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Ordinanza del 17 giugno 2016 sugli emendamenti all'ordinanza del 23 dicembre 1971 per l'uso di 'svizzero' della Denominazione per orologi

 Ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

2016-0873 2593

Ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Modifica del 17 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 dicembre 19711 concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi (LPM),

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza l’espressione «parti staccate» è sostituita, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «pezzi costitutivi».

Art. 1 Definizione di orologio

1 Per orologi s’intendono:

a. gli apparecchi di cronometria da portare al polso;

b. gli apparecchi la cui funzione principale è la misurazione del tempo e il cui movimento

1. non superi 60 mm di larghezza, di lunghezza o di diametro, o

2. non superi 14 mm di spessore, piastra e ponti inclusi.

2 Per quanto concerne la larghezza, la lunghezza, il diametro e lo spessore, sono prese in considerazione soltanto le dimensioni tecnicamente necessarie.

3 Il dispositivo finalizzato a portare l’orologio non rientra nella definizione di orolo- gio secondo il capoverso 1.

1 RS 232.119 2 RS 232.11

Utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi. O RU 2016

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Art. 1a Definizione dell’orologio svizzero

È considerato svizzero l’orologio:

a. il cui sviluppo tecnico ha luogo in Svizzera secondo i criteri seguenti:

1. per gli orologi esclusivamente meccanici, almeno la costruzione mec- canica e la prototipazione dell’orologio nel suo insieme,

2. per gli orologi non esclusivamente meccanici, almeno la costruzione meccanica e la prototipazione dell’orologio nel suo insieme nonché la progettazione dei circuiti stampati, del display e del software;

abis. il cui movimento è svizzero;

b. il cui movimento è assiemato in Svizzera;

c. il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera; e

d. i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 2, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, lett. a, abis, bbis, c, 2 lett. a, abis, c e 3

Definizione del movimento svizzero

1 È considerato svizzero il movimento:

a. il cui sviluppo tecnico ha luogo in Svizzera secondo i criteri seguenti:

1. per i movimenti esclusivamente meccanici, almeno la costruzione mec- canica e la prototipazione del movimento nel suo insieme,

2. per i movimenti non esclusivamente meccanici, almeno la costruzione meccanica e la prototipazione del movimento nel suo insieme nonché la progettazione dei circuiti stampati, del display e del software;

abis. che è assiemato in Svizzera;

bbis. i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera; e

c. concerne soltanto il testo tedesco.

2 Per il calcolo del valore dei pezzi costitutivi di fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 lettera c valgono le direttive seguenti:

a. abrogata;

abis. il costo del quadrante è preso in considerazione se quest’ultimo:

1. ha una funzione elettronica per l’orologio, e

2. serve a dotare l’orologio di display elettro-ottico o modulo solare;

c. i costi di assiematura calcolati non devono superare il valore dei pezzi costi- tutivi stranieri riconosciuti come equivalenti montati nel movimento sviz- zero considerato.

3 Sono fatte salve le disposizioni dell’Accordo complementare del 20 luglio 19723

all’Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati membri.

3 RS 0.632.290.131

Utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi. O RU 2016

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Art. 2a Definizione di pezzo costitutivo svizzero

Sono considerati svizzeri i pezzi costitutivi:

a. controllati dal fabbricante in Svizzera; e

b. i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 2b Definizione di assiematura in Svizzera

Un movimento è considerato assiemato in Svizzera ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 1 lettera abis se tutti i pezzi costitutivi del movimento sono assemblati in Svizzera. La realizzazione di sottoassiemi all’estero è ammessa solo per i pezzi costitutivi seguenti

a. per i movimenti esclusivamente meccanici: i ruotismi;

b. per i movimenti non esclusivamente meccanici:

1. i moduli elettronici,

2. i moduli display elettro-ottici,

3. i moduli captatori di energia,

4. gli organi regolatori,

5. i ruotismi,

6. il motore o i motori, rotore e bobina compresi.

Art. 2c Costi di produzione determinanti

Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione:

a. il costo dei prodotti naturali che non possono essere prodotti in Svizzera a causa delle condizioni naturali;

b. il costo delle materie che per motivi oggettivi non sono disponibili in quan- tità sufficiente in Svizzera, in misura corrispondente alla mancata disponi- bilità;

c. le spese di imballaggio;

d. le spese di trasporto;

e. le spese di commercializzazione, quali il marketing e il servizio ai clienti;

f. il costo della pila.

Art. 2d Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera

Se rende pubbliche indicazioni sulle materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera secondo l’articolo 52k dell’ordinanza del 23 dicembre 19924 sulla prote- zione dei marchi, il settore orologiero ne verifica l’oggettività. In caso di dissensi interni al settore, consulta terzi indipendenti.

4 RS 232.111

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Art. 3, rubrica, cpv. 1 e 1bis

Condizioni per l’uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera

1 Per orologi e movimenti svizzeri possono essere utilizzati unicamente:

a. la denominazione «Svizzera»;

b. le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizze- ra» o «qualità svizzera» e altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con quest’ultimo;

c. la croce svizzera e i segni che possono essere confusi con essa.

1bis Le indicazioni di provenienza svizzere concernenti attività specifiche secondo l’articolo 47 capoverso 3ter LPM5 sono ammesse solo se l’indicazione non è compre- sa dalle cerchie interessate determinanti come indicazione di provenienza relativa al prodotto nel suo insieme.

Art. 4 cpv. 1

1 È considerata svizzera la cassa d’orologio:

a. sottoposta in Svizzera ad almeno una operazione essenziale di fabbricazione (che sia la punzonatura, la lavorazione o la pulitura);

b. assiemata in Svizzera;

c. controllata dal fabbricante in Svizzera; e

d. i cui costi di produzione sono generati al 60 per cento in Svizzera.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016

1 Gli orologi e i movimenti fabbricati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1a lettera a e 2 capoverso 1 lettera a possono essere immessi per la prima volta in commercio solo fino al 31 dicembre 2020 con un’indicazione di provenienza conforme al diritto vigente al momento della produzione.

2 Possono essere esclusi dal calcolo dei costi di produzione di un orologio i costi delle casse e dei vetri che:

a. il fabbricante aveva in magazzino prima del 31 dicembre 2016; e

b. sono montati in un orologio entro il 31 dicembre 2018.

5 RS 232.11

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III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017, fatto salvo il capoverso 2.

2 Gli articoli 1a lettera a e 2 capoverso 1 lettera a entrano in vigore il 1° gen- naio 2019.

17 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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