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Ordinanza del 2 settembre 2015 sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (stato 1° gennaio 2017)

 RS 232.112.2

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Ordinanza sul registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (Ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli)

del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50a della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi; visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la registrazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura tra- sformati.

Art. 2 Definizioni Ai fini della presente ordinanza s’intende per:

a. denominazione d’origine: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località, le cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente imputabili all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani e di cui tutte le tappe della produzione si svolgono nell’area geografica delimitata;

b. indicazione geografica: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località e avente una determi- nata qualità, reputazione o altra caratteristica che sia essenzialmente attri- buibile alla sua origine geografica.

Art. 3 Denominazioni omonime 1 Possono essere registrate denominazioni omonime o parzialmente omonime.

RU 2015 3669 1 RS 232.11 2 RS 172.010.31

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2 Condizioni pratiche devono permettere di differenziare le denominazioni omonime o parzialmente omonime al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre il pubblico in errore.

Sezione 2: Procedura di registrazione

Art. 4 Diritto di presentare una domanda di registrazione 1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare una domanda di registrazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). 2 Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di una denominazione d’origine è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:

a. la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produ- zione totale del prodotto;

b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che parte- cipano a ciascuna delle tappe della produzione.

3 Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di un’indicazione geografica è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:

a. la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produ- zione totale del prodotto;

b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che met- tono in commercio il prodotto finale.

4 Una persona può essere assimilata a un raggruppamento se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a. è l’unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione; b. l’area geografica delimitata nella domanda di registrazione possiede caratte-

ristiche sensibilmente diverse da quelle delle aree geografiche circostanti oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti ela- borati nelle aree geografiche circostanti.

5 La domanda di registrazione di una denominazione estera può essere presentata all’IPI:

a. dal raggruppamento o da una persona ai sensi dei capoversi 2, 3 o 4; o b. dalle autorità competenti del Paese d’origine a nome dei beneficiari.

6 Nel caso di una denominazione designante un’area geografica transfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un’area geografica transfrontaliera, diversi raggruppamenti o autorità competenti possono presentare una domanda di registra- zione congiunta.

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Art. 5 Contenuto della domanda di registrazione 1 La domanda di registrazione deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per la registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica sono soddisfatte. 2 Contiene in particolare:

a. il nome del raggruppamento, il suo indirizzo e la sua composizione; b. gli elementi che comprovano la rappresentatività del raggruppamento; c. gli elementi che comprovano il legame essenziale o esclusivo tra la qualità,

le caratteristiche o la reputazione del prodotto e la sua origine geografica; e d. l’elenco degli obblighi del prodotto ai sensi dell’articolo 6.

3 Per le denominazioni estere, il dossier deve essere completato dai seguenti ele- menti:

a. il domicilio di notifica in Svizzera del raggruppamento o dell’autorità com- petente del Paese d’origine;

b. il nome e l’indirizzo del rappresentante del raggruppamento o dell’autorità competente del Paese d’origine, nonché, all’occorrenza, il suo domicilio di notifica in Svizzera;

c. un documento che comprova che la denominazione è protetta nel Paese d’origine; e

d. un documento che descrive il sistema di controllo applicato dagli organismi di controllo privati o dalle autorità incaricate di garantire il rispetto dell’elenco degli obblighi ai sensi dell’articolo 18.

4 La domanda di registrazione deve essere trasmessa all’IPI in una lingua ufficiale della Confederazione o essere accompagnata da una traduzione certificata in una di queste lingue. 5 Se la lingua originale della denominazione non è scritta in caratteri latini, deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri.

Art. 6 Elenco degli obblighi 1 L’elenco degli obblighi comprende:

a. la denominazione o le denominazioni e la categoria di registrazione (deno- minazione d’origine o indicazione geografica);

b. la delimitazione dell’area geografica del prodotto; c. la definizione delle tappe della produzione, se la domanda riguarda una

denominazione d’origine; d. la descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie pri-

me e le principali caratteristiche sensoriali, fisiche, chimiche e microbiologi- che;

e. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;

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f. la designazione di uno o più organismi di certificazione ai sensi dell’arti- colo 15 oppure, per le denominazioni estere, la designazione di uno o più organismi di controllo privati o di una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell’elenco degli obblighi ai sensi dell’articolo 18.

