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Ordinanza del 26 maggio 1999 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (stato 1° luglio 2009)

 Ordinanza del 26 maggio 1999 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Stato 1° luglio 2009)

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Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)

del 26 maggio 1999 (Stato 1° luglio 2009)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque (LPAc); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),6

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’importazione, la messa in commercio e la pro- duzione degli alimenti per animali da reddito e per gli animali da compagnia.7 2 L’ordinanza non è applicabile:

a.8 salvo disposizione contraria, alle materie prime prodotte in un’azienda agri- cola e utilizzate da quest’ultima;

RU 1999 1780 1 RS 910.1 2 RS 814.01 3 RS 814.91 4 RS 814.20 5 RS 946.51 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005

(RU 2005 973). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

(RU 2002 4065). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

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b. agli alimenti per animali destinati esclusivamente all’esportazione verso i Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità;

c.9 all’importazione, per uso privato, di alimenti destinati a animali da compa- gnia;

d.10 all’importazione di alimenti per animali che non sono destinati all’elabora- zione o alla trasformazione bensì alla riesportazione verso i Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità.

3 È fatta salva la legislazione sulle epizoozie.

Art. 211 Definizioni 1 Gli alimenti per animali sono sostanze o prodotti, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione per via orale degli animali da reddito o degli animali da compagnia; per tali si intendono:12

a.13 materie prime di alimenti per animali (materie prime): i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorga- niche, contenenti o no additivi, destinate ad essere utilizzate nell’alimenta- zione per via orale degli animali come tali, trasformate per la preparazione di alimenti composti per animali oppure come supporto delle premiscele;

b. 14

c. alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all’alimentazione degli animali sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;

d.15 additivi: le sostanze, i microorganismi o le preparazioni, che non sono mate- rie prime di alimenti per animali e premiscele, deliberatamente incorporati negli alimenti per animali o nell’acqua per svolgere segnatamente una o più funzioni di seguito elencate:

9 Introdotta dal n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065). 10 Introdotta dal n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

(RU 2002 4065). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006

(RU 2005 5555). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655). 14 Abrogata dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006

(RU 2005 5555).

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1. avere un effetto positivo sulle caratteristiche degli alimenti per animali, 2. avere un effetto positivo sulle caratteristiche dei prodotti d’origine ani-

male, 3. avere un effetto positivo sul colore dei pesci e degli uccelli da orna-

mento, 4. soddisfare il fabbisogno nutritivo degli animali, 5. avere un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione

animale, 6. avere un effetto positivo sulla produzione, sul rendimento o sul benes-

sere degli animali, soprattutto agendo sulla flora gastrointestinale o sul- la digeribilità degli alimenti per animali, o

7. avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico; e.16 premiscele: le miscele di additivi per l’alimentazione animale o le miscele di

uno o più additivi per l’alimentazione animale con materie prime di alimenti per animali o acqua che costituiscono un supporto non destinato all’alimen- tazione diretta degli animali;

f. coadiuvanti per l’insilamento: le sostanze e gli organismi che facilitano la conservazione degli insilati; sono equiparati ai coadiuvanti per l’insilamento le sostanze per la conservazione del fieno umido;

g. alimenti completi: le miscele di alimenti per animali che, data la loro com- posizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

h. alimenti complementari: le miscele di alimenti per animali con un tenore elevato di determinate sostanze e che, data la loro composizione, bastano per la razione giornaliera soltanto se combinate con altri alimenti;

i. alimenti minerali: gli alimenti complementari per animali composti princi- palmente di minerali e che contengono almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento con l’88 per cento di sostanza secca;

j. alimenti per animali, sostitutivi o succedanei del latte: le miscele, secche o sciolte in una determinata quantità di liquido, destinate all’alimentazione di giovani animali, come completamento o succedaneo del latte materno post colostrale o all’ingrasso dei vitelli;

k. alimenti melassati per animali: gli alimenti complementari prodotti median- te melassa e che contengono almeno il 14 per cento, calcolato in saccarosio, di zucchero totale;

l. alimenti per animali, per scopi nutrizionali speciali (alimenti dietetici): gli alimenti composti per animali che per la loro particolare composizione o le loro modalità di preparazione si distinguono chiaramente sia dai comuni alimenti, sia dagli alimenti medicinali, secondo le disposizioni dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) e sono destinati a soddisfare par- ticolari bisogni nutrizionali;

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

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m.17 coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a distruggere o inibire i protozoi.

n.18 additivi tecnologici: le sostanze aggiunte agli alimenti per animali per scopi tecnologici;

o.19 additivi organolettici: le sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali migliora o modifica le proprietà organolettiche degli alimenti per animali o le caratteristiche visive delle derrate alimentari di origine animale;

p.20 additivi zootecnici: le sostanze che influiscono positivamente sui parametri produttivi degli animali sani o sull’ambiente.

2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. animali da reddito: gli animali di specie detenute o foraggiate direttamente o

indirettamente al fine di produrre derrate alimentari; b. animali da compagnia: gli animali di specie detenute o foraggiate dall’uomo

che non vengono consumate né direttamente né indirettamente quali derrate alimentari;

c. produzione: la fabbricazione, la trasformazione, il confezionamento e l’im- ballaggio;

d.21 messa in commercio: la detenzione di alimenti per animali a scopo di ven- dita, compresa l’offerta di vendita o di cessione sotto altra forma, a titolo oneroso o gratuito, nonché la vendita, la distribuzione e le altre forme di ces- sione propriamente dette;

e. razione giornaliera: il quantitativo totale di alimenti, calcolato con un tenore di sostanza secca dell’88 per cento, di cui un animale di una determinata specie, classe di età e produzione necessita in media per coprire il suo fabbi- sogno nutritivo globale;

f. scopi nutrizionali speciali: scopi intesi a soddisfare bisogni nutrizionali spe- cifici di determinate categorie di animali da reddito o da compagnia il cui processo digestivo o di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere perturbati temporaneamente o sono perturbati temporaneamente o in modo irreversibile e alle quali può pertanto essere di giovamento l’assunzione di alimenti adeguati al loro stato;

g. componenti: le sostanze contenute in un alimento per animali e che influi- scono in modo considerevole sul suo valore nutritivo; non sono considerati componenti gli additivi e le sostanze indesiderabili;

17 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 18 Introdotta dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655). 19 Introdotta dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655). 20 Introdotta dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006

(RU 2005 5555).

