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Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (stato 1° gennaio 2017)

 RS 910.12

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Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati1 (Ordinanza DOP/IGP)

del 28 maggio 1997 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 capoversi 1 e 2 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr), visto l’articolo 41a della legge del 4 ottobre 19913 sulle foreste (LFo),4

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio 1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (di seguito «prodotti») che sono iscritte nel registro federale sono protette.5 2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al relativo elenco degli obblighi.6 2bis Le derrate alimentari ottenute a partire da prodotti agricoli sono equiparate, in ogni tappa della trasformazione, ai prodotti agricoli trasformati.7 3 Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall’ordinanza del 14 novembre 20078 sul vino.9

RU 1997 1198 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 2 RS 910.1 3 RS 921.0 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 7 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). 8 RS 916.140 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109).

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Art. 1a10 Prodotti silvicoli e prodotti silvicoli trasformati Nella presente ordinanza s’intende per:

a. prodotti silvicoli: il legname tondo; b. prodotti silvicoli trasformati: il legname segato grezzo o piallato.

Art. 211 Denominazione di origine 1 Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto:12

a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusi-

vamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e c. che è prodotto, trasformato ed elaborato in un’area geografica determinata.

2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.13

Art. 314 Indicazione geografica 1 Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto:15

a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; b. di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica può es-

sere attribuita a tale origine geografica; e c. che è prodotto, trasformato o elaborato in un’area geografica determinata.

2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche.16

Art. 4 Denominazione generica 1 Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica.

10 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281).

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2 Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commer- cializzato, è diventato un nome comune che lo designa. 3 Per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori determinanti, segnatamente dell’opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine.17

Art. 4a18 Denominazioni omonime 1 Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già regi- strata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un’altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o del luogo di origine dei prodotti.19 2 L’utilizzazione della denominazione omonima registrata successivamente deve differenziarsi chiaramente dall’utilizzazione di quella già registrata, al fine di garan- tire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.

Art. 4b20 Nome di una varietà vegetale o di una razza animale 1 Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica se corrisponde al nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. 2 Il rischio d’inganno è escluso in particolare se la denominazione è identica a quella di una varietà vegetale o di una razza animale locale che non ha lasciato la propria regione di origine o se il nome della varietà vegetale o della razza animale può essere modificato.

Sezione 2: Procedura di registrazione

Art. 5 Diritto di presentare la domanda 1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)21 una domanda di registrazione.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

18 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 20 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). 21 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 3903). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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1bis Un raggruppamento è considerato rappresentativo se: a.22 i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del

volume del prodotto; b. almeno il 60 per cento dei produttori, il 60 per cento dei trasformatori e il

60 per cento degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.23

1ter Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto;

b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasformatori; e

c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.24 2 Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:

a. quelli che producono la materia prima; b. quelli che trasformano il prodotto; c. quelli che lo elaborano.

Art. 6 Contenuto della domanda 1 La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l’indicazione geografica sono soddisfatte. 2 Contiene in particolare:

a. il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentati- vità;

b. la denominazione di origine o l’indicazione geografica da registrare; c. gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica; d. gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geogra-

fica ai sensi dell’articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l’evoluzione storica del prodotto);

e. gli elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica ai sensi dell’articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all’ambiente geografico );

f. la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti;

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

23 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). 24 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

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g.25 un riassunto con le seguenti indicazioni: – il nome, l’indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente, – il nome del prodotto, – la protezione chiesta, – il tipo di prodotto, – la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente, – gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica, – il dossier sull’evoluzione storica del prodotto, – le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali

e umani dovuti all’ambiente geografico, – la descrizione dei metodi locali, leali e costanti, – gli elementi principali dell’elenco degli obblighi (area geografica,

descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descri- zione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichetta- tura e tracciabilità).

3 Deve essere corredata di un elenco degli obblighi e della prova che la domanda è stata accolta dall’assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.26

Art. 7 Elenco degli obblighi 1 L’elenco degli obblighi comprende:

a. il nome del prodotto, inclusa la denominazione di origine o l’indicazione geografica;

b. la delimitazione dell’area geografica; c.27 la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue prin-

cipali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche; per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, comprende la descrizione del materiale forestale e delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrin- seche;

d. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; e.28 la designazione di uno o più organismi di certificazione nonché le esigenze

minime relative al controllo; f.29 ...