2 L’elenco degli obblighi può pure comprendere: a. i criteri di valutazione della qualità del prodotto finito; b. la descrizione della forma particolare del prodotto; c. gli elementi specifici dell’etichettatura o dell’imballaggio; d. gli elementi relativi alla presentazione se il raggruppamento può giustificare

che questa, al fine di garantire la qualità, la rintracciabilità o il controllo del prodotto, deve essere effettuata nell’area geografica delimitata.

Art. 7 Pareri 1 L’IPI può chiedere il parere di esperti. 2 Invita le autorità federali interessate e i Cantoni a esprimere un parere.

Art. 8 Esame, decisione e pubblicazione 1 L’IPI decide sulla conformità della domanda di registrazione agli articoli 2–6 tenendo conto dei pareri espressi al momento della consultazione. 2 La decisione di registrazione può comportare condizioni pratiche ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 o precisare che la protezione non è concessa per determi- nati elementi della denominazione interessata. 3 L’IPI pubblica:

a. al ricevimento della domanda di registrazione: la denominazione o le deno- minazioni interessate, il nome e l’indirizzo del raggruppamento o dell’autorità competente del Paese d’origine e, all’occorrenza, del suo rap- presentante, la categoria di registrazione richiesta (denominazione d’origine o indicazione geografica) e la data di presentazione della domanda;

b. in caso di accettazione della domanda: i dati di cui all’articolo 11 capover- so 4.

4 L’IPI determina l’organo di pubblicazione.

Art. 9 Opposizione alla registrazione 1 Possono opporsi alla registrazione:

a. le parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa;

3 RS 172.021

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b. un Cantone, se si tratta di una denominazione svizzera, di una denomina- zione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 4 capoverso 6 o di una denomina- zione estera completamente o parzialmente omonima a un’entità geografica cantonale o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.

2 L’opposizione deve essere inoltrata per scritto all’IPI entro tre mesi dalla pubblica- zione della registrazione. 3 I seguenti motivi d’opposizione possono in particolare essere addotti:

a. la denominazione non rispetta le definizioni di cui all’articolo 2; una deno- minazione generica, in particolare, non rispetta le definizioni di cui all’articolo 2;

b. il raggruppamento richiedente non è rappresentativo; c. la registrazione rischia di arrecare pregiudizio a un marchio completamente

o parzialmente omonimo utilizzato per un prodotto comparabile, tenuto con- to della durata dell’utilizzo del marchio, della sua reputazione e del suo gra- do di notorietà.

4 L’IPI decide sull’opposizione.

Art. 10 Modifica dell’elenco degli obblighi 1 Le domande di modifica dell’elenco degli obblighi sono soggette alla stessa proce- dura delle domande di registrazione. 2 L’IPI decide senza seguire tutte le tappe della procedura di registrazione se la domanda concerne unicamente:

a. gli organismi di certificazione ai sensi dell’articolo 15 o gli organismi di controllo o le autorità ai sensi dell’articolo 18;

b. elementi dell’etichettatura; c. la definizione dell’area geografica senza modifiche alla sua delimitazione.

Sezione 3: Registro

Art. 11 Iscrizione nel registro 1 L’IPI tiene il registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche ai sensi della presente ordinanza. 2 Il registro può essere tenuto in forma elettronica. 3 L’IPI iscrive nel registro le denominazioni che ha accettato se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a. nessuna opposizione è stata presentata entro i termini; b. le eventuali opposizioni o gli eventuali ricorsi sono stati respinti.

