À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Suisse

CH202

Retour

Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (stato 1° gennaio 2010)

 Ordinanza sul personale federale del 3 luglio 2001 (Stato 1° gennaio 2010)

1

Ordinanza sul personale federale (OPers)

del 3 luglio 2001 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione (art. 2 LPers)

1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale menzionate nell’allegato dell’ordi- nanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione (OLOGA).3 2 Non sottostanno alla presente ordinanza:

a. il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO)4 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers);

b. il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasfe- ribile e impiegato all’estero sulla base di un contratto di diritto privato;

c.5 il personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale decen- tralizzata con personalità giuridica e contabilità proprie che, in virtù di disposizioni legali speciali o di una delega del Consiglio federale secondo l’articolo 37 capoverso 3 LPers, hanno uno statuto del personale proprio, salvo se tale statuto dichiara applicabile la presente ordinanza; è fatto salvo l’articolo 88k;

RU 2001 2206 1 RS 172.220.1 2 RS 172.010.1 3 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2005 4595). 4 RS 220 5 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto

federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

172.220.111.3

Personale federale

2

172.220.111.3

d. gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19786 sulla formazione professionale;

e. il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 19817 sul lavoro a domicilio;

f.8 il personale secondo l’ordinanza del 2 dicembre 20059 sul personale impie- gato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA).

3 Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale.

Art. 2 Autorità competente (art. 3 LPers)

1 Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:

a. dei segretari di Stato; b. dei direttori degli Uffici, dei loro supplenti e delle persone che hanno una

responsabilità comparabile nei Dipartimenti; c degli alti ufficiali superiori; d. dei segretari generali dei Dipartimenti e dei loro supplenti; e dei vicecancellieri della Cancelleria federale; f. dei capimissione; g. del procuratore generale della Confederazione, dei procuratori generali sup-

plenti e dei procuratori pubblici della Confederazione nonché dei loro sup- plenti;

h. …10 2 Il Consiglio federale decide in merito al trasferimento dei capimissione. 3 I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo il capoverso 1 in quanto altri atti legislativi non dispongano diversamente. 4 I Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale per quanto la LPers, altri atti legislativi di

6 [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).

7 RS 822.31 8 Nuovo testo giusta l’art. 42 n. 1 dell’O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la

promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (RS 172.220.111.9).

9 RS 172.220.111.9 10 Abrogata dal n. 1 dell’all. all’O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007

(RU 2005 4595).

Ordinanza sul personale federale

3

172.220.111.3

rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispon- gano diversamente.

Art. 3 Titoli diplomatici e consolari 1 Il Consiglio federale conferisce i titoli diplomatici e consolari. 2 Il DFAE conferisce:

a. il titolo di ambasciatore, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), nel quadro di missioni speciali approvate dal Consiglio federale;

b. i titoli in uso nelle relazioni internazionali a persone assunte dal DFAE in quanto non corrispondano al rango di capomissione.

Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principi

Art. 4 Sviluppo del personale e formazione (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

1 Il datore di lavoro promuove lo sviluppo professionale di tutti i suoi impiegati mediante misure sul posto di lavoro e per mezzo della formazione. 2 I Dipartimenti prendono misure mirate per:

a. ampliare e perfezionare le competenze di tutti gli impiegati; b. aumentare la concorrenzialità sul mercato del lavoro e la mobilità professio-

nale dei propri impiegati; c. metterli in grado di partecipare attivamente ai cambiamenti necessari e di

condividerli. 3 Gli impiegati seguono un perfezionamento corrispondente alle loro capacità e alle esigenze del posto di lavoro e si adattano ai cambiamenti. 4 Il datore di lavoro assume i costi per la formazione seguita dagli impiegati per rispondere ai bisogni del servizio e mette loro a disposizione il tempo necessario. Esso può assumere del tutto o in parte i costi per la formazione seguita dagli impie- gati per rispondere ai loro bisogni e mettere a disposizione il tempo necessario. 5 Il datore di lavoro può chiedere all’impiegato di rimborsare i costi di formazione se questi la interrompe o scioglie il rapporto di lavoro nei due anni successivi alla conclusione della formazione e non inizia senza interruzioni un nuovo rapporto di lavoro presso un’unità amministrativa secondo l’articolo 1.11

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

Personale federale

4

172.220.111.3

6 Per il rimborso di questi costi di formazione il datore di lavoro può accordare un termine di quattro anni al massimo, se la sua partecipazione ai costi ammonta almeno a 50 000 franchi.12

Art. 5 Promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

1 Il datore di lavoro provvede al promovimento dei quadri e allo sviluppo delle capacità gestionali. 2 I Dipartimenti prendono le misure mirate per:

a. migliorare la gestione a tutti i livelli; b. sfruttare al massimo il potenziale di risorse umane esistente; c. promuovere la mobilità interna; d. preservare le possibilità degli impiegati sul mercato del lavoro; e. affermare l’Amministrazione federale quale datore di lavoro attrattivo; f. aumentare la rappresentanza delle donne nelle posizioni di quadro.

3 Il DFF mette a punto la strategia di promovimento dei quadri e di sviluppo delle capacità gestionali, ne sostiene la realizzazione da parte di Dipartimenti e coordina, mediante la Conferenza delle risorse umane, le misure adottate da questi ultimi.

Art. 6 Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)

1 Il datore di lavoro provvede affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa del loro sesso o del loro modo di vita. 2 Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti prendono misure mirate per attuare le pari opportunità e la parità di trattamento tra donna e uomo. Essi adottano programmi di promovimento e possono avvalersi di specialisti o stabilire quote. 3 Essi tutelano la dignità della donna e dell’uomo sul posto di lavoro e prendono misure adeguate per imporre il divieto di discriminazione e, segnatamente, per pre- venire ogni forma di molestia sessuale.

Art. 7 Plurilinguismo (art. 4 cpv. 2 lett. e LPers)

1 Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti prendono misure mirate per promuovere una rappresentanza adeguata delle comunità linguisti- che del Paese a tutti i livelli dell’Amministrazione federale e per sfruttare le cono- scenze linguistiche degli impiegati utilizzando in tal modo al meglio il potenziale offerto dalla molteplicità delle culture. Essi adottano programmi di promovimento e possono avvalersi di specialisti o stabilire quote.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

Ordinanza sul personale federale

5

172.220.111.3

2 Essi vigilano in particolare affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza linguistica e possano lavorare nella propria lingua, sempre che questa sia una delle lingue ufficiali e, per ragioni importanti, non sia necessario lavorare in un’altra lingua.

Art. 8 Impiego e integrazione di disabili (art. 4 cpv. 2 lett. f LPers)

1 Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti creano le condizioni adatte per impiegare disabili in modo mirato e provvedono a integrarli professionalmente in modo durevole. A tal fine possono avvalersi di specialisti e adottare programmi di promozione. 2 Il DFF stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato.

Art. 9 Protezione della personalità (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

I Dipartimenti prendono misure adeguate per impedire ingerenze inammissibili nella personalità dei singoli impiegati da qualsiasi persona esse provengano, quali in par- ticolare:

a. il rilevamento sistematico di dati personali relativi alle prestazioni senza che l’interessato ne sia informato;

b. l’esercizio o la tolleranza di attacchi o azioni contro la dignità personale o professionale.

Art. 10 Comportamento rispettoso dell’ambiente e atto a promuovere la salute e la sicurezza (art. 4 cpv. 2 lett. h e 32 lett. d LPers)

Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti prendono misure adeguate per stimolare i propri impiegati a un comportamento, sul posto di lavoro, rispettoso dell’ambiente e propizio a salute e sicurezza.

Art. 11 Servizio medico (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

Il DFF definisce un servizio medico responsabile degli accertamenti medici e delle misure di medicina del lavoro.

Art. 11a13 Provvedimenti d’integrazione (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio dell’impiegato, l’autorità competente secondo l’articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro

13 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

Personale federale

6

172.220.111.3

(provvedimenti d’integrazione). Nell’effettuare i suoi accertamenti essa coinvolge servizi specializzati.

Art. 12 Responsabilità familiari e impegni sociali (art. 4 cpv. 2 lett. i LPers)

I Dipartimenti provvedono, tenendo conto delle esigenze di servizio, a che gli impiegati possano adempiere le proprie responsabilità familiari e i propri impegni sociali.

Art. 13 Creazione di posti di tirocinio e di formazione (art. 4 cpv. 2 lett. j LPers)

1 Il DFF stabilisce la politica dell’Amministrazione federale in materia di forma- zione professionale e stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centra- lizzato. 2 I Dipartimenti creano in modo mirato posti di tirocinio e di formazione per i diplomati delle scuole universitarie. Essi sostengono misure di promozione della for- mazione professionale.

Art. 14 Informazione (art. 4 cpv. 2 lett. k LPers)

1 Superiori e collaboratori si scambiano tempestivamente ed esaustivamente le informazioni in merito a tutte le questioni rilevanti per il lavoro. 2 I Dipartimenti informano tempestivamente ed esaustivamente il proprio personale. 3 Il DFF assicura un’informazione regolare del personale della Confederazione a livello sovradipartimentale. 4 Forma e contenuto dell’informazione devono rispondere ai bisogni dei destinatari.

Sezione 2: Colloquio con il collaboratore e valutazione del personale

Art. 15 Principi (art. 4 cpv. 3 LPers)

1 Una volta all’anno i superiori effettuano con ogni loro collaboratore un colloquio e una valutazione. 2 Il colloquio serve allo sviluppo professionale del collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli obiettivi. Durante il colloquio il collaboratore fornisce al superiore riscontri sul modo in cui gestisce l’unità. 3 La valutazione del personale costituisce la base per l’evoluzione dello stipendio, attuata in funzione degli obiettivi convenuti in materia di prestazioni, comporta- mento e capacità.

Ordinanza sul personale federale

7

172.220.111.3

4 Il colloquio con il collaboratore e la valutazione del personale si effettuano nel rispetto degli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione federale in materia di politica del personale.

Art. 16 Criteri di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers)

1 Criteri extraprofessionali quali sesso, età, lingua, posizione, nazionalità o religione non devono intervenire nella valutazione del personale e nella fissazione dello sti- pendio. Nell’ambito della formazione ai colloqui di valutazione, della loro prepara- zione e del loro svolgimento è indispensabile prestare particolare attenzione agli eventuali influssi che tali criteri possono esercitare sulla percezione e sul giudizio. 2 I collaboratori sono informati sui principi determinanti per il colloquio, la valuta- zione del personale e la retribuzione.

Art. 1714 Livelli di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers)

Le prestazioni e il comportamento degli impiegati sono valutati come segue: a. livello di valutazione 4: supera chiaramente gli obiettivi; b. livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi; c. livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi; d. livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 18 Dipartimento federale delle finanze (art. 5 LPers)

1 Il DFF dirige e coordina la politica del personale con riguardo agli interessi dei Dipartimenti. 2 Esso delega le sue competenze ai servizi specializzati, a meno che non si tratti di emanare norme giuridiche. 3 Il servizio specializzato nelle questioni di politica del personale è l’Ufficio federale del personale (UFPER). Esso svolge i compiti seguenti:

a. elabora e formula la politica del personale e di previdenza e si occupa delle questioni di gestione;

b. prepara i progetti del Consiglio federale in materia di politica del personale; c. presenta offerte di formazione e consulenza in particolare in materia di poli-

tica del personale, gestione, organizzazione e apprendisti;

14 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale

8

172.220.111.3

d. gestisce un sistema informatico di informazione del personale; e. appresta strumenti di gestione delle risorse finanziarie e del personale; f. coordina la realizzazione di misure in merito alle pari opportunità e alla pari-

tà di trattamento tra donna e uomo; g. coordina l’attuazione di misure di promovimento del plurilinguismo; h. coordina l’attuazione di misure di impiego e integrazione di disabili; i. assicura il controlling strategico; j. elabora le basi dei rapporti destinati al Consiglio federale e all’Assemblea

federale (art. 21); k. consiglia e sostiene i Dipartimenti nell’attuazione della politica del perso-

nale; l. gestisce un servizio di consulenza sociale e del personale; m. informa il personale sulle questioni di politica del personale; n. tiene i contatti con i partner sociali; o. centralizza la messa a pubblico concorso dei posti vacanti ed elabora strate-

gie sovradipartimentali per acquisire personale qualificato.