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h.22 sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti nei e/o sui prodotti destinati all’alimentazione degli ani- mali e che rappresentano un potenziale rischio per la salute degli animali, dell’uomo o per l’ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale;

i. partita: la quantità di alimenti per animali che costituisce un’unità che si presuppone possieda caratteristiche uniformi comuni;

j.23 intermediario: chiunque metta in commercio alimenti per animali ad uno stadio intermedio tra la produzione e l’utilizzazione;

k.24 prodotti a partire da organismi geneticamente modificati: prodotti completa- mente o parzialmente ottenuti a partire da un organismo geneticamente modificato, tuttavia non contenenti o costituiti da simili organismi;

l.25 produzione primaria di alimenti per animali: la produzione di prodotti agri- coli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura, l’alle- vamento di animali (precedente la macellazione), da cui si ricavano esclusivamente prodotti che non vengono sottoposti ad alcuna operazione successiva al raccolto, ad eccezione del semplice trattamento fisico.

Capitolo 2:26 Omologazione di alimenti per animali Sezione 1: Materie prime e alimenti semplici27

Art. 3 Importazione e messa in commercio 1 Gli alimenti per animali possono essere importati o messi in commercio soltanto se sono omologati. 2 Al momento dell’importazione o della messa in commercio, gli alimenti per anima- li omologati devono essere sicuri, genuini, di qualità commerciale ed etichettati conformemente alle prescrizioni.28

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

23 Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4927). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

24 Introdotta dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 973). 25 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 26 Originario avanti l’art. 5. 27 Introdotta dal n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006

(RU 2005 5555).

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Art. 4 Condizioni generali d’omologazione 1 Un alimento per animali può essere omologato se:

a. si presta sufficientemente all’uso previsto; e b. non produce effetti secondari inammissibili e non presenta rischi per l’uomo,

gli animali o l’ambiente se è utilizzato conformemente alle prescrizioni. 2 Gli alimenti per animali devono essere tali da:

a. non mettere in pericolo la salute degli animali; b. non dare adito a confusione o errore.

3 Inoltre, gli alimenti per animali da reddito agricoli devono essere tali da: a. mantenere o migliorare il rendimento degli animali da reddito agricoli; b. non influire negativamente sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da

reddito agricoli.; c.29 non rendere pericolose per il consumo umano le derrate alimentari ottenute

dagli animali da reddito.

Art. 4a30 Misure precauzionali 1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) può rifiutare l’ammissione di un alimento per animali nelle liste di cui agli articoli 5 e 7 o corredarla di condi- zioni o oneri, se sono soddisfatte le condizioni previste nell’articolo 148a LAgr. 2 Se sono soddisfatte le condizioni previste nell’articolo 148a LAgr, l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura (Ufficio federale) può:

a.31 revocare l’omologazione di una materia prima, un additivo o un alimento dietetico che figura sulle liste di cui agli articoli 5 e 7 o fissare esigenze sup- plementari;

b.32 rifiutare l’ammissione di una materia prima geneticamente modificata nella lista degli alimenti OGM per animali di cui all’articolo 6;

c. rifiutare, revocare o corredare di condizioni o oneri l’autorizzazione di cui all’articolo 8.

29 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 30 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655).

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Art. 4b33 Misure in caso di mancato rispetto delle esigenze relative alla messa in commercio

1 Se un alimento per animali non soddisfa le esigenze relative alla messa in commer- cio, l’Ufficio federale ordina le misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Può in particolare:

a. imporre restrizioni alla messa in commercio dell’alimento per animali in questione;

b. esigerne il ritiro dal mercato; c. ordinarne la distruzione, se necessaria ai fini della sicurezza.

2 Le misure di cui al capoverso 1 riguardano tutti gli alimenti per animali apparte- nenti alla partita o al carico per cui le esigenze non sono soddisfatte. 3 Qualora vi siano motivi per sospettare che, nonostante la conformità alle disposi- zioni della presente ordinanza, un alimento per animali sia pericoloso, l’Ufficio federale può adottare le misure di cui al capoverso 1.

Sezione 1a:34 Materie prime35

Art. 5 Lista degli alimenti per animali 1 Le materie prime sono omologate se figurano sulla lista delle materie prime per animali (lista degli alimenti per animali) e presentano le proprietà richieste.36 2 La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni materia prima, in particolare:37

a. la designazione specifica; b. le esigenze che devono soddisfare gli alimenti per animali; c. la descrizione.

3 Il Dipartimento emana la lista degli alimenti per animali. Di massima, accetta su domanda nuovi alimenti per animali. 4 L’Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, materie prime se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 capoverso 2.38 5 Se risulta ulteriormente che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescri- zioni, l’alimento ha importanti effetti secondari nocivi o presenta rischi per l’uomo, gli animali o l’ambiente, l’Ufficio federale può fissare temporaneamente esigenze

33 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 34 Originaria Sez. 1. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655).

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supplementari per un alimento per animali che figura sulla lista o annullare l’omolo- gazione39. 6 L’Ufficio federale può omologare materie prime che non figurano sulla lista degli alimenti per animali se sono messe in commercio in quantità limitata o in un raggio limitato.40

Art. 6 Lista delle materie prime geneticamente modificate41 1 Le materie prime costituite, contenenti o prodotte a partire da organismi genetica- mente modificati sono omologate se figurano sulla lista delle materie prime geneti- camente modificate (lista degli alimenti OGM per animali I) e se soddisfano le rispettive esigenze. Queste condizioni si applicano anche agli alimenti che figurano già sulla lista in virtù dell’articolo 5.42 2 Le materie prime geneticamente modificate sono ammesse sulla lista degli alimenti OGM per animali I se:

a. soddisfano le esigenze di cui all’articolo 4; b. soddisfano le esigenze poste dall’ordinanza del 10 settembre 200843

sull’emissione deliberata nell’ambiente, nel caso in cui le materie prime sia- no costituite da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi.44

3 L’Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OGM per animali I. Accetta, su domanda, di includervi nuovi alimenti.45 4 L’omologazione è limitata ad un periodo di 10 anni. Essa viene rinnovata, su domanda, per altri 10 anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano ad esse- re adempiute.46 5 L’Ufficio federale può omologare con una procedura semplificata le materie prime già autorizzate all’estero, costituite o contenenti organismi geneticamente modificati incapaci di riprodursi.47

39 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

43 RS 814.911. Nuova espr. giusta il n. 14 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 973).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 973).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

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6 L’Ufficio federale può esigere dati supplementari dopo l’omologazione e in qual- siasi momento limitare o revocare l’omologazione se l’alimento ha importanti effetti secondari nocivi o se sono presunti o provati rischi per l’uomo, gli animali o l’am- biente.

