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Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (stato 1° luglio 2016)

 RS 232.148

1

Regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

del 28 aprile 1997 (Stato 1° luglio 2016)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI1), visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica alle tasse che l’IPI riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 1a3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto il presente regolamento non disponga altrimenti, si applicano per analo- gia le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.

Art. 2 Determinazione delle tasse 1 Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 19925 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20017 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19548 sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 20099 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato.10

RU 1997 2173 1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.

3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2016 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS 172.010.31 3 Introdotto dal n. I dell’O dell’IPI del 7 nov. 2012 e del 4 mar. 2013, approvate dal CF il

1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1307). 4 RS 172.041.1 5 RS 231.2 6 RS 232.11 7 RS 232.12 8 RS 232.14 9 RS 935.62 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI dell’8 giu. 2010, approvato dal CF

l’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2251).

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Proprietà industriale

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2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell’allegato e gli esborsi.11 3 Il Consiglio dell’IPI può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di ogni esercizio finanziario dell’IPI, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cen- to.12

Art. 3 Pagamento 1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’IPI. 2 Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 199213 sulle topografie, della legge del 28 agosto 199214 sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 200115 sul design16, della LBI17 e delle rispettive ordinanze.

Art. 4 Modi di pagamento Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

a.18 mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI; b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’IPI.

Art. 5 Dati inerenti al pagamento 1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato.19 2 Se i dati necessari mancano, l’IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.20

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI dell’11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).

12 Introdotto dal n. I dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

13 RS 231.2 14 RS 232.11 15 RS 232.12 16 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’IPI dell’11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag.

2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323). 17 RS 232.14 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016,

in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016,

in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott.

2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

Tasse dell’IPI. R

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Art. 6 Data e validità del pagamento 1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accredita- to. 2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’IPI.21 3 ...22 4 ...23

Art. 6a24 Pagamento mediante autorizzazione di addebito 1 In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall’IPI in base a un’autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la quale l’IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura. 2 Il pagamento è valido unicamente se la somma, all’occorrenza dedotta la commis- sione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell’IPI. 3 Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi. 4 L’IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronicamen- te. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.

Art. 7 Pagamento tempestivo 1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice.25

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

22 Abrogato dal n. I dell’O dell’IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).

23 Abrogato dal n. I dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

24 Introdotto dal n. I dell’O dell’IPI del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001 (RU 2001 2385). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).

Proprietà industriale

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2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento. 3 ...26

Art. 827

Art. 8a28 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’IPI può accordare una riduzione delle tasse. 2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.29

Art. 9 Disposizioni transitorie 1 L’ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antece- dente l’entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente. 2 Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall’IPI. 3 …30

Art. 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

26 Abrogato dal n. I dell’O dell’IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).

27 Abrogato dal n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

28 Introdotto dal n. I del R dell’IPI del 15 mag. 1999, approvato dal CF l’11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2632).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

30 Abrogato dal n. VI dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Tasse dell’IPI. R

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Allegato31 (art. 2 cpv. 1)

I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 28 cpv. 3 Art. 18 cpv. 1

LPM32 OPM33

Tassa di deposito 1000 550.–

Art. 18 cpv. 2 OPM Tassa di classe 1100 100.– Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame

accelerata 1200 400.– Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa d’opposizione 1300 800.– Art. 10 cpv. 2 Art. 26 cpv. 4

LPM OPM

Tassa di proroga 1400 700.–

Art. 26 cpv. 5 OPM – supplemento 1450 50.– Art. 17a OPM Tassa di proseguimento della procedura 1500 100.– Art. 45 cpv. 2 Art. 47 cpv. 4

LPM OPM

Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale 1600 100.–

Art. 45 cpv. 2 Art. 8 cpv. 7

LPM PM34

Tassa individuale per la designazione della Svizzera – per tre classi 1700 450.– – per ogni classe supplementare 1730 50.– per il rinnovo 1760 500.–

31 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).

32 RS 232.11 33 O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.111). 34 Prot. del 27 giu. 1989 relativo all’Acc. di Madrid per la registrazione internazionale dei

marchi (RS 0.232.112.4).

