2004-2687 2695
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
del 18 maggio 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
Le ordinanze in appresso sono abrogate: 1. ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze 2. ordinanza del 23 dicembre 19712 sul divieto di sostanze tossiche 3. ordinanza de 19 settembre 19833 sui veleni 4. ordinanza del 4 novembre 19814 sulla disinfezione e la disinfestazione
II
Le ordinanze in appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 3 febbraio 19935 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato
Allegato 1 Dipartimento federale dell’interno … Commissione di ricorso per i prodotti chimici
1 RU 1986 1254, 1988 911, 1989 270 1214 2420, 1991 1981 2106, 1992 1749, 1994 678, 1995 1491 4425 5505, 1997 697, 1998 2009 2863, 1999 39 1362 2045, 2000 703 1949, 2001 522 1758 3294, 2003 940 1345 5421, 2004 3209 4037
2 RU 1972 482 799, 1973 962, 1984 1521, 1986 208, 1998 2549 3 RU 1983 1387 1516, 1986 1254, 1987 1026, 1992 1175, 1997 697, 1999 56 1362 2036,
2001 522 3294, 2002 1406 1517, 2003 5421 4 RU 1981 1786, 2002 573 5 RS 173.31
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
2696
2. Ordinanza del 21 gennaio 19916 sulle torbiere alte
Art. 5 cpv. 1 lett. b 1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché:
b. siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terre- no, in particolare mediante l’estrazione della torba, l’aratura del suolo palu- doso e l’apporto di sostanze o preparati ai sensi dell’ordinanza del 18 mag- gio 20057 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20058 sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unica- mente le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione;
3. Ordinanza del 7 settembre 19949 sulle paludi
Art. 5 cpv. 2 lett. b 2 I Cantoni vigilano in particolare affinché:
b. siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terre- no, in particolare prosciugamenti, l’aratura del suolo paludoso e l’apporto di sostanze o preparati ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200510 sui prodot- ti chimici o di biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200511 sui bio- cidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione;
4. Ordinanza del 21 settembre 199812 sulle armi
Art. 3 Spray (art. 4 cpv. 1 lett. b LArm)
Sono considerati armi gli spray destinati all’autodifesa contenenti le sostanze irritan- ti di cui all’allegato 2.
Art. 17 cpv. 1 lett. c 1 Sono vietati l’acquisto, l’importazione e la fabbricazione dei seguenti tipi di muni- zione:
6 RS 451.32 7 RS 813.11; RU 2005 2721 8 RS 813.12; RU 2005 2821 9 RS 451.33 10 RS 813.11; RU 2005 2721 11 RS 813.12; RU 2005 2821 12 RS 514.541
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
2697
c. munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare sostanze, che alla lunga pregiudicano la salute dell’essere umano, in particolare le sostanze irritanti di cui all’allegato 2.
Allegato 2
Sostanze irritanti Sono considerate sostanze irritanti:
a. CA (cianuro di bromobenzile); b. CS (o-clorobenzilidenmalononitrile); c. CN (fenil-acil cloruro (cloroacetofenone)); d. CR (dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina).
5. Ordinanza del 25 settembre 198913 sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile
Art. 37 cpv. 1 lett. g Abrogata
6. Ordinanza del 17 ottobre 200114 sui medicamenti
Art. 1 cpv. 1 lett. g Abrogata
Art. 40 rubrica e cpv. 2 Rubrica abrogata 2 Gli esami non clinici volti a determinare la proprietà o la sicurezza degli oggetti esaminati devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della buona prassi di labo- ratorio secondo l’ordinanza del 18 maggio 200515 sulla buona prassi di laboratorio.
Art. 41 e 42 Abrogati
13 RS 748.112.11 14 RS 812.212.21 15 RS 813.112.1; 2005 2795
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7. Ordinanza PIC del 10 novembre 200416
Art. 3 cpv. 1 lett. j 1 Chi intende esportare una sostanza o un preparato figurante nell’appendice 1 verso una parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), al più tardi 30 giorni prima della sua prima espor- tazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:
j. la scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 53 dell’ordinanza del 18 maggio 200517 sui prodotti chimici.
