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Allegato 2.13 dell’Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo

 Prescrizioni tecniche e amministrative relative all’attribuzione e alla gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio Internet ".ch"

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

UFCOM Rue de l’Avenir 44 Casella postale CH-2501 Biel-Bienne www.ufcom.admin.ch

Allegato 2.13 dell’Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo (RS 784.101.113 / 2.13)

Prescrizioni tecniche e amministrative relative

all’attribuzione e alla gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio Internet ".ch"

Edizione 6: 06.11.2009

Entrata in vigore: 01.01.2010

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Indice 1 In generale....................................................................................................................................... 3

1.1 Campo d’applicazione.............................................................................................................. 3 1.2 Riferimenti ................................................................................................................................ 3 1.3 Abbreviazioni............................................................................................................................ 3 1.4 Definizioni................................................................................................................................. 4

2 Condizioni per l'attribuzione dei nomi di dominio ............................................................................ 5

2.1 Caratteri autorizzati .................................................................................................................. 5 2.2 Numero di caratteri .................................................................................................................. 6 2.3 Diversità dai nomi di dominio già attribuiti oppure già richiesti ................................................ 6 2.4 Nomi di dominio riservati.......................................................................................................... 6 2.5 Condizioni per l’utilizzo di nomi di dominio .............................................................................. 7

3 Diritti e doveri del gestore del registro ............................................................................................. 8

3.1 Compiti del gestore del registro ............................................................................................... 8 3.2 Offerta di servizi all’ingrosso.................................................................................................... 9 3.3 Approvazione dell’UFCOM .................................................................................................... 10 3.4 Trasferimento dei compiti....................................................................................................... 11 3.5 Rendiconto ............................................................................................................................. 11 3.6 Approvazione dei prezzi......................................................................................................... 11 3.7 Giornale delle attività ............................................................................................................. 12 3.8 Rapporti con i titolari e le altre persone coinvolte .................................................................. 12

4 Attribuzione dei nomi di dominio.................................................................................................... 12

4.1 Principi dell'attribuzione ......................................................................................................... 12

4.1.1 Parità di trattamento........................................................................................................12 4.1.2 Primo arrivato, primo servito ...........................................................................................12 4.1.3 Legalità............................................................................................................................12 4.1.4 Durata d’attribuzione .......................................................................................................13

4.2 Domande d'attribuzione di nomi di dominio........................................................................... 13 4.3 Rifiuto di attribuire nomi di dominio........................................................................................ 13

5 Gestione dei nomi di dominio ........................................................................................................ 14

5.1 Trasferimento dei nomi di dominio......................................................................................... 14 5.2 Bloccaggio provvisorio e/o cancellazione dell’assegnazione a un name server ................... 14 5.3 Obbligo del titolare di occuparsi dei dati ................................................................................ 14 5.4 Altre condizioni....................................................................................................................... 15

6 Rinuncia e revoca dei nomi di dominio.......................................................................................... 15

6.1 Cancellazione in seguito a rinuncia ....................................................................................... 15 6.2 Effetto della cancellazione in seguito a rinuncia .................................................................... 15 6.3 Cancellazione in seguito a revoca ......................................................................................... 15 6.4 Effetto della cancellazione in seguito a revoca...................................................................... 16

7 Servizio per la composizione delle controversie ........................................................................... 16 8 Servizio Whois ............................................................................................................................... 16 9 Informazione in merito agli elenchi sui segni distintivi................................................................... 17 10 Lingue ............................................................................................................................................ 18 11 Affettazione d’eventuali eccedenze a compiti o progetti d’interesse pubblico .............................. 18 12 Servizi di lotta contro la cybercriminalità riconosciuti .................................................................... 19 13 Allegato 1....................................................................................................................................... 20

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1 In generale

1.1 Campo d’applicazione Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative si basano sull'art. 13m cpv. 2 dell’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104). Descrivono le condizioni e i presupposti determinanti in materia di attribuzione e di gestione dei nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio ".ch", conformemente all’art. 28 cpv. 1 e 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) e alle norme applicabili contenute nell’ORAT.

Le presenti prescrizioni definiscono in particolare:

- le condizioni tecniche e amministrative determinate dal Domain Name System (DNS) per l'attri- buzione e la gestione dei nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio Internet ".ch";

- i diritti e i doveri del gestore del registro;

- le condizioni per l'attribuzione e la gestione di nomi di dominio, in particolare i presupposti per la loro attribuzione, il loro trasferimento, la loro cancellazione e la loro revoca;

- il trattamento dei dati personali in relazione all'attribuzione e alla gestione dei nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio Internet ".ch".

1.2 Riferimenti [1] RS 784.10

Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)

[2] RS 784.104 Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomuni- cazioni (ORAT)

[3] RS 235.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)

Tutti i testi legali con riferimento RS sono pubblicati nella Raccolta sistematica del diritto federale, possono essere consultati sul sito Internet www.bk.admin.ch oppure ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, CH-3003 Berna.

1.3 Abbreviazioni DNS Domain Name System

LPD Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati [3]

LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni [1]

ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle teleco- municazioni [2]

UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni

UST Ufficio federale di statistica

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1.4 Definizioni Attribuzione Iscrizione del nome di dominio nella banca dati ed eventualmente nel zone

file.

Banca dati (interna) Banca dati interna del gestore del registro, che contiene il servizio Whois e altri servizi. Essa non è accessibile al pubblico e non costituisce un elenco ai sensi dell’art. 21 LTC.

Cancellazione Soppressione dell'attribuzione del nome di dominio in seguito alla rinuncia da parte dell'attuale titolare oppure a seguito di una revoca da parte del gestore del registro.

Cessione Atto effettuato dal gestore di un nome di dominio e che consiste nel cedere su richiesta del titolare la gestione di tale nome di dominio a un nuovo gestore (partner wholesale o gestore del registro)

DNS Servizio dei nomi di dominio (Domain Name System)

Dominio Internet Un Top Level Domain come “.ch” (dominio di primo livello)

Gestore del registro La persona designata conformemente all'art. 14a ORAT.

Hostmaster Persona fisica o giuridica oppure società in nome collettivo o in accomandita che mette a disposizione ed esercita un name server.