Proprietà industriale

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II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 17 cpv. 1 ODes35 Emolumento di registrazione Art. 19 cpv. 2 Art. 17 cpv. 2 lett. a

LDes36 ODes

– Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1°–5° anno) – per un design depositato

separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo

3000 200.–

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

3100 100.–

ma al massimo 3200 700.– Art. 17 cpv. 2 lett. b

ODes – Emolumento di pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda

3300 20.–

Art. 21 cpv. 3 ODes Emolumento per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno),

il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato

separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo

3400 200.–

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

3500 100.–

ma al massimo 3600 700.– Art. 21 cpv. 3 ODes – Emolumento supplementare

in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione

3650 50.–

Art. 31 cpv. 2 LDes Emolumento per il proseguimento della procedura

3700 100.–

35 O dell’8 mar. 2002 sul design (RS 232.121). 36 RS 232.12

Tasse dell’IPI. R

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III. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione

Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. c Art. 17a cpv. 1 lett. a Art. 49 cpv. 1 Art. 118 cpv. 1 lett. a Art. 124 cpv. 1 lett. c

LBI37 OBI38 OBI OBI OBI

Tassa di deposito 2000 200.–

Art. 17a cpv. 1 lett. b Art. 31a Art. 53a cpv. 1 Art. 61a cpv. 2

OBI OBI OBI OBI

Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a contare dall’undicesima

2030 50.–

Art. 53 cpv. 1 Art. 57 cpv. 2 Art. 59 cpv. 2

OBI OBI OBI

Tassa di ricerca 2060 500.–

Art. 17a cpv. 1 lett. c Art. 61a

OBI OBI

Tassa d’esame 2100 500.–

Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame accelerata

2150 200.–

Art. 73 cpv. 2 OBI Tassa d’opposizione 2200 800.– Art. 17a cpv. 1 lett. e Art. 18 Art. 18a cpv. 3 Art. 118 cpv. 2 Art. 118a

OBI OBI OBI OBI OBI

Tassa annuale

– per il 4° anno a contare dal deposito

2340 100.–

– per il 5° anno a contare dal deposito

2350 150.–

– per il 6° anno a contare dal deposito

2360 200.–

– per il 7° anno a contare dal deposito

2370 250.–

– per l’8° anno a contare dal deposito

2380 300.–

– per il 9° anno a contare dal deposito

2390 350.–

– per il 10° anno a contare dal deposito

2400 400.–

– per l’11° anno a contare dal deposito

2410 450.–

37 RS 232.14 38 RS 232.141

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Articolo Oggetto Codice Fr.

– per il 12° anno a contare dal deposito

2420 500.–

– per il 13° anno a contare dal deposito

2430 550.–

– per il 14° anno a contare dal deposito

2440 600.–

– per il 15° anno a contare dal deposito

2450 650.–

– per il 16° anno a contare dal deposito

2460 700.–

– per il 17° anno a contare dal deposito

2470 750.–

– per il 18° anno a contare dal deposito

2480 800.–

– per il 19° anno a contare dal deposito

2490 850.–

– per il 20° anno a contare dal deposito

2500 900.–

Art. 18 cpv. 3 OBI soprattassa 2550 50.– Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento

della procedura 2600 100.–

Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 2650 500.– Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una

dichiarazione di rinuncia parziale 2700 500.–

Art. 133 cpv. 2 Art. 121 cpv. 1

LBI OBI

Tassa di trasmissione 2800 100.–

Art. 140h cpv. 1 LBI Tassa di deposito per certificati di protezione complementari

2900 2500.–

Art. 140h cpv. 1 Art. 127l

LBI OBI

Tasse annuali per certificati di protezione complementari

2910

– per il 1° anno 950.– – per il 2° anno 1000.– – per il 3° anno 1050.– – per il 4° anno 1100.– – per il 5° anno 1150.–

Art. 127l cpv. 3 OBI – soprattassa 2950 50.–

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IIIa. Emolumenti riscossi in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 12 cpv. 1 Art. 19 cpv. 1

LCB39 LCB

Emolumento per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti

5000 200.–

IV. Tasse per le topografie

Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 14 cpv. 2 LTo40 Tassa per il deposito della domanda d’iscrizione

4500 450.–

V. Tassa diverse di cancelleria

Oggetto Codice Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale 5100 spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato – inoltre per ogni periodo di cinque minuti già

iniziato 5200 15.–

Soprattassa per richieste urgenti 5300 fino al 50 % del- la tassa dovuta

Va. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore

Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 13 cpv. 1 LIPI Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di 5 minuti già

iniziato 4000 15.–

Ricorso a esperti esterni 4100 spese

39 RS 935.62 40 RS 231.2

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