Art. 18 L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell’UFAFP ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 mag- gio 200518 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
Appendice 1 (art. 2 cpv. 1 lett. a)
Sostanze e preparati vietati o soggetti a rigorose restrizioni in Svizzera
Le sostanze e i preparati che nella presente appendice sono contrassegnati con il simbolo # sottostanno anche alla procedura PIC (appendice 2).
Sostanza/preparato Numero/i CAS rilevante/i
Categoria
1,1,1-Tricloretano 71-55-6 Prodotto chimico industriale
1,2-Dibrometano # 106-93-4 Pesticida 1,2-Dicloretano # 107-06-2 2-naftilammina e i suoi sali 91-59-8 Prodotto chimico
industriale 2,4,5-acido tricloro-fenossiacetilico e i suoi sali #
93-76-5 Pesticida
Composti tricloro-2,4,5 fenossiacetilici Acido 2-tricloro 2,4,5 fenossi-propionico e i suoi sali
16 RS 814.82 17 RS 813.11; RU 2005 2721 18 RS 813.153.1; RU 2005 2869
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Sostanza/preparato Numero/i CAS rilevante/i
Categoria
Composti 2-tricloro 2,4,5 fenossi-propionici 4-aminobifenile e i suoi sali 92-67-1 Prodotto chimico
industriale 4-nitrobifenile 92-93-3 Prodotto chimico
industriale Aldrina # 309-00-2 Pesticida Arsenico 7440-38-2 Asbesto: Actinolite # Antofillite # Amosite # Crocidolite # Tremolite # Crisotilo
77536-66-4 77536-67-5 12172-73-5 12001-28-4 77536-68-6 12001-29-5
Prodotto chimico industriale
Benzidina e i suoi sali 92-87-5 Prodotto chimico industriale
Benzolo 71-43-2 Prodotto chimico industriale
Binapacril # 485-31-4 Pesticida Bromuro di metano 74-83-9 Prodotto chimico
industriale Cadmio 7440-43-9 Clordano # 57-74-9 Pesticida Clordecone (Kepon) 143-50-0 Pesticida Cloroformio 67-66-3 Prodotto chimico
industriale Cloruro di carbonio Pesticida DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticida DDT # 50-29-3 Pesticida DBB (Di-μ-ossi-di-n-butilstannio- idrossiborano)
75113-37-0 Prodotto chimico industriale
Dicofol 115-32-2 Pesticida
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2700
Sostanza/preparato Numero/i CAS rilevante/i
Categoria
Dinoseb e i suoi acetati e sali # 88-85-7 Pesticida Dinoterb 1420-07-1 Pesticida DNOC # 534-52-1 Pesticida Dieldrina # 60-57-1 Pesticida Endrina 72-20-8 Pesticida Ossido di etilene # 75-21-8 Pesticida CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a 3 atomi di C
Prodotto chimico industriale
Naftaline alogenate (con formula C10HnX8-n in cui X=alogeno e 0 ≤ n ≤ 7)
Prodotto chimico industriale
Aloni: tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di C
Prodotto chimico industriale
HCH (isomeri misti) # 608-73-1 Pesticida Eptacloro # 76-44-8 Pesticida Eptacloroepossido 1024-57-3 Pesticida Esaclorobenzolo # 118-74-1 Pesticida HCFC: tutti i clorofluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C
Prodotto chimico industriale
HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C
Prodotto chimico industriale
Isodrina 465-73-6 Pesticida Kelevan 4234-79-1 Pesticida Lindano # 58-89-9 Pesticida Metossicloro 72-43-5 Pesticida Mirex 2385-85-5 Pesticida,
Prodotto chimico industriale
Monometildibromodifenilmetano 99688-47-8 Prodotto chimico industriale
Monometildiclordifenilmetano Prodotto chimico industriale
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2701
Sostanza/preparato Numero/i CAS rilevante/i
Categoria
Monometiltetraclorodifenilmetano 76253-60-6 Prodotto chimico industriale
Nonilfenolo Pesticida, Prodotto chimico industriale
Nonilfenolo etossilato Pesticida, Prodotto chimico industriale
Ottabromodifenil etere Prodotto chimico industriale
Octilfenolo Pesticida, Prodotto chimico industriale
Octilfenolo e prodotti di etossilazione Pesticida, Prodotto chimico industriale
Paratione # 56-38-2 Pesticida Pentabromodifenil etere Prodotto chimico
industriale Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i com- posti di pentaclorofenossici #
87-86-5 Pesticida, Prodotto chimico industriale
Pertano 72-56-0 Pesticida Bifenili polibromurati (PBB) # 36355-01-8
(hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)
Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB) # 1336-36-3 Prodotto chimico industriale