Indirizzo IP Parametro di comunicazione numerico che permette d'identificare un dominio Internet composto in particolare da computer e server di rete, nonché i com- puter utente che partecipano alle comunicazioni in corso su tale rete.

Name server Servizio Internet che risponde alle domande fornendo informazioni adeguate provenienti da un zone file.

Nome di dominio Parametro di comunicazione alfanumerico che, associato all'indirizzo IP, per- mette d'identificare un dominio Internet composto in particolare da computer o server di rete, nonché i computer utente che partecipano alle comunicazioni in corso su tale rete. Nelle presenti prescrizioni, per nome di dominio s'intende un dominio di secondo livello (Second Level Domain) che dipende dal dominio Internet ".ch".

Partner wholesale Persona fisica o giuridica oppure società in nome collettivo o in accomandita che beneficia di un servizio all’ingrosso ai sensi dell'art. 14cter ORAT.

Revoca Soppressione unilaterale da parte del gestore del registro dell'attribuzione di un nome di dominio ad un titolare (art. 11 in combinato disposto con l’art. 13e cpv. 2 ORAT).

Richiedente Persona fisica o giuridica oppure società in nome collettivo o in accomandita che inoltra al gestore del registro una domanda di attribuzione di un nome di dominio (art. 14f ORAT).

Rinuncia Domanda di cancellazione del nome di dominio formulata dal titolare al gesto- re del registro.

Servizi Prestazioni fornite dal gestore del registro in relazione all'attribuzione e alla gestione dei nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio Internet ".ch".

Servizio Whois Banca dati che permette a tutti gli interessati di accedere in tempo reale ai dati

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sui nomi di dominio messi a disposizione del pubblico conformemente all'art. 14h ORAT. La banca dati non è un elenco ai sensi dell'art. 21 LTC.

Stringa ACE ASCII Compatible Encoding String: una sequenza di segni (ad es. xn—bcher- kva.ch) creata mediante un procedimento tecnico, composta unicamente dai segni contenuti nel capitolo 2.1 lett. a, b e d. Il nome di dominio è registrato sotto forma di stringa ACE nella banca dati del registro e, se del caso, nel zone file.

Titolare Persona fisica o giuridica oppure società in nome collettivo o in accomandita a cui il gestore del registro ha attribuito, su domanda, un nome di dominio.

Trasferimento Passaggio di un determinato nome di dominio dall’attuale titolare ad un altro per il quale il gestore del registro cancella e riattribuisce contemporaneamente il nome di dominio in questione.

Unicode Code Point Valore numerico che indica la posizione di un carattere all’interno del reperto- rio unicode.

Zone file Documento di cui necessita il name server e che contiene le informazioni rela- tive a nomi di dominio, name server e indirizzi IP.

2 Condizioni per l'attribuzione dei nomi di dominio

2.1 Caratteri autorizzati Per formare i nomi di dominio sono ammessi unicamente i seguenti caratteri:

a) caratteri alfabetici (U+xxxx: Unicode code Point corrispondente)

a U+0061 h U+0068 o U+006F v U+0076

b U+0062 i U+0069 p U+0070 w U+0077

c U+0063 j U+006A q U+0071 x U+0078

d U+0064 k U+006B r U+0072 y U+0079

e U+0065 l U+006C s U+0073 z U+007A

f U+0066 m U+006D t U+0074

g U+0067 n U+006E u U+0075

b) caratteri numerici ( U+xxxx: Unicode code Point corrispondente)

1 U+0031 4 U+0034 7 U+0037 0 U+0030

2 U+0032 5 U+0035 8 U+0038

3 U+0033 6 U+0036 9 U+0039

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c) lettere con dieresi e accenti, e lettere di altri alfabeti ( U+xxxx: Unicode code Point corrisponden- te)

1) Dal 1° marzo 2004

à U+00E0 è U+00E8 ð U+00F0 ù U+00F9

á U+00E1 é U+00E9 ñ U+00F1 ú U+00FA

â U+00E2 ê U+00EA ò U+00F2 û U+00FB

ã U+00E3 ë U+00EB ó U+00F3 ü U+00FC

ä U+00E4 ì U+00EC ô U+00F4 ý U+00FD

å U+00E5 í U+00ED õ U+00F5 þ U+00FE

æ U+00E6 î U+00EE ö U+00F6 ÿ U+00FF

ç U+00E7 ï U+00EF ø U+00F8

2) Dal 1° dicembre 2005

œ U+0153

d) trattino ( U+xxxx: Unicode code Point corrispondente)

Trattino - U+002D

I trattini non sono autorizzati come primo carattere, né come terzo carattere combinato con il quarto né come ultimo carattere di un nome di dominio (ad es. “-hallo.ch”, “ha--llo.ch”, “hallo-.ch“). Le maiu- scole vengono rappresentate in minuscolo.

2.2 Numero di caratteri Il nome di dominio e la stringa ACE corrispondente si compongono di 3 a 63 caratteri.

Le eccezioni a questa disposizione figurano nell'allegato 1 delle presenti prescrizioni.

2.3 Diversità dai nomi di dominio già attribuiti oppure già richiesti Un nome di dominio oggetto di una domanda d'attribuzione non può essere identico ad un nome di dominio già attribuito oppure ad un nome di dominio già richiesto ma non ancora attribuito.

2.4 Nomi di dominio riservati I nomi di dominio che figurano nell’elenco dei Comuni redatto dal gestore del registro sono riservati dal 1° aprile 2007 ai soli Comuni politici interessati conformemente all’art. 14f cpv. 4 ORAT. I nomi dei Comuni attribuiti a terzi prima del 1° aprile 2007 non possono essere revocati dal gestore del registro a meno che non esisti un motivo di revoca ai sensi dei capitoli 6.1 e 6.3 o che un Comune non presen- ti una decisione esecutiva in Svizzera pronunciata da un tribunale o da un tribunale arbitrale, una de- cisione simile di un’autorità svizzera incaricata del procedimento penale, amministrativo o di regola- mentazione, una decisione di un esperto del servizio per la composizione delle controversie per i nomi di dominio “.ch” conformemente al capitolo 7 oppure un accordo giudiziario o extragiudiziale concluso tra il Comune e il terzo titolare del nome di dominio.