Art. 19 Dipartimenti (art. 5 LPers)

I Dipartimenti sono responsabili di attuare la politica del personale e di applicare nei loro settori gli strumenti e i sistemi stabiliti. Essi svolgono in particolare i seguenti compiti:

a. concretizzano, coordinano e gestiscono lo sviluppo del personale e dell’or- ganizzazione, compresi il promovimento dei quadri e lo sviluppo delle capa- cità gestionali;

b. coordinano e gestiscono l’impiego delle risorse umane e finanziarie; c. organizzano la gestione del personale e disciplinano le competenze; d. effettuano il controlling del personale nel proprio settore coordinandolo con

il controlling strategico dell’UFPER.

Art. 20 Conferenza delle risorse umane (art. 5 LPers)

1 La Conferenza delle risorse umane è un organo consultivo. Si compone dei rappre- sentanti di tutti i Dipartimenti ed è diretta dall’UFPER. 2 La Conferenza riveste un ruolo centrale nell’ambito del coordinamento e della rea- lizzazione della politica del personale del Consiglio federale e svolge in particolare i seguenti compiti:

a. giudica lo sviluppo di nuovi sistemi e strumenti e ne controlla l’impiego; b. verifica le proposte di attribuzione delle risorse finanziarie e del personale;

Ordinanza sul personale federale

9

172.220.111.3

c. tratta le questioni fondamentali relative all’attuazione della politica del per- sonale del Consiglio federale;

d. …15

Art. 21 Rapporti (art. 5 LPers)

1 Il DFF verifica periodicamente se l’Amministrazione federale ha conseguito gli obiettivi della LPers e delle pertinenti disposizioni di esecuzione e provvede affinché sia fatto rapporto. 2 I rapporti vertono in particolare su:

a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. la soddisfazione procurata dal lavoro; d. la qualifica del personale.

3 Il DFF informa ogni anno il Consiglio federale in merito alla ripartizione degli sti- pendi secondo i quattro livelli di valutazione e all’assegnazione di premi di presta- zione e di altri assegni importanti e ne espone le conseguenze finanziarie.16 4 Per riferire in modo puntuale ed esaustivo, i Dipartimenti impiegano il sistema informatico di gestione del personale dell’Amministrazione federale. 5 Il DFF può effettuare inchieste presso il personale e le unità amministrative.

Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 22 Messa a concorso (art. 7 LPers)

1 I posti vacanti sono messi a concorso perlomeno su Internet, nel relativo bollettino elettronico della Confederazione.17 2 Sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso i posti:

a. limitati a un periodo di un anno; b. che saranno occupati internamente nelle unità amministrative; c. destinati alla rotazione interna (job rotation).

3 Per ragioni importanti e previa comunicazione al DFF i Dipartimenti possono: a. rinunciare, in singoli casi, a una messa a pubblico concorso;

15 Abrogata dal n. I dell’O del 24 gen. 2007 (RU 2007 271 869). 16 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009

(RU 2008 5643). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010

(RU 2009 6417).

Personale federale

10

172.220.111.3

b. prevedere, in via eccezionale, un altro tipo di messa a pubblico concorso.

Art. 23 Restrizione dell’accesso ai posti (art. 8 cpv. 3 LPers)

1 Se necessario per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale, l’accesso ai posti può essere limitato alle persone di nazionalità svizzera:

a. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia e nel perse- guimento penale;

b. dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il personale impiegato nella difesa nazionale;

c. dal DFAE, per il personale destinato alla rappresentanza della Svizzera all’estero;

d. dal DFF, per i membri del Corpo delle guardie di confine; e. dai Dipartimenti, per il proprio personale che rappresenta la Svizzera

nell’ambito di negoziati internazionali; f. …18

2 I Dipartimenti comunicano al DFF le limitazioni secondo il capoverso 1. Il DFF informa il Consiglio federale. 3 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 segnala eventuali limitazioni di accesso nella messa a concorso dei posti (art. 22).

Art. 24 Condizioni per l’assunzione (art. 8 cpv. 3 LPers)

1 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, se la funzione lo esige, subordi- nare l’assunzione a determinati criteri quali età, formazione preliminare o esercizio dei diritti civili. 2 I membri del personale del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento possono essere assunti per una durata indeterminata solo se possiedono esclusivamente la cittadinanza svizzera. Il DFAE può prevedere eccezioni per persone che, per motivi giuridici, non possono rinunciare a un’altra cittadinanza.

Art. 25 Contratto di lavoro (art. 8 LPers)

1 Il rapporto di lavoro è costituito quando il contratto di lavoro è firmato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 e dalla persona assunta. 2 Il contratto menziona le parti e disciplina almeno:

a. l’inizio e la durata del rapporto di lavoro;

18 Abrogata dal n. 1 dell’all. all’O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

Ordinanza sul personale federale

11

172.220.111.3

b. la funzione o il settore di attività; c. il luogo di lavoro e le condizioni relative al trasferimento; d. la durata del periodo di prova; e. il tasso di occupazione; f. lo stipendio; g. l’istituto e il piano di previdenza.

3 Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro, può: a. modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessa-

rio per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile; b. integrare l’impiegato in un’altra unità organizzativa a seguito di una riorga-

nizzazione. 4 Il personale soggetto al regime dell’obbligo di trasferimento può essere assegnato in ogni momento a un altro settore di attività e a un altro luogo di lavoro mediante un’istruzione di servizio.

Art. 26 Condizioni contrattuali di assunzione (art. 12 cpv. 6 lett. f LPers)

1 Il contratto di lavoro concluso con i segretari di Stato, i direttori d’Ufficio e i vice- cancellieri prevede che la cessazione della collaborazione proficua con il capo di Dipartimento o con il Cancelliere della Confederazione costituisce motivo di disdet- ta ordinaria secondo l’articolo 12 capoverso 6 lettera f LPers. 2 Se una disdetta del contratto secondo il capoverso 1 è proposta al Consiglio fede- rale, la domanda deve contenere le circostanze che sembrano escludere una collabo- razione proficua. L’interessato deve avere la possibilità di esprimere per scritto il suo parere al Consiglio federale. 3 Il contratto di lavoro concluso con i segretari generali e con i capi dei servizi d’informazione dei Dipartimenti prevede che la mancanza di volontà del capo di Dipartimento di collaborare costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l’arti- colo 12 capoverso 6 lettera f LPers. 4 Il contratto di lavoro concluso con i collaboratori personali dei capi di Diparti- mento prevede che sussiste motivo di disdetta ordinaria secondo l’articolo 12 capo- verso 6 lettera f Lpers quando il capo di Dipartimento:

a. non ha più la volontà di collaborare con dette persone; b. lascia la sua funzione.

5 Il Consiglio federale può, in ogni momento, sollevare dalla propria funzione o dal proprio comando alti ufficiali superiori oppure attribuire loro un’altra funzione o un altro comando. Se l’attribuzione di un’altra funzione o di un altro comando non è possibile, il contratto di lavoro concluso con gli alti ufficiali superiori prevede che tale circostanza costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l’articolo 12 capo- verso 6 lettera f LPers.

Personale federale

12

172.220.111.3

6 Le condizioni di assunzione ai sensi dei capoversi 1, 3, 4 e 5 possono essere con- cordate con altri impiegati solamente previa approvazione del Consiglio federale.

Art. 27 Periodo di prova (art. 8 LPers)

1 Il periodo di prova è di tre mesi. In casi giustificati può essere prolungato di tre mesi al massimo o fissato per contratto a sei mesi al massimo. 2 Se il contratto è di durata determinata o se l’impiegato passa a un’altra unità amministrativa ai sensi dell’articolo 1, si può rinunciare al periodo di prova o con- cordarne uno più breve.

Art. 28 Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 cpv. 1 e 2 LPers)

I rapporti di lavoro di durata determinata non devono essere conclusi per eludere la protezione contro il licenziamento secondo l’articolo 12 LPers oppure l’obbligo di mettere a concorso i posti.

Art. 29 Cambiamenti di unità amministrativa (art. 12 LPers)

1 L’impiegato che passa di propria iniziativa a un’altra unità amministrativa ai sensi dell’articolo 1 deve disdire il contratto di lavoro in corso. Le parti interessate con- cordano la data del cambiamento. In caso di disaccordo, si applicano i termini di disdetta secondo l’articolo 12 capoversi 2 e 3 LPers. 2 Se il nuovo contratto di lavoro succede ininterrottamente al contratto precedente, le disposizioni di protezione dalla disdetta ai sensi dell’articolo 336c CO19 si applicano anche durante il periodo di prova convenuto. 3 Se il passaggio interno a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo 1 è tem- poraneo, il contratto di lavoro non deve essere disdetto. Le parti interessate concor- dano le condizioni del cambiamento.

Art. 30 Modifica del contratto di lavoro (art. 8 cpv. 1 e 13 LPers)

1 Ogni modifica del contratto di lavoro necessita la forma scritta. 2 In caso di mancata intesa sulla modifica, il contratto deve essere disdetto secondo le disposizioni dell’articolo 12 Lpers, ad eccezione dei casi previsti nell’articolo 25 capoversi 3 e 4.

19 RS 220

Ordinanza sul personale federale

13

172.220.111.3

Art. 31 Risoluzione del rapporto di lavoro per colpa (art. 19 cpv. 1 e 2 LPers)

1 La risoluzione del rapporto di lavoro è considerata come dovuta a una colpa dell’impiegato se:

a. il datore di lavoro risolve il rapporto per uno dei motivi menzionati nell’arti- colo 12 capoversi 6 lettere a-d oppure 7 LPers;

b. l’impiegato rifiuta di svolgere, presso un datore di lavoro secondo l’arti- colo 3 LPers, un altro lavoro che si può ragionevolmente pretendere da lui;

c. l’impiegato del DFAE soggetto all’obbligo di trasferimento assunto per una durata indeterminata rinuncia volontariamente alla cittadinanza svizzera oppure ha nascosto di avere un’altra cittadinanza o l’ha acquisita di propria iniziativa (art. 24 cpv. 2);

d. l’impiegato soggetto all’obbligo di trasferimento si rifiuta di trasferirsi. 2 Per ragioni importanti, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può determi- nare, nei casi di cui all’articolo 12 capoversi 6 lettera c e 7 LPers, che la disdetta è considerata non dovuta a una colpa dell’impiegato.

Art. 32 Nomina per la durata della funzione (art. 9 cpv. 4 e 5 LPers)

1 I rapporti di lavoro seguenti sono conclusi per una durata di quattro anni: a. uditore in capo dell’esercito; b. procuratore generale della Confederazione e procuratori generali supplenti; c. procuratori pubblici della Confederazione e loro supplenti.

2 La durata della funzione è determinata in base alla legislatura del Consiglio nazio- nale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 3 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può disdire il rapporto di lavoro:

a. in qualsiasi momento conformemente all’articolo 12 capoverso 7 LPers; b. per i motivi menzionati nell’articolo 12 capoverso 6 LPers rispettando i ter-

mini di disdetta secondo l’articolo 12 capoverso 3 LPers, per la fine della durata della funzione.

4 Gli impiegati assunti per una durata della funzione possono disdire il rapporto di lavoro per la fine di ogni mese rispettando i termini di disdetta secondo l’articolo 12 capoverso 3 LPers. 5 Se non è disdetto per la fine della durata della funzione, il rapporto di lavoro è rin- novato per un ulteriore periodo di quattro anni.