Sezione 2: Additivi, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici

Art. 7 Lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati 1 Gli additivi, eccettuati gli additivi secondo l’articolo 8 capoverso 1 e gli alimenti dietetici, sono omologati se figurano sulla lista degli additivi e degli alimenti diete- tici omologati48 (lista degli additivi e degli alimenti dietetici) e se presentano le proprietà richieste. 2 Il Dipartimento emana la lista degli additivi e degli alimenti dietetici. La lista sta- bilisce le proprietà richieste per ogni additivo e alimento dietetico e le prescrizioni d’utilizzazione. Di regola il Dipartimento iscrive i nuovi additivi e alimenti dietetici su richiesta.49 3 Se risulta ulteriormente che un additivo o un alimento dietetico, nonostante un’uti- lizzazione conforme alle prescrizioni, ha importanti effetti secondari nocivi o pre- senta rischi per l’uomo, gli animali o l’ambiente, l’Ufficio federale può fissare tem- poraneamente le esigenze supplementari per un additivo o per un alimento dietetico omologato o ritirare l’omologazione. 4 L’Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, additivi e alimenti dietetici se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 12. 5 Per le miscele di additivi destinate a essere vendute direttamente al consumatore finale non è richiesta alcuna omologazione specifica se le condizioni di utilizzo poste nell’omologazione rilasciata per ciascun additivo sono rispettate.50

Art. 7a51 Lista degli additivi e degli alimenti dietetici geneticamente modificati

1 Gli additivi, esclusi quelli giusta l’articolo 8 capoverso 1bis, e gli alimenti dietetici costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, sono omologati se figurano sulla lista degli additivi e degli alimenti dietetici omolo- gati, geneticamente modificati (lista degli alimenti OGM per animali II). Queste condizioni si applicano anche agli additivi e agli alimenti dietetici che figurano già sulla lista in virtù dell’articolo 7 capoverso 1. 2 Gli additivi e gli alimenti dietetici geneticamente modificati sono ammessi sulla lista degli alimenti OGM per animali II se:

48 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

50 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655). 51 Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 973).

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a. soddisfano le esigenze di cui all’articolo 4; b. soddisfano le esigenze poste dall’ordinanza del 10 settembre 200852

sull’emissione deliberata nell’ambiente, nel caso in cui siano costituiti da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi.

3 L’Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OGM per animali II. Accetta, su domanda, di includervi nuovi alimenti. 4 L’omologazione è limitata ad un periodo di 10 anni. Essa viene rinnovata, su domanda, per altri 10 anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano ad essere adempiute.

Art. 8 Autorizzazione 1 Gli additivi per l’insilamento, i coccidiostatici, gli istomonostatici e gli additivi zootecnici sono omologati soltanto se sono autorizzati dall’Ufficio federale e se soddisfano le esigenze richieste.53 1bis Gli additivi giusta il capoverso 1 costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati sono autorizzati soltanto se soddisfano inoltre:

a. le esigenze di cui all’articolo 4; b. le esigenze poste dall’ordinanza del 10 settembre 200854 sull’emissione

deliberata nell’ambiente, nel caso in cui siano costituiti da organismi geneti- camente modificati o contengano detti organismi.55

2 L’autorizzazione è personale e inalienabile. 3 L’Ufficio federale può limitare nel tempo la validità dell’autorizzazione, corredarla di oneri e condizioni e prescrivere caratterizzazioni particolari. 4 Se l’idoneità di un additivo o di un coadiuvante per l’insilamento sottoposto ad autorizzazione non è ancora definitivamente confermata e per ragioni indipendenti dal richiedente si deve prevedere che l’esame della domanda durerà a lungo, l’Ufficio federale può rilasciare un’autorizzazione provvisoria per una durata di cin- que anni al massimo, a condizione che il prodotto risulti almeno adeguato e non pre- senti rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente. 5 Nelle fasi commerciali successive, gli additivi e i coadiuvanti per l’insilamento che sono stati importati o messi in commercio56 con un’autorizzazione non ne necessi- tano un’altra. 6 Anche dopo il rilascio dell’autorizzazione, le nuove conoscenze concernenti il pro- dotto devono essere comunicate regolarmente e spontaneamente all’Ufficio federale.

52 RS 814.911 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006

(RU 2005 5555). 54 RS 814.911 55 Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 973). 56 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

(RU 2002 4065). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

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7 L’autorizzazione è valida unicamente finché il prodotto presenta le proprietà che figurano nell’autorizzazione. L’Ufficio federale può autorizzare, senza un nuovo esame del prodotto, modifiche delle proprietà che non concernono le condizioni dell’autorizzazione.

Art. 9 Seconda autorizzazione 1 Chiunque intende importare o mettere in commercio57 un additivo o un coadiu- vante per l’insilamento già autorizzato, senza essere egli stesso titolare dell’autoriz- zazione, deve depositare una domanda conformemente all’articolo 17. 2 L’Ufficio federale può rinunciare alle indicazioni e ai mezzi di prova da parte del secondo richiedente e basarsi su quelli del primo titolare, nella misura in cui il secondo provi:

a. che il titolare dell’autorizzazione l’ha abilitato a utilizzare i suoi dati; oppure b. che sono passati 10 anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente

di un prodotto identico a quello del primo richiedente.

Art. 10 Pubblicazione Gli additivi e i coadiuvanti per l’insilamento autorizzati sono pubblicati dall’Ufficio federale.

Art. 11 Omologazione di additivi, di coadiuvanti per l’insilamento e di alimenti dietetici già omologati all’estero

1 Se un additivo, un coadiuvante per l’insilamento o un alimento dietetico è già omologato in un Paese le cui esigenze in materia sono riconosciute come equiva- lenti, i risultati degli esami effettuati sono presi in considerazione nella misura in cui, oltre ai documenti che accompagnano la domanda secondo l’articolo 17, siano presentati anche il certificato di omologazione di questo Paese e una copia dei documenti di omologazione.58 2 L’Ufficio pubblica una lista dei Paesi le cui esigenze in materia di omologazione sono riconosciute come equivalenti.