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Per allestire l’elenco dei nomi dei Comuni riservati, il gestore del registro si basa sulle seguenti regole:

a) L’elenco del gestore del registro si basa sull’Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera del 1° gennaio 2007 compilato e aggiornato dall’Ufficio federale di statistica (UST) conformemente all’art. 6 dell’ordinanza del 30 dicembre 1970 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni (RS 510.625).

b) I nomi che figurano nell’Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera sono trascritti foneticamente in base alle seguenti regole:

1. le vocali con dieresi ä, ö, ü sono sostituite da ae, oe, ue;

2. le vocali con accento sono sostituite dalle vocali corrispondenti;

3. le parentesi degli elementi aggiuntivi sono eliminate e sostituite da un trattino; ad esempio "Wil (SG)" diviene "Wil-SG";

4. I caratteri quali ".", " ' " e " " sono sostituiti da "-";

5. Le successioni di caratteri "-", sono sostituite da uno solo di essi;

6. Nei casi di doppio nome composto mediante "/", le due parti sono registrate sia separatamen- te sia in modo combinato con un "-" di separazione; ad esempio, Breil/Brigels diviene breil.ch, brigels.ch, breil-brigels.ch.

L’elenco dei nomi dei Comuni allestito in base alle regole sopraccitate viene completato dai nomi dei Comuni trascritti in base alle regole 3 a 6 (dieresi e/o accenti mantenuti).

Il gestore del registro deve riservare solo i nomi dei Comuni, trascritti in base alle regole di cui sopra, che figurano nell’Elenco ufficiale dell’UST entro cinque giorni dalla loro pubblicazione nel Foglio fede- rale (art. 18 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 30 dicembre 1970 concernente i nomi dei luoghi, dei Co- muni e delle stazioni). Dopo esserne stato informato per iscritto dai Comuni o dai Cantoni interessati oppure mediante un avviso ufficiale di cambiamento dell’UST, il gestore del registro riserva provviso- riamente i nomi che dovrebbero verosimilmente figurare prossimamente sull’Elenco ufficiale dell’UST a seguito del cambiamento del nome di un Comune, di una fusione o di una separazione di Comuni. Questa riservazione provvisoria deve essere eseguita entro cinque giorni a decorrere dalla ricezione dell’informazione.

Il gestore del registro tiene a disposizione di chiunque lo richieda un elenco dei nomi dei Comuni che sono riservati conformemente al capitolo 2.4. Può pubblicare quest’elenco sul suo sito Internet.

2.5 Condizioni per l’utilizzo di nomi di dominio Per utilizzare un nome di dominio, occorre indicare al gestore del registro almeno un name server funzionante correttamente designato e configurato. Il name server deve essere precedentemente iscritto nella banca dati del gestore del registro, compilando debitamente i moduli messi a disposizione dal gestore del registro stesso. L’iscrizione avviene attraverso il suo sito o con un’interfaccia definita dal gestore del registro. I nomi dei name server possono essere composti unicamente dai caratteri che figurano al capitolo 2.1 lett. a, b o d. In genere, il nome di dominio e il name server sono trasferiti nel zone file entro le successive 24 ore.

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3 Diritti e doveri del gestore del registro

3.1 Compiti del gestore del registro In virtù dell'art. 14a cpv. 2 ORAT, il gestore del registro ha in particolare i seguenti compiti:

a) Ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 lett. a in relazione alle lett. e ed f e alla lett. b ORAT (infrastruttura tecnica/sistema operativo/configurazioni di base), il gestore del registro:

1. esercita le sue installazioni in un centro informatico munito di un sistema antincendio e di un'a- limentazione elettrica permanente;

2. garantisce un controllo fisico dell'accesso alle installazioni;

3. gestisce una divisione sicurezza incaricata di verificare la sicurezza dei software in relazione ai rischi conosciuti e di aggiornarli periodicamente;

4. si occupa della manutenzione regolamentare delle installazioni, sia mediante il suo servizio di supporto sia ricorrendo a quello di terzi;

5. adotta misure tecniche (backup, mirroring, logging) contro la perdita di dati;

6. utilizza sistemi operativi collaudati e affidabili;

7. tiene conto degli standard attuali per configurare il sistema operativo;

8. effettua un costante aggiornamento dei software d'applicazione;

9. separa il segmento di rete utilizzato per i servizi accessibili al pubblico dal segmento di rete contenente il resto dell'infrastruttura (in particolare la banca dati interna);

10.sul segmento di rete accessibile al pubblico offre unicamente i servizi necessari all'attribuzione e alla gestione dei nomi di dominio;

11.prende i provvedimenti che gli permettono di determinare tentativi d'accesso inusuali da Inter- net alla sua infrastruttura e di reagire in modo adeguato per impedire un qualunque accesso non autorizzato;

12.controlla e verifica gli adattamenti effettuati sui software d'applicazione prima della loro messa in servizio.

b) Ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 lett. c ORAT fornisce i seguenti servizi:

1. attribuzione dei nomi di dominio;

2. trasferimento dei nomi di dominio

3. cancellazione e revoca dei nomi di dominio;

4. cambiamenti e modifiche degli indirizzi del titolare, dei contatti tecnici e contatti per la fattura- zione;

5. rinnovo degli abbonamenti;

6. registrazione di eventuali cambiamenti di name server e controlli di name server;

7. esercizio di un servizio d'assistenza raggiungibile durante le ore d'ufficio per telefono, via e- mail e fax;

8. elaborazione dei zone file.

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c) Per quanto concerne i compiti relativi al servizio Whois conformemente all'art. 14a cpv. 2 lett. d in relazione alle lett. e ed f ORAT, rimandiamo al punto 8.

d) Per garantire la stabilità del DNS ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 lett. g ORAT, rispetta le norme inter- nazionali nella misura in cui non vi si oppongono motivi tecnici o altre ragioni importanti:

1. Esercita un numero sufficiente di name server e li distribuisce a terzi in modo sensato, in base alla topologia Internet. Li sceglie e impartisce istruzioni. Fornisce all'UFCOM un elenco conte- nente il numero di server e la loro precisa ubicazione geografica (luogo, regione o Paese) e i dati relativi alle organizzazioni incaricate dell'esercizio.