Personale federale

14

172.220.111.3

Art. 3320 Pensionamento anticipato di determinate categorie di personale (art. 10 cpv. 3 LPers)

1 Se le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b sono soddi- sfatte al compimento del 58° anno d’età, il rapporto di lavoro termina al compimento del 61° anno d’età per:21

a. gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottuf- ficiali di professione specialisti;

b. i membri del Corpo delle guardie di confine; c. gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell’uditore

in capo dell’esercito.22 2 Al compimento del 62° anno d’età termina il rapporto d’impiego delle seguenti categorie di personale:

a. alti ufficiali superiori con il grado di divisionario o di comandante di corpo; b. piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costitui-

scono una parte essenziale dei compiti, personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA), piloti da trasporto civili del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC);

c. personale addetto al servizio di volo dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

3 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rota- zione del DFAE che hanno trascorso un determinato numero di anni ponderati in luoghi d’impiego dalle condizioni di vita difficili possono chiedere il pensionamento anticipato al compimento del 62° anno d’età, sempre che questo non pregiudichi interessi pubblici preponderanti. 4 A titolo eccezionale l’autorità competente secondo l’articolo 2 può risolvere anti- cipatamente il rapporto di lavoro di un impiegato appartenente a una delle categorie di personale seguenti se tale rapporto di lavoro non può più essere proseguito senza che vi sia colpa dell’impiegato e per altri motivi diversi dall’invalidità:

a. al compimento del 58° anno d’età, per gli ufficiali di professione e sottuffi- ciali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, ad eccezione degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti;

b. al compimento del 61° anno d’età, per i piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei com- piti, e il personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

22 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Ordinanza sul personale federale

15

172.220.111.3

5 In singoli casi l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, d’intesa con la persona interessata secondo il capoverso 1 o 2, prolungare il rapporto di lavoro al massimo di tre anni. 6 D’intesa con il DFF, il DFAE emana disposizioni d’esecuzione relative al capover- so 3. Esse disciplinano in particolare:

a. l’indicizzazione dei luoghi d’impiego, a seconda delle difficoltà delle condi- zioni di vita, partendo dai 100 punti di riferimento della città di Berna;

b. il numero di punti necessari per acquisire un anno di soggiorno ponderato; c. la considerazione del numero di trasferimenti o di impieghi all’estero nel

calcolo degli anni ponderati; d. il computo del periodo trascorso in luoghi d’impiego dalle condizioni di vita

difficili prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3423 Congedo di prepensionamento (art. 31 cpv. 5 LPers)

1 Se le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b sono soddi- sfatte al compimento del 58° anno d’età, l’autorità competente ai sensi dell’arti- colo 2 può concedere agli impiegati un congedo di prepensionamento prima della fine del rapporto di lavoro secondo l’articolo 33 capoverso 1. 2 Il congedo di prepensionamento inizia:

a. al più presto al compimento del 58° anno d’età e dura al massimo 36 mesi per gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sot- tufficiali di professione specialisti nonché dei membri del Corpo delle guar- die di confine;

b. al più presto al compimento del 60° anno d’età e dura al massimo dodici mesi per gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito.

3 Se il rapporto di lavoro è prolungato secondo l’articolo 33 capoverso 5, l’inizio del congedo di prepensionamento è rinviato di conseguenza. 4 Durante il congedo di prepensionamento non si applicano gli articoli 11a, 39, 40, 42, 45–50, 52, 53–61, 63–88, 88c–88k, 89, 95, 96 e 103–106.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

Personale federale

16

172.220.111.3

Art. 34a24 Continuazione del pagamento dello stipendio durante il congedo di prepensionamento25 (art. 32k cpv. 3 LPers)

1 Durante il congedo di prepensionamento l’impiegato ha diritto, fino alla fine del rapporto di lavoro, all’intero stipendio nonché agli assegni non limitati nel tempo e assicurati conformemente agli articoli 15 e 16 LPers (continuazione del pagamento dello stipendio).26 Durante la continuazione del pagamento dello stipendio l’autorità competente secondo l’articolo 2 e l’impiegato continuano a versare i loro contributi legali alle assicurazioni sociali e i contributi regolamentari dovuti a PUBLICA. 2 Se l’impiegato ha esercitato una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 per meno di 33 anni di servizio a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, la continuazione del pagamento dello stipendio di cui al capoverso 1 viene diminuita. Il DFF e il DDPS disciplinano l’importo della riduzione. 3 Se l’impiegato che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 let- tera a oppure b si dimette da una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 prima dell’inizio del congedo di prepensionamento, egli ha diritto, per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a partire dalla conclusione della sua formazione di base specifica, a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello sti- pendio per la durata massima del congedo di prepensionamento (art. 34 cpv. 2 lett. a oppure b).27 L’importo calcolato in questo modo è versato come segue:

a. in caso di cambiamento in una funzione che non rientra nell’articolo 33 e di prolungamento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, sull’avere di vecchiaia dell’impiegato presso PUBLICA nel quadro della legge federale del 25 giugno 198228 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPP), oppure direttamente in contanti all’impiegato dietro sua richiesta;

b. in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dell’età del pensionamento, direttamente in contanti all’impiegato.

4 Per il calcolo dell’importo di cui al capoverso 2 o 3 è determinante lo stipendio percepito nel momento del cambiamento di funzione o della cessazione del rapporto di lavoro.

24 Introdotto dal n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

28 RS 831.40

Ordinanza sul personale federale

17

172.220.111.3

Art. 35 Limite d’età (art. 10 cpv. 3 LPers)

L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, in singoli casi, prolungare il rap- porto di lavoro d’accordo con la persona interessata oltre l’età ordinaria di pensio- namento fino al 70° anno d’età al massimo:

a. nel caso di compiti per svolgere i quali è difficile trovare personale ade- guato;

b. per concludere progetti in corso; c. per motivi sociali.

Capitolo 4: Prestazioni del datore di lavoro Sezione 1: Stipendio

Art. 3629 Classi di stipendio (art. 15 LPers)

Lo stipendio è fissato nell’ambito delle seguenti classi:

Classi di stipendio Importi massimi in franchi

38 339 472 37 282 661 36 265 340 35 248 189 34 231 222 33 214 413 32 197 802 31 189 531 30 181 272 29 173 061 28 164 866 27 157 694 26 150 550 25 143 395 24 136 266 23 130 202 22 124 141 21 119 369 20 114 611 19 109 851 18 105 097

29 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale

18

172.220.111.3

Classi di stipendio Importi massimi in franchi

17 100 320 16 96 308 15 92 568 14 88 882 13 85 785 12 82 774 11 79 814 10 76 924 9 74 003 8 71 066 7 68 203 6 65 309 5 62 405 4 60 647 3 59 699 2 58 751 1 57 814

Art. 37 Stipendio iniziale (art. 15 LPers)

1 Al momento dell’assunzione l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 fissa uno stipendio nell’ambito delle classi secondo l’articolo 36. Tiene conto in giusta misura della formazione e dell’esperienza professionale e di vita della persona da assumere nonché della situazione sul mercato del lavoro. 2 Il DFF pubblica ogni anno valori indicativi di riferimento per fissare lo stipendio.

Art. 38 Stipendio in caso di occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers)

1 Il salario, l’indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso di occupazione. È fatto salvo l’articolo 51a.30 2 Se l’impiego è irregolare, si può convenire con gli impiegati uno stipendio giorna- liero, medio oppure orario.

Art. 3931 Evoluzione dello stipendio (art. 15 LPers)

1 L’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, com- presa un’eventuale assegnazione a una classe superiore ai sensi dell’articolo 52

30 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

31 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Ordinanza sul personale federale

19

172.220.111.3

capoverso 6, funge da base di calcolo dell’evoluzione dello stipendio in funzione della valutazione del personale e dell’esperienza. 2 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 4–5 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio. 3 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato del 2,5–3,5 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio. 4 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio è aumentato dell’1–2 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio. Qualora nel corso dell’evoluzione dello stipendio o dopo il raggiungi- mento dell’importo massimo le prestazioni corrispondessero per tre anni consecutivi al livello di valutazione 2, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio. 5 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio. 6 Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono lo stipendio su domanda dei superiori diretti degli impiegati. I dipartimenti, gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili possono emanare direttive.

Art. 4032 Adeguamenti straordinari dello stipendio (art. 15 LPers)

Se lo stipendio è troppo basso rispetto ad altri stipendi, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può adeguarlo. L’adeguamento può avvenire in una volta sola o a tappe e non può superare il 10 per cento dell’importo massimo della classe di sti- pendio stabilita nel contratto di lavoro. Lo stipendio così adeguato non può superare l’importo massimo della classe di stipendio.

Art. 41 Versamento (art. 15 LPers)

Lo stipendio è versato in tredici parti.

Art. 4233 Misure speciali e responsabilità (art. 15 LPers)

1 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, occorre prevedere misu- re di sviluppo o l’attribuzione a un posto meno esigente. È necessario tenere adegua- tamente conto anche di situazioni sociali difficili. Se, nonostante le misure adottate, le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto.

32 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

33 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).).

Personale federale

20

172.220.111.3

2 Se il posto attribuito è inquadrato in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile. 3 Le unità amministrative competenti per stabilire gli stipendi e i premi di presta- zione garantiscono l’osservanza del proprio budget del personale.

Sezione 2: Supplementi di stipendio

Art. 43 Indennità di residenza (art. 15 LPers)

1 Allo stipendio si aggiunge un’indennità di residenza graduata in base al costo della vita, alle imposte e alla grandezza e ubicazione della località in cui è esercitato il lavoro. 2 L’indennità di residenza non deve superare i 6000 franchi.

Art. 44 Compensazione del rincaro (art. 16 LPers)

1 Il Consiglio federale decide in merito all’entità della compensazione del rincaro dopo aver negoziato con le associazioni del personale. 2 La compensazione del rincaro è versata su:

a. lo stipendio; b. l’indennità di residenza; c. le indennità per il lavoro domenicale e notturno; d. le indennità per il servizio di picchetto; e. le indennità di funzione; f. le indennità speciali; g. l’indennità in funzione del mercato del lavoro; h.34 l’assegno familiare e le prestazioni integrative; i.35 l’assegno per l’assistenza a congiunti.

3 Gli importi massimi dello stipendio (art. 36) e dell’indennità di residenza (art. 43) sono aumentati in funzione della compensazione del rincaro. 4 …36

34 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

35 Introdotta dal n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

36 Abrogato dal n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Ordinanza sul personale federale

21

172.220.111.3

Art. 45 Indennità (art. 15 LPers)

1 Possono essere versate indennità per: a. il lavoro domenicale e notturno; b. il servizio di picchetto; c.37 il lavoro a turni.

2 Il DFF disciplina il modo di calcolare l’indennità e il suo importo.

Art. 46 Indennità di funzione (art. 15 LPers)

1 Indennità di funzione possono essere versate a impiegati che adempiono compiti particolarmente esigenti senza che tuttavia si giustifichi un trasferimento durevole in una classe di stipendio superiore. 2 Le indennità di funzione non devono superare la differenza tra l’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro e l’importo massimo sta- bilito per la funzione con classe di stipendio superiore.38

Art. 4739

Art. 48 Indennità speciali (art. 15 LPers)

1 Indennità speciali possono essere versate per compensare eventuali rischi insiti nella funzione esercitata e per onorare condizioni particolari di lavoro. 2 I Dipartimenti disciplinano, d’intesa con il DFF, la cerchia degli aventi diritto, i rischi e le condizioni di cui tener conto, il modo di calcolare le indennità e il loro importo.

Art. 4940 Premi di prestazione (art. 15 LPers)

1 Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammon- tano fino al 15 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. 2 Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati le cui prestazioni corri- spondono al livello di valutazione 1.

37 Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 38 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del

sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). 39 Abrogato dal n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema

salariale del personale federale, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). 40 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del

sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale

22

172.220.111.3

3 Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono i premi di prestazione su domanda dei superiori diretti degli impiegati.

Art. 50 Indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 15 LPers)

1 Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può concedere un’indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.41 2 La concessione dell’indennità sottostà all’approvazione del DFF. Il Consiglio federale decide in merito alla concessione dell’indennità agli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1.

Art. 5142 Diritto all’assegno familiare L’assegno familiare è versato fino a quando i figli compiono il 18° anno d’età. Per i figli in formazione e per i figli che presentano un’incapacità al guadagno (art. 7 della legge federale del 6 ottobre 200043 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.