Art. 12 Esigenze in materia di prodotti 1 Gli additivi devono essere efficaci, vale a dire avere un effetto positivo sulle carat- teristiche degli alimenti, sulla produzione animale o sulla qualità delle derrate d’ori- gine animale. 2 I coadiuvanti per l’insilamento devono favorire la conservazione dell’insilato con almeno uno degli effetti seguenti:

57 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

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a. ottenimento di una concentrazione ottimale di ioni di idrogeno; b. legame chimico dell’ossigeno dell’aria; c. eliminazione di microorganismi dannosi mediante sostanze ad azione speci-

fica; d. miglioramento dell’apporto nutritivo per la microflora auspicata; e. impedimento della crescita di microorganismi nocivi mediante l’aumento

della pressione osmotica; f. aumento del numero dei microorganismi utili.

3 e 4 …59 5 Il Dipartimento disciplina le altre condizioni per l’omologazione di additivi e di alimenti dietetici

Art. 13 Messa in commercio 1 Gli additivi, i coadiuvanti per l’insilamento e gli alimenti dietetici possono essere reclamizzati o importati o messi in commercio soltanto se sono omologati definiti- vamente o provvisoriamente. 2 Gli additivi, i coadiuvanti per l’insilamento e gli alimenti dietetici possono essere importati o messi in commercio soltanto per l’uso previsto e unicamente se presen- tano le proprietà menzionate nell’omologazione.60 3 Chiunque importa o mette in commercio additivi o alimenti dietetici omologati secondo l’articolo 7 deve notificarlo all’Ufficio federale. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.61 4 Il Dipartimento può limitare la consegna e l’utilizzazione di determinati additivi e di determinate premiscele.

Sezione 3: Alimenti composti e premiscele

Art. 14 1 Gli alimenti composti e le premiscele sono omologati per l’importazione o la messa in commercio se sono composti esclusivamente di sostanze o organismi contenuti nella lista degli alimenti per animali secondo l’articolo 5, nella lista degli alimenti OMG per animali I secondo l’articolo 6, nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici secondo l’articolo 7 o nella lista degli alimenti OMG per animali II secondo l’articolo 7a oppure se sono autorizzati secondo l’articolo 8.62

59 Abrogati dal n. I dell’O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

(RU 2002 4065). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005

(RU 2005 973).

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2 Il Dipartimento disciplina le esigenze relative ai tenori degli alimenti composti e delle premiscele. 3 Chiunque importa o mette in commercio premiscele deve notificarlo all’Ufficio federale. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.63

Sezione 4: Procedura d’omologazione

Art. 15 Aventi diritto 1 Le autorizzazioni sono rilasciate alle persone e alle ditte con domicilio o domicilio d’affari in Svizzera. 2 Le persone e le ditte il cui domicilio o domicilio d’affari si trova all’estero possono beneficiare di un’autorizzazione se questa possibilità è prevista da un accordo inter- nazionale.

Art. 16 Domande di omologazione di un alimento per animali Le domande di ammissione di un alimento per animali in una lista possono essere presentate da persone e ditte con domicilio o domicilio d’affari in Svizzera.

Art. 17 Procedura d’omologazione 1 Le domande presentate all’Ufficio federale devono essere accompagnate dei documenti completi.64 2 L’Ufficio federale sottopone la domanda d’omologazione per parere ad altri servizi federali e alla Commissione speciale dell’Istituto se i loro campi di attività sono interessati.65 3 Gli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente modificati possono essere omologati soltanto se, oltre alle esigenze poste dalla pre- sente ordinanza, sono soddisfatte le esigenze dell’ordinanza del 10 settembre 200866 sull’emissione deliberata nell’ambiente.67 4 Il Dipartimento può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in particolare le esigenze relative ai documenti che accompagnano la domanda.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

66 RS 814.911 67 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 6 all’O del 25 ago. 1999 sull’emissione deliberata

nell’ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 [RU 1999 2748].

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Art. 18 Documenti che accompagnano la domanda 1 Se non è posta nessuna esigenza speciale, i documenti devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

a. nome e indirizzo del richiedente; b. luogo di produzione dell’alimento per animali; c. designazione sotto la quale si prevede la messa in commercio dell’alimento

per animali; d. informazioni precise e complete sulla composizione, le proprietà e l’idoneità

all’uso previsto; e.68 prova che l’alimento per animali, se è utilizzato conformemente alle prescri-

zioni, non produce effetti secondari nocivi inaccettabili e non rischia di met- tere in pericolo l’uomo, l’animale o l’ambiente.

2 I documenti delle domande relative agli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente modificati, devono soddisfare, oltre ai requisiti posti dalla presente ordinanza, quelli previsti dall’articolo 28 dell’ordinanza del 10 settembre 200869 sull’emissione deliberata nell’ambiente.70 2bis 2bis I documenti che accompagnano le domande relative agli alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati devono soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle previste dall’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200571 concernente le derra- te alimentari geneticamente modificate.72 3 Il richiedente è tenuto a menzionare nella sua domanda o ad allegare alla stessa i mezzi di prova come pubblicazioni scientifiche, verbali di esperimenti, perizie, comunicazioni ufficiali; queste indicazioni non sono richieste per le domande rela- tive agli alimenti dietetici. 4 Se la domanda non soddisfa le esigenze, l’Ufficio federale impartisce al richiedente un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono fornite entro questo termine, la domanda non è esaminata.73

68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

69 RS 814.911 70 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata

nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911). 71 RS 817.022.51 72 Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005 (RU 2005 973). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655).

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Art. 1974 Esame della domanda 1 L’Ufficio federale non è tenuto a completare le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; esso si limita di massima al controllo dei documenti. A questo scopo, può effettuare e far effettuare esperimenti o altre investigazioni. 2 Rinuncia ad effettuare esperimenti o investigazioni e decide in merito alla doman- da in base ai documenti disponibili se il richiedente:

a. non collabora agli esperimenti e alle investigazioni rifiutando per esempio di fornire gratuitamente la quantità necessaria dell’alimento per animali o, in caso di esperimenti che esulano dall’ambito abituale, il personale, gli stru- menti, gli impianti richiesti ecc.;

b. rifiuta di assumere la responsabilità per i danni che questi esperimenti o que- ste investigazioni potrebbero occasionare senza colpa dell’Ufficio federale o di un terzo.

3 L’Ufficio federale prende in considerazione i fatti noti concernenti l’alimento per animali. 4 L’Ufficio federale esamina la domanda alla luce dei principi dell’analisi del rischio.