2 Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:

25 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 3903). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 3903). 29 Abrogata dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

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a. gli elementi specifici dell’etichettatura; b. la descrizione di un’eventuale forma particolare del prodotto; c. gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente

può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell’area geografica determinata.30

Art. 8 Pareri 1 L’UFAG chiede il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Commissione, art. 22). 2 Invita parimenti le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro pare- re.

Art. 8a31 Procedura di registrazione delle denominazioni estere 1 Le domande presentate da un raggruppamento di un Paese terzo devono soddisfare le esigenze degli articoli 5–7 e contenere gli elementi che comprovano che la deno- minazione è protetta nel suo Paese di origine. 2 Trattandosi di una denominazione che fa riferimento a un’area geografica tran- sfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un’area geografica tran- sfrontaliera, più raggruppamenti possono presentare una domanda comune. 3 La domanda, redatta in una delle tre lingue ufficiali o accompagnata da una tradu- zione certificata in una di queste lingue, è trasmessa dal raggruppamento richiedente all’UFAG sia direttamente sia per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato. Se la domanda è redatta in un’altra lingua l’UFAG può ordinarne una traduzione. 4 Se il testo originale della denominazione non è scritto in caratteri latini, deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri. 5 L’UFAG chiede il parere della Commissione e delle autorità federali interessate.

Art. 9 Decisione e pubblicazione 1 L’UFAG decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2 a 7, tenendo conto in particolare del parere della Commissione. 2 Se accetta la domanda, questa viene pubblicata, con gli elementi principali dell’elenco degli obblighi, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 10 Opposizione 1 Possono opporsi alla registrazione:

a. le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione;

30 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4867). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

31 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

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b.32 i Cantoni, qualora si tratti di una denominazione svizzera, di una denomina- zione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 o di una denomi- nazione estera totalmente o parzialmente omonima a un’entità geografica cantonale.

2 L’opposizione deve essere inoltrata per scritto all’UFAG entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione. 3 Possono essere addotti in particolare i seguenti motivi di opposizione:

a. la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 o 3; b. la denominazione è considerata generica; c. il raggruppamento non è rappresentativo; d.33 la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una

denominazione completamente o parzialmente omonima utilizzata da parec- chio tempo.

Art. 1134 Decisione su opposizione L’UFAG decide sull’opposizione dopo aver sentito la Commissione nonché le autorità federali e cantonali interessate.

Art. 12 Registrazione e pubblicazione 1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

a. se non sono state presentate opposizioni entro i termini prescritti; b.35 se eventuali opposizioni o ricorsi sono stati respinti.

2 La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 13 Registro 1 L’UFAG tiene il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geo- grafiche. 2 Il registro contiene:

a. la denominazione, la menzione DOP (denominazione d’origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) e il suo numero;

b. il nome del raggruppamento;

32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

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c. l’elenco degli obblighi; d. la data della registrazione; e. la data della pubblicazione della registrazione.

3 Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.

Art. 14 Modifica dell’elenco degli obblighi 1 Le modifiche dell’elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura di quella prevista per le registrazioni. 2 Le seguenti modifiche dell’elenco degli obblighi sono oggetto di una procedura semplificata:

a. designazione di un nuovo organismo di certificazione o eliminazione di uno esistente;

b. modifica degli elementi specifici dell’etichettatura; c. modifica della descrizione dell’area geografica se le entità geografiche sono

rinominate, segnatamente in caso di aggregazioni comunali.36 3 Nella procedura semplificata si rinuncia a chiedere il parere di cui all’articolo 8 e alla pubblicazione della decisione di cui all’articolo 9, inoltre non si applica la procedura d’opposizione di cui agli articoli 10 e 1137

Sezione 2a: Procedura di cancellazione38

Art. 1539 1 L’UFAG cancella la registrazione di una denominazione protetta:

a. su richiesta, se la denominazione protetta non è più utilizzata o se l’insieme degli utenti e i Cantoni in questione non sono più interessati al suo manteni- mento,

b. se è accertato che il rispetto dell’elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati;

c.40 se non è più protetta nel suo Paese d’origine secondo l’articolo 8a. 2 L’UFAG consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione qualora si tratti di una denominazione svizzera o di una denomina- zione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2. Sente le parti conforme-