2. Almeno una volta al giorno genera il zone file dalla banca dati interna e lo distribuisce ai name server.

3. Partecipa a conferenze internazionali ed è rappresentato in seno a comitati internazionali, allo scopo di seguire lo stato della tecnica e di rispettare gli standard tecnici internazionali.

e) Per quanto riguarda i compiti di cui all’art. 14g ORAT relativi al servizio per la composizione delle controversie, si rimanda al capitolo 7.

3.2 Offerta di servizi all’ingrosso Il gestore del registro è tenuto a proporre un’offerta di servizi all’ingrosso a coloro che desiderano procedere all’attribuzione e alla gestione di nomi di dominio a favore di terzi e che dispongono delle capacità tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento di questi compiti. L’offerta deve rispet- tare le seguenti esigenze:

a) Sono applicabili per analogia le prescrizioni sull'approvazione dei prezzi conformemente al capi- tolo 3.6.

b) Il trasferimento da parte di un titolare del suo nome di dominio a un partner wholesale deve esse- re possibile alle seguenti condizioni (art. 14cquater cpv. 2 ORAT):

1. L’indennizzo richiesto ad un titolare dal gestore del registro per il trasferimento non può supe- rare i costi amministrativi cagionati da tale trasferimento. Il gestore del registro non può esige- re questo indennizzo se il trasferimento viene chiesto per la fine di un periodo d’abbonamento. Sono applicabili per analogia le prescrizioni sull'approvazione dei prezzi conformemente al capitolo 3.6;

2. Le condizioni generali dell’offerta di servizi al dettaglio del gestore del registro devono conce- dere al titolare la possibilità di trasferire senza eccessive formalità, entro un termine di 10 giorni, un nome di dominio ad un partner all’ingrosso. Devono accordare al partner wholesale la possibilità di richiedere questo trasferimento a nome e per conto del suo cliente;

3. Per ogni cessione, il gestore del registro deve accreditare al partner wholesale scelto dal tito- lare del nome di dominio, l’importo pagato al gestore del registro per la gestione annua in ba- se al pro rata del periodo d’abbonamento in corso non ancora concluso.

c) Le condizioni tecniche e amministrative che il gestore del registro può stabilire per la sua offerta di servizi all’ingrosso devono essere trasparenti e non discriminatorie e non devono costituire un ostacolo nascosto per l’offerta e l’utilizzo dei servizi all’ingrosso. Gli è in particolare consentito:

1. subordinare l’offerta ad un numero minimo di attribuzioni di nomi di dominio effettuati presso il gestore del registro da chi desidera beneficiare di un’offerta di servizi all’ingrosso;

2. sottoporre l’ottenimento concreto di servizi all’ingrosso al rispetto di formalità amministrative o tecniche dettate dai processi di gestione e di attribuzione di nomi di dominio, nella misura in

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cui questi procedimenti non costituiscano degli ostacoli nascosti per l’utilizzo dei servizi all’ingrosso.

d) In caso di cessione, il gestore del registro non può più fatturare al titolare di un nome di dominio alcun servizio in relazione alla gestione dei nomi di dominio con estensione “.ch”.

e) Il gestore del registro può offrire il servizio wholesale solo ad un partner che s’impegna contrat- tualmente a permettere ai titolari di nomi di dominio di trasmettere senza eccessive formalità un nome di dominio al gestore del registro o ad un altro partner wholesale;

f) Le Condizioni generali dell’offerta di servizio all’ingrosso devono essere redatte in tedesco, fran- cese, italiano e inglese. Gli allegati a queste Condizioni generali e gli altri documenti necessari al- la creazione di relazioni contrattuali possono essere redatti esclusivamente in tedesco o in ingle- se.

Il gestore del registro offre i servizi all’ingrosso conformemente alle esigenze di cui sopra. Adotta tutti i provvedimenti amministrativi e tecnici necessari a tale scopo. Il gestore del registro presenta tempe- stivamente all’Ufficio federale per la sua approvazione le Condizioni generali della sua offerta di servi- zi all’ingrosso che rispettano le esigenze di cui sopra.

Il gestore del registro pubblica il prezzo e le Condizioni generali della sua offerta di servizi all’ingrosso, nonché l’elenco dei partner wholesale. Può pubblicarli sul suo sito Internet.

3.3 Approvazione dell’UFCOM Il gestore del registro sottopone all’approvazione dell’UFCOM le Condizioni generali relative alle sue offerte di servizi al dettaglio o all’ingrosso, i prezzi delle sue prestazioni, l’eventuale accordo concluso con l’organizzazione mantello per la gestione dei nomi di dominio a livello internazionale e le prescri- zioni sull’organizzazione e la procedura relative al servizio per la composizione delle controversie. Se le circostanze lo richiedono, l’UFCOM può procedere a un’approvazione provvisoria.

In casi urgenti, in particolare per garantire la regolarità dell'attribuzione e della gestione di nomi di dominio in caso d'abusi o i nuovi sviluppi in relazione all'utilizzo dei nomi di dominio, oppure se è ne- cessario intervenire per motivi tecnici o in seguito a sviluppi internazionali relativi al sistema DNS, il gestore del registro può effettuare, quale misura provvisoria e prima di aver ottenuto la necessaria approvazione, gli adattamenti che si sono resi necessari a breve termine. Comunica all'UFCOM il più presto possibile, tuttavia al massimo entro tre giorni lavorativi, le misure provvisorie adottate e, su domanda, gli sottopone entro un termine ragionevole una proposta di soluzione definitiva.

Non necessitano dell’approvazione dell’Ufficio federale le seguenti modifiche delle Condizioni generali (art. 14c cpv. 3 ORAT):

a) Le modifiche che riguardano la forma o l’aspetto delle Condizioni generali (formato della presen- tazione, segni grafici che figurano sul documento come il logo del gestore del registro, ecc.).

b) Le modifiche di portata prettamente formale come la modifica dell’indirizzo del gestore del regi- stro o la menzione delle persone autorizzate a firmare i documenti per il gestore del registro.

c) Le modifiche di portata materiale molto limitata, ossia le modifiche che non hanno effetto sulle condizioni o sul processo di attribuzione e di gestione dei nomi di dominio o sul comportamento richiesto ai titolari di nomi di dominio.

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3.4 Trasferimento dei compiti Il trasferimento di tutti o di parte dei compiti essenziali del gestore del registro è possibile solo con l’accordo dell'UFCOM (art. 13c ORAT). Quest'ultimo decide entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della relativa domanda.