Trifenili policlorurati (PCT) # 61788-33-8 Prodotto chimico industriale
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmer- curici e i composti alchilossialchilici e aril- mercurici #
Pesticida
Quintocene 82-68-8 Pesticida
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2702
Sostanza/preparato Numero/i CAS rilevante/i
Categoria
Strobano 8001-50-1 Pesticida Oli di catrame 8001-58-9,
61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5
Prodotto chimico industriale
Telodrina 297-78-9 Pesticida Tetracloruro di carbonio 56-23-5 Prodotto chimico
industriale Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i compo- sti di pentaclorofenossici Tossafene (camfecloro) # 8001-35-2 Pesticida Fosfato di tri (2,3-dibromopropile) # 126-72-7 Prodotto chimico
industriale Tris-azidirinil-fosfinossido 545-55-1 Prodotto chimico
industriale
8. Ordinanza del 27 febbraio 199119 sulla protezione contro gli incidenti rile- vanti (OPIR)
Art. 1 cpv. 2 lett. a e c, cpv. 3 lett. a e cpv. 5 2 Essa si applica:
a. alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell’allegato 1.1, per le so- stanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
c. agli impianti ferroviari mediante i quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l’ordinanza del 3 dicembre 199620 concernente il traspor- to di merci pericolose per ferrovia (RSD) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;
19 RS 814.012 20 RS 742.401.6
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
2703
3 L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende o vie di comunicazione se, in base al loro potenziale di pericoli, esse possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente:
a. aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali; 5 Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potreb- bero danneggiare gravemente la popolazione o l’ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o i micror- ganismi geneticamente modificati o patogeni, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell’articolo 10 LPAmb.
Art. 2 cpv. 3 3 Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, i microrganismi o le merci pericolose possono causare.
Art. 5 cpv. 1 lett. b 1 Il detentore di un’azienda deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
b. l’elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali pre- senti nell’azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell’allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;
Art. 10 cpv. 1 nota a piè di pagina 1 Il detentore di un impianto ferroviario mediante il quale sono trasportate merci pericolose secondo la RSD21 deve rilevare periodicamente tutte le indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi e comu- nicarle, in forma elaborata, all’autorità esecutiva.
Allegato 1.1 titolo
Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali
Allegato 1.1 n. 1 Abrogato
21 RS 742.401.6
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Allegato 1.1 n. 21 titolo, cpv. 1 e 2
21 Sostanze o preparati 1 Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati. 2 Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4.
Allegato 1.1 n. 3
3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia (elenco delle eccezioni)
N. Designazione della sostanza N. CAS1 QS (kg)2
1 Acetilene 74-86-2 5 000 2 4-ammino-difenile e i suoi sali 1 3 Ossido di arsenico(III), acido(III)arsenioso e i
suoi sali 100
4 Ossido di arsenico(V), acido(V)arsenioso e/o i suoi sali
1 000
5 Benzidina e i suoi sali 1 6 Benzina (normale, super) 200 000 7 Bis(clorometil)etere 542-88-1 1 8 Cloro 7782-50-5 200 9 Clorometil-metiletere 107-30-2 1 10 Dimetilcarbamoil cloruro 79-44-7 1 11 Dimetilnitrosammina 62-75-9 1 12 Olio da riscaldamento, olio diesel 500 000 13 Acido esametilfosforico triammide 680-31-9 1 14 Cherosene 200 000 15 4,4’-metilene-bis (2-cloroanilina) e i suoi sali, in
polvere 10 16 2-naftilammina e i suoi sali 1 17 Composti di nichel in polvere per inalazione
(monossido di nichel, diossido di nichel, solfuro di nichel, solfuro di trinichel, triossido di dini- chel)
1 000
18 4-Nitrodifenile 92-93-3 1 19 Metilsocianato 624-83-9 150
