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Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (stato 1° gennaio 2010)

 Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali del 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2010)

170.32Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità)

del 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 117 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19563, decreta:

Capo I. Campo d’applicazione

Art. 1 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:4

5a. … b. i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione; c.6 i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione; d. i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipen-

dano dai tribunali federali né dall’amministrazione federale; e. i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione; f. tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito

di diritto pubblico della Confederazione. 2 Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servi- zio, le persone che appartengono all’esercito.

RU 1958 1489 1 [CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all’art. 146 della Cost. federale del

18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961). 3 FF 1956 I 1420 4 Nuovo testo giusta in n. 2 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,

in vigore dal 1° ago. 2003 (RS 173.71). 5 Abrogata dal n. II 2 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal

1° dic. 2003 (RS 171.10). 6 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

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170.32 Responsabilità

Art. 2 1 Le disposizioni concernenti i funzionari sono applicabili a tutte le persone menzio- nate nell’articolo 1, salvo che la presente legge non disponga altrimenti. 2 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono essere chiamati a rispondere dei pareri da loro espressi nell’Assemblea federale o nei suoi organi.7 3 Sono, inoltre, riservate le disposizioni della legge federale del 26 marzo 19348 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

Capo II. Responsabilità per danni

Art. 3 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un fun- zionario nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. 2 Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi spe- ciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. 3 Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. 4 Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne infor- ma immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.

Art. 4 L’autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all’atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno.9

Art. 5 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in parti- colare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risar- cirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l’impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. 2 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire economico.

7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

8 [CS 1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. 1 414, 2003 2133 all. n. 3. RU 2003 3543 all. n. I 1]

9 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 [RU 1993 901].

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Legge sulla responsabilità 170.32

3 Se al momento della decisione le conseguenze della lesione non possono essere sufficientemente accertate, l’autorità competente può riservare la modificazione della decisione fino a due anni a decorrere dalla sua data.10

Art. 6 1 Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l’autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzio- nario sia colpevole.11 2 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del fun- zionario, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.12

Art. 7 La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha regresso, anche dopo la cessa- zione del rapporto d’impiego, contro il funzionario che con intenzione o per grave negligenza l’ha cagionato.

Art. 8 Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio.

Art. 9 1 Alle pretese della Confederazione, fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto appli- cabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni13 sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti. 2 Contrariamente all’articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se il danno è cagio- nato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione, soltanto in ragione della sua colpa.

10 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 [RU 1993 901].

11 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 [RU 1993 901].

12 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778 782; FF 1982 II 628).

13 RS 220

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170.32 Responsabilità

Art. 1014 1 L’autorità competente giudica le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confede- razione o contro di essa. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.15 2 Il Tribunale federale giudica in istanza unica, secondo l’articolo 120 della legge del 17 giugno 200516 sul Tribunale federale, le pretese litigiose di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall’attività ufficiale delle persone indicate nell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c.17 L’azione contro la Confederazione può essere proposta dinanzi al Tribunale federale, se l’autorità competente ha conte- stato la pretesa o non si è pronunciata su di essa entro tre mesi dal giorno in cui è stata fatta valere.

Art. 11 1 La Confederazione, in quanto agisca come soggetto di diritto privato, è responsa- bile secondo le norme di quel diritto. 2 Nemmeno in tale caso, il danneggiato ha azione contro il funzionario che ha cagio- nato il danno. 3 Per il regresso della Confederazione, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9.

Art. 12 In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.

Capo III. Responsabilità penale

Art. 13 1 Il perseguimento penale contro funzionari colpevoli di crimine, o di delitto, com- messo nell’esercizio delle loro funzioni, è disciplinato dalle disposizioni speciali del diritto federale. 2 Ai funzionari sottoposti alla giurisdizione militare sono applicabili le disposizioni del Codice penale militare18 e della legge federale del 28 giugno 188919 sull’organiz- zazione giudiziaria e procedura penale per la armata federale.

14 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

15 Nuovo testo del per. giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

16 RS 173.110 17 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32). 18 RS 321.0 19 [CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III. RU 1979 1059 art. 219]. Ora: Procedura

penale militare del 23 mar. 1979 (RS 322.1).

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Legge sulla responsabilità 170.32

Art. 14 1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall’Assemblea federale, per reati attenenti all’attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.20 2 In un caso siffatto, ciascuno dei due Consigli designa una commissione incaricata di esaminare la faccenda. La commissione dà l’opportunità all’incolpato di pronun- ciarsi, indi propone di concedere o di negare il permesso.