3.5 Rendiconto Il gestore del registro è in particolare tenuto a:

a) contabilizzare il settore dell'attribuzione e della gestione dei nomi di dominio su conti separati dalle altre attività;

b) allestire il conto annuale in base ai principi inerenti al rendiconto e in modo tale che la situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito possa essere valutata nel modo più preciso possibile.

Entro il termine impartito nel contratto di diritto amministrativo, il gestore del registro è tenuto a presen- tare all’UFCOM in particolare i seguenti documenti:

a) I conti annuali dell’esercizio precedente certificati;

b) I costi e i proventi relativi ai nomi di dominio, presentati in base ai conti annuali e separatamente in base ai servizi al dettaglio e all’ingrosso;

c) L’attivo immobilizzato relativo ai conti annuali certificati, in base ai valori contabili e agli ammor- tamenti realizzati;

d) Chiusura semestrale dell’esercizio in corso e presentazione dei costi e dei proventi relativi ai nomi di dominio, senza gli ammortamenti; proventi presentati separatamente in base ai servizi al detta- glio e all’ingrosso.

3.6 Approvazione dei prezzi Il gestore del registro deve fare approvare dall'UFCOM i suoi prezzi per l'attribuzione di nomi di domi- nio di secondo livello che dipendono dal dominio Internet ".ch". I prezzi devono essere fissati in base ai costi sostenuti e alla necessità di realizzare benefici adeguati. Sono considerati solo i costi di un gestore del registro efficiente.

Ad ogni domanda d'approvazione dei prezzi, il gestore del registro deve inoltrare all’UFCOM, entro il termine stabilito nel contratto di diritto amministrativo, i seguenti documenti:

a) Il preventivo per l’anno seguente, con i costi e i proventi relativi ai nomi di dominio presentati se- paratamente in base ai servizi al dettaglio e all’ingrosso;

b) Le previsioni ("forecast") relative al conto economico per la fine dell’esercizio in corso;

c) Le previsioni ("forecast") relative agli investimenti per la fine dell’esercizio in corso;

d) Sintesi dell’evoluzione del numero di nomi di dominio gestiti dal gestore del registro;

e) Le previsioni relative al numero di nomi di dominio;

f) Una giustificazione degli scarti di bilancio previsti per l’esercizio in corso;

g) Una descrizione degli sviluppi di bilancio (in particolare dal profilo dei costi) essenziali per la forni- tura di servizi nell’ambito della registrazione e della gestione dei nomi di dominio e sintesi delle attività future;

h) Un esame dei costi e dei servizi relativi ai progetti futuri o in corso;

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i) Una domanda motivata concernente l’importo dei prezzi previsti e la data d’entrata in vigore delle modifiche dei prezzi per i clienti del gestore del registro.

3.7 Giornale delle attività Ai fini della sorveglianza e della produzione di prove (ad es. in caso di procedimenti contro il gestore del registro, o su domanda di un tribunale oppure di un esperto durante un procedimento di composi- zione delle controversie conformemente al capitolo 7), il gestore del registro deve tenere un giornale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) tutte le domande d’attribuzione o di gestione di un nome di dominio;

b) tutti gli stati di un nome di dominio (attribuito, assegnazione ad un name server, bloccato, in pe- riodo transitorio, cancellato), ogni cambiamento di titolare, del contatto per la fatturazione, del contatto tecnico, dell'hostmaster e del name server (cronistoria);

c) i messaggi inviati ai clienti dal sistema di registrazione e i messaggi di conferma inviati al gestore del registro dai clienti (archivio e-mail/fax).

3.8 Rapporti con i titolari e le altre persone coinvolte Nell'ambito del diritto applicabile, il gestore del registro disciplina mediate un contratto di diritto privato i suoi rapporti con i titolari e le altre persone coinvolte nell'attribuzione e nella gestione di nomi di do- minio, in particolare con i responsabili tecnici. Pubblica le sue Condizioni generali, i prezzi per i suoi servizi e il regolamento sull'utilizzo del servizio Whois.

4 Attribuzione dei nomi di dominio

4.1 Principi dell'attribuzione

4.1.1 Parità di trattamento Se non diversamente previsto nel diritto applicabile, in particolare nelle presenti prescrizioni, il gestore del registro tratta le domande d’attribuzione alle stesse condizioni, in base alle stesse regole e agli stessi principi.

4.1.2 Primo arrivato, primo servito L'attribuzione di un nome di dominio per il quale vi sono più domande valide, avviene secondo l’ordine cronologico (primo arrivato, primo servito) con cui esse sono state entrate nel sistema del gestore del registro, al quale si accede tramite il suo sito Internet e le sue altre interfacce di registrazione.

4.1.3 Legalità Il gestore del registro non verifica se il titolare menzionato nella domanda ha diritto di farsi attribuire un nome di dominio e di utilizzarlo. Non è tenuto a verificare dopo l’attribuzione se i nomi di dominio attri- buiti rispettano il diritto applicabile, in particolare i diritti della proprietà intellettuale di terzi.

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4.1.4 Durata d’attribuzione In linea di principio, i nomi di dominio sono attribuiti ad un determinato titolare per un periodo illimitato (art. 7 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 13e cpv. 2 e 3 ORAT). L'attribuzione prende fine con la rinuncia da parte del titolare oppure con la revoca da parte del gestore del registro e la consecutiva cancellazione del nome di dominio per il titolare in questione.

4.2 Domande d'attribuzione di nomi di dominio Le domande di attribuzione di nomi di dominio devono essere inoltrate per via elettronica attraverso il sito Internet del gestore del registro o tramite un'altra interfaccia indicata da quest'ultimo, compilando debitamente i moduli messi a disposizione dal gestore del registro. Il gestore del registro può autoriz- zare anche altre forme di domanda. Le stesse regole sono applicabili anche a domande di modifica, di trasferimento e di cancellazione di nomi di dominio.

Di norma, l’attribuzione di un nome di dominio viene fatta entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il gestore del registro ha ricevuto una domanda valida.