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
2705
N. Designazione della sostanza N. CAS1 QS (kg)2
20 Policlorodibenzo-furano, calcolato in equivalenti TCDD
1
21 Policlorodibenzo-diossina (ivi compresi TCDD), calcolato in equivalenti TCDD 1
22 1,3-Propansultone 1120-71-4 1 23 Dicloruro di zolfo 10545-99-0 1 000 24 Idrogeno 1333-74-0 5 000
1 Numero d’identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System 2 QS(kg) = quantitativo soglia in kg
Allegato 1.1 n. 41
41 Tossicità
Criteri Valori per i criteri
QS1 = 200 kg QS1 = 2000 kg QS1 = 20 000 kg QS1 = 200 000 kg
a. Classificazione UE T+ T, C Xn Xi b. Tossicità acuta
– orale (mg/kg) < 25 25 fino a ≤ 200 200 fino a ≤ 2000 – cutanea
(mg/kg) < 50 50 fino a ≤ 400 400 fino a ≤ 2000 – inalativa
(mg/l 4h) < 0,5 0,5 fino a ≤ 2 2 fino a ≤ 20 c. Classificazione
SDR2 – cl. 8 GI3 I, II GI3 III – cl. 6.1 GI3 I GI3 II GI3 III
1 QS = quantitativo soglia 2 RS 741.621 3 GI = Gruppo d’imballaggio
Allegato 1.1 n. 42
42 Infiammabilità ed esplosività
Criteri Valori per criteri
QS1 = 200 kg QS1 = 2000 kg QS1 = 20 000 kg QS1 = 200 000 kg
a. Grado di pericolosi- tà secondo IS2
E1 E2, AF, HF, F1, F2, O1, O2
F3, F4, O3
b. Classificazione UE E F+, F, O, R10
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
2706
Criteri Valori per criteri
QS1 = 200 kg QS1 = 2000 kg QS1 = 20 000 kg QS1 = 200 000 kg
c. Punto d’infiamma- bilità (°C)
≤ 55 >55
d. Classificazione SDR3
– cl. 3 GI4 I, II GI4 III
1 QS = quantitativo soglia 2 Istituto di sicurezza 3 RS 741.621 4 Gruppo d’imballaggio
Allegato 2.1 titolo, lett. b ed e
Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali
Il detentore di un’azienda con sostanze, preparati o rifiuti speciali deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi, in particolare:
b. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità;
e. depositare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenen- do conto delle loro proprietà e tenerne un elenco;
Allegato 3.1 titolo lett. a e b
Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali
Il titolare di un’azienda con sostanze, preparati o rifiuti speciali deve: a. tenere un elenco che indichi la quantità e il luogo di deposito delle sostanze,
dei preparati e dei rifiuti speciali presenti nell’azienda in quantità superiori ai quantitativi soglia secondo l’allegato 1.1; tale elenco va aggiornato senza in- dugio in caso di cambiamenti di rilievo, una volta la settimana negli altri ca- si;
b. fissare per scritto le caratteristiche delle sostanze e dei preparati secondo la lettera a per la sicurezza tecnica;
Allegato 4.1 titolo
Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
2707
Allegato 4.1 n. 22 titolo
22 Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d’indagine
9. Ordinanza del 28 ottobre 199822 sulla protezione delle acque
Art. 3 cpv. 3 lett. c 3 In linea di principio, l’acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate va considerata acqua di scarico non inquinata se proviene:
c. da strade ferrate per le quali è garantito che si rinuncerà a lungo termine all’impiego di prodotti fitosanitari o, in caso di infiltrazione, prodotti fitosa- nitari sufficientemente trattenuti e degradati da uno strato di terreno micro- biologicamente attivo.
Art. 7 cpv. 2 lett. c 2 L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se, con l’immissione delle acque di scarico:
c. i fanghi della stazione centrale di depurazione delle acque, destinati a essere utilizzati come fertilizzante secondo il piano di smaltimento (art. 18), non ri- spettano i requisiti di cui all’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200523 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); oppure
Art. 20 cpv. 3 3 Se i fanghi di depurazione destinati, secondo il piano di smaltimento, ad essere utilizzati come fertilizzante non soddisfano i requisiti sulla fornitura di cui all’allegato 2.6 ORRPChim24, l’autorità informa il più presto possibile l’UFAG in merito alle misure adottate e previste presso i responsabili.
Art. 21 cpv. 2 2 Se i fanghi di depurazione sono forniti come fertilizzante, si applicano le prescri- zioni dell’allegato 2.6 ORRPChim25.