Art. 51a44 Prestazioni che integrano l’assegno familiare 1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 versa all’impiegato prestazioni che integrano l’assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:

a. 4063 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno; b. 2623 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno; c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto

il sedicesimo anno d’età e segue una formazione. 2 L’importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l’importo di cui al capoverso 1 e l’assegno familiare. Nel calcolo, sono aggiunti all’assegno familiare:

a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la legge del 24 marzo 200645 sugli assegni familiari;

b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli e gli assegni di custodia percepiti dall’impiegato o da altre persone presso altri datori di lavoro.

41 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

42 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

43 RS 830.1 44 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal

1° gen. 2009 (RS 836.21). 45 RS 836.2

Ordinanza sul personale federale

23

172.220.111.3

3 Gli impiegati che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento. 4 Le prestazioni che integrano l’assegno familiare possono essere versate al perso- nale trasferito o in servizio all’estero anche se sussiste un diritto all’assegno familia- re all’estero ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 31 otto- bre 200746 sugli assegni familiari.47

Art. 51b48 Assegno per il sostegno a congiunti La metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 51a capoverso 1 lettera b può essere versata a impiegati:

a. il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave;

b. che provvedono al sostegno di parenti prossimi su ordine dell’autorità.

Sezione 3: Valutazione della funzione

Art. 52 Valutazione della funzione (art. 15 LPers)

1 Ogni funzione è valutata e assegnata a una classe di stipendio. 2 Prima di decidere a quale classe di stipendio assegnare le singole funzioni, l’auto- rità competente ai sensi dell’articolo 2 chiede la perizia dell’organo di valutazione di cui all’articolo 53. 3 I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e delle esigenze, le responsabilità e i rischi inerenti alla funzione. 4 Il DFF determina le funzioni che nell’Amministrazione federale sono soggette a una classificazione unitaria e disciplina la loro assegnazione alle singole classi di stipendio. 5 I Dipartimenti disciplinano, d’intesa con il DFF, la classificazione delle funzioni che rientrano esclusivamente nel loro settore di competenza. 6 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all’impiegato interessato. Alle stesse condi- zioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valuta-

46 RS 836.21 47 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1137). 48 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal

1° gen. 2009 (RS 836.21).

Personale federale

24

172.220.111.3

zione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all’articolo 2 capoverso 1.49 7 …50 7bis Se i presupposti per l’assegnazione a una classe superiore secondo il capoverso 6 non sono più dati, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile.51 8 Per il personale che segue una formazione o è assunto a condizioni particolari, il DFF può stabilire uno stipendio massimo inferiore all’importo massimo della classe di stipendio 1.52

Art. 52a53 Inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio 1 Se una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipen- dio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l’importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l’indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni.54 2 Se la funzione di un impiegato che ha compiuto 55 anni viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a tale impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Lo stipendio rimane invariato e non è versata l’indennità di rin- caro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39 fintantoché esso supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione.55 3 Il Consiglio federale può adeguare, dopo due anni, lo stipendio di un impiegato che ha compiuto i 55 anni prima della nuova valutazione della sua funzione e la cui funzione era inquadrata nella classe di stipendio 32 o in una classe superiore prima di questa valutazione se l’ammontare massimo della nuova classe è inferiore di oltre il 10 per cento a quello della classe precedente.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2007 (RU 2007 271 869). 50 Abrogato dal n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). 51 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema

salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). 52 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema

salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). 53 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). 54 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del

sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). 55 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del

sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Ordinanza sul personale federale

25

172.220.111.3

Art. 5356 Organi di valutazione (art. 15 LPers)

1 Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell’Amministrazione federale sono: a. il capo del DFF per le funzioni delle classi 32–38; b. i Dipartimenti per le funzioni delle classi 1–31.

2 I Dipartimenti possono delegare parte delle loro competenze di valutazione agli aggruppamenti e agli uffici federali loro direttamente subordinati.

Art. 54 e 5557

Sezione 4: Prestazioni sociali

Art. 56 Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers)

1 In caso d’impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro paga l’intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers durante dodici mesi. 2 Allo scadere di questo periodo il datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipen- dio durante dodici mesi. L’importo dello stipendio ridotto non deve essere inferiore alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle pre- stazioni della PUBLICA alle quali il dipendente avrebbe diritto in caso di invalidità. 3 La continuazione del pagamento dello stipendio secondo il capoverso 2 può avve- nire, in casi eccezionali debitamente motivati, fino al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, al più tardi tuttavia durante ulteriori dodici mesi. 4 Le prestazioni secondo i capoversi 1–3 sono concesse su presentazione di un certi- ficato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può chiedere che l’impiegato sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico. 5 Allo scadere del periodo di cui ai capoversi 1–3 non esiste più alcun diritto allo stipendio, indipendentemente dall’esistenza del rapporto di lavoro. La ripresa del lavoro almeno a metà tempo durante un minimo di tre mesi interrompe l’assenza. 6 Il DFF disciplina la continuazione del pagamento dello stipendio in caso di rap- porti di lavoro di durata determinata.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2007 (RU 2007 271 869). 57 Abrogati dal n. I dell’O del 24 gen. 2007 (RU 2007 271 869).

Personale federale

26

172.220.111.3

Art. 56a58 Prestazioni in caso di malattia e infortunio durante i viaggi di servizio all’estero (art. 29 LPers)

In caso di malattia o infortunio durante i viaggi di servizio all’estero, il datore di lavoro assume le spese non coperte dalle assicurazioni private degli impiegati per le prestazioni che in Svizzera sono rimborsate nel quadro della legge federale del 18 marzo 199459 sull’assicurazione malattie e della legge federale del 20 marzo 198160 sull’assicurazione contro gli infortuni.

Art. 57 Riduzione del diritto allo stipendio (art. 29 LPers)

1 Gli assegni sociali sono versati per intero anche durante la continuazione del pagamento dello stipendio giusta l’articolo 56 capoversi 2 e 3; in seguito, il diritto decade. 2 La riduzione secondo l’articolo 56 non è applicata quando il lavoro deve essere sospeso a causa di un infortunio professionale o di una malattia professionale equi- parabile a tale infortunio. 3 Il diritto allo stipendio è ridotto o soppresso se l’impiegato ha causato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per negligenza grave oppure si è esposto consa- pevolmente a un pericolo eccezionale o ha affrontato un’impresa rischiosa.

Art. 58 Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali sullo stipendio (art. 29 cpv. 3 LPers)

1 Le prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni (INSAI) o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate sullo stipendio al quale l’impiegato ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprensivo delle prestazioni computate dell’assicurazione militare, dell’INSAI o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale l’im- piegato aveva diritto prima della riduzione. 2 Il diritto è ridotto secondo i principi dell’istituto assicurativo se la persona sog- giorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione militare, dell’IN- SAI o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure dell’assicu- razione per l’invalidità.

Art. 59 Servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile (art. 29 cpv. 1 LPers)

1 In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio obbligatorio militare e servizio di protezione civile svizzero e per tutta la durata del servizio civile, è versato lo sti-

58 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 59 RS 832.10 60 RS 832.20

Ordinanza sul personale federale

27

172.220.111.3

pendio integrale. Spetta al datore di lavoro versare le indennità per perdita di guada- gno previste dalla legge. 2 Se durante il servizio è percepito un supplemento di soldo, lo stipendio è ridotto dell’importo corrispondente. 3 Per la durata dell’istruzione di base può essere chiesta la restituzione dello stipen- dio se questo supera l’importo delle indennità per perdita di guadagno, qualora la durata del rapporto di lavoro sia inferiore a quattro anni. 4 In caso di servizio volontario lo stipendio può essere versato al massimo durante dieci giorni lavorativi all’anno. 5 Gli assegni sociali sono versati integralmente.

Art. 6061 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di maternità (art. 29 cpv. 1 LPers)

1 In caso di interruzione del lavoro dovuta a maternità, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all’impiegata durante quattro mesi. 2 Se lo desidera, l’impiegata può sospendere il lavoro al massimo due settimane prima della data prevista per il parto. 3 Se il diritto allo stipendio di cui al capoverso 1 prende fine prima che abbia preso fine il diritto all’indennità di maternità conformemente alla legge federale del 25 settembre 195262 sulle indennità di perdita di guadagno poiché il versamento di tale indennità è stato differito, durante il periodo compreso tra la fine del diritto allo stipendio e la fine del diritto all’indennità è versata all’impiegata soltanto l’indennità di maternità. 4 Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.

Art. 61 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adozione (art. 29 cpv. 1 LPers)

1 In caso di interruzione del lavoro dovuta ad accoglimento di bambini in tenera età per curarli ed educarli in vista di un’adozione futura, lo stipendio è versato durante due mesi. 2 Se entrambi i genitori adottivi lavorano presso l’Amministrazione federale, il diritto si applica solo a uno di loro. Essi possono ripartirsi liberamente i due mesi di interruzione del lavoro. 3 Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.63

61 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 10 giu. 2005 concernente l’introduzione dell’indennità di maternità nella legislazione sul personale federale (RU 2005 2479).

62 RS 834.1 63 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 10 giu. 2005 concernente l’introduzione dell’indennità di

maternità nella legislazione sul personale federale (RU 2005 2479).

Personale federale

28

172.220.111.3

Art. 62 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers)

1 In caso di decesso di un impiegato, è concesso ai superstiti il godimento ulteriore dello stipendio pari a un sesto dello stipendio annuale. 2 L’assegno per il sostegno a congiunti previsto dall’articolo 51b è versato nella stessa misura.64

Art. 63 Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 e 2 LPers)

1 In caso di infortunio professionale che comporti lesioni corporali, invalidità o morte oppure di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale, il datore di lavoro versa prestazioni all’interessato o ai suoi superstiti sempre che la totalità delle prestazioni delle assicurazioni sociali non rag- giunga il guadagno determinante. Per coprire le spese straordinarie legate all’evento possono essere versati contributi unici. 2 Il DFF ha i compiti seguenti:

a. stabilisce il guadagno determinante dell’impiegato colpito dall’evento o dei suoi superstiti;

b. disciplina il versamento dei contributi unici; c. designa l’organo competente per versare le prestazioni del datore di lavoro.

Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi

Art. 64 Tempo di lavoro (art. 17 LPers)

1 La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. 2 Di regola, gli impiegati occupati a tempo pieno lavorano 42 ore per settimana; il tempo di lavoro svolto in più è compensato con una settimana di congedo supple- mentare per ogni anno civile. D’intesa con l’autorità competente ai sensi dell’arti- colo 2, gli impiegati possono lavorare sulla base di 41 ore settimanali senza setti- mana di compensazione. 2bis La settimana di compensazione deve essere presa nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto alla stessa. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essa deve essere presa nel corso dell’anno succes- sivo. Se per qualsiasi altro motivo non viene presa, la settimana di compensazione decade senza indennità.65

64 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

65 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Ordinanza sul personale federale

29

172.220.111.3

3 Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno. 4 Se l’esercizio lo permette, agli impiegati sono offerte differenti forme di durata del lavoro. Esse si basano di norma sull’orario flessibile di lavoro. 5 Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24. 6 Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sem- pre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall’inizio dell’anno civile nel quale l’impiegato compie 55 anni.

Art. 64a66 Orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 17 LPers)

1 Gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia sono dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Essi non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile. 2 Per gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 30–38 l’orario di lavoro basato sulla fiducia è obbligatorio. 3 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 24–29 possono convenire con il loro superiore l’orario di lavoro basato sulla fiducia. 4 Gli impiegati che svolgono una delle funzioni di cui all’articolo 34 capoverso 2 non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia. 5 In luogo della compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile, gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 5 per cento del salario annuo. In luogo dell’indennità in contanti e d’intesa con il superiore, gli impiegati possono prendere dieci giorni di compensa- zione oppure, a titolo eccezionale, chiedere l’accreditamento di 100 ore sul conto del congedo sabbatico. 6 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infor- tunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno succes- sivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.

Art. 65 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario (art. 17 LPers)

1 In presenza di sovraccarico eccezionale di lavoro o lavoro urgente l’autorità com- petente ai sensi dell’articolo 2 può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario.