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4 Il registro contiene: a. la denominazione o le denominazioni; b. la categoria di registrazione: denominazione d’origine protetta o indicazione

geografica protetta; c. il nome e l’indirizzo del raggruppamento o dell’autorità competente per il

Paese d’origine e, all’occorrenza, del suo rappresentante; d. l’elenco degli obblighi; e. la data della presentazione della domanda di registrazione e il suo contenuto,

la data e il contenuto delle domande di modifica dell’elenco degli obblighi, nonché la data e il contenuto delle decisioni, delle opposizioni e dei ricorsi relativi a tali domande;

f. il nome e l’indirizzo degli organismi o delle autorità incaricate dei controlli relativi al rispetto dell’elenco degli obblighi applicabile ai prodotti prima della loro immissione in commercio.

5 Gli errori di registrazione sono rettificati: a. su richiesta del raggruppamento; b. d’ufficio, se l’errore è puramente formale o imputabile all’IPI.

6 Le modifiche relative al nome e all’indirizzo del raggruppamento non sono sogget- te alla procedura di registrazione. 7 Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.

Art. 12 Durata della registrazione L’iscrizione nel registro di una denominazione è illimitata, fatta salva una cancella- zione ai sensi dell’articolo 13.

Sezione 4: Cancellazione

Art. 13 1 L’IPI cancella la registrazione di una denominazione:

a. su richiesta, se la denominazione non è più utilizzata o se l’insieme degli utenti e i Cantoni o le autorità del Paese in questione non sono più interessati a conservare la registrazione;

b. d’ufficio, se accerta che il rispetto dell’elenco degli obblighi non è più garantito;

c. d’ufficio, se accerta che la denominazione estera non è più protetta nel suo Paese d’origine.

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2 L’IPI consulta previamente le autorità federali e i Cantoni interessati se si tratta di una designazione svizzera, o l’autorità competente del Paese d’origine se si tratta di una designazione estera. Sente le parti conformemente all’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. 3 L’IPI notifica alle parti la decisione di cancellazione e la pubblica.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 14 1 Gli emolumenti sono regolati conformemente al regolamento del 28 aprile 19975 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale. 2 L’IPI esamina le domande o opposizioni solo dopo il versamento dei relativi emolumenti.

Sezione 6: Controllo

Art. 15 Denominazione e attività dell’organismo di certificazione 1 Chiunque utilizzi una denominazione d’origine svizzera o un’indicazione geogra- fica svizzera registrata conformemente alla presente ordinanza deve affidare a uno o più organismi di certificazione definiti nell’elenco degli obblighi il controllo della conformità dei suoi prodotti. 2 Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione per ogni denominazione di cui effettuano la certificazione. 3 Le procedure di controllo sono definite in un manuale elaborato per ogni denomi- nazione dall’organismo o dagli organismi di certificazione. 4 Il manuale di controllo applicabile a ciascuna denominazione registrata è deposita- to presso l’IPI. 5 L’organismo o gli organismi di certificazione fornisce o forniscono annualmente all’IPI un rapporto per ogni denominazione registrata. Vi figurano segnatamente:

a. la lista delle imprese controllate; b. la quantità di prodotti commercializzati con la denominazione registrata; c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e il numero dei ritiri di

certificati. 6 Gli organismi di certificazione notificano all’IPI, ai Cantoni interessati e al rag- gruppamento le maggiori irregolarità constatate in occasione dei controlli.

4 RS 172.021 5 RS 232.148 6 RS 946.512

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Art. 16 Modalità di controllo 1 L’organismo di certificazione deve:

a. in base al controllo delle condizioni strutturali, procedere al rilevamento ini- ziale di tutti i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, e, nel caso di una denominazione d’origine, di tutti i produttori coinvolti in ogni tappa della produzione;

b. verificare i flussi delle merci; c. garantire il rispetto delle esigenze che devono essere soddisfatte nei processi

di produzione; d. sovrintendere alla valutazione del prodotto finale, all’occorrenza secondo i

criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a; e. controllare l’uso dei marchi di rintracciabilità secondo l’articolo 17.

2 Per i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, l’organismo di certi- ficazione controlla almeno ogni due anni i flussi delle merci, la rintracciabilità e le esigenze che devono essere soddisfatte nei processi di produzione. Per i produttori che partecipano alle altre tappe della produzione definite nell’elenco degli obblighi di una denominazione d’origine, l’organismo di certificazione effettua un controllo periodico su un campione rappresentativo dei produttori interessati. 3 La valutazione del prodotto finale avviene almeno una volta all’anno per ogni produttore che mette in commercio il prodotto finale.