Art. 29 cpv. 1 lett. d 1 Nella suddivisione del territorio in settori di protezione delle acque (art. 19 LPAc), i Cantoni designano i settori particolarmente minacciati e gli altri settori. I settori particolarmente minacciati, descritti nell’allegato 4 numero 11, comprendono:
22 RS 814.201 23 RS 814.81; RU 2005 ... 24 RS 814.81; RU 2005 ... 25 RS 814.81; RU 2005 ...
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
2708
d. il settore d’alimentazione Zo per la protezione della qualità delle acque su- perficiali, se l’acqua è inquinata dal dilavamento di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
Allegato 2 n. 12 cpv. 5 n. 12
N. Parametro Esigenze
12 Pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari)
0,1 µg/l per ogni singola sostanza. Sono fatti salvi altri valori in base alla valutazione di singole sostanze nell’ambito della procedura d’autorizzazione.
Allegato 2 n. 22 cpv. 2 n. 11
N. Parametro Esigenze
11 Pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari)
0,1 µg/l per ogni singola sostanza. Sono fatti salvi altri valori in base alla valutazione di singole sostanze nell’ambito della procedura d’autorizzazione.
Allegato 4 n. 212 frase introduttiva e lett. a Se la coltivazione del suolo nei settori di alimentazione Zu e Zo può inquinare le acque a causa del ruscellamento o del dilavamento di sostanze come i prodotti fitosanitari o i concimi, i Cantoni stabiliscono le misure necessarie alla protezione delle acque. Sono per esempio considerate tali:
a. l’introduzione di limitazioni d’impiego per prodotti fitosanitari e concimi secondo gli allegati 2.5 numero 1.1 capoverso 4 e 2.6 numero 3.3.1 capover- so 3 dell’ORRPChim26;
Allegato 4 n. 221 cpv. 2 2 Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.
Allegato 4 n. 222 cpv. 2 2 Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.
26 RS 814.81; RU 2005 ...
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
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10. Ordinanza del 16 dicembre 198527 contro l’inquinamento atmosferico
Allegato 1 n. 71 cpv. 6 primo periodo 6 Per le sostanze che, secondo l’allegato 1.4 dell’ordinanza del 18 maggio 200528 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a. …
11. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 199029 sui rifiuti
Art. 40 cpv. 1 lett. a 1 I rifiuti speciali possono essere inceneriti negli impianti d’incenerimento per rifiuti urbani soltanto se:
a. contengono meno di 50 ppm dei composti organici alogenati menzionati nell’allegato 1.1 dell’ordinanza del 18 maggio 200530 sulla riduzione dei ri- schi inerenti i prodotti chimici (ORRPChim);
Art. 44 cpv. 2 2 Se, sulla base dell’allegato 2.6 dell’ORRPChim31, il composto non può essere fornito, il titolare ne deve informare l’autorità.
12. Ordinanza del 12 novembre 198632 sul traffico dei rifiuti speciali
Art. 16 cpv. 2 lett. b e c 2 Non hanno bisogno dell’autorizzazione:
b. i destinatari che ricevono esclusivamente le sostanze pericolose e i preparati che sono tenuti a riprendere in virtù dell’articolo 22 della legge del 15 dicembre 200033 sui prodotti chimici;
c. i destinatari che ricevono esclusivamente le pile o gli accumulatori che sono tenuti a riprendere in virtù dell’allegato 2.15 dell’ordinanza del 18 maggio 200534 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, e che si limitano a depositare temporaneamente tali pile o accumulatori.
27 RS 814.318.142.1 28 RS 814.81; RU 2005 ... 29 RS 814.600 30 RS 814.81; RU 2005 ... 31 RS 814.81; RU 2005 ... 32 RS 814.610 33 RS 813.1 34 RS 814.81; RU 2005 ...
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
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13. Ordinanza del 14 gennaio 199835 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Art. 1 cpv. 3 3 Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 12 novembre 198636 sul traffico dei rifiuti speciali e dell’ordinanza del 18 maggio 200537 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
14. Ordinanza del 25 agosto 199938 sull’emissione deliberata nell’ambiente
Art. 2 cpv. 4bis 4bis Per la messa in commercio di biocidi che contengono o sono microrganismi patogeni ma non geneticamente modificati, vale l’ordinanza del 18 maggio 200539 sui biocidi.