36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

37 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903). 38 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4867). 40 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

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mente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa.42 3 La cancellazione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 3: Protezione

Art. 1643 Divieto di impiego delle menzioni DOC, DOP o IGP e di menzioni simili44

1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» nonché le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.45 2 È parimenti vietato l’impiego di menzioni simili a quelle di cui al capoverso 1 o di menzioni che possono indurre in errore. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti la cui denominazione, benché registrata, non è stata certificata conformemente all’articolo 18.46 4 Sono fatte salve le denominazioni estere registrate nel loro Paese di origine.

Art. 16a47 Menzioni DOC, DOP e IGP 1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» oppure le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull’etichetta dei prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordi- nanza. 2 L’impiego delle menzioni e abbreviazioni secondo il capoverso 1 è facoltativo nel caso di prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente all’arti- colo 8a.

Art. 17 Estensione della protezione 1 L’impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato:

41 RS 172.021 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 3903). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 3903). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 47 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6109). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

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a. per ogni prodotto comparabile non conforme all’elenco degli obblighi; b. per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione

della denominazione protetta. 2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

a. se la denominazione registrata è imitata o evocata; b. se è tradotta; c. se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «mo-

do», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili; d. se la provenienza del prodotto è indicata; e.48 se il prodotto è utilizzato come ingrediente o come componente.

3 Sono parimenti vietati: a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del pro-

dotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura, alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull’imballaggio, nella pub- blicità o sui documenti concernenti il prodotto;

b. qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in er- rore sull’origine del prodotto;

c.49 qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera b.

Art. 17a50 Prodotti non conformi all’elenco degli obblighi 1 I prodotti che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblica- zione della domanda di registrazione sono stati legalmente commercializzati sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblica- zione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione. 2 Se l’elenco degli obblighi è modificato conformemente all’articolo 14 capoverso 1, i prodotti possono ancora essere fabbricati, confezionati, etichettati e commercializ- zati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

48 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3903). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

50 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

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Sezione 4: Controllo ed esecuzione51

Art. 18 Denominazione dell’organismo di certificazione 1 Chiunque utilizzi una denominazione di origine registrata o un’indicazione geogra- fica deve affidare a un organismo di certificazione definito nell’elenco degli obblighi il controllo della produzione, della trasformazione o dell’elaborazione del prodotto. 2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca52 stabilisce le esigenze minime relative al controllo.53

Art. 1954 Esigenze poste agli organismi di certificazione 1 Gli organismi di certificazione devono essere accreditati per la loro attività con- formemente all’ordinanza del 17 giugno 199655 sull’accreditamento e sulla designa- zione (OAccD). Per ogni denominazione per la quale svolgono i controlli, gli orga- nismi di certificazione devono disporre dell’estensione del settore di accreditamento al relativo prodotto. 2 Gli organismi di certificazione devono soddisfare le esigenze seguenti:

a. disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di controllo (procedura di controllo standard) in cui sono segnatamente fis- sati i criteri che le aziende sottoposte al controllo di un organismo di certi- ficazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di provve- dimenti adeguati applicabili in caso di irregolarità;

b. offrire garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere le loro funzioni.

Art. 19a56 Organismi di certificazione esteri 1 Dopo aver sentito il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS), l’UFAG riconosce gli organismi di certificazione esteri per l’esercizio dell’attività sul territorio sviz- zero, se gli stessi provano di possedere una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera. 2 Gli organismi di certificazione esteri devono segnatamente:

a. adempiere le esigenze di cui all’articolo 19 capoverso 2; b. conoscere la legislazione svizzera pertinente; c. avere sede sociale in Svizzera.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

52 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

53 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 7 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 303). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281). 55 RS 946.512 56 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