Capitolo 3: Registrazione e omologazione dei produttori e dei responsabili della messa in commercio75

Art. 2076 Obbligo di registrazione 1 Chiunque produce, anche ad uso privato, importa, immagazzina, trasporta o mette in commercio alimenti per animali deve notificare la propria attività all’Ufficio federale. Tale obbligo non si applica al commercio al minuto di alimenti per animali da compagnia.77 2 Chiunque produce, anche ad uso privato, o mette in commercio a titolo d’inter- mediario alimenti composti contenenti determinati additivi deve indicare specifica- tamente tale attività all’atto della notifica all’Ufficio federale. Il Dipartimento fede- rale designa tali additivi. 3 L’Ufficio federale tiene un registro degli stabilimenti notificati.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

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4 Per le persone dedite alla produzione primaria di alimenti per animali, l’obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati nell’articolo 3 dell’ordi- nanza del 23 novembre 200578 concernente la produzione primaria. 5 Nel corso della procedura di registrazione, ai produttori o agli intermediari è asse- gnato un numero di registrazione. 5bis Le registrazioni effettuate da Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un accor- do sul reciproco riconoscimento delle disposizioni legislative sugli alimenti per animali sono considerate equivalenti alle registrazioni effettuate in Svizzera.79 6 L’Ufficio federale può revocare la registrazione, in via provvisoria o definitiva, oppure vincolarla a condizioni o a oneri se le esigenze della presente ordinanza non sono più rispettate.

Art. 20a80 Omologazione 1 Necessita di un’omologazione da parte dell’Ufficio federale chiunque produce o mette in commercio a titolo d’intermediario uno dei seguenti alimenti per animali:

a. additivi e determinati prodotti per l’alimentazione animale: 1. additivi nutrizionali, 2. additivi zootecnici, 3. additivi tecnologici appartenenti al gruppo degli antiossidanti con un

tenore massimo prestabilito o altre restrizioni relative all’impiego, 4. carotenoidi e xantofille, 5. proteine ottenute a partire da microorganismi appartenenti al gruppo dei

batteri, lieviti, alghe e funghi inferiori, 6. coprodotti della fabbricazione di aminoacidi ottenuti mediante fermen-

tazione; b. premiscele contenenti i seguenti additivi:

1. coccidiostatici e istomonostatici, 2. fattori di crescita, 3. vitamine A e D, 4. oligoelementi rame e selenio.

2 Necessita di un’omologazione da parte dell’Ufficio federale chiunque produce ai fini della messa in commercio o ad uso esclusivo della propria azienda alimenti composti utilizzando additivi o premiscele contenenti i seguenti additivi:

a. coccidiostatici e istomonostatici, b. fattori di crescita.

3 L’Ufficio federale omologa gli stabilimenti se, a seguito di un’ispezione in loco, si sono rivelati conformi alle esigenze della presente ordinanza.

78 RS 916.020 79 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655). 80 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

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4 Nel corso della procedura d’omologazione, ai produttori e agli intermediari è assegnato un numero d’omologazione. 4bis Le omologazioni effettuate da Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un accordo sul reciproco riconoscimento delle disposizioni legislative sugli alimenti per animali sono considerate equivalenti alle omologazioni effettuate in Svizzera.81 5 L’Ufficio federale può revocare l’omologazione, in via provvisoria o definitiva, oppure vincolarla a condizioni o a oneri se le esigenze della presente ordinanza non sono più rispettate.

Capitolo 3a: Obblighi dei produttori e dei responsabili della messa in commercio82

Art. 20b83 Controllo autonomo Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali deve adotta- re, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. Il controllo ufficiale non esonera dall’obbligo del controllo autonomo.

Art. 20c84 Ottenimento di alimenti per animali I produttori possono procurarsi soltanto alimenti per animali provenienti da stabili- menti registrati o omologati secondo le disposizioni degli articoli 20 e 20a.

Art. 20d85 Obbligo di tenere un registro 1 Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali da reddito tiene un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti per la tracciabilità degli alimenti per animali. 2 Il Dipartimento può fissare delle esigenze relative al registro. 3 Le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate per almeno tre anni e, su richiesta, presentate all’Ufficio federale.86

81 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655). 82 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 83 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 84 Originario art. 21. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal

1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 85 Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 973).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

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Art. 20e87 Sistema d’analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) 1 Chiunque produce, trasporta, immagazzina o mette in commercio alimenti per animali deve disporre di una procedura scritta basata sui principi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Tale obbligo non si applica al commercio al minuto di alimenti per animali da compagnia.88 2 Il capoverso 1 non si applica alla produzione primaria di alimenti per animali, al suo immagazzinamento in seno all’azienda agricola e al suo trasporto in un’altra azienda. 3 I principi HACCP consistono:

a. nell’identificare i rischi per la sicurezza degli alimenti per animali; b. nell’identificare i punti critici che devono essere oggetto di un controllo per

prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a un livello accettabile; c. nello stabilire, ai punti critici, i limiti accettabili per la prevenzione, l’elimi-

nazione o la riduzione dei rischi identificati; d. nel sorvegliare i punti critici; e. nel fissare in anticipo le misure correttive da adottare qualora la sorveglianza

evidenzi che un punto critico non è sotto controllo; f. nel verificare periodicamente la completezza e l’efficacia delle misure

descritte alle lettere a–e; 4 Gli stabilimenti allestiscono una documentazione relativa all’attuazione delle misure di cui al capoverso 3 e la tengono costantemente aggiornata. La documenta- zione va presentata su richiesta all’Ufficio federale. 5 L’obbligo di applicare i principi HACCP si applica altresì alla produzione di miscele di alimenti per animali in un’azienda agricola in vista di un loro utilizzo all’interno di quest’ultima qualora vengano utilizzati additivi o premiscele di additivi per la preparazione di miscele ad eccezione delle operazioni d’insilamento. Il Dipar- timento può prevedere agevolazioni per tali aziende agricole. 6 Le persone interessate devono essere in grado di dimostrare all’Ufficio federale che si avvalgono di:

a una procedura HACCP, o b. una guida di buona pratica approvata dall’Ufficio federale.

7 Le guide di buona pratica devono essere elaborate dalla categoria professionale interessata previa consultazione delle cerchie interessate. Sono approvate dall’Uffi- cio federale se:

87 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655).

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a. consentono un’applicazione corretta delle disposizioni della presente sezio- ne, segnatamente dei principi HACCP, e delle altre disposizioni in materia d’igiene degli alimenti per animali, e

b. tengono conto dei pertinenti codici d’uso di cui al Codex Alimentarius.

