peraltro, il Consiglio federale stabilisce i principi volti a considerare ulteriormente le esigenze radiofoniche e televisive di questa regione linguistica. 3 Il Consiglio federale stabilisce altresì i principi intesi a considerare le esigenze delle persone affette da deficienze sensorie. Esso determina in particolare in qual misura si debbano offrire ai non udenti trasmissioni speciali in linguaggio gestuale. 4 La SSR contribuisce:

a. alla libera formazione delle opinioni del pubblico mediante un’informazione completa, diversificata e corretta, in particolare sulla realtà politica, econo- mica e sociale;

b. allo sviluppo culturale e al rafforzamento dei valori culturali del Paese non- ché alla promozione della cultura svizzera, tenendo conto in special modo della letteratura svizzera, nonché delle opere musicali e cinematografiche svizzere, in particolare diffondendo produzioni svizzere e trasmissioni pro- dotte in proprio;

c. all’educazione del pubblico, segnatamente tramite trasmissioni periodiche di contenuto formativo;

d. all’intrattenimento. 5 Nelle trasmissioni informative importanti, esulanti dai confini linguistici e nazio- nali, la lingua dev’essere di regola utilizzata nella sua forma standard.

Art. 25 Concessione 1 Il Consiglio federale rilascia una concessione alla SSR. 2 Prima di rilasciare la concessione o di apportarvi modifiche significative dal profi- lo della politica dei mezzi di comunicazione, si procede a una consultazione. 3 La concessione stabilisce in particolare:

a. il numero e il genere dei programmi radiotelevisivi; b. il volume dell’ulteriore offerta editoriale necessaria per adempiere il manda-

to di programma a livello di regione linguistica come pure a livello nazio- nale e internazionale e finanziata mediante i proventi del canone;

c. i dettagli relativi alla presa in considerazione della letteratura svizzera e delle opere musicali e cinematografiche svizzere secondo l’articolo 24 capover- so 4 lettera b; può imporre quote minime.

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4 LA SSR può offrire singoli programmi in collaborazione con altre emittenti. La collaborazione è disciplinata in contratti subordinati all’approvazione del Diparti- mento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento). 5 Il Dipartimento può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e la modifica è neces- saria per tutelare importanti interessi. Alla SSR è versata un’adeguata indennità. 6 Il Dipartimento può limitare o sospendere in parte la concessione della SSR se:

a. l’autorità di vigilanza ha presentato una richiesta conformemente all’arti- colo 89;

b. la SSR ha violato ripetutamente o in modo grave i suoi obblighi conforme- mente agli articoli 35 e 36.

Sezione 2: Offerta editoriale

Art. 26 Limitazioni dell’offerta regionale 1 La SSR non è autorizzata a diffondere programmi regionali. 2 Con l’autorizzazione del Dipartimento la SSR può introdurre nei suoi programmi radiofonici finestre regionali di durata limitata. In tali finestre la sponsorizzazione è vietata.

Art. 27 Produzione di programmi I programmi della SSR devono essere prodotti prevalentemente nelle regioni lingui- stiche del Paese alle quali sono destinati.

Art. 28 Offerta editoriale destinata all’estero 1 Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull’esten- sione dell’offerta editoriale destinata all’estero conformemente all’articolo 24 capo- verso 1 lettera c e sui relativi costi. 2 In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli. 3 La Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per le prestazioni di cui al capoverso 1 ed i costi integrali per le prestazioni di cui al capoverso 2.

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Sezione 3: Attività non previste nella concessione

Art. 29 1 La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo devono notificare previamente all’Ufficio federale le attività non definite nella concessione che potrebbero nuocere alla posizione e al compito di altre aziende mediatiche svizzere. 2 Se l’attività in questione nuoce all’adempimento del mandato di programma o limita considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche, il Dipartimento può imporre oneri in materia di attività commerciale, finanziamento, contabilità separata e separazione delle strutture organizzative o vietare tale attività.

Sezione 4: Diffusione dei programmi della SSR

Art. 30 1 I programmi radiotelevisivi della SSR sono diffusi capillarmente almeno nella rispettiva regione linguistica. Almeno un programma radiofonico e un programma televisivo della SSR sono diffusi nell’intera Svizzera in lingua tedesca, francese e italiana. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Inoltre, tiene conto delle esi- genze dei romanci conformemente all’articolo 24 capoverso 2. Si assicura per altro che per ogni modalità di diffusione vi siano frequenze e canali a disposizione delle altre emittenti. 2 Il Consiglio federale determina per ogni programma la zona di copertura e le modalità di diffusione.

Sezione 5: Organizzazione e finanziamento

Art. 31 Organizzazione della SSR 1 La SSR adotta un’organizzazione tale da assicurare:

a. la propria autonomia e indipendenza nei confronti dello Stato e delle varie entità sociali, economiche e politiche;

b. una gestione efficace e un impiego del canone conforme allo scopo previsto; c. il rispetto delle aspirazioni delle regioni linguistiche, nonché una direzione e

un coordinamento nazionali; d. la rappresentanza del pubblico nell’organizzazione; e. la separazione fra attività redazionale e attività economiche; f. una direzione, una sorveglianza e un controllo conformi ai principi del

diritto in materia di società anonima. 2 Gli statuti della SSR sottostanno all’approvazione del Dipartimento.

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Art. 32 Organi 1 La SSR dispone obbligatoriamente dei seguenti organi: assemblea generale, consi- glio d’amministrazione, ufficio di revisione e direzione. 2 Salvo diversa disposizione della presente legge, alla disciplina statutaria dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità degli organi della SSR si applicano per analogia le disposizioni del diritto in materia di società anonima.

Art. 33 Consiglio d’amministrazione 1 Il Consiglio federale può designare fino a un quarto dei membri del Consiglio d’am- ministrazione. 2 Il Consiglio d’amministrazione non impartisce istruzioni specifiche nell’ambito degli affari correnti relativi ai programmi. 3 I membri del Consiglio d’amministrazione non possono essere alle dipendenze della SSR o di aziende di cui essa detiene il controllo. Essi non sottostanno ad alcu- na istruzione.

Art. 34 Finanziamento La SSR è finanziata essenzialmente mediante il canone. Può ricorrere ad altre fonti di finanziamento, per quanto la presente legge, l’ordinanza, la concessione o il diritto internazionale pertinente non impongano limitazioni.

Art. 35 Impiego dei mezzi finanziari 1 La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo gestiscono le loro finanze secondo i principi riconosciuti della miglior prassi. Esse operano secondo criteri economici, impiegano i mezzi finanziari in modo conforme alle prescrizioni e prov- vedono a mantenere a lungo termine la sostanza dell’azienda, in funzione dell’adem- pimento del loro mandato. 2 La SSR impiega la sua quota di canone esclusivamente per sopperire all’onere derivante dall’emittenza inerente ai programmi radiotelevisivi e all’ulteriore offerta editoriale (art. 25 cpv. 3 lett. b). 3 Se la SSR rinuncia a un’attività che ha avuto un’importanza considerevole nella determinazione del canone, il Dipartimento può obbligarla a costituire riserve per un importo corrispondente, di cui va tenuto conto nel successivo adattamento del canone. 4 Il Consiglio federale provvede affinché, nella SSR e nelle aziende di cui essa detiene il controllo, ai membri degli organi direttivi, ai quadri dirigenti nonché all’altro personale con retribuzione analoga si applichino per analogia le disposizioni dell’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200014 sul personale fede- rale.