66 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Personale federale

30

172.220.111.3

2 Il tempo di lavoro che supera quello convenuto per contratto per un posto a tempo pieno può essere riconosciuto come lavoro straordinario se le riserve dell’orario di lavoro flessibile sono esaurite. 3 Il tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo se gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell’orario convenuto, ma meno di quanto previsto per un posto a tempo pieno e se le riserve dell’orario di lavoro flessibile sono esaurite. 4 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie. 5 Se non è possibile effettuare la compensazione con un periodo di tempo libero, in casi debitamente motivati può essere versata un’indennità in contanti per un mas- simo di 150 ore di lavoro aggiuntivo e straordinario all’anno. L’indennità ammonta:

a. al 100 per cento dello stipendio orario, per lavoro aggiuntivo e straordinario fino a una durata settimanale massima del lavoro di 45 ore;

b. al 125 per cento dello stipendio orario, per lavoro straordinario che supera la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore.

6 Agli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 può essere ver- sata un’indennità in contanti soltanto in via eccezionale. Per versare un’indennità in contanti agli impiegati secondo l’articolo 2 capoverso 1 è necessaria l’approvazione del DFF. 7 Sull’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario.

Art. 66 Giorni di libero (art. 17 LPers)

1 Se l’anno civile comprende meno di 63 tra domeniche e giorni festivi, i giorni di libero mancanti possono essere compensati. 2 Se l’anno civile comprende più di 63 tra domeniche e giorni festivi, il numero dei giorni di compensazione ai sensi dell’articolo 64 capoverso 2 si riduce di conse- guenza. Gli impiegati che lavorano su una base di 41 ore settimanali compensano il tempo mancante nell’anno in corso oppure lo computano sui giorni di vacanza. 3 Sono considerati giorni festivi il Capodanno, l’Ascensione, il giorno della festa nazionale, il Natale, il giorno di santo Stefano e gli altri giorni festivi usuali nel luogo di lavoro che cadono in un giorno lavorativo. 4 I giorni di libero devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno successivo. I giorni di libero non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.67

67 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Ordinanza sul personale federale

31

172.220.111.3

Art. 67 Vacanze (art. 17 LPers)

1 Ogni anno civile gli impiegati hanno diritto a: a. 5 settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compiono il

20° anno d’età; b. 4 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 21° anno

d’età; c. 5 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno

d’età; d. 6 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno

d’età. 2 Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare il lavoro e da con- sentire all’impiegato di riposare. 3 Le vacanze devono essere prese nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. Se questo non è possibile a causa di impellenti motivi di lavoro, di malattia o infortu- nio, esse devono essere prese l’anno successivo.

Art. 68 Congedi (art. 17 LPers)

1 Gli impiegati che devono o vogliono sospendere il lavoro, devono presentare all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 una domanda debitamente motivata per ottenere un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato. 2 Prima di decidere, l’autorità competente tiene conto in modo adeguato del motivo e della situazione lavorativa. In casi debitamente motivati può considerare anche le prestazioni e il comportamento. 3 I congedi accordati dall’autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l’articolo 88 lettera a.68

Sezione 6: Altre prestazioni del datore di lavoro

Art. 69 Apparecchi di lavoro, materiale (art. 18 cpv. 1 LPers)

1 Gli impiegati sono dotati degli apparecchi di lavoro e del materiale di cui necessi- tano per svolgere il lavoro. 2 Può essere corrisposta un’indennità agli impiegati che, d’accordo con il datore di lavoro, utilizzano apparecchi di lavoro e materiale propri. 3 Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche agli impiegati che, d’accordo con il datore di lavoro, lavorano a tempo pieno o parziale al proprio

68 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

Personale federale

32

172.220.111.3

domicilio. La pigione di locali privati utilizzati a fini lavorativi non è rimborsata. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, per ragioni importanti, rimborsare in via eccezionale la pigione. 4 I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori. Essi determinano in par- ticolare se esiste la necessità di disporre degli strumenti e dei materiali da utilizzare.

Art. 70 Indumenti da lavoro (art. 18 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c LPers)

1 Gli indumenti da lavoro che gli impiegati sono tenuti a portare sono loro forniti gratuitamente in particolare se:

a. gli impiegati devono essere riconosciuti dal pubblico; b. sono particolarmente esposti alle intemperie; c. effettuano un lavoro che insudicia, usura o danneggia particolarmente gli

indumenti; d. devono rispettare particolari prescrizioni di sicurezza.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b o c, invece di fornire indumenti da lavoro può essere versata un’indennità se le circostanze lo esigono. 3 I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori.

Art. 71 Veicoli di servizio personali (art. 18 cpv. 1 LPers)

1 Veicoli di servizio personali possono essere forniti laddove l’adempimento dei compiti lo esige. 2 In merito all’assegnazione di veicoli di servizio personali decidono:

a. il Consiglio federale per le categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1;

b. i Dipartimenti, d’intesa con il DFF, per le altre categorie di personale.

Art. 72 Spese (art. 18 cpv. 2 LPers)

1 Agli impiegati sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell’esercizio della loro attività. 2 Il DFF disciplina i rimborsi per:

a. i pasti, l’alloggio e i viaggi; b. i viaggi di servizio all’estero; c. la partecipazione a conferenze internazionali; d. il trasloco per motivi di servizio; e. le spese di rappresentanza.

Ordinanza sul personale federale

33

172.220.111.3

Art. 73 Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers)

1 Un premio di fedeltà è attribuito dopo cinque anni d’impiego e, in seguito, ogni cinque anni fino a che l’impiegato ha compiuto il 45° anno d’impiego. 2 Il premio di fedeltà consiste:

a. in un quarto dello stipendio mensile, dopo cinque anni d’impiego; b. nella metà dello stipendio mensile, dopo dieci e 15 anni d’impiego; c. in uno stipendio mensile, dopo ulteriori cinque anni d’impiego.69

3 Il premio di fedeltà viene in linea di principio corrisposto in contanti. D’intesa con il superiore e a titolo eccezionale gli impiegati lo possono prendere sotto forma di congedo pagato.70 4 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può rifiutare tutto il premio di fedeltà o parte di esso a impiegati le cui prestazioni o il cui comportamento sono soltanto in parte soddisfacenti. 5 Per calcolare il numero degli anni d’impiego contano, indipendentemente dal tasso d’occupazione, le condizioni di lavoro esistenti nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione pro- fessionale non è preso in considerazione.

Art. 74 Invenzioni, proposte di miglioramento (art. 32 lett. c LPers)

1 I Dipartimenti creano le condizioni volte a favorire un comportamento innovativo degli impiegati e a sviluppare e realizzare invenzioni e proposte di miglioramento. 2 La realizzazione di innovazioni può essere ricompensata con un premio in contanti o con altre prestazioni di pari controvalore.

Art. 75 Sostegno di infrastrutture a favore del personale (art. 32 lett. e ed f LPers)

1 Per agevolare le condizioni o l’organizzazione individuale del lavoro, il datore di lavoro può sostenere infrastrutture a favore del personale, segnatamente:

a. strutture destinate alla custodia dei bambini fuori della famiglia; b. la gestione di ristoranti per il personale, bar e altre strutture che consentano

agli impiegati di svagarsi; c. l’acquisto di abitazioni.

2 Condizioni più favorevoli possono inoltre essere accordate sui capitali a risparmio depositati presso la Cassa di risparmio del personale federale e sui prestiti ipotecari, sui quali può essere applicata anche una riduzione degli interessi.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Personale federale

34

172.220.111.3

3 I Dipartimenti possono sostenere le iniziative destinate a promuovere i contatti tra gli impiegati attivi e quelli in pensione.

Art. 76 Riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti della Confederazione (art. 32 lett. g LPers)

1 Il DFF stabilisce le riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti da accordare al personale. 2 I Dipartimenti possono, d’intesa con il DFF, concedere ulteriori riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti dei loro settori di attività.

Art. 77 Spese di procedura e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers)

1 I Dipartimenti rimborsano le spese di procedura e ripetibili agli impiegati coinvolti in un procedimento civile o penale in seguito all’esercizio della loro attività di servi- zio se:

a. il procedimento è in rapporto all’attività di servizio; b. l’atto non è stato commesso né per negligenza grave né intenzionalmente; e c. la Confederazione ha un interesse allo svolgimento del processo.

2 Finché il tribunale non decide, sono fornite soltanto garanzie di pagamento. In via eccezionale e per ragioni importanti le spese possono essere rimborsate prima che il tribunale decida.

Art. 78 Versamento di indennità (art. 19 cpv. 2 e 5 LPers)

1 Hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPers gli impie- gati:

a. attivi in professioni che possono essere svolte soltanto presso un’unità amministrativa secondo l’articolo 1 (professioni di monopolio) o che rive- stono una funzione altamente specializzata;

b. il cui rapporto di lavoro è durato ininterrottamente per 20 anni presso una o più unità amministrative secondo l’articolo 1;

c. che hanno più di 50 anni. 2 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 5 LPers possono essere versate:

a. ai segretari di Stato; b. ai direttori d’Ufficio; c. agli alti ufficiali superiori; d. ai segretari generali dei Dipartimenti; e. ai capi dei servizi d’informazione dei Dipartimenti;

Ordinanza sul personale federale

35

172.220.111.3

f. ai vicecancellieri della Confederazione; g. ai collaboratori personali dei capi di Dipartimento; h. in casi singoli, ad altri quadri superiori; i. agli impiegati con i quali erano state convenute condizioni di assunzione ai

sensi dell’articolo 26 capoverso 6; j. agli impiegati ai quali si applica un piano sociale; k. al personale della DSC.

2bis Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 possono essere versate anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.71 3 Non è versata alcuna indennità a persone:

a. che vengono occupate presso un datore di lavoro giusta l’articolo 3 LPers; b.72 la cui rendita di invalidità o di vecchiaia presso PUBLICA ha raggiunto o

superato il valore di cui all’articolo 57 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200773 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC);

c. il cui rapporto di lavoro è risolto ai sensi dell’articolo 31. 4 Le persone che sono assunte da uno dei datori di lavoro giusta l’articolo 3 LPers entro due anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, devono restituire parzialmen- te o per intero l’indennità di cui ai capoversi 1 e 2. 5 Per gli impiegati che ricevono una rendita di invalidità o di vecchiaia da PUBLICA che non raggiunge il valore di cui all’articolo 57 RPIC, l’indennità di partenza corrisponde al capitale di copertura necessario per il raggiungimento di questo valore, ma può ammontare al massimo a uno stipendio annuo. L’indennità di par- tenza è accreditata sull’avere di vecchiaia dell’assicurato presso PUBLICA, se e nella misura in cui le disposizioni regolamentari consentono un riscatto, oppure versata direttamente in contanti all’assicurato su sua richiesta.74

Art. 7975 Ammontare dell’indennità (art. 19 cpv. 6 lett. a LPers)

1 L’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1, 2 e 2bis corrisponde almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.76

71 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010

(RU 2009 6417). 73 FF 2009 2287. La versione aggiornata è disponibile sul sito Internet dell’UFPER

(http://www.epa.admin.ch) e su quello di PUBLICA (http://www.publica.ch). 74 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010

(RU 2009 6417).

Personale federale

36

172.220.111.3

2 In caso di disdetta secondo l’articolo 26 capoverso 1 o in caso di disdetta del contratto di lavoro di un segretario generale secondo l’articolo 26 capoverso 3, l’indennità corrisponde a uno stipendio annuo. 3 Indennità più elevate di quanto stabilito nei capoversi 1 e 2 devono essere appro- vate dal Consiglio federale. È fatto salvo il capoverso 7. 4 All’atto di stabilire le indennità, si tiene conto in particolare dell’età dell’impie- gato, della sua situazione professionale e personale, della durata complessiva dell’impiego presso le unità amministrative secondo l’articolo 1 e del termine di disdetta. 5 Alle persone di età superiore ai 58 anni impiegate da almeno dieci anni in una funzione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 o come segretari generali, in luogo di un’indennità conformemente al capoverso 2 può essere versata una rendita di vec- chiaia ai sensi delle disposizioni del RPIC77.78 Questa pensione di vecchiaia viene calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell’articolo 57 RPIC. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.79 6 L’indennità di cui all’articolo 19 capoversi 3 e 4 LPers corrisponde:

a. allo stipendio dovuto durante la protezione dalla disdetta secondo l’artico- lo 336c CO80, in caso di disdetta in tempo inopportuno secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera c LPers;

b. almeno a tre stipendi mensili e al massimo a due stipendi annui, negli altri casi.