Art. 20f89 Ritiro dal mercato di alimenti per animali 1 I produttori, gli importatori e i responsabili della messa in commercio che ritengo- no o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o messo in commercio non sia conforme alle prescrizioni relative alla sicurezza degli alimenti per animali, devono immediatamente ritirarlo dal mercato ed informarne le competenti autorità. Essi informano gli utilizzatori dell’alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, richiamano gli alimenti per animali già forniti, qualora altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. 2 Gli intermediari o chi trasporta o immagazzina alimenti per animali avviano, entro i limiti delle rispettive attività, le procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza degli alimenti per animali. Trasmet- tono le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità di un alimento per animali e collaborano alle misure adottate dai produttori o dall’Ufficio federale.

Art. 20g90 Esigenze particolari poste ai produttori e ai responsabili della messa in commercio di alimenti per animali

1 Il Dipartimento fissa le esigenze alle quali devono attenersi i produttori e gli addet- ti alla messa in commercio di alimenti per animali in materia di:

a. locali ed apparecchiature; b. personale; c. fabbricazione; d. controllo di qualità; e. immagazzinamento; f. documentazione; g. reclamo e richiamo di prodotti.

2 Il Dipartimento stabilisce i casi in cui le esigenze di cui al capoverso 1 si applicano alla produzione di miscele di alimenti per animali in un’azienda agricola in vista di un loro utilizzo all’interno di quest’ultima, qualora vengano utilizzati additivi o premiscele di additivi.

89 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 90 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

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Capitolo 3b:91 Disposizioni particolari concernente l’impiego di organismi geneticamente modificati92

Art. 2193 Separazione del flusso delle merci 1 Chiunque importa, produce o mette in commercio alimenti per animali che con- tengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati è tenuto a stabilire disposizioni e ad adottare provvedimenti per separare il flusso delle merci e per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente. 2 A tale scopo, deve disporre di un adeguato sistema di assicurazione della qualità, che garantisca in particolare:

a. l’identificazione di punti durante il flusso delle merci, in cui gli organismi geneticamente modificati possono mescolarsi in modo indesiderato con altri organismi non geneticamente modificati;

b. la determinazione di disposizioni e provvedimenti per i punti giusta la lette- ra a, per evitare che gli organismi geneticamente modificati si mescolino in modo indesiderato con altri organismi non geneticamente modificati;

c. l’esecuzione di provvedimenti; d. la verifica periodica dell’idoneità del sistema; e. l’adeguata formazione delle persone incaricate all’applicazione dei provvedi-

menti; e f. la documentazione delle disposizioni e dei provvedimenti giusta le lettere a–

e. 3 All’Ufficio federale va concessa, su richiesta, la possibilità di prendere visione di tutti i provvedimenti relativi all’assicurazione della qualità.

Art. 21a94 Obbligo di informare e di tenere un registro 1 Chiunque, in qualità di persona assoggettata all’obbligo di registrazione giusta l’articolo 20 capoverso 1, importa o mette in commercio materie prime, coadiuvanti per l’insilamento, alimenti dietetici, additivi o alimenti composti, costituiti o conte- nenti organismi geneticamente modificati nonché materie prime, coadiuvanti per l’insilamento, alimenti dietetici o alimenti composti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati all’atto della messa in commercio è tenuto a:95

91 Originario cap. 3a. 92 Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 973). 93 Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 973). 94 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973). 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655).

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a. comunicare per scritto all’acquirente che il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati;

b. indicare per scritto i codici di identificazione specifici internazionalmente riconosciuti o, laddove non ve ne fossero, l’identità degli organismi indican- do le principali proprietà e caratteristiche.

2 Le indicazioni ai sensi del capoverso 1 vanno trasmesse per scritto all’acquirente ad ogni fase successiva della messa in commercio. 3 Chiunque, in qualità di persona o produttore assoggettato all’obbligo di registra- zione, importa o mette in commercio alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati deve adempiere l’obbligo di tenere un registro ai sensi dell’articolo 20d.96 4 Le indicazioni di cui ai capoversi 1–3 vanno conservate per almeno 5 anni e, su richiesta, presentate all’Ufficio federale.97 5 Gli obblighi citati nel presente articolo non si applicano agli alimenti per animali che non sono assoggettati all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 23 capover- so 2.98

Art. 21b99 Alimenti per animali con tracce di organismi geneticamente modificati

1 Gli alimenti per animali che contengono tracce involontarie di organismi geneti- camente modificati non omologati o che sono stati prodotti a partire da simili mate- rie prime possono essere messi in commercio se:

a. la percentuale di tracce di organismi geneticamente modificati non omolo- gati non supera lo 0,5 per cento di massa;

b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate; e

c. gli organismi geneticamente modificati possono essere messi in commercio conformemente al regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003100 relativo agli alimenti e ai mangimi gene- ticamente modificati, se tracce di questi organismi geneticamente modificati sono tollerati nella CE o se gli organismi sono tollerati giusta l’articolo 23 dell’ordinanza del 23 novembre 2005101 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

98 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

99 Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005 (RU 2005 973). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

100 GU L 268 del 18 ott. 2003, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 298/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 mar. 2008, GU L 97 del 9 apr. 2008, pag. 64.

101 RS 817.02

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2 Se una partita di materia prima importata contiene tracce involontarie di organismi geneticamente modificati non omologati diversi da quelli menzionati nel capo- verso 1, l’Ufficio federale può autorizzare, in via eccezionale e su richiesta, la messa in commercio di alimenti per animali contenenti tali tracce a condizione che:

a. il grado di contaminazione non superi lo 0,5 per cento; b. questi organismi possano essere messi legalmente in commercio come

alimenti per animali in Canada o negli Stati Uniti; c. i metodi di determinazione e i materiali di riferimento appropriati siano

disponibili; d. il richiedente possa escludere mediante provvedimenti adeguati qualsiasi

contaminazione di derrate alimentari; e e. il richiedente fornisca le informazioni necessarie a verificare se le condizioni

di cui alle lettere a–d sono soddisfatte. 3 L’Ufficio federale decide in merito alle disposizioni concernenti il trattamento delle tracce di organismi geneticamente modificati la cui omologazione in Svizzera è stata radiata.