213 … 4 Le due Camere, ove deliberino di concedere il permesso, dispongono anche circa la sospensione provvisoria dell’incolpato.22 5 L’incolpato può essere rinviato al Tribunale penale federale, ancorché il reato soggiaccia alla giurisdizione cantonale, quando il rinvio fosse giustificato da circo- stanze particolari.23 6 Se il permesso è accordato e il caso è rimesso al Tribunale penale federale, l’As- semblea federale plenaria designa un procuratore generale straordinario.24

Art. 14bis 25 1 È segnatamente necessario un permesso per levare il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni giusta l’articolo 321ter del Codice penale26, riguardo a una persona menzionata all’articolo 14, quando si tratta di perseguire o di impedire un reato.27 Il permesso è sempre necessario quando si prendono provvedimenti nei confronti di una di queste persone per sorvegliare un terzo con cui essa è in rapporto in virtù del mandato ufficiale. 2 In tal caso, una commissione formata dei presidenti e dei vicepresidenti dei due Consigli decide circa la concessione o il diniego del permesso. Quest’ultimo è negato se non è approvato da almeno tre membri della commissione. 3 Le deliberazioni e le decisioni della commissione sono segrete.

20 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

21 Abrogata dal n. II 2 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

22 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

23 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° ago. 2003 (RS 173.71).

24 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° ago. 2003 (RS 173.71).

25 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto postale, telefonico e telegrafico, come anche l’immunità, in vigore dal 1° lug. 1973 (RU 1973 925 928; FF 1971 II 53 238).

26 RS 311.0 27 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal

1° gen. 1998 (RS 783.0).

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170.32 Responsabilità

4 Le disposizioni che precedono sono parimente applicabili se, per un primo chia- rimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendono necessari altri provvedimenti d’inchiesta o d’istruzione penale contro una persona menzionata nell’articolo 14. Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalla commissione dev’essere chiesto, per il procedimento penale, il permesso dei due Consigli, salvo che la procedura venga sospesa. L’incarcerazione è inammissibile senza il permesso dei due Consigli.

Art. 14ter 28

Se vi è contestazione quanto alla necessità del permesso, la decisione spetta ai Con- sigli legislativi e, nel caso dell’articolo 14bis, alla commissione.

Art. 15 1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Diparti- mento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all’attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati con- cernenti la circolazione stradale. Tale permesso è accordato:

a. per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale;

b. per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribu- nale interessato.29

2 Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti. 3 Se appaiano avverati gli estremi d’un reato e le condizioni legali d’una azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le circostanze, l’inflizione di una misura disciplinare30 possa sembrare bastevole. 4 La decisione che accorda il permesso è definitiva. 5 Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Con- federazione circa l’autorizzazione sono definitive.31

28 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto postale, telefonico e telegrafico, come anche l’immunità, in vigore dal 1° lug. 1973 (RU 1973 925 928; FF 1971 II 53 238).

29 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

30 Nuova espr. giusta l’appendice n. 1 della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 10 lug. 1987 (RU 1987 932 939; FF 1986 II 189). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

31 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

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Legge sulla responsabilità 170.32

5bis L’accusatore pubblico del Cantone in cui il fatto è stato commesso è legittimato al ricorso.32 6 Sono fatti salvi l’articolo 105 della legge federale del 15 giugno 193433 sulla pro- cedura penale e l’articolo 65 della legge del 23 marzo 196234 sui rapporti fra i Consi- gli.35

Art. 16 1 Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d’ufficio, è applicabile il diritto svizzero, ancorché l’atto sia stato commesso all’estero. 2 Se un funzionario ha commesso all’estero un reato diverso, ma attenente alla sua attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è applicabile soltanto se l’atto sia punibile anche nel luogo in cui fu commesso; in tale caso, è nondimeno applicabile per analogia l’articolo 6 capoverso 136 del Codice penale svizzero37. 3 È riservato l’articolo 4 del Codice penale svizzero.

Capo IV. Responsabilità disciplinare

Art. 17 Per la responsabilità disciplinare delle persone assoggettate alla presente legge, val- gono le disposizioni speciali applicabili alle medesime.

Art. 18 1 L’inflizione di una misura disciplinare non muta la responsabilità per danni né la responsabilità penale. 2 Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un’inchiesta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev’essere differita fin tanto che non sia espletato il procedimento penale.

32 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

33 RS 312.0 34 [RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1,

1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

35 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 2868 2869; FF 1994 II 1274, 1995 II 1151).

36 Vedi ora l'art. 7. 37 RS 311.0

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170.32 Responsabilità

Capo V. Responsabilità delle organizzazioni speciali incaricate di compiti per la Confederazione e dei loro componenti

Art. 19 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall’amministrazione federale ordina- ria, cagiona illecitamente, nell’esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppu- re alla Confederazione:

a. del danno cagionato a terzi, risponde l’organizzazione, conformemente agli articoli 3 a 6. Se il danno non può essere compiutamente riparato dall’orga- nizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente. Per il regresso della Confederazione o dell’organizzazione contro l’organo o l’impiegato colpevole, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9;

b. del danno cagionato alla Confederazione, rispondono, in primo luogo, l’orga- no o l’impiegato colpevole e, in secondo luogo, l’organizzazione. Sono applicabili gli articoli 8 e 9.