14 RS 172.220.1

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Art. 36 Sorveglianza finanziaria 1 La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo tengono la loro contabilità secondo le prescrizioni applicabili alle società anonime e secondo gli standard in materia di bilancio riconosciuti dalle borse svizzere. 2 Esse tengono conti separati per le attività che servono all’adempimento del manda- to di prestazioni connesso alla concessione e per le altre attività. 3 Il Consiglio d’amministrazione della SSR notifica ogni anno al Dipartimento:

a. il conto di gruppo; b. il conto annuale, il preventivo, la pianificazione finanziaria e la relazione

annuale della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo. 4 Il Dipartimento esamina la gestione finanziaria della SSR in base alla relazione del Consiglio d’amministrazione. Può chiedere informazioni complementari. In partico- lare, può esigere informazioni dal Consiglio d’amministrazione della SSR e dagli organi incaricati della direzione strategica delle aziende controllate su come hanno assunto la loro responsabilità. 5 Il Dipartimento può svolgere verifiche in loco presso la SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo, se:

a. la relazione è lacunosa e la SSR, nonostante l’invito del Dipartimento, non ha fornito informazioni sufficienti entro il termine impartito; o

b. vi è fondato sospetto che la SSR o una delle aziende di cui essa detiene il controllo non abbia adempiuto gli obblighi di cui all’articolo 35 capover- so 1.

6 Il Dipartimento può incaricare il Controllo federale delle finanze oppure altri periti di verificare le finanze della SSR, alle condizioni previste nel capoverso 5. La legge del 28 giugno 196715 sul Controllo delle finanze non è applicabile. 7 Non sono ammessi meri controlli d’opportunità.

Art. 37 Partecipazioni in altre emittenti Le partecipazioni della SSR in altre emittenti richiedono l’approvazione del Dipar- timento.

15 RS 614.0

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Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni Sezione 1: Concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

Art. 38 Principio 1 Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regio- nali che forniscono:

a. nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento, programmi radiotelevisivi che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un’informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale, e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura;

b. negli agglomerati, un contributo all’adempimento del mandato di prestazioni costituzionale mediante una programmazione radiofonica complementare e senza scopo di lucro.

2 Le concessioni con partecipazione al canone danno diritto alla diffusione del pro- gramma in una determinata zona di copertura (diritto d’accesso) e all’attribuzione di una quota del canone. 3 Per ogni zona di copertura viene rilasciata una sola concessione con partecipazione al canone. 4 La concessione stabilisce perlomeno:

a. la zona di copertura e il tipo di diffusione; b. le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d’eser-

cizio e di organizzazione; c. le altre esigenze e gli oneri che il concessionario deve adempiere.

5 La diffusione di un programma in base a una concessione con partecipazione al canone è di regola limitata alla zona di copertura prevista; il Consiglio federale prevede eccezioni.

Art. 39 Zone di copertura 1 Dopo aver consultato la Commissione federale delle comunicazioni, il Consiglio federale determina il numero e l’estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni con partecipazione al canone, nonché le modalità di diffusione nella rispettiva zona. In tal ambito differenzia tra zone di copertura radiofonica e zone di copertura televisiva. 2 Le zone di copertura ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 lettera a devono essere stabilite in modo da:

a. costituire un’entità politica e geografica o presentare legami culturali o eco- nomici particolarmente stretti; e

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b. disporre di possibilità di finanziamento sufficienti affinché le emittenti pos- sano adempiere il loro mandato di prestazioni ricevendo una quota adeguata dei proventi del canone.

3 Possono essere previste eccezioni per programmi regionali diffusi almeno in due lingue nazionali in un’area di frontiera linguistica. 4 Il Consiglio federale verifica periodicamente, ma al più tardi ogni dieci anni, il numero e l’estensione delle zone di copertura. Il Dipartimento può effettuare ade- guamenti minimi riguardanti l’estensione delle zone. 5 Prima di determinare le zone di copertura e prima di ogni modifica rilevante ven- gono sentiti in particolare i Cantoni e le emittenti concessionarie direttamente inte- ressate.

Art. 40 Partecipazione al canone 1 Le concessioni radiofoniche o televisive con partecipazione al canone danno diritto al 4 per cento dei proventi del rispettivo canone. Al momento di stabilire l’importo del canone (art. 70), il Consiglio federale determina la quota attribuita alle conces- sioni e la percentuale massima che questo importo deve rappresentare rispetto alle spese d’esercizio delle singole emittenti. 2 Il Dipartimento stabilisce la quota dei proventi del canone attribuita a ogni conces- sionario per un periodo determinato. A tale scopo, tiene conto dell’ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell’investimento, spese di diffusione incluse, necessario al concessionario per adempiere il mandato di presta- zioni. 3 Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 199016 sui sussidi.

Art. 41 Obblighi delle emittenti titolari di concessioni con partecipazione al canone

1 Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono adempiere il mandato di prestazioni definito nella concessione. Il Consiglio federale può stabilire altri obblighi per garantire l’adempimento del mandato di prestazioni e una programmazione indipendente. In particolare, può obbligare le emittenti a ela- borare linee direttrici e uno statuto redazionale. 2 Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono impiegare i mezzi finanziari in modo razionale e conforme alle prescrizioni. La distribuzione di utili non è ammessa. L’emittenza del programma sussidiato attraver- so il canone dev’essere separata nella contabilità da eventuali altre attività economi- che del concessionario. Se un’azienda controllata economicamente dal concessiona- rio fornisce prestazioni in relazione con il programma, il concessionario provvede a separare contabilmente queste prestazioni dalle altre attività. 3 La collaborazione con altre emittenti non deve compromettere né l’adempimento del mandato di prestazioni né l’indipendenza della programmazione.

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Art. 42 Sorveglianza finanziaria 1 Il concessionario presenta ogni anno il consuntivo all’Ufficio federale. L’Ufficio federale verifica se i mezzi finanziari sono stati impiegati in modo razionale e con- forme alle prescrizioni. In caso contrario, può ridurre le quote del canone attribuite a un concessionario o esigerne il rimborso. 2 L’Ufficio federale può anche esigere informazioni dal concessionario e dalle per- sone tenute a informare secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettere a–c e svolgere verifiche finanziarie in loco. 3 Non sono autorizzati meri controlli d’opportunità.

Sezione 2: Concessioni con mandato di prestazioni senza partecipazione al canone

Art. 43 1 Il Dipartimento può rilasciare ad altre emittenti una concessione per la diffusione via etere di un programma che:

a. tiene conto, in una determinata regione, delle particolarità locali o regionali attraverso un’informazione completa, in particolare sulla realtà politica, eco- nomica e sociale e contribuisce a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura;

b. contribuisce in misura speciale, in una regione linguistica, ad adempiere il mandato di prestazioni costituzionale.

2 La concessione definisce l’estensione dell’accesso alla diffusione e il mandato di prestazioni in materia di programmi. Il Dipartimento può stabilire altri obblighi per garantire l’adempimento del mandato di prestazioni e una programmazione indipen- dente.