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3 All’atto della presentazione di una domanda di riconoscimento occorre dichiarare che le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 sono adempiute. 4 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 199557 sugli ostacoli tecnici al commercio. 5 L’UFAG può accordare riconoscimenti limitati nel tempo e subordinarli a oneri. Può segnatamente imporre all’organismo di certificazione estero gli oneri seguenti:

a. consentire i controlli dell’UFAG sulle attività esercitate in Svizzera e coope- rarvi;

b. fornire all’UFAG informazioni dettagliate sulle attività esercitate in Sviz- zera;

c. utilizzare i dati e le informazioni raccolti in occasione dei controlli unica- mente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;

d. concordare preventivamente con l’UFAG qualsiasi modifica dei fatti impor- tanti per il riconoscimento;

e. contrarre un’assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

6 L’UFAG può annullare il riconoscimento se le esigenze, gli obblighi e gli oneri non sono adempiuti.

Art. 2058 Denuncia di irregolarità Gli organismi di certificazione notificano all’UFAG, ai chimici cantonali competenti e ai raggruppamenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli.

Art. 2159 Esecuzione da parte dell’UFAG 1 L’UFAG esegue la presente ordinanza conformemente alla legislazione sull’agri- coltura, purché non si tratti di derrate alimentari. 2 È inoltre incaricato di:

a. tenere un elenco degli organismi di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d’applicazione della presente ordinanza;

b. registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte; c. sorvegliare gli organismi di certificazione (art. 19 e 19a).

3 Può ricorrere a esperti.

57 RS 946.51 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 3281).

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Art. 21a60 Sorveglianza degli organismi di certificazione 1 L’attività di sorveglianza dell’UFAG comprende in particolare:

a. la valutazione delle procedure interne degli organismi di certificazione riguardanti i controlli, la gestione e l’esame dei fascicoli di controllo per quanto attiene al rispetto delle esigenze fissate nella presente ordinanza;

b. la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di oppo- sizioni e di ricorsi.

2 L’UFAG coordina la sua attività di sorveglianza con quella del SAS. 3 Nel quadro della sua attività di sorveglianza assicura il rispetto delle esigenze di cui agli articoli 19 e 19a capoverso 2. 4 Può chiedere al SAS una sospensione o una revoca dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 21 OAccD61, nel campo d’applicazione della presente ordinanza, se un organismo di certificazione non applica le prescrizioni della presente ordinanza o non soddisfa le esigenze contenutevi. 5 Può emanare istruzioni all’attenzione degli organismi di certificazione. Queste comprendono altresì un elenco di misure per l’armonizzazione delle procedure degli organismi di certificazione in caso di irregolarità.

Art. 21b62 Ispezione annuale degli organismi di certificazione 1 L’UFAG procede a un’ispezione annuale presso gli organismi di certificazione ammessi in Svizzera conformemente agli articoli 19 e 19a, se ciò non è garantito nel quadro dell’accreditamento. 2 Verifica in particolare se l’organismo di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e se li applica per i compiti seguenti:

a. elaborazione di una strategia basata sui rischi per il controllo delle aziende, b. scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi

incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive, c. applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell’articolo 21a

capoverso 5 nel caso di irregolarità o infrazioni, d. rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199263 sulla

protezione dei dati.

Art. 21c64 Esecuzione da parte dei Cantoni 1 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la sezione 3 conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari, fatto salvo l’articolo 21.

60 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). 61 RS 946.512 62 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281). 63 RS 235.1 64 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

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2 Segnalano all’UFAG e agli organismi di certificazione le irregolarità constatate.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 22 Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.65 2 La Commissione consiglia l’UFAG nell’esecuzione della presente ordinanza. 3 ...66

Art. 2367 Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2007 1 Le domande di registrazione pendenti all’entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2007 sono esaminate secondo il nuovo diritto. 2 In deroga all’articolo 16a, i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto anteriore fino al 1° giugno 2008 e possono essere commercializzati in tale forma fino a scadenza della loro data di consumazione. 3 Il previgente articolo 17a si applica a tutte le denominazioni registrate per le quali il termine transitorio ivi previsto non è ancora scaduto.

Art. 24 Modifica del diritto previgente ... 68

Art. 2569

Art. 2670 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

65 Nuovo testo giusta il n. I 6.6 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extrapar- lamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

66 Abrogato dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109). 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6109). 68 La mod. può essere consultata alla RU 1997 1198. 69 Abrogato dal n. I dell’O del 12 gen. 2000, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 2000 379). 70 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 n. 1 dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal

1° mag. 2002 (RU 2002 573).

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Allegato71

71 Abrogato dal n. I 10 dell’O del 7 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 303).

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