Art. 7 cpv. 2 lett. a 2 Non necessitano di un’autorizzazione le emissioni sperimentali:
a. con organismi geneticamente modificati o patogeni la cui messa in commer- cio quale prodotto fitosanitario, concime o materiale di moltiplicazione vegetale è già stata autorizzata;
Art. 13 cpv. 2 lett. j e k 2 A seconda dell’impiego previsto, l’autorizzazione è rilasciata da uno dei seguenti uffici federali nell’ambito della procedura d’autorizzazione determinante nel caso specifico:
Impiego previsto Autorità competente
Procedura d’autorizzazione determinante
j. i biocidi che contengo- no o sono organismi geneticamente modifi- cati
UFSP (Organo di notifica per i prodotti chimici)
Ordinanza del 18 maggio 200540 sui biocidi
k. tutti gli altri impieghi previsti
UFAFP Ordinanza del 25 agosto 1999 sull’emissione deliberata nell’ambiente
35 RS 814.620 36 RS 814.610 37 RS 814.81; RU 2005 ... 38 RS 814.911 39 RS 813.12; RU 2005 2821 40 RS 813.12; RU 2005 2821
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
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Art. 16 cpv. 3 3 Sono fatte salve le disposizioni in merito alla caratterizzazione di organismi gene- ticamente modificati giusta la legislazione sulle derrate alimentari, la legislazione sugli agenti terapeutici, la legislazione sui prodotti chimici e la legislazione sui mezzi di produzione nell’agricoltura.
Art. 24 cpv. 3 3 L’autorizzazione o il consenso in base alla valutazione dei dati sull’ambiente è limitata a dieci anni al massimo. L’autorizzazione è prorogata di dieci anni al mas- simo se l’autorità competente, tenuto conto di eventuali nuove conoscenze, giunge alla conclusione che le condizioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettere b e c sono ancora adempiute.
Art. 28 cpv. 1 lett. j 1 Il controllo successivo (sorveglianza del mercato) è effettuato:
j. per i biocidi secondo l’ordinanza del 18 maggio 200541 sui biocidi.
15. Ordinanza del 1° marzo 199542 sulle derrate alimentari
Art. 276 cpv. 4 4 Necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale i procedimenti per la prepa- razione e la disinfezione dell’acqua potabile.
16. Ordinanza del 1° marzo 199543 sugli oggetti d’uso
Art. 26 cpv. 3 3 Per il trattamento di materiali tessili secondo il capoverso 1 lettera a non possono essere utilizzate le seguenti sostanze:
a. arsenio e suoi composti; b. piombo e suoi composti; c. parafenilendiamina; d. acido picrico.
Art. 30 cpv. 1 1 Per la fabbricazione di oggetti secondo l’articolo 29 non devono essere impiegate sostanze (coloranti, pigmenti, solventi, plastificanti, sostanze di carica e conservanti) in quantitativi o in modo tale da mettere in pericolo la salute. La dose letale acuta
41 RS 813.12; RU 2005 2821 42 RS 817.02 43 RS 817.04
Ordinanza sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione RU 2005 con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
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per via orale della formulazione totale non dev’essere inferiore a 2000 mg/kg di peso corporeo.
Allegato 2, ultimo comma Abrogato
17. Ordinanza del 29 marzo 200044 sui contributi d’estivazione
Art. 10 cpv. 1 lett. d quarto periodo … Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di rifiuti con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico è fatto salvo il numero 3.2.3 dell’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200545 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti.
18. Ordinanza del 10 gennaio 200146 sui concimi
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’omologazione, la messa in commercio e l’importazione di concimi. 2 L’ordinanza non si applica:
a. ai concimi aziendali destinati all’utilizzazione nell’azienda; b. ai concimi destinati esclusivamente all’esportazione.
3 Per il resto, per l’impiego di concimi si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200547 sui prodotti chimici (OPChim) e dell’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200548 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
Art. 2 cpv. 1 1 Un concime può essere messo in commercio unicamente se è omologato e soddisfa le rispettive esigenze; ciò non vale per i concimi aziendali forniti direttamente al consumatore finale da un’azienda con allevamento di animali da reddito.
44 RS 910.133 45 RS 814.81; RU 2005 ... 46 RS 916.171 47 RS 813.11; RU 2005 2721 48 RS 814.81; RU 2005 ...
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Art. 3 lett. d Un concime può essere omologato unicamente se:
d. contiene esclusivamente sostanze rientranti nel campo d’applicazione dell’OPChim49, classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.