Sezione 3: Prescrizioni relative alle concessioni

Art. 44 Condizioni generali per il rilascio di una concessione 1 Una concessione può essere rilasciata se il richiedente:

a. è in grado di adempiere il mandato di prestazioni; b. dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e

l’esercizio; c. dichiara all’autorità concedente chi detiene le parti preponderanti del suo

capitale e chi mette a sua disposizione importanti mezzi finanziari; d. offre garanzia di rispettare le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le

condizioni di lavoro di categoria, il diritto applicabile e, in particolare, gli obblighi e oneri legati alla concessione;

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e. separa l’attività redazionale dalle attività economiche; f. è una persona fisica domiciliata in Svizzera o una persona giuridica con sede

in Svizzera; g. non pregiudica la pluralità delle opinioni e dell’offerta.

2 A condizione che non vi si opponga alcun obbligo internazionale, il rilascio della concessione può essere negato a una persona giuridica sotto controllo estero, a una persona giuridica svizzera con partecipazione estera o a una persona fisica che non possiede la cittadinanza svizzera se il corrispondente Stato estero non accorda la reciprocità in misura analoga. 3 Un’emittente o l’azienda cui questa appartiene non può ottenere più di due conces- sioni televisive e più di due concessioni radiofoniche.

Art. 45 Procedura di rilascio della concessione 1 Le concessioni sono rilasciate dal Dipartimento. L’Ufficio federale indice di regola un concorso pubblico; può consultare le cerchie interessate. 2 Per il rilascio di concessioni di breve durata il Consiglio federale può prevedere una procedura speciale. 3 Se nel concorso pubblico sono presentate diverse candidature, la concessione è rilasciata al candidato che è meglio in grado di adempiere il mandato di prestazioni. Se più candidature soddisfano questo requisito, la concessione è accordata al candi- dato che contribuisce più degli altri ad accrescere la pluralità delle opinioni e del- l’offerta. 4 Di regola, le concessioni per la diffusione di programmi via etere sono rilasciate prima di mettere a concorso le corrispondenti concessioni di radiocomunicazione secondo l’articolo 24 LTC17.

Art. 46 Durata ed estinzione della concessione 1 Ogni concessione è rilasciata per un periodo determinato. Di regola, le concessioni analoghe hanno la stessa scadenza. 2 Una concessione si estingue in caso di rinuncia da parte dell’emittente, in caso di ritiro o alla sua scadenza.

Art. 47 Adempimento del mandato di prestazioni 1 L’Ufficio federale verifica se il programma concessionato adempie il mandato di prestazioni. A tale scopo può avvalersi di servizi esterni specializzati o periti. 2 Se rileva considerevoli inadeguatezze, l’Ufficio federale prende provvedimenti. Può in particolare ridurre al massimo della metà il diritto alle quote del canone fintanto che le inadeguatezze non siano rimosse.

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Art. 48 Trasferimento della concessione 1 Il trasferimento della concessione va notificato previamente al Dipartimento ed è subordinato all’approvazione di quest’ultimo. 2 Il Dipartimento verifica se le condizioni della concessione sono adempiute anche dopo il trasferimento. Può rifiutare l’approvazione entro tre mesi dal ricevimento della notificazione; in casi particolari questo termine può essere prorogato. 3 Per trasferimento si intende anche il trapasso economico della concessione. Questo avviene quando è trasferito oltre il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o eventualmente dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto.

Art. 49 Modifica della concessione 1 Il Dipartimento può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e la modifica è neces- saria per tutelare importanti interessi pubblici. 2 Il concessionario è adeguatamente indennizzato nel caso in cui la modifica provo- chi una sostanziale riduzione dei diritti conferiti con la concessione. Non riceve alcun indennizzo se l’adeguamento è imputabile a importanti interessi nazionali o a una modifica di obblighi internazionali. 3 Su richiesta dell’emittente, il Dipartimento può modificare singole disposizioni se la modifica proposta è conforme alle condizioni per il rilascio della concessione.

Art. 50 Limitazione, sospensione e ritiro della concessione 1 Il Dipartimento può limitare, sospendere o ritirare la concessione se:

a. il concessionario l’ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte; b. il concessionario viola in modo grave la presente legge e le sue disposizioni

d’esecuzione; c. il concessionario viola ripetutamente i suoi obblighi stabiliti nella concessio-

ne nonostante i provvedimenti di cui all’articolo 47 capoverso 2; d. il concessionario sfrutta in modo grave la concessione a fini illeciti; e. importanti interessi nazionali lo esigono.

2 Il Dipartimento ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute. 3 Il concessionario ha diritto a un indennizzo se il Dipartimento:

a. ritira la concessione poiché le condizioni essenziali per il suo rilascio sono venute meno per motivi imputabili alla Confederazione;

b. sospende o ritira la concessione poiché importanti interessi nazionali lo esi- gono.

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Titolo terzo: Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi Capitolo 1: Norme generali

Art. 51 Principio 1 Le emittenti possono diffondere direttamente i loro programmi fondandosi sulle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni o affidare questo compito a un forni- tore di servizi di telecomunicazione. 2 I servizi per la diffusione dei programmi sono offerti a condizioni di pari opportu- nità, adeguate e non discriminatorie. 3 L’articolo 47 LTC18 sulla comunicazione in situazioni straordinarie è applicabile alle emittenti che diffondono direttamente i loro programmi.

Art. 52 Limitazioni 1 L’Ufficio federale può limitare o vietare la trasmissione di un programma mediante tecniche di telecomunicazione se il programma:

a. viola il diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolante per la Sviz- zera;

b. viola durevolmente e in modo grave le disposizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera in materia di programmi, pubblicità o sponsorizza- zioni; o

c. è oggetto di un divieto di trasmissione secondo l’articolo 89 capoverso 2. 2 Contro la decisione dell’Ufficio federale può interporre ricorso sia l’emittente del programma interessato sia il fornitore di servizi di telecomunicazione che lo dif- fonde o lo fa diffondere. 3 I programmi delle emittenti titolari di una concessione con partecipazione al cano- ne non possono essere diffusi fuori della zona designata nella concessione (art. 38 cpv. 5).

Capitolo 2: Diffusione di programmi via etere

Art. 53 Programmi con diritto d’accesso I programmi con diritto d’accesso per la diffusione via etere nell’ambito della con- cessione sono:

a. i programmi della SSR; b. i programmi delle emittenti titolari di una concessione con mandato di pre-

stazioni.

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Art. 54 Frequenze per i programmi 1 La Commissione federale delle comunicazioni garantisce che siano disponibili sufficienti capacità di frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzio- nale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d’accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista. 2 Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC19), sono utilizzati per la diffusione di programmi radiotelevisivi la Commissione determina:

a. la zona di diffusione; b. il numero di programmi radiofonici o televisivi da diffondere oppure le

capacità di trasmissione da riservare per la diffusione dei programmi. 3 La Commissione provvede affinché, per informare la popolazione in situazioni straordinarie, possa essere garantita una sufficiente diffusione di programmi. 4 Il Consiglio federale stabilisce i principi determinanti per l’adempimento dei com- piti di cui ai capoversi 1–3.