7 Le indennità secondo il capoverso 3 devono essere approvate dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Essa è informata anche in merito ai costi secon- do il capoverso 5.

Art. 80 Computo di redditi provenienti da un’attività lucrativa 1 Le prestazioni di PUBLICA alle persone di cui all’articolo 79 capoverso 5 sono ridotte se la persona assicurata prima di compiere il 65° anno di età percepisce un reddito da attività lucrativa che, sommato alle prestazioni di PUBLICA, supera le componenti dello stipendio di cui all’allegato 2 lettere a–e nonché l.81

77 FF 2009 2287. La versione aggiornata è disponibile sul sito Internet dell’UFPER (http://www.epa.admin.ch) e su quello di PUBLICA (http://www.publica.ch).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

79 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

80 RS 220 81 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del

diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Ordinanza sul personale federale

37

172.220.111.3

Sezione 7: Prestazioni del datore di lavoro in caso di trasferimento e impieghi all’estero o presso organizzazioni internazionali

Art. 81 Indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità (art. 18 cpv. 2 LPers)

1 In caso di trasferimenti e impieghi all’estero, gli impiegati percepiscono una com- pensazione finanziaria per gli svantaggi, le limitazioni e i rischi derivanti dal princi- pio di rotazione, dall’obbligo di trasferimento e dalle condizioni di vita difficili in Paesi esteri (indennità per inconvenienti connessi al lavoro). L’importo dell’inden- nità dipende in particolare dal numero dei trasferimenti, dalla situazione personale, dal tasso di occupazione, dall’età e dalla durata del soggiorno nel luogo di lavoro. 2 Un’indennità di mobilità è versata a partire dal terzo trasferimento. Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento ricevono questa indennità anche in un luogo di lavoro in Svizzera.

Art. 82 Indennità per le spese (art. 18 cpv. 2 LPers)

1 Agli impiegati sono rimborsate le spese collegate al soggiorno all’estero e alla fun- zione esercitata. 2 Nello stabilire l’indennità per le spese sostenute sono tenuti in debito conto i mag- giori o minori costi sorti a seguito di un soggiorno all’estero. 3 I maggiori costi sono rimborsati segnatamente sotto forma di:

a. rimborso spese; b. adeguamento per eccesso del potere d’acquisto; c. importi forfettari per attività di pubbliche relazioni.

4 Sono considerati minori costi: a. l’esenzione fiscale; b. l’adeguamento per difetto del potere d’acquisto.

Art. 83 Adeguamento al potere d’acquisto (art. 18 cpv. 2 LPers)

1 L’adeguamento al potere d’acquisto compensa le differenze esistenti tra il livello dei prezzi dei beni di consumo e delle prestazioni di servizio nel luogo di lavoro e il livello dei prezzi di Berna. Esso tiene conto sia delle circostanze particolari che influiscono sul costo della vita nel luogo di lavoro sia del tasso ufficiale di cambio. 2 Sono soggetti del tutto o in parte all’adeguamento al potere d’acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui all’articolo 51a, l’assegno per il sostegno a congiunti, gli importi forfettari per atti-

Personale federale

38

172.220.111.3

vità di pubbliche relazioni e le indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità.82 3 ...83

Art. 84 Considerazione dell’esenzione fiscale (art. 18 cpv. 2 LPers)

1 Nello stabilire la retribuzione si tiene conto dell’esenzione fiscale concessa agli impiegati sulla base di accordi internazionali. 2 I minori costi sono dedotti dalle indennità di cui agli articoli 81 e 82.

Art. 85 Concessione di prestiti (art. 18 cpv. 2 LPers)

In caso di trasferimento all’estero, gli impiegati possono ottenere un prestito per acquistare equipaggiamenti e attrezzature importanti oppure per far fronte ad altre spese.

Art 86 Prestazioni in caso di malattia (art. 29 LPers)

1 Il datore di lavoro assume le spese supplementari per assicurazioni rese necessarie dal soggiorno all’estero del personale distaccato, del coniuge, del partner registrato e dei figli che danno diritto ad assegni familiari.84 2 Il DFAE può disciplinare d’intesa con il DFF, nel quadro di un contratto di assicu- razione collettiva, l’obbligo assicurativo, le prestazioni dell’assicurazione e il con- tributo federale.

Art. 87 Risarcimento di danni (art. 18 cpv. 2 LPers)

1 Al personale distaccato all’estero può essere concessa un’indennità per le perdite di patrimonio subite senza propria colpa, segnatamente in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti o ad altri motivi connessi al soggiorno all’estero. 2 Il DFAE stabilisce l’importo dell’indennità nei singoli casi d’intesa con il DFF.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1137).

83 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari (RS 836.21). Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1137).

84 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

Ordinanza sul personale federale

39

172.220.111.3

Art. 88 Prestazioni per promuovere l’impegno in organizzazioni internazionali (art. 17 e 18 cpv. 2 LPers)

1 Per promuovere l’impegno degli impiegati che lavorano in organizzazioni inter- nazionali possono essere accordate in particolare le seguenti prestazioni:

a. un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato della durata di cinque anni al massimo;

b. l’assunzione della parte dei costi collegati all’impegno profuso dall’interes- sato in un’organizzazione internazionale che quest’ultima non gli rimborsa.

2 Per organizzazioni internazionali ai sensi della presente disposizione si intendono i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c, h, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200785 sullo Stato ospite che hanno la sede in Svizzera o all’estero.86

Capitolo 4a:87 Previdenza professionale Sezione 1: Salario determinante

Art. 88a Salario assicurabile (art. 32g cpv. 5 LPers)

1 Sono assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui all’allegato 2. Non sono assicurate le prestazioni del datore di lavoro ai sensi degli articoli 81–83.88 2 Se, secondo l’articolo 40 capoverso 1 o 2 oppure l’articolo 52a, a un impiegato non viene versata alcuna indennità di rincaro oppure se, secondo l’articolo 56 capover- si 2 e 3, il salario di tale impiegato viene ridotto, il salario assicurabile precedente resta invariato fintanto che l’indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue. 3 Se l’impiegato sceglie un modello con diverse varianti di durata del lavoro secondo l’articolo 31 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200189 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPERS), è considerato come salario assicurabile il salario corrispondente all’orario di lavoro normale. 4 Nel caso di misure legate a ristrutturazioni secondo l’articolo 104, il salario assicu- rabile è determinato in funzione del piano sociale.

85 RS 192.12 86 Introdotto dal n. 4 dell’all. all’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RS 192.121). 87 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871,

2008 577). 88 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del

diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

89 RS 172.220.111.31

Personale federale

40

172.220.111.3

Art. 88b Comunicazione (art. 32g cpv. 5 LPers)

Il salario assicurabile è comunicato a PUBLICA quale stipendio determinante dall’autorità competente secondo l’articolo 2.

Sezione 2: Prestazioni del datore di lavoro

Art. 88c Partecipazione al riscatto (art. 32 lett. a LPers)

L’autorità competente secondo l’articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare finanziandolo mediante i propri crediti per il personale se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all’importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

Art. 88d Congedo (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

1 In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per almeno due mesi. 2 L’autorità competente secondo l’articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di due mesi, prima dell’inizio di tale congedo conviene con l’impiegato se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal terzo mese di congedo. 3 Se dal terzo mese di congedo l’autorità competente secondo l’articolo 2 non assu- me più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, essa comunica il conge- do a PUBLICA. La persona assicurata può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità. 4 I contributi dovuti dall’impiegato durante il suo congedo sono dedotti dal suo salario alla ripresa del lavoro.

Art. 88e Invalidità professionale (art. 32j cpv. 2 LPers)

1 L’impiegato ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se: a. ha raggiunto il 50° anno d’età; b. il servizio medico constata, su richiesta dell’autorità competente secondo

l’articolo 2, che per motivi di salute l’impiegato è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l’attività esercitata finora o un’altra atti- vità ragionevolmente esigibile da lui;

c. una decisione dell’ufficio AI competente che esclude il diritto a una rendita o che prevede soltanto una rendita parziale passa in giudicato; e

Ordinanza sul personale federale

41

172.220.111.3

d. i provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 11a sono stati infrut- tuosi senza che vi fosse colpa dell’impiegato.

2 Le modalità del diritto alla prestazione di invalidità professionale nonché il genere e l’importo della stessa sono disciplinati nel RPIC90. 3 D’intesa con il DFF, il DDPS può scostarsi dall’età fissata nel capoverso 1 lettera a per gli impiegati del servizio di volo.

Art. 88f Rendita transitoria (art. 32k cpv. 2 LPers)

1 Se una persona percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transi- toria secondo il RPIC91, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finan- ziamento della rendita transitoria effettivamente percepita. L’importo della parteci- pazione del datore di lavoro è disciplinato nell’allegato. 2 Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3: Pensionamento anticipato di determinate categorie di persone

Art. 88g Diritto alla rendita (art. 10 cpv. 3 LPers)

1 Gli impiegati di cui all’articolo 33 hanno diritto a una prestazione secondo l’articolo 88i in seguito a un pensionamento anticipato se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a. gli ufficiali di professione, gli alti ufficiali superiori e i sottufficiali di pro- fessione devono avere esercitato la loro funzione per almeno dieci anni dall’assolvimento dell’istruzione di base; non sono computati gli anni tra- scorsi nella funzione di ufficiale di professione specialista e di sottufficiale di professione specialista;

b. i membri del Corpo delle guardie di confine devono aver assolto la forma- zione di guardia di confine o di ufficiale delle guardie di confine ed esercita- to per almeno dieci anni una funzione a livello dei posti o dei settori di guar- dia di confine;

c. gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione del DFAE devono avere trascorso dodici anni ponderati in luoghi d’impiego dalle condizioni di vita difficili; se gli anni ponderati di soggiorno sono compresi tra sei e dodici anni, la prestazione si riduce in modo propor- zionale; nel caso di un soggiorno ponderato inferiore a sei anni non sussiste alcun diritto alla prestazione.

90 Non ancora pubblicato. 91 Non ancora pubblicato.

Personale federale

42

172.220.111.3

2 Sono fatti salvi i diritti nei confronti del datore di lavoro e di PUBLICA se il pensionamento anticipato è dovuto a imperativi di ordine aziendale o a motivi di salute. 3 Una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del RPIC92 è versata agli impiega- ti seguenti:

a. ufficiali di professione e sottufficiali di professione, compresi gli alti uffi- ciali superiori, ad eccezione degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti, al compimento del 58° anno d’età;

b. piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costitui- scono una parte essenziale dei compiti, e personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA), al compimento del 61° anno d’età.93

4 Questa rendita di vecchiaia viene calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell’articolo 57 RPIC. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.94

Art. 88h Prestazione del datore di lavoro (art. 32k cpv. 3 LPers)

1 Se sussiste un diritto alle prestazioni secondo l’articolo 88i, è versata un’indennità unica equivalente alla metà di un salario annuo:

a.95 agli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 all’inizio del loro congedo di prepensionamento secondo l’articolo 34, al più tardi all’inizio del versa- mento delle prestazioni della cassa pensioni;

b. agli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 2 all’inizio del versamento delle prestazioni della cassa pensioni.

2 L’indennità unica è calcolata in base all’ultimo salario annuo determinante. 3 L’indennità unica è accreditata sull’avere di vecchiaia dell’assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP96 o versata direttamente all’assicurato su sua richie- sta.

Art. 88i Prestazioni della cassa pensioni (art. 31 cpv. 5 LPers)

1 Gli impiegati di cui all’articolo 33 capoversi 1 e 2 che adempiono le condizioni fissate nell’articolo 88g capoverso 1 lettera a o b hanno diritto alla pensione di vecchiaia regolamentare e alla rendita transitoria secondo il RPIC97.