Art. 17 Marchio di rintracciabilità 1 Il marchio di rintracciabilità è un elemento di autenticazione che consente di iden- tificare il produttore e di garantire l’origine dei prodotti e la loro conformità all’elenco degli obblighi. 2 Deve essere apposto o integrato a ogni singolo prodotto finale. 3 Se la merce non si presta alla procedura, il marchio di rintracciabilità è apposto sull’imballaggio distintivo e non riutilizzabile del prodotto finale.

Art. 18 Controllo applicabile alle denominazioni estere 1 La verifica del rispetto dell’elenco degli obblighi di una denominazione d’origine estera o di un’indicazione geografica estera registrata conformemente alla presente ordinanza può essere effettuata, prima dell’immissione in commercio dei prodotti, dagli organismi o autorità seguenti, conformemente alla regolamentazione del Paese d’origine interessato:

a. uno o più organismi di controllo privati; b. una o più autorità designate dal Paese d’origine.

2 Il raggruppamento informa l’IPI di ogni cambiamento relativo agli organismi e alle autorità di cui al capoverso 1.

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Sezione 7: Protezione

Art. 19 Estensione della protezione 1 Qualsiasi impiego commerciale di una denominazione registrata conformemente alla presente ordinanza è vietato:

a. per i prodotti comparabili che non adempiono all’elenco degli obblighi; b. per i prodotti non comparabili, se l’impiego sfrutta la reputazione della

denominazione protetta. 2 Il capoverso 1 vale in particolare nei casi seguenti:

a. se la denominazione protetta è imitata o evocata; b. se la denominazione protetta è tradotta; c. se la denominazione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere»,

«tipo», «stile», «imitazione» o simili; d. se la provenienza del prodotto è indicata.

3 Per imitazione o evocazione di una denominazione protetta ai sensi del capo- verso 2 lettera a si intende in particolare:

a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza del pro- dotto, al metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata nella presentazione, sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;

b. qualsiasi ricorso a un recipiente o a un imballaggio che può indurre in errore sulla provenienza del prodotto;

c. qualsiasi ricorso a una forma particolare ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b.

Art. 20 Impiego delle menzioni DOP o IGP e di menzioni simili 1 Le menzioni «denominazione d’origine protetta» o «indicazione geografica protet- ta» e i rispettivi acronimi «DOP» o «IGP» devono figurare in una lingua ufficiale della Confederazione sull’etichetta dei prodotti la cui denominazione protetta sviz- zera è registrata conformemente alla presente ordinanza e impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi. 2 Le menzioni di cui al capoverso 1 possono figurare sull’etichetta dei prodotti per i quali la denominazione protetta estera è impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi. 3 L’impiego delle menzioni di cui al capoverso 1 e di ogni menzione simile o che può indurre in errore è vietato per i prodotti la cui denominazione non è stata regi- strata conformemente alla presente ordinanza o per i prodotti che non rispettano l’elenco degli obblighi della denominazione registrata conformemente alla presente ordinanza, compresi i prodotti che beneficiano dei periodi transitori ai sensi dell’articolo 21.

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Art. 21 Periodi transitori per l’impiego delle denominazioni registrate 1 I prodotti che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata, ma che prima della presentazione della domanda di registrazione sono stati messi legalmente e in buona fede in com- mercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni possono continuare a essere presentati ed etichettati con tale denominazione per due anni dopo la pubbli- cazione della registrazione e possono continuare a essere messi in commercio con tale denominazione fino a tre anni dopo la pubblicazione della registrazione. 2 Se l’elenco degli obblighi di una denominazione è modificato conformemente all’articolo 10, i prodotti conformi all’elenco degli obblighi previgente possono essere presentati, etichettati e messi in commercio secondo l’elenco degli obblighi previgente per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 22 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.