Art. 55 Obbligo e condizioni di diffusione 1 Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l’utilizzazione di una fre- quenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d’accesso deve diffon- derlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunica- zioni. 2 Per la diffusione di programmi con diritto d’accesso le emittenti versano al titolare della concessione di radiocomunicazione un indennizzo calcolato in funzione dei costi. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili. Se la concessione di radio- comunicazione è aggiudicata all’asta, il prezzo d’aggiudicazione di cui all’artico- lo 39 capoverso 4 LTC20 non rientra tra i costi computabili. 3 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d’accesso.

Art. 56 Procedimento di conciliazione e di decisione 1 Se entro tre mesi le parti non giungono a un’intesa in merito all’obbligo e alle condizioni di diffusione, decide l’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale basa la propria decisione su valori comparativi svizzeri o esteri, sempreché le parti non adducano alcun mezzo di prova che giustifichi una deroga. 3 Nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e il passaggio in giudi- cato della decisione, l’Ufficio federale può decidere provvisoriamente in merito alla diffusione e stabilire le condizioni finanziarie.

19 RS 784.10 20 RS 784.10

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4 Le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni relative alla concessione dell’accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mer- cato (art. 11, 11a e 11b LTC21) si applicano per analogia alla procedura e all’obbligo d’informazione.22

Art. 57 Contributi alla diffusione di programmi radiofonici 1 L’Ufficio federale accorda un contributo a un’emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffu- sione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari. 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali l’Ufficio federale accorda i contributi.

Art. 58 Contributi agli investimenti per nuove tecnologie 1 L’Ufficio federale può versare alle emittenti concessionarie contributi ai costi d’in- vestimento insorti nell’ambito dell’introduzione di nuove tecnologie per la realiz- zazione di reti di trasmettitori; il presupposto è che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento. 2 I contributi sono prelevati dal ricavo delle tasse di concessione (art. 22) e, se que- sto non basta, dal provento del canone. 3 Quando stabilisce l’importo del canone (art. 70) il Consiglio federale determina anche la quota disponibile per i contributi agli investimenti. Tale quota ammonta al massimo all’uno per cento dell’intero provento del canone. 4 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per i contributi agli investimenti.

Capitolo 3: Diffusione su linea

Art. 59 Diffusione su linea di programmi con diritto d’accesso e di programmi esteri

1 Nella loro zona di copertura devono essere diffusi su linea: a. i programmi della SSR conformemente alla sua concessione; b. i programmi che dispongono di una concessione con mandato di prestazioni.

2 Il Consiglio federale può inoltre designare i programmi di emittenti estere che devono essere diffusi su linea per il loro particolare contributo all’educazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni. 3 Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo di programmi con diritto di accesso secondo i capoversi 1 e 2 nell’ambito delle possibilità tecniche del fornitore

21 RS 784.10 22 Vedi art. 106 cpv. 1 qui appresso.

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di servizi di telecomunicazione. I programmi devono essere diffusi gratuitamente e con un grado di qualità soddisfacente. 4 È innanzitutto obbligato alla diffusione il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde già programmi nella zona di copertura e raggiunge il maggior numero di economie domestiche. Se è necessario per consentire la ricezione del programma da parte del pubblico in generale, l’Ufficio federale può obbligare più di un fornitore di servizi di telecomunicazione a diffondere nella stessa zona di copertura. In caso di rifiuto, l’Ufficio federale può decidere in via cautelativa l’immediata attivazione. 5 Se l’adempimento di quest’obbligo implica un eccessivo onere economico per il fornitore di servizi di telecomunicazione interessato, l’Ufficio federale impone all’emittente autorizzata di versare un adeguato indennizzo. 6 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d’accesso.

Art. 60 Altri obblighi d’attivazione 1 Su richiesta di un’emittente, l’Ufficio federale impone per una durata determinata a un fornitore di servizi di telecomunicazione di diffondere un programma su linea in una determinata zona, se:

a. il programma contribuisce in misura particolare all’adempimento del man- dato costituzionale; e

b. il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone delle capacità di trasmis- sione necessarie e la diffusione non rappresenta per lui un onere economico eccessivo.

2 Il Consiglio federale determina il numero massimo di programmi. 3 L’Ufficio federale può ritirare il diritto alla diffusione gratuita dei programmi prima della scadenza prevista se l’emittente non fornisce più le prestazioni fissate nella decisione. 4 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritti d’accesso.

Art. 61 Diffusione su linea di altri programmi Per i programmi la cui diffusione non è disciplinata dagli articoli 59 e 60, il fornitore di servizi di telecomunicazione decide nell’ambito delle capacità di cui dispone per la diffusione medesima. I costi di diffusione possono essere indennizzati in parti- colare anche in funzione della redditività del servizio di diffusione per l’emittente interessata.

Art. 62 Attribuzione dei canali Il Consiglio federale può stabilire che i fornitori di servizi di telecomunicazione diffondano su canali preferenziali i programmi da trasmettere secondo l’articolo 59 capoversi 1 e 2.

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Capitolo 4: Preparazione tecnica dei programmi

Art. 63 Principi 1 Alle emittenti l’accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev’essere garan- tito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la prepara- zione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l’essenziale allo stato della tecnica, l’emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi. 2 Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un’interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i pro- grammi con diritti d’accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utiliz- zazione. 3 Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:

a. a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;

b. all’Ufficio federale, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.

4 Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati. 5 Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l’Ufficio federale prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell’offerta.

Art. 64 Interfacce aperte e specificazione tecnica Se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni, il Consiglio federale, sentite le cerchie interessate, può prescrivere interfacce aperte per i dispositivi o i servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi oppure emanare altre disposi- zioni sulla loro specificazione tecnica. In tal ambito, esso considera adeguatamente i dispositivi o servizi già presenti sul mercato e impartisce adeguati termini transitori.

Art. 65 Demultiplazione 1 Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a con- dizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente. 2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è neces- sario per garantire la pluralità delle opinioni.

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Titolo quarto: Ricezione dei programmi Capitolo 1: Libertà di ricezione

Art. 66 Libertà di ricezione dei programmi Ognuno è libero di captare i programmi svizzeri e esteri destinati al pubblico in generale.

Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne 1 I Cantoni possono vietare l’installazione di antenne esterne in determinate regioni se:

a. la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e

b. la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli.

2 L’installazione di un’antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev’essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio.

Capitolo 2: Canone di ricezione

Art. 68 Obbligo di pagare il canone e obbligo di annuncio 1 Chi tiene pronto all’uso o mette in funzione un apparecchio atto a ricevere pro- grammi radiofonici o televisivi (apparecchio di ricezione) deve pagare un canone. Il Consiglio federale disciplina quali categorie d’apparecchi si ritengono atte alla ricezione e determina in particolare a quali condizioni apparecchi atti anche ad altre applicazioni (apparecchi multifunzionali) sottostanno al pagamento del canone e all’obbligo d’annuncio. 2 Un unico canone è dovuto per economia domestica o unità commerciale, indipen- dentemente dal numero degli apparecchi. 3 Chi tiene pronto all’uso o mette in funzione un apparecchio di ricezione deve pre- viamente annunciarlo all’organo di riscossione del canone. Tutte le modifiche della fattispecie devono parimenti essere annunciate. 4 L’obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l’apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all’uso o è stato messo in funzione. 5 Esso termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all’uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all’organo di riscossione del canone. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può esentare determinate categorie di persone dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio.