4.3 Rifiuto di attribuire nomi di dominio Il registro rifiuta di attribuire un nome di dominio se:

a) lo esige il rispetto di norme internazionali (art. 4 cpv. 3 lett. b in combinato disposto con l’art. 13e cpv. 2 ORAT);

b) il nome di dominio in questione è stato riservato ad un Comune politico conformemente al capito- lo 2.4 e se la domanda d’attribuzione non emana dal Comune interessato;

c) le condizioni d’attribuzione elencate ai capitoli 2.1 – 2.3 o 4.2 non sono soddisfatte.

Inoltre, il gestore del registro ha il diritto di rifiutare l’attribuzione se:

a) lo esigono importanti motivi tecnici;

b) la solvibilità è dubbia, in particolare se i futuri titolari o i contatti per la fatturazione menzionati nella richiesta sono insolventi ai sensi dell’art. 83 CO, sono in ritardo con il pagamento delle fattu- re concernenti nomi di dominio già attribuiti, non hanno pagato l’anticipo dei costi che il gestore del registro può esigere se l’importo per l’attribuzione di nomi di dominio supera i 500.— franchi;

c) sussiste il reale pericolo che, a causa dell’attribuzione del nome di dominio, il gestore del registro possa essere ritenuto legalmente responsabile. In questi casi il rifiuto avviene d’intesa con l’UFCOM;

d) il gestore del registro non riesce a contattare il richiedente per ottenere maggiori informazioni e se quest'ultimo non risponde entro 10 giorni (fa fede la data di ricezione della risposta da parte del gestore del registro).

Di norma, il rifiuto di attribuire un nome di dominio viene comunicato al richiedente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il gestore del registro ha ricevuto la domanda in questione. Con il rifiuto d'attribuzione si conclude il trattamento della domanda da parte del gestore del registro. Il nome di dominio è dunque libero per una nuova attribuzione.

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5 Gestione dei nomi di dominio

5.1 Trasferimento dei nomi di dominio I nomi di dominio possono essere trasferiti dall'attuale titolare ad una persona terza che diviene il nuo- vo titolare, se l'attuale titolare inoltra una domanda di trasferimento e il gestore del registro annulla il nome di dominio dell'attuale titolare e contemporaneamente lo attribuisce al nuovo titolare.

Per tale trasferimento devono essere soddisfatte le condizioni relative ai terzi di cui ai capitoli 2.1 - 2.4 e 4.2 e non devono sussistere motivi di rifiuto conformemente al capitolo 4.3. Il gestore del registro può decidere di effettuare il trasferimento del nome di dominio a condizione che la persona terza si addossi i prezzi non pagati al gestore del registro dall'attuale titolare nell'ambito dell'attribuzione e della gestione del nome di dominio in questione. Di norma, il trasferimento di un nome di dominio vie- ne effettuato entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il gestore del registro ha ricevuto una conferma valida da parte del titolare.

Il gestore del registro deve trasferire un nome di dominio dal titolare ad una persona terza se gli viene presentata una decisione esecutiva in Svizzera pronunciata da un tribunale o da un tribunale arbitrale, una decisione simile di un’autorità svizzera incaricata del procedimento penale, amministrativo o di regolamentazione, una decisione di un esperto del servizio per la composizione delle controversie per i nomi di dominio “.ch” conformemente al capitolo 7 oppure un accordo giudiziario o extragiudiziale concluso tra le due parti, che ordini immediatamente al gestore del registro, senza che quest’ultimo sia parte al relativo procedimento, di trasferire il nome di dominio alla persona terza oppure che con- tenga il consenso del titolare al trasferimento o che sostituisca tale consenso. La persona terza deve presentare al gestore del registro un attestato dell’esecutorietà della decisione.

5.2 Bloccaggio provvisorio e/o cancellazione dell’assegnazione a un name server Il gestore del registro deve bloccare un nome di dominio quale misura provvisoria, ossia bloccare fino a nuovo avviso il trasferimento di un nome di dominio ad un nuovo titolare conformemente al capitolo 5.1 senza che il gestore del registro sia parte al relativo procedimento, se:

a) un tribunale o un tribunale arbitrale lo ordina nell’ambito di un procedimento che si conclude con una sentenza esecutiva o una decisione in Svizzera;

b) un’autorità svizzera incaricata del procedimento penale, amministrativo o di regolamentazione gli dà un ordine vincolante ed esecutivo in questo senso;

c) un terzo dimostra di aver intentato nei confronti del titolare una causa giudiziaria o arbitrale oppu- re avviato una procedura dinanzi al servizio per la composizione delle controversie per nomi di dominio per la cancellazione, la revoca o il trasferimento del nome di dominio in questione.

Oltre al bloccaggio o in sostituzione ad esso, le autorità in questione possono anche ordinare la can- cellazione delle assegnazioni a name server dei nomi di dominio. Sono fatti salvi altri provvedimenti.

Il gestore del registro deve bloccare un nome di dominio e cancellare l’assegnazione relativa ad un name server quando le condizioni previste dall’art. 14fbis cpv. 1 ORAT sono soddisfatte. Può farlo alle condizioni dell’art. 14fbis cpv. 2 ORAT.

5.3 Obbligo del titolare di occuparsi dei dati Durante tutta la durata dell'attribuzione, il titolare deve tenere aggiornati, completi ed esatti tutti i dati relativi al nome di dominio registrato a suo nome contenuti nella banca dati del gestore del registro, in particolare quelli relativi al contatto per la fatturazione, al contatto tecnico e all'hostmaster. Per il ge- store del registro i dati determinanti sono esclusivamente quelli elencati nella sua banca dati. Il gesto-

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re del registro non è tenuto né a prendere in considerazione dati diversi da quelli comunicati mediante il suo sito oppure la sua interfaccia né ad effettuare delle ricerche allo scopo di rettificare tali dati.

Se, in particolare su indicazione di terzi, i dati si rivelano incompleti, inesatti oppure non aggiornati, e rendono estremamente difficile identificare il titolare senza dover sostenere importanti spese o se è impossibile far pervenire al titolare o al contatto per la fatturazione le informazioni del gestore di regi- stro, quest’ultimo è autorizzato a revocare il nome di dominio del titolare in questione. Può effettuare un bloccaggio provvisorio e/o cancellare l’assegnazione ad un name server conformemente al capitolo 5.2.