Art. 5 cpv. 2 lett. b n. 1, 1bis e 4 2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:
b. concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, mi- crobica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come: 1. composta: materiale di origine vegetale e animale ottenuto con un ap-
posito procedimento di decomposizione mediante apporto di aria e uti- lizzato come concime, ammendante del terreno, sostrato, protezione contro l’erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
1bis. digestato: materiale di origine vegetale e animale ottenuto grazie a un apposito procedimento di fermentazione e utilizzato come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l’erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
4. fanghi di depurazione: fanghi, trattati o meno, ottenuti dalla depurazio- ne delle acque di scarico comunali e utilizzati direttamente come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l’ero- sione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
Art. 15 lett. e Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di iscrizione nella lista dei concimi contiene almeno le seguenti indicazioni:
e. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim50.
Art. 16 cpv. 1 lett. h 1 Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione contiene almeno le seguenti indicazioni:
h. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim51.
Art. 19 cpv. 4 Abrogato
49 RS 813.11; RU 2005 2721 50 RS 813.11; RU 2005 2721 51 RS 813.11; RU 2005 2721
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Art. 20 lett. g La notifica comprende le seguenti indicazioni:
g. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim52.
Titolo prima dell’articolo 21a
Capitolo 3a: Esigenze relative alla fornitura di concimi
Art. 21a 1 È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo. 2 L’Ufficio federale può, su richiesta, concedere deroghe per l’aggiunta di inibitori della nitrificazione impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati; la deroga è concessa soltanto se l’impiego di siffatti miscugli non può mettere in pericolo la fertilità del suolo.
Art. 23 cpv. 1, 2 e 4 1 Il Dipartimento designa i tipi di concime della lista dei concimi conformemente all’articolo 7 che possono essere introdotti secondo l’articolo 160 capoverso 7 LAgr. 2 I tipi di concime di cui al capoverso 1 possono essere importati e messi in com- mercio in Svizzera unicamente nell’imballaggio originale in cui sono messi sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione nel Paese d’origine. Devono essere rispettate le prescrizioni dell’articolo 24. 4 Abrogato
Art. 24 cpv. 3 e 6 3 Le istruzioni per l’uso, le prescrizioni sulle possibilità di utilizzazione del concime e le condizioni per la sua utilizzazione devono figurare direttamente sull’imballaggio oppure su un foglio allegato. 6 Abrogato
Art. 24a Istruzioni per l’uso 1 Le istruzioni per l’uso devono contenere:
a. norme per il dosaggio che indichino la quantità necessaria e sufficiente per ottenere l’effetto voluto;
b. indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione;
52 RS 813.11; RU 2005 2721
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c. l’avvertenza che il prodotto, se impiegato in modo scorretto, può compro- mettere la fertilità del suolo, pregiudicare lo stato delle acque e dell’aria o nuocere alla qualità delle piante;
d. l’indicazione sugli impieghi vietati, in particolare secondo l’allegato 2.6 ORRPChim53.
2 Nel caso di forniture di composto, digestato o acqua di processo, il bollettino di consegna secondo l’allegato 2.6 numero 2.3.1 ORRPChim o la dicitura sui sacchi sono considerati istruzioni per l’uso se contengono anche le indicazioni di cui al capoverso 1. 3 Se un’azienda con allevamento di animali da reddito fornisce concime aziendale direttamente al consumatore finale (p. es. mediante contratti di fornitura), entrano in vigore quali istruzioni per l’uso le «Basi per la concimazione» elaborate dalle sta- zioni federali di ricerche agrarie. 4 Se il concime aziendale viene fornito in sacchi, entrano in vigore quali istruzioni per l’uso le raccomandazioni in materia di concimazione valide per il rispettivo destinatario. Sul sacco occorre apporre un’etichetta che contenga almeno:
a. tutte le indicazioni secondo il capoverso 1; b. la specie di animale da reddito da cui proviene il concime aziendale; c. il peso; d. il tenore di sostanza secca e di materia organica; e. il tenore di azoto totale, fosforo e potassio.