2 Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale. Non si applicano tuttavia alla responsabilità penale degli impiegati e incari- cati delle imprese di trasporto titolari di una concessione.38 3 L’organizzazione emana una decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro di essa, come anche sulle proprie pretese contro gli organi o gli impiegati colpevoli. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.39

Capo Va:40 Responsabilità per danni derivanti dall’utilizzazione del Sistema d’informazione Schengen

Art. 19a 1 La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all’utilizzazione del Sistema d’informazione Schengen. 2 La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno.

38 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

39 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale n vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

40 Introdotto dall'art. 3 n. 3 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. b).

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Legge sulla responsabilità 170.32

Art. 19b La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario pro- vare l’illiceità, se:

a. l’autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla nor- mativa di Schengen41, nell’utilizzare il Sistema d’informazione Schengen, ha inserito dati errati o memorizzato dati indebitamente; e

b. sulla base di tale segnalazione, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 19c L’autorità federale competente pronuncia con decisione formale sulle pretese liti- giose avanzate da terzi contro la Confederazione e su quelle della Confederazione nei confronti di un Cantone. L’articolo 10 capoverso 1 è applicabile per analogia.

Capo VI. Prescrizione e perenzione

Art. 20 1 La responsabilità della Confederazione (art. 3 e segg.) si estingue, se il danneggiato non domanda il risarcimento, o l’indennità pecuniaria a titolo di riparazione, nel ter- mine di un anno dal giorno in cui conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l’atto che l’ha cagionato. 2 La domanda di risarcimento deve essere presentata al Dipartimento federale delle finanze42. 3 Se, nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 2, la Confederazione contesta la pretesa oppure non si pronuncia su di essa nel termine di tre mesi, la persona lesa deve pro- porre un’azione entro un nuovo termine di sei mesi, a pena di perenzione.43

41 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32).

42 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

43 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

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170.32 Responsabilità

Art. 2144

Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in un anno dal riconoscimento o dall’accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto del fun- zionario che ha causato il danno.

Art. 22 1 Per la prescrizione dell’azione penale, valgono le disposizioni del diritto penale. 2 La responsabilità disciplinare dei funzionari si estingue secondo le disposizioni disciplinari speciali, ma, al più tardi, in un anno dalla scoperta dell’atto indiscipli- nato, e, in ogni caso, nel termine di tre anni dall’ultima violazione dei doveri di servizio. 3 La prescrizione è sospesa finché duri il provvedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare.

Art. 23 1 Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzio- nario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19), si prescrive in un anno dal giorno in cui il servizio o l’autorità competente conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il funzionario commise l’atto che l’ha cagio- nato. 2 Se però il diritto al risarcimento deriva da un reato, rispetto al quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Capo VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 1 Il Consiglio federale emana le norme d’esecuzione necessarie. 2 Segnatamente, esso disciplina la competenza dei Dipartimenti e delle divisioni a statuire definitivamente circa il riconoscimento o la contestazione delle pretese liti- giose avanzate contro la Confederazione, come pure a far valere il diritto al risarci- mento e il regresso contro il funzionario e a condurre le liti necessarie (art. 3, 10 cpv. 2, e 11; art. 7, 8, 19 e 20).

44 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 [RU 1993 901].

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Legge sulla responsabilità 170.32

Art. 25 Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Art. 26 1 Alle domande di permesso di procedere penalmente contro un funzionario, pen- denti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni del diritto anteriore. 2 La Confederazione risponde parimente, in virtù degli articoli 3 e seguenti, dei danni cagionati prima dell’entrata in vigore della presente legge, salva la prescrizione o la perenzione prevista nell’articolo 20. 3 Le domande di permesso d’agire civilmente contro un funzionario, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono considerate pretese litigio- se conformemente all’articolo 10 capoverso 2; le medesime sono trasmesse d’ufficio al servizio competente. 4 Se, per altro, su una siffatta domanda fosse già stato deciso, la questione è espletata conformemente al diritto anteriore. 5 Del resto, alla responsabilità dei funzionari e al regresso della Confederazione contro i colpevoli è applicabile soltanto la presente legge.

Art. 27 A contare dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposi- zioni a essa contrarie, in particolare:

a. la legge federale del 9 dicembre 185045 sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali;

b. l’articolo 91 della legge federale del 5 aprile 191046 sulle poste svizzere; c. gli articoli 29, 35 e 36 della legge federale del 30 giugno 192747 sull’ordina-

mento dei funzionari federali.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 195948

45 [CS 1 431] 46 [CS 7 689, 8 273 art. 128 n. 3, RU 1997 2452 art. 69 n. 1. RU 1961 17 art. 19 lett. b] 47 [CS 1 453; RU 1958 1489, 1997 2465, 2000 411 1853, 2001 894 2197 3292.

RU 2008 3437 n. I 1]. 48 DCF del 18 lug. 1958 (RU 1958 1497).

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170.32 Responsabilità

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