Capitolo 4: Designazioni, caratterizzazione

Art. 22 Prescrizioni generali in materia di caratterizzazione 1 Sull’etichetta e sull’imballaggio di alimenti per animali non devono figurare indi- cazioni inesatte o incomplete. Non vanno sottaciuti i fatti che potrebbero ingannare l’acquirente sulla natura, il genere della composizione o l’utilizzabilità di un ali- mento per animali. Etichetta e imballaggio non devono attribuire all’alimento effetti o proprietà che in realtà non possiede né suggerire che esso possiede caratteristiche particolari rispetto agli alimenti analoghi. La pubblicità e la presentazione degli alimenti per animali sottostanno alle medesime regole.102 2 Sugli imballaggi o sulle relative etichette, sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse o sulla fattura in caso di materie prime devono figurare alme- no le seguenti indicazioni:

a. la designazione dell’alimento per animali secondo l’articolo 2 capoverso 1; b. il nome e l’indirizzo della ditta responsabile della messa in commercio; c. il genere e il tenore delle componenti e degli additivi; d. le prescrizioni sull’utilizzabilità dell’alimento per animali e le condizioni di

utilizzazione, salvo per le materie prime;

102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

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e. la designazione della partita o le informazioni a garanzia della tracciabilità della materia prima.103

2bis In caso di frazionamento della partita al momento della messa in commercio, le indicazioni di cui al capoverso 2 devono essere riportate su imballaggio, contenitore e documento di accompagnamento di ogni frazione della partita e far riferimento alla partita iniziale.104 3 Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte almeno in una lin- gua ufficiale. 4 Il Dipartimento disciplina le indicazioni specifiche complementari per le singole categorie di alimenti per animali.

Art. 23105 Caratterizzazione degli organismi geneticamente modificati negli alimenti per animali

1 Per la caratterizzazione delle materie prime, dei coadiuvanti per l’insilamento, degli alimenti dietetici nonché degli alimenti composti per animali costituiti, conte- nenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati deve essere utiliz- zata l’indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».106 2 Sono esentati dall’obbligo di caratterizzazione le materie prime, i coadiuvanti per l’insilamento o gli alimenti dietetici che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati omologati o che sono stati prodotti a partire da simili organismi se:

a. la loro percentuale non supera lo 0,9 per cento di massa; e b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per

evitare contaminazioni indesiderate.107 3 Gli additivi costituiti o contenenti organismi geneticamente modificati devono essere caratterizzati ai sensi dei capoversi 1 e 2. 4 Se una materia prima contenuta in un alimento composto ai sensi del capoverso 1 è assoggettata all’obbligo di caratterizzazione, tale componente deve essere caratteriz- zata in modo adeguato.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

104 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005

(RU 2005 973). 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655). 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3655).

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Capitolo 4a: Disposizioni concernenti l’utilizzazione degli alimenti per animali108

Art. 23a109 Divieto di utilizzazione 1 Il Dipartimento federale dell’economia può designare le sostanze la cui utilizza- zione quali alimenti per animali è vietata. 2 Se revoca l’omologazione di cui agli articoli 5 e 7 o l’autorizzazione di cui all’articolo 8, l’Ufficio federale può emanare un divieto di utilizzazione immediato per il prodotto in questione, qualora vi siano da attendersi effetti secondari con con- seguenze gravi.

Art. 23b110 Esigenze relative all’utilizzazione 1 Agli animali da reddito possono essere somministrati soltanto alimenti per animali sicuri. 2 Gli utilizzatori di alimenti per animali da reddito possono procurarsi soltanto alimenti per animali provenienti da stabilimenti registrati o omologati secondo le disposizioni degli articoli 20 e 20a. 3 Il Dipartimento può emanare disposizione relative:

a. alla produzione di alimenti per animali in un’azienda agricola in vista di una loro utilizzazione all’interno di quest’ultima;

b. all’utilizzazione degli alimenti per animali.

Art. 23c111 Autorizzazione limitata a fini scientifici L’Ufficio federale può autorizzare l’utilizzo a fini scientifici di alimenti non omolo- gati per animali. I servizi competenti controllano queste attività di ricerca. Gli ani- mali oggetto di esperimenti possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari soltanto se i servizi competenti si accertano che tale impiego non compor- ta effetti nocivi per la salute degli animali, dell’uomo o per l’ambiente.

Capitolo 5: Esecuzione

Art. 24 Competenze del Dipartimento 1 Il Dipartimento stabilisce gli scarti ammessi tra il tenore nutritivo dichiarato e il valore misurato (tolleranze). 2 Può emanare prescrizioni sul prelievo di campioni e le analisi.

108 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 109 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927). 110 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 111 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

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3 Può fissare i tenori massimi e le soglie d’intervento al disotto dei tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali nonché stabilire in quali mezzi di trasporto e contenitori è vietato trasportare alimenti per animali.112

Art. 25113 Competenze dell’Ufficio federale 1 Salvo disposizioni contrarie, l’Ufficio federale esegue la presente ordinanza e le prescrizioni che ne derivano; in particolare autorizza gli alimenti per animali e con- trolla gli alimenti per animali, le aziende produttrici e il commercio di alimenti per animali. 2 Esso può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare. 3 Su domanda, l’indennità per i campioni è pagata al prezzo corrente. Non hanno diritto all’indennità le ditte o le persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in un nuovo imballaggio, trasformano o confezionano l’alimento per animali controllato. 4 L’Ufficio federale è autorizzato ad analizzare o a far analizzare ogni anno un cam- pione per prodotto o, nella misura in cui il comportamento di una ditta o di una persona lo giustifichi, più campioni a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in un nuovo imballaggio, trasforma o confeziona gli alimenti per animali. 5 L’Ufficio federale pubblica la lista dei produttori e degli intermediari omologati e registrati.114 6 L’Ufficio federale può, dopo aver sentito gli Uffici interessati, stabilire tenori mas- simi provvisori di sostanze indesiderabili presenti negli alimenti per animali. In seguito sottopone la richiesta di modifica dell’allegato 10 al Dipartimento. 7 L’Ufficio federale può adeguare gli allegati dell’ordinanza del 10 giugno 1999115 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali alle modifiche del diritto comunitario, se queste sono di portata limitata.116

Art. 25a117 Esigenze relative ai controlli 1 Nell’esecuzione della presente ordinanza, l’Ufficio federale provvede in particolare affinché:

a. i controlli siano svolti regolarmente e in maniera proporzionata al rischio secondo procedure documentate che assicurino controlli di qualità uniformi;

112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

115 RS 916.307.1 116 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2599). 117 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

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b. sia assicurato un coordinamento efficace con le autorità competenti, quando i controlli previsti dalla presente ordinanza possono essere effettuati congiun- tamente con quelli previsti da altre disposizioni;

c. i laboratori incaricati dell’analisi ufficiale degli alimenti per animali lavorino secondo procedure approvate a livello internazionale e utilizzino metodi di analisi convalidati;

d. siano adottate misure adeguate in caso d’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza;

e. siano allestiti piani di controllo e un piano di gestione della crisi; f. i controlli siano effettuati in linea generale senza preavviso; g. siano disponibili impianti e apparecchiature adeguati e sottoposti a corretta

manutenzione che consentano al personale di effettuare i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente.