Art. 30 cpv. 1 e 3 1 Prima di omologare un concime, l’Ufficio federale consulta i servizi federali interessati. La loro partecipazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199754 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 3 L’Ufficio federale, l’organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell’OPChim55 mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell’OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la prote- zione dell’uomo o dell’ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura neces- saria all’adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.
53 RS 814.81; RU 2005 ... 54 RS 172.010 55 RS 813.11; RU 2005 2721
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Art. 30a Competenze dell’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale può:
a. decidere la classificazione e la definizione dei concimi; b. elaborare e pubblicare i metodi per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei
campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati; c. riconoscere i laboratori chiamati ad effettuare le analisi e offrire loro una
consulenza; d. mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica secondo l’arti-
colo 21 dell’ORRPChim56 la documentazione sull’impiego di concimi. 2 Per un periodo limitato, l’Ufficio federale può autorizzare la fornitura di composto, digestato e acqua di processo i cui valori limite non superano di oltre il 50 per cento i valori di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim se:
a. i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
b. l’autorità cantonale ne fa domanda e provvede alle necessarie misure di risa- namento nel comprensorio dell’impianto in questione.
3 Se viene concessa un’autorizzazione ai sensi del capoverso 2, la quantità di com- posto, di digestato o delle acque di processo che può essere fornita viene ridotta in modo tale che il carico di sostanze nocive del composto, del digestato o delle acque di processo non sia superiore, per ettaro, a quello risultante se i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim fossero rispettati. 4 L’Ufficio federale e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di conci- mi, segnatamente negli impianti di compostaggio e di fermentazione, nonché sul luogo del loro impiego come fertilizzanti.
Art. 32 cpv. 2 2 Il Dipartimento fissa gli scarti ammessi fra il valore misurato e il tenore dichiarato di sostanze che determinano o diminuiscono il valore del concime (limiti di tolleran- za). Sono eccettuati i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2 nonché 5.1 capoverso 1 lettera a ORRPChim57.
56 RS 814.81; RU 2005 ... 57 RS 814.81; RU 2005 ...
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19. Ordinanza del 26 maggio 199958 sugli alimenti per animali
Art. 26 cpv. 2 e 3 2 Nell’esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali contenenti o costituiti di organismi geneticamente modificati, l’Ufficio federale conduce e coor- dina la procedura in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle fore- ste e del paesaggio (UFAFP) e dell’Ufficio federale per la salute pubblica (UFSP). L’Ufficio federale decide con il consenso dell’UFAFP e dell’UFSP. 3 Nell’esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali diversi da quelli definiti al capoverso 1, la partecipazione dell’UFAFP è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199759 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione.
20. Ordinanza del 27 giugno 199560 sulle epizoozie
Art. 74 cpv. 1 1 Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all’ordinanza del 18 maggio 200561 sui biocidi.
21. Ordinanza del 30 novembre 199262 sulle foreste
Art. 25 L’impiego eccezionale di sostanze pericolose per l’ambiente nelle foreste è retto dall’ordinanza del 18 maggio 200563 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Art. 26 e 27 Abrogati
58 RS 916.307 59 RS 172.010 60 RS 916.401 61 RS 813.12; RU 2005 2821 62 RS 921.01 63 RS 814.81; RU 2005 ...
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Art. 29 lett. b I Cantoni combattono le conseguenze di danni alla foresta con:
b. lo scortecciamento o il trattamento del legno che presenta un particolare rischio di propagazione di parassiti o malattie, eseguiti sul posto con prodotti fitosanitari ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200564 sui prodotti fitosa- nitari, qualora, in via d’eccezione, il legname non possa essere trasportato in posti appropriati.
22. Ordinanza del 27 novembre 200065 sugli esplosivi
Art. 1 Rapporto con le legislazioni sui prodotti chimici e la protezione dell’ambiente
1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici vanno imballati e contrassegnati unicamente secondo le prescrizioni della presente ordinanza, indipendentemente dalla pericolosi- tà per la salute e per l’ambiente delle sostanze che contengono; sono eccettuati i pezzi pirotecnici per la produzione di gas tossici, nebbie o polveri. La distruzione e lo smaltimento sono retti dagli articoli 107–109 della presente ordinanza. 2 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200566 sui prodotti chimici e dell’ordinanza del 27 febbraio 199167 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
64 RS 916.161; RU 2005 ... 65 RS 941.411 66 RS 813.11; RU 2005 2721 67 RS 814.012