5.4 Altre condizioni Il gestore del registro disciplina nelle sue Condizioni generali le altre esigenze relative all'attribuzione e alla gestione dei nomi di dominio, in particolare per quanto riguarda le domande, le condizioni di pa- gamento, l'aggiornamento e la modifica della fattispecie e dei dati relativi ad un nome di dominio attri- buito, registrati presso il gestore del registro ed in particolare nel servizio Whois. Rimane in ogni mo- mento salvo un adattamento delle Condizioni generali del gestore del registro.

6 Rinuncia e revoca dei nomi di dominio

6.1 Cancellazione in seguito a rinuncia Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento al suo nome di dominio presentando una domanda di cancellazione del nome di dominio. Le domande di cancellazione possono essere effettuate dal titola- re oppure da terzi. In ogni caso il titolare deve confermare la domanda al gestore del registro entro dieci giorni.

6.2 Effetto della cancellazione in seguito a rinuncia La cancellazione comporta la soppressione del nome di dominio dal servizio Whois, dalla banca dati e dal zone file. La cancellazione in seguito a rinuncia pone fine all'attribuzione del nome di dominio al titolare e libera il nome di dominio in questione in vista di una nuova attribuzione di norma 14 giorni dopo la rinuncia (cosiddetto periodo transitorio).

A scelta del titolare, il nome di dominio è cancellato o il più rapidamente possibile o alla fine del perio- do d’abbonamento in corso.

6.3 Cancellazione in seguito a revoca Il gestore del registro revoca l'attribuzione dei nomi di dominio se un’autorità di cui al capitolo 5.2 dà un ordine esecutivo in questo senso. A tale scopo, al gestore del registro occorre fornire un attestato dell’esecutorietà della decisione.

Il gestore del registro può revocare l'attribuzione di un nome di dominio se:

a) il titolare viola il diritto applicabile, in particolare le disposizioni dell'ORAT e/o le presenti prescri- zioni;

b) il titolare viola il contratto concluso con il gestore del registro e non pone rimedio alla violazione entro un termine fissato dal gestore del registro;

c) il titolare non paga i prezzi fatturati dal gestore del registro per le sue prestazioni. Se il destinata- rio della fattura è un terzo, la revoca può avvenire solo se anche il titolare viene messo in mora;

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d) il titolare viola l'obbligo di occuparsi dei dati conformemente al punto 5.3;

e) sussiste il pericolo reale che, a causa dell'attribuzione o del mantenimento dell’attribuzione del nome di dominio, il gestore del registro possa essere ritenuto legalmente responsabile. In questo caso la revoca avviene d'intesa con l'UFCOM;

f) il titolare è deceduto oppure è stato cancellato dal registro di commercio in seguito a fallimento o liquidazione.

g) lo esigono altri importanti motivi quali raccomandazioni, norme oppure armonizzazioni internazio- nali. In questo caso la revoca avviene d’intesa con l’UFCOM.

6.4 Effetto della cancellazione in seguito a revoca La revoca comporta la soppressione del nome di dominio dal servizio Whois e dal zone file. La cancel- lazione in seguito a revoca pone fine all'attribuzione del nome di dominio al titolare e libera il nome di dominio in questione in vista di una nuova attribuzione. La revoca ha effetto allo scadere dei seguenti periodi (art. 12 cpv. 1bis in combinato disposto con l'art. 13e cpv. 2 e 3 ORAT):

a) se la revoca avviene in virtù del capitolo 6.3, primo paragrafo,, il nome di dominio è liberato in vista di una nuova attribuzione alla data menzionata nella decisione oppure decisa nell'accordo tra le parti; se tale data non è fissata esso è liberato il più presto possibile.

b) se la revoca avviene per altri motivi, il nome di dominio è liberato in vista di una nuova attribuzio- ne di norma 14 giorni dopo la revoca.

7 Servizio per la composizione delle controversie

Il gestore del registro istituisce un servizio per la composizione delle controversie. Disciplina l’organizzazione e la procedura. Quest’ultima deve essere equa, rapida ed economica. Le regole che disciplinano la composizione delle controversie devono ispirarsi alle pratiche convalidate in materia.

La struttura dell’organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le rego- le procedurali e la nomina dei membri chiamati a decidere devono essere approvate dall’Ufficio fede- rale. Quest’ultimo consulta previamente l’Istituto federale della proprietà intellettuale e l’Ufficio federale di giustizia.

Le Condizioni generali del gestore del registro devono esplicitamente contenere l’obbligo che incombe al titolare del nome di dominio di sottoporsi al servizio per la composizione delle controversie. È co- munque fatta salva un’azione legale dinanzi al giudice civile.

Il gestore del registro trasmette al servizio per la composizione delle controversie tutti i dati sui clienti concernenti la gestione dei nomi di dominio e necessari allo svolgimento dei suoi compiti in virtù dell’art. 14g ORAT e del capitolo 7 (art. 13l cpv. 1 ORAT).

8 Servizio Whois

Il gestore del registro è tenuto ad installare, gestire e aggiornare un servizio informazioni centralizzato (servizio Whois), che garantisca a tutte le persone interessate un accesso in tempo reale ai dati relati- vi ai nomi di dominio conformemente all’art. 14h ORAT. Questo stesso articolo fissa la portata dei dati contenuti nel servizio Whois. Il gestore del registro adotta le misure menzionate al capitolo 3.1 lett. c per evitare l'abuso di questi dati, in particolare:

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a) limita a 40 il numero di accessi al servizio Whois stabiliti in 10 minuti dallo stesso e/o simile indi- rizzo IP;

b) emana un regolamento sull'utilizzo del servizio Whois; e

c) mette a disposizione un servizio per l'annuncio di abusi.

Il regolamento sull'utilizzo contiene almeno:

a) il divieto di utilizzare i dati Whois a scopi pubblicitari, per ricerche di marketing o altri utilizzi abu- sivi oppure che potrebbero incomodare il titolare di nomi di dominio;

b) le condizioni alle quali è garantito un accesso facilitato al servizio Whois da parte di terzi oppure la messa a disposizione a terzi del file Whois, se questi ultimi svolgono attività in relazione all'at- tribuzione e alla gestione di nomi di dominio. In questo caso, il gestore del registro trasferisce ai terzi in questione l’obbligo di adottare le misure sopraccitate contro l’utilizzo abusivo dei dati ripor- tati nel servizio Whois.