2 L’Ufficio federale esegue audit interni o fa eseguire audit esterni e adotta le misure adeguate alla luce dei relativi risultati per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente ordinanza. Tali audit sono oggetto di un esame indipendente e sono svolti in maniera trasparente.

Art. 25b118 Esigenze relative ai laboratori I laboratori incaricati dell’analisi ufficiale degli alimenti per animali sono accreditati ed esercitano le loro attività in base alla norma europea EN ISO/CEI 17025 «Pre- scrizioni generali concernenti la competenza dei laboratori di taratura e di prova»119.

Art. 26 Collaborazione tra autorità 1 L’Ufficio può associare gli organi delle dogane alla sua attività di controllo. 2 Nell’esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali contenenti o costituiti di organismi geneticamente modificati, l’Ufficio federale conduce e coor- dina la procedura in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)120 e dell’Ufficio federale per la salute pubblica (UFAM). L’Ufficio federale decide con il consenso dell’UFAFP e dell’UFAM.121 3 Nell’esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali diversi da quelli definiti al capoverso 1, la partecipazione dell’UFAFP è retta dagli articoli 62a e 62b

118 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 119 Il testo della presente norma può essere richiesto all’Associazione svizzera di normazione,

Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 82, fax 052 224 54 74, e-mail: verkauf@snv.ch

120 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

121 Abrogato dal n. I dell’O del 26 gen. 2005 (RU 2005 973). Nuovo testo giusta il n. II 19 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

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della legge del 21 marzo 1997122 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione.123

Art. 27 Consultazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici124

Nel settore degli additivi giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera d, segnatamente dei coccidiostatici, degli istomonostatici e dei probiotici, occorre sentire, come organo consultivo, l’Istituto:125

a. sulle questioni di principio concernenti le condizioni del rilascio e della revoca dell’autorizzazione, nella misura in cui debba decidere l’Ufficio fede- rale;

b. sulle questioni concernenti la delimitazione tra siffatti additivi e i medicinali per animali.

Art. 27a126 Cooperazione con organismi di controllo 1 L’Ufficio federale può delegare i controlli previsti dalla presente ordinanza a organismi di controllo accreditati conformemente alla norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»127 o ad altra norma più pertinente ai fini dei compiti delegati in materia. 2 L’Ufficio federale provvede affinché tali organismi:

a. dispongano di personale qualificato ed esperto, di infrastrutture e di procedu- re operative per assicurare un controllo imparziale e di qualità ai sensi della presente ordinanza;

b. trasmettano in maniera adeguata i risultati di tali controlli. 3 L’Ufficio federale può precisare mediante istruzioni le esigenze e gli obblighi relativi agli organismi e ai controlli. 4 L’Ufficio federale dispone audit ed ispezioni di tali organismi. Se da un audit o da un’ispezione emerge che tali organismi non svolgono correttamente i compiti loro delegati, la delega può essere revocata. La delega è revocata immediatamente qualo- ra l’organismo di controllo non adotti per tempo misure correttive adeguate.

122 RS 172.010 123 Introdotto dal n. II 19 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di

ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

124 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

126 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 127 Il testo della presente norma può essere richiesto all’Associazione svizzera di

normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 82, fax 052 224 54 74, e-mail: verkauf@snv.ch

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Art. 28128 Statistica della cifra d’affari Su domanda dell’Ufficio federale, le ditte e le persone che fabbricano e/o mettono in commercio o importano alimenti per animali sono tenute a fornire informazioni sui quantitativi da loro messi in commercio.

Art. 28a129 Trattamento confidenziale dei dati 1 Le autorità esecutive trattano in modo confidenziale i dati di cui vengono a cono- scenza nel quadro della procedura di omologazione degli additivi e che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse degno di protezione, sempre che non vi sia un interes- se pubblico preponderante alla loro pubblicazione. 2 È segnatamente considerato degno di protezione l’interesse a preservare il segreto commerciale, il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, incluse le indicazioni sulla composizione completa e le quantità immesse sul mercato. 3 Se informazioni ritenute confidenziali sono state lecitamente divulgate da altre autorità, l’autorità che riceve le informazioni sulla registrazione o l’omologazione non è più tenuta a trattarle in modo confidenziale. 4 Non sono considerati in alcun caso confidenziali:

a. il nome commerciale; b. il nome e l’indirizzo della persona soggetta all’obbligo di notifica, comuni-

cazione o annuncio; c. le proprietà fisico-chimiche; d. le procedure di smaltimento conformi alle prescrizioni, le possibilità di riuti-

lizzazione e altri metodi di neutralizzazione; e. la sintesi dei risultati degli esami tossicologici ed ecotossicologici; f. il grado di purezza di una sostanza e l’identità delle impurità e degli additivi

rilevanti per la classificazione; g. le raccomandazioni relative alle precauzioni d’uso e alle misure d’urgenza in

caso di incidenti; h. i metodi d’analisi appropriati per stabilire il rischio d’esposizione dell’essere

umano e il rischio di dispersione nell’ambiente. 5 L’Ufficio federale può rendere accessibili al pubblico i dati della lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (art. 7) che non sono considerati confidenziali.

128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

129 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3655).

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Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza sugli alimenti per animali del 26 gennaio 1994130 è abrogata.

Art. 30131 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 novembre 2005 Le guide di buona pratica di cui all’articolo 20e devono essere approvate dall’Uffi- cio federale entro il 31 dicembre 2006.

Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

Disposizione finale della modifica del 26 gennaio 2005132

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2008133

Gli alimenti per animali possono essere messi in commercio alle condizioni del diritto anteriore fino al 31 dicembre 2008 e somministrati agli animali fino alla data di scadenza, ma al più tardi fino al 31 maggio 2009.

130 [RU 1994 708, 1999 303 n. I 18] 131 Abrogato dal n. I dell’O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555). 132 RU 2005 973. Abrogata dal n. IV 70 dell’O del 22 ago. 2007 concernente

l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

133 RU 2008 3655

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