92 FF 2009 2287. La versione aggiornata è disponibile sul sito Internet dell’UFPER (http://www.epa.admin.ch) e su quello di PUBLICA (http://www.publica.ch).

93 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 94 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010

(RU 2009 6417). 96 RS 831.40 97 Non ancora pubblicato.

Ordinanza sul personale federale

43

172.220.111.3

2 La parte dell’impiegato destinata al finanziamento della rendita transitoria è assun- ta dal datore di lavoro. Questi rimborsa a PUBLICA le parti del datore di lavoro e dell’impiegato per il finanziamento della rendita transitoria. 3 Agli impiegati del DFAE che adempiono le condizioni fissate negli articoli 33 capoverso 3 e 88g capoverso 1 lettera c è versata una pensione di vecchiaia e una rendita transitoria secondo l’articolo 64 RPIC. 4 La parte delle prestazioni secondo il capoverso 3 che al momento del pensiona- mento per raggiunti limiti d’età dell’impiegato non è stata finanziata, nonché i corrispondenti contributi alle assicurazioni sociali dovuti dall’impiegato sono inte- ramente a carico del datore di lavoro.98

Art. 88j Esclusione e riduzione del diritto alle prestazioni 1 Se il rapporto di lavoro è risolto per colpa dell’impiegato (art. 31) non sussiste alcun diritto a prestazioni secondo l’articolo 88i. 2 Se l’impiegato ha diritto a una rendita intera o a una rendita parziale dell’assicurazione invalidità, le prestazioni secondo l’articolo 88i sono soppresse o ridotte di conseguenza.

Sezione 4:99 Organo paritetico dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari100

Art. 88k 1 L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari disciplina la composizione, la procedura di elezione e l’organizzazione dell’organo paritetico della sua cassa di previdenza.101 2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato. 3 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commis- sione della Cassa di PUBLICA.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

99 Introdotta dal n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2181).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

101 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

Personale federale

44

172.220.111.3

Capitolo 5: Obblighi del personale

Art. 89 Luogo di residenza (art. 21 cpv. 1 lett. a e 24 cpv. 2 lett. a LPers)

I Dipartimenti possono, d’intesa con il DFF, prevedere per singole categorie di per- sonale l’obbligo di risiedere in un determinato luogo in quanto questo sia necessario per motivi di servizio.

Art. 90 Alloggio di servizio (art. 21 cpv. 1 lett. b LPers)

1 Il DFF definisce i principi relativi all’utilizzazione di alloggi di servizio e il rela- tivo importo da pagare. 2 I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori.

Art. 91102 Occupazioni accessorie (art. 23 LPers)

1 Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. 2 Le attività svolte al di fuori del rapporto di lavoro necessitano di un’autorizzazione, se:

a. esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro presta- zioni nell’ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione;

b. il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. 3 Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d’interesse, l’autorizzazione è negata. I conflitti d’interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti:

a. consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell’unità amministrativa presso la quale lavora l’impiegato;

b. attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro.

4 Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappre- sentanza svizzera all’estero necessita sempre dell’autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all’obbligo di autorizza- zione anche durante l’impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodi- camente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. 5 Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero.

102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

Ordinanza sul personale federale

45

172.220.111.3

Art. 92 Obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi (art. 21 cpv. 2 LPers)

1 Gli impiegati che esercitano un’attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione devono versare a quest’ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso di un anno civile il 110 per cento dell’importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Essi devono fornire tutti i dati necessari all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2.103 2 Se l’attività esercitata a favore di terzi riveste un notevole interesse per la Confede- razione, gli impiegati possono essere esentati del tutto o in parte dall’obbligo di for- nire il reddito conseguito. 3 Il DFF stabilisce il reddito da prendere in considerazione e il modo in cui deve essere versato.

Art. 93 Accettazione di vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers)

1 Vantaggi esigui conformi agli usi sociali non sono considerati omaggi o altri van- taggi ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LPers. 2 I Dipartimenti disciplinano in dettaglio l’accettazione di tali vantaggi. Essi possono limitarli ulteriormente oppure vietarli.104 3 In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di un vantaggio.

Art. 94 Segreto professionale, di affari e d’ufficio (art. 22 LPers)

1 Gli impiegati hanno l’obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di ser- vizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni. 2 L’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 3 Senza l’autorizzazione scritta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, gli impiegati non possono deporre in giudizio come parti, testimoni o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell’esercizio delle loro funzioni.

103 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

Personale federale

46

172.220.111.3

4 È fatto salvo l’articolo 47bis delle legge del 23 marzo 1962105 sui rapporti fra i Consigli.

Art. 94a106 Indipendenza (art. 23 LPers)

1 Gli impiegati devono ricusarsi quando adottano una decisione o quando parteci- pano a un processo decisionale che riguarda:

a. lo statuto giuridico della Posta svizzera, delle Ferrovie federali svizzere, di un’unità amministrativa decentralizzata ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers o di un datore di lavoro che non sottostà alla LPers, da cui hanno rice- vuto o accettato un’offerta di lavoro attuale; oppure

b. un partito rappresentato da una persona che negli ultimi due anni ha operato nella stessa unità organizzativa.

2 Le unità amministrative che adottano o preparano decisioni in materia di vigilanza, tassazione, aggiudicazione o altre decisioni di portata simile possono convenire con gli impiegati che svolgono funzioni di direttore, direttore sostituto o vicedirettore il divieto di svolgere attività per altri datori di lavoro o mandatari. Questi impiegati, durante un periodo di due anni al massimo dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, non possono operare per un destinatario nel quadro di un rapporto di assun- zione o di mandato che nei due anni precedenti la cessazione del loro rapporto di lavoro è stato interessato in misura determinante da una delle suddette decisioni.

Art. 95 Obblighi particolari del personale impiegato all’estero (art. 24 cpv. 2 lett. b LPers)

1 Il datore di lavoro può esigere dagli impiegati occupati all’estero di essere infor- mato se:

a. fanno parte di associazioni; b. si allontanano dallo Stato di residenza; c. pubblicano testi o rilasciano dichiarazioni pubbliche.

2 Gli impiegati non devono esercitare cariche pubbliche nel loro luogo di lavoro all’estero. 3 Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per l’esercizio di cariche pubbliche all’estero da parte di persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero.107

105 [RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

106 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 107 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

Ordinanza sul personale federale

47

172.220.111.3

Art. 96 Soppressione del diritto di scioperare (art. 24 cpv. 1 LPers)

È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adem- piono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali:

a. ai membri degli Stati maggiori civili e militari dei Dipartimenti; b. alle autorità inquirenti della Confederazione; c. agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento che lavorano

all’estero; d. al Corpo delle guardie di confine e al personale civile delle dogane; e.108 ai membri della squadra di vigilanza, del personale militare della sicurezza

aerea e della formazione di professionisti della sicurezza militare.

Capitolo 6: Violazione degli obblighi professionali

Art. 97109

Art. 98 Inchiesta disciplinare (art. 25 LPers)

1 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 apre l’inchiesta disciplinare e designa la persona incaricata di svolgerla. L’inchiesta può essere affidata anche a persone esterne all’Amministrazione federale. 2 La procedura disciplinare di prima istanza è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968110 sulla procedura amministrativa. 3 L’inchiesta disciplinare termina automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro. 4 Se lo stesso fatto conduce a un’inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure disciplinari è rinviata fino al termine del procedi- mento penale. In via eccezionale e per ragioni importanti la decisione in merito a misure disciplinari può essere presa prima che termini il procedimento penale.

Art. 99 Misure disciplinari (art. 25 LPers)

1 Le misure disciplinari possono essere pronunciate soltanto al termine di un’in- chiesta.

108 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 5 dic. 2003 concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare (RU 2003 5011).

109 Abrogato dal n. II dell’O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5251). 110 RS 172.021

Personale federale

48

172.220.111.3

2 Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali per negligenza pos- sono essere prese le seguenti misure disciplinari:

a. avvertimento; b. ammonizione; c. modifica dell’ambito di attività.

3 Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave possono essere prese, oltre alle misure di cui al capoverso 2, le seguenti misure disciplinari:

a. riduzione dello stipendio del 10 per cento al massimo durante un anno al massimo;

b. multa fino a 3000 franchi; c. modifica della durata del lavoro; d. cambiamento del luogo di lavoro.

Art. 100 Prescrizione (art. 25 LPers)

1 La responsabilità disciplinare degli impiegati si prescrive un anno dopo che la violazione degli obblighi professionali è stata scoperta e in ogni caso tre anni dopo l’ultima violazione di tali obblighi. 2 La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un’inchiesta disciplinare.

Art. 101 Responsabilità degli impiegati (art. 25 LPers)

La responsabilità degli impiegati che hanno causato un danno alla Confederazione o a terzi e la procedura intesa a far valere questo danno sono determinate secondo la legge federale del 14 marzo 1958111 sulla responsabilità.

Art. 102 Responsabilità penale (art. 25 LPers)

1 Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, i Dipartimenti trasmettono gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione. 2 L’apertura di un procedimento penale contro gli impiegati è disciplinata dall’arti- colo 7 dell’ordinanza del 30 dicembre 1958112 concernente la legge sulla responsabi- lità.

111 RS 170.32 112 RS 170.321

Ordinanza sul personale federale

49

172.220.111.3

Art. 103 Sospensione dal servizio (art. 26 LPers)

1 Se l’esecuzione corretta dei compiti è compromessa, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può sospendere in via cautelare l’impiegato dal servizio oppure attri- buirgli un’altra funzione se:

a. sono constatati o supposti avvenimenti gravi dal punto di vista penale o disciplinare;

b. sono rilevate irregolarità ripetute; oppure c. è ostacolato un procedimento in corso.

2 Inoltre, essa può ridurre o sopprimere lo stipendio e altre prestazioni.

Capitolo 7: Ristrutturazioni

Art. 104 Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19 e 31 LPers)

1 I Dipartimenti si adoperano con tutti i loro mezzi per attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sopportabile. 2 Le misure seguenti sono prioritarie rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro:

a. occupazione degli impiegati in un altro posto presso i datori di lavoro di cui all’articolo 3 LPers;

b. collocamento degli impiegati minacciati di licenziamento al di fuori dell’Amministrazione federale;

c. riconversione e perfezionamento professionale; d. pensionamento anticipato.

3 I Dipartimenti informano apertamente, esaustivamente e tempestivamente il perso- nale e le sue organizzazioni in merito alla ristrutturazione e alle misure di cui al capoverso 2. 4 Gli impiegati sostengono gli sforzi del datore di lavoro. Collaborano attivamente alle misure prese e danno prova di spirito d’iniziativa, in particolare nella ricerca di un nuovo posto di lavoro. 5 Il capo del DFF è competente per elaborare e firmare il piano sociale con le asso- ciazioni del personale.

Art. 105 Prestazioni in caso di pensionamento anticipato nell’ambito di ristrutturazioni (art. 19 cpv. 8 e 31 cpv. 5 LPers)

1 Nell’ambito di ristrutturazioni, gli impiegati possono essere pensionati anticipata- mente al più presto a partire dal 55° anno d’età in quanto non abbiano rifiutato un’altra occupazione adeguata:

Personale federale

50

172.220.111.3

a. se il loro posto è soppresso; b. se il loro campo di attività subisce sensibili modifiche; oppure c. nell’ambito di un’azione di solidarietà con impiegati più giovani il cui posto

è soppresso. 2 All’impiegato sono versate una rendita di PUBLICA e una rendita transitoria non restituibile ai sensi dell’articolo 64 RPIC113. Questa pensione di vecchiaia è calcola- ta come una rendita di invalidità ai sensi dell’articolo 57 RPIC.114 3 La parte delle prestazioni secondo il capoverso 2 che al momento del pensiona- mento anticipato dell’impiegato non è stata finanziata, nonché i corrispondenti contributi alle assicurazioni sociali dovuti dall’impiegato sono interamente a carico del datore di lavoro.115

Art. 106 Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 5 LPers)

Per impedire casi di rigore i Dipartimenti, d’intesa con il DFF, possono prevedere prestazioni supplementari.