Il gestore del registro è obbligato a conservare i dati riguardanti l’accesso requisiti per il servizio Whois (logfile) fino a quando la prevenzione degli abusi lo esige.

9 Informazione in merito agli elenchi sui segni distintivi

Conformemente all'art. 14f cpv. 5 ORAT, il gestore del registro fornisce sul suo sito Internet un’informazione in merito ai seguenti elenchi sui segni distintivi:

a) Registro svizzero di commercio mediante un link verso il sito Internet dell'Ufficio federale di giu- stizia (Zefix);

b) Registro svizzero dei marchi mediante un link verso il sito Internet dell'Istituto Federale della Pro- prietà Intellettuale (IPI);

c) Registro internazionale dei marchi secondo l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi mediante un link verso il sito Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellet- tuale (OMPI);

d) Elenco delle abbreviazioni protette conformemente alla legge federale del 15 dicembre 1961 sulla protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre organizza- zioni intergovernative mediante un link verso il sito Internet dell'IPI;

e) Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante un link verso il sito Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Verifica periodicamente il funzionamento dei link riportati sul suo sito Internet.

Conformemente all'art. 14f cpv. 5 ORAT, sul suo sito Internet rimanda alle seguenti basi legali:

a) articolo 6ter della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale rive- duta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (divieto d'utilizzare emblemi di Stato, caratteri ufficiali di con- trollo ed emblemi di organizzazioni intergovernative) mediante un link verso il sito Internet della Cancelleria federale (Raccolta sistematica del diritto federale [RS] 0.232.04);

b) Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Cro- ce Rossa mediante un link verso il sito Internet della Cancelleria federale (RS 232.22);

c) Trattati internazionali bilaterali sulla protezione delle denominazioni geografiche mediante un link verso il sito Internet della Cancelleria federale (RS 0.232.111.xx);

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d) Legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri caratteri pub- blici mediante un link verso il sito Internet della Cancelleria federale (RS 232.21).

10 Lingue

Il gestore del registro mette a disposizione nelle lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano) e in ingle- se i documenti – in particolare le sue Condizioni generali – utilizzati nell’ambito delle transazioni con i potenziali richiedenti o titolari di un nome di dominio. Ad eccezione delle Condizioni generali e del contratto partner, i documenti relativi ai rapporti con il partner wholesale vanno redatti solo in tedesco o in inglese.

La lingua scelta al momento della registrazione di un conto utente è determinante per il contratto con- cluso tra il gestore del registro e il titolare per i nomi di dominio attribuiti con il conto utente in questio- ne. L’inglese è la lingua determinante per i contratti sui nomi di dominio conclusi prima del 1° marzo 2003.

11 Affettazione d’eventuali eccedenze a compiti o progetti d’interesse pubblico

La parte dell’eccedenza accumulata che può essere destinata a compiti o progetti d'interesse pubblico conformemente all'art. 14cter cpv. 1 lett. b ORAT si stabilisce sulla base delle norme seguenti:

L’UFCOM fissa con la rimessa di una decisione l’importo che il gestore del registro gli deve versare annualmente. Quest’importo non può superare il 40% dell’eccedenza accumulata che è stata stabilita nell’ultima decisione dell’ufficio relativa ad una richiesta in materia di prezzi ai sensi degli art. 14c cpv. 2 e 14cbis cpv. 3 ORAT.

La parte dell’eccedenza destinata a compiti o progetti d’interesse pubblico deve di norma essere ver- sata dal gestore del registro all’ufficio entro i 30 giorni che seguono la fissazione dell’importo con la rimessa della decisione dell’ufficio. Quest’importo è versato su un conto in un fondo della Confedera- zione destinato unicamente al finanziamento dei compiti o progetti d’interesse pubblico nell’ambito della gestione del DNS (art. 14cter cpv. 2 e 2 ORAT).

Al termine della durata di delegazione, l’eventuale eccedenza accumulata disponibile è versata inte- ramente dal gestore del registro all’UFCOM entro il termine di un mese (art. 14cter cpv. 4 ORAT). Quest’eccedenza può essere destinata a compiti o progetti d’interesse pubblico nell’ambito della ge- stione del DNS.

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12 Servizi di lotta contro la cybercriminalità riconosciuti

L’UFCOM riconosce i servizi di lotta contro la cybercriminalità ai sensi dell’art. 14fbis cpv. 1 lett. b O- RAT quando le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) Una richiesta di riconoscimento è stata deposta per iscritto presso l’UFCOM;

b) Le attività del servizio richiedente riguardano effettivamente, completamente o parzialmente, la lotta contro la cybercriminalità;

c) Le attività esercitate dal servizio richiedente sono effettivamente pertinenti, di qualità e riconosciu- te in materia di lotta contro la cybercriminalità.

Se del caso, l'ufficio può consultare i servizi federali specializzati o gli ambienti accademici, economici, scientifici o altri competenti in materia di lotta contro la cybercriminalità per parere riguardante le ri- chieste in riconoscimento. I pareri espressi non vincolano l'ufficio.

L’UFCOM comunica al gestore del registro i nomi, i recapiti personali, le descrizioni delle attività dei servizi riconosciuti. Pubblica queste informazioni sul suo sito Internet. Su domanda, l' UFCOM o il gestore del registro fornisce gratuitamente ad ogni persona l'elenco dei servizi di lotta contro la cyber- criminalità riconosciuti ad una data fissa, con i loro ricapiti personali.

Bienne, il 6 novembre 2009

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Dott. Martin Dumermuth Direttore

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13 Allegato 1

(punto 2.2)

Eccezioni concernenti il numero di caratteri autorizzati

Abbreviazione per la Confederazione:

ch.ch

Abbreviazioni per i Cantoni:

ag.ch

ai.ch

ar.ch

be.ch

bl.ch

bs.ch

fr.ch

ge.ch

gl.ch

gr.ch

ju.ch

lu.ch

ne.ch

nw.ch

ow.ch

sg.ch

sh.ch

so.ch

sz.ch

tg.ch

ti.ch

ur.ch

vd.ch

vs.ch

zg.ch

zh.ch

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Nome del Comune:

au.ch

gy.ch

lü.ch