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Art. 69 Organo di riscossione del canone 1 Il Consiglio federale può delegare la riscossione del canone e i relativi compiti a un’organizzazione indipendente (organo di riscossione del canone). Questa organiz- zazione è considerata un’autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e PA23 e dell’articolo 79 della legge federale dell’11 aprile 188924 sull’esecuzione e sul fallimento e può emanare decisioni. Per stabilire l’obbligo di annuncio e di pagare il canone può trattare dati personali degni di particolare protezione. In caso di sospetta violazione dell’obbligo di annuncio, sporge denuncia all’Ufficio federale. 2 L’organo di riscossione del canone può esigere che Cantoni e Comuni forniscano sotto forma di liste su supporti elettronici di dati nome, cognome, indirizzo, anno di nascita e economia domestica di appartenenza degli abitanti. È tenuto a rimborsare le spese supplementari provocate dalla sua richiesta. 3 Esso può trattare questi dati unicamente per controllare il rispetto dell’obbligo di annuncio e per incassare il canone. Non può comunicare questi dati a terzi; il Consi- glio federale può prevedere eccezioni. 4 L’organo di riscossione del canone prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato. 5 L’Ufficio federale esercita la vigilanza sull’organo di riscossione del canone e trat- ta i ricorsi interposti contro le sue decisioni.

Art. 70 Importo del canone 1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone. Nella sua decisione tiene conto del fabbisogno per:

a. finanziare i programmi e le ulteriori offerte editoriali della SSR necessarie per adempiere il mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b);

b. sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con parteci- pazione al canone (art. 38);

c. i compiti connessi alla riscossione del canone, come pure all’applicazione dell’obbligo di annuncio e a quello di pagare il canone;

d. il sostegno alla Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva (art. 81 cpv. 1);

e. la creazione di reti di trasmettitori nell’ambito dell’introduzione di nuove tecnologie (art. 58).

2 Il Consiglio federale può stabilire un canone differenziato per la ricezione privata e per quella nell’ambito dell’attività professionale come pure per l’utilizzo commer- ciale della possibilità di ricezione dei programmi. 3 Nella sua decisione, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Le deroghe alle raccomandazioni devono essere motivate pubblicamente.

23 RS 172.021 24 RS 281.1

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4 Il provento e l’impiego del canone non figurano nel consuntivo della Confedera- zione.

Art. 71 Tasse d’uso per la ricezione25 via etere I Cantoni possono prevedere tasse per la ricezione di programmi radiotelevisivi diffusi via etere in base a un mandato di distribuzione pubblico.

Titolo quinto: Provvedimenti per tutelare la pluralità e promuovere la qualità dei programmi Capitolo 1: Garanzia di accesso agli avvenimenti pubblici

Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici 1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d’esclu- siva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d’attualità dell’avvenimento in una forma mediatica confacente. 2 L’organizzatore di un avvenimento pubblico e l’emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell’avvenimento. 3 Essi danno alle emittenti interessate:

a. accesso all’avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponi- bile lo consentano; e

b. le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate. 4 L’Ufficio federale può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all’articolo 90.

Art. 73 Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale 1 La cronaca di avvenimenti di grande importanza sociale dev’essere liberamente accessibile alla maggior parte del pubblico. 2 Il Dipartimento tiene una lista degli avvenimenti nazionali e internazionali di grande importanza sociale e l’aggiorna periodicamente. 3 Le liste compilate dagli Stati membri della Convenzione europea del 5 maggio 198926 sulla televisione transfrontaliera sono vincolanti per le emittenti di program- mi televisivi svizzeri per quanto concerne il libero accesso nello Stato interessato.

25 Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10)

26 RS 0.784.405

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Capitolo 2: Provvedimenti contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione

Art. 74 Minaccia per la pluralità delle opinioni e dell’offerta 1 La pluralità delle opinioni e dell’offerta risulta minacciata se:

a. un’emittente abusa della sua posizione dominante sul mercato interessato; b. un’emittente o un’altra azienda attiva sul mercato radiotelevisivo abusa della

sua posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel setto- re dei mezzi di comunicazione.

2 Il Dipartimento consulta la Commissione della concorrenza per valutare se un’emit- tente o un’azienda occupa una posizione dominante sul mercato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 199527 sui cartelli. La Commissione della concor- renza può rendere pubblico il proprio parere.

Art. 75 Provvedimenti 1 Se, sulla base della perizia della Commissione della concorrenza, il Dipartimento accerta che un’emittente o un’altra azienda attiva sul mercato radiotelevisivo ha minacciato la pluralità delle opinioni e dell’offerta abusando della sua posizione dominante sul mercato, esso può adottare provvedimenti nel settore radiotelevisivo. Di regola il Dipartimento decide entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la peri- zia. 2 Il Dipartimento può esigere che l’emittente o l’azienda in questione:

a. assicuri la pluralità mediante provvedimenti quali la concessione di un tempo d’antenna a terzi o la collaborazione con altri operatori del mercato;

b. prenda provvedimenti contro il giornalismo di gruppo, quali l’adozione di uno statuto redazionale a tutela della libertà redazionale;

c. adegui le proprie strutture imprenditoriali e organizzative, qualora i suddetti provvedimenti si rilevassero manifestamente insufficienti.

Capitolo 3: Formazione e perfezionamento dei programmisti

Art. 76 La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento di pro- grammisti, in particolare mediante contributi a istituti di formazione e perfeziona- mento professionale. L’Ufficio federale disciplina i criteri d’attribuzione e decide in merito al versamento dei contributi.

27 RS 251

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Capitolo 4: Ricerca Sezione 1: Ricerca mediatica

Art. 77 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali i progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo sono sostenuti mediante i proventi della tassa di concessione (art. 22).

Sezione 2: Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva

Art. 78 Compito 1 La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva provvede al rilevamento di dati scientifici sull’utenza radiotelevisiva in Svizzera. In tal ambito si attiene a criteri scientifici ed è indipendente dalla SSR, dalle altre emittenti e dall’economia pubbli- citaria. Può delegare in tutto o in parte le sue attività a filiali da essa dominate e, per il rilevamento dei dati, fare capo a specialisti indipendenti. Essa sottostà alla vigi- lanza del Dipartimento. 2 La Fondazione provvede affinché le emittenti svizzere e la ricerca scientifica dispongano di dati sufficienti sull’utenza radiotelevisiva. Alle emittenti concessiona- rie nelle regioni di montagna e periferiche i dati devono essere messi a disposizione in forma qualitativamente comparabile.

Art. 79 Rapporto e consegna dei dati 1 La Fondazione pubblica almeno una volta all’anno i risultati più importanti dei suoi rilevamenti. 2 Essa mette a disposizione di terzi i dati fondamentali, a prezzi volti a coprire le spese. Alla ricerca universitaria e all’Ufficio federale i dati sono messi a disposi- zione gratuitamente.

Art. 80 Organizzazione 1 La Fondazione disciplina la propria organizzazione e le proprie attività in un rego- lamento che richiede l’approvazione del Dipartimento. 2 Il Consiglio di fondazione e i consigli d’amministrazione di eventuali filiali con- stano pariteticamente di rappresentanti della SSR e delle altre emittenti svizzere. Vi fanno tuttavia parte anche altre persone. 3 Il Dipartimento nomina il Consiglio di fondazione. Tiene conto a tal fine delle pro- poste degli interessati.

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Art. 81 Contributo finanziario 1 Per lo sviluppo e l’acquisizione di metodi e sistemi di rilevamento la Fondazione riceve annualmente un contributo attinto ai proventi del canone. 2 Il Consiglio federale stabilisce il contributo quando determina l’ammontare del canone. 3 È applicabile la legge del 5 ottobre 199028 sui sussidi. Le attività di cui agli arti- coli 78 e 79 devono essere registrate separatamente nella contabilità della Fonda- zione e delle eventuali filiali.

Titolo sesto: Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Art. 82 Composizione 1 L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Autorità di ricorso) si compone di nove membri che esercitano la loro funzione a titolo accessorio. 2 Il Consiglio federale nomina i membri dell’Autorità di ricorso e ne designa il pre- sidente. 3 Non possono far parte dell’Autorità di ricorso:

a. i membri dell’Assemblea federale; b. le persone impiegate dalla Confederazione; c. i membri degli organi di emittenti svizzere nonché le persone alle loro

dipendenze. 4 In caso di incompatibilità, la persona interessata dichiara per quale delle due fun- zioni opta. Se opta per una funzione di cui al capoverso 3, essa si ritira dall’Autorità di ricorso al più tardi quattro mesi dopo l’accertamento dell’incompatibilità.

Art. 83 Compiti 1 L’Autorità di ricorso è competente per:

a. trattare i ricorsi riguardanti il contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 94);

b. nominare e sorvegliare gli organi di mediazione (art. 91). 2 Essa presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale.

Art. 84 Indipendenza L’Autorità di ricorso non è vincolata ad alcuna istruzione dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale. Rimane salvo il diritto di impartirle istruzioni secondo l’articolo 104 capoverso 2.

28 RS 616.1

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Art. 85 Organizzazione 1 Se il Consiglio federale non prevede altrimenti, è applicabile l’ordinanza del 3 giu- gno 199629 sulle commissioni. 2 L’Autorità di ricorso si organizza da sé. Adotta un regolamento sulla propria orga- nizzazione e gestione. Il regolamento dev’essere approvato dal Consiglio federale. 3 L’Autorità di ricorso dispone di una segreteria indipendente. Essa ne disciplina i compiti nel regolamento di cui al capoverso 2. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale federale.

Titolo settimo: Vigilanza e rimedi giuridici Capitolo 1: Vigilanza generale Sezione 1: Procedura

Art. 86 Principi 1 L’Ufficio federale vigila sull’osservanza della presente legge e delle sue disposi- zioni d’esecuzione, della concessione e delle pertinenti convenzioni internazionali. Per la trattazione di ricorsi riguardanti il contenuto di trasmissioni redazionali (art. 83 cpv. 1 lett. a) la competenza spetta all’Autorità di ricorso. 2 Non sono ammessi né provvedimenti di vigilanza che concernono la produzione e la preparazione tecnica dei programmi né meri controlli d’opportunità. 3 La procedura di vigilanza sottostà alle disposizioni della PA30, per quanto la pre- sente legge non disponga altrimenti. 4 Nelle procedure concernenti la vigilanza sulle trasmissioni redazionali (art. 91–98) non sono ammessi provvedimenti cautelari. 5 L’Autorità di ricorso giudica unicamente ricorsi a posteriori contro trasmissioni radiotelevisive di emittenti svizzere. Non interviene d’ufficio.

Art. 87 Informazione del pubblico 1 Le competenti autorità di vigilanza informano il pubblico sulla loro attività. In par- ticolare, possono pubblicare e rendere accessibili mediante procedura di richiamo le decisioni amministrative e penali. 2 Le autorità di vigilanza sono tenute al segreto d’affari.

29 [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 n. II. RU 2009 6137 n. II 1]. Vedi ora gli art. 8a e seguenti dell'O del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazio- ne (RS 172.010.1).

30 RS 172.021

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Art. 88 Protezione dei dati 1 Le autorità di vigilanza possono trattare dati degni di particolare protezione se è necessario per adempiere i compiti imposti dalla presente legge. 2 Il trattamento dei dati da parte delle autorità di vigilanza e la vigilanza sul medesi- mo sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19 giugno 199231 sulla protezione dei dati.

Sezione 2: Provvedimenti in caso di violazione del diritto

Art. 89 In generale 1 Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto:

a. essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della viola- zione: 1. vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripe-

tersi della violazione, 2. la informi sulle misure prese, 3. versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;

b. essa può chiedere al Dipartimento di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla.

2 Il Dipartimento, su proposta dell’Autorità di ricorso, può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione (art. 97 cpv. 4 secondo periodo).

Art. 90 Sanzioni amministrative 1 La competente autorità di vigilanza può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d’affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi chiunque:

a. viola una decisione passata in giudicato dell’autorità di vigilanza o dell’au- torità di ricorso;

b. infrange in modo grave le disposizioni della concessione; c. viola le prescrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione conte-

nute nella presente legge (art. 4, 5 e 9–14), nelle disposizioni d’esecuzione e nelle pertinenti convenzioni internazionali;

d. viola le prescrizioni sull’obbligo di diffusione (art. 55); e. non osserva l’obbligo di accordare il diritto alla sintesi di avvenimenti pub-

blici (art. 72); f. non accorda il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale

(art. 73);

31 RS 235.1

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g. disattende provvedimenti ai sensi dell’articolo 75 (concentrazione dei mezzi di comunicazione);

h. nell’anno che segue la comminatoria di una sanzione ai sensi dell’articolo 97 viola gli obblighi sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 4 cpv. 1 e 3 e art. 5, nonché rifiuto illegale di accordare l’accesso al programma).

2 Può essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi chiunque non adempie uno dei seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni:

a. obbligo di notifica (art. 3); b. obblighi di diffusione (art. 8); c. obbligo di notificare i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsoriz-

zazioni (art. 15); d. obbligo di notificare le partecipazioni (art. 16); e. obbligo di informazione (art. 17); f. obbligo di rendiconto (art. 18); g. obbligo di fornire dati statistici (art. 19); h. obbligo di registrare e conservare i programmi (art. 20) o di archiviare i pro-

grammi (art. 21); i. obblighi della SSR (art. 29); j. obblighi per le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al

canone (art. 41); k. obbligo di comunicare il trasferimento della concessione (art. 48); l. obbligo di rispettare la zona di concessione designata dal Consiglio federale

nel diffondere o far diffondere programmi (art. 52 cpv. 3); m. obbligo di diffondere su canali preferenziali i programmi prescritti (art. 62); n. obbligo di informare e di fornire documentazione (art. 63 cpv. 3).

3 Per calcolare l’importo della sanzione, la competente autorità di vigilanza tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie della persona fisica o giuridica sanzionata.

Capitolo 2: Vigilanza sul contenuto delle trasmissioni redazionali Sezione 1: Procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione

Art. 91 Organi di mediazione 1 L’Autorità di ricorso designa per ogni regione delle tre lingue ufficiali un organo di mediazione indipendente, che le è amministrativamente subordinato. 2 La SSR dispone di propri organi indipendenti di mediazione.

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3 Gli organi di mediazione trattano reclami contro: a. trasmissioni redazionali diffuse, interposti per violazione degli articoli 4–5

della presente legge o del diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere;

b. il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l’accesso al programma. 4 Gli organi di mediazione delle regioni linguistiche sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità di ricorso.

Art. 92 Reclamo 1 Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione entro 20 giorni dalla diffusione della trasmissione o dal rifiuto di accordare l’accesso al programma. Se il reclamo concerne più trasmissioni, il termine decorre dalla diffu- sione dell’ultima trasmissione contestata. Nondimeno, tra la prima e l’ultima tra- smissione contestata non devono intercorrere più di tre mesi. 2 Il reclamo deve essere presentato per scritto. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto della trasmis- sione o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l’accesso al programma è ille- gale. 3 L’organo di mediazione registra il reclamo e ne informa senza indugio l’emittente interessata.

Art. 93 Disbrigo 1 L’organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. In particolare può:

a. discutere la questione con l’emittente o, nei casi di lieve gravità, trasmetterle la pratica per disbrigo diretto;

b. predisporre un incontro fra le parti; c. fare raccomandazioni all’emittente; d. informare le parti sulle diverse competenze, la normativa applicabile e le vie

legali. 2 L’organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni. 3 Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l’organo di mediazione riferi- sce per scritto alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo del reclamo. 4 Con il consenso delle parti, il disbrigo può essere verbale. 5 Dopo la trattazione del reclamo, l’organo di mediazione fattura i costi all’emit- tente. Nel caso di reclamo temerario l’Autorità di ricorso può, su richiesta dell’orga- no di mediazione o dell’emittente, addossare le spese di procedura al reclamante.

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Sezione 2: Procedura dinanzi all’Autorità di ricorso

Art. 94 Legittimazione 1 Può interporre ricorso contro una trasmissione o contro il rifiuto di accordare l’accesso a un programma chiunque:

a. ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione; e b. dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto delle trasmissioni conte-

state o la cui domanda di accesso al programma è stata respinta. 2 Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto della trasmis- sione contestata possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme. 3 Le persone fisiche che interpongono ricorso o che firmano un ricorso secondo il capoverso 2 devono avere almeno 18 anni, avere la cittadinanza svizzera o essere titolari di un permesso di domicilio o di dimora. 4 Anche il Dipartimento può interporre ricorso; in questo caso non si applicano le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 95 Termine e forma del ricorso 1 Entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto secondo l’articolo 93 capoverso 3, può essere interposto ricorso per scritto all’Autorità di ricorso. Al ricorso va allegato il rapporto dell’organo di mediazione. 2 Il Dipartimento presenta ricorso direttamente all’Autorità di ricorso entro 30 giorni dalla diffusione della trasmissione in questione. 3 Il ricorso deve indicare brevemente:

a. in che modo la trasmissione contestata ha violato le disposizioni concernenti il contenuto delle trasmissioni redazionali di cui agli articoli 4 e 5 della pre- sente legge o il diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; o

b. in che modo il rifiuto dell’accesso al programma è illegale.

Art. 96 Entrata nel merito e scambio di scritti 1 Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’Autorità di ricorso entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi. In tal caso il ricorrente non ha diritti di parte. 2 Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, l’Autorità di ricorso invita l’emittente a pronunciarsi. 3 L’Autorità di ricorso può rifiutare o sospendere l’esame di un ricorso se i rimedi di diritto civile o penale permangono possibili o non sono stati utilizzati oppure se nello stesso affare è in corso una procedura amministrativa.

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Art. 97 Decisione 1 Le deliberazioni dell’Autorità di ricorso sono pubbliche, salvo che vi si oppongano interessi privati degni di protezione. 2 L’Autorità di ricorso accerta se:

a. le trasmissioni contestate hanno violato le disposizioni della presente legge (art. 4 e 5) o del diritto internazionale pertinente relative al contenuto delle trasmissioni redazionali; o

b. il rifiuto di accordare l’accesso al programma è illegale. 3 Se accerta una violazione, l’Autorità di ricorso può adottare o proporre i provve- dimenti previsti nell’articolo 89. 4 In caso di ripetute violazioni degli obblighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 3 e all’articolo 5, nonché in caso di ripetuto rifiuto illegale di accordare l’accesso al programma, l’Autorità di ricorso può comminare o infliggere una sanzione ammi- nistrativa in applicazione dell’articolo 90 capoverso 1 lettera h. In casi particolar- mente gravi può inoltre proporre un divieto di diffusione o un onere, conformemente all’articolo 89 capoverso 2.

Art. 98 Spese 1 La procedura di ricorso dinanzi all’Autorità di ricorso è gratuita. 2 In caso di ricorso temerario, al ricorrente possono essere addossate le spese di procedura. È applicabile la PA32.

Capitolo 3: Rimedi giuridici

Art. 99 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Contro le decisioni dell’Autorità di ricorso nell’ambito della vigilanza sul contenuto delle trasmissioni redazionali può essere interposto diretta- mente ricorso al Tribunale federale.

Titolo ottavo: Emolumenti amministrativi

Art. 100 1 L’autorità competente riscuote emolumenti amministrativi in particolare per:

a. il rilascio, la modifica e la soppressione di concessioni; b. l’attività di vigilanza;

32 RS 172.021

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c. l’emanazione di decisioni amministrative; d. il disbrigo di richieste.

2 Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti. A tale scopo, consi- dera l’onere amministrativo e può tener conto delle limitate risorse economiche della persona fisica o giuridica assoggettata. 3 L’autorità competente può esigere un’adeguata garanzia dalle persone assoggettate.

Titolo nono: Disposizioni penali

Art. 101 Infrazioni 1 È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque tiene pronto all’uso o mette in funzione un apparecchio di ricezione (art. 68 cpv. 1) senza averlo annunciato in precedenza all’autorità competente (art. 68 cpv. 3). 2 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque viola intenzionalmente una decisione passata in giudicato della competente autorità di vigilanza o di una delle istanze di ricorso. 3 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque influenza a suo favore con false indicazioni una procedura per il rilascio o la modifica di una concessione. 4 Nei casi di lieve entità si può prescindere dalla punizione.

Art. 102 Competenza e procedura 1 L’Ufficio federale è competente per il perseguimento e il giudizio dei reati. È applicabile la legge federale del 22 marzo 197433 sul diritto penale amministrativo. 2 L’organo di riscossione del canone permette all’Ufficio federale di accedere con procedura di richiamo ai dati personali necessari per il perseguimento penale secon- do l’articolo 101 capoverso 1. Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’ese- cuzione riguardanti l’accesso a questi dati, la loro estensione, le autorizzazioni di trattamento, la conservazione e la sicurezza.

Titolo decimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione, nonché abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 103 Esecuzione Il Consiglio federale esegue la presente legge sempre che i relativi compiti non siano affidati a un’altra autorità. Esso emana le disposizioni d’esecuzione. Può delegare al Dipartimento il compito di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche.

33 RS 313.0

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Art. 104 Accordi internazionali e rappresentanza in organismi internazionali 1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di portata limitata che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge. 2 Può delegare al dipartimento competente la facoltà di concludere accordi dal con- tenuto tecnico o amministrativo nonché di rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali. Il dipartimento competente può a sua volta delegare a un’autorità da esso designata la facoltà di rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali e impartirle istruzioni in proposito.

Art. 105 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 106 Coordinamento con la modifica del 24 marzo 200634 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni e con la modifica del 24 marzo 2006 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

1. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge (LRTV) o la modifica del 24 marzo 2006 della legge del 30 aprile 199735 sulle telecomunica- zioni, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l’articolo 56 capoverso 4 LRTV36 riceve il seguente tenore:

Art. 56 cpv. 4

2. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge (LRTV) o la modifica del 24 marzo 2006 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazio- ni, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso della37 legge sulle telecomu- nicazioni ricevono il seguente tenore:

Art. 6

Art. 11

Art. 40

34 FF 2006 3309 35 RS 784.10 36 Testo inserito qui avanti. 37 Le modifiche qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

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3. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge (LRTV) o la modifica del 24 marzo 2006 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazio- ni, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l’articolo 83 lettera p della legge del 17 giugno 200538 sul Tribunale federale riceve il seguente tenore:

Art. 83 lett. p

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 107 Concessioni radiotelevisive 1 Le concessioni per i programmi radiotelevisivi rilasciate sulla base della legge federa- le del 21 giugno 199139 sulla radiotelevisione (LRTV 1991) sono valide sino alla loro scadenza, fatto salvo il capoverso 2, se le emittenti non vi rinunciano espressamente. 2 Dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale può revocare le concessioni della SSR, di Radio Svizzera Internazionale, di Teletext SA e di tutte le emittenti che emettono i loro programmi in collaborazione con la SSR secondo l’articolo 31 capoverso 3 LRTV 1991, con un preavviso di nove mesi per la fine di un anno civile. 3 Il Consiglio federale può prorogare le concessioni della SSR e di Radio Svizzera Internazionale rilasciate sulla base della LRTV 1991 per al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. 4 Il Dipartimento può prorogare le altre concessioni rilasciate sulla base della LRTV 1991 per al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le concessioni prorogate possono prevedere un diritto di disdetta. 5 Se le concessioni della SSR o di Radio Svizzera Internazionale rimangono valevoli o sono prorogate, gli articoli 22 e 25 capoversi 5 e 6 sono applicabili per analogia. 6 Per le altre concessioni che rimangono valevoli o sono prorogate, le disposizioni concernenti le concessioni con mandato di prestazioni secondo l’articolo 22 nonché secondo gli articoli 44-50 sono applicabili per analogia.

38 RS 173.110. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata. 39 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790

allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2]

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Art. 108 Piani delle reti emittenti Il Consiglio federale può prorogare le istruzioni per la pianificazione delle reti emit- tenti secondo l’articolo 8 capoverso 1 LRTV 199140 per al massimo cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge o dopo aver sentito la Commissione delle comunicazioni.

Art. 109 Contributi provenienti dal canone 1 Le emittenti di programmi radiotelevisivi che al momento dell’entrata in vigore della presente legge ricevono una quota dei proventi del canone secondo l’artico- lo 17 capoverso 2 LRTV 199141 possono far valere un diritto a una quota del canone sino alla scadenza della loro concessione secondo l’articolo 107. Il diritto a una quota del canone e il calcolo della quota si conformano all’articolo 17 capoverso 2 LRTV 1991 e all’articolo 10 dell’ordinanza del 6 ottobre 199742 sulla radiotele- visione. 2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, l’Ufficio federale può attribuire quote del canone a emittenti titolari di una concessione rilasciata conformemente alla LRTV 1991 e che hanno iniziato a diffondere il loro programma dopo l’entrata in vigore della presente legge. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone (art. 70) tenendo conto del fabbisogno finanziario. 4 Il disciplinamento transitorio di cui al capoverso 1 è applicabile sino al momento in cui sono rilasciate le concessioni con partecipazione al canone secondo gli arti- coli 38–42, al più tardi però cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 110 Concessioni per l’utilizzo di linee 1 Le concessioni per la ridiffusione su linea di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 39 LRTV 199143 (concessioni per l’utilizzo di linee) rimangono valide sino a quando i loro titolari ricevono una concessione di servizi di telecomunicazio- ne secondo gli articoli 4 segg. LTC44, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

40 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2]

41 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2]

42 [RU 1997 2903, 2004 4531, 2006 4395] 43 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790

allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2]

44 RS 784.10

Radiotelevisione. LF

41

784.40

2 I titolari di una concessione per l’utilizzo di linee sottostanno a: a. l’articolo 42 capoversi 2–4 LRTV 1991; b. l’articolo 47 capoverso 1 LRTV 1991 relativo alla diffusione di programmi

di altre emittenti la cui concessione è stata prorogata in virtù dell’arti- colo 107 della presente legge.

3 Gli obblighi che incombono al titolare di una concessione per l’utilizzo di linee secondo il capoverso 2 terminano non appena la diffusione di tali programmi su linea (secondo gli art. 59 e 60) nella sua zona di copertura è stata dichiarata defini- tivamente valida, ma al più tardi dopo cinque anni.

Art. 111 Concessioni di ridiffusione Le concessioni per la ridiffusione senza filo di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 43 LRTV 199145 (concessioni di ridiffusione) rimangono valide sino a quando il loro titolare riceve una concessione di radiocomunicazione e di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. o gli articoli 22 segg. LTC46, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 112 Struttura organizzativa della SSR La SSR deve attuare la propria struttura organizzativa (art. 31–33) al momento del rinnovo della sua concessione.

Art. 113 Procedimenti di sorveglianza pendenti 1 I procedimenti secondo gli articoli 56 segg. e 70 segg. LRTV 199147 in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicati dall’autorità com- petente secondo il nuovo diritto. È applicabile il nuovo diritto in materia di pro- cedura. 2 Se una fattispecie in materia di sorveglianza è intervenuta prima dell’entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, è applicabile la LRTV 1991. Se una fattispecie perdura dopo l’entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, le infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo la LRTV 1991. Rimane salva l’applicazione dell’articolo 2 capoverso 2 del Codice penale48.

45 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2]

46 RS 784.10 47 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790

allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2]

48 RS 311.0

Telecomunicazioni

42

784.40

Art. 114 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 200749

49 DCF del 9 mar. 2007 (RU 2007 780)

Radiotelevisione. LF

43

784.40

Allegato (art. 105)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 21 giugno 199150 sulla radiotelevisione è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196851 sulla procedura amministrativa

Art. 3 lett. ebis

Abrogata

2. Legge del 30 aprile 199752 sulle telecomunicazioni

Art. 2

Art. 3 lett. h

Art. 653 cpv. 1 lett. b

Art. 1154 cpv. 6

50 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2]

51 RS 172.021. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata. 52 RS 784.10. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella LF menzionata. 53 Vedi anche l'art. 106 n. 2 LRTV qui avanti. 54 Vedi anche l'art. 106 n. 2 LRTV qui avanti.

Telecomunicazioni

44

784.40

Art. 23 cpv. 1 lett. b

Art. 24 cpv. 1bis

Art. 25 cpv. 2

Art. 35a

Art. 39

Art. 4055 cpv. 1bis

3. Legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale

Art. 8357 lett. p

55 Vedi anche l'art. 106 n. 2 LRTV qui avanti. 56 RS 173.110. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata. 57 Vedi. anche l'art. 106 n. 3 LRTV qui avanti.