Capitolo 8: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 107 Collaborazione con le parti sociali (art. 33 LPers)

1 Il Consiglio federale mira a un’effettiva collaborazione con le parti sociali. 2 Nell’interesse della consultazione del personale e della collaborazione con le parti sociali in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare in occasione di ristrutturazioni, i suddetti interlocutori sono informati tempestivamente ed esau- stivamente; se del caso, sono condotte con loro trattative. 3 Il capo del DFF conclude periodicamente con le parti sociali, nel rispetto delle direttive del Consiglio federale, una dichiarazione d’intenti in merito alla collabora- zione e agli obiettivi di politica del personale; il personale è informato sul contenuto della dichiarazione. 4 Il DFF assume il ruolo di interlocutore delle associazioni riconosciute del perso- nale federale se l’Amministrazione federale o più parti di essa ne sono interessate. 5 I Dipartimenti sono interlocutori delle associazioni del personale federale se sol- tanto il loro settore è interessato. Le questioni di principio devono essere coordinate con il DFF.

113 Non ancora pubblicato. 114 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto

federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

Ordinanza sul personale federale

51

172.220.111.3

Art. 108 Comitato di seguito delle parti sociali (art. 33 cpv. 4 LPers)

1 Come misura atta a creare un clima di fiducia, il capo del DFF istituisce un comi- tato di seguito delle parti sociali quale organo consultivo. Compiti, organizzazione e composizione del comitato di seguito costituiscono l’oggetto della dichiarazione d’intenti periodica secondo l’articolo 107 capoverso 3. 2 Il comitato di seguito segue in particolare la prassi dei colloqui con il collabora- tore, della valutazione del personale e della rimunerazione. 3 Il seguito si riferisce per principio a dati impersonali relativi a tutte le funzioni e classi di stipendio. Sono considerati dati impersonali le osservazioni di ordine gene- rale rese anonime che concernono l’applicazione delle disposizioni sul colloquio con il collaboratore, la valutazione del personale e la rimunerazione. 4 Se, in casi singoli, sussistono indizi concreti di un impiego non conforme degli strumenti di gestione, il comitato di seguito può invitare i responsabili del settore interessato a un’audizione e può proporre miglioramenti. 5 Il comitato di seguito può istituire un comitato paritetico per trattare singoli casi. Ne possono far parte anche persone che non sono membri del comitato di seguito. Il comitato paritetico formula le sue raccomandazioni all’attenzione del comitato di seguito.

Art. 109 Commissioni del personale (art. 33 cpv. 4 LPers)

1 Se la maggioranza del personale lo desidera, possono essere istituite commissioni del personale per promuovere la collaborazione tra le direzioni delle unità ammini- strative e il personale. 2 I membri e i membri supplenti delle commissioni del personale sono eletti secondo il sistema proporzionale. 3 Le commissioni del personale valutano all’attenzione delle direzioni:

a. questioni generali inerenti al personale delle loro unità amministrative; b. proposte concernenti semplificazioni e miglioramenti del servizio nonché

misure in materia di costruzioni; c. proposte concernenti questioni relative alla salute e alla formazione.

Capitolo 9: Ricorsi

Art. 110 Ricorsi interni (art. 35 cpv. 1 LPers)

Le istanze di ricorso sono: a. i Dipartimenti per le decisioni di prima istanza degli Uffici, degli aggruppa-

menti e della Direzione generale delle dogane;

Personale federale

52

172.220.111.3

b. la Direzione generale delle dogane oppure i gruppi per le decisioni di prima istanza di organi inferiori.

Art. 111116

Art. 112 Procedura (art. 36 LPers)

1 La procedura dinanzi all’istanza di ricorso interna è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968117 sulla procedura amministrativa.118 2 …119 3 Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al perso- nale soggetto all’obbligo di trasferimento non è ammesso il ricorso.

Art. 113 Prescrizione (art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro sono disciplinati dagli articoli 127 e 128 CO120.

Capitolo 10: Disposizioni d’esecuzione

Art. 114 Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (art. 37 LPers)

1 Il DFAE emana, d’intesa con il DFF, le disposizioni necessarie per l’applicazione degli articoli 81–88. 2 Il DFAE può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il perso- nale soggetto all’obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all’estero nei seguenti settori:

a. articoli 15–17: colloquio con il collaboratore e valutazione del personale; b. articolo 38: stipendio in caso di occupazione a tempo parziale; c. articolo 39: evoluzione dello stipendio; d. articolo 43: indennità di residenza; e. articolo 44: compensazione del rincaro; f. articolo 46: indennità di funzione;

116 Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

117 RS 172.021 118 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2005 4595). 119 Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007

(RU 2005 4595). 120 RS 220

Ordinanza sul personale federale

53

172.220.111.3

g.121 articolo 49: premi di prestazione; h. articolo 52: valutazione della funzione; i. articolo 53: organi di valutazione; j. articolo 63: prestazioni in caso di infortunio professionale; k. articolo 64: tempo di lavoro; l. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; m. articolo 66: giorni di libero; n. articolo 67: vacanze; o. articolo 68: congedi; p. articolo 78 capoverso 3 lettera b: versamento d’indennità al personale della

DSC; q. articolo 79 capoverso 2: indennità al personale della DSC per cessazione del

rapporto di lavoro intervenuta di comune accordo; r.122 articolo 52a: inquadramento di una funzione in una classe inferiore di sti-

pendio; s.123 articolo 64a: orario di lavoro basato sulla fiducia.

3 Nel determinare le retribuzioni e altre misure a favore del personale secondo gli articoli 63 e 81–88 si tiene conto della situazione peculiare del personale distaccato. Il DFAE, d’intesa con il DFF, stabilisce nelle disposizioni d’esecuzione in quale misura considerare altre persone di accompagnamento oltre ai membri della famiglia e disciplina i particolari.

Art. 115 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) (art. 37 LPers)

Il DDPS può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie applicabili al personale militare nei settori seguenti:

a. articolo 4: sviluppo del personale e formazione; b. articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali; c. articolo 24: luogo di lavoro, mobilità e impiego all’estero; d. articolo 37: stipendio iniziale; e. articolo 48: indennità speciali; f. articolo 64: tempo di lavoro; g. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario;

121 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

122 Introdotta dal n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). 123 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Personale federale

54

172.220.111.3

h. articolo 67: vacanze; i. articolo 72: spese; j. articolo 102: responsabilità penale.

Art. 116 Dipartimento federale delle finanze (DFF) (art. 37 LPers)

1 Il DFF, dopo aver sentito gli altri Dipartimenti e la Cancelleria federale, emana le disposizioni necessarie all’applicazione unitaria della presente ordinanza. 2 Esso può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, emanare disposizioni derogatorie:

a. per il personale degli uffici doganali e del Corpo delle guardie di confine nei settori seguenti: 1. articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali; 2. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità; 3. articolo 64: tempo di lavoro; 4. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; 5. articolo 69: porto d’armi; 6. articolo 72: spese; 7. articolo 102: responsabilità penale;

b. per gli ispettori fiscali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni nei settori seguenti: 1. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità; 2. articolo 64: tempo di lavoro; 3. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; 4. articolo 72: spese.

Ordinanza sul personale federale

55

172.220.111.3

Capitolo 11: Disposizioni finali124

Art. 116a125

Art. 116b126 Disposizioni transitorie relative alle prestazioni versate nel caso di disdette di rapporti di lavoro di impiegati secondo l’articolo 26 capoverso 1

1 …127 2 Le persone di età superiore ai 58 anni che al 1° gennaio 2005 sono impiegate in una funzione secondo l’articolo 26 capoverso 1 ma il cui contratto di lavoro è disdet- to in base all’articolo 26 capoverso 1 hanno diritto a una rendita di PUBLICA al posto di un’indennità di partenza se al momento della disdetta sono impiegate da almeno dieci anni in un’unità amministrativa secondo l’articolo 1. Il calcolo delle prestazioni è basato sulla durata assicurativa che l’impiegato avrebbe realizzato al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro. 3 Le indennità secondo il capoverso 1 devono essere approvate dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Essa è informata in merito ai costi secondo il capoverso 2.

Art. 116c128 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2007 (art. 41a cpv. 1 LPers)

1 Gli impiegati, ad eccezione del personale trasferibile del DFAE, il cui rapporto di lavoro è terminato in seguito a un pensionamento anticipato secondo il diritto ante- riore prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2007, hanno diritto alle rendite e alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore129.

124 Originario avanti art. 117. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). 125 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). Abrogato dal n. II 3 dell’O del

21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

126 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). 127 Abrogato dal n. II 5 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale

in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

128 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

129 Art. 33 nella versione del 3 lug. 2001 (RU 2001 2206), cpv. 1–3bis nella versione dell’O del 5 dic. 2003 concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare (RU 2003 5011); art. 16 dell’O del 2 dic. 1991 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio, nella versione della modifica del 28 giugno 2000 (RU 2000 2429).

Personale federale

56

172.220.111.3

2 All’inizio del congedo di prepensionamento ai sensi dell’articolo 34 le persone seguenti percepiscono, in luogo della prestazione secondo l’articolo 88h, un’inden- nità unica equivalente ai tre quarti dell’ultimo salario annuo:130

a. gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere a e b che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 51° anno d’età;

b. gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 53° anno d’età.

3 Gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 2 che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 55° anno d’età percepi- scono con il loro ultimo salario un’indennità unica equivalente ai tre quadri del loro ultimo salario annuo. 4 L’indennità unica secondo i capoversi 2 e 3 è accreditata sull’avere di vecchiaia dell’assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP131 o versata direttamente all’assicurato su sua richiesta. 5 L’articolo 34a capoverso 2 non si applica agli impiegati di cui al capoverso 2.132

Art. 116d133 Disposizione transitoria della modifica del 5 dicembre 2008 (art. 17 LPers)

I giorni di compensazione di cui all’articolo 64 capoverso 2 e i giorni di libero di cui all’articolo 66 capoverso 1 che non sono stati presi entro il 31 dicembre 2008 pos- sono essere presi al più tardi entro il 31 dicembre 2012; in seguito decadono senza indennità.

Art. 117 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

131 RS 831.40 132 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto

federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

133 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Ordinanza sul personale federale

57

172.220.111.3

Allegato134 (art. 88f cpv. 1)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria

Piano standard (classi di stipen- dio)

Piano per quadri 1 (classi di stipendio)

Piano per quadri 2 (classi di stipendio)

Età di pensionamento

1–11 12–17 18–23 24–29 30–38

60 80 % 55 % 50 % 50 % 50 % 61 85 % 60 % 50 % 50 % 50 % 62 90 % 70 % 50 % 50 % 50 % 63 95 % 75 % 55 % 50 % 50 % 64 100 % 80 % 60 % 50 % 50 %

134 Introdotto dal n. II dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

Personale federale

58

172.220.111.3

Allegato 2135 (art. 88a cpv. 1 OPers)

Componenti dello stipendio assicurabile

a. stipendio mensile secondo l’articolo 36 e stipendio mensile degli impiegati della Confederazione secondo l’articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA136, ma al massimo lo stipendio mensile del dipartimento da cui proviene l’impiegato. L’evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 39 capoversi 1– 5 e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l’articolo 40 fino all’importo massimo della classe di stipendio;

b. lo stipendio orario, giornaliero oppure medio secondo l’articolo 38 capo- verso 2;

c. le indennità di residenza secondo gli articoli 43 e 114 capoverso 2 lettera d; d. la compensazione del rincaro secondo gli articoli 44 capoverso 2 lettere a e

b, e–g e 114 capoverso 2 lettera e; e. le indennità di funzione secondo gli articoli 46 e 114 capoverso 2 lettera f

nonché l’articolo 17 OPers-PRA; f. … g. le indennità speciali secondo gli articoli 48 e 115 lettera e; h. i premi di prestazione secondo l’articolo 49; i. le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50; j. le indennità d’impiego secondo l’articolo 18 OPers-PRA; k. le indennità di rischio secondo l’articolo 19 OPers-PRA; l. il salario annuo determinante secondo l’articolo 21 capoverso 2 OPers-PRA.

135 Introdotto dal n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA (RU 2008 2181). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

136 RS